Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/05/2025, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5902 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
(c.f. ) con il proc. dom. avv.to Antonella Parte_1 C.F._1
Capaldo, delega in atti
-attrice opponente- contro
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con il proc. dom. avv.to Michele Terribile, delega in atti
-convenuta opposta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1118/2018, emesso dall'intestato Tribunale, con cui le era stato intimato il pagamento in favore della società convenuta della somma di € 17.328,14, a saldo dei lavori eseguiti in forza del pagina 1 di 6
Sosteneva di aver già provveduto all'integrale pagamento di tutte le opere realizzate, sia a mezzo assegni e bonifici bancari che mediante consegna all'appaltatore di danaro contante quietanzato e non fatturato.
Riferiva dell'abbandono del cantiere da parte dell'impresa appaltatrice prima dell'esecuzione di tutte le opere commissionate ed eccepiva la scoperta di vizi occulti dopo la ripresa dei lavori ad opera di altra ditta.
Contestava, infine, la realizzazione dei lavori per come dedotti dalla società appaltatrice e concludeva per la revoca del decreto opposto.
In via riconvenzionale, instava poi per la corresponsione di € 5.500,00 pari a quanto pagato all'impresa subentrata per la eliminazione dei vizi, oltre che al risarcimento dei danni per mala fede contrattuale e abbandono del cantiere richiamando la clausola penale di cui all'art. 13 del contratto de quo.
Costituitasi, la società deduceva di aver effettuato anche lavori non Controparte_1
inizialmente computati con conseguente lievitazione dei costi di appalto per aumento di forza lavoro, materiali e volumetria.
Eccepiva la decadenza di parte attrice dalla garanzia per i vizi in quanto mai denunciati alla società e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Negata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto (cfr. ordinanza del 20.11.2018), esaurita l'istruttoria orale ed espletata consulenza tecnica di ufficio, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 17.3.2025 alla quale il
Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei termini di legge.
L'opposizione va accolta per quanto di ragione.
Dalla documentazione versata in atti ed esaminata dal consulente nominato risulta che, con contratto del 9.2.2017, stipulato successivamente alla presentazione della
SCIA, le parti in causa avevano concordato l'appalto dei lavori di completamento del pagina 2 di 6 piano terra e del primo piano di una parte del fabbricato sito in Montecorvino
Pugliano alla Via Cagliari s.n.c. di proprietà attorea, come da lavori descritti nel computo metrico allegato che formava parte integrante del contratto.
L'appalto era stato convenuto a misura ed eventuali lavori non previsti ma richiesti dal Direttore dei Lavori, indicato nel Geom. , avrebbero dovuto essere Parte_2
condivisi preventivamente tra il committente, la direzione dei lavori e l'impresa.
Per eventuali tipologie di lavori per i quali sarebbe stato possibile quantificare un prezzo unitario, le parti avevano poi disposto che gli stessi sarebbero stati contabilizzati in economia applicando un costo unitario pari a 20,00 € (con sconto del
10%) per ogni ora di lavoro effettuato.
Gli importi economici previsti erano, pertanto, di € 15.491,80 (importo con sconto del
10%) per i lavori originariamente indicati nel computo metrico allegato al contratto e di € 23.232,00 per il rifacimento delle facciate come da “preventivo da lavori di completamento” (non sottoscritto né dall'impresa e né dal committente), per un totale
(sconto del 10% applicato) pari a € 38.723,80.
Tra le produzioni sono però anche presenti n.3 SAL a firma del Geom. CP_2
, figura professionale presente nella documentazione agli atti senza alcun
[...]
riscontro del soggetto che l'avrebbe nominato (cfr. foglio 10 relazione ctu ing.
[...]
). Per_1
In definitiva, se i lavori di completamento non risultano riscontrati da un accordo scritto tra le parti, né è stata esibita alcuna contabilità curata e sottoscritta dal direttore dei lavori, trattasi di opere sicuramente realizzate senza opposizione da parte della committenza e anzi da questa richieste, come ammesso dal direttore lavori geom.
, sentito all'udienza del 24.2.2022, il quale ha confermato la realizzazione dei Pt_2
lavori elencati al capitolo 4 della memoria istruttoria di parte opponente (Vero che i lavori non contrattualizzati e realizzati dalla società “ ” sono Controparte_1
consistiti nella realizzazione dei cornicioni in legno e tegole con il prolungamento delle falde di copertura sulla facciata esterna del fabbricato;
realizzazione di scale e pianerottolo esterno;
pagina 3 di 6 finitura esterna delle facciate con tonachino armato con rete;
realizzazione di un controtelaio in ferro per la porta di caposala al piano primo, realizzazione massetto e posa mattonelle al piano mansarda).
Anche l'ausiliario ha confermato l'esecuzione di alcune lavorazioni non preventivate e sintetizzabili nel rifacimento delle facciate previo montaggio del ponteggio, spicconatura con successivo ripristino del solo intonaco ammalorato, messa in opera di rete porta intonaco (previa rasatura, non specificata) finitura con intonachino colorato e tinteggiatura interna con pittura lavabile, previa preparazione delle pareti con camicia di stucco (cfr. foglio 10 rel. cit.).
All'esito dell'indagine affidatagli, il consulente è stato in grado di elaborare la contabilità finale dell'appalto in oggetto (lavori originari, lavori in facciata, più altre lavorazioni) arrivando a determinare l'importo totale (a misura) in € 38.960,79 (cfr. foglio 14).
Considerato però che non è stato possibile verificare le voci relative alla rete stampata
(voce n.9) per un importo di € 1.003,76; la voce relativa alla rasatura (voce n.10) per un importo di € 1.234,48 e la voce relativa all'incremento del massetto di sottofondo per €
522,80 (voce n.15), il totale dei lavori si riduce da € 38.960,79 ad € 36.199,75 (oltre IVA come per legge).
Ciò detto, i pagamenti effettuati da parte opponente e riscontrati documentalmente ammontano ad € 29.000,00, mentre non vi è prova della corresponsione di ulteriori €
13.000,00 in contanti.
Non solo infatti il capitolo 14 della memoria istruttoria di parte opponente non è stato ammesso, ma il documento 3 denominato “copia quietanza di pagamento del 13 maggio 2017” e prodotto solo in copia non contiene alcuna quietanza, né si rinviene in esso alcuna sottoscrizione.
La consulenza espletata ha dato altresì contezza dell'esistenza dei vizi lamentati dalla committente con quantificazione degli importi per opere rimediali in € 4.500,00.
Tale somma non può però essere decurtata da quanto spettante all'impresa per via pagina 4 di 6 della decadenza di parte attrice dalla garanzia ex art. 1667 c.c., come tempestivamente eccepita dalla convenuta.
Premesso invero che incombe sul committente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1667 c.c., nel caso in esame, non essendovi stata accettazione né verbale di consegna dell'opera, il termine di 60 giorni di cui al citato articolo decorreva dalla scoperta dei vizi.
Parte opponente ha ancorato tale scoperta al gennaio 2018, cioè alla ripresa dei lavori ad opera della nuova appaltatrice.
Ebbene, tale assunto, confermato dal geom. nella propria relazione del 9.2.2018 Pt_2
(doc. 7) ed all'udienza del 24.2.2022 (in risposta al capitolo 10 della memoria istruttoria di parte attrice) contrasta però con la fattura n. 46 emessa dalla nuova appaltatrice
in data 1.12.2017 “a saldo per lavori di ristrutturazione eseguiti presso vostro CP_3
immobile come giusta SCIA Prot 1004 del 25.1.2017” (cfr. doc.5).
Considerato peraltro che la comunicazione della nuova ditta esecutrice risale al
13.9.2017 (doc.4) è, infatti, quanto mai verosimile che i lavori rimediali fossero stati già conclusi alla data dell'1.12.2027, con conseguente emissione di fattura a saldo, apparendo al contrario inverosimile che fossero iniziati dopo oltre tre mesi dalla predetta comunicazione.
Dunque, se alla predetta data (1.12.2017) la aveva già eliminato i vizi, CP_4
peraltro non occulti vista l'elencazione fattane dal ctu al foglio 28 della sua relazione, la denuncia risalente al 28.2.2018 (doc.6 e 8) è tardiva.
La segnalata discordanza non consente quindi di ritenere raggiunta la prova richiesta.
Deve invece essere accolta la domanda di risarcimento del danno da abbondono del cantiere, abbandono non contestato e risalente al 31.7.2017 a fronte dell'impegno assunto dall'appaltatrice di completare l'opera entro il 21.4.2017 concordando il pagamento di € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito (art. 13 contratto appalto).
pagina 5 di 6 E' noto invero che a clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto.
La società opposta è pertanto tenuta al pagamento in favore di parte opponente di €
5.050,00.
In definitiva, operando la dovuta compensazione, parte opponente risulta debitrice della somma di € 2.149,75 oltre iva (36.199,75 – 29.000,00- 5.050,00), oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato e le spese di lite liquidate, come da dispositivo, con prevalenza del decisum sul disputatum.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1118/2018 reso inter partes dal
Tribunale di Salerno in data 16.4.2018 che, per l'effetto, revoca; condanna al pagamento in favore della società Parte_1 Controparte_1
di € 2.149,75 (oltre iva), oltre interessi legali dalla domanda al saldo
[...]
effettivo; condanna alla refusione in favore dell'avv.to Michele Terribile, Parte_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 2.552,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna gli onorari di ctu liquidati con decreto del 23.9.2024.
Così deciso in Salerno, lì 14.5.2025
IL GIUDICE Daniela Quartarone
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