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Sentenza 14 marzo 2023
Sentenza 14 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2023, n. 10990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10990 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LE OV NT, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Angelo Russo, di fiducia avverso la sentenza n. 641/20 in data 03/02/2022 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Mariaemanuela Guerra, ha concluso chiedendo di qualificare il fatto di cui al capo C) ai sensi dell'art. 615-quater cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di L'Aquila per nuova determinazione della pena, con declaratoria di inammissibilità nel resto. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 10990 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 28/02/2023 1. Con sentenza in data 03/02/2022, la Corte di appello di L'Aquila confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Pescara in data 02/10/2019 che aveva condannato OV NT LE per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen. (capo A) e 81 cpv., 110, 648 cod. pen., 81 cpv., 110 cod. pen., 55 d.lvo n. 231/2007 (capo C) alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 1.400 di multa, con interdizione temporanea dai pubblici uffici. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di OV NT LE, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Non risulta in alcun modo comprensibile l'iter logico seguito per addivenire alla sussistenza del reato di ricettazione, ritenuto implicito nelle modalità della condotta;
parimenti, non è stata spesa alcuna argomentazione in ordine al contestato concorso con l'odierna fattispecie di cui all'art. 493-ter cod. pen. I codici di accesso ad un sistema informatico non sono né denaro né cosa proveniente da reato, al più potendo costituire il concetto di acquisto di un'utilità, che è sicuramente concetto diverso da quello di cosa. Secondo motivo: vizio di motivazione con riferimento al reato di cui all'art. 416 cod. pen. Dagli elementi probatori raccolti può ragionevolmente desumersi la sussistenza di un accordo diretto alla commissione di uno o più reati nell'ambito di un medesimo disegno criminoso, ma non anche un automatico riconoscimento del vincolo associativo stabile tra i compartecipi che non può di certo desumersi solo da contatti telefonici limitati, intercorsi sempre con un solo soggetto, peraltro in assenza di ulteriori riscontri quali incontri, servizi di o.c.p. e scambi articolati tra tutti i compartecipi. Invero, ammessa la sussistenza dell'associazione creata dai soggetti di nazionalità rumena, la manifestazione di affectio societatis scelerum e la commissione di uno o più delitti programmati dalla suddetta associazione non dimostrano automaticamente l'adesione del reo alla struttura criminale associativa e la sua consapevolezza di far parte di un apparato complesso, composto da più persone. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al dettato di cui all'art. 99 cod. pen. La sentenza impugnata limita la valutazione della recidiva alla "peculiare biografia criminale" del LE, considerata quale "sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore", senza procedere alla verifica della sussistenza della relazione qualificata tra i precedenti 2 penali ed il reato per cui è stata emessa la condanna, valutazione completamente prete rmessa. Quarto motivo: violazione di legge con riferimento al combinato disposto degli artt. 129 cod. proc. pen. e 161 cod. pen. Si censura la decisione impugnata nella parte in cui non ha tenuto conto dell'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 55 d.lvo n. 231/2007, maturata già nel corso del primo grado di giudizio, omettendo di dichiarare la causa estintiva e pervenendo alla conferma della condanna per la predetta fattispecie di reato. Invero, l'originaria imputazione contestava al LE la sola recidiva specifica, a cui è sopraggiunta solo in data 16/05/2018 la contestazione della "recidiva, reiterata e infraquinquennale". A quella data, il termine prescrizionale, comprensivo degli eventi interruttivi, pari ad anni nove risulta già perento (22/02/2017). Non può assumersi che la contestazione successiva della recidiva reiterata, con il conseguente prolungamento dei termini prescrizionali, possa aver determinato la reviviscenza di un reato ormai estinto. Quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al combinato disposto degli artt. 132, 133 e 81, quarto comma, cod. pen. Il tribunale ha interpretato il dettato normativo di tale ultima disposizione nel senso di aumentare ogni reato satellite di un terzo, operando di fatto un aumento di mesi sette di reclusione (quanto alla pena detentiva) per ciascuno di essi e non complessivamente sulla pena base. Tale ragionamento contrasta con il meccanismo operativo dell'art. 81, ultimo comma, cod. pen. ed ha comportato tanto un'erronea interpretazione di legge quanto, di fatto, un innalzamento di pena ben al di sopra del minimo edittale, tale da esigere una motivazione certamente più pregnante e rigorosa in merito alla scelta effettuata, con riferimento ai parametri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 133 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Occorre premettere che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una c.d. "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: 1) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale;
2) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 3 Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come i giudici di merito abbiano fatto corretta applicazione dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, risponde dei reati di ricettazione e di indebito utilizzo di carte di credito di cui all'art. 493-ter, primo comma, prima parte, cod. pen. (già art. 55 d.lgs. 231/2007) il soggetto che, non essendo concorso nella realizzazione della falsificazione, riceve da altri carte di credito o di pagamento contraffatte e faccia uso di tale mezzo di pagamento (Sez. 2, n. 46652 del 18/09/2019, Orobosa, Rv. 277777, nella cui parte motiva si precisa che l'autore della contraffazione, quando proceda anche all'utilizzo indebito del mezzo di pagamento, risponderà in concorso delle due autonome ipotesi di reato previste dall'art. 493-ter, primo comma, cod. pen.). Va altresì precisato che la Suprema Corte (Sez. U, n. 22902 del 28/03/2001, Tiezzi, Rv. 218872) ha chiarito che la disposizione oggi prevista dall'art. 493-ter cod. pen. incrimina autonomamente quale distinta ipotesi di reato, precisamente nella seconda parte del primo comma, la condotta di falsificazione o contraffazione di carte di credito sicché ne deriva affermare che, fuori dai casi di concorso nella realizzazione della falsificazione, chi riceva tali carte di credito risponde prima del delitto di ricettazione di oggetto illecito (nella specie, i codici delle carte di credito) ed ove ne faccia uso, indipendentemente dalla provenienza lecita o illecita, anche di indebito utilizzo ex art. 493-ter cod. pen. prima parte. Sicché la corretta sequenza temporale delle fattispecie delittuose, individuabili nelle ipotesi di contraffazione di carte di credito da parte di un soggetto e successiva ricezione ed uso delle stesse da parte di altro, prevede che, a carico del primo autore, venga elevata la contestazione di cui all'art. 493-ter primo comma seconda parte cod. pen., ed al secondo si contesti sia la ricettazione ex art. 648 cod. pen. che il delitto di cui allo stesso art. 493-ter primo comma prima parte cod. pen. Ove, invece, lo stesso autore della contraffazione proceda poi all'utilizzo indebito del mezzo di pagamento costituito dalla carta di credito, egli risponderà del concorso dei distinti reati previsti dal primo comma seconda parte dell'art. 493- ter cod. pen. e dallo stesso primo comma prima parte del medesimo articolo, avendo prima contraffatto e poi fatto utilizzo indebito dell'oggetto materiale dell'attività di falsificazione costituito da un mezzo di pagamento. Nella presente fattispecie, va ravvisato il contestato concorso di reati in quanto l'imputato si è dapprima procurato i codici delle carte di credito attraverso i sodali rumeni violando, nella consapevolezza della loro illecita provenienza, il precetto di cui all'art. 648 cod. pen. e poi ha proceduto alla loro indebita utilizzazione violando l'art. 55 d.lgs. 231/2007. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. 4 Il processo - evidenzia la sentenza di primo grado - ha disvelato ruoli e disponibilità di mezzi, utili alla realizzazione dei singoli reati-fine, facendo emergere un'organizzazione che agiva secondo una strategia precisa, in vista della realizzazione di un programma criminoso ovvero la consumazione di una serie indeterminata di reati di indebito utilizzo di carte di credito e ricettazione. Altrettanto chiara si è rivelata la consapevole partecipazione al reato associativo dei vari imputati, ciascuno coinvolto nel progetto con un ruolo predeterminato e al tempo stesso correlato all'obiettivo individuato. In detto contesto "essenziale si è dimostrata la collaborazione del LE che ha fornito un indispensabile supporto tecnico grazie alle sue singolari competenze informatiche e nella piena consapevolezza del ruolo rivestito, quanto meno dai fratelli DU, ai quali, di volta in volta, evidenziava ciò di cui aveva bisogno ...". 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo. L'applicazione della recidiva è stata correttamente giustificata. Già il giudice di primo grado aveva riconosciuto come la condotta posta in essere dal LE, avendo questi messo a frutto anche le competenze criminali maturate nelle pregresse esperienze di reato, fosse sintomatica di una incrementata capacità a delinquere del reo. Nella sentenza d'appello queste valutazioni hanno trovato ulteriore conferma, essendosi testualmente affermato che "non vi è chi non veda come l'amplissimo programma criminoso perseguito ed attuato dall'associazione di cui si tratta, proprio in grazia del decisivo e qualificatissimo apporto dell'odierno imputato, e l'estrema pericolosità dei fatti criminosi posti in essere, capaci di generare effetti di notevole danno, poiché destinati a fondare e a rendere possibili ulteriori delitti, dia corpo ad uno scenario di speciale allarme, imponendo di concludere che la reiterazione dell'illecito da parte del LE, per la peculiare sua biografia criminale, costituisca sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore". 5. Manifestamente infondato è il quarto motivo. Alla data del 16/05/2018, il reato di cui al capo C (commesso in data antecedente e fino al 22/02/2008), nei confronti del LE, a cui già era stata contestata la recidiva specifica, non risultava essere prescritto. Come è noto, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la recidiva qualificata incide sul computo del termine necessario perché si prescriva il reato, tanto quale circostanza aggravante ad effetto speciale (art. 157, secondo comma, cod. pen.), quanto come elemento che incide sull'estensione della proroga del termine al ricorrere di atti interruttivi, ai sensi del secondo comma dell'art. 161 cod. pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem" 5 sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso IN c/ Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224). E così, nella fattispecie, il reato di cui all'art. 55 d.lgs. 231/2001, aggravato ex art. 99, secondo comma, cod. pen., ha un termine prescrizionale, considerati gli eventi interruttivi, pari a complessivi anni tredici e mesi sei, termine che va prolungato di giorni ventotto per il differimento dell'udienza del 18/04/2018 al 16/05/2018, disposto su richiesta del difensore: il termine, quindi, veniva a scadenza solo il 19/09/2021, data comunque successiva - come si è detto - sia all'ordinanza che in data 16/05/2018 aveva "ampliato" la contestazione della recidiva che alla pronuncia della sentenza di primo grado intervenuta in data 02/10/2019 che, conseguentemente, non poteva rilevarne il preteso effetto estintivo del reato. Infine, a seguito della contestazione della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., il termine prescrizionale del reato di cui al capo C), si allunga ad anni sedici e mesi otto, termine ulteriormente prorogato per il succitato differimento dell'udienza del 18/04/2018 di ventotto giorni: il termine, in parola, verrà quindi definitivamente a scadenza solo in data 19/11/2024. 6. Manifestamente infondato è il quinto motivo. La pena finale è stata così calcolata: ritenuto più grave il reato di cui all'art. 648 cod. pen., pena base anni due di reclusione ed euro 600 di multa, aumentata per la recidiva, ad anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa, ulteriormente aumentata ex art. 81 cod. pen. ad anni tre, mesi undici di reclusione ed euro 1.200 di multa per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. e, per la medesima causale, ad anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 1.400 di multa per il reato di cui all'art. 55 d.lgs. 231/2007. Nella determinazione della pena sono stati applicati i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. ed ogni aumento ex art. 81 cod. pen. è stato giustificato: il potere discrezionale del giudice non può pertanto essere sindacato in questa sede. 7. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
6 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/02/2023.
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Mariaemanuela Guerra, ha concluso chiedendo di qualificare il fatto di cui al capo C) ai sensi dell'art. 615-quater cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di L'Aquila per nuova determinazione della pena, con declaratoria di inammissibilità nel resto. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 10990 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 28/02/2023 1. Con sentenza in data 03/02/2022, la Corte di appello di L'Aquila confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Pescara in data 02/10/2019 che aveva condannato OV NT LE per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen. (capo A) e 81 cpv., 110, 648 cod. pen., 81 cpv., 110 cod. pen., 55 d.lvo n. 231/2007 (capo C) alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 1.400 di multa, con interdizione temporanea dai pubblici uffici. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di OV NT LE, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Non risulta in alcun modo comprensibile l'iter logico seguito per addivenire alla sussistenza del reato di ricettazione, ritenuto implicito nelle modalità della condotta;
parimenti, non è stata spesa alcuna argomentazione in ordine al contestato concorso con l'odierna fattispecie di cui all'art. 493-ter cod. pen. I codici di accesso ad un sistema informatico non sono né denaro né cosa proveniente da reato, al più potendo costituire il concetto di acquisto di un'utilità, che è sicuramente concetto diverso da quello di cosa. Secondo motivo: vizio di motivazione con riferimento al reato di cui all'art. 416 cod. pen. Dagli elementi probatori raccolti può ragionevolmente desumersi la sussistenza di un accordo diretto alla commissione di uno o più reati nell'ambito di un medesimo disegno criminoso, ma non anche un automatico riconoscimento del vincolo associativo stabile tra i compartecipi che non può di certo desumersi solo da contatti telefonici limitati, intercorsi sempre con un solo soggetto, peraltro in assenza di ulteriori riscontri quali incontri, servizi di o.c.p. e scambi articolati tra tutti i compartecipi. Invero, ammessa la sussistenza dell'associazione creata dai soggetti di nazionalità rumena, la manifestazione di affectio societatis scelerum e la commissione di uno o più delitti programmati dalla suddetta associazione non dimostrano automaticamente l'adesione del reo alla struttura criminale associativa e la sua consapevolezza di far parte di un apparato complesso, composto da più persone. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al dettato di cui all'art. 99 cod. pen. La sentenza impugnata limita la valutazione della recidiva alla "peculiare biografia criminale" del LE, considerata quale "sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore", senza procedere alla verifica della sussistenza della relazione qualificata tra i precedenti 2 penali ed il reato per cui è stata emessa la condanna, valutazione completamente prete rmessa. Quarto motivo: violazione di legge con riferimento al combinato disposto degli artt. 129 cod. proc. pen. e 161 cod. pen. Si censura la decisione impugnata nella parte in cui non ha tenuto conto dell'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 55 d.lvo n. 231/2007, maturata già nel corso del primo grado di giudizio, omettendo di dichiarare la causa estintiva e pervenendo alla conferma della condanna per la predetta fattispecie di reato. Invero, l'originaria imputazione contestava al LE la sola recidiva specifica, a cui è sopraggiunta solo in data 16/05/2018 la contestazione della "recidiva, reiterata e infraquinquennale". A quella data, il termine prescrizionale, comprensivo degli eventi interruttivi, pari ad anni nove risulta già perento (22/02/2017). Non può assumersi che la contestazione successiva della recidiva reiterata, con il conseguente prolungamento dei termini prescrizionali, possa aver determinato la reviviscenza di un reato ormai estinto. Quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al combinato disposto degli artt. 132, 133 e 81, quarto comma, cod. pen. Il tribunale ha interpretato il dettato normativo di tale ultima disposizione nel senso di aumentare ogni reato satellite di un terzo, operando di fatto un aumento di mesi sette di reclusione (quanto alla pena detentiva) per ciascuno di essi e non complessivamente sulla pena base. Tale ragionamento contrasta con il meccanismo operativo dell'art. 81, ultimo comma, cod. pen. ed ha comportato tanto un'erronea interpretazione di legge quanto, di fatto, un innalzamento di pena ben al di sopra del minimo edittale, tale da esigere una motivazione certamente più pregnante e rigorosa in merito alla scelta effettuata, con riferimento ai parametri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 133 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Occorre premettere che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una c.d. "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: 1) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale;
2) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 3 Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come i giudici di merito abbiano fatto corretta applicazione dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, risponde dei reati di ricettazione e di indebito utilizzo di carte di credito di cui all'art. 493-ter, primo comma, prima parte, cod. pen. (già art. 55 d.lgs. 231/2007) il soggetto che, non essendo concorso nella realizzazione della falsificazione, riceve da altri carte di credito o di pagamento contraffatte e faccia uso di tale mezzo di pagamento (Sez. 2, n. 46652 del 18/09/2019, Orobosa, Rv. 277777, nella cui parte motiva si precisa che l'autore della contraffazione, quando proceda anche all'utilizzo indebito del mezzo di pagamento, risponderà in concorso delle due autonome ipotesi di reato previste dall'art. 493-ter, primo comma, cod. pen.). Va altresì precisato che la Suprema Corte (Sez. U, n. 22902 del 28/03/2001, Tiezzi, Rv. 218872) ha chiarito che la disposizione oggi prevista dall'art. 493-ter cod. pen. incrimina autonomamente quale distinta ipotesi di reato, precisamente nella seconda parte del primo comma, la condotta di falsificazione o contraffazione di carte di credito sicché ne deriva affermare che, fuori dai casi di concorso nella realizzazione della falsificazione, chi riceva tali carte di credito risponde prima del delitto di ricettazione di oggetto illecito (nella specie, i codici delle carte di credito) ed ove ne faccia uso, indipendentemente dalla provenienza lecita o illecita, anche di indebito utilizzo ex art. 493-ter cod. pen. prima parte. Sicché la corretta sequenza temporale delle fattispecie delittuose, individuabili nelle ipotesi di contraffazione di carte di credito da parte di un soggetto e successiva ricezione ed uso delle stesse da parte di altro, prevede che, a carico del primo autore, venga elevata la contestazione di cui all'art. 493-ter primo comma seconda parte cod. pen., ed al secondo si contesti sia la ricettazione ex art. 648 cod. pen. che il delitto di cui allo stesso art. 493-ter primo comma prima parte cod. pen. Ove, invece, lo stesso autore della contraffazione proceda poi all'utilizzo indebito del mezzo di pagamento costituito dalla carta di credito, egli risponderà del concorso dei distinti reati previsti dal primo comma seconda parte dell'art. 493- ter cod. pen. e dallo stesso primo comma prima parte del medesimo articolo, avendo prima contraffatto e poi fatto utilizzo indebito dell'oggetto materiale dell'attività di falsificazione costituito da un mezzo di pagamento. Nella presente fattispecie, va ravvisato il contestato concorso di reati in quanto l'imputato si è dapprima procurato i codici delle carte di credito attraverso i sodali rumeni violando, nella consapevolezza della loro illecita provenienza, il precetto di cui all'art. 648 cod. pen. e poi ha proceduto alla loro indebita utilizzazione violando l'art. 55 d.lgs. 231/2007. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. 4 Il processo - evidenzia la sentenza di primo grado - ha disvelato ruoli e disponibilità di mezzi, utili alla realizzazione dei singoli reati-fine, facendo emergere un'organizzazione che agiva secondo una strategia precisa, in vista della realizzazione di un programma criminoso ovvero la consumazione di una serie indeterminata di reati di indebito utilizzo di carte di credito e ricettazione. Altrettanto chiara si è rivelata la consapevole partecipazione al reato associativo dei vari imputati, ciascuno coinvolto nel progetto con un ruolo predeterminato e al tempo stesso correlato all'obiettivo individuato. In detto contesto "essenziale si è dimostrata la collaborazione del LE che ha fornito un indispensabile supporto tecnico grazie alle sue singolari competenze informatiche e nella piena consapevolezza del ruolo rivestito, quanto meno dai fratelli DU, ai quali, di volta in volta, evidenziava ciò di cui aveva bisogno ...". 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo. L'applicazione della recidiva è stata correttamente giustificata. Già il giudice di primo grado aveva riconosciuto come la condotta posta in essere dal LE, avendo questi messo a frutto anche le competenze criminali maturate nelle pregresse esperienze di reato, fosse sintomatica di una incrementata capacità a delinquere del reo. Nella sentenza d'appello queste valutazioni hanno trovato ulteriore conferma, essendosi testualmente affermato che "non vi è chi non veda come l'amplissimo programma criminoso perseguito ed attuato dall'associazione di cui si tratta, proprio in grazia del decisivo e qualificatissimo apporto dell'odierno imputato, e l'estrema pericolosità dei fatti criminosi posti in essere, capaci di generare effetti di notevole danno, poiché destinati a fondare e a rendere possibili ulteriori delitti, dia corpo ad uno scenario di speciale allarme, imponendo di concludere che la reiterazione dell'illecito da parte del LE, per la peculiare sua biografia criminale, costituisca sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore". 5. Manifestamente infondato è il quarto motivo. Alla data del 16/05/2018, il reato di cui al capo C (commesso in data antecedente e fino al 22/02/2008), nei confronti del LE, a cui già era stata contestata la recidiva specifica, non risultava essere prescritto. Come è noto, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la recidiva qualificata incide sul computo del termine necessario perché si prescriva il reato, tanto quale circostanza aggravante ad effetto speciale (art. 157, secondo comma, cod. pen.), quanto come elemento che incide sull'estensione della proroga del termine al ricorrere di atti interruttivi, ai sensi del secondo comma dell'art. 161 cod. pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem" 5 sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso IN c/ Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224). E così, nella fattispecie, il reato di cui all'art. 55 d.lgs. 231/2001, aggravato ex art. 99, secondo comma, cod. pen., ha un termine prescrizionale, considerati gli eventi interruttivi, pari a complessivi anni tredici e mesi sei, termine che va prolungato di giorni ventotto per il differimento dell'udienza del 18/04/2018 al 16/05/2018, disposto su richiesta del difensore: il termine, quindi, veniva a scadenza solo il 19/09/2021, data comunque successiva - come si è detto - sia all'ordinanza che in data 16/05/2018 aveva "ampliato" la contestazione della recidiva che alla pronuncia della sentenza di primo grado intervenuta in data 02/10/2019 che, conseguentemente, non poteva rilevarne il preteso effetto estintivo del reato. Infine, a seguito della contestazione della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., il termine prescrizionale del reato di cui al capo C), si allunga ad anni sedici e mesi otto, termine ulteriormente prorogato per il succitato differimento dell'udienza del 18/04/2018 di ventotto giorni: il termine, in parola, verrà quindi definitivamente a scadenza solo in data 19/11/2024. 6. Manifestamente infondato è il quinto motivo. La pena finale è stata così calcolata: ritenuto più grave il reato di cui all'art. 648 cod. pen., pena base anni due di reclusione ed euro 600 di multa, aumentata per la recidiva, ad anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa, ulteriormente aumentata ex art. 81 cod. pen. ad anni tre, mesi undici di reclusione ed euro 1.200 di multa per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. e, per la medesima causale, ad anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 1.400 di multa per il reato di cui all'art. 55 d.lgs. 231/2007. Nella determinazione della pena sono stati applicati i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. ed ogni aumento ex art. 81 cod. pen. è stato giustificato: il potere discrezionale del giudice non può pertanto essere sindacato in questa sede. 7. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
6 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/02/2023.