Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/06/2025, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nelle CAUSE CIVILI riunite in grado di appello iscritte al n. 1998 ed al n. 2369 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
C.F. ) rappresentato e difeso dalla Prof. Parte_1 C.F._1
Avv. Maria Costanza e dall'Avv. Gianfranco Spiazzi con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Verona, Via Carlo Ederle n. 40 e domicilio digitale come da indirizzi di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Natale CP_1 C.F._2
Callipari con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, Via L. Pancaldo n. 70 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._3
Riccardo Zocca con domicilio eletto presso il suo studio in Bussolengo (VR), Via Piorta n. 75 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
1
Massimo Pier Giuseppe Guerra, Stefano Mantovani e Giorgio Pinello con domicilio eletto presso lo studio del primo in Verona, Corso Porta Nuova n. 70 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
ALTRI APPELLANTI
E
P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Grani con domicilio eletto presso il suo studio in Villafranca di Verona (VR), Via Luigi Zago n. 13 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
P.IVA ) in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2 pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Grani con domicilio eletto presso il suo studio in Villafranca di Verona (VR), Via Luigi Zago n. 13 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
ALTRE PARTI APPELLATE
NONCHE'
(C.F. ) Controparte_4 C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1105/2022 pubblicata in data 9 giugno 2022 del Tribunale Ordinario di Verona.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante : Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza rigettata, così giudicare:
In via preliminare
2 Si rappresenta che con riserva di ripetizione e senza acquiescenza, alla Sentenza è stata data spontanea esecuzione. In esito all'appello, viene pertanto già formulata domanda di ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione EL Sentenza, ma che risultasse non dovuto e quindi nei confronti di la somma CP_2 di euro 131.244,80= oltre interessi di legge dal dì del pagamento 28.6.2022 al saldo effettivo e nei confronti di la somma euro 70.752,47= oltre interessi di legge dal dì del pagamento 28.6.2022 CP_3 al saldo effettivo.
In via istruttoria
Per migliore cognizione delle circostanze di causa, anche in ragione dei motivi di appello, disporre CTU, in rinnovazione e/o integrazione di quella disposta ed espletata in primo grado;
Ammettersi i mezzi istruttori ribaditi in sede di precisazione avanti il Tribunale e cioè:
“ Integrare la ctu disposta in I° grado al fine di dare risposta al quesito inevaso di sposto dal G.I. del seguente letterale tenore ' valuti e stimi inoltre il ctu se e in che misura i vizi ed i difetti rilevati dall'esperito ATP relativamente all'opera di cui è causa determinino un deprezzamento dell'immobile di proprietà dell'attore in relazione alle sue caratteristiche, atteso che il ctu ha espresso tale deprezzamento solo in misura percentuale (4,44%) ma senza tradurla in somma risarcibile”.
Si insite inoltre, qualora rilevanti, per l'ammissione delle prove orali di cui alla nostra memoria istruttoria 16.9.2016 con i testi ivi indicati.
In via principale
In accoglimento dell'appello, riformare la Sentenza e per l'effetto
Nei confronti di CP_1
Per i motivi di cui è causa, dichiararsi risolto per fatto e colpa del convenuto il contratto di opera professionale concluso con l'attore in data 15.12.04 e per l'effetto accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dall'attore a titolo di compenso all'ing. condannandosi quest'ultimo ad immediatamente CP_1 restituire all'attore la somma di euro 23.879= percepita a titolo di acconti giusta le fatture in atti, con interessi legali ed importo di rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti a quella dell'effettiva restituzione.
Nei confronti EL società Controparte_3
Previo accertamento EL responsabilità sia personale che solidale EL società convenuta nella causazione dei vizi rilevati nella consulenza tecnica d'ufficio di cui al procedimento per A.T.P. 8117/14 Tribunale di Verona e di quelli accertati dall'ulteriore ctu disposta nel corso EL presente causa, in relazione all'appalto conferitole dall'attore e di cui è causa disporsi ex art.1668 c.c. la riduzione del prezzo complessivo di contratto, euro 407.087,12 (o quella diversa somma che sia risultata in causa), rispetto all'ammontare del costo stimato necessario per rendere l'impianto di cui è causa funzionante a regola d'arte, e conseguentemente condannare la convenuta a restituire all'attore la differenza sino a concorrenza EL somma di euro 298.184,39 (o quella diversa somma che è risultata di giustizia) pagata da Pt_1
3 a giusta le fatture in atti, con interessi legali ed importo di rivalutazione monetaria dalle date Pt_1 di pagamento delle singole fatture a quella EL effettiva restituzione.
Nei confronti EL Controparte_5
Previo accertamento EL responsabilità sia personale che solidale EL società convenuta nella causazione dei vizi rilevati nella consulenza tecnica d'ufficio di cui al procedimento per A.T.P. 8117/14 Tribunale di Verona e di quelli accertati dall'ulteriore ctu disposta nel corso EL presente causa, in relazione all'appalto conferitole dall'attore e di cui è causa disporsi ex art. 1668 c.c. la riduzione del prezzo complessivo di contratto, euro 776.646,94 (o quella diversa somma che sia risultata in causa), rispetto all'ammontare del costo stimato necessario per rendere l'impianto di cui è causa funzionante a regola d'arte, e conseguentemente condannare la convenuta a restituire all'attore la differenza sino a concorrenza EL somma di euro 657.635,52 (o quella diversa somma che è risultata di giustizia) pagata da Pt_1
a giusta le fatture in atti, con interessi legali ed importo di rivalutazione monetaria
[...] CP_2 dalle date di pagamento delle singole fatture a quella EL effettiva restituzione.
Nei confronti dei tre convenuti in via fra loro solidale
Condannarsi i convenuti in via fra loro solidale ex art. 1668 c.c. a risarcire all'attore tutti i danni conseguenti all'erronea esecuzione dell'impianto di cui è causa così come rilevata dalla consulenza tecnica d'ufficio di cui al procedimento per A.T.P. 8117/14 Tribunale di Verona e/o ulteriormente accertata dalla ctu disposta nel corso EL presente causa, danni relativi ai titoli di cui in narrativa e di quant'altri risultino provati in causa nella somma complessiva che si indica in euro 1.000.000= o quella diversa maggiore e/o minore che risulti di giustizia e se del caso da liquidarsi in tutto e/o in parte in via equitativa ex art. 1226 c.c., ferme le superiori istanze restitutorie già così declinate, da parte di , la somma di euro 23.879= percepita a titolo di acconti giusta le fatture dimesse CP_1 in primo grado in virtù del contratto d'opera professionale 15.12.04 concluso con l'appellante oltre interssi legali ed importo di rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti al saldo effettivo;
da parte di la somma di euro 298.184,39= pari agli importi corrisposti dall'appellante come da Controparte_6 fatture in atti, oltre interessi legali ed importo di rivalutazione monetaria dalle date di pagamento al saldo effettivo;
da parte di la somma di euro 657.635,52 pari agli importi corrisposti dall'appellante come CP_2 da fatture in atti, oltre interessi legali ed importo di rivalutazione monetaria dalle date di pagamento al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi di ambo i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata – appellante : CP_1
"contrariis reiectis
4 1) In via assolutamente preliminare e pregiudiziale, accertarsi e dichiararsi, previa declaratoria del caso, l'inammissibilità dell'appello promosso dal sig. per tutti i motivi di cui in narrativa, Parte_1 giusta il combinato disposto degli artt. 342, 345 e 348 bis c.p.c.;
2) in via principale e nel merito, rigettarsi l'appello proposto e le domande dell'appellante, in quanto inammissibili anche ex art. 345 c.p.c. ed infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto e nelle difese tutte del giudizio di primo grado, da aversi qui come integralmente trascritte e riportate, con conseguente conferma EL sentenza gravata nei capi oggetto dell'appello principale
3) in via incidentale, in parziale riforma EL sentenza n. 1105/2022 del Tribunale di Verona, G.U. Dr.ssa Monica Attanasio pubblicata il 9 giugno 2022, accogliere le domande incidentali spiegate e per l'effetto accogliere la seguente conclusione, rassegnata nel corpo degli atti di causa di parte e che ivi CP_1 si provvedono a riportare: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere sussistenti i vizi lamentati da parte attrice condannare l'Ing. al risarcimento dei danni in solido con i CP_1 tutti i chiamati nel presente giudizio, convenuti e chiamati in causa, o in base alle loro rispettive responsabilità”, nonché riformulare per i motivi esposti il danno da deprezzamento dell'immobile nella minor somma di euro 90.000,00 ovvero quella, comunque minore EL somma individuata nella sentenza impugnata, ritenuta di giustizia.
4) in ogni caso, domanda di ripetizione di quanto già corrisposto (euro 175.000,00 a favore dell'appellante sig. e che venisse in corso di causa ulteriormente versato alle controparti, in forza EL sentenza Pt_1 di primo grado, al solo fine di evitare azioni esecutive e senza acquiescenza, e che risultasse non dovuto in ipotesi di riforma EL stessa pronuncia di primo grado.
5) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi allo scrivente procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si insiste altresì per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate e non ammesse in memorie istruttorie ex art. 183 VI co. n.
2-3 c.p.c. nonché per le successive richieste di chiarimenti al CTU formulate in data 20.12.2017. quanto al giudizio r.g. 2369/22 contrariis reiectis
1) in via principale e nel merito, rigettarsi l'appello proposto e le domande dell'appellante, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto e nelle difese tutte del giudizio di primo grado, da aversi qui come integralmente trascritte e riportate.
2) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi allo scrivente procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si insiste altresì per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate e non ammesse in memorie istruttorie ex art. 183 VI co. n.
2-3 c.p.c. nonché per le successive richieste di chiarimenti al CTU formulate in data 20.12.2017.
5 Salvis juribus”.
Per la parte appellata CP_2
"1) Respingersi l'appello ex adverso proposto così come ogni altra domanda proposta nei confronti di Controparte_2
2) Spese del grado integralmente rifuse oltre rimb forf, iva e cpa nella misura massima di legge”.
Per la parte appellata Controparte_3
"1) Respingersi l'appello ex adverso proposto così come ogni altra domanda proposta nei confronti di
[...]
Controparte_3
2) Spese del grado integralmente rifuse oltre rimb forf, iva e cpa nella misura massima di legge”.
Per la parte appellata – appellante : Parte_2
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia
In via pregiudiziale di rito
- accertare e dichiarare per i motivi indicati in narrativa la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa notificato all'Arch. Pt_2
- accertare e dichiarare per i motivi indicati in narrativa la non opponibilità EL relazione redatta dall'Ing.
a conclusione EL procedura per ATP n. 8117/2014, Persona_1
- accertare e dichiarare per i motivi indicati in narrativa la carenza di legittimazione attiva in capo all'Ing. in ordine alla chiamata in causa dell'Arch. CP_1 Pt_2
- dichiarare improcedibile l'atto di citazione per chiamata in causa notificato all'Arch. a cura Pt_2 dell'Ing. per assoluta carenza di legittimazione attiva in capo al chiamante, CP_1
- dichiarare non opponibile nei confronti dell'Arch. relazione redatta dall'Ing. Pt_2 Persona_1
a conclusione EL procedura per ATP n. 8117/2014,
[...]
- dichiarare improcedibile il giudizio (RG 2369/2022) promosso da per CP_7 Pt_3 impugnare la medesima sentenza 1105/2022 per l'insanabile irritualità dell'atto introduttivo.
Nel merito
- dato atto che l'Arch. ai soli fini transattivi, ha dichiarato di essere disponibile ad accettare la Pt_2 proposta formulata dal Giudice con le precisazioni contenute nella memoria autorizzata in data 21.10.2021;
6 - dato atto che la proposta formulata dal Giudice di primo grado non è stata accettata dalle parti e che pertanto la sentenza di primo grado ha disposto diversamente;
- respingere ogni domanda formulata da parte chiamante in causa, Ing. in quanto infondata in CP_1 fatto e in diritto;
- respingere ogni e qualsiasi domanda formulata nei confronti dell'Arch. poichè infondata Parte_2 sia in fatto sia in diritto;
- condannare l'Ing. ha pagare le spese e competenze di lite di primo e secondo grado;
CP_1
- respingere integralmente tutte le domande formulate da parte appellante e quindi rigettare il gravame dalla medesima proposto in quanto inammissibile e in ogni caso infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto
- confermare la sentenza 1105/2022 emessa dal Tribunale di Verona in data 08.06.2022, pubblicata in data 09.06.2022 non notificata, fatta eccezione per i capi oggetto di appello incidentale di parte appellata, e quindi
- riformare la medesima sentenza nella parte in cui accerta la responsabilità dell'Arch. Parte_2
e, per l'effetto, - riformare la sentenza 1105/2022 emessa dal Tribunale di Verona in data 08.06.2022, pubblicata in data 09.06.2022 non notificata, escludendo e sollevando l'Arch. da ogni Parte_2 responsabilità con riferimento ai vizi sub A – B – C- D, eliminando la pronuncia di accertamento EL responsabilità, ancorchè concorsuale e solidale, del medesimo Arch. Parte_2
- condannare l'appellante alle rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori formulati e non ammessi e in particolare in quelli formulati:
- nella memoria ex art. 183 cpc VI comma n. 2 depositata il giorno 15.09.16, nonché
- nelle eccezioni e istanze a prova contraria indicate nella memoria ex art. 183 cpc VI comma n. 3, che si reiterano, depositata il giorno 10.10.16, ed infine
- nelle contestazioni e nelle istanze, che si reiterano, rivolte al CTU contenute nella memoria autorizzata depositata il giorno 18.12.2017.
In subordine si chiede venga disposta la rinnovazione EL CTU.
Si indicano a testi su tutti i capitoli ammessi il signor di GA (VR), Testimone_1 Tes_2
di LA EL LA (VR).
[...]
In ogni caso si chiede di essere abilitati alla prova contraria su tutti i capitoli delle controparti eventualmente ammessi, con i testi già indicati a prova diretta”.
Per la parte appellata - appellante : Parte_3
7 "Voglia l'Ecc.ma Corte Adita, disattesa e respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione avversaria, contrariis reiectis:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Rigettare integralmente l'appello proposto da per tutti i motivi esposti in narrativa. Parte_1
NEL MERITO IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE PRINCIPALE
Accogliere il primo motivo di gravame proposto dall'Arch. e, per l'effetto, riformare la Parte_3 sentenza appellata n. 1105/2022 emessa dal Tribunale di Verona nella persona del Giudice Dott.ssa Attanasio Monica, nel giudizio n. 9634/2015 R.G., pubblicata il 09.06.2022, mai notificata, accogliendo tutte le conclusioni avanzate nel Giudizio di primo grado che si riportano di seguito integralmente per comodità:
“In via preliminare e pregiudiziale:
- accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di citazione di chiamata in causa nei confronti dell'Arch.
per i motivi esposti nella comparsa di costituzione;
Pt_3
- accertarsi e dichiararsi la prescrizione e/o decadenza delle pretese avversarie ex art. 1667 e 1669 c.c., e comunque ai sensi dell'art. 2043 c.c.
- accertarsi e dichiararsi, per i motivi indicati nella comparsa di costituzione e per quelli esposti nelle successive difese, la non opponibilità EL relazione redatta dall'Ing. a conclusione Persona_1 EL procedura per ATP n. 8117/14, quantomeno nei confronti dell'Arch. Pt_3
Nel merito: rigettarsi ogni qualsivoglia domanda formulata da parte chiamante o comunque dalle parti in causa nei confronti dell'Arch. in quanto infondata in fatto e diritto. Parte_3
Condannarsi parte chiamante Ing. ai sensi dell'art. 96 c.p.c.” CP_1
NEL MERITO IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE SUBORDINATO
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello dell'Arch.
, riservato comunque ogni gravame nei confronti delle relative contrarie statuizioni, Voglia Parte_3 la Corte Adita accogliere il secondo motivo di appello, riformando parzialmente la sentenza nelle parti impugnate e dichiarando che l'arch. nulla deve, neppure in misura parziale, ad Parte_3 Parte_1
a titolo di pagamento delle spese e compensi liquidati al C.t.u. nel procedimento di A.T.P. n.
[...]
8117/2014 R.G. e al C.t.u. nel successivo giudizio di primo grado n. 9634/2015 R.G., come meglio descritto in narrativa.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, iva, cpa come per legge, relativi ad entrambi i gradi del giudizio, con espressa richiesta sin d'ora di ripetizione di ogni importo pagato medio
8 tempore dall'arch. a controparti in esecuzione EL sentenza di primo grado, oltre interessi e Pt_3 svalutazione.
In via istruttoria:
Nell'ipotesi in cui la Corte Adita ritenesse necessario integrare l'istruttoria espletata nel primo grado del giudizio, anche al fine di accogliere le domande formulate con il presente appello, la scrivente difesa chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte nel primo grado di giudizio, nessuna esclusa, che per comodità si riportano di seguito integralmente:
“Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale di tutte le parti in causa e prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che l'Arch. rilasciava il cantiere alla fine dell'anno 2009? Parte_3
2) Vero che l'Arch. cessava il suo incarico professionale di Direttore dei Lavori nel mese Parte_3 di dicembre 2009 ? (si rammostra al teste l'accordo risolutivo doc. 4)
3) Vero che quando l'Arch. cessava il suo incarico l'immobile era allo stato grezzo? Parte_3
4) Vero che lo stato dei luoghi di cui è causa a fine anno 2009 era quello di cui alle fotografie prodotte ai doc. 8) e 9)?
5) Vero che i quadri elettrici sono stati installati nell'immobile negli anni successivi al 2009?
6) Vero che le centraline dell'impianto domotico sono state installate nell'immobile negli anni successivi al 2009?
7) Vero che l'installazione dei quadri elettrici e centraline dell'impianto domotico avveniva sotto la direzione dell'Ing. e per quanto concerne la parte architettonica sotto la direzione dell'Arch. CP_1
Pt_2
8) Vero che il progetto iniziale, nella vigenza EL direzione prevedeva un solo cogeneratore? Pt_3
9) Vero che l'inserimento di un secondo cogeneratore fu un'iniziativa proposta dall'Ing. nell'anno CP_4
2011?
10) Vero che il progetto architettonico predisposto dall'Arch. e successiva variante dallo stesso Pt_3 presentata nell'anno 2009, erano previsti spazi nel piano interrato adattabili a vani tecnici? (si rammostra al teste la planimetria doc. 7)
11) Vero che l'impianto elettrico-domotico, rispetto al progetto inziale, veniva implementato e riprogettato dopo il mese di febbraio 2010?
12) Vero che il progetto delle piscine è stato eseguito da AP SA e le pompe EL piscina sono state installate dopo il mese di dicembre 2009?
9 13) Vero che i controsoffitti sono stati installati nell'immobile dopo il mese di dicembre 2009?
14) Vero che i pavimenti sono stati posati nell'immobile dopo il mese di dicembre 2009?
15) Vero che gli intonaci interni sono stati eseguiti e messi in opera nell'immobile dopo il mese di dicembre 2009?
Si indicano testi su tutti i capitoli di prova (da 1 a 15):l'Arch. l'Arch. Testimone_3 Tes_4
l'Arch. , ed tutti da
[...] Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8
Verona, di Spinea (VE). Tes_9
Limitatamente ai capitoli da 1 a 3 si indica: di Verona. Persona_2
Senza inversione dell'onere EL prova si chiede ammissione di CTU atta ad identificare lo stato dei luoghi al momento EL risoluzione dell'incarico professionale dell'Arch. nel mese di dicembre 2009, con Pt_3
l'indicazione degli impianti esistenti in quel momento. Indichi, altresì, il CTU, se altri spazi, oltre quelli previsti, indicati nella planimetria allegata alla variante 2009, potevano essere adibiti a vani tecnici. Ci si rimette, comunque, al Giudice per la formulazione del quesito. Con riserva di nominare il consulente di parte.
Come indicato nella memoria autorizzata datata 15.12.2017 e depositata il 15.12.2017 non ci si oppone ad un supplemento peritale specie in riferimento alla svalutazione dell'immobile e, viste le contestazioni svolte alla CTU da tutte le parti in causa, non ci si oppone a nuova CTU e approfondimenti peritali specie sui punti indicati da questa difesa con eventuale ispezione giudiziale dei luoghi ad opera del giudice.
Ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate e formulande. Si chiede comunque abilitazione alla prova contraria. Testi indicati in atti. ”.
In particolare, si insiste affinchè venga rinnovata la C.t.u. con assegnazione dell'incarico ad un diverso professionista, affinché accerti e identifichi lo stato dei luoghi al momento EL risoluzione dell'incarico professionale dell'arch. nel mese di dicembre 2009, Pt_3 con l'indicazione degli impianti tecnologici/elettrici/domotici già istallati e posati in tale data. Indichi, altresì, il C.t.u., se altri spazi, oltre quelli previsti, indicati nella planimetria allegata alla variante 2009, potevano essere adibiti a vani tecnici.
Ci si oppone a tutte le richieste istruttorie avanzate da controparti.
Salvis iuribus”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ANTOLINI adiva il Tribunale Ordinario di Verona deducendo di aver Pt_1 realizzato un te dimensioni e rilevante prestigio in Comune di GA (VR), affidandone la progettazione degli impianti tecnologici e la direzione dei lavori all'ing.
10 , la realizzazione di tutta la domotica alla impresa CP_1 [...]
l'impiantistica elettrica alla società Controparte_3 CP_2 he gli impianti realizzati dalle sudd bero a presentare problematiche varie e malfunzionamenti che rendevano inidonea la fruizione dell'immobile al punto che, rivelatisi inadeguati gli interventi riparatori da esse posti in essere, si rese necessario richiederne la valutazione all'Ing. il quale ebbe in Persona_3 effetti a riscontrare errori progettuali e carenze esecutive.
Acquisito tale elaborato tecnico, iferiva di aver introdotto un procedimento Pt_1 di accertamento tecnico preventivo che, a suo dire, confermò l'esistenza dei vizi lamentati.
Sulla scorta di simili risultanze quest'ultimo conveniva in giudizio i ritenuti responsabili per ivi sentir pronunciare la risoluzione del contratto d'opera professionale concluso con l'ing. la restituzione degli acconti versati, la riduzione del corrispettivo pattuito CP_1 con con consequenziale restituzione Controparte_3 CP_2 dell' al risarcimento di pretesi danni subiti.
Ritualmente costituitisi in giudizio i convenuti resistevano, per quanto di ritenuta ragione, alla domanda attorea.
In particolare, l'ing. contestava la pressante ingerenza EL committenza nella CP_1 esecuzione di un' ettivamente complessa, interessata dalla alternanza di professionisti ed imprese appaltatrici, nonché da ultimo caratterizzata dalla esigenza di adibire l'edificio ad un evento programmato dalla proprietà nonostante le opere fossero ancora in corso.
Detto convenuto, declinando i profili di responsabilità a lui imputati, chiedeva in ogni caso di estendere il contraddittorio nei confronti dei precedenti direttori dei lavori e progettisti, ovvero dell'arch. e dell'arch. , nonché Parte_3 Parte_2 nei confronti del o Controparte_4
Lo stesso, inoltre, in via di riconvenzione, invocava la condanna dell'attore al pagamento del corrispettivo per le prestazioni svolte, quantificato in € 245.973,35 oltre al risarcimento del danno per € 320.000,00 avendo adibito la propria attività professionale, per circa dieci anni, ad appannaggio esclusivo dell'attore, conseguendone poi discredito.
Anche la convenuta ontestava i profili di responsabilità a Controparte_3 lei attribuiti dall'atto to con solo la fornitura Pt_1 di tecnologie audio e video ed un sistema di supervisione ati appunto alla CP_8 residenza di GA dell'attore, e che tutta l'attività di proget direzione lavori erano oggetto dell'incarico conferito all'ing. dal quale dipendevano in tutto e per tutto CP_1
11 le attività delle aziende che avevano operato nella residenza oggetto degli interventi per i quali è causa.
La stessa convenuta instava, poi, per l'accertamento EL riconducibilità causale degli eventuali vizi e difetti riscontrati alla attività di progettazione e direzione lavori svolta dall'ing. CP_1
La più specificatamente, concludeva in via preliminare Controparte_3 per crizione e decadenza dell'attore da ogni suo ipotetico diritto per tardività nella denuncia dei pretesi vizi e nel merito per il rigetto di tutte le domande spiegate nei suoi confronti perché infondate in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale chiedeva infine la condanna di al Parte_1 pagamento in suo favore del residuo credito pari, in linea capitale, ad € 108.902,73. oltre interessi dal dì del dovuto all'effettivo saldo.
Anche la contestava l'abusiva ingerenza del committente, per il quale CP_2 chiedeva accertarsi, in ipotesi di soccombenza, un concorrente profilo causale nella determinazione dei danni con conseguente riduzione del quantum risarcitorio altresì in relazione alla erronea scelta del progettista dell'impianto elettrico e domotico e dei soggetti che avevano curato la distribuzione degli spazi, degli arredi e degli impianti termosanitari.
Detta convenuta per l'effetto chiedeva la condanna dello stesso attore, in via riconvenzionale, al pagamento dell'importo di € 107.605,78 a saldo del corrispettivo che assumeva ancora dovutole, già al netto EL somma calcolata dalla CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo per il costo di ripristino di eventuali vizi ad essa imputabili.
Si costituivano in giudizio anche i terzi chiamati e Parte_3 Parte_2
, ad eccezione dell'ing. , i quali chiedevano il
[...] Controparte_4 etto delle domande for nti previa eccezione di prescrizione e decadenza dell'azione sia sotto il profilo risarcitorio ex art. 2054 c.c. sia per quello contrattuale ex artt. 1667 e 1669 c.c.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di produzioni documentali, EL relazione di consulenza tecnica esperita in sede di accertamento tecnico preventivo ed espletamento di una ulteriore CTU.
Venivano poi disposti gli interrogatori liberi delle parti e formulata una proposta conciliativa dal Giudice, tuttavia rimasta inesitata.
Con sentenza n. 1105/2022 il Tribunale di Verona, definitivamente decidendo, così statuiva:
12 “… accerta e dichiara:
- La responsabilità solidale dell'ing. e degli arch. e per i CP_1 Parte_3 Parte_2 vizi di cui alla lett. a) EL parte na
- La responsabilità solidale dell'arch. e dell'ing. per quelli di cui alla Parte_2 Controparte_4 lett.b)
- La responsabilità solidale dell'arch. , dell'ing. e dell'ing. Parte_2 Controparte_4 CP_1 per quelli di cui alla lett. c),
- La responsabilità solidale dell'arch. e dell'ing. per i vizi di cui alla lett. Parte_2 CP_1
d);
- La responsabilità solidale di e dell'ing. per quelli di cui alla lett. e); Controparte_3 CP_1
- La responsabilità solidale di li errori n ura dei quadri (lett. f); CP_2
- La responsabilità solidale di e dell'ing. per i vizi di cui alla lett. l); CP_2 CP_1
- La responsabilità solidale di e dell per quelli di cui alla lett. m); Controparte_3 CP_1
- La responsabilità dell'ing. per gli altri vizi. CP_1
Condanna il convenuto ing. al pagamento in favore dell'attore EL somma CP_1 Parte_1 complessiva di € 152.701, valutazione monetaria secondo gl pplicabili al periodo e gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data EL domanda, e con i soli interessi legali dalla data odierna al saldo effettivo. Condanna l'attore al pagamento in favore di EL somma di € Parte_1 Controparte_3
45.570,00.- oltre a al di del dovuto al giorno del Condanna l'attore al pagamento in favore di EL somma di € Parte_1 CP_2
107.402,78.- oltre agli interessi legali dal di del dovuto al giorno del saldo effettivo. Rigetta le domande dell'attore intese alla risoluzione del contratto professionale con l'ing. ed
CP_1 alla restituzione degli acconti versati nonché le domande riconvenzionali proposte dall'i
CP_1 avverso l'attore. Condanna l'ing. alla rifusione in favore dell'attore EL metà delle spese di lite, liquidate in
CP_1 complessivi € 14 cui 843,00.- per spese, ed € 13.902,00.- per il compenso per il presente giudizio, ed in complessivi € 1.769,00.- di cui 129,50.- per spese ed 1.639,50.- per compenso, per il procedimento ex art. 696 cpc, oltre, per entrambi i procedimenti. al 15% per spese generali, Iva e CAP, compensata la parte residua. Condanna gli arch. e e l'ing. nella misura rispettiva Parte_3 Parte_2 Controparte_4 del20, 50 e 30% ll favore che liquida in €
CP_1
13.430,00, per compenso oltre al 15% per spese generali, Iva e CA ione in favore del procuratore attoreo. Condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore di che Parte_1 Controparte_3 liquida in € 13.4 so per il presente giudizio ed in € 2.910,00.-, r il procedimento ex art. 696 cpc, oltre, per entrambi i procedimenti al 15% per spese generali, Iva e CAP. Condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore di che Parte_1 CP_2 liquida in € 13.4 so per il presente giudizio ed in € 3.279,00, per r il procedimento ex art. 696 cpc, oltre, per entrambi i procedimenti al 15% per spese generali, Iva e CAP. Pone le spese di CTU del procedimento di accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio definitivamente a carico dell'ing. dell'arch. dell'arch. e CP_1 Parte_3 Parte_2 dell'ing. nella ri del 50, 2 Controparte_4
13 Il Tribunale adito aveva dunque avuto modo, soprattutto sulla scorta degli esperiti approfondimenti tecnici, di accertare la presenza di specifici vizi delle opere realizzate imputandone le rispettive responsabilità come meglio riepilogato nella parte dispositiva.
Ha interposto tempestivo gravame avverso detta statuizione, per quanto di sancita soccombenza, , affidato alle seguenti censure: Parte_1
• Erronea valutazione EL posizione giuridica dei convenuti ed incoerente determinazione delle loro responsabilità. Violazione dell'art. 2055, 1294, 1667 e 1669 c.c., nonché dell'art. 112 c.p.c. (primo motivo);
• Erronea valutazione e qualificazione delle domande ed erronea valutazione EL posizione dell'appaltatore e dei suoi obblighi verso il committente e degli eventuali diritti dell'appaltatore verso soggetti terzi (progettista). Violazione ed inesatta applicazione degli artt. 1660, 1668, 2055 e 1299 c.c., nonché dell'art. 112 c.p.c. (secondo motivo);
• Erronea determinazione del danno da deprezzamento e EL relativa imputazione. Violazione delle norme e dei principi di diritto in relazione agli artt. 1226, 1294 e 2055 c.c. (terzo motivo);
• Erronea quantificazione del danno da deprezzamento per mancata corretta applicazione dell'art. 1226 c.c. (quarto motivo);
• Erronea decisione nella imputazione parziale all'ing. delle sue responsabilità CP_1 risarcitorie nei confronti del committente. Violazion me e principi di diritto relativamente agli artt. 115 c.p.c. e 1227 c.c. Erronea decisione sulla domanda di risoluzione del contratto intercorso con quest'ultimo (quinto ed ultimo motivo).
Si è ritualmente costituito anche nel presente grado di giudizio , a sua CP_1 volta censurando la statuizione impugnata, previa eccezione di i ppello principale, in punto di:
• Omessa statuizione di condanna dei terzi chiamati (primo motivo);
• Incoerente quantificazione equitativa del danno da deprezzamento dell'immobile dell'attore (secondo ed ultimo motivo).
Si sono ritualmente costituite anche nel presenta grado di giudizio la CP_2 er resistere all'avverso gravame. Controparte_3
Altresì si è costituito in giudizio per avversare l'avverso Parte_2 gravam già spiegate in primo grado in punto di nullità EL propria chiamata in causa e assenza di profili di responsabilità al medesimo imputabili.
14 Analogamente si è costituito nel presente grado di giudizio al fine Parte_3 di resistere ad ogni avversa domanda ed impugnare la statuizione già sottoposta a gravame nella parte in cui ha ravvisato una sua responsabilità e comunque nella attuata ripartizione degli oneri processuali.
La causa, disposta la riunione con il giudizio recante il n. 2369/2022 ad istanza di
, dichiarata la contumacia di , all'udienza Parte_3 Controparte_4
a trattenuta in decisione con di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale proposta dalla difesa dell'appellato, a sua volta appellante, ai sensi CP_1 dell''art. 348 bis c.p.c. restando, la stessa, assorbita dalla presente decisione nel merito, alla quale il Collegio è addivenuto non essendo apparsa l'impugnazione proposta palesemente infondata all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis.
Nondimeno infondato è l'ulteriore profilo di inammissibilità dedotto a mente dell''art. 342 c.p.c.
A tale riguardo si osserva in particolare come il gravame proposto superi il vaglio di ammissibilità previsto dalla suddetta disposizione normativa, esplicitando i contenuti EL nuova valutazione richiesta al Giudice di appello, mediante una prospettazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento impugnato in ordine alla ricostruzione del fatto ed in riferimento alle addotte violazioni delle norme pertinenti alla fattispecie in disamina, nonché al loro rapporto di causalità con l'esito EL lite.
Ciò posto tutti gli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Verona n. 1105/22 si rivelano, per quanto di ragione e con gli approfondimenti che seguono, immeritevoli di accoglimento.
Richiamati gli ambiti di rilevanza fattuale, la ripercorsa lettura degli atti di causa non consente invero di riscontrare le addotte violazioni di legge né le asserite perplessità motivazionali proposte dalle parti appellanti dovendo, al contrario, individuarsi una ratio decidendi giuridicamente e logicamente idonea a giustificare la decisione adottata, peraltro in applicazione di corretti parametri giurisprudenziali.
In buona sostanza deduce la non conformità dei lavori eseguiti Parte_1 presso l'immobile ti in particolare nella realizzazione di impianti tecnologici e domotici affidati alle imprese e Controparte_3 CP_2
con la progettazione e la direzione de
[...] CP_1
15 Infondati sono i primi due motivi di appello da questi proposti, secondo i quali il Tribunale avrebbe incoerentemente escluso la responsabilità solidale delle imprese appaltatrici
[...]
e con l'Ing. cosi attuando Controparte_3 CP_2 CP_1 ife re dell'art.
A riguardo si osserva come correttamente il Giudice di primo grado, dopo aver precisato che l'odierno appellante principale, attore in primo grado, ebbe a rassegnare conclusioni univocamente convergenti, nei confronti di queste ultime, per la riduzione del corrispettivo dell'appalto ai sensi dell'art. 1668 c.c. e rilevato che il CTU, per la quasi totalità dei vizi riscontrati, ha previsto l'esecuzione di lavori di ripristino che non lasciano residuare profili di danno, abbia in effetti circoscritto in detti termini la responsabilità di dette società.
Simile argomentazione decisoria risulta in effetti recettiva del corrivo insegnamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale ove, come nel caso che occupa, la domanda abbia ad oggetto solo la riduzione del prezzo, l'entità del risarcimento è costituita esclusivamente dalle spese già sostenute per il rifacimento dell'opera (cfr. in termini Cass. sez. II. Sentenza n. 23291/2021).
Nel contratto di appalto invero, al committente, il quale lamenti difformità o difetti dell'opera, è demandata a sua scelta la possibilità di richiedere l'eliminazione di essi a spese dell'appaltatore ex art. 2931 c.c., con ulteriore ed alternativa istanza di risarcimento per equivalente subordinatamente alla mancata esecuzione specifica, ovvero di domandare direttamente la riduzione del prezzo.
Esercitata dunque tale ultima opzione, non è consentito, per come preteso dall'appellante principale, il riconoscimento di una ulteriore e generalizzata condanna risarcitoria nei confronti dello stesso (nel caso che occupa soggetto danneggiato dall'attività di progettazione ed esecuzione delle opere rivelatesi inadeguate).
Risulta conseguentemente del tutto improprio l'assunto circa l'erronea affermazione di responsabilità che il Giudice di prime cure avrebbe attribuito in misura percentuale, e dunque in violazione del dettato di cui all'art. 2055 c.c., così da risultare elusiva del principio del c.d. concorso di causa, presupponente, come nel caso di cui si giudica, un illecito frutto delle condotte, anche indipendenti tra loro, di più agenti.
In ragione EL CTU in atti dalla quale anche in questa sede non vi è motivo di discostarsi avendo l'ausiliare adeguatamente replicato ai rispettivi rilievi, anche qui riproposti, dedotti dalle parti con motivazioni frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato, i vizi rispettivamente ricondotti all'ing. come detto progettista e CP_1 direttore dei lavori degli impianti tecnologici nonch Controparte_3
16 sono stati individuati nel posizionamento di apparecchiature dell'impianto domotico in posizioni di difficile accesso o, in qualche caso, irraggiungibili, in quanto collocate dietro a pannellature fisse ovvero, nella maggior parte dei casi, in vani privi di adeguata ventilazione, nonché quelli inerenti alla utilizzazione dei cavi per la distribuzione del segnale audio-video diversi da quelli previsti in progetto e comportanti limitazioni di funzionalità, mentre alla d al medesimo progettista e direttore dei lavori CP_2 sono stati attribuiti i viz rronea installazione dei cavi segnale e dei cavi energia all'interno delle canaline laddove la sola è stata ritenuta CP_2 responsabile di errori nella nomenclatura dei quadri
Ne consegue che risultando astrattamente riferibile anche alla suindicate società appaltatrici unitamente all'ing. soltanto la problematica consistente CP_1 nell'inadeguata distribuzione degli nici, coerente e logica risulta essere la motivazione adottata dal Giudice di prime cure che ha precluso l'ingresso a risarcimenti riferibili alle appaltatrici suddette.
La rilettura dell'elaborato tecnico a firma dell'ing. , appare significativo Per_1 evidenziare, consente di individuare come tale vizio sia strettamente correlato ad erronee scelte progettuali (dunque riferibili al solo e non incidenti sulla funzionalità ed CP_1 efficienza degli impianti elettrici e domotic oposti ai previsti interventi riparatori individuati dallo stesso ausiliare, determineranno un impianto a norma regolarmente funzionante.
In definitiva, non sussistono evidenze probatorie, accolta la domanda di riduzione del prezzo di appalto accordata al committente attore nei confronti delle imprese appaltatrici, per riconoscere al medesimo, a mente dell'art. 2055 c.c., un risarcimento aggiuntivo nei confronti di queste ultime in via solidale con l'ing. che, ove accolto, ne CP_1 determinerebbe una non giustificata locupletazione.
Le stesse argomentazioni che precedono consentono di respingere anche il terzo motivo di appello con il quale viene censurata l'esclusiva risarcibilità del danno da deprezzamento dell'immobile esclusivamente all'ing. dovendo al riguardo richiamarsi la CP_1 conforme applicazione, da parte del T ei parametri normativi di cui agli artt. 1226, 1294 e 2055 c.c., non sussistendo in proposito alcuna violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato.
Nondimeno privo di pregio si manifesta il rilievo dell'appellante di cui al quarto motivo di gravame secondo il quale il Giudice di primo grado avrebbe operato una inadeguata valutazione del danno a titolo di deprezzamento del valore dell'immobile per l'inadeguata distribuzione degli spazi tecnici secondo parametri equitativi.
17 La sentenza gravata, quantificando il danno in complessivi € 180.000,00 poi ridotto in funzione del grado di corresponsabilità riconosciuto in capo al committente, appare in effetti adeguatamente motivata, così da poter essere condivisa da questo Collegio.
Rileva in proposito, in particolare, con ciò dovendo respingersi anche lo speculare motivo di gravame proposto dallo stesso seppure in maniera contrapposta, come il CP_1 danno sia da circoscrivere alla in distribuzione degli spazi tecnici connessa, secondo quanto rilevato dal CTU, ad erronee scelte progettuali e di per sé, come detto, non incidente sulla funzionalità ed efficienza degli impianti elettrici e domotici i quali, peraltro, risulteranno a pieno regime una volta attuati i previsti interventi di ripristino.
Nella fattispecie si osserva in ogni caso, indipendentemente dalle tesi agitate da parte appellante, come gravi sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla diversa quantificazione di esso e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà ad una sua puntuale determinazione, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa in questa sede sottoposto a critica in quanto ritenuto insatisfattivo.
Tale forma di liquidazione del danno, come noto ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini EL precisa determinazione del danno stesso.
L'appellante si limita in effetti a mere ed unilaterali allegazioni che a suo dire avrebbero dovuto indurre il Giudice ad una maggiore quantificazione del danno, senza peraltro esprimere specifiche censure alla CTU da questi presa a riferimento nella attuata liquidazione secondo parametri equitativi così da sorreggere il deliberato emesso con adeguata motivazione, consentendone la condivisione di questo Collegio.
La difesa dell' da ultimo, con il quinto motivo di appello censura la Pt_1 statuizione di primo grado per aver mitigato la responsabilità dell'ing. in CP_1 applicazione dell'art. 1227 c.c. ed aver in proposito attuato un malgoverno de di non contestazione richiamato dall'art. 115 c.p.c..
Ritiene tuttavia la Corte, a confutazione delle tesi difensive proposte dall'appellante, che l'acquisito compendio probatorio giustifichi la ritenuta sussistenza d'una condotta colposa concorrente del danneggiato, il quale ha concausato il danno riscontrato.
A simile convincimento è dato pervenire, in particolare, dalla rilettura EL produzione documentale dimessa in atti dall'appellato (cfr. docc. 45, 46, 49, 50, 51 e 52 CP_1 fascicolo di primo grado) e dalle deposizio mbito di libero interrogatorio dalle parti, elementi tutti convergenti per l'affidamento di un incarico a quest'ultimo esorbitante le sue specifiche competenze professionali per come risulta dal profilo professionale del medesimo (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado di parte appellante).
18 Lo stesso quadro probatorio si manifesta inoltre sufficientemente eloquente circa le continue variazioni delle progettazioni imposte dal committente con richieste di implementazione degli impianti, del coinvolgimento di circa quarantasette imprese essendo al contempo rappresentativo di un'omessa previsione, in ragione EL complessità e delle specifiche caratteristiche delle opere, di una figura professionale di riferimento e coordinamento tra le stesse numerose imprese appaltatrici e dei professionisti a vario titolo officiati, nonché di una improvvisa accelerazione dei lavori imposta dalla committenza nel luglio 2012, certamente in parte influente l'accertato mancato rispetto delle regole dell'arte e EL buona tecnica.
Quanto alla ulteriore doglianza di parte appellante circa l'impropria applicazione da parte del Tribunale del coefficiente normativo di cui all'art. 115 c.p.c. si rileva come, contrariamente alle prospettazioni EL difesa del committente, l'applicazione del principio di non contestazione, peraltro nella ampiezza applicativa delineata dalla Corte Suprema di Cassazione nella sua massima composizione, trovi giustificazione nella contrapposta e precisa allegazione dei fatti di causa da parte del convenuto (cfr. pag. 47 e segg. – lettere da a) ad o) EL comparsa di costituzione e risposta dell'Ing. circa CP_1 lo svolgimento di prestazioni continuative esorbitanti l'originario incarico affidatogli che avrebbero in effetti consentito un inquadramento di quest'ultimo quale factotum del committente. In merito ad essi l' on ha tuttavia preso posizione così da non Pt_1 potersi ora dolere EL concorre ne del principio di non contestazione ai fini EL formazione del convincimento del Giudice.
Né ad inficiare l'iter motivazionale adottato sulla scorta di una valutazione complessiva del quadro probatorio e non mediante un'atomistica applicazione del paradigma normativo testé richiamato può assurgere l'unilaterale valutazione dei liberi interrogatori proposta dalla stessa difesa dell'appellante.
Discende la condivisione EL motivazione rinvenibile nella statuizione impugnata, la quale è pervenuta ad attribuire allo stesso un maggiore segmento di Pt_1 concorrente responsabilità, nella misura di 2 ll'ing. così altresì CP_1 escludendo la sussistenza di inadempimenti di non scarsa im ttribuibili a quest'ultimo, giustificativi del rivendicato scioglimento del vincolo negoziale intercorso con la committenza e la consequenziale richiesta di restituzione degli acconti percepiti.
A tale conclusione è del resto dato pervenire da una comparativa valutazione anche dei reciproci inadempimenti che lo stesso ing. ha contestato all'odierno appellante CP_1 ed avuto riguardo alla documentazione da lui dimessa in atti, comprovante l'espletamento, per un arco temporale di quasi dieci anni, di rilevanti attività espletate (cfr. docc. 36,37,38,39, 40,41,42,43,44,45,46,47 fascicolo di primo grado di detta parte appellata- appellante).
19 Passando in rassegna il gravame spiegato dalla difesa del posto che risulta essere CP_1 stato già esaminato il motivo attinente la determinazione del danno liquidato in favore dell' he si è avuto modo di rilevare come del tutto conforme, si ha ora motivo Pt_1 per fondatezza anche EL residua doglianza proposta da detto ulteriore appellante.
Con il secondo motivo di impugnazione, il ensura la statuizione di primo grado CP_1 per essersi limitata ad un mero accertament ponsabilità dei terzi chiamati in causa da quest'ultimo ( senza tuttavia pervenire ad una loro Pt_2 CP_1 CP_4 condanna, salvo l'incidentale riconoscimento di un diritto di regresso e rivalsa.
La doglianza è infondata.
Correttamente in effetti il Tribunale ha riscontrato l'assenza di domanda da parte dell'attore nei confronti dei terzi chiamati per effetto EL quale desumere Pt_1 una estens ddove le conclusioni formulate in via subordinata ed alternativa dal consistenti nella richiesta, in ipotesi di accertamento EL sussistenza di vizi CP_1 delle opere, di condanna dello stesso al risarcimento dei danni in solido con tutti i chiamati nel presente giudizio, convenuti e chiamati in causa, o in base alle loro rispettive responsabilità, non risulta integrare una espressa domanda di regresso ovvero di rivalsa, valendo tuttavia a dare ingresso alla domanda di mero accertamento per come poi invero sottoposta a pronuncia.
Secondo quanto correttamente motivato nella statuizione impugnata, il convenuto odierno appellante, non ha svolto alcuna domanda nei confronti dei terzi CP_1 come peraltro prontamente eccepito dalla difesa del che è Pt_2 pervenuta ad individuare finanche, per tale ritenuto motivo, una nullità dell'atto di chiamata in causa del medesimo, come riproposto anche in questa sede.
La disamina del rilievo proposto dalla difesa del onsente dunque, stante l'intima CP_1 connessione ed interdipendenza, la congiunta valutazione del correlativo motivo di appello altresì spiegato dal che si afferma, per quanto di seguito espresso, anch'esso Pt_2 infondato.
Con esso si denuncia un vizio di ultrapetizione ravvisabile nell'accertamento, ancorché non seguito da pronuncia di condanna, EL corresponsabilità di quest'ultimo e degli altri terzi chiamati.
La Corte sul punto preliminarmente rileva come il decisum impugnato non riguardi un petitum ed una causa petendi nuovo o diverso rispetto a quello fatto valere nei rispettivi atti delle parti e dalle stesse sottoposto all'esame del Giudice, con la conseguente impossibilità di individuare, nel senso preteso dall'appellante l'attribuzione di un bene o Pt_2 di un'utilità non richiesta con pregiudizio del diritto di difesa dello stesso e degli ulteriori soccombenti.
20 La pronuncia del Tribunale si manifesta, a giudizio di questa Corte, in linea con le prospettazioni introdotte in causa dai contendenti.
Ed invero, nel caso che occupa, indipendentemente dalla espressa volontà dell'attore i non voler estendere la domanda ai terzi chiamati, per come si desume dalla Pt_1 omparsa conclusionale in primo grado ove si precisa il contraddittorio esclusivamente nei confronti dei convenuti e CP_1 Controparte_3
è dato osservare come lo s CP_2 in giudizio i terzi, individuandoli quali soggetti tenuti a rispondere EL pretesa dell'attore, circostanza per la quale la domanda attorea andrebbe automaticamente estesa ad essi pur in difetto di un'apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario.
Inammissibile è del resto la domanda per come modificata nel presente grado di appello dalla difesa dell' Pt_1
A ben considerare le singole chiamate in causa consentono, da una diversa angolazione giuridica, di individuare un'autonomia sostanziale dei rapporti, ancorché confluiti in un unico processo, senza tuttavia prevedere una esplicita domanda di loro condanna a rifondere lo stesso chiamante di quanto fosse eventualmente stato tenuto a corrispondere all'attore, a mente dell'art. 2055 comma secondo c.c., così da non poter essere accolta la domanda in tal senso proposta per la prima volta in questa sede dal CP_1
Non può del resto porsi in dubbio che il non sia legittimato a chiedere la CP_1 condanna dei terzi chiamati in solido verso il committente essendo la solidarietà dei responsabili dell'illecito di cui agli artt. 1292 e segg. c.c. posta a maggior tutela EL posizione del solo danneggiato nonché allo scopo di agevolarlo sul piano probatorio vigendo, nei rapporti interni tra i coobbligati la regola EL parziaretà dell'obbligazione (art. 1298 c.c.) con la quale il Legislatore ha previsto che ciascun soggetto risponda in proporzione al proprio apporto causale al fatto.
Ne consegue, però, contrariamente alle tesi agitate dalla difesa del che le Pt_2 difese proposte dal chiamante, coinvolgenti le responsabilità dei terzi chiamati, quantunque non contenenti una domanda di rivalsa in senso tecnico, ben hanno consentito, come innanzi precisato, il mero accertamento dei profili di responsabilità di tutti i contendenti senza che a ciò possa ricondursi la nullità dell'atto di chiamata in causa essendo ben emergente da un esame complessivo di esso l'oggetto EL domanda.
Ciò posto, scrutinando il residuo motivo di appello proposto dal speculare, Pt_2 sebbene da una diversa angolazione giuridica con quello altresì Pt_3 denunciandosi l'incoerente accertamento delle rispettive responsabilità nella causazione del danno all' si ha motivo per sancirne la rispettiva infondatezza. Pt_1
21 Le evidenze documentali e, segnatamente l'elaborato tecnico d'ufficio a firma dell'Ing.
sul quale riposa la statuizione di prime cure convergono, anche a giudizio di Per_1 ollegio, per la conferma dei rispettivi profili di responsabilità attribuiti al progettista e direttore dei lavori edili arch. al progettista e direttore dei lavori Pt_3 edili arch. d al progettista e direttore dei lavori degli impianti elettrici ing. Pt_2 ingoli vizi delle opere per come analiticamente individuati a carico CP_1
a di dette figure professionali.
Detta CTU, come già detto, risulta coerente e logica, ossequiosa, nel rispetto di un leale contraddittorio, delle osservazioni dei rispettivi consulenti tecnici di parte, saldamente ancorata allo stato di fatto analizzato.
Non vi è dunque motivo per discostarsi da essa, a nulla rilevando le argomentazioni difensive proposte dagli appellanti ed alle quali risulta essere stata peraltro fornita adeguata risposta nella stessa relazione di consulenza tecnica.
Si conferma dunque l'accertamento di corresponsabilità al e CP_1 Pt_3 individuabile nella mancanza di un'adeguata prog ra Pt_2
i supporto, intesa come individuazione degli spazi e dei volumi tecnici necessari per la collocazione delle centrali tecnologiche, dei quadri di controllo, dei sistemi di distribuzione, dei quadri locali e delle reti di distribuzione secondaria, che ha reso di difficile gestione il costante evolversi delle funzionalità richieste dal committente, accresciutesi continuamente a far data dal rilascio del primo permesso di costruire del 2004 sino al momento EL conclusione dei lavori nel 2013, determinando un impianto disarticolato e di difficile gestione, senz'altro inadeguato al livello qualitativo dell'immobile; la riferibilità anche al EL non rispondenza alle prescrizioni in materia di Pt_2 prevenzione incendi inati al ricovero EL centrale termica, nonché la responsabilità di quest'ultimo unitamente al per l'inidoneità al rispetto delle CP_1 medesime prescrizioni anche dei locali destinati ad ospitare i cogeneratori ed altresì per l'accertato degrado del locale che ospita le pompe EL piscina, caratterizzato da ristagni d'acqua ed accumulo di sporcizia e detriti, con cablaggio disordinato ed in via di ulteriore rapido deterioramento, condizione riscontrata anche in ulteriori locali tecnici.
In particolare, per quanto di specifico interesse EL difesa dell'arch. Pt_3
l'inadeguata distribuzione degli spazi tecnici attribuita dall'ausiliare del responsabilità oltre che dell'ing. anche degli arch. e in CP_1 Pt_2 Pt_3 quanto determinata da un'insufficiente interazione tra il progettista degli impianti tecnologici ed i progettisti architettonici succedutisi nel corso del tempo, si condivide il percorso motivazionale individuabile nella sentenza qui gravata che ha ritenuto corresponsabile quest'ultimo quantunque alla data di implementazione degli impianti tecnologici e/o delle loro funzionalità (2 dicembre 2009) il contratto che lo legava al committente osse stato già risolto. Pt_1
22 Come si ravvisa dalla lettura di pag. 59 EL CTU e dal doc. 3 dimesso in atti dal convenuto consistente in una relazione a firma di quest'ultimo del maggio 2008 all'esito di CP_1 nto tra i vari progettisti con conseguente individuazione degli interventi esecutivi da realizzare per l'ottimizzazione degli impianti, la complessità di questi ultimi divenne già nota a partire dal 2007, momento in cui sarebbe stato possibile intervenire mediante una rettifica dell'iniziale progettazione degli spazi tecnici.
Infondati risultano infine essere i motivi di appello proposti dalle difese del Pt_2
e attinenti una ritenuta erronea regolamentazione delle spese di lite, ivi incluse Pt_3
q ate a carico del degli stessi e nonché del CP_1 Pt_3 Pt_2 er la CTU e l' rispettiva , CP_4
L'adottata statuizione si manifesta invero coerente e logica in quanto rispettosa del principio EL soccombenza reciproca (ed invero la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa riguardante una domanda articolata in un unico capo.
La sentenza impugnata appare in definitiva, alla stregua delle considerazioni che precedono, meritevole di essere integralmente confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Alcuna utilità risulta dunque ravvisabile nella reiterazione delle istanze istruttorie per come in particolare proposta dagli appellanti e tenuto conto Pt_1 CP_1 Pt_3 del generale contesto probatorio acquisito, costituito da contrapposte prove documentali e validamente sorretto dalla CTU.
In particolare, quanto agli appellanti e i ha comunque motivo per Pt_1 CP_1 osservare come nel giudizio di appello la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal Giudice di primo grado senza formalmente censurare, con specifico motivo di gravame (come non ricorre tuttavia nella fattispecie), le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta ovvero dolersi EL omessa pronuncia a riguardo.
Nel caso che occupa non risultano in effetti specificati i motivi che in concreto potrebbero indurre ad una diversa valutazione EL questione ove le prove venissero ammesse ed espletate.
23 Quanto all'appellante oltre a quanto precede si rileva che le capitolazioni di Pt_3 prova (1) Vero che l'Arch. rilasciava il cantiere alla fine dell'anno 2009? Parte_3
2) Vero che l'Arch. cessava il suo incarico professionale di Direttore dei Lavori nel mese Parte_3 di dicembre 2009 ? (si rammostra al teste l'accordo risolutivo doc. 4)
3) Vero che quando l'Arch. cessava il suo incarico l'immobile era allo stato grezzo? Parte_3
4) Vero che lo stato dei luoghi di cui è causa a fine anno 2009 era quello di cui alle fotografie prodotte ai doc. 8) e 9)?
5) Vero che i quadri elettrici sono stati installati nell'immobile negli anni successivi al 2009?
6) Vero che le centraline dell'impianto domotico sono state installate nell'immobile negli anni successivi al 2009?
7) Vero che l'installazione dei quadri elettrici e centraline dell'impianto domotico avveniva sotto la direzione dell'Ing. e per quanto concerne la parte architettonica sotto la direzione dell'Arch. CP_1
Pt_2
8) Vero che il progetto iniziale, nella vigenza EL direzione prevedeva un solo cogeneratore? Pt_3
9) Vero che l'inserimento di un secondo cogeneratore fu un'iniziativa proposta dall'Ing. nell'anno CP_4
2011?
10) Vero che il progetto architettonico predisposto dall'Arch. e successiva variante dallo stesso Pt_3 presentata nell'anno 2009, erano previsti spazi nel piano interrato adattabili a vani tecnici? (si rammostra al teste la planimetria doc. 7)
11) Vero che l'impianto elettrico-domotico, rispetto al progetto inziale, veniva implementato e riprogettato dopo il mese di febbraio 2010?
12) Vero che il progetto delle piscine è stato eseguito da AP SA e le pompe EL piscina sono state installate dopo il mese di dicembre 2009?
13) Vero che i controsoffitti sono stati installati nell'immobile dopo il mese di dicembre 2009?
14) Vero che i pavimenti sono stati posati nell'immobile dopo il mese di dicembre 2009?
15) Vero che gli intonaci interni sono stati eseguiti e messi in opera nell'immobile dopo il mese di dicembre 2009?) oltre ad essere inammissibili in quanto valutative e contenenti giudizi tecnici che non possono essere demandati ai testi, risultano comunque contrarie, come detto, al contenuto di documenti comprovanti l'insorgenza delle problematiche oggetto di causa in costanza EL attività professionale conferita allo stesso Pt_3
Né si ravvisa motivo per disporre approfondimenti tecnici nel senso invocato dall'appellante che ove disposti, in disparte l'immutazione dello stato dei Pt_1 luoghi alla luce vole lasso di tempo intercorso dalla ultimazione delle opere, 24 in quanto protesi ad accertare il dedotto maggior nocumento economico che si assume subito in termini di deprezzamento del valore dell'immobile, si tradurrebbero in un'inammissibile strumento per colmare lacune probatorie dovendosi ritenere infatti, la CTU, limitata a valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti.
Tenuto conto EL reciproca soccombenza e di una sostanziale equivalenza economica e giuridica delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate tra tutte le parti contendenti le spese del grado.
A seguito EL adottata pronuncia, trova invece applicazione de jure a carico di tutti gli appellanti - trattandosi di “accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito (con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nelle cause di appello riunite n. 1988 e 2369/2022 di Ruolo Generale promossa da Parte_1
nei confronti di , ,
[...] CP_1 Parte_2 Pt_3
, altresì appellanti, nonché di e
[...] CP_2 Controparte_3 avverso la sentenza n. 1105/2022 pubblicata in data 9 giugno 2022 del Tribunale Ordinario di Verona, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA gli appelli e per l'effetto conferma la sentenza appellata.
2. COMPENSA integralmente le spese processuali del grado tra tutte le parti contendenti.
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché , Parte_1
, e siano CP_1 Parte_2 Parte_3
a to a ificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Venezia il 2 ottobre 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
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