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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/10/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 911/2024 R.G.,
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maurizio Cappello;
APPELLANTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giulia Salami;
P.IVA_1
APPELLATA
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 9 settembre 2025.
La Corte ha osservato: Svolgimento del processo
Con sentenza n. 680, pubblicata il 12 aprile 2024, il giudice unico del Tribunale di
Ragusa rigettava la domanda proposta da volta ad ottenere la condanna Parte_1 di al pagamento, quale beneficiario, dell'indennizzo assicurativo dovuto Controparte_2 in base alla polizza vita n. 23399168 stipulata dal defunto padre , nonchè la Persona_1 subordinata domanda di declaratoria di nullità del contratto e conseguente restituzione della sorte capitale versata, regolando le spese secondo il principio della soccombenza.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice “….. risulta dagli atti che in data
2/6/2015 ha stipulato con un contratto di assicurazione Persona_1 Controparte_2
a vita intera a premi unici ricorrenti, denominato Futuro D'Oro contraddistinto dal n.
23391968, con beneficiario della polizza in caso di morte dell'assicurato Parte_1
(doc. 1 della convenuta); la polizza è regolata dalle condizioni contrattuali riportate sul fascicolo informativo mod. 10317980 (doc. 2). Sulla polizza n. 23391968 sono state pagate
20 rate mensili, da giugno 2015 a gennaio 2017, del premio annuale frazionato, per l'importo totale di € 6.000,00 (cfr. doc.
4-5 della convenuta ed estratto conto allegato dall'attore); a fare data dal febbraio 2017 sono stati interrotti i pagamenti, come si evince anche dall'estratto conto della polizza del 21/4/2017 prodotto dall'attore. La società convenuta, con lettere del 22/9/2018 e del 26/10/2018, ha comunicato a l'avvenuta Parte_1 risoluzione del contratto per mancato versamento dei premi (doc.
6-7 della convenuta). La polizza in questione si è pertanto risolta di diritto per mancato pagamento dei premi ...... Va parimenti rigettata la domanda subordinata volta alla dichiarazione di nullità del contratto e alla conseguente restituzione della somma versata per i premi. L'attore ha dedotto la falsità della sua sottoscrizione sul modulo di variazione con il quale ha ceduto il Persona_1 contratto al figlio (doc. 3 della convenuta). La CTU grafologica espletata ha concluso che le firme apposte sul modulo di variazione del contraente (del 02/06/2015) relativo al contratto di assicurazione (polizza vita 23399168) stipulato con non sono Controparte_1 riconducibili alla mano di . Orbene, la falsità della sottoscrizione del Parte_1 cessionario comporta l'invalidità della cessione del contratto con conseguente venire meno in capo a della titolarità del diritto di chiedere la restituzione dei premi, Parte_1 avendo lo stesso attore agito iure proprio, quale beneficiario della polizza vita stipulata dal deceduto genitore , e non già quale erede del predetto”. Persona_1
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 3 luglio 2024, sulla base di due ragioni di censura. Si è costituita in giudizio , resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_2 rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 9 settembre 2025.
Motivi della decisione
Col primo pluriarticolato motivo dell'appello, deduce la violazione Parte_1
e/o falsa applicazione di legge, di norme processuali, omessa motivazione e palese contraddittorietà della sentenza.
Sostiene che non vi è in atti la polizza sottoscritta da , sicchè “... non Persona_1
è dato sapere cosa abbia acquistato lo stesso, e pertanto la compagnia è tenuta a restituire tutto quello che ha incassato all'attore sia perché' unico beneficiario della polizza come ammesso controparte e come si evince dal modulo di cessione del contratto firmato dal solo
essendo la firma di falsificata, sia perché erede di Persona_1 Parte_1 Per_1
come da documentazione in atti”; che l'attore, non specificando in citazione di agire
[...] esclusivamente iure proprio, deve ritenersi che abbia agito sia iure proprio che iure ereditario;
che la polizza in questione prevedeva che alla morte di i premi Persona_1 versati dovessero essere corrisposti a , unico beneficiario delle somme che Parte_1
intendeva accantonare sotto forma di risparmio;
che devono ritenersi errate Persona_1 tutte le argomentazioni e deduzioni svolte dal giudice in sentenza poiché tutte le clausole della polizza ivi citate a fondamento del rigetto della domanda giudiziale, non appartengono ad un contratto firmato da , ne' dal beneficiario;
che il Persona_1 Parte_1 contratto deve, inoltre, ritenersi nullo ab origine ex artt. 1418, 1421, 1427, 1439, 1440 c.c., atteso che è stato fuorviato ed, inoltre, l'assicuratore ha omesso di osservare Persona_1 le regole di trasparenza e chiarezza al momento della sottoscrizione dei moduli del contratto;
che la clausola relativa alla risoluzione di diritto del contratto per mancato pagamento versamento dei premi ha carattere vessatorio.
Il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni.
E', invero, documentalmente dimostrato, mercè la produzione in giudizio del duplo di polizza e, comunque, dedotto dallo stesso attore, che ha stipulato con Persona_1 una polizza vita, denominata Futuro D'Oro, recante il n. 23391968, Controparte_2 con beneficiario in caso di morte dell'assicurato. Parte_1
E', altresì, documentato (giusta prospetto di versamento dei premi prodotto dalla compagnia che su tale polizza sono state pagate 20 rate mensili, da giugno Controparte_3
2015 a gennaio 2017, del premio annuale frazionato, per l'importo totale di € 6.000,00 e che attesa l'interruzione dei pagamenti a far data dal febbraio 2017, la società convenuta, con lettere del 22/9/2018 e del 26/10/2018, ha comunicato a l'avvenuta Parte_1 risoluzione di diritto del contratto per mancato versamento dei premi.
Orbene, l'art. 1924 cod. civ. in materia di assicurazione sulla vita stabilisce al primo comma che “se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto”. Al secondo comma è previsto che “Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza nel temine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata”.
Riguardo all'interruzione del piano di versamento dei premi, la polizza in questione, prevede all'art. 10 delle Condizioni Generali che “Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio determina, trascorsi trenta giorni dalla sua scadenza, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti all'Impresa, salvo che il contratto abbia maturato il diritto di rimanere in vigore per un capitale ridotto alle condizioni e con le modalità avanti riportate. Allorché risultino versate le prime tre annualità di premio il contratto rimane in vigore, anche senza il pagamento di ulteriori premi, per una prestazione ridotta (capitale ridotto).”
Ciò debitamente posto, correttamente il primo giudice ha dichiarato che il contratto si
è risolto di diritto, disattendendo la domanda di pagamento della prestazione assicurativa,
a cagione del mancato versamento dei premi e che non avendo provato l'attore che l'assicurato abbia versato la somma corrispondente a tre annualità di premio, non ricorrevano neppure le condizioni affinché il contratto rimanesse in vigore per una prestazione ridotta.
Del pari condivisibile è il capo della sentenza con cui è stata disattesa la domanda di restituzione dei premi versati da , avanzata a cagione della nullità dell'atto di Persona_1 cessione della polizza in favore dell'attore , la cui firma sul modulo di Parte_1 variazione con il quale ha ceduto il contratto al figlio, è risultata falsa. Persona_1
Invero, venendo meno la validità della cessione di contraenza e dovendosi, quindi, fare riferimento al contratto originario stipulato da , è venuta, altresì, meno in Persona_1 capo a la titolarità del diritto di chiedere la restituzione dei premi, che Parte_1 compete al contraente originario e, nel caso di specie, agli eredi di . Persona_1 L'attore, invero, ha agito iure proprio, quale beneficiario della polizza vita stipulata dal deceduto genitore e non già quale erede del predetto, sicchè lo stesso non Persona_1
è titolare del diritto di chiedere l'annullamento della polizza e la restituzione dei premi in quanto tale domanda compete agli eredi del contraente.
Va disattesa l'eccezione di nullità della polizza per violazione delle norme sulla trasparenza e dei diritti del consumatore, siccome sollevata dall'attore in relazione a fatti introdotti solo in sede di comparsa conclusionale, richiamando il principio enunciato da
Cass. Ordinanza n. 4867 del 23/02/2024, secondo cui “La nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la declaratoria di inammissibilità, da parte del giudice di merito, dell'eccezione di nullità di un contratto di locazione, per essere stati introdotti i fatti posti a fondamento della stessa, per la prima volta, in vista dell'udienza di discussione della causa in appello)”.
Non è poi configurabile, in ogni caso, il carattere vessatorio della clausola contrattuale che prevede la risoluzione di diritto per interruzione del piano versamento premi, trattandosi di una condizione contrattuale meramente ripetitiva di disposizioni di legge, avuto riguardo al testo dell'art. 1924 c.c., ai sensi del quale se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.
Col secondo motivo, l'appellante si duole della condanna al pagamento delle spese processuali, che avrebbero dovuto essere poste a carico della compagnia Controparte_3 rilevando che, anche a voler ritenere fondate le tesi della convenuta, il tribunale avrebbe dovuto quantomeno compensare le spese di lite e di CTU.
Il motivo è parzialmente fondato.
Invero, rilevato che correttamente il primo giudice ha posto le spese di lite a carico dell'attore in applicazione del principio della soccombenza, osserva la Corte che altrettanto non è a dirsi riguardo alle spese di CTU, che avuto riguardo agli esiti dell'indagine peritale che ha confermato la falsità della firma apposta in calce al modulo di variazione, appare equo porre a totale carico della compagnia . Controparte_2
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia di valore da 5.2000,01-26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare i compensi in prossimità dei minimi di tariffa, avuto riguardo alla modesta difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza n. 680, pubblicata il 12 aprile 2024, del giudice unico del
[...]
Tribunale di Ragusa, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, così provvede:
pone a carico della compagnia le spese di CTU. Controparte_2
Conferma, per il resto, la sentenza gravata. condanna a rifondere, in favore di , le spese del Parte_1 Controparte_2 grado, che liquida in complessivi € 3050,00 (ivi compresi €. 600,00 per la fase di studio, €.
500,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 1000,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 14 ottobre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena