Versione
23 settembre 1964
23 settembre 1964
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Versione
6 maggio 1982
6 maggio 1982
Art. 14. Proroga dei contratti in corso
Sono prorogati fino a nuova disposizione i contratti di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Sono altresi' prorogati fino a nuova disposizione i contratti di colonia parziaria di affitto a coltivatore diretto e di compartecipazione, compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di colonia mista ad affitto, nonche' le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279 , e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89 , e successive integrazioni o modificazioni, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai contratti e alle concessioni prorogati ai sensi dei primi due commi del presente articolo si applicano le norme che disciplinano i contratti e le concessioni prorogati dalla legge 28 marzo 1957, n. 244 . Le stesse norme si applicano per i contratti e le concessioni conclusi o disposte dopo l'entrata in vigore della presente legge.
I mezzadri, gli affittuari coltivatori diretti e gli altri concessionari possono sempre recedere dal contratto, dandone preavviso al concedente almeno sei mesi prima della fine dell'anno agrario. ((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 3 maggio 1982, n.203 ha disposto (con l'art. 53 comma 3) che "L' articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756 , e il primo comma dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1973, n. 508 , devono interpretarsi nel senso che la proroga legale si estende a tutte le concessioni ed a tutti i contratti agrari ivi considerati, verbali o scritti, stipulati in date anteriori o successive all'entrata in
vigore delle leggi medesime."
Sono prorogati fino a nuova disposizione i contratti di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Sono altresi' prorogati fino a nuova disposizione i contratti di colonia parziaria di affitto a coltivatore diretto e di compartecipazione, compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di colonia mista ad affitto, nonche' le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279 , e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89 , e successive integrazioni o modificazioni, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai contratti e alle concessioni prorogati ai sensi dei primi due commi del presente articolo si applicano le norme che disciplinano i contratti e le concessioni prorogati dalla legge 28 marzo 1957, n. 244 . Le stesse norme si applicano per i contratti e le concessioni conclusi o disposte dopo l'entrata in vigore della presente legge.
I mezzadri, gli affittuari coltivatori diretti e gli altri concessionari possono sempre recedere dal contratto, dandone preavviso al concedente almeno sei mesi prima della fine dell'anno agrario. ((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 3 maggio 1982, n.203 ha disposto (con l'art. 53 comma 3) che "L' articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756 , e il primo comma dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1973, n. 508 , devono interpretarsi nel senso che la proroga legale si estende a tutte le concessioni ed a tutti i contratti agrari ivi considerati, verbali o scritti, stipulati in date anteriori o successive all'entrata in
vigore delle leggi medesime."
Commentari • 3
- 1. Rapporti regolati dalla presente leggehttps://www.brocardi.it/ · 12.924849
[…] Ai fini del decorso del termine quadriennale di cui al primo comma dell'articolo 25, non si computa il periodo durante il quale sono pendenti giudizi di nullità, di annullamento, di risoluzione, di opposizione alla proroga dei contratti agrari associativi nonché giudizi dinanzi ai tribunali amministrativi regionali. L'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, e il primo comma dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1973, n. 508, devono interpretarsi nel senso che la proroga legale si estende a tutte le concessioni ed a tutti i contratti agrari ivi considerati, verbali o scritti, stipulati in date anteriori o successive all'entrata in vigore delle leggi medesime. […]
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Giurisprudenza • 36
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 21/01/1987, n. 523Provvedimento: La proroga dei contratti di affitto di fondo rustico a coltivatore diretto, ai sensi degli artt. 14 della legge n. 756 del 1964 e 2 della legge n. 508 del 1973 - come interpretati autenticamente dall'art. 53, terzo comma, della legge n. 203 del 1982 (con conseguente efficacia retroattiva, non trovando applicazione le limitazioni fissate dal primo comma di tale articolo in ordine alla retroattività delle Disposizioni innovative della legge stessa) - riguarda tutti i contratti ivi considerati, verbali o scritti, stipulati in date anteriori o successive alla entrata in vigore delle suddette norme. ( Conf 6757/82, mass n 424388).*Leggi di più...
- contratti agrari·
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- proroga ai sensi degli artt. 14 legge n. 756 del 1964 e 2 legge n. 508 del 1973