Sentenza 17 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 17/01/2026, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00988/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06157/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6157 del 2025, proposto da AN MA Viglialoro, rappresentato e difeso dagli avvocati Bartolo Mancuso, Martina De Petra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
della Sentenza del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione lavoro, n. 12479/2024 del 03/12/2024, notificata in data 07/12/2024,
per la conseguente condanna
della Amministrazione resistente, per quanto di competenza, al risarcimento del danno e alle spese di lite stabiliti in sentenza, nonché, ex art. 114, co. 4, lett. d) ed e) per la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento delle amministrazioni resistenti, affinché proceda al pagamento delle somme dovute.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il dott. RO IE IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con atto depositato in data 25.9.2025 parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 84, comma 1, c.p.a., con richiesta di compensazione tra le parti delle spese di lite;
Rilevato che la rinuncia risulta essere stata notificata alla controparte costituita;
Considerato che nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; prevede, inoltre, la norma che la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
Rilevato che nulla è stato opposto a tal riguardo dalle altre parti del giudizio;
Ritenuto di dover, quindi, dare atto della rinuncia al ricorso introduttivo e di dover dichiarare estinto il giudizio, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a.;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, di doverne disporre la compensazione tra le parti come da istanza di parte ricorrente, tenuto conto della mancata opposizione di controparte alla relativa richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia ai sensi dell’art. 84 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ET, Presidente
MA Rosaria Oliva, Referendario
RO IE IR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO IE IR | AN ET |
IL SEGRETARIO