Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 04/06/2025, n. 10864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10864 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10864/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02524/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2524 del 2022, proposto da
Media e Servizi Comunication S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Di Tonno, Matteo Di Tonno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Pescara, viale Regina Elena, 49;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico (ora delle Imprese e del Made in Italy), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- della nota del Ministro dello Sviluppo Economico del 14 gennaio 2022 ad oggetto “ riscontro comunicazione prot. n. 149201 del 29.12.2021 ”;
- della graduatoria pubblicata in data 23 dicembre 2021 con determina del 23 dicembre 2021 e per quanto occorrer possa per l’annullamento in parte qua comunicato” pubblicato in gazzetta ufficiale il 16 settembre 2021 limitatamente all’ultimo periodo del primo cpv.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Giuseppe Grauso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Media e Servizi Comunication S.r.l.s, odierna ricorrente, società del settore dell’informazione televisiva, espone di aver rappresentato al Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 23 novembre 2021, di essersi trovata nella “ impossibilità oggettiva di confezionare ed inviare la domanda (con i relativi allegati) ” alla procedura indetta dal medesimo Ministero per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (area tecnica AT13-Abruzzo e Molise), facendo presente che la « domanda sarebbe … dovuta essere inviata attraverso un portale telematico dedicato ma, come documentato da Netfree s.r.l.s., “nei giorni dal 19 al 23 settembre” un’ampia area del capoluogo molisano (ove ha sede la società) è stato coinvolto in un guasto alla rete internet che ha purtroppo colpito, tra le moltissime utenze, anche l’odierna ricorrente: di qui la dichiarazione formale di guasto proveniente dal Gestore ed attestante la inutilizzabilità della rete internet a causa di un guasto occorso, in sostanza, ad una sorta di ripetitore ».
Pubblicata la graduatoria, senza che nella stessa fosse ricompresa la società Media e Servizi Comunication S.r.l.s., con nota datata 28 dicembre 2021, la ricorrente ha formulato una richiesta di autotutela che veniva tuttavia rigettata dal Ministero in ragione della carenza di prova circa il guasto alla rete internet cittadina.
Ulteriormente, non riscontrata l’istanza in autotutela avverso la nota del 28 gennaio 2022, la parte ricorrente impugna nella presente sede la nota del Ministro dello Sviluppo Economico del 14 gennaio 2022 ad oggetto “ riscontro comunicazione prot. n. 149201 del 29.12.2021 ” nonché la graduatoria pubblicata con determina del 23 dicembre 2021, chiedendone l’annullamento, e avanza domanda di risarcimento del relativo danno, sulla base del seguente unico motivo: Eccesso di potere per violazione dei principi di par condicio e favor partecipationis .
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.
4. All’udienza di smaltimento dell’11 aprile 2025, tenutasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. A fondamento del proprio ricorso, lamenta la società ricorrente di essersi trovata: “ nell’impossibilità oggettiva di confezionare ed inviare la domanda (con i relativi allegati) e precisamente secondo le modalità previste dall’avviso pubblico.
La domanda sarebbe infatti dovuta essere inviata attraverso un portale telematico dedicato ma, come documentato da Netfree s.r.l.s., “nei giorni dal 19 al 23 settembre” un’ampia area del capoluogo molisano (ove ha sede la società) è stato coinvolto in un guasto alla rete internet che ha purtroppo colpito, tra le moltissime utenze, anche l’odierna ricorrente: di qui la dichiarazione formale di guasto proveniente dal Gestore ed attestante la inutilizzabilità della rete internet a causa di un guasto occorso, in sostanza, ad una sorta di ripetitore (cfr. e-mail inviata al Ministero il 29 novembre 2021). Ripristinata la rete internet, la società ha comunque immediatamente tentato di accendere al portale dedicato alla procedura riscontrandone, tuttavia, la sua disattivazione; analogamente in data 26 settembre 2021 ha anche provveduto ad inviare la suddetta domanda di partecipazione (con tutti gli allegati) a mezzo pec ”.
Di tale impossibilità oggettiva non viene tuttavia fornita alcuna dimostrazione né principio di prova, né nel corso del procedimento, né il sede giurisdizionale, come condivisibilmente rilevato dalla medesima resistente con la nota protocollo 0148679.23-12-2021, emessa in risposta alla “ richiesta ammissione domanda bando FSMA AT13 – Abruzzo e Molise non presentata per problemi tecnici indipendenti dalla volontà del partecipante”, confermata dalla successiva nota 0002160.14-01-2022. Il Collegio condivide, in particolare, l’assunto dell’Amministrazione secondo cui la società ricorrente non ha “fornito prova circostanziata della impossibilità oggettiva di presentare la domanda di partecipazione al Bando in oggetto, secondo le modalità ed entro i termini prescritti a pena di ammissibilità, dalla lex specialis della procedura; Dagli accertamenti tecnici effettuati d’ufficio dallo scrivente Ministero è risultato che, contrariamente a quanto affermato da Codesta Società nella nota del 26 settembre 2021 e ribadito in quella del 23 novembre u.s., la Media e Servizi Communication Srls si è registrata per la prima volta sul portale telematico appositamente dedicato all’acquisizione e gestione delle domande di partecipazione al Bando di cui si tratta, soltanto in data 25 settembre 2021, successiva alla scadenza del termine di presentazione della domanda per il Bando AT13: segnatamente, Codesta società ha effettuato la registrazione sulla piattaforma informatica ancora aperta per l’Area Tecnica 11 (Marche), dalla quale ha evidentemente potuto evincere le modalità di partecipazioni e scaricare il format della domanda, adattandola al caso per renderla coerente al BANDO in oggetto ”.
In conclusione, attesa la mancata dimostrazione del guasto generalizzato alla rete internet, posto a fondamento del presente ricorso, lo stesso si palesa del tutto sfornito di fondamento, rimanendo assorbiti gli ulteriori profili di doglianza.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministro resistente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Grauso | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO