Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.V.G. 218/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 218/2025 del R.V.G., avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
DI
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2
e domiciliati in Eboli (SA), alla via studio dell'avv. Paola La Brocca che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
1. e avanzavano richiesta congiunta Parte_1 Parte_2 di i avevano contratto matrimonio civile nel Comune di Eboli (SA) in data 5 novembre 2015 e che dalla loro unione non erano nati figli. Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa del 19.04.2022, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1.La casa coniugale sita in Eboli in via Annibale Piccinelli n.2 resta assegnata alla signora . L'altro coniuge si è allontanato portando già con sé i propri Parte_2 effetti p
2.Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 5 novembre 2015 nel Comune di Eboli (SA) tra , nato a [...] il Parte_1
26.05.1984, C.F.: , nata a [...] CodiceFiscale_1 Parte_2 il 10.04.1994, C. Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di E tto n. 33, Parte I, Uff. 1, Reg. 1) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eboli (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi