Ordinanza cautelare 9 giugno 2009
Sentenza 29 novembre 2010
Parere definitivo 15 ottobre 2012
Ordinanza collegiale 12 ottobre 2020
Ordinanza collegiale 28 luglio 2021
Ordinanza collegiale 22 marzo 2022
Ordinanza collegiale 20 ottobre 2022
Ordinanza presidenziale 18 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30/04/2025, n. 3662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3662 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03662/2025REG.PROV.COLL.
N. 05235/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5235 del 2011, proposto da
Edison Energie Speciali s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Renata Spagnuolo Vigorita, Wladimir Francesco Troise Mangoni, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Battista Conte in Roma, via E.Q. Visconti, 99;
contro
Comune di San Giorgio La Molara, non costituito in giudizio;
nei confronti
EL CC, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Fusco Moffa, con domicilio eletto presso lo studio Alessia Fusco in Roma, viale Platone 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania n. 25883/2010.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di EL CC;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Roberto EL Palmieri e uditi per le parti in collegamento da remoto l’avv. Buonfino in sostituzione di Troise Mangoni e Fusco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al TAR Campania la società Edison Energie Speciali s.p.a. (di seguito, per brevità: la società), operante nel settore delle energie rinnovabili, ha esposto in fatto che:
- con atto n. 48 del Repertorio Comunale del 24 luglio 1996, la Parco Eolico San Giorgio s.r.l. (impresa fusa per incorporazione nella odierna ricorrente) aveva concluso con il Comune di San Giorgio La Molara una convenzione regolante la concessione per 29 anni di aree di proprietà comunale sita in località Noce Verde, Meraviglia e zone limitrofe a favore della società privata per la costruzione, il funzionamento e la manutenzione di un impianto eolico, in seguito realizzato e regolarmente in funzione;
- secondo quanto previsto dall’art. 8 della citata convenzione (rubricato “Obbligazioni del Comune”), l’ente locale si impegnava a “ non compiere alcuna attività che possa risultare di intralcio alla esecuzione dei lavori e delle opere occorrenti alla realizzazione, alla manutenzione, alla gestione ed al funzionamento dell’impianto, così come si asterrà dal porre in essere fatti o atti che possano risultare di pericolo per l’impianto stesso ovvero che ne ostacolino il normale uso ovvero ancora che diminuiscano o rendano più scomodo l’esercizio dei diritti qui concessi alla Parco Eolico San Giorgio s.r.l. ”;
- con la sottoscrizione dell’accordo, il Comune si era impegnato quindi a non porre in essere alcuna attività, ivi compresa l’adozione di provvedimenti amministrativi, che potesse in qualche modo costituire intralcio al normale esercizio del parco eolico gestito dalla concessionaria;
- con istanza del 12 dicembre 2005 la società aveva chiesto alla Regione Campania l’autorizzazione unica prevista dall’art. 12 d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 per l’ampliamento dell’impianto eolico realizzato (con sostituzione degli aerogeneratori con nuovo impianto tecnologicamente più avanzato, c.d. repowering ) e, in seguito, con istanza del 30 aprile 2007, essa aveva trasmesso le integrazioni al progetto, necessarie per renderlo conforme alle Linee Guida approvate dalla Regione Campania con delibera di Giunta Regionale n. 1955 del 30 novembre 2006;
- il procedimento proseguiva con il parere favorevole circa la compatibilità ambientale espresso dalla Commissione V.I.A. della Regione Campania (1 ottobre 2007) e lo svolgimento la Conferenza di Servizi (in data 18 dicembre 2008), prevista dall’art. 12 del d. lgs. n. 387/2003 per l’acquisizione delle determinazioni da parte delle amministrazioni interessate, tra le quali il Comune di San Giorgio La Molara;
- tuttavia, con nota del 5 febbraio 2009, la Regione Campania aveva informato la società in ordine all’esistenza di un fabbricato rurale (assentito con il permesso di costruire oggetto di gravame) nell’area interessata dal progetto dell’impianto eolico, individuata nel catasto del Comune di San Giorgio La Molara al foglio 17, particella 8, di proprietà del controinteressato sig. EL CC, posto a circa 150 metri dagli aereogeneratori: con la precitata nota, l’ente regionale aveva chiesto all’ARPAC di verificare la compatibilità degli aerogeneratori con le norme relative ai limiti di emissioni acustiche ed elettromagnetiche.
Tanto premesso, con la proposizione del ricorso la società ha lamentato l’interferenza del manufatto con l’impianto eolico, e ha dunque impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune al privato controinteressato.
A sostegno del ricorso la società ha dedotto, in sintesi:
I) eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa, eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza, eccesso di potere per illogicità manifesta: il rilascio del titolo edilizio in favore del Sig. CC si porrebbe in insanabile contrasto con l’impegno assunto dal Comune con la convenzione del 1996 a non emanare atti che potessero costituire intralcio per l’impianto eolico;
II) violazione dell’art. 97 della Costituzione, violazione degli artt. 7 e seguenti della L. 7 agosto 1990 n. 241, eccesso di potere per carenza di istruttoria;
III) eccesso di potere per contraddittorietà, violazione dell’art. 11 della L. 241/90: il Comune non avrebbe adempiuto all’obbligazione assunta con la convenzione stipulata con la società nel 1996, da intendersi quale accordo procedimentale ai sensi della rubricata disposizione che, in caso di recesso, onera l’amministrazione all’esplicitazione delle ragioni di pubblico interesse e alla previsione di un congruo indennizzo.
Con successivo atto di motivi aggiunti la ricorrente ha rilevato ulteriori profili di illegittimità del titolo edilizio, costituiti da:
IV) violazione dell’art. 11 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, eccesso di potere per carenza di istruttoria: l’amministrazione non avrebbe verificato l’effettiva titolarità del fondo in capo al richiedente, dal momento che, oltre al Sig. EL CC (che detiene una quota pari ad 1/3), l’area di sedime appartiene anche alla Sig.ra LI CC (per i 2/3) che, tuttavia, non ha richiesto il titolo edilizio;
V) violazione dell’art. 12 del D.P.R. 380/2001; violazione dell’art. 21 del Piano Regolatore Generale; eccesso di potere per carenza di istruttoria: al momento del rilascio del permesso di costruire, il Sig. CC non rientrerebbe tra i soggetti legittimati (es. coltivatori, affittuari, etc.) a edificare nella zona rurale secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche e, inoltre, il richiedente non avrebbe provveduto alla redazione di una perizia geologica richiesta dallo strumento urbanistico per il rilascio del titolo.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il controinteressato sig. EL CC ha chiesto la reiezione del gravame, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza n. 1391 dell’8 giugno 2009, il TAR Campania ha disposto incombenti istruttori a carico della Regione Campania e del Comune di San Giorgio La Molara.
All’esito degli incombenti istruttori il TAR Campania, con sentenza n. 25883/2010 ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale la società ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in UD ; eccesso di potere sotto vari profili; 2) error in UD ; violazione degli artt. 97 Cost. e 7 l. n. 241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria; 3) error in UD ; eccesso di potere per contraddittorietà; violazione dell’art. 11 l. n. 241/90; 4) error in UD ; violazione dell’art. 11 d.P.R. n. 380/01; eccesso di potere; 5) error in UD ; violazione dell’art. 21 PRG e del locale Regolamento edilizio; eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il sig. EL CC ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
Nessuno si è costituito per l’Amministrazione intimata.
All’udienza di smaltimento del 2.4.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Va preliminarmente disattesa l’istanza di rinvio proposta dall’appellante con memoria depositata in data 7.3.2025.
Sul punto, rileva il Collegio che, ai sensi dell’art. 80co. 3-bis c.p.a: “ In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l'udienza è fissata d'ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni ”.
Tanto premesso, rileva il Collegio che con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 22/2025 è stata disposta l’assegnazione alla Quinta Sezione, tra l’altro, del presente ricorso in appello.
Di seguito, il Presidente designato della Quinta Sezione ha disposto fissazione dell’udienza per il 2.4.2025.
Orbene, reputa il Collegio che la fissazione dell’udienza di discussione implichi la presa d’atto dell’insussistenza di ragioni ostative alla definizione della lite.
Per tali ragioni, l’odierno giudizio va deciso nel merito.
3. E nel merito, l’appello è infondato.
4. Emerge dalla documentazione in atti che:
- con decreto dirigenziale n. 489 del 5 ottobre 2009 l’odierna appellante è stata autorizzata ai sensi dell’art. 12 d. lgs. 387/2003, alla costruzione e all’esercizio dell’impianto eolico al quale si riferisce il ricorso in esame;
- con nota prot. n. 887614 del 15 ottobre 2009 indirizzata al controinteressato, la Regione Campania ha preso atto che: “ la distanza di posizionamento degli aerogeneratori dai fabbricati è quella prevista dalla L. n. 447/95 e DPCM 14/04/97 di attuazione. Il progetto in questione è stato sottoposto, relativamente agli aspetti delle emissioni acustiche e per le emissioni elettromagnetiche, all’esame dell’ARPAC che ha espresso parere positivo alla realizzazione dell’impianto eolico ”.
5. Orbene, alla luce di tali emergenze documentali, è di tutta evidenza la sopravvenuta carenza di interesse, da parte dell’appellante, alla coltivazione di un ricorso (l’annullamento del titolo edilizio rilasciato in favore del controinteressato) dal quale essa non consegue alcun tipo di utilità. Invero, l’appellante ha già conseguito il proprio “bene della vita” (i.e: l’autorizzazione unica ex art. 12 d. lgs. n. 387/03), avendo l’Amministrazione riscontrato l’insussistenza della ragione ostativa rappresentata dall’insistenza, in loco , del manufatto di proprietà del controinteressato, tenuto conto che: “ la distanza di posizionamento degli aerogeneratori dai fabbricati è quella prevista dalla L. n. 447/95 e DPCM 14/04/97 di attuazione ”.
Pertanto, l’impedimento lamentato dalla società appellante (l’insistenza in loco del suddetto manufatto di proprietà del controinteressato) è di tipo meramente fattuale, non comportando invece, dal punto di vista giuridico, alcun ostacolo all’ampliamento dell’impianto originario.
6. Per tali ragioni, la pronuncia di improcedibilità emessa dal giudice di prime cure deve ritenersi immune dalle lamentate censure, in quanto coerente con la presa d’atto dell’insussistenza di un interesse attuale della società appellante alla definizione, nel merito, della lite.
7. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
8. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
LI Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto EL Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto EL Palmieri | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO