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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/03/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore
dott. Eugenio Bolondi Componente
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 4570 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avvocato PARENTI ELISA
RICORRENTE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE
pagina 1 di 8
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da ricorso introduttivo depositato in data 24/09/2024.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui è nata la figlia in data 17/06/2009. Persona_1
2. Con ricorso depositato in data 24/09/2024, parte ricorrente ha chiesto di adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti come ivi indicati e, a seguito del prosieguo del giudizio, di accogliere le seguenti conclusioni: affidare la figlia in via super Per_1
esclusiva alla madre, la quale, in ragione di ciò, prenderà ogni tipo di decisione per la figlia, circa istruzione visite e terapie mediche, operazioni mediche ecc., tendo sempre in conto le capacità e le inclinazioni naturali della figlia;
collocare la figlia in modo prevalente presso il domicilio materno e ivi manterrà la propria Per_1
residenza anagrafica. Esclusivamente a completamento di percorso rieducativo presso un ente accreditato del comune di residenza il padre potrà far visita alla figlia secondo le modalità e tempistiche stabilite dall'ente che ha effettuato il Per_1
percorso; porre a carico del padre il versamento di un contributo mensile al mantenimento della figlia minore nella misura di € 250,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese alla ricorrente mediante accredito pagina 2 di 8 dell'importo relativo sul conto corrente del quale la stessa comunicherà gli estremi,
detto importo dovrà essere rivalutato annualmente sulle basi degli indici nazionali
ISTAT; porre altresì a carico del padre la corresponsione del 50% delle spese straordinarie necessarie alla figlia;
disporre che l'assegno unico - o qualsiasi ulteriore beneficio previsto dalla legge in favore della figlia minore - verrà richiesto e trattenuto esclusivamente dalla ricorrente.
Parte ricorrente ha evidenziato che il è soggetto affetto da problematiche di CP_1
abuso di alcool e droghe tanto che ha subito un procedimento penale sfociato in una condanna con sconto di pena in comunità di recupero dalle tossicodipendenze e che il rapporto padre - figlia è piuttosto problematico, soprattutto a seguito di un episodio occorso a maggio 2024, in occasione del quale il padre avrebbe sferrato a Per_1
uno schiaffo al volto, con successivo accesso al Pronto Soccorso di Baggiovara, ove veniva refertato un trauma facciale ed una ecchimosi al labbro superiore con piccola lacerazione nel versante interno.
3. All'udienza del 05/03/2025, la ricorrente ha dichiarato: “Mia figlia non sta vedendo il padre per i fatti dell'11 maggio. C'è rimasta male ed ha paura di vederlo. Compirà
16 anni a giugno. Lavoro tramite UL come ausiliare al nido e le mie entrate sono di 1100 euro. Chiedo un contributo di 250 euro per mia figlia”.
Il resistente, comparso personalmente, è stato sentito dal Giudice: “Il 31 dicembre mi è scaduto il contratto a tempo determinato e non mi hanno rinnovato il contratto.
Faccio il muratore. Io non do il mantenimento perché mia figlia non la vedo e non la sento. Le ho dato uno schiaffo una volta e siamo ridotti così. La signora sa bene che ha avuto soldi in nero da me. Io non do niente e non voglio dire niente sull'episodio di maggio. Non ho i soldi per pagare un avvocato. Toglietele pure il pagina 3 di 8 cognome. Se non ho rapporti con mia figlia io non le do nemmeno il mantenimento.
Non mi sta bene”.
Il procuratore di parte ricorrente ha insistito nelle domande di cui al ricorso e per la condanna alle spese di giudizio.
Il Giudice ha trasmesso gli atti al Collegio per la decisione.
§
Venendo al merito, parte ricorrente, unica costituita, lamenta un forte disinteresse del padre nei confronti della figlia , ormai sedicenne, studentessa alle scuole Per_1
superiori, nonché evidenzia come il rapporto con il padre possa arrecare pregiudizio alla stessa atteso che il per quanto riferito dalla ricorrente, è soggetto affetto CP_1
da problematiche di abuso di alcool e droghe e si è reso protagonista di un episodio di violenza, occorso a maggio 2024, che ha suscitato nella figlia minore paura e malessere, tanto da averla spinta a sporgere querela nei confronti del padre (cfr doc.
nn.
4-5 di parte ricorrente).
Pertanto, rilevato che, allo stato, il rapporto tra il padre e la figlia minore è Per_1
pressoché inesistente e, per quanto riferito dalla madre, la ragazza ha sviluppato un atteggiamento di forte ostilità nei confronti della figura paterna, merita di essere accolta la domanda di parte ricorrente inerente all'affidamento cd super esclusivo della minore, con conseguente collocazione presso la madre, la quale potrà
assumere, in via esclusiva, le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Difatti, le circostanze descritte dalla ricorrente, nonché la mancata costituzione in giudizio di (ulteriore indice di disinteresse per la figlia), CP_1
pagina 4 di 8 evidenziano l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale;
quanto alla frequentazione con il genitore, , in considerazione dell'età e della Per_1
attuale conflittualità che caratterizza il rapporto con il padre, potrà accordarsi direttamente con lui, determinando i giorni di visita compatibilmente con le proprie esigenze.
In virtù di quanto sopra, non è stato necessario disporre l'ascolto della minore.
Con riferimento al contributo al mantenimento da porre a carico del padre per la figlia minore sino al raggiungimento della autosufficienza economica, in assenza di dati in ordine alla situazione reddituale di ulteriori a quelli emersi CP_1
in corso di causa, si stabilisce che il padre versi alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 250,00 mensili, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena, riportato in dispositivo.
In ragione della collocazione prevalente della figlia presso la madre, deve Per_1
prevedersi che l'assegno unico familiare sia percepito integralmente dalla sig.ra
. Pt_1
Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo resistente che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista pagina 5 di 8 la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. affida la figlia minore della coppia nata a [...] Persona_1
(MO) il 17/06/2009, in via super esclusiva alla madre presso la quale resterà collocata,
disponendo che le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione,
all'educazione ed alla salute siano assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
2. dispone che frequenti il padre liberamente, accordandosi Per_1
direttamente con il genitore secondo le proprie esigenze;
3. obbliga a versare a euro CP_1 Parte_1
250,00 mensili, con decorrenza dal deposito del ricorso, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della minore, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese,
importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente
Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
pagina 6 di 8 accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.)
dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
pagina 7 di 8 4. autorizza la ricorrente a fare domanda all' e a incassare integralmente CP_2
l'assegno unico per la prole;
5. condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite CP_1
che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre il 15% spese generali,
C.P.A. ed I.V.A se dovuta, come per legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
11/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Eleonora Ramacciotti
IL PRESIDENTE
dott. Riccardo Di Pasquale
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