Sentenza 18 giugno 2015
Massime • 1
In tema di omicidio doloso, le eventuali omissioni dei sanitari nelle successive terapie mediche non elidono il nesso di causalità tra la condotta lesiva posta in essere dall'agente e l'evento morte. (Fattispecie nella quale la vittima, ferita alla gola da arma da taglio e ricoverata in un nosocomio, vi decedeva a causa del rapido degenerare delle condizioni di salute, che non consentivano alcun tipo di intervento).
Commentari • 2
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Nesso di causalità nella responsabilità medica Come va accertato il nesso di causalità nella responsabilità medica e cosa può comportare il concorso contemporaneo di cause La teoria condizionalistica nell'accertamento del nesso causale Al fine del suo accertamento, secondo la teoria condizionalistica (quella prevalentemente utilizzata in ambito penale) deve operarsi sottraendo dal caso di specie alcuni comportamenti, per verificare se, anche in assenza di essi, il danno si sarebbe comunque verificato. In caso negativo, il comportamento del medico o la carenza strutturale si rivelano determinanti; in caso positivo, al contrario, il nesso causale non può essere provato. Per quanto riguarda …
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La massima In tema di omicidio preterintenzionale, l'evento morte deve costituire il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal reo con la condotta intenzionale volta a ledere una persona, sicché esso non può essere imputato a titolo preterintenzionale, ma deve essere punito a titolo di colpa, in quanto effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall'evento di lesioni dolose, ove sia del tutto estraneo all'area di rischio attivato con la condotta iniziale - intenzionalmente diretta a provocare lesioni - e sia, invece, conseguenza di un comportamento successivo (Cassazione penale , sez. V , 21/01/2022 , n. 15269). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2015, n. 36724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36724 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2015 |
Testo completo
36 7 24/ 1 5 24 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 18/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 668/2015 Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - Consigliere -N. 30105/2014 Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Rel. Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - Dott. MONICA BONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO IE N. IL 25/11/1956 TO RO N. IL 10/05/1982 TO OS N. IL 22/11/1989 avverso la sentenza n. 9/2013 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO, del 16/01/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2015 la relazione fatta dal SACKUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROBERTO ANELAАмеца Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI che ha concluso per ACK UNITATAMENTE AU'AGE GRAVANTE DEI FUTIU MATIVI, RIGITTO NEL RESTO DEI RIGARH Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. SAVERIA ALDISIA RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di Appello di Palermo confermava quella della Corte di Assise di Palermo di condanna di FE RI ad anni quindici di reclusione e di FE ER e FE ET ad anni quindici e mesi due di reclusione per il delitto di concorso nell'omicidio di GI SE aggravato dai futili motivi e il secondo e il terzo anche per la contravvenzione del porto fuori dall'abitazione di armi da punta e da taglio. La Corte disponeva la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica per le sue determinazioni in relazione al reato di rissa aggravata ai sensi dell'art. 588, comma 2, cod. pen., ravvisabile nei confronti di tutti gli imputati. La morte di SE GI era seguita ad un diverbio con il LL della convivente, FE RI, rapidamente degenerato. Tra GI e la famiglia FE preesisteva un'ostilità derivante dalla circostanza che FE ER, LL e figlia dei tre imputati, si era separata dal coniuge per andare a convivere con GI che, per di più, aveva un passato di uso di sostanze stupefacenti. FE RI, al ritorno da una cerimonia, aveva incontrato l'autovettura condotta da GI, su cui viaggiavano i figli della LL;
si era avvicinato per salutare i nipoti, ma il cane che era in collo ad uno di loro aveva abbaiato contro di lui. Vi era stato uno scambio di parole con GI che, su invito di FE RI (che si era tolto la giacca elegante che indossava, con un gesto che indicava la sua volontà di passare ai fatti), era sceso dall'autovettura. Era iniziata una colluttazione con pugni e bottiglie di vetro spaccate in testa all'avversario da parte di entrambi, mentre FE ER e LO IP cercavano di dividerli. Lo scontro veniva osservato dal balcone del terzo piano dai familiari di FE. Erano comparsi sulla scena ER FE, armato di un grosso coltello, e ET FE, anch'egli armato di un coltello o un'ascia. ER FE aveva colpito GI all'altezza della gola, ma anche al torace e alla schiena;
ET FE, da parte sua, lo colpiva con l'ascia sulla testa (uno dei bambini aveva notato la lama restare per qualche secondo sulla testa della vittima, mentre il manico di legno si era spaccato); i tre FE erano poi fuggiti, RI provvedendo anche a lanciare una grossa pietra contro l'GI. SE GI era stato accompagnato presso il Pronto Soccorso di Bagheria, dove la ferita alla gola era stata ripulita e suturata (quest'ultimo intervento, successivamente, era stato ritenuto non necessario dai periti); il medico aveva disposto il ricovero urgente al Policlinico di Palermo, dove il paziente era giunto alle 17'59; prima che fosse eseguita l'indagine radiologica, GI aveva presentato difficoltà respiratorie (la consulenza rianimatoria era stata chiesta già alle 18'12) fino a giungere all'arresto cardiaco alle 18'50, quindi 51 minuti dopo l'ingresso nel nosocomio. La causa della morte era stata addebitata ad insufficienza respiratoria acuta da compressione delle prime vie aeree secondarie ed emorragia della loggia sovraioidea ed edema laringeo prodotte da uno strumento da taglio atipico riportato alla regione sottomentoniera sinistra. In sostanza, la ferita al collo inferta da FE ER aveva prodotto delle complicazioni che avevano determinato il soffocamento della persona offesa. La Corte di primo grado aveva ricondotto l'evento all'azione congiunta dei tre imputati, ritenendo che, dallo scontro iniziale tra FE RI e GI SE, si fosse passati ad un'aggressione congiunta dei tre FE contro l'GI, realizzata nonostante i tentativi di LO di separare i contendenti;
riteneva, pertanto, che FE RI avesse condiviso l'aggressione posta in essere dai congiunti armati di coltello contro l'avversario e che l'azione sinergica dei tre imputati avesse contribuito all'azione di FE ER, rivelatasi letale, di colpire al collo GI con il coltello;
rinveniva nella condotta dei tre imputati il dolo omicidiario o, quanto meno, il dolo alternativo di omicidio e lesioni;
escludeva che la condotta dei sanitari che avevano avuto in cura GI costituisse causa esclusiva e sufficiente a determinare la morte della persona offesa;
negava la sussistenza della scriminante della legittima difesa, sia per l'atteggiamento di sfida e aggressivo di FE RI, sia perché FE ER e FE ET avevano colpito GI quando LO era riuscito a dividere i contendenti, essendo venuta meno l'attualità del pericolo, sia per la manifesta sproporzione dell'asserita difesa rispetto alla condotta di GI, principalmente difensiva;
riteneva sussistente il futile motivo contestato, tenuto conto che il litigio era sorto per l'insofferenza di FE RI verso il cane che gli abbaiava contro e che FE ER e ET avevano come unica motivazione il pregresso litigio tra il congiunto e GI che, in quel momento, LO era riuscito a bloccare;
assolveva FE RI dalla contravvenzione di porto senza giustificato motivo di arma;
escludeva le invocate attenuanti della provocazione e del fatto doloso della persona offesa;
concedeva ai tre imputati le attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante e alla recidiva;
determinava la pena base per il delitto di omicidio in anni ventidue e mesi sei di reclusione. La Corte territoriale, dopo avere esposto ampiamente i motivi di appello, 2 affrontava le questioni comuni sollevate dalle difese degli appellanti prima di passare all'esame delle singole posizioni. In primo luogo, la Corte affermava che la ferita alla regione sottomentoniera (cioè alla gola) riportata da GI era stata procurata da ER FE con un coltello, escludendo la tesi di un autoferimento accidentale con i cocci della bottiglia da parte della persona offesa. Le perizie non avevano fornito una risposta certa, non escludendo la compatibilità della ferita né con uno strumento atipico, né con l'uso di un coltello: cosicché erano le fonti probatorie testimoniali, sostanzialmente unanimi, a dimostrare l'esattezza della versione di un ferimento con un coltello. FE ER, per di più, aveva anche riferito il racconto che GI le aveva fatto nel percorso verso il Pronto Soccorso di Bagheria, in cui, appunto, egli le aveva raccontato del coltello. - -I testi anche quelli minorenni venivano ritenuti attendibili e la progressione riscontrata nelle dichiarazioni dei due adulti veniva giustificata dalla Corte, che riteneva non inficiasse la credibilità dei testimoni;
per di più, la versione dell'autoferimento con un coccio di bottiglia - di cui aveva parlato solo FE RI veniva ritenuta incredibile razionalmente. La Corte ricordava che l'arma del delitto non era stata rinvenuta, ipotizzando il suo occultamento. In un secondo passaggio, la Corte escludeva che la condotta colposa dei sanitari che avevano curato GI avesse interrotto il nesso causale tra la predetta ferita e l'evento morte. L'autopsia aveva dimostrato un'ampia e diffusa emorragia della loggia sovraioidea e un edema laringeo con raccolta emorragica tra la base della lingua e l'epiglottide che aveva spinto la lingua verso l'alto. La colpa dei sanitari non costituiva causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, in quanto le cause di cui all'art. 41, comma 2, cod. pen. sono solo quelle del tutto indipendenti dal fatto del reo, avulse dalla sua condotta ed operanti con assoluta autonomia, in modo da sfuggire al di lui controllo e alla di lui prevedibilità; in questo caso, invece, la causa sopravvenuta era uno sviluppo evolutivo della serie causale precedente. Per di più, la colpa medica era individuata in una condotta omissiva dei sanitari del Policlinico di Palermo, mentre solo una causa commissiva può integrare i requisiti della causa sopravvenuta. La sutura della ferita da parte del presidio di Bagheria, benché giudicata inopportuna dai periti, doveva essere valutata alla luce dell'inidoneità strutturale del presidio ad affrontare l'unico trattamento astrattamente risolutivo della lesione, vale a dire la sua esplorazione chirurgica, un intervento di alta specializzazione da eseguirsi in anestesia totale con il concorso di diverse professionalità e necessità di attrezzature adeguate. Il sanitario di Bagheria, 3 quindi, aveva compiuto la scelta corretta di indirizzare subito il paziente al - -Policlinico di Palermo, anche se aveva eseguito l'inutile · ma reversibile sutura della ferita. Piuttosto, la sutura avrebbe dovuto essere tolta alla comparsa dei sintomi di soffocamento: ma la rapidità dell'evoluzione (GI si trovava in buone condizioni al suo ingresso alle 17'59, ma aveva perso i sensi alle 18'12) lasciava poco spazio ad un intervento risolutivo, quale la complessa esplorazione chirurgica della ferita. La causa della morte, quindi, era la ferita al collo, anche se non aveva attinto strutture vitali: essa aveva, infatti, provocato uno stillicidio prolungato nel tempo che, per una causa o l'altra, avrebbe portato a morte il soggetto. In un terzo passaggio la Corte, affrontando il tema dei contributi concorsuali degli imputati, escludeva la scriminante della legittima difesa e individuava la rissa quale cornice interpretativa delle condotte degli imputati e della persona offesa e quale elemento utile per una lettura di contesto degli eventi, risolvendosi a trasmettere gli atti al P.M.. Secondo la Corte, i tentativi delle difese degli appellanti di considerare autonomamente le condotte di ciascuno (FE RI per ritenersi estraneo alla condotta dei congiunti muniti di armi;
FE ER e FE ET per sostenere di essere intervenuti in legittima difesa del loro congiunto), mettevano allo scoperto il vizio motivazionale della sentenza di primo grado, che aveva omesso di considerare che lo scontro integrava una rissa ai sensi dell'art. 588, comma 2, cod. pen., nella quale si "cementano in un'unica trama eziologica e in un comune intento omicida le condotte dei singoli imputati". Quella lanciata da FE RI ad GI era una vera e propria sfida, dimostrata dal gesto di togliersi la giacca, sfida che GI aveva accettato, scendendo dall'autovettura (egli avrebbe potuto allontanarsi); entrambi i contendenti si erano procurati cocci di bottiglia. La scintilla aggressiva e reciproca si era propagata immediatamente ai familiari di FE RI che avevano assistito alla vicenda dal balcone di casa e in rapidissima sequenza erano scesi armati ciascuno di un'arma bianca. FE ER e ET, del resto, avevano ammesso di avere assistito alla colluttazione dal balcone. In sostanza, scendendo dall'abitazione con i coltelli per dare man forte al congiunto, i due imputati avevano dato luogo ad una rissa e non si erano affatto limitati ad un intervento difensivo: in effetti, poiché IP LO e ER FE si erano attivati con successo per tenere separati i due contendenti, se davvero ER e ET FE avessero voluto difendere il congiunto, si sarebbero limitati a neutralizzare l'GI, piuttosto che dirigersi armati dei coltelli verso di lui. Anche GI, da parte sua, mostrava di voler 4 continuare nello scontro. Alla configurazione della rissa non ostava la circostanza che una delle parti fosse rappresentata dal solo GI, né quella che, inizialmente, solo due soggetti si fossero scontrati. Così inquadrata anche giuridicamente la vicenda, la Corte giungeva a determinate conclusioni: l'esclusione della legittima difesa per ET e ER FE, istituto che è escluso dalla partecipazione ad una rissa e che non poteva essere riconosciuta alla luce dell'irruzione armata dei due FE sulla scena, armati di coltello e mannaía, proprio mentre LO e ER FE stavano riuscendo a tenere separati i contendenti;
riconoscimento del concorso di persone nell'omicidio per tutti e tre gli imputati. Quanto a questo secondo punto, la Corte ricordava la natura autonoma dei reati di rissa, anche se aggravata ai sensi del secondo comma, e omicidio e sottolineava che le azioni aggressive di ogni imputato verso GI erano convergenti a determinarne la morte. Ciò era evidente quanto a FE ER, autore della lesione mortale, ma anche quanto a FE ET che, quasi contemporaneamente al colpo inferto dal figlio, aveva colpito al capo l'GI con un'altra arma, quindi su un punto vitale del corpo a dimostrazione della volontà di uccidere. Anche la condotta di FE RI non poteva essere disgiunta da quella dei coimputati. La vicenda non poteva essere divisa in due fasi, come pretendeva la difesa di FE RI: non solo la parte iniziale dello scontro con GI si era svolta sotto il balcone al quale erano affacciati i suoi familiari, ma i testimoni avevano riferito della strenua resistenza di FE RI ai tentativi della LL e di IP LO di separarlo da GI e della costante tensione alla protrazione della condotta lesiva ai danni di GI anche durante gli attacchi a costui sferrati dai congiunti, con un contributo quanto meno morale alla loro condotta. In definitiva, secondo la Corte, i testi avevano riferito di un coalizzarsi in itinere dei tre imputati, per aggredire con armi e avere ragione dell'avversario, fino al punto di finirlo con più condotte lesive in rapida successione: RI si attivava alacremente per dare manforte ai congiunti e così rafforzava, fomentava e coadiuvava le loro condotte. Secondo la Corte, tale valutazione non era incompatibile con l'assoluzione di FE RI dalla contravvenzione concernente il porto di coltelli. Analizzando le singole posizioni, la Corte ribadiva che ET FE non aveva agito per legittima difesa del figlio e aveva infierito sull'avversario con 5 l'ascia o spada (prontamente fatta sparire) quando questi era già stato colpito da ER: voleva, quindi, finire l'avversario e aveva concorso nell'azione omicidiaria. Nei confronti dell'imputato doveva essere riconosciuta l'aggravante dei motivi futili, alla luce delle cause di insorgenza della lite e del risentimento scatenato dalla posizione di GI come convivente di FE ER, mai accettata dalla famiglia di origine. Questo astio reciproco faceva comprendere perché si era giunti alla rissa e all'omicidio e l'aggravante si estendeva anche all'imputato; del resto, ET FE, assistendo all'inizio della lite dal balcone, aveva compreso la banalità dei motivi del litigio e, da parte sua, aveva contribuito a dare corpo all'esplosione della rabbia familiare contro l'GI, prendendo parte attiva alla rissa. Analogamente veniva esclusa la legittima difesa per FE ER, ribadendo la Corte che la sua condotta non poteva in nessun modo essere inquadrata in un intervento meramente difensivo in favore del LL: FE ER e IP LO erano attendibili quando avevano descritto un intervento diretto nella rissa con atteggiamento aggressivo e violento. La condotta non poteva essere qualificata come omicidio preterintenzionale, risultando evidente l'animus necandi. La aggravante dei futili motivi doveva essere riconosciuta anche nei confronti di FE ER;
la pena veniva considerata proporzionata ed equa. Quanto a FE RI, la Corte ribadiva che questi, anche dopo l'arrivo dei congiunti, aveva cercato di prolungare l'aggressione nei confronti dell'GI, ostacolando i tentativi dei due pacieri e così rafforzando la loro azione. Il lancio finale della pietra durante la fuga, al fine di impedire l'inseguimento, era un ulteriore segno della partecipazione alla rissa e dello sfruttamento di essa come occasione per l'annientamento del rivale. Non vi era luogo per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. nei confronti di FE RI, atteso che anch'egli condivideva l'animus necandi, come dimostrava la circostanza che si era munito di cocci di bottiglia da usare come arma e aveva cercato di aiutare il LL ER mentre si avventava contro la vittima per colpirlo con il grosso coltello;
per lo stesso motivo veniva esclusa la richiesta di riqualificare la condotta come omicidio preterintenzionale. Non veniva riconosciuta l'attenuante della provocazione, incompatibile con il reato di rissa e tenuto conto che la causa scatenante della rissa era connessa alla reciprocità delle sfide lanciate da FE RI e GI. Anche la pena veniva ritenuta congrua. 6 2. Ricorre per cassazione FE RI, deducendo distinti motivi. In un primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge processuale e sostanziale e vizio di motivazione. La Corte territoriale aveva confermato la pronuncia di condanna benché la vicenda fosse frazionabile in due momenti ben distinti e in nessun modo la morte fosse ricollegabile alla condotta del ricorrente;
aveva indicato la rissa aggravata cui avevano partecipato i tre imputati e l'GI come dato imprescindibile per la verifica della responsabilità di ciascuno di essi nel delitto di omicidio volontario, facendo discendere tale responsabilità dalla partecipazione alla rissa. In questo modo, pur nel rispetto formale dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., la Corte territoriale aveva violato il principio del giusto processo, quello del contraddittorio e il diritto di difesa dell'imputato, che non aveva potuto difendersi da quell'imputazione, non contestata dal P.M., posta a base della affermazione di colpevolezza per il delitto di omicidio. - -In ogni caso, l'argomentazione era errata: la eventuale - ma contestata partecipazione ad una rissa non comportava affatto l'automatica dichiarazione di responsabilità per il delitto di omicidio doloso. Inoltre la Corte aveva trasmesso in maniera incomprensibile la responsabilità di FE ET e FE ER a FE RI. La Corte aveva ritenuto che il ricorrente fosse consapevole che i parenti, dal balcone, lo osservavano mentre si scontrava con GI e benché non avesse avanzato alcuna richiesta di aiuto o di soccorso li avesse volutamente coinvolgere nello - scontro, così divenendo responsabile delle loro condotte. Al contrario, l'intervento dei congiunti era stato un fatto non voluto, non sollecitato, non previsto né prevedibile per FE RI e quindi il frutto di una libera ed autodeterminata decisione di FE ET e FE ER. Inoltre la sentenza veniva censurata per l'utilizzo delle dichiarazioni di LO IP e dei tre minori presenti sulla scena, benché del tutto inattendibili. Viene contestata la valutazione di attendibilità assegnata ai tre minorenni, alla cui escussione era stata sempre presente la madre FE ER, persona offesa nel procedimento. Illogicamente la sentenza non aveva dato credito al ricorrente che aveva sostenuto di non avere visto i familiari impugnare armi. Viene contestato il ritenuto concorso morale di FE RI all'omicidio, atteso che egli non aveva tenuto affatto una condotta volta a fomentare, rafforzare o coadiuvare gli altri imputati: piuttosto egli aveva cercato di svincolarsi dalla presa dello LO dopo l'imprevedibile sopraggiungere di FE ET e FE ER;
ma, ciò facendo, non aveva in alcun modo 7 partecipato all'azione aggressiva dei congiunti, che egli, in realtà, non conosceva né prevedeva. La sentenza aveva travisato la portata del lancio di pietre operato da RI FE;
non aveva considerato che l'assoluzione di RI FE per il porto delle armi era contraddittorio con il concorso nel delitto di omicidio commesso con quelle armi;
aveva del tutto tralasciato la richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. e quella di riqualificare il fatto come omicidio preterintenzionale ai sensi dell'art. 584 cod. pen.. In un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto di applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62, n. 2 e 5 cod. pen., ritenute incompatibili con il reato di rissa: rissa che non era mai stata contestata all'imputato. Eppure la sentenza aveva attribuito all'GI una condotta volutamente e intensamente aggressiva. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante.
3. Ricorre per cassazione FE ER, deducendo distinti motivi. In un primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'attribuzione all'imputato del reato di rissa, mai contestato dal P.M. e ritenuto ineludibile presupposto dell'intera vicenda processuale. Il motivo è analogo a quello già esposto da RI FE. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione quanto alla negata interruzione del nesso causale tra il ferimento e l'evento morte, conseguenza di una condotta colposa del sanitari che avevano avuto in cura SE GI. Eppure la Corte aveva riconosciuto come errata la sutura della ferita al collo praticata dal medico di Guardia di Bagheria e la condotta omissiva del sanitari del Policlinico di Palermo. Inoltre l'autopsia aveva dimostrato che GI era morto per soffocamento perché il sangue che avrebbe dovuto uscire dalla ferita al collo era stato ostacolato dai tre punti di sutura apposti dalla Guardia Medica di Bagheria e si era raccolto tra la base della lingua e l'epiglottide, determinando un effetto-massa che spingeva la lingua verso l'alto. Il tutto era stato reso possibile dal sostanziale abbandono del paziente presso il Policlinico, cui aveva fatto seguito una tardiva intubazione orotracheale eseguita sull'GI, quando ormai il paziente era stato colto da arresto cardiaco. 8 Il ricorrente contesta la motivazione che, pur nella concorrenza di una condotta commissiva e di una omissiva da parte dei sanitari, non ritiene sussistente un nesso causale esclusivo sulla base della potenzialità lesiva mortale della ferita in assenza di intervento medico: si tratta di motivazione congetturale, come emerge con chiarezza dalle espressioni formulate, e che disattende del tutto la giurisprudenza di questa Corte. Le perizie esperite avevano enfatizzato la gravissima colpa dei sanitari del Pronto Soccorso di Palermo per la mancata esplorazione precoce della ferita al collo. Il quadro complessivo imponeva di ritenere dubbia la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del ricorrente e la morte, con la conseguente necessità di assolvere l'imputato in base al principio in dubio pro reo. In un terzo motivo, il ricorrente deduce vizio della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, decisione dettata dall'affermazione dell'esistenza di una rissa mai contestata. Il ricorrente contesta che, in tal modo, la Corte territoriale viola il principio del contraddittorio e della res iudicata e cade in una palese violazione di legge escludendo la applicazione di una scriminante in forza della ritenuta esistenza di un reato non giudicato. La Corte non tiene conto che la condanna per omicidio cadrebbe in caso di futura assoluzione dal reato di rissa. Inoltre la motivazione della Corte è del tutto differente da quella adottata dai giudici di primo grado, che avevano escluso la legittima difesa valutando la condotta dell'GI come difensiva. In realtà, ER FE si era precipitato in strada dal terzo piano dopo avere assistito alla condotta di GI che frantumava con violenza una bottiglia di vetro sulla testa di RI FE;
egli non sapeva affatto poiché stava - scendendo le scale dell'abitazione - che LO e la LL fossero riusciti a separare i due contendenti;
inoltre, appena giunto in strada munito di coltello, era stato affrontato da GI che aveva in mano un coccio di bottiglia e solo in questa situazione aveva ferito al collo l'avversario. L'unico intento perseguito dal ricorrente era difensivo nei confronti del LL e si trattava dell'unica giustificazione dell'essersi egli munito di un coltello prima di scendere in strada. Il ricorrente censura, ancora, la sentenza impugnata per non avere valutato la sussistenza dell'animus necandi e la possibilità che l'imputato si fosse prospettato i risultati della propria azione e l'evento morte. In un ulteriore motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione con riferimento alla mancata derubricazione del delitto di omicidio volontario in quello di omicidio preterintenzionale. 9 La Corte aveva sostenuto che il lieve colpo alla gola fosse indicativo dell'animus necandi: ma se il ricorrente avesse voluto uccidere GI, lo avrebbe ripetutamente colpito anche al petto. La ferita al collo era superficiale perché inferta al solo scopo di tenere lontano l'avversario e non era stata data in maniera penetrante, ma da destra verso sinistra con, al più, la volontà di ferire, ma non quella di uccidere. Per giungere all'affermazione della sussistenza dell'animus necandi, la Corte aveva utilizzato le dichiarazioni di FE ER e di LO IP, la cui attendibilità il ricorrente contesta decisamente e in dettaglio, negando che le differenti versioni sostenute nelle occasioni in cui erano stati sentiti costituissero solo un arricchimento dello stesso racconto. Un'analisi corretta della vicenda avrebbe dimostrato che GI era munito di una vera e propria arma bianca - la bottiglia di vetro dapprima frantumata sul capo di RI FE e poi - utilizzata per affrontare aggressivamente ER FE. In un ulteriore motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione dell'aggravante dei futili motivi. La condotta di ER FE era stata determinata dal forte turbamento in cui egli versava a causa della violenta lite nella quale era coinvolto il LL RI;
egli era all'oscuro dei motivi della lite tra il LL e l'GI e si era munito del coltello solo per aver visto GI rompere la bottiglia di vetro in testa a RI e quindi consapevole che GI era armato con i cocci della bottiglia. Richiamando il principio della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
4. Ricorre per cassazione ET FE, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione. In particolare, il ricorrente deduce la violazione dei criteri legali della prova liberatoria per il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa. FE era accorso in soccorso del figlio RI che vedeva in grave pericolo, dopo che egli era stato colpito da GI che gli aveva spaccato la bottiglia in testa, era sanguinante e stava prendendo pugni dall'GI. Non vi era certezza in ordine all'arma che FE ET aveva utilizzato, né il suo intervento era espressione di un atteggiamento aggressivo, né la ferita dallo stesso procurata all'GI ne aveva determinato la morte: di conseguenza sussisteva il requisito della proporzione tra offesa e difesa, poiché il ricorrente intendeva difendere la vita e l'incolumità del figlio. In un secondo motivo il ricorrente deduce illogicità della ricostruzione in 10 fatto e mancata elaborazione e valutazione della prova tecnica. Il ricorrente contesta la sussistenza del nesso causale tra le ferite inferte ad GI e la morte dello stesso, attribuibile alla condotta dei sanitari dell'ospedale Giaccone di Palermo;
in ogni caso, non era stata la ferita inferta da FE ET a procurare la morte, né lo stesso era mosso dalla volontà di uccidere. In un terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta aggravante dei futili motivi e al trattamento sanzionatorio. In un ulteriore motivo deduce illogicità e illegittimità della sentenza in merito al riconoscimento del reato di rissa, che aveva leso il diritto di difesa dell'imputato. Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere rigettati. Si deve preliminarmente osservare che buona parte delle considerazioni esposte dai ricorrenti sono inammissibili in questa sede, in quanto pretendono di ricostruire il fatto, o alcuni particolari dello stesso, in maniera differente da quanto fatto dai giudici di merito sulla base di considerazioni che non dimostrano in alcun modo la manifesta illogicità della motivazione o il travisamento di alcune prove: ciò si riscontra, quanto al ricorso di FE RI, per l'affermazione che l'imputato non si era accorto che i parenti lo osservavano dal balcone mentre iniziava lo scontro con GI e nemmeno che i due congiunti erano giunti sul posto armati nonché per quella che nega che lo svincolamento dalla presa dello LO fosse diretta a partecipare all'azione aggressiva posta in essere dal LL e dal padre;
quanto al ricorso di FE ER, per l'affermazione che egli era intervenuto dopo aver visto che GI aveva spaccato una bottiglia in testa al LL (senza accorgersi dell'identica azione posta in essere dal LL nei confronti di GI) e che aveva ferito GI senza essersi reso conto che LO e la LL erano riusciti a separare i due contendenti e, ancora, per quella secondo cui ER FE era all'oscuro dei motivi della lite del LL con l'GI; quanto al ricorso di FE ET, per la versione secondo cui egli non impugnava alcuna arma o, quanto meno, che non vi è certezza di cosa impugnasse. Su tutti questi aspetti, la Corte ha ricostruito la vicenda basandosi sulle 11 testimonianze dei presenti, di cui ha valutato l'attendibilità, ma anche su collegamenti di carattere logico: ritenendo che FE ET e ER, scendendo in strada, si fossero armati di strumenti micidiali non solo per difendere il LL, ma soprattutto per aggredire GI;
che essi si fossero resi conto della futilità del litigio e, comunque, che condividessero con RI il rancore nei confronti dell'avversario derivante dalle scelte sentimentali della LL ER (solo questo rancore represso poteva spiegare la violenza dello scontro tra RI FE e SE GI in conseguenza di un cane che abbaiava e alla presenza di bambini); che, giunti sul posto, avessero aggredito GI pur avendo compreso che i tentativi di LO e di ER di dividere i contendenti avevano avuto successo;
che RI FE si fosse accorto che il padre e il LL erano armati e si fosse divincolato per contribuire all'aggressione congiunta nei confronti di GI. La ricostruzione di questi passaggi non appare affatto manifestamente illogica, né travisa in maniera decisiva alcuna prova: cosicché la riproposizione in questa sede delle suddette contestazioni non permette di considerare le censure come validi motivi di ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.. 2. La violazione - formale o sostanziale che sia del diritto di difesa dei tre imputati in conseguenza del riferimento più volte operato al reato di rissa è palesemente inesistente. La Corte territoriale è attenta a evocare la rissa quale "cornice interpretativa delle condotte degli imputati e della persona offesa, oltre che quale elemento utile per una lettura di contesto degli eventi": quindi ovviamente - non ha - condannato gli imputati per il reato di rissa ma, soprattutto, ha autonomamente motivato i vari passaggi della decisione ad esempio: quello sulla legittima - difesa a prescindere dall'inquadramento dei reati come rissa;
in definitiva, la motivazione esiste per ciascuna decisione e la sentenza risulterebbe adeguatamente motivata anche se ogni riferimento alla rissa fosse cancellato. La trasmissione degli atti al P.M., infine, non lede in alcun modo il diritto di difesa degli imputati, che potranno adeguatamente difendersi in tutte le sedi;
né vincola il P.M. a chiedere il giudizio anche per detto reato o il G.U.P. a disporlo.
3. I motivi concernenti l'inesistenza del nesso causale tra la ferita al collo procurata dall'arma impugnata da ER FE e la morte di SE 12 GI sono infondati. -La Corte territoriale sulla base dell'attenta e approfondita analisi delle cause della morte e delle pratiche terapeutiche effettuate e non effettuate su GI ha correttamente applicato il principio costantemente affermato da - questa Corte secondo cui sono cause sopravvenute, da sole sufficienti a determinare l'evento, quelle del tutto indipendenti dalla condotta dell'imputato, sicché non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l'evento in sinergia con la condotta dell'imputato, atteso che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato (Sez. 5, n. 11954 del 26/01/2010 - dep. 26/03/2010, Palazzolo, Rv. 246549); è stato ancora ulteriormente precisato che le cause sopravvenute idonee a escludere il rapporto di causalità sono sia quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dall'agente, sia quelle che, pur inserite in un percorso causale ricollegato alla condotta (attiva od omissiva) dell'agente, si connotino per l'assoluta anomalia ed eccezionalità, sì da risultare imprevedibili in astratto e imprevedibili per l'agente (Sez. 4, n. 43168 del 21/06/2013 - dep. 22/10/2013, Frediani, Rv. 258085); cosicché le eventuali negligenze dei sanitari nelle successive terapie mediche non elidono il nesso di causalità tra la condotta di lesioni personali posta in essere dall'agente e l'evento morte, non costituendo un fatto imprevedibile od uno sviluppo assolutamente atipico della serie causale (Sez. 5, n. 39389 del 03/07/2012 - dep. 05/10/2012, Martena, Rv. 254320). Ciò è ancora più chiaro quanto alle condotte omissive dei sanitari, atteso che, mentre è astrattamente possibile escludere il nesso di causalità in ipotesi di colpa commissiva, in quanto il comportamento del medico può assumere i caratteri della atipicità, la catena causale resta invece integra allorquando vi siano state delle omissioni nelle terapie che dovevano essere praticate per prevenire complicanze, anche soltanto probabili, delle lesioni a seguito delle quali era sorta la necessità di cure mediche. L'errore per omissione non può mai prescindere dall'evento che ha fatto sorgere l'obbligo delle prestazioni sanitarie. L'omissione, da sola, non può mai essere sufficiente a determinare l'evento proprio perché presuppone una situazione di necessità terapeutica che dura finché durano gli effetti dannosi dell'evento che ha dato origine alla catena causale (Sez. 5, n. 17394 del 22/03/2005 - dep. 06/05/2005, D'Iginio, Rv. 231634; Sez. 4, n. 11779 del 12/11/1997 - dep. 16/12/1997, P.M. in proc. Van Custem, Rv. 209057). Nel caso di GI, è ampiamente chiarito dalla sentenza impugnata che la prima del sanguinamento che aveva indirettamente provocato causa 13 l'insufficienza respiratoria acuta era la ferita inferta da ER FE alla gola con l'arma da taglio;
che l'unica terapia possibile era un intervento chirurgico di esplorazione al collo, intervento specializzato che il Presidio di Bagheria non poteva effettuare;
che la sutura in quel presidio operato era retrattabile e non aveva avuto effetti decisivi;
che il paziente era stato immediatamente inviato al Pronto Soccorso di Palermo;
che, giunto a quel nosocomio, l'evoluzione delle condizioni del paziente era stata talmente rapida da impedire qualsiasi intervento.
4. Sono infondati anche i motivi di ricorso formulati da ER e ER FE concernenti la legittima difesa. Come premesso, la Corte ha ritenuto ed ampiamente argomentato sulla circostanza che i due imputati, giunti sulla strada dopo essersi muniti di armi, avevano aggredito GI in un momento in cui LO e FE ER erano riusciti a separare GI e RI FE;
cosicché non vi era alcuna giustificazione dell'aggressione, risultando, comunque, evidente la sproporzione tra l'asserita difesa e l'offesa. Analogamente deve ritenersi per l'addebito dell'aggravante dei futili motivi, per quanto già anticipato.
5. La censura proposta dalla difesa di ER FE in ordine all'insussistenza dell'animus necandi e alla mancata derubricazione del delitto di omicidio volontario in quello di omicidio preterintenzionale è infondata. Come conferma lo stesso ricorrente, la Corte è giunta a confermare il dolo omicidiario sulla base delle dichiarazioni di FE ER e LO IP: la Corte affronta ampiamente l'attendibilità delle dichiarazioni dei due testimoni e la risolve positivamente, con considerazioni non censurabili in questa sede, in quanto non affette da manifesta illogicità. La difesa del ricorrente, del resto, si basa su un argomento consueto in base al quale, se ER FE avesse voluto uccidere SE GI lo avrebbe fatto, colpendolo ripetutamente al petto: ma questa Corte ha ripetutamente insegnato che la scarsa entità delle lesioni (in questo caso, apparente) provocate alla persona offesa non costituisce circostanza idonea ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto può essere rapportabile anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014 - dep. 15/12/2014, Vaghi, Rv. 261702): principio certamente 14 applicabile al caso in esame. La Corte motiva adeguatamente anche in punto di concorso nell'omicidio volontario di RI FE e ET FE, facendo emergere la loro piena partecipazione all'azione aggressiva letale posta in essere da ER FE: quanto a RI FE mediante il tentativo di ostacolare l'intervento dei due pacieri, scagliandosi ancora addosso all'GI; quanto a ET FE, colpendo quasi contemporaneamente al figlio con un'ascia la testa di SE GI, con evidente dimostrazione della condivisione dell'animus necandi.
6. La motivazione appare logica ed adeguata anche con riferimento alle ulteriori decisioni adottate: l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. per RI FE che, con la sua condotta, aveva ostacolato gli interventi della LL ER e di LO e aveva rafforzato la violentissima aggressione posta in essere nei confronti dell'GI dai congiunti;
l'esclusione dell'aggravante della provocazione, logicamente motivata con la dinamica delle fasi iniziali dello scontro, nel quale era stato FE RI a lanciare una sfida ad GI, invitandolo ad uscire dall'autovettura e togliendosi la giacca, quindi già facendo intendere quello che sarebbe avvenuto immediatamente dopo;
l'esclusione di quella del fatto doloso della persona offesa, chiaramente non applicabile nel caso di specie, atteso che, per la configurabilità dell'attenuante è necessario che quest'ultimo concorra volontariamente a determinare l'evento del reato (cioè il ferimento mortale) e non è invece sufficiente che il suo comportamento abbia costituito semplicemente il movente della condotta dell'imputato (Sez. 5, n. 35560 del 07/06/2012 - dep. 17/09/2012, Porta e altri, Rv. 253203); così come, infine, le decisioni in punto di trattamento sanzionatorio, ampiamente motivate sulla base dei parametri di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 giugno 2015 Presidente Il Consigliere estensore Giacomo Rocchi✓ Giacomo Arturo Cortese حس Rid „DEPOS ITATA IN CANCELLERIA 10 SET 2015 A DI M 15 CANCELLIERE E R P U S ET Di Meor O N E