Articolo 14 della Legge 15 settembre 1964, n. 756
Articolo 13Articolo 15
Versione
23 settembre 1964
>
Versione
6 maggio 1982
Art. 14. Proroga dei contratti in corso

Sono prorogati fino a nuova disposizione i contratti di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Sono altresi' prorogati fino a nuova disposizione i contratti di colonia parziaria di affitto a coltivatore diretto e di compartecipazione, compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di colonia mista ad affitto, nonche' le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279 , e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89 , e successive integrazioni o modificazioni, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai contratti e alle concessioni prorogati ai sensi dei primi due commi del presente articolo si applicano le norme che disciplinano i contratti e le concessioni prorogati dalla legge 28 marzo 1957, n. 244 . Le stesse norme si applicano per i contratti e le concessioni conclusi o disposte dopo l'entrata in vigore della presente legge.
I mezzadri, gli affittuari coltivatori diretti e gli altri concessionari possono sempre recedere dal contratto, dandone preavviso al concedente almeno sei mesi prima della fine dell'anno agrario. ((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 3 maggio 1982, n.203 ha disposto (con l'art. 53 comma 3) che "L' articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756 , e il primo comma dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1973, n. 508 , devono interpretarsi nel senso che la proroga legale si estende a tutte le concessioni ed a tutti i contratti agrari ivi considerati, verbali o scritti, stipulati in date anteriori o successive all'entrata in
vigore delle leggi medesime."
Entrata in vigore il 6 maggio 1982
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente