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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/03/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 794/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott.ssa Serena Sommariva Presidente
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di EC n. 414/2024, estensore Dott.
Mirco Lombardi promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANDREA ARTUSI e dall'avv. PAOLO REDAELLI FAINI ( ) elettivamente C.F._2
domiciliato in LECCO, CORSO MARTIRI DELLA LIBERAZIONE 6, presso i difensori
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI MILANO e presso P.IVA_1
la medesima domiciliato in MILANO, VIA FREGUGLIA 1
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_2
Sig. rappresentata e difesa dall'avv. NICOLETTA CARE', elettivamente Controparte_3
domiciliata in SOVERATO, CORSO UMBERTO I 300, presso il difensore.
APPELLATI
PER L'APPELLANTE
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, con integrale riforma della sentenza n. 414/2024, emessa dal Tribunale di EC, Giudice Dott. Mirco Lombardi, in data pagina 1 di 10 16.05.2024, all'esito del giudizio R.G. 1906/2023 promosso dal sig. , pubblicata Parte_1
in data 23.05.2024 e non notificata, in accoglimento del presente appello, così giudicare:
In via pregiudiziale: disporre la riunione del presente ricorso in appello con quello rubricato al RG
766/2024 della Corte d'Appello di Milano, sussistendo ragioni di opportunità circa la trattazione congiunta della controversia in ragione dell'eccepita nullità delle ordinanze ingiunzione 53 e 54 emesse nei confronti, rispettivamente, di e Parte_1 Parte_2
In via preliminare:
Emettere, inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di apposita udienza, provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 134 2023 00034301 74 000 emessa dall' della Provincia di EC, sussistendo nel caso di Controparte_4 specie sia il fumus boni iuris, costituito dall'intervenuta prescrizione del credito qui rilevata e dalla mancata indicazione degli importi percepiti dalla DTL da parte del fallimento a fronte CP_5 dell'insinuazione al passivo fallimentare, sia il periculum in mora derivante dal pregiudizio che deriverebbe dall'iscrizione di ipoteca sui beni immobili del sig. , e/o, Parte_1
comunque, per tutto quanto esposto in parte motiva.
In via principale e nel merito:
Per tutto quanto espresso in narrativa, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione in capo dell' del diritto a riscuotere le somme portate dalla Cartella di Controparte_1 pagamento n. 134 2023 00034301 74 000, e, prima di essa, dall'ordinanza – ingiunzione n. 53 del
05.07.2017, notificata al ricorrente in data 05.09.2017 e del verbale unico congiunto del 28.07.2014.
Conseguentemente, dichiarare la nullità e/o inefficacia delle sanzioni correlate alla citata Cartella di pagamento n. 134 2023 00034301 74 000, e/o, comunque, accertare che nessuna somma è dovuta dal signor Pt_1
Con vittoria di spese e competenze come per legge del presente grado di giudizio e di quello precedente.
In via subordinata, sempre nel merito: in accoglimento del secondo motivo di appello, dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione 53/2017, con conseguente modifica delle statuizioni in punto di spese per tutto quanto espresso in parte motiva.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi di lite, maggiorati di liquidazione 15% per rimborso spese generali ed il rimborso del contributo unificato versato ai sensi dell'articolo 13 comma 6 bis del
DPR 115/2002 s.m.i., del presente giudizio e del primo grado di giudizio.
PER L'APPELLATO Controparte_6
pagina 2 di 10 Previa integrazione del contraddittorio, anche nel presente grado di appello, con l'
[...]
, respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata. Controparte_4
Condannare l'appellante alla rifusione delle competenze difensive del presente grado di giudizio.
PER L'APPELLATA Controparte_7
el merito e in via principale:
[...]
respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dal sig. Parte_1
avverso la sentenza n. 414/2024, emessa dal Tribunale di EC, sezione prima, Giudice Dott. Mirco
Lombardi, in data 16.05.2024, all'esito del giudizio R.G. 1906/2023 promosso dal sig.
[...]
, pubblicata in data 23.05.2024. Parte_1
B. In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore costituito Avv. Nicoletta Maria Carè.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 414/24 pubblicata il 23/05/24 il Tribunale Ordinario di EC ha respinto il ricorso proposto da contro Parte_1 Controparte_8
(quest'ultima rimasta contumace), condannando parte opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori in favore della parte resistente costituita.
Con ricorso depositato davanti al Tribunale di EC in data 26/10/23 aveva Parte_1 convenuto in giudizio l' chiedendo, previa Controparte_8 sospensione dell'esecutività della cartella di pagamento n. 13420230003430174000, pronunciarsi la nullità e/o l'inefficacia della cartella di pagamento per intervenuta prescrizione. La cartella oggetto del contenzioso, per euro 86.600,38, era stata notificata in data 2.9.2023 ad opera della
[...]
; l'iscrizione a ruolo conseguiva al mancato pagamento da parte del di Controparte_2 Pt_1
Con quanto previsto dall'ordinanza ingiunzione della di n. 54 del 5.7.2017 notificata al CP
ricorrente in data 13.8.2017, in solido con la di cui egli era Presidente del Consiglio di CP_5
Amministrazione e legale rappresentante;
l'ordinanza era, a sua volta, fondata sul Verbale unico di accertamento e notificazione n. prot. .2401.17.07.14.0084265 redatto dagli Ispettori del Lavoro CP_9 della Direzione Territoriale di EC e dai funzionari di vigilanza dell' e dell' di EC, CP_9 CP0
per violazioni di norme in materia di lavoro, accertate nei confronti del medesimo in solido Pt_1
con la . CP_5
L'opponente aveva a suo tempo impugnato, unitamente alla società, l'ordinanza ingiunzione davanti al Tribunale di EC;
a seguito del fallimento di e dell'ammissione al passivo per il CP_5
pagina 3 di 10 Con credito sanzionatorio della , le parti si erano accordate per la rinuncia agli atti del giudizio, con estinzione del giudizio medesimo dichiarata all'udienza del 28.1.2020.
Parte opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme stabilite dalla cartella di pagamento n. 134 2023 00034301 74 000, senza che l' Controparte_4
avesse nel frattempo adottato atti idonei all'interruzione della prescrizione,
[...] successivamente all'ordinanza-ingiunzione del 5.7.2017. Nella denegata ipotesi di ritenuta infondatezza dell'eccezione di prescrizione, l'opponente eccepiva la necessità di tenere conto dei pagamenti effettuati dal fallimento . CP_5
Si costituiva ritualmente in giudizio l' negando Controparte_11
l'intervenuta prescrizione;
infatti, a seguito dell'opposizione, l'efficacia dell'ordinanza-ingiunzione era stata sospesa dal Giudice con provvedimento del 19.10.2017 e, pertanto, la prescrizione aveva ricominciato a decorrere solamente dal 28.1.2020, ovvero al momento dell'estinzione del giudizio, momento in cui, avendo il rinunciato alla opposizione, era venuta meno anche l'efficacia del Pt_1
provvedimento di sospensione provvisoria della esecutività dell'ordinanza ingiunzione;
prima di tale momento vi era impossibilità giuridica di fare valere il diritto, non potendo quindi decorrere la prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c. In ipotesi, il resistente eccepiva che la prescrizione non era comunque maturata a causa della sospensione dell'attività di notifica e riscossione derivante dalla legislazione emergenziale COVID, per cui la prescrizione era sospesa per tutto il periodo dal
8.3.2020 al 31.8.2021. L'amministrazione negava, infine, di aver percepito pagamenti dal Parte_3
, allegando apposita dichiarazione del Curatore.
[...]
Istruita documentalmente la causa, il Tribunale respingeva il ricorso rilevando che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, con lo stesso decreto di fissazione d'udienza del 22.8.2017, il
Giudice aveva sospeso l'esecuzione del titolo. <Ciò significa che, nelle more del giudizio di opposizione, non era possibile per l' dare esecuzione all'ordinanza- Controparte_1
ingiunzione, appunto perché vigente ed efficace il provvedimento giudiziale di sospensione dell'efficacia esecutiva. Tanto rileva come impedimento a far valere il diritto consacrato nell'ordinanza-ingiunzione e riverbera effetti ai sensi dell'art. 2935 c.c.. Ne consegue che la prescrizione ha ricominciato a decorrere dalla data del provvedimento di estinzione (28.1.2020), che coincide con il momento in cui ha cessato l'effetto sospensivo stabilito dall'ordinanza del 22.8.2017
e che impediva di far valere il diritto di credito consacrato nell'ordinanza-ingiunzione sospesa.
Da questa data (28.1.2020) a quella di notifica della cartella di pagamento qui opposta (2.9.2023) non è maturato il termine di prescrizione quinquennale e quindi l'eccezione di prescrizione è
pagina 4 di 10 giuridicamente infondata, senza necessità di prendere posizione sugli ulteriori periodi di sospensione introdotti dalle norme emergenziali>>.
Quanto agli asseriti pagamenti ricevuti dall'Ispettorato a seguito dell'ammissione al passivo del
, il primo Giudice rilevava che: <appare sufficiente a comprovare la mancata Parte_3
corresponsione di importi la comunicazione PEC in data 13.11.2023 del Curatore (doc. 7 cit. dell'opposto), ove si attesta non solo che “allo stato attuale il credito vantato da CP
, identificato in S.P. al cronologico n. 165, non ha trovato alcuna soddisfazione”, ma
[...] si aggiunge anche che “Essendo il credito ammesso al rango chirografario, è presumibile che non sarà soddisfatto nemmeno in occasione del riparto finale”>>.
Con atto depositato in data 22/07/24 ha proposto appello, insistendo per la Parte_1
riforma della sentenza di primo grado.
Con il primo motivo di appello viene censurato il capo della sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto non maturata la prescrizione. Sul punto, parte appellante denuncia l'errata applicazione delle norme che regolano la prescrizione e l'estinzione del giudizio, ricordando che la Corte di Cassazione ( n.
25226 del 24.08.2023 ) ha affermato che
procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione
ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è
quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. e ad interrompere la
prescrizione, ma ciò sempre se e dal momento in cui l'atto sia stato notificato o, comunque, portato a
conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo. Deve dunque ritenersi estinta per prescrizione la
sanzione alla quale non abbia fatto seguito la notifica della cartella esattoriale nel termine quinquennale di cui all'art. 28 L. n. 689 del 1981>>. Applicando quanto stabilito dalla Suprema Corte al caso qui in esame, risulta evidente, lamenta parte appellante, come gli atti idonei ad interrompere la prescrizione,
e, dunque, a determinare il suo decorrere ex novo, siano esclusivamente il verbale unico del
28.07.2014, l'ordinanza – ingiunzione del 05.07.2017, e l'atto introduttivo del giudizio, che, come riportato anche dal Giudice di primo grado, poteva collocarsi al più tardi nel dicembre del 2017.
Applicando a questi atti il termine quinquennale di prescrizione, il diritto di credito esistente in capo all' si era prescritto in data 05.07.2022, od al più nel mese di dicembre 2022 Controparte_1
(corrispondente a cinque anni successivi dall'atto interruttivo di cui all'art. 2943 c.p.c., richiamato dallo stesso Giudicante).
Quanto all'ammissione al passivo del fallimento di l'appellante ribatte che tale CP_5
procedura non poteva influenzare il corso della prescrizione, dal momento che egli non aveva mai pagina 5 di 10 ricevuto alcuna notifica, e quindi tale insinuazione era irrilevante ai fini della decorrenza della prescrizione del credito nei confronti dell'appellante medesimo.
In ipotesi, secondo l'appellante, dovrebbe essere considerato quanto percepito dal fallimento della società, risultando generica la dichiarazione del curatore depositata in atti e dovendo l'ente precisare le somme ricevute dal fallimento.
Con il secondo motivo di appello (Nullità dell'ordinanza ingiunzione nr. 53/2017 per duplicazione della sanzione amministrativa comminata ed omessa motivazione) l'appellante evidenzia che in data
5 luglio 2017 la DTL di e EC aveva emesso nei confronti del sig. e nei CP Parte_2
riguardi della un provvedimento identico a quello notificato all'appellante, numerato CP_5
54/2017, con il quale contestava al in qualità di consigliere delegato della Parte_2 CP_5
le medesime violazioni (artt. 9 bis L. 608/1996, art. 4 bis D Lgs. 181/2000, art. 39 comma 1 e 2
[...]
D.L. 112/2008). Parte appellante insiste per la nullità assoluta, rilevabile d'ufficio, di entrambe le ordinanze per violazione delle norme che regolano l'individuazione del soggetto passivo della violazione, atteso che nel caso di specie, l'unico destinatario del provvedimento avrebbe dovuto essere il Presidente del CdA, od in alternativa il consigliere delegato, ma non sicuramente entrambi.
In conseguenza dell'accoglimento delle domande avanzate dall'attore , lo stesso Parte_1
chiede la riforma della sentenza anche in punto di spese, con condanna di controparte alla corresponsione, in favore dell'appellante delle spese e compensi di lite del primo e del secondo grado.
Con memoria depositata in data 01/10/24 si è costituito in giudizio l'
[...]
insistendo per il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della Controparte_1
sentenza di primo grado.
Preliminarmente, la difesa erariale chiede l'integrazione del contraddittorio, rammentando che il ricorso di primo grado era stato notificato anche all' che Controparte_12
non si era poi costituita in giudizio ed era stata dichiarata contumace in data 11.1.2024. Essendo oggetto della domanda la declaratoria di insussistenza di un credito già oggetto di iscrizione a ruolo e di una cartella di pagamento emessa dall' la stessa assume pertanto la veste di litisconsorte CP_2
necessario.
Nel merito, insiste per il rigetto dell'appello poiché la prescrizione era sospesa durante il giudizio di opposizione alla ordinanza ingiunzione: l'estinzione del processo a norma dell'art. 2945 c.c. conserva soltanto l'effetto interruttivo e la nuova prescrizione inizia a decorrere dall'atto interruttivo. Però il Con Giudice aveva disposto la sospensione del titolo per cui la sostiene che la prescrizione non pagina 6 di 10 poteva decorrere perché vi era l'impossibilità giuridica di fare valere il diritto;
in ogni caso rilevano le sospensioni COVID, il cui computo esclude di per sé la maturazione della prescrizione.
Quanto al rilievo dell'appellante in merito alla ritenuta soddisfazione (totale o parziale) del credito attraverso la procedura fallimentare, l'appellato ritiene che la dichiarazione del curatore sia esauriente poiché in essa è chiaramente esplicitato che non era prevista alcuna ripartizione a favore dei creditori Con chirografari, quale l' , e comunque la prova del pagamento da parte del condebitore solidale incombeva su controparte.
In data 30.08.24 questa Corte si è pronunciata sulla richiesta di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza, con la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza.
All'udienza del 23.10.24, verificata la mancata notifica dell'appello ad Controparte_4
, che era parte in primo grado, è stato concesso termine all'appellante per la notifica degli
[...] atti introduttivi all' che si è costituita in giudizio in data 21.11.2024. ha chiesto il CP_2 CP_8 rigetto dell'appello, evidenziando in particolar modo che in base alla legislazione emergenziale, anche se fossero considerati i periodi intermedi fra i vari decreti di sospensione dell'attività di notifica e riscossione, la prescrizione quinquennale non sarebbe comunque maturata.
All'udienza del 11.12.2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
La richiesta di riunione del procedimento con quello pendente su appello del sig. è Parte_2
stata ritenuta inaccoglibile in quanto si tratta di due procedimenti proposti da soggetti differenti nei confronti di atti diversi, non trattandosi di impugnazioni avverso l'ordinanza ingiunzione e quindi non involgenti il merito della violazione, per cui anche è da escludersi una comunanza di questioni di fatto e di diritto.
Nel merito del gravame, il Collegio osserva, quanto al primo motivo, che la sospensione della esecutività dell'ordinanza ingiunzione precludeva giuridicamente all'Amministrazione di eseguire la Con sanzione mediante affidamento al concessionario per la riscossione;
l'appellante sostiene che la avrebbe potuto comunque procedere ad atti stragiudiziali di messa in mora, ma si deve ritenere che se il diritto non può essere fatto valere, in questo caso per provvedimento giudiziale, la prescrizione non decorre e quindi la costituzione in mora non avrebbe avuto alcun effetto concreto. D'altro canto lo stesso appellante ha citato una sentenza di legittimità che ritiene non fungibili gli atti tipici della procedura quali nella specie la notifica della cartella di pagamento, con atti stragiudiziali di costituzione in mora (cfr. Cass. 25226/2023), in cui si legge: <in questa fattispecie progressiva non vi è spazio per atti estranei al procedimento nel quale si inscrive la potestà sanzionatoria, anche se con essi l'Amministrazione voglia inequivocabilmente manifestare l'intenzione di infliggere la
pagina 7 di 10 sanzione. In particolare, non si inseriscono le missive raccomandate, strumenti privatistici di sollecito del pagamento non adeguati alla fattispecie complessa>>.
Va poi considerato che l'estinzione del processo di opposizione all'ordinanza ingiunzione era stata Con accettata dall' in ragione della avvenuta ammissione al passivo del proprio credito nel fallimento Con
(dichiarato il 22.11.2018), avvenuta in data 6.11.2019 (cfr. doc. 7 ) e la domanda di CP_5 insinuazione al passivo costituisce un atto processuale necessario al creditore per l'esercizio del proprio diritto, e quindi interruttivo della prescrizione anche nei confronti del condebitore solidale ex art. 6 l. 689/81, quale nella specie l'odierno appellante, secondo quanto previsto dall'art. 1310 primo comma c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 1550/2018: <In tema di sanzioni amministrative, l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido, nelle ipotesi previste dall'art. 6 della l. n. 689 del 1981, produce effetti anche nei confronti degli altri coobbligati, ai sensi dell'art. 1310 c.c., stante il richiamo contenuto nell'art. 28 della citata legge alla disciplina del codice civile per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione;
al riguardo non rileva se il soggetto nei cui confronti è stata interrotta la prescrizione è quello che ha materialmente commesso la violazione o colui al quale la legge estende la corresponsabilità nel pagamento della relativa sanzione, non potendosi distinguere, ai fini di cui al citato art. 1310 c.c., fra coobbligati solidali.
L'estensione degli effetti degli atti interruttivi della prescrizione non si verifica, invece, nella diversa ipotesi, prevista dall'art. 5 della legge predetta, del concorso di più persone nella commissione della violazione, poiché in tal caso difetta il vincolo della solidarietà fra i coobbligati, ciascuno dei quali è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa per intero>>).
Ma anche a voler prescindere da tali aspetti, pare dirimente l'argomento relativo alla rilevanza della sospensione delle procedure notificatorie ed esecutive nel periodo dell'emergenza sanitaria da
COVID 19.
Infatti, considerando la notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 13.7.2017, la prescrizione sarebbe venuta normalmente a maturare il 13.7.2022. Va tuttavia considerato che, come correttamente
Con eccepito da , e come peraltro già in primo grado evidenziato dalla resistente costituita , è CP_8 stata preclusa l'attività di notificazione ed esecuzione a decorrere dal giorno 8.3.2020 e fino al giorno
31.8.2021 ai sensi dell'art. 68 commi 1 e 2 del D.L. 18/2020 come modificato dai successivi decreti emergenziali fino all'art. 9 comma 1 del D.L. 73/2021, per un totale di 542 giorni. La sospensione della prescrizione in tali ipotesi è espressamente prevista dall'art. 68 comma 1 suddetto, nel punto in cui richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 che a sua volta stabilisce: <
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei
pagina 8 di 10 soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali
e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo Controparte_13
di sospensione di cui al comma 1>>.
Ebbene, anche a considerare le ipotesi meno favorevoli per gli appellati -applicando il comma 1 e il comma 3 dell'art. 12 sopra riportato, nonché tenendo conto dei vari intervalli fra i decreti emergenziali dovuti alla non perfetta “saldatura” temporale dei medesimi (entrata in vigore del decreto 3/2021 in data 15.1.2021 rispetto alla scadenza del 31.12.2020 del decreto precedente, entrata in vigore del decreto 41/21 in data 23 marzo 2021 rispetto alla scadenza 28.2.2021 del decreto precedente, entrata in vigore del decreto 73/21 in data 26.5.21 rispetto alla scadenza 20.4.2021 del decreto precedente)- e quindi considerando (542- 64) 478 giorni anziché 542, sommando tale periodo alla scadenza 13.7.2022, si arriva alla data del 3.11.2023; con il che la cartella impugnata, notificata secondo quanto dedotto dall'appellante in data 2.9.2023 e secondo quanto dedotto da in data CP_8
28.7.2023, è comunque intervenuta prima della scadenza del termine prescrizionale.
Quanto all'argomento relativo all'eventuale pagamento da parte del fallimento , questo è CP_5
inammissibile perché non articolato attraverso una censura specifica contro la statuizione della sentenza impugnata, essendosi limitato l'appellante a definire generica la dichiarazione del curatore, Con che invece escludeva chiaramente che vi fosse stata ripartizione a favore dell' e riteneva non prevista una ripartizione futura. D'altro canto, non può onerarsi il creditore di una prova negativa,
pagina 9 di 10 dovendo invece l'eccipiente fornire, attraverso idonee istanze istruttorie, la prova dell'avvenuto pagamento da parte del coobbligato, in conformità ai principi generali.
Il primo motivo di gravame è quindi infondato per i concorrenti motivi sopra esposti.
Circa il secondo motivo di appello, questo è manifestamente infondato poiché l'art. 5 della legge n.
689/81 prevede che <Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge>>. L'esclusione di responsabilità dell'uno o dell'altro trasgressore (in questa sede, peraltro, nulla è stato dedotto in merito alla posizione specifica dell'appellante) avrebbe dovuto essere accertata in sede di opposizione all'ordinanza ingiunzione, essendo ormai preclusa ogni contestazione a riguardo.
La doglianza sulle spese è stata formulata come mera conseguenza dell'accoglimento dei primi due motivi di gravame e quindi è assorbita dal rigetto dei medesimi.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche, secondo il valore della controversia e l'attività processuale svolta. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di EC n. 414/2024.
Condanna l'appellante al rimborso in favore degli appellati delle spese di lite del grado di appello liquidate in euro 5.000,00 oltre spese generali a favore di ed in euro 5.000,00 oltre CP_6
spese generali e oneri di legge in favore di , con distrazione al difensore antistatario di CP_8 quest'ultima.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 11/12/2024
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Serena Sommariva
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott.ssa Serena Sommariva Presidente
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di EC n. 414/2024, estensore Dott.
Mirco Lombardi promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANDREA ARTUSI e dall'avv. PAOLO REDAELLI FAINI ( ) elettivamente C.F._2
domiciliato in LECCO, CORSO MARTIRI DELLA LIBERAZIONE 6, presso i difensori
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI MILANO e presso P.IVA_1
la medesima domiciliato in MILANO, VIA FREGUGLIA 1
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_2
Sig. rappresentata e difesa dall'avv. NICOLETTA CARE', elettivamente Controparte_3
domiciliata in SOVERATO, CORSO UMBERTO I 300, presso il difensore.
APPELLATI
PER L'APPELLANTE
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, con integrale riforma della sentenza n. 414/2024, emessa dal Tribunale di EC, Giudice Dott. Mirco Lombardi, in data pagina 1 di 10 16.05.2024, all'esito del giudizio R.G. 1906/2023 promosso dal sig. , pubblicata Parte_1
in data 23.05.2024 e non notificata, in accoglimento del presente appello, così giudicare:
In via pregiudiziale: disporre la riunione del presente ricorso in appello con quello rubricato al RG
766/2024 della Corte d'Appello di Milano, sussistendo ragioni di opportunità circa la trattazione congiunta della controversia in ragione dell'eccepita nullità delle ordinanze ingiunzione 53 e 54 emesse nei confronti, rispettivamente, di e Parte_1 Parte_2
In via preliminare:
Emettere, inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di apposita udienza, provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 134 2023 00034301 74 000 emessa dall' della Provincia di EC, sussistendo nel caso di Controparte_4 specie sia il fumus boni iuris, costituito dall'intervenuta prescrizione del credito qui rilevata e dalla mancata indicazione degli importi percepiti dalla DTL da parte del fallimento a fronte CP_5 dell'insinuazione al passivo fallimentare, sia il periculum in mora derivante dal pregiudizio che deriverebbe dall'iscrizione di ipoteca sui beni immobili del sig. , e/o, Parte_1
comunque, per tutto quanto esposto in parte motiva.
In via principale e nel merito:
Per tutto quanto espresso in narrativa, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione in capo dell' del diritto a riscuotere le somme portate dalla Cartella di Controparte_1 pagamento n. 134 2023 00034301 74 000, e, prima di essa, dall'ordinanza – ingiunzione n. 53 del
05.07.2017, notificata al ricorrente in data 05.09.2017 e del verbale unico congiunto del 28.07.2014.
Conseguentemente, dichiarare la nullità e/o inefficacia delle sanzioni correlate alla citata Cartella di pagamento n. 134 2023 00034301 74 000, e/o, comunque, accertare che nessuna somma è dovuta dal signor Pt_1
Con vittoria di spese e competenze come per legge del presente grado di giudizio e di quello precedente.
In via subordinata, sempre nel merito: in accoglimento del secondo motivo di appello, dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione 53/2017, con conseguente modifica delle statuizioni in punto di spese per tutto quanto espresso in parte motiva.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi di lite, maggiorati di liquidazione 15% per rimborso spese generali ed il rimborso del contributo unificato versato ai sensi dell'articolo 13 comma 6 bis del
DPR 115/2002 s.m.i., del presente giudizio e del primo grado di giudizio.
PER L'APPELLATO Controparte_6
pagina 2 di 10 Previa integrazione del contraddittorio, anche nel presente grado di appello, con l'
[...]
, respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata. Controparte_4
Condannare l'appellante alla rifusione delle competenze difensive del presente grado di giudizio.
PER L'APPELLATA Controparte_7
el merito e in via principale:
[...]
respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dal sig. Parte_1
avverso la sentenza n. 414/2024, emessa dal Tribunale di EC, sezione prima, Giudice Dott. Mirco
Lombardi, in data 16.05.2024, all'esito del giudizio R.G. 1906/2023 promosso dal sig.
[...]
, pubblicata in data 23.05.2024. Parte_1
B. In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore costituito Avv. Nicoletta Maria Carè.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 414/24 pubblicata il 23/05/24 il Tribunale Ordinario di EC ha respinto il ricorso proposto da contro Parte_1 Controparte_8
(quest'ultima rimasta contumace), condannando parte opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori in favore della parte resistente costituita.
Con ricorso depositato davanti al Tribunale di EC in data 26/10/23 aveva Parte_1 convenuto in giudizio l' chiedendo, previa Controparte_8 sospensione dell'esecutività della cartella di pagamento n. 13420230003430174000, pronunciarsi la nullità e/o l'inefficacia della cartella di pagamento per intervenuta prescrizione. La cartella oggetto del contenzioso, per euro 86.600,38, era stata notificata in data 2.9.2023 ad opera della
[...]
; l'iscrizione a ruolo conseguiva al mancato pagamento da parte del di Controparte_2 Pt_1
Con quanto previsto dall'ordinanza ingiunzione della di n. 54 del 5.7.2017 notificata al CP
ricorrente in data 13.8.2017, in solido con la di cui egli era Presidente del Consiglio di CP_5
Amministrazione e legale rappresentante;
l'ordinanza era, a sua volta, fondata sul Verbale unico di accertamento e notificazione n. prot. .2401.17.07.14.0084265 redatto dagli Ispettori del Lavoro CP_9 della Direzione Territoriale di EC e dai funzionari di vigilanza dell' e dell' di EC, CP_9 CP0
per violazioni di norme in materia di lavoro, accertate nei confronti del medesimo in solido Pt_1
con la . CP_5
L'opponente aveva a suo tempo impugnato, unitamente alla società, l'ordinanza ingiunzione davanti al Tribunale di EC;
a seguito del fallimento di e dell'ammissione al passivo per il CP_5
pagina 3 di 10 Con credito sanzionatorio della , le parti si erano accordate per la rinuncia agli atti del giudizio, con estinzione del giudizio medesimo dichiarata all'udienza del 28.1.2020.
Parte opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme stabilite dalla cartella di pagamento n. 134 2023 00034301 74 000, senza che l' Controparte_4
avesse nel frattempo adottato atti idonei all'interruzione della prescrizione,
[...] successivamente all'ordinanza-ingiunzione del 5.7.2017. Nella denegata ipotesi di ritenuta infondatezza dell'eccezione di prescrizione, l'opponente eccepiva la necessità di tenere conto dei pagamenti effettuati dal fallimento . CP_5
Si costituiva ritualmente in giudizio l' negando Controparte_11
l'intervenuta prescrizione;
infatti, a seguito dell'opposizione, l'efficacia dell'ordinanza-ingiunzione era stata sospesa dal Giudice con provvedimento del 19.10.2017 e, pertanto, la prescrizione aveva ricominciato a decorrere solamente dal 28.1.2020, ovvero al momento dell'estinzione del giudizio, momento in cui, avendo il rinunciato alla opposizione, era venuta meno anche l'efficacia del Pt_1
provvedimento di sospensione provvisoria della esecutività dell'ordinanza ingiunzione;
prima di tale momento vi era impossibilità giuridica di fare valere il diritto, non potendo quindi decorrere la prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c. In ipotesi, il resistente eccepiva che la prescrizione non era comunque maturata a causa della sospensione dell'attività di notifica e riscossione derivante dalla legislazione emergenziale COVID, per cui la prescrizione era sospesa per tutto il periodo dal
8.3.2020 al 31.8.2021. L'amministrazione negava, infine, di aver percepito pagamenti dal Parte_3
, allegando apposita dichiarazione del Curatore.
[...]
Istruita documentalmente la causa, il Tribunale respingeva il ricorso rilevando che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, con lo stesso decreto di fissazione d'udienza del 22.8.2017, il
Giudice aveva sospeso l'esecuzione del titolo. <Ciò significa che, nelle more del giudizio di opposizione, non era possibile per l' dare esecuzione all'ordinanza- Controparte_1
ingiunzione, appunto perché vigente ed efficace il provvedimento giudiziale di sospensione dell'efficacia esecutiva. Tanto rileva come impedimento a far valere il diritto consacrato nell'ordinanza-ingiunzione e riverbera effetti ai sensi dell'art. 2935 c.c.. Ne consegue che la prescrizione ha ricominciato a decorrere dalla data del provvedimento di estinzione (28.1.2020), che coincide con il momento in cui ha cessato l'effetto sospensivo stabilito dall'ordinanza del 22.8.2017
e che impediva di far valere il diritto di credito consacrato nell'ordinanza-ingiunzione sospesa.
Da questa data (28.1.2020) a quella di notifica della cartella di pagamento qui opposta (2.9.2023) non è maturato il termine di prescrizione quinquennale e quindi l'eccezione di prescrizione è
pagina 4 di 10 giuridicamente infondata, senza necessità di prendere posizione sugli ulteriori periodi di sospensione introdotti dalle norme emergenziali>>.
Quanto agli asseriti pagamenti ricevuti dall'Ispettorato a seguito dell'ammissione al passivo del
, il primo Giudice rilevava che: <appare sufficiente a comprovare la mancata Parte_3
corresponsione di importi la comunicazione PEC in data 13.11.2023 del Curatore (doc. 7 cit. dell'opposto), ove si attesta non solo che “allo stato attuale il credito vantato da CP
, identificato in S.P. al cronologico n. 165, non ha trovato alcuna soddisfazione”, ma
[...] si aggiunge anche che “Essendo il credito ammesso al rango chirografario, è presumibile che non sarà soddisfatto nemmeno in occasione del riparto finale”>>.
Con atto depositato in data 22/07/24 ha proposto appello, insistendo per la Parte_1
riforma della sentenza di primo grado.
Con il primo motivo di appello viene censurato il capo della sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto non maturata la prescrizione. Sul punto, parte appellante denuncia l'errata applicazione delle norme che regolano la prescrizione e l'estinzione del giudizio, ricordando che la Corte di Cassazione ( n.
25226 del 24.08.2023 ) ha affermato che
procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione
ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è
quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. e ad interrompere la
prescrizione, ma ciò sempre se e dal momento in cui l'atto sia stato notificato o, comunque, portato a
conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo. Deve dunque ritenersi estinta per prescrizione la
sanzione alla quale non abbia fatto seguito la notifica della cartella esattoriale nel termine quinquennale di cui all'art. 28 L. n. 689 del 1981>>. Applicando quanto stabilito dalla Suprema Corte al caso qui in esame, risulta evidente, lamenta parte appellante, come gli atti idonei ad interrompere la prescrizione,
e, dunque, a determinare il suo decorrere ex novo, siano esclusivamente il verbale unico del
28.07.2014, l'ordinanza – ingiunzione del 05.07.2017, e l'atto introduttivo del giudizio, che, come riportato anche dal Giudice di primo grado, poteva collocarsi al più tardi nel dicembre del 2017.
Applicando a questi atti il termine quinquennale di prescrizione, il diritto di credito esistente in capo all' si era prescritto in data 05.07.2022, od al più nel mese di dicembre 2022 Controparte_1
(corrispondente a cinque anni successivi dall'atto interruttivo di cui all'art. 2943 c.p.c., richiamato dallo stesso Giudicante).
Quanto all'ammissione al passivo del fallimento di l'appellante ribatte che tale CP_5
procedura non poteva influenzare il corso della prescrizione, dal momento che egli non aveva mai pagina 5 di 10 ricevuto alcuna notifica, e quindi tale insinuazione era irrilevante ai fini della decorrenza della prescrizione del credito nei confronti dell'appellante medesimo.
In ipotesi, secondo l'appellante, dovrebbe essere considerato quanto percepito dal fallimento della società, risultando generica la dichiarazione del curatore depositata in atti e dovendo l'ente precisare le somme ricevute dal fallimento.
Con il secondo motivo di appello (Nullità dell'ordinanza ingiunzione nr. 53/2017 per duplicazione della sanzione amministrativa comminata ed omessa motivazione) l'appellante evidenzia che in data
5 luglio 2017 la DTL di e EC aveva emesso nei confronti del sig. e nei CP Parte_2
riguardi della un provvedimento identico a quello notificato all'appellante, numerato CP_5
54/2017, con il quale contestava al in qualità di consigliere delegato della Parte_2 CP_5
le medesime violazioni (artt. 9 bis L. 608/1996, art. 4 bis D Lgs. 181/2000, art. 39 comma 1 e 2
[...]
D.L. 112/2008). Parte appellante insiste per la nullità assoluta, rilevabile d'ufficio, di entrambe le ordinanze per violazione delle norme che regolano l'individuazione del soggetto passivo della violazione, atteso che nel caso di specie, l'unico destinatario del provvedimento avrebbe dovuto essere il Presidente del CdA, od in alternativa il consigliere delegato, ma non sicuramente entrambi.
In conseguenza dell'accoglimento delle domande avanzate dall'attore , lo stesso Parte_1
chiede la riforma della sentenza anche in punto di spese, con condanna di controparte alla corresponsione, in favore dell'appellante delle spese e compensi di lite del primo e del secondo grado.
Con memoria depositata in data 01/10/24 si è costituito in giudizio l'
[...]
insistendo per il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della Controparte_1
sentenza di primo grado.
Preliminarmente, la difesa erariale chiede l'integrazione del contraddittorio, rammentando che il ricorso di primo grado era stato notificato anche all' che Controparte_12
non si era poi costituita in giudizio ed era stata dichiarata contumace in data 11.1.2024. Essendo oggetto della domanda la declaratoria di insussistenza di un credito già oggetto di iscrizione a ruolo e di una cartella di pagamento emessa dall' la stessa assume pertanto la veste di litisconsorte CP_2
necessario.
Nel merito, insiste per il rigetto dell'appello poiché la prescrizione era sospesa durante il giudizio di opposizione alla ordinanza ingiunzione: l'estinzione del processo a norma dell'art. 2945 c.c. conserva soltanto l'effetto interruttivo e la nuova prescrizione inizia a decorrere dall'atto interruttivo. Però il Con Giudice aveva disposto la sospensione del titolo per cui la sostiene che la prescrizione non pagina 6 di 10 poteva decorrere perché vi era l'impossibilità giuridica di fare valere il diritto;
in ogni caso rilevano le sospensioni COVID, il cui computo esclude di per sé la maturazione della prescrizione.
Quanto al rilievo dell'appellante in merito alla ritenuta soddisfazione (totale o parziale) del credito attraverso la procedura fallimentare, l'appellato ritiene che la dichiarazione del curatore sia esauriente poiché in essa è chiaramente esplicitato che non era prevista alcuna ripartizione a favore dei creditori Con chirografari, quale l' , e comunque la prova del pagamento da parte del condebitore solidale incombeva su controparte.
In data 30.08.24 questa Corte si è pronunciata sulla richiesta di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza, con la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza.
All'udienza del 23.10.24, verificata la mancata notifica dell'appello ad Controparte_4
, che era parte in primo grado, è stato concesso termine all'appellante per la notifica degli
[...] atti introduttivi all' che si è costituita in giudizio in data 21.11.2024. ha chiesto il CP_2 CP_8 rigetto dell'appello, evidenziando in particolar modo che in base alla legislazione emergenziale, anche se fossero considerati i periodi intermedi fra i vari decreti di sospensione dell'attività di notifica e riscossione, la prescrizione quinquennale non sarebbe comunque maturata.
All'udienza del 11.12.2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
La richiesta di riunione del procedimento con quello pendente su appello del sig. è Parte_2
stata ritenuta inaccoglibile in quanto si tratta di due procedimenti proposti da soggetti differenti nei confronti di atti diversi, non trattandosi di impugnazioni avverso l'ordinanza ingiunzione e quindi non involgenti il merito della violazione, per cui anche è da escludersi una comunanza di questioni di fatto e di diritto.
Nel merito del gravame, il Collegio osserva, quanto al primo motivo, che la sospensione della esecutività dell'ordinanza ingiunzione precludeva giuridicamente all'Amministrazione di eseguire la Con sanzione mediante affidamento al concessionario per la riscossione;
l'appellante sostiene che la avrebbe potuto comunque procedere ad atti stragiudiziali di messa in mora, ma si deve ritenere che se il diritto non può essere fatto valere, in questo caso per provvedimento giudiziale, la prescrizione non decorre e quindi la costituzione in mora non avrebbe avuto alcun effetto concreto. D'altro canto lo stesso appellante ha citato una sentenza di legittimità che ritiene non fungibili gli atti tipici della procedura quali nella specie la notifica della cartella di pagamento, con atti stragiudiziali di costituzione in mora (cfr. Cass. 25226/2023), in cui si legge: <in questa fattispecie progressiva non vi è spazio per atti estranei al procedimento nel quale si inscrive la potestà sanzionatoria, anche se con essi l'Amministrazione voglia inequivocabilmente manifestare l'intenzione di infliggere la
pagina 7 di 10 sanzione. In particolare, non si inseriscono le missive raccomandate, strumenti privatistici di sollecito del pagamento non adeguati alla fattispecie complessa>>.
Va poi considerato che l'estinzione del processo di opposizione all'ordinanza ingiunzione era stata Con accettata dall' in ragione della avvenuta ammissione al passivo del proprio credito nel fallimento Con
(dichiarato il 22.11.2018), avvenuta in data 6.11.2019 (cfr. doc. 7 ) e la domanda di CP_5 insinuazione al passivo costituisce un atto processuale necessario al creditore per l'esercizio del proprio diritto, e quindi interruttivo della prescrizione anche nei confronti del condebitore solidale ex art. 6 l. 689/81, quale nella specie l'odierno appellante, secondo quanto previsto dall'art. 1310 primo comma c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 1550/2018: <In tema di sanzioni amministrative, l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido, nelle ipotesi previste dall'art. 6 della l. n. 689 del 1981, produce effetti anche nei confronti degli altri coobbligati, ai sensi dell'art. 1310 c.c., stante il richiamo contenuto nell'art. 28 della citata legge alla disciplina del codice civile per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione;
al riguardo non rileva se il soggetto nei cui confronti è stata interrotta la prescrizione è quello che ha materialmente commesso la violazione o colui al quale la legge estende la corresponsabilità nel pagamento della relativa sanzione, non potendosi distinguere, ai fini di cui al citato art. 1310 c.c., fra coobbligati solidali.
L'estensione degli effetti degli atti interruttivi della prescrizione non si verifica, invece, nella diversa ipotesi, prevista dall'art. 5 della legge predetta, del concorso di più persone nella commissione della violazione, poiché in tal caso difetta il vincolo della solidarietà fra i coobbligati, ciascuno dei quali è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa per intero>>).
Ma anche a voler prescindere da tali aspetti, pare dirimente l'argomento relativo alla rilevanza della sospensione delle procedure notificatorie ed esecutive nel periodo dell'emergenza sanitaria da
COVID 19.
Infatti, considerando la notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 13.7.2017, la prescrizione sarebbe venuta normalmente a maturare il 13.7.2022. Va tuttavia considerato che, come correttamente
Con eccepito da , e come peraltro già in primo grado evidenziato dalla resistente costituita , è CP_8 stata preclusa l'attività di notificazione ed esecuzione a decorrere dal giorno 8.3.2020 e fino al giorno
31.8.2021 ai sensi dell'art. 68 commi 1 e 2 del D.L. 18/2020 come modificato dai successivi decreti emergenziali fino all'art. 9 comma 1 del D.L. 73/2021, per un totale di 542 giorni. La sospensione della prescrizione in tali ipotesi è espressamente prevista dall'art. 68 comma 1 suddetto, nel punto in cui richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 che a sua volta stabilisce: <
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei
pagina 8 di 10 soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali
e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo Controparte_13
di sospensione di cui al comma 1>>.
Ebbene, anche a considerare le ipotesi meno favorevoli per gli appellati -applicando il comma 1 e il comma 3 dell'art. 12 sopra riportato, nonché tenendo conto dei vari intervalli fra i decreti emergenziali dovuti alla non perfetta “saldatura” temporale dei medesimi (entrata in vigore del decreto 3/2021 in data 15.1.2021 rispetto alla scadenza del 31.12.2020 del decreto precedente, entrata in vigore del decreto 41/21 in data 23 marzo 2021 rispetto alla scadenza 28.2.2021 del decreto precedente, entrata in vigore del decreto 73/21 in data 26.5.21 rispetto alla scadenza 20.4.2021 del decreto precedente)- e quindi considerando (542- 64) 478 giorni anziché 542, sommando tale periodo alla scadenza 13.7.2022, si arriva alla data del 3.11.2023; con il che la cartella impugnata, notificata secondo quanto dedotto dall'appellante in data 2.9.2023 e secondo quanto dedotto da in data CP_8
28.7.2023, è comunque intervenuta prima della scadenza del termine prescrizionale.
Quanto all'argomento relativo all'eventuale pagamento da parte del fallimento , questo è CP_5
inammissibile perché non articolato attraverso una censura specifica contro la statuizione della sentenza impugnata, essendosi limitato l'appellante a definire generica la dichiarazione del curatore, Con che invece escludeva chiaramente che vi fosse stata ripartizione a favore dell' e riteneva non prevista una ripartizione futura. D'altro canto, non può onerarsi il creditore di una prova negativa,
pagina 9 di 10 dovendo invece l'eccipiente fornire, attraverso idonee istanze istruttorie, la prova dell'avvenuto pagamento da parte del coobbligato, in conformità ai principi generali.
Il primo motivo di gravame è quindi infondato per i concorrenti motivi sopra esposti.
Circa il secondo motivo di appello, questo è manifestamente infondato poiché l'art. 5 della legge n.
689/81 prevede che <Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge>>. L'esclusione di responsabilità dell'uno o dell'altro trasgressore (in questa sede, peraltro, nulla è stato dedotto in merito alla posizione specifica dell'appellante) avrebbe dovuto essere accertata in sede di opposizione all'ordinanza ingiunzione, essendo ormai preclusa ogni contestazione a riguardo.
La doglianza sulle spese è stata formulata come mera conseguenza dell'accoglimento dei primi due motivi di gravame e quindi è assorbita dal rigetto dei medesimi.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche, secondo il valore della controversia e l'attività processuale svolta. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di EC n. 414/2024.
Condanna l'appellante al rimborso in favore degli appellati delle spese di lite del grado di appello liquidate in euro 5.000,00 oltre spese generali a favore di ed in euro 5.000,00 oltre CP_6
spese generali e oneri di legge in favore di , con distrazione al difensore antistatario di CP_8 quest'ultima.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 11/12/2024
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Serena Sommariva
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