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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/12/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1678/2024 R.G.,
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Patrizia M. A. Simili;
APPELLANTE
Contro
quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Controparte_1
Strada, in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. , P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Renato Pennisi;
APPELLATA
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 23 settembre 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2336, pubblicata il 14 maggio 2024, il giudice unico del Tribunale di
Catania, rigettava la domanda proposta da ei confronti della Parte_1 CP_2
, quale impresa designata dal FGVS, volta ad ottenere il risarcimento dei danni
[...] subiti da esso attore in occasione dell'incidente stradale occorsogli in data 14 dicembre 2018 in via Etnea a Gravina di Catania e regolava le spese secondo il principio della soccombenza.
A sostegno di tale pronuncia, rilevava il primo giudice che “Gli elementi acquisiti agli atti per la ricostruzione della dinamica del fatto sono costituiti dal modulo per la rilevazione dell'incidente stradale della Polizia Municipale del Comune di Catania e dalle dichiarazioni rese nel corso della istruttoria del presente giudizio dalle due testimoni indicate dalla difesa di parte attrice. Né gli elementi contenuti nel rapporto della Polizia Municipale né le dichiarazioni rese dalle due testimoni consentono di potere affermare che nella vicenda in esame fosse coinvolto un autoveicolo rimasto non identificato né, tantomeno, che il conducente di tale autoveicolo possa ritenersi responsabile del sinistro a seguito del quale il ha riportato lesioni personali ....... sulla base degli accertamenti svolti dal Pt_1 personale di Polizia intervenuto sui luoghi, la valutazione complessiva operata sulla base degli elementi direttamente ed oggettivamente valutati, aveva condotto alla conclusione che trattavasi di sinistro cd. Autonomo ..... La teste, come detto, non ha visto l'impatto ma ha dedotto un impatto veicolo/motociclo; la deduzione della teste risulta collegata al fatto di avere sentito un 'botto' e, quindi, di avere visto il motociclo ed un'auto 'sfrecciare' accanto a velocità. Ebbene, tali elementi, nella loro oggettività, non consentono di ritenere provata responsabilità di un veicolo non identificato ....... In applicazione dei principi che regolano
l'onere della prova, incombeva su parte attrice l'onere di dimostrare la storicità dell'accadimento, vale a dire della dinamica allegata con l'atto introduttivo, e ciò in via preliminare rispetto ad ogni altra questione ..... deve concludersi nel senso che è 'più probabile che non' che il sinistro sia stato 'autonomo', da ciò conseguendo il rigetto della domanda”.
Avverso tale decisione a interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 13 dicembre 2024, sulla base di tre ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio , resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_3 rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 23 settembre 2025.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'appello deduce l'errata valutazione Parte_1 sull'attendibilità della teste . Tes_1 Sostiene che la teste non ha mai dichiarato d'aver visto l'impatto tra il motociclo e l'auto, né di aver visto il motociclo ed un'auto sfrecciare accanto a velocità; che ha errato il giudice di primo grado laddove ha ritenuto che la teste non avesse potuto vedere, Tes_2 dalla postazione di lavoro in cui trovavasi al momento del sinistro, quanto dalla stessa dichiarato in sede di escussione testimoniale, e laddove afferma che la ricostruzione offerta dalla teste sia esclusivamente una sua “deduzione… collegata al fatto di aver sentito un botto”; che la teste non ha mai dichiarato di aver visto il volare dopo lo Tes_1 Pt_1 spartitraffico, avendo, invece, dichiarato che il volava nella zona antistante al Pt_1 rifornimento , zona compresa tra due spartitraffico. CP_4
Col secondo motivo, l'appellante deduce l'omessa e/o errata valutazione degli elementi e tracce ambientali che depongono in favore di una collisione tra il motorino e un'autovettura, la mancata applicazione 2054 c.c. e l'omessa motivazione in ordine alla mancata CTU tecnica e medico-legale.
Sostiene che il dubbio sull'autonomia o meno del sinistro avrebbe potuto essere risolto dal giudice di primo grado attraverso la nomina di un CTU, anziché attraverso una mera scelta arbitraria attribuente rilevanza all'indicazione di “sinistro autonomo” contenuta nel rapporto di incidente stradale redatto dai VV.UU., che non può assumere valore probatorio giacchè frutto di accertamenti postumi;
che dal fascicolo fotografico si evince sull'asfalto la presenza di pezzi di carrozzeria – fotografati dai VV.UU. – che coincidono con i pezzi mancanti nel motociclo nella sua parte posteriore, zona corrispondente a quella in cui si sarebbe verificato l'urto da tergo che avrebbe impresso al motociclo la velocità necessaria al suo pattinamento nonché la forza necessaria al “volo” del che il Pt_1 primo giudice ha arbitrariamente dato rilevanza all'indicazione di “incidente autonomo” contenuta nel verbale dei VV.UU., piuttosto che all'indicazione della presenza “sulla parte posteriore dei danni da cui si potrebbe ipotizzare il coinvolgimento di altro veicolo”; che è errata la deduzione del tribunale secondo cui “anche se il conducente del veicolo non si fosse accorto dell'ostacolo avanti a sé, appare più probabile che egli rallenti in qualche modo la marcia piuttosto che continui a 'sfrecciare' come se nulla fosse, situazione, quest'ultima, più compatibile con il passaggio di un'auto non coinvolta nell'impatto”; che il giudice di primo grado ha del tutto omesso di valutare il contenuto del file audio 118 nel quale è proprio la teste a dichiarare che il sinistro si è verificato tra un'auto ed un motorino. Tes_2
Col terzo motivo l'appellante rileva che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, i rilievi fotografici sono presenti nel doc. 7 allegato alla citazione e contesta la dichiarazione, attribuita dal Giudice al procuratore dell'attore, secondo cui il “motociclo né lo stesso si trova ancora nelle condizioni post sinistro, giacché il motociclo è ancor oggi sequestrato.
I motivi, che si trattano congiuntamente, siccome connessi, sono infondati.
Ritiene, invero, la Corte condivisibile l'apprezzamento di infondatezza della domanda risarcitoria proposta da appalesandosi condivisibile la valutazione del Parte_1 materiale istruttorio acquisito al processo ed al vaglio del primo giudice.
Giova anzitutto rilevare che a seguito dell'incidente per cui è causa è intervenuta la
Polizia Municipale di Catania, i cui agenti, all'esito degli accertamenti svolti, riguardo alla natura dell'incidente, in seno al modulo per la rilevazione dell'incidente stradale barravano la casella “veicolo in marcia contro ostacolo fisso”, con ciò escludendo il coinvolgimento di altro veicolo.
La circostanza che gli agenti verbalizzanti abbiano, altresì, dichiarato che “Il veicolo presenta sulla parte posteriore danni da cui si potrebbe ipotizzare il coinvolgimento di altro veicolo”, non è idonea a suffragare la diversa dinamica sostenuta dall'attore, trattandosi di mera ipotesi poi scartata o, comunque, non valutata sufficientemente attendibile dagli stessi agenti verbalizzanti, non potendosi escludere la preesistenza del rilevato danno alla carenatura posteriore del motociclo, tant'è che non è stata barrata la casella
“tamponamento” ed, inoltre, nella parte destinata alla indicazione di 'eventuali punti d'urto/investimento', gli agenti verbalizzati della Polizia Municipale indicavano esclusivamente la 'parte ruota ant. veicolo “A”', ossia il motociclo condotto dal Pt_1
Non giova alla tesi attorea la circostanza che in seguito all'invio di informativa da parte della Polizia Municipale “da cui emergeva che il sinistro stradale era probabilmente avvenuto con una autovettura”, la Procura della Repubblica di Catania iscriveva il procedimento penale nel registro delle notizie di reato a carico di persone ignote
(modificando la precedente iscrizione quale sinistro stradale autonomo), posto che tale informativa, peraltro, non prodotta in giudizio, stando al provvedimento della Procura della
Repubblica di Catania si basa sulle “dichiarazioni del n uno ai rilievi del motociclo”, Pt_1 ossia su elementi già acquisiti in seno al modulo per la rilevazione dell'incidente stradale, la cui valutazione aveva condotto alla conclusione che trattavasi di sinistro autonomo.
Non è poi dato scorgere adeguato riscontro probatorio in merito al coinvolgimento di altro veicolo rimasto sconosciuto che, a detta dell'attore, avrebbe urtato il motociclo dallo stesso condotto, neppure dalle risultanze dell'escussione del teste , Testimone_3 appalesandosi dirimente il rilievo che la teste non ha assistito all'incidente, avendo dichiarato: “Mentre stavo lavorando, ad un certo momento ho sentito un 'botto'; ho rivolto il mio sguardo verso l'esterno ed ho visto un signore 'volare' e, quindi, cadere a terra”, né dalle dichiarazioni testimoniali rese è, comunque, possibile trarre il convincimento che la perdita di controllo del motociclo attoreo e la conseguente caduta fosse riconducibile ad un urto da tergo con un veicolo, essendosi la teste limitata ad affermare di aver “.... anche visto una autovettura 'sfrecciare', ma non sono in grado di dire di che auto si trattava”.
In definitiva, è condivisibile l'apprezzamento del primo giudice secondo cui gli elementi acquisiti “.... nella loro oggettività, non consentono di ritenere provata responsabilità di un veicolo non identificato”, dovendosi, quindi, ritenere l'insussistenza di sufficienti elementi probatori idonei a suffragare la tesi del coinvolgimento nel sinistro di un veicolo rimasto sconosciuto, tanto più se si considera che nel caso in cui si ricorra al fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto e, per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose.
L'appello va, pertanto, rigettato, discendendone l'integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al
D.M. Giustizia 55/2014, come modificato dal D.M. Giustizia n. 147/2022, tenendo conto del dichiarato valore della controversia (fascia di valore da euro 260.000,01 a € 520.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Tali spese si liquidano in prossimità dei minimi di tariffa, avuto riguardo alla non complessità delle questioni trattate.
Per questi Motivi
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2336, pubblicata il 14 maggio 2024, del giudice unico del
[...]
Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna a rifondere in favore di , quale impresa Parte_1 Controparte_3 designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, le spese del grado, che liquida in complessivi € 10.650,00 (ivi compresi €. 2700,00 per la fase di studio, €. 1300,00 per la fase introduttiva, €. 3000,00 per la fase istruttoria e di trattazione e € 3650,00 per la fase decisoria), oltre CPA, IVA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte,
l'11 novembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena