Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 19/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 rimessa in decisione all'udienza del 7.2.205 vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ROSEO EMI ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in VIA PALEOCAPA, 10/5 17100
SAVONA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2
dall'Avv. LORENZINO SILVIA ed elettivamente domiciliata presso il di lue studio in VIA BEAUMONT 23
TORINO, giusta delega in atti
-resistente -
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], e Controparte_1 C.F._3 Parte_3
(C.F. , nata a Imperia il [...], in [...] curatore speciale nominato Avv. Anna C.F._4
Maria Panfili, in proprio
E con l'intervento della Procura della Repubblica - SEDE
Oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
- parte ricorrente: “1) pronunziare la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
al padre disponendo che mantengano con lo stesso la residenza e la collocazione prevalente.
2) Al fine di preservare la relazione madre/figlie, disporre, incontri protetti tra la madre e le minori secondo le modalità meglio viste e ritenute dal Tribunale Ill.mo e fatta salva la conferma delle indicazioni già fornite dal Giudice e/o di quelle suggerite dal perito. 3) Emettere i provvedimenti in punto contributo al mantenimento delle figlie minori meglio visti e ritenuti dal Tribunale Ill.mo in conformità al regime di affidamento attuato e pertanto ponendo a carico della madre l'importo di € 250,00 per figlia anche in considerazione della disponibilità del padre in punto spese straordinarie di cui al punto seguente;
4) in relazione alle spese straordinarie -in considerazione del sistematico inadempimento da parte della madre- confermare il provvedimento attualmente vigente o porre a carico del padre l'intero importo delle stesse, fatte salve ed impregiudicate le facoltà decisionali della madre. 5) In ogni caso disporre che eventuali incarichi di supporto vengano affidati, in deroga ai normali criteri, a diversi Servizi Sociali di Albenga in considerazione delle posizioni da questi ultimi assunti non tutelanti l'interesse primario delle minori alla bigenitorialità. 5) Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti. 6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti del giudizio anche ex art. 473bis. 18 cpc e art. 96 cpc.”;
- parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
Respinta ogni contraria istanza
In via preliminare
- DISPORRE l'acquisizione urgente ex art. 473 bis 44 cpc degli atti relativi ai fascicoli penali pendenti
- avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino al n. 2449/2024 RGNR, PM Dott.ssa
Monica Supertino (indagato per artt. 494, 476 in relazione all'art. 482, 615 ter, 582, 583, Parte_1
577 n. 1, 576 n. 5 c.p.) - avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona al n. 1302/2024
RGNR, PM Dott. Claudio Martini (indagato ); Parte_1
- DISPORRE l'audizione della minore , pur infradodicenne, in quanto già capace di Controparte_1
discernimento trattandosi vertenza in cui debbono assumersi decisioni rielevanti in merito a diritti indisponibili sulle quali deve essere assunto il suo parere;
- DISPORRE la presa in carico del IG. da parte del SerD competente richiedendo Parte_1
l'esame del capello e completa esibizione dei metodi e degli esiti delle analisi finora svolte;
- DISPORRE l'acquisizione integrale della videoregistrazione delle operazioni peritali, a tutela del contraddittorio;
- DISPORRE la rinnovazione della CTU in quanto effettuata con modalità metodologiche errate che implicano la nullità dell'elaborato peritale e delle conclusioni dallo stesso raggiunte stante la non applicazione dell'art. 473 bis.44 c.p.c. e delle metodologie a tutela del contradditorio delle parti e del rispetto della volontà dei minori coinvolti;
- DISPORRE ulteriore integrazione istruttoria con prova testimoniale rispetto ai fatti occorsi durante le operazioni peritali ai sensi dell'art. 437bis.44 c.p.c. mediante l'audizione delle seguenti persone informate sui seguenti fatti: - in relazione ai fatti per cui pende ulteriore procedimento penale e alle abitudini di vita del : , - in relazione alle false accuse mosse dal Pt_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
all'educatrice e alle dichiarazioni espresse dalle minori ai servizi sociali ed Pt_1 Parte_4
educativi: , e Parte_4 Parte_5 Persona_1
- in via principale e nel merito, anche in via riconvenzionale:
- RESPINGERE le domande formulate dal ricorrente;
- PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi con addebito al ricorrente;
- DISPORRE l'affidamento delle minori al Servizio Sociale di Albenga, con collocazione presso la madre, dando incarico allo stesso di predisporre o integrare – d'intesa con il servizio di psicologia dell'età evolutiva - il regime di visita delle minori con il padre che si chiede venga calendarizzato in due pomeriggi alla settimana dalle ore 16,00 alle ore 18,00, in ambiente protetto alla presenza di personale educativo, ovvero di altro regime di visita ritenuto tutelante per le minori che tenga conto dei desideri dalle stesse espressi e dell'allegazione di violenza intrafamiliare;
- DISPORRE l'assegnazione a dell'abitazione sita in frazione Leca di Albenga, avente Parte_2
accesso dal civico numero 16 di via Bagnoli, già individuata come abitazione coniugale per viverci unitamente alle figlie presso la stessa collocate;
- DISPORRE che il ricorrente versi a titolo di mantenimento delle figlie, un contributo dell'importo di
€ 450,00 mensili per ciascuna figlia, per complessivi €. 900,00, da rivalutarsi secondo indici ISTAT, oltre al pagamento delle spese scolastiche nella misura del 100 % e delle altre spese straordinarie nella misura del 80 %;
- DISPORRE che il ricorrente versi a titolo di mantenimento della moglie, un contributo dell'importo di € 300,00 mensili da rivalutarsi secondo indici ISTAT;
- Con vittoria di spese di lite da liquidarsi in favore dello Stato essendo la resistente ammessa al patrocinio a spese dello Stato”;
- il curatore speciale delle minori: “piaccia al Tribunale Ill.mo a parziale modifica del provvedimento provvisorio del Giudice Delegato dr.ssa Passalalpi del 27/2/2024:
1) Confermare l'affidamento delle minori e al competente Servizio Sociale Controparte_1 Parte_3
comunale, preferibilmente non quello attuale come proposto dalla CTU, con compiti di monitoraggio costante del nucleo familiare a tutela della serenità e del diritto delle minori alla bigenitorialità;
2) Conferire al competente Servizio Sociale compiti e poteri di decisione, con conseguente parziale limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambe le Parti, per il caso di contrasto tra i genitori, da esercitare sulle singole insorgende questioni sanitarie, di istruzione ed educative che riguardano le minori stesse solo in esito al tentativo di favorire accordi tra i genitori, per sostenere la crescita della loro capacità di condividere la progettualità genitoriale;
3) mantenere la residenza anagrafica delle minori presso la madre, subordinatamente alla condizione che ella si procuri un'abitazione autonoma per sé e le figlie, collocando le minori anagraficamente presso il padre fino a che la madre non abbia reperito tale autonoma abitazione;
4) regolamentare il diritto delle minori e di frequentare padre e madre secondo lo schema CP_1 Pt_3
paritetico delineato dalla CTU a pagina 77 della relazione;
5) prescrivere ad entrambi i genitori di comunicarsi reciprocamente con trasparenza e lealtà tutte le notizie che riguardano la salute, istruzione e l'educazione dei figli, utilizzando un metodo di dialogo (ad esempio mail o altro suggerito dal SS) che renda costantemente informato il Servizio affidatario delle questioni e decisioni da assumere nell'interesse delle minori, per consentire l'intervento tempestivo del Servizio in caso di contrasti;
6) indicare alle Parti l'opportunità di un percorso di mediazione familiare, per migliorare la condivisione della progettualità genitoriale e di percorsi di supporto genitoriale individuale, confermando che la loro disponibilità al riguardo sarà oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del competente Servizio sociale;
7) in considerazione della differenza di reddito tra i genitori e della documentazione economica acquisita agli atti disporre il versamento di un contributo al mantenimento delle minori dal padre alla Parte_1
madre nella misura ritenuta di giustizia, comunque confacente alla necessità della madre di Parte_2
procurarsi autonoma abitazione per sé e le figlie e così determinare tale contributo in una somma non inferiore ad Euro 900,00 (euro 450,00 per ciascuna figlia), oltre alla partecipazione proporzionale (80% padre, 20% madre) alle spese straordinarie per le minori, richiamandosi al riguardo le voci di cui al provvedimento del GD dr.ssa Passalalpi del 27/2/2024;
Compensare integralmente le spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la separazione fra e coniugi per matrimonio contratto in Parte_1 Parte_2
data 3.9.2017, ma compagni da ben prima avendo avuto due figlie, una – - in data 7.4.2014 e l'altra CP_1
– - in data 21.4.2017. Pt_3 La causa è stata istruita documentalmente, mediante CTU e relazioni del Servizio Socio-Sanitario, finché all'udienza del 7.2.2025, spirati i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., è stata rimessa in decisione.
Ciascuna delle parti ha ampiamente illustrato le proprie posizioni difensive negli scritti depositati in atti e nel corso dell'udienza di prima comparizione.
Ciascuna delle parti ha altresì depositato in atti abbondante materiale istruttorio.
In questa sede, al fine di rendere maggiormente chiara l'esposizione, si ritiene di organizzare l'iter motivazionale in modo schematico, per punti e in modo da dare compiutamente conto delle motivazioni principali alla base della decisione.
Preme precisare che la documentazione prodotta in atti da ciascuna delle parti successivamente alla precisazione delle conclusioni, in quanto manifestamente inammissibile, non è stata oggetto di alcuna valutazione.
I. Le eccezioni in rito sollevate da parte resistente.
Preliminarmente, si osserva che stanti le allegazioni in atti il giudizio ha seguito i tempi e le modalità processuali previsti per la violenza domestica o di genere dagli artt. 473bis.40 e ss. c.p.c.
I.1 In conseguenza, conformemente all'art. 473bis.42, comma 4, c.p.c., il Giudice rel., in data 8.1.2024, nel decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 473bis.14 c.p.c., ha invitato il P.M. – Sede, entro 15 giorni, a fornire informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti nonché a trasmettere i relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p.
Nel medesimo decreto di fissazione, in conformità all'art. 473bis.44 c.p.c., il Giudice rel. ha incaricato i
Servizi Sociali territorialmente competenti non solo di monitorare le condizioni di vita delle figlie minori, ma anche di riferire se il nucleo familiare fosse noto per episodi di violenza domestica.
Successivamente, in data 14.2.2024, su istanza della stessa parte ricorrente, il Giudice rel. ha invitato la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, entro 15 giorni, a fornire informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti nonché a trasmettere i relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p., sul presupposto – rappresentato da parte attrice – che “era pendente nanti la Procura della Repubblica di Savona procedimento a carico di che, per ravvisata incompetenza ex art. 11 cpp, è stato trasmesso alla Procura della Parte_1
Repubblica presso il Tribunale di TORINO ove risulta rubricato al n. 2449/2024/21 R.G.N.R.”.
Né la Procura della Repubblica di Savona né la Procura della Repubblica di Torino hanno versato in atti alcunchè rispetto alle violenze allegate da parte convenuta.
Peraltro, attesi i tempi dell'iscrizione è ragionevole supporre che nulla sia stato depositato stante la pendenza delle indagini e gli obblighi di segretezza connessi. D'altra parte, neppure la parte resistente ha versato in atti i relativi atti d'indagine e ciò anche quando il procedimento penale iscritto ha subito una parziale archiviazione limitatamente al reato di maltrattamenti.
I.2 A riguardo si precisa che l'archiviazione del procedimento penale iscritto limitatamente al reato di maltrattamenti è intervenuta in data 13.2.2024 ed avverso di essa l'odierna resistente ha proposto opposizione, definita dal GIP di Torino con decreto emesso in data 29.11.2024.
Tale decreto è stato prodotto in giudizio da parte attrice sub 49 in data 9.1.2025 e ha confermato la parziale archiviazione del procedimento penale limitatamente al reato di maltrattamenti..
In esso si legge che gli atteggiamenti “controllanti” e “vessatori” riferiti dalla persona offesa Parte_2
n.d.r.) non hanno trovato “riscontri concreti ed univoci” negli atti d'indagine, né nel contenuto del telefono della persona offesa né nella trascrizione dei messaggi scritti ed audio contenuti nello stesso.
Nel decreto si precisa poi che ciascuno dei coniugi registrava le interlocuzioni con l'altro, “circostanza che invero non agevola un'intelligibile ricostruzione del quadro probatorio e inficia la valutazione circa la genuinità dei dialoghi”.
Inoltre, nel decreto si rileva con specifico riferimento ai singoli episodi riferiti dalla che: Pt_2
- “il presunto aborto indotto nel 2011 dal è circostanza riportata esclusivamente nell'atto di Pt_1
opposizione alla richiesta di archiviazione e mai in precedenza riferita dalla persona offesa”. Detto fatto,
“oltre a non risultare comprovato da alcun tipo di documentazione”, “si collocherebbe…in un arco temporale molto lontano”;
- “l'aggressione con uno spray alla candeggina spruzzato in faccia alla persona offesa pare essere smentita dall'ascolto della relativa registrazione trovata nel telefono della;
Pt_2
- “il racconto relativo all'abbandono in Sicilia nel 2022…non risulta adeguatamente circostanziato”.
Infine, nel decreto si dà atto che rispetto agli episodi dell'11.11.2023, del 30.12.2023 e del 31.12.2023 le condotte del sarebbero “a carattere moderatamente violento” e soprattutto si sarebbero sviluppate Pt_1
“nell'ultimo periodo di convivenza fra i coniugi, caratterizzato da un altissimo livello di conflittualità, derivante anche da tensioni in ordine all'accudimento e all'educazione delle figlie minori”.
I.3 Parte convenuta, nei propri scritti conclusivi, ha insistito nella richiesta di acquisizione d'ufficio degli atti del procedimento n. 2449/2024 tuttora pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, ma non più per il reato di maltrattamenti (per il quale è intervenuta l'archiviazione), ma per i reati di cui agli artt. 494, 476, 482, 615ter, 582, 585, 577 n. 1, 576 n. 5 e 81, comma 2, c.p. (prod. n. 3 del fascicolo di parte resistente e prod. n. 49 del fascicolo di parte attrice).
Per la resistente la perdurante pendenza dell'anzidetto procedimento, malgrado la parziale archiviazione intervenuta, avrebbe “indubbia rilevanza nel presente procedimento”: - “poiché resta fermo il disvalore giuridico, sia in sede civile che penale, della condotta addebitata al ricorrente in relazione alla violazione degli art. 582, 583, 577 n. 1, 576 n. 5 c.p. per le condotte lesive, come certificate, commesse nei confronti della;
Pt_2
- poiché non potrebbe “essere ritenuta ininfluente nel presente giudizio la circostanza che il Pt_1
sia indagato per reati quali il falso, la sostituzione di persona e l'accesso abusivo ad un sistema informatico, con condotte ascritte anche ai danni di un componente della magistratura requirente perché di tali circostanza si deve tenere obbligatoriamente conto quando si deve procedere ad un'analisi del quadro di personalità del soggetto anche ai fini della valutazione di adeguatezza della sua capacità genitoriale”;
- poiché dimostrerebbe “l'attitudine del ricorrente alla manipolazione fraudolenta delle situazioni”.
I.4 Parte resistente, inoltre, nei propri scritti conclusivi, ha lamentato anche “come, nelle more dello svolgimento del giudizio la sig.ra sia stata sentita, quale persona informata sui fatti, dalla Procura Pt_2
della Repubblica presso il Tribunale di Savona in relazione ad un ulteriore procedimento penale di cui si riportano i dati a seguire che parrebbe essere iscritto nei confronti del ” (n. 1302/2024 RGNR, PM Pt_1
Dott. Claudio Martini).
I.5 Il Collegio, a fronte di tali argomentazioni, osserva come l'invito al PM previsto dall'art. 473bis.42
c.p.c. è normativamente previsto soltanto in funzione dell'acquisizione di informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi ed alle violenze allegate, definiti o pendenti.
Non è, dunque, prevista l'acquisizione degli atti di tutte le eventuali procedure aventi ad oggetto reati di qualunque specie commessi da un coniuge, ma solo di quelli aventi ad oggetto le “violenze allegate”.
Il procedimento n. 2449/2024 tuttora pendente presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Torino ed il procedimento n. 1302/2024 tuttora pendente presso il Tribunale di Savona riguardano fattispecie di reato ed atti di indagine che non integrano “violenza” e rispetto ai quali, dunque, non è prevista l'acquisizione d'ufficio.
Infatti, nanti alla Procura della Repubblica di Torino, per ammissione della stessa parte resistente, non risulta più pendente il procedimento per maltrattamenti, in quanto oggetto di archiviazione.
Nanti alla Procura della Repubblica di Savona, il procedimento pendente non ha quale persona offesa, la e – sembra di capire – non ha affatto ad oggetto violenze. Pt_2
Se in materia di violenza domestica o di genere il Legislatore ha previsto una forte accentuazione dei poteri istruttori del Giudice rel., è indubbio che al di fuori di questo perimetro non vi siano spazi per l'esercizio di poteri officiosi in deroga al principio della domanda e della disponibilità delle prove, se non in presenza di diritti indisponibili. La tesi della resistente condurrebbe ad una sostanziale elusione dei principi processuali appena richiamati e nel contempo, a livello pratico, a postulare l'inidoneità genitoriale ogni qualvolta un genitore abbia commesso un qualsiasi reato, dovendo automaticamente ritenersi per ciò solo inaffidabile e pregiudizievole.
Peraltro, si osserva che l'acquisizione degli atti dei procedimenti penali sopra indicati pare, oltre che preclusa dai principi processuali esposti, anche superflua per le ragioni che di seguito si vanno ad illustrare.
I.6 Rispetto al reato di maltrattamenti in oggi archiviato, il Collegio rileva che è vero che i relativi atti, pure richiesti, non sono stati trasmessi dalla Procura della Repubblica competente, ma è anche vero che neppure la parte convenuta, che oggi si duole della loro mancata acquisizione, ha ritenuto di depositarli in giudizio, pur avendone la disponibilità.
Ad ogni modo, dalla mancata acquisizione degli atti del procedimento per maltrattamenti, oggi archiviato, non può farsi discendere una carenza nella valutazione dell'idoneità genitoriale del
, proprio perché rispetto al lamentato aborto procurato ed al lamentato abbandono nel 2022 Pt_1
le indagini non hanno apportato alcun contributo (nel decreto di archiviazione si dà atto dell'assenza di documentazione e di qualsiasi riscontro) e rispetto all'episodio dello spray alla candeggina, il relativo file audio è stato depositato anche nel presente giudizio, talché non vi sono atti d'indagine potenzialmente utili per la presente procedura che già non siano stati oggetto di attenta disamina.
I.7 A ciò si aggiunga che parte resistente rispetto ai maltrattamenti asseritamente subiti ante 2023 ha formulato allegazioni estremamente generiche che, in quanto tali, non hanno consentito al
Giudice rel. neppure di attivare i propri poteri istruttori officiosi, eventualmente anche mediante articolazione dei capitoli di prova orale.
Correttamente, poi, il Giudice rel. non ha esercitato i propri poteri officiosi per disporre la prova testimoniale sui fatti oggetto dei procedimenti penali pendenti, non integranti violenza ai danni della parte resistente.
Infatti, i principi processuali della terzietà del Giudice, della domanda e della disponibilità delle prove non possono ammettere deroghe al di fuori dei casi in cui si renda necessario accertare fatti di “violenza di genere o domestica”.
In particolare, la deroga a tali principi processuali non può ammettersi in funzione dell'acquisizione al materiale probatorio di elementi utili rispetto “alle abitudini di vita del ” o alle “accuse Pt_1
mosse dal all'educatrice ”, così come richiesto dalla difesa di parte Pt_1 Pt_4 Parte_4
convenuta a pag. 8 della comparsa conclusionale. Quanto al reato di lesioni, per il quale la Procura della Repubblica di Torino sta ancora procedendo, il Collegio rileva che ha ad oggetto tre episodi e cioè i fatti dell'11.11.2023, del 30.12.2023 e del
31.12.2023.
Non vi è evidenza alcuna che le indagini ad oggi si siano concluse.
Ciò che è certo è che rispetto a tali fatti la resistente ha depositato nel presente giudizio i referti del
Pronto Soccorso ed un file audio e ha omesso di chiedere, entro lo spirare dei termini di cui all'art. 473bis.17 c.p.c., la prova orale, salvo poi sollecitare il Giudice rel., negli scritti conclusivi ex art. 473bis.28 c.p.c., all'esercizio dei propri poteri officiosi in tal senso.
Il Giudice rel. non ha ritenuto di disporre d'ufficio la prova testimoniale ed il Collegio ritiene di condividere tale decisione, in quanto agli episodi dedotti, secondo le allegazioni della stessa convenuta, non era presente alcuno che potesse riferire quanto accaduto, mentre rispetto allo stato psico-fisico della in atti già risultano i referti del Pronto Soccorso. Pt_2
Nell'esercizio dei propri poteri officiosi, il Giudice rel. ha invece richiesto ai Servizi Sociali territorialmente competenti se il nucleo familiare fosse conosciuto per episodi di violenza.
I.8 Nel complesso, appaiono prive di pregio le doglianze formulate dalla resistente, nei propri scritti conclusivi, in ordine alla mancata acquisizione degli atti dei procedimenti penali pendenti a carico del
. Pt_1
Parimenti prive di pregio appaiono le doglianze formulate dalla resistente in ordine al mancato esercizio officioso da parte del Giudice rel. del potere di disporre la prova testimoniale.
Nell'istruttoria espletata il Giudice rel. non ha dato semplice rilievo alla circostanza che il procedimento penale per il reato di maltrattamenti è stato archiviato, ma ha operato rispetto alle allegazioni di violenza una autonoma valutazione, basandosi sul materiale probatorio in atti ed esercitando, nei limiti consentiti, i propri poteri d'ufficio.
Le doglianze mosse dalla resistente appaiono, dunque, palesemente infondate.
I.9 L'art. 473bis.45 c.p.c. prevede che, nei giudizi di violenza domestica o di genere, il Giudice debba procedere personalmente e senza ritardo all'ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli
473bis.4 e 473bis.5 c.p.c.
Parte resistente si duole che il Giudice rel. avrebbe omesso di ascoltare le figlie minori della coppia e soprattutto , di fatto delegando l'incombente alla CTU. CP_1
Anche tale censura appare priva di pregio alcuno.
Infatti, l'art. 473bis.4 c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 473bis.45 c.p.c., prevede che l'ascolto vada compiuto con riguardo ai minori che abbiano compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore se capaci di discernimento.
La stessa Convenzione di New York, più volte citata da parte convenuta, all'art. 12 prevede che “gli
Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa”.
Nel caso di specie, ha 10 anni e ne ha 7. CP_1 Pt_3
Nessuna delle due minori ha, dunque, compiuto i 12 anni.
La Suprema Corte ha recentemente affermato che “il legislatore nazionale nello stabilire che deve essere ascoltato il «minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore ove capace di discernimento» ha fissato una soglia di età, oltre la quale si presume che il minore abbia maturato discernimento sufficiente ad esercitare il diritto di ascolto. La presunzione opera in due sensi, poiché così come si deve presumere che superata detta soglia il discernimento sia maturato, al di sotto di questa soglia deve presumersi che il discernimento non sia maturato. A questa presunzione legale di non discernimento ben può richiamarsi anche implicitamente il Giudice nella sua motivazione se non sono stati evidenziati dalle parti elementi di segno diverso” (Cass. Civ., ord. N. 4595 del 21.2.2025). ha appena 7 anni ed è quindi lontana dalla soglia cui il Legislatore ancora la presunzione di Pt_3
discernimento.
Dagli atti di causa non emergono elementi che depongano per la sua capacità di discernimento o che comunque possano orientare per un suo ascolto anticipato rispetto all'età legale di discernimento.
Né parte resistente ha mai specificamente allegato elementi utili a valutare la effettiva e concreta capacità di discernimento della minore.
ha 10 anni. E' senz'altro più prossima alla soglia legale di discernimento. Tuttavia, anche per CP_1
lei va ribadito che non emergono dagli atti del giudizio elementi concreti in ordine ad una sua eccezionale maturità.
L'ascolto, per quanto venga organizzato in modo da mettere il bambino a proprio agio, resta pur sempre un momento processuale, in uno scenario in cui interagiscono solo adulti e in particolare adulti con competenze tecniche e linguaggio estranei all'infanzia ed alla adolescenza. Richiede, quindi, per affrontarlo con serenità, comprenderne il significato e farsi comprendere, un certo grado di maturità.
Non vi sono evidenze che e presentino la necessaria capacità di discernimento. CP_1 Pt_3
A ciò si aggiunga che entrambe le minori sono state e sono tuttora esposte al conflitto genitoriale che ha prodotto in loro un'importante sofferenza. Sicché se sottoposte ad ascolto, avrebbero potuto subire un pregiudizio tanto più grave in ragione della carenza di maturità. Lo stesso art. 473bis.4 c.p.c. prevede che il Giudice non procede all'ascolto “se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato”.
In definitiva, nel caso di specie, non è stato dato seguito all'ascolto delle minori:
• stante la loro età, non essendovi evidenza che le stesse presentino la necessaria capacità di discernimento;
• perché l'ascolto è apparso in contrasto con l'interesse delle bimbe, a fronte del concreto rischio che risultasse per loro, già pervase da una profonda sofferenza, pregiudizievole.
Ciò nondimeno, nel corso del presente giudizio le minori non sono rimaste ai margini, ma al centro del processo.
In loro favore è stato nominato un curatore speciale ed il Giudice rel. ha esercitato i poteri istruttori officiosi ad esso attribuiti.
Al fine di valutare i migliori interventi da attivare a loro tutela è stata licenziata apposita CTU.
I Servizi Sociali sono stati incaricati di attivare percorsi specifici e di svolgere una funzione di monitoraggio- vigilanza.
II. Parte resistente ha mosso una serie di censure anche avverso la CTU, invocandone nei propri scritti conclusivi l'integrale rinnovazione.
Le argomentazioni difensive della convenuta appaiono senz'altro estremamente suggestive, ma esaminate alla stregua delle risultanze in atti ne emerge l'assoluta infondatezza.
Procediamo con ordine.
La convenuta ha dedotto la nullità della CTU, innanzitutto, in quanto non avrebbe valutato gli atti dei procedimenti penali di cui il Giudice rel. avrebbe erroneamente omesso l'acquisizione.
Come si è avuto modo di chiarire nei paragrafi che precedono, la mancata acquisizione degli atti dei procedimenti penali a carico del : Pt_1
− non è dipesa da un'omissione del Giudice rel. che, in conformità all'art. 473bis.42 c.p.c., ha chiesto al P.M. ed alle altre autorità competenti informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto;
− per i fatti di reato non integranti “violenza domestica o di genere”, rappresenta una conseguenza necessaria dell'applicazione dei principi processuali della domanda e della disponibilità delle prove ai quali può derogarsi soltanto nei casi previsti ex art. 473bis.40 c.p.c.;
− di fatto non ha avuto alcuna concreta ricaduta sul processo, poiché – come desumibile dalle risultanze in atti – non vi sono atti confluiti nel procedimento per maltrattamenti, ormai archiviato,
o per lesioni, tuttora pendente, che non siano già stati versati in atti nel presente giudizio.
Ne consegue che nulla è stato sottratto alla valutazione della CTU incaricata che al contrario è stata completa.
Analogamente il mancato esercizio da parte del Giudice rel. dei propri poteri istruttori d'ufficio nulla ha sottratto alla valutazione della CTU incaricata, poiché:
− parte resistente rispetto ai maltrattamenti asseritamente subiti ante 2023 ha formulato allegazioni estremamente generiche che, in quanto tali, non hanno consentito al Giudice rel. neppure di attivare i propri poteri istruttori officiosi, eventualmente anche mediante articolazione dei capitoli di prova orale;
− rispetto ai fatti non integranti “violenza domestica o di genere” la prova testimoniale d'ufficio è rimasta preclusa dai principi processuali cardine della terzietà del Giudice, della domanda e della disponibilità delle prove, non derogabili fuori dai casi di cui all'art. 473bis.40 c.p.c.;
− quanto al reato di lesioni, per il quale la Procura della Repubblica di Torino sta ancora procedendo, la prova testimoniale non è stata disposta d'ufficio, in quanto agli episodi dedotti, secondo le allegazioni della stessa convenuta, oltre alla persona offesa, non era presente alcuno che potesse riferire quanto accaduto, mentre rispetto allo stato psico-fisico della in atti già Pt_2
risultano i referti del Pronto Soccorso.
In altri termini, l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla convenuta in ordine alla mancata acquisizione degli atti dei procedimenti penali a carico del e alla mancata disposizione della Pt_1
prova testimoniale d'ufficio comporta l'infondatezza anche delle eccezioni che assumono l'incompletezza del materiale probatorio rimesso alla valutazione della CTU incaricata.
II.1 Prive di pregio appaiono anche le censure rivolte alla CTU in conseguenza del mancato ascolto della minore da parte del Giudice rel. e, comunque, rispetto alla mancata considerazione delle opinioni CP_1
delle minori che avrebbero manifestato timore verso il padre e la presenza di un maggior attaccamento, anche nella quotidianità, con la madre.
Si sono già chiarite le ragioni giuridiche per cui, nella specie, il Giudicante non ha proceduto all'ascolto delle minori e a tali considerazioni in questa sede si fa espresso rinvio.
Quanto al fatto che la CTU non avrebbe debitamente preso in considerazione le opinioni espresse dalle minori, si osserva che tale censura investe la CTU non già in rito, ma piuttosto nel merito, ragione per cui si rinviano al prosieguo riflessioni più approfondite ed in questa sede ci si limita a rilevare come la circostanza che le opinioni del fanciullo debbano essere prese debitamente in considerazione non significa che esse siano vincolanti.
La stessa Convenzione di New York precisa che le opinioni del fanciullo devono essere debitamente prese in considerazione “tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”.
In conformità al quadro normativo la Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che “il giudice è tenuto ad ascoltare il minore, se ha una capacità di discernimento sufficiente, e a prendere una decisione nel suo interesse superiore, ma non a seguire pedissequamente il suo volere, che deve essere, invece, tenuto «in debito conto». Resta affidata al giudice e non al minore l'individuazione del superiore interesse di quest'ultimo” (ord. n. 16231 dell'8.6.2023).
Da qui l'infondatezza delle censure sollevate dalla parte convenuta.
II.2 Infine, la resistente ha lamentato il mancato deposito delle registrazioni delle operazioni peritali, ma la censura appare pretestuosa, poiché dalla lettura della CTU emerge come le registrazioni audiovideo sono state messe a disposizione e consegnate ai consulenti di parte.
III. Il merito.
La domanda di separazione personale appare fondata, dovendo ritenersi provata l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare atteso il definitivo allontanamento, anche affettivo, dei coniugi.
Va, quindi, dichiarata la separazione di e Parte_1 Parte_2
III.1 Le domande di addebito.
Le parti hanno formulato l'una all'indirizzo dell'altra domande di addebito della separazione.
III.2 Il ricorrente, anche nei propri scritti conclusivi, ha insistito sulla domanda di addebito assumendo che
è proprio la condotta posta in essere dalla madre di sottrazione delle due figlie minori al padre a rendere fondata la domanda proposta.
Il Collegio, però, osserva che le doglianze del rispetto al suo accesso alle figlie minori, anche Pt_1
temporalmente, si collocano non già a monte, bensì a valle della crisi che ha investito l'unione coniugale.
In altri termini, le odierne parti hanno iniziato a confrontarsi aspramente sulla gestione delle due figlie minori, quando ormai il loro rapporto era in crisi e si stava disgregando.
Questo confronto aspro, sfociato in un vero e proprio conflitto, non ha anticipato e causato la definitiva frattura dell'unità familiare, ma ne ha costituito una grave conseguenza.
Non sussistono, quindi, i presupposti per l'accoglimento della domanda di addebito proposta dal ricorrente.
III.3 La resistente, dal canto suo, ha chiesto l'addebito della separazione al coniuge, allegando il di lui abuso di sostanze stupefacenti ed i di lui agiti violenti nei propri confronti nonché allegando l'avvio da parte sua di una relazione extraconiugale.
III.4 Ad esito dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., il Giudice rel. ha disposto accertamenti dell'eventuale stato di tossicodipendenza del da parte del SERD territorialmente competente. Pt_1
Dagli accertamenti esperiti dal SERD è emerso che non sussiste in capo al ricorrente alcuna Parte_1
situazione di abuso di sostanze stupefacenti, talché le allegazioni della sono rimaste del tutto Pt_2
indimostrate e prive di riscontro.
Non possono, infatti, valere in senso contrario le foto depositate da parte resistente sub 15, in quanto non chiare, non perfettamente collocate temporalmente, di non univoca interpretazione, non fosse per altro perché non vi è alcuna certezza che la polvere bianca sia cocaina o altra sostanza stupefacente in uso al
. Pt_1
III.5 Quanto alle violenze lamentate dalla malgrado la completezza dell'istruttoria espletata (sul Pt_2
punto si rimanda ai paragrafi introduttivi), non è emersa alcuna evidenza in ordine ai dedotti maltrattamenti che il avrebbe perpetrato nei confronti della moglie. Pt_1
Quanto ai fatti dell'11.11.2023, del 30.12.2023 e del 31.12.2023, essi certamente si collocano a valle della crisi familiare.
La convenuta stessa ha fatto risalire il momento in cui l'unione coniugale sarebbe entrata in crisi addirittura al 2019.
Dai files audio depositati dalle parti pare emergere che i coniugi da tempo non avevano più un'intimità
(prod. n. 13.6 del fascicolo di parte convenuta).
Da tempo video ed audio-registravano le loro conversazioni, anche di notte (vi sono in atti registrazioni effettuate dalla nel corso delle quali ha con il coniuge conversazioni da cui emerge tutta la distanza Pt_2
che sussisteva fra le parti).
Manifestavano l'uno nei confronti dell'altra esasperazione, insofferenza ed aggressività, ponendosi in una posizione di perfetta simmetria e reciprocità.
Le provocazioni reciproche erano continue e pure le accuse.
La imputava al coniuge di fare abuso di sostanze stupefacenti, di essere violento e di aver comunque Pt_2
condotto la famiglia alla rovina.
Il accusava la moglie di fare abuso di alcool, di essere mentalmente instabile, di allontanare da sé Pt_1
le figlie minori, di avere altre relazioni.
Ciascuno esprimeva nei confronti dell'altro un profondo disprezzo.
I litigi, anche in presenza delle figlie, erano animati, ma non pare che la resistente si trovasse in una situazione di soggezione e timore rispetto al marito, tipica delle fattispecie di violenza.
Ella stessa era parte attiva dello scontro, tanto da non esitare a sputare contro il coniuge ed offenderlo pesantemente (prod. 12 del fascicolo di parte ricorrente). Il quadro che si evince dalle allegazioni delle parti e dalle audio e video-registrazioni versate in atti è allora quello di una situazione di conflitto, non propriamente di violenza.
Ed invero mentre il conflitto si colloca all'interno della relazione e presuppone una parità di potere e posizione fra le parti, la violenza presuppone la disparità di potere e posizione.
Il che emerge dalla stessa Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica laddove riconosce che “la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali fra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti” e che “la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini”.
Anche in sede penale, si è pervenuti alla medesima conclusione.
Si legge, infatti, nel decreto di archiviazione prodotto da parte attrice sub 49 che le condotte tenute in data
11.11.2023, 30.12.2023 e 31.12.2023 integrerebbero condotte “a carattere moderatamente violento” e si sarebbero sviluppate “nell'ultimo periodo di convivenza fra i coniugi, caratterizzato da un altissimo livello di conflittualità, derivante anche da tensioni in ordine all'accudimento e all'educazione delle figlie minori”.
E' appena il caso di osservare che, in senso contrario, non può valere la relazione dei Servizi Sociali del
7.6.2024 nella quale si legge: “durante il colloquio con il IG. e la IG.ra il Servizio ha potuto Pt_1 Pt_2
osservare una posizione di dominanza da parte del IG. nei confronti dell'ex coniuge”. Pt_1
Ed invero l'affermazione non è ancorata alla valutazione di comportamenti e fatti concreti, specificamente indicati, ma ad una non meglio precisata percezione soggettiva, chiaramente irrilevante.
Neppure può valere la relazione sulla IG.ra del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Parte_2
di Albenga del 28.5.2024, laddove si fa riferimento ad una relazione fra il e la caratterizzata Pt_1 Pt_2
da una forte disparità di potere fra i coniugi” e laddove si legge relativamente alla “cerca di apparire Pt_2
sottomessa e disponibile ad accettare un trattamento arbitrario da parte dell'altro, può così ritrovarsi ad accettare comportamenti dominanti di altri. Indagato in sede di colloquio questo aspetto, la signora riconosce questa come una caratteristica che ha dominato il rapporto coniugale, mentre non sarebbe mai emerso in altri ambiti della vita, amicale o lavorativo”.
Si consideri, infatti, che:
− la relazione si basa sui fatti riferiti dalla stessa Pt_2
− i test MMPI-2 ad essa somministrati hanno consentito di apprezzare nella donna “un atteggiamento difensivo per risultare socialmente adeguata”;
− i comportamenti della come emergenti dalle audio e video registrazioni depositate in atto Pt_2 superano le osservazioni contenute nella relazione del CSM.
III.6 A ciò si aggiunga che i fatti dedotti non risultano corroborati da alcun adeguato supporto probatorio, non potendo attribuirsi alle dichiarazioni della parte convenuta ed ai soli referti del Pronto Soccorso una valenza probatoria decisiva, soprattutto tenuto conto che già le allegazioni di maltrattamenti fatte dalla sono risultate infondate, anche in sede penale, che le sue allegazioni in ordine all'esistenza in capo al Pt_2
di una situazione di abuso di sostanze stupefacenti, peraltro prolungato, sono risultate anch'esse Pt_1
infondate ed infine tenuto conto che i Servizi Sociali territorialmente competenti hanno escluso che il nucleo familiare fosse conosciuto per le violenze in esso perpetrate.
Nel dettaglio, rispetto all'episodio dell'11.11.2023 si rileva che il referto del Pronto Soccorso è del 13.11.2023
e, quindi, di due giorni dopo ed indica quale diagnosi quella di “cervicalgia” e cioè una sindrome sicuramente compatibile con le allegate violenze, ma anche più semplicemente con una postura scorretta prolungata, con la presenza di stress o con altro trauma occasionale, come il colpo di frusta (prod. n. 4 di parte resistente).
Non va trascurato che dal referto del Pronto Soccorso emerge che la paziente appariva alla visita in stato di ansia.
Tuttavia, il Collegio osserva che anche tale elemento non appare di interpretazione univoca e decisiva.
Ciò in quanto dalle video ed audio registrazioni versate in atti è agevolmente constatabile che nel corso del
2023 i coniugi vivevano in una situazione di conflittualità permanente, di rispettiva ansia e sofferenza emotiva, di grave frustrazione e stress per cui, anche di notte, trascorrevano il loro tempo a registrarsi e rivolgersi recriminazioni, accuse ed insulti.
L'ansia manifestata dalla resistente ben potrebbe essere stata una conseguenza di una situazione di coppia che certamente era insostenibile.
La resistente ha poi lamentato di aver ricevuto dal marito un pugno nello stomaco, attutito da una borsetta, in data 30.12.2023.
In atti è stato depositato il referto del Pronto Soccorso ove la si recava il 31.12.2023 dopo, a suo dire, Pt_2
aver subito un ulteriore atto di violenza da parte del marito (prod. n. 5 di parte resistente).
Il referto in questione reca gli esiti dell'esame radiologico: “nei radiogrammi eseguiti non si dimostrano lesioni ossee traumatiche a carico dei segmenti scheletrici esaminati. Rettilinizzazione del tratto cervicale su base antalgica. Sostanzialmente conservati gli spazi intersomatici e l'altezza dei somi visualizzati a livello cervicale”.
La diagnosi finale è “contusione e distrazione colonna cervicale”.
Il referto nulla contiene rispetto al riferito pugno ricevuto dalla allo stomaco. Pt_2 In atti la convenuta ha però depositato sub 13.9 un file audio nel quale si sente distintamente suonare un telefono e, quindi, il chiedere: “Chi è che ti chiama?” e subito dopo la esclamare “Ahia! Ma Pt_1 Pt_2
sei … Mi fai male” ed il rispondere “Alla borsa. Alla borsa ti faccio male. Ridicola” e poi ancora, Pt_1
schernendo la moglie, ben sapendo ormai che registrava, “Ahia ahia gli schiaffi ahia”, simulando di essere colpito.
Subito dopo si sente la in tono assolutamente pacato chiedere al marito di andarsene lontano e di Pt_2
lasciarla stare.
Il file in questione non pare supportare le allegazioni di violenza della per più ragioni. Pt_2
Ciascun coniuge ormai da tempo sapeva di essere audio e video registrato dall'altro, tant'è che nello stesso file 13.9 il , schernendo intenzionalmente la moglie, ha simulato percosse da parte sua. Pt_1
Il che porta in generale a dubitare della genuinità dei dialoghi e delle esclamazioni di ciascuna delle parti, consapevole di essere potenzialmente registrata dall'altra e animata dalla volontà di precostituirsi prove da utilizzare nell'imminente processo civile di separazione.
Non solo.
Nel file i toni non sono concitati e, anche quando le parti si scambiano reciproci insulti, lo fanno con pacatezza, senza manifestare atteggiamenti rabbiosi, malgrado l'esasperazione che certamente le pervadeva per una situazione così dolorosa come quella che stavano vivendo.
Anche quando la sclama “Ahia” non lo fa in modo da lasciar supporre che il coniuge le abbia sferrato Pt_2
un pugno nello stomaco, quand'anche attutito dalla borsetta.
Ed anche la reazione delle parti successiva non pare ragionevolmente far supporre che il marito si sia reso responsabile di un agito violento tanto grave come un pugno nello stomaco alla moglie.
Infine, vi è l'episodio del 31.1.2023.
A supporto vi è il solo referto sub 5 del fascicolo di parte resistente, lo stesso prodotto a supporto dell'episodio del 30.12.2023.
In tale referto, risulta che la donna riferiva in occasione del triage che “la figlia di 9 anni ha assistito all'episodio di oggi e riferisce nausea e agitazione”.
Non vi è, tuttavia, un referto relativo alla bambina che consenta di chiarire quale fosse il di lei stato psico- fisico.
Il referto sub 5 non pare decisivo, visto che la a lamentato di aver ricevuto uno schiaffo e dal referto Pt_2
emerge una “rettilinizzazione del tratto cervicale” sostanzialmente sovrapponibile con la precedente diagnosi di “cervicalgia” del 13.11.2023 e compatibile non solo con un eventuale trauma conseguente ad uno schiaffo, ma anche con altri traumi occasionali o con una postura scorretta prolungata o con la presenza di stress, ecc.
Tanto chiarito, pur essendo stati esercitati i poteri istruttori officiosi che il Legislatore ha previsto in relazione alle fattispecie di violenza domestica o di genere e pur essendo state attentamente valutate le produzioni di parte resistente, il Collegio ritiene che il materiale probatorio raccolto non sia suscettibile di letture univoche né idoneo a dimostrare con sufficiente certezza che il si sia reso responsabile di Pt_1
agiti violenti nei confronti della moglie.
Sicuramente l'uomo ha usato nei confronti della donna espressioni offensive e volgari (si veda, ad esempio, il file 13.9 del fascicolo di parte convenuta), perché ciò risulta pacificamente dalle registrazioni in atti, ma in un contesto di reciprocità e conflitto in cui ciascuna delle odierne parti denigrava, sminuiva, offendeva la dignità dell'altra. La stessa almeno in un'occasione, giungeva persino a sputare due volte in faccia Pt_2
al marito (prod. 12 del fascicolo di parte ricorrente).
Ne consegue che la domanda di addebito proposta dalla appare sprovvista di fondamento anche Pt_2
rispetto alle allegazioni di violenza.
III.7 Con riguardo alla relazione extraconiugale che il avrebbe avviato in costanza di matrimonio, Pt_1
la prova orale dedotta non ha offerto alcun elemento decisivo ed il materiale probatorio in atti è insufficiente a dimostrare che effettivamente tale relazione sia stata intrapresa e soprattutto in epoca antecedente al manifestarsi della crisi familiare che – è appena il caso di ricordarlo – per la stessa resistente avrebbe avuto inizio fin dal 2019 e che, anche in considerazione delle registrazioni audio e video versate in atti da entrambe le parti, pare senz'altro risalente (nel file 13.6 la stessa convenuta afferma che lei ed il marito non dormivano più insieme da tempo e, comunque, tutti i files dimostrano che fra i coniugi c'era una totale frattura, per cui le comunicazioni erano provocatorie ed offensive).
III.8 Nel complesso, non vi sono evidenza per addebitare la separazione al marito, così come non ci sono evidenze per addebitare la separazione alla moglie. Entrambe le domande di addebito vanno, quindi, respinte.
IV. La regolamentazione dell'affido, della collocazione e delle visite delle figlie minori, e CP_1
Pt_3
Il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni della CTU, non solo perché l'elaborato peritale è immune dai vizi procedurali lamentati da parte resistente (si vedano i paragrafi che precedono da I a II.2), ma anche perché è logico e coerente nelle premesse e nelle conclusioni, oltre che ancorato a solidi riscontri oggettivi.
L'indagine peritale si è articolata in colloqui con i genitori ed i nonni, in 10 incontri con le minori, numerosi confronti con gli operatori dei Servizi Sociali, con il curatore speciale delle minori, con i consulenti delle parti. Il materiale esaminato (relazioni delle insegnanti, relazioni dei Servizi Socio-Sanitari, ecc.) è stato copioso.
Nel corso dei lavori il perito incaricato ha anche proceduto alla sperimentazione del regime degli incontri proposto nelle conclusioni.
Il Collegio, tenuto conto delle risultanze in atti ed esaminata la CTU, ritiene di svolgere alcune considerazioni in ordine ai comportamenti tenuti dalle parti, significativi rispetto alla valutazione di fatto dell'idoneità genitoriale.
Infatti, nel processo si giudicano i fatti ed i comportamenti e, pertanto, è proprio dall'osservazione e dall'analisi dei comportamenti che occorre muovere.
A tale proposito il Collegio rileva come vi sia in atti evidenza di comportamenti, tenuti da entrambe le parti, denotanti una elevatissima conflittualità.
Le registrazioni in atti comprovano che ciascuna delle parti ha tenuto nei confronti dell'altra comportamenti provocatori, offensivi, svalutanti, anche alla presenza delle figlie minori.
Nel file 13.1 del fascicolo di parte resistente i coniugi hanno un litigio.
Litigano perché la madre vorrebbe consentire alla figlia di dormire da un'amica, mentre il Pt_3
padre non intende acconsentire al pernotto fuori casa, dal momento che la figlia il giorno prima non era stata bene.
Il padre rivenda il suo diritto a non essere escluso dalle decisioni che riguardano le figlie.
La madre insiste nella propria posizione.
Il litigio si fa progressivamente più animato.
Mentre i genitori si scontrano, la minore è presente e, a fronte della minaccia che il padre Pt_3
rivolge alla madre di chiamare i Carabinieri, nel caso in cui la figlia resti a dormire fuori, si spaventa, prega il genitore di non farlo e si dispera.
Entrambi i genitori non esitano a screditarsi davanti alla figlia che, per parte sua, è talmente angustiata che alla fine dice al padre di aver mentito quando il giorno prima aveva detto di stare male.
L'episodio appare particolarmente significativo perché attraverso i loro comportamenti, i coniugi dimostrano in modo incontrovertibile di non tenere in alcuna considerazione il fatto che le figlie vanno preservate dall'esposizione alla conflittualità che li contrappone. non solo assiste al litigio fra i genitori, ma finisce per essere in esso coinvolta. Pt_3
I genitori non interrompono la discussione per evitare che la bambina vi assista neppure quando la piccola piange disperata.
Sotto questo profilo, dimostrano di essere centrati più sullo scontro che sulle figlie di cui, accecati dal risentimento che nutrono reciprocamente l'uno verso l'altro, non riescono più a cogliere i reali bisogni, fra cui certamente quello di non essere esposte al conflitto.
Anche nel file 13.4 del fascicolo di parte resistente i genitori si provocano vicendevolmente e litigano in una situazione di crescente tensione emotiva, mentre viaggiano in auto.
Le bambine sono entrambe presenti e giungono al punto di accusare nausea e di chiedere al padre che è alla guida di rientrare a casa.
Anche in tal caso, e non solo assistono allo scontro, ma finiscono per entrare nello CP_1 Pt_3
scontro e partecipare ad esso.
Si schierano e, certamente sofferenti per il conflitto di lealtà che le dilania, accusano più volte il padre di aver rovinato la famiglia, precisando che lui dice che è colpa della mamma, ma che in realtà la colpa è tutta sua;
gli rinfacciano di aver rovinato le sue bambine facendole piangere, di aver rovinato loro e la mamma.
E' evidente che anche in questo caso la coppia genitoriale non risulta tutelante rispetto alle figlie, dimostra di ignorarne gli effettivi bisogni e si concentra soltanto sullo scontro in essere.
E' altresì evidente dall'ascolto del file audio che le minori già da tempo sono esposte al conflitto ed in qualche modo in esso coinvolte da ciascuno dei genitori, visto che non solo intervengono, ma prendono posizione su quale dei due genitori ha detto la verità rispetto alle ragioni della crisi familiare.
E' infine evidente che ciascuno dei genitori non si astiene dallo sminuire e criticare l'altro in presenza delle figlie.
Il accusa la moglie di fare i dispetti, di coinvolgere le figlie in discorsi che non le riguardano. Pt_1
La accusa il marito di mettere in ansia le bambine, di non “stare bene”. Pt_2
Mentre il marito guida, lei - che sta registrando - urla, intima al marito di smetterla.
La tensione si alza e anche le bambine gridano.
La sofferenza che le bimbe manifestano si traduce in un vero e proprio malessere fisico. Entrambe accusano nausea, stanno male. Vorrebbero tornare indietro. Fermarsi.
Da ultimo, il file 13.10 del fascicolo di parte convenuta dimostra che lo scontro fra i coniugi ha finito per coinvolgere anche la famiglia d'origine del . Pt_1
La ha uno scontro con suocero e suocera ed anche in tal caso le figlie sono presenti, visto che Pt_2
ad un certo punto della registrazione si sente una voce chiamare “mamma”.
Gli episodi richiamati, come provati in atti, dimostrano che i genitori hanno reciprocamente tenuto comportamenti screditanti, provocatori, offensivi, escludenti, alimentando la reciproca conflittualità.
Dimostrano che, con la definitiva disgregazione della famiglia, proprio la gestione delle bambine è diventato terreno elettivo di scontro.
Dimostrano che i genitori non sono in grado di cogliere a pieno i bisogni reali delle figlie, anteponendo alle bambine sé stessi e la frustrazione derivante dal fallimento del matrimonio.
Dimostrano che i coniugi hanno difficoltà a scindere l'ormai disgregato rapporto di coppia dal ruolo di genitori.
La rottura dell'unità familiare si riflette in automatico sulle figlie. Si traduce in una reciproca sfiducia che ciascun genitore nutre e manifesta nei confronti dell'altro rispetto alle capacità di cura ed accudimento delle bambine.
La resistente, nell'atto introduttivo, non ha esitato ad imputare al marito una situazione di prolungato abuso di sostanze stupefacenti e segnatamente di cocaina.
Sennonché tale allegazione è stata smentita dagli accertamenti compiuti dal SERD che attraverso esami specifici ha escluso che il sia dipendente da sostanze stupefacenti o, comunque, ne Pt_1
faccia uso.
D'altra parte, se da almeno sei anni il ricorrente abusasse di sostanze stupefacenti, la situazione di abuso sarebbe risultata evidente sia in sede di colloquio che in sede di esami. Nulla, invece, è emerso.
Senza considerare che, secondo quanto riferito dal alla CTU, egli avrebbe fatto l'arbitro di Pt_1
calcio per dieci anni in serie A, ragione per cui era sottoposto a controlli medici serrati (“a
Coverciano ogni venerdì eravamo sottoposti a controlli medici e random controlli antidoping”).
Analogamente la resistente ha imputato al marito condotte maltrattanti di cui, però, nel presente giudizio non è stata acquisita alcuna evidenza probatoria.
Il che, da un lato, dimostra come la abbia manifestato comportamenti di mistificazione della Pt_2
realtà di cui certamente le fattispecie citate sono le più evidenti, ma non le uniche, come emerge sia dalla disamina oggettiva delle risultanze in atti e sia dalle macroscopiche contraddizioni in cui la donna è incorsa.
La ha lamentato che il presente giudizio è stato “voluto” dal coniuge. Alla CTU ha riferito Pt_2
testualmente: “siamo qua perché purtroppo mio marito ha chiesto la giudiziale con un affidamento esclusivo e il giudice vedendo questo conflitto ha deciso così”.
La resistente ha poi precisato: “per quanto mi riguarda, si poteva trovare una soluzione” (pag. 31 della perizia).
La realtà è però ben diversa, dal momento che proprio la sia in sede penale sia in sede civile, Pt_2 ha imputato al coniuge condotte senz'altro incompatibili con qualsiasi ipotesi conciliativa e gli ha pure precluso di vedere le figlie per un tempo prolungato.
Ancora. Con riguardo alla casa, “per la IG.ra l colpevole del malaffare è il marito infedele che, Pt_2
in quanto astuto avvocato, avrebbe messo in atto una strategia espulsiva della moglie incurante anche del destino delle figlie” (così si legge a pag. 70 della perizia).
I fatti, anche in questo caso, sembrano smentire le prospettazioni della resistente.
Ed invero la famiglia ha vissuto in un immobile di proprietà esclusiva del ricorrente Persona_2
in Albenga, Via Mazzini 59/4.
In data 7.3.2023 i coniugi sottoscrivevano un contratto preliminare per l'acquisto di altro immobile sito in Albenga, Frazione Leca, Regione Bagnoli n. 16 al prezzo complessivo di 330.000,00 euro, con immissione nel possesso a far data dall'1.9.2023.
Nel predetto contratto si dà atto del versamento da parte dei coniugi di una caparra confirmatoria pari a 30.000,00 euro.
Dunque, entrambi i coniugi erano d'accordo di acquistare un nuovo immobile ove trasferirsi, visto che entrambi sottoscrivevano il preliminare.
Il relativo contratto è prodotto in atti da parte ricorrente sub 2.
In data 15.5.2023 accettava la proposta irrevocabile d'acquisto di tale Pt_1 Controparte_5
relativamente all'immobile – di sua esclusiva proprietà – adibito a casa familiare e sito in Albenga,
Via Mazzini 59/4.
Il preliminare di vendita veniva stipulato in data 9.7.2023 al prezzo di 262.000,00 euro, con apposita previsione di consegna delle chiavi al momento della stipula dell'atto definitivo o, comunque, non oltre il 30.11.2023.
Parte acquirente versava 10.000,00 euro e poi altri 30.000,00 euro a titolo di caparra confirmatoria.
Veniva previsto un deposito cauzionale ed una penale a garanzia del rispetto del termine di consegna.
Il relativo contratto è stato prodotto da parte ricorrente sub 3.
Con tale vendita il si spogliava di un bene di proprietà esclusiva per procacciarsi risorse da Pt_1
destinare all'acquisto del nuovo immobile in Albenga, Fraz. Leca, Regione Bagnoli n. 16 per il quale insieme alla moglie già aveva sottoscritto il contratto preliminare d'acquisto.
La stessa alla CTU ha riferito: “avevamo deciso insieme di cambiare casa, perché volevamo Pt_2
spazio esterno per le bambine, vendendo quella precedente. Capita questa occasione, facciamo il preliminare a marzo '23 a nome di entrambi. Da lì si è messa in vendita la casa precedente, aspetto fondamentale per acquisire la casa nuova. La vendita è stata velocissima perché si è interessata una nostra amica che la voleva comprare, la casa è in centro e vicina a sua madre” (pag. 37 della perizia).
L'operazione, quindi, è stata condivisa dai coniugi ed avrebbe dovuto concludersi con la cointestazione del nuovo immobile anche alla moglie.
Ciò che poi è successo è che sono insorti fra i coniugi imprevedibili contrasti in ordine al trasloco, dovendo gli stessi abbandonare la ex casa familiare per trasferirsi temporaneamente altrove, in attesa di poter accedere al nuovo immobile che stavano acquistando.
Il contrasto fra i coniugi veniva risolto da questo Tribunale, adito dal all'esito di un Pt_1
procedimento nel quale la si costituiva, ma che poi di fatto non coltivava chiedendo Pt_2
espressamente al proprio difensore di soprassedere (come emerge dal provvedimento prodotto da parte ricorrente sub 4).
Nel corso di detta procedura, l'odierno ricorrente spiegava che la famiglia si sarebbe trasferita temporaneamente nell'appartamento sito al piano terra della villetta di proprietà dei propri genitori ad Ortovero, abitazione già conosciuta e frequentata dalle figlie minori.
L'odierna convenuta, per parte sua, nulla eccepiva in ordine all'adeguatezza di tale soluzione alloggiativa temporanea e neppure proponeva soluzioni alternative, più adeguate all'interesse delle figlie e alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia.
Emergeva con chiarezza che le conseguenze economiche, in caso di inadempimento ai preliminari stipulati, avrebbero rischiato di costituire un grave pregiudizio per tutto il nucleo familiare, con un inutile dispendio di risorse.
Il procedimento si concludeva con un provvedimento del 6.11.2023, dunque, di poco anteriore al termine ultimo previsto per la consegna delle chiavi all'acquirente . Controparte_5
Con tale provvedimento il Tribunale adito disponeva che si procedesse alla liberazione della casa familiare, alla stipula del relativo contratto definitivo di vendita ed alla contestuale consegna del bene agli acquirenti entro il termine pattuito del 30.11.2023.
Il Tribunale disponeva altresì che, nelle more del trasferimento presso l'immobile sito in Albenga,
Fraz. Leca, Regione Bagnoli n. 16 e, comunque, a decorrere almeno dal 30.11.2023 la famiglia, unita, fissasse la propria dimora in via meramente temporanea e provvisoria nell'appartamento dei genitori del in Ortovero. Pt_1
Successivamente, la crisi che già da tempo aveva investito l'unione coniugale delle parti deflagrava e la IG.ra lasciava, con le bambine, la casa dei suoceri per trasferirsi dai propri genitori. Era Pt_2
il 31.12.2023. Le risultanze oggettive smentiscono, dunque, le prospettazioni della resistente.
Ancora. Sentita dalla psicologa e psicoterapeuta Dott.ssa presso il CSM di Albenga, la Persona_3
ha riferito che il marito ha sempre esercitato “su di lei anche una forte influenza per il potere Pt_2
economico che quest'ultimo aveva, in quanto unica fonte di reddito per il nucleo familiare”.
La prospettazione appare smentita dalle risultanze in atti.
Non vi è evidenza in atti di alcuna dominanza, neppure economica, esercitata dal sulla Pt_1
moglie, visto che è emerso che la donna, in costanza di matrimonio, ha comunque lavorato ed ancora lavora come estetista, sia pure con ricavi non del tutto dichiarati.
E' chiaro allora che i comportamenti della sono tali da mistificare la realtà, anche se per la Pt_2
CTU la donna “non pare consapevole delle sue contraddizioni né della facilità con cui possono essere confutate eventualmente alcune costruzioni di significato che la signora pone come certi dati di realtà”.
E' appena il caso di osservare che in senso contrario non può valere la circostanza che nella relazione del CSM di Albenga si affermi che la non evidenzi “distorsioni dell'esame di realtà”. Tale Pt_2
relazione infatti si basa essenzialmente su quanto riferito dalla mentre in questa sede ed in Pt_2
sede di CTU si sono esaminate non le parole, ma i comportamenti della parte, così come accertati sulla base di un solido ed incontrovertibile materiale probatorio.
A ciò si aggiunga che negli incontri con la CTU la convenuta ha sistematicamente posto al centro tutte quelle che, a suo dire, rappresentano criticità imputabili al marito (casa, soldi, ecc.) e ha ricollegato il malessere manifestato dalle figlie esclusivamente ai di lui comportamenti.
Rispetto alle figlie, la resistente ha affermato di vederle tristi, precisando con riguardo a : “si CP_1
è trovata senza famiglia, casa, soldi, senza le sue certezze. Tutto quello che c'era, non c'è più. Anche stare dai miei, all'inizio chiedevano loro di andarci. Siamo nella stanza dei miei, mentre loro sul divano letto da più di tre mesi. E c'è anche mia LA con loro, con un bambino con un ritardo psicomotorio, anche lei separata…in realtà io non pensavo che arrivasse a sti livelli con le bambine, che le lasciasse in queste condizioni. Quando mi sono decisa a fare la denuncia, al padre delle mie figlie, non credevo potesse tenerle così. Senza soldi, vestiti e casa” (pag. 33 della perizia).
Poi ancora: “ piange perché non ha più la sua casa e spesso lamenta mal di pancia”. Alle CP_1
bambine manca “sicuramente la famiglia, una separazione conflittuale non fa bene”. “Sono passate da avere tutto a non avere nulla. Non è una situazione normale, anche solo il fatto di dormire nel letto dei miei”. “In una separazione già pesante, il fatto di non avere una casa, io mi trovo in difficoltà che sono un'adulta, per loro è deleterio. Delle loro certezze non hanno nulla” (pag. 34 e 35 della perizia).
Come si può constatare, non affiora nelle parole della alcun segno che possa dimostrare che Pt_2
la donna, rispetto alla disgregazione dell'unità familiare e rispetto allo stato in cui si trovano le bambine, abbia saputo volgere anche su se stessa uno sguardo critico, abbia provato a comprendere le proprie corresponsabilità, abbia quantomeno manifestato consapevolezza della propria partecipazione al conflitto e della propria incapacità di proteggere da esso le figlie.
Ella non ha impedito che le figlie minori venissero coinvolte nel conflitto. Anzi “il rapporto con le figlie è affettuoso ma è connotato dal meccanismo di identificazione proiettiva che porta la madre a mettere inconsciamente dentro le figlie proprie paure e stati d'animo inducendo le minori in uno stato in cui può essere difficile distinguere dove finiscono le paure della mamma e dove iniziano eventualmente quelle delle figlie” (pag. 75 della perizia).
Per la CTU “le bambine hanno visto, sentito e interiorizzato la versione materna, probabilmente anche alimentata dal contesto in cui ora vivono, casa dei nonni materni, sovrapponendo la loro narrazione a quella della madre, riprendendo dettagli e fornendo descrizioni con l'utilizzo di parole identiche. racconta che avrebbe aiutato la madre a forzare l'ufficio del padre per reperire Pt_3
documenti” (pag. 71 della perizia).
Ed invero gli esiti degli incontri delle bambine con il perito incaricato, Dott.ssa , Persona_4
dimostrano che, pur avendo le minori età differenti e di conseguenza anche esperienze differenti, entrambe hanno posto l'accento sui medesimi temi sui quali anche la madre ha insistito ed hanno usato identiche espressioni, imputando al padre ogni responsabilità.
Già il file 13.4 prodotto da parte convenuta dimostra come le bambine ad un certo punto si fossero schierate per la “versione” materna, con la precisazione che si parla di “versione” proprio perché le bambine hanno partecipato al conflitto e hanno conosciuto le rispettive “versioni” dei genitori.
Tant'è che proprio nel file 13.4 esse rimproverano il padre di aver rovinato loro e la madre di cui, quindi, assumono le difese. Affermano che non è vero quello che dice il padre e cioè che è colpa della madre, essendo la colpa solo sua.
ha rappresentato alla CTU: “mi manca un po' la mia casa, un po' piango;
mi manca come ero CP_1
organizzata in casa, alla domenica mi alzavo e salutavo dalla finestra poi andavo a messa;
mi mancano i vestiti e i giochi che non ne ho molti”. “Vedo PÀ il lunedì e il venerdì, ma ho mal di pancia prima, dopo e durante gli incontri perché volevo stare a casa”. “Non si comportava bene, litigava con la mamma”. “Alla domanda di quali giochi fa con i genitori, dice di non ricordare di giocare CP_1
con loro e aggiunge «sono molto attaccata alla mamma»” (pag. 53 della perizia). Poi ancora: “non voglio stare col PÀ per via della casa”. “Circa il fatto che il PÀ si comportava male, specifica che comportarsi male voleva dire non essere educato. “Una volta si è comportato malissimo: al compleanno della mamma non le ha fatto gli auguri e quel giorno la mamma ha fatto gli scatoloni e li ha trasportati”. “Non si è comportato bene soprattutto con la mamma”. “Prima della casa, prima di tutto ci stavo meglio, si comportava meglio”. AP non era stato educato un po' per tutto”. (pagina 55 della perizia).
a sua volta, ha rappresentato alla CTU: “io sono arrabbiata perché non volevo andare via Pt_3
da quella casa, ma lui se ne è fregato e l'ha data via;
casa dei nonni per me non è una casa, non mi sento in rifugio;
voglio avere una casa mia, voglio avere il mio letto e non quello della nonna che mi ha imprestato”. “Di queste cose ne parliamo alcune volte con la mamma e siamo tristi”.
Il Collegio reputa importante precisare che le dichiarazioni delle bambine dimostrano l'interiorizzazione della “versione” materna, non solo perché sovrapponibili a quelle della madre, ma anche perché stridenti rispetto agli esiti dell'osservazione degli incontri protetti padre-figlie, come inizialmente disposti.
In data 22.3.2024 si svolge il primo incontro protetto fra il e le figlie e nel “diario di bordo” Pt_1
depositato dai Servizi Sociali si legge: “all'arrivo del padre le bambine si sono mostrate fin da subito entusiaste di poter passare il pomeriggio con il PÀ in quanto non si vedevano da qualche settimana.
, viste le sue caratteristiche caratteriali, si è mostrata fin da subito più entusiasta di passare Pt_3
le due ore dell'incontro con il padre. Anche si è poi mostrata molto entusiasta di vedere il CP_1
padre”.
Riguardo al successivo incontro del 25.3.2024 si legge: “sin dall'arrivo davanti alla stanza degli incontri protetti le bambine si sono mostrate contente ed entusiaste di passare il loro tempo con il PÀ”.
Anche i successivi incontri risultano essersi svolti in modo sereno e con reciproca soddisfazione di padre e figlie.
Il che significa che col tempo le bambine hanno interiorizzato la “versione” materna e fatto propria la relativa mistificazione della realtà e sfiducia nei confronti del padre.
La conclusione appare confermata anche da quanto le minori hanno riferito alla CTU successivamente alla liberalizzazione ed all'ampliamento degli incontri padre-figlie.
ha spiegato alla CTU: “noi siamo stati anche con PÀ, è andata non tanto bene. Perché vorrei CP_1
stare un po' di più con la mamma. Non riesco a stare distante da lei. Siamo andati a Gardaland e a
Moviland. E poi abbiamo fatto un sacco di shopping (vestiti, trucchi, costumi e ciabatte) però dall'altra parte non è andata bene perché quando sono uscite le pagelle la mamma le ha mandate a lui, ma lui diceva che non l'aveva. Lo sappiamo perché lui in macchina ci ha urlato dicendo che non avevamo mandato le pagelle. E poi ci ha incolpato di questa situazione, che siamo stati noi a farlo, che non abbiamo più una casa. Poi prendeva in giro mamma che non ci fa fare tante cose, invece lei ce ne fa fare un sacco. E poi ha preso in giro l'altro nonno, perché stava un po' male e l'hanno preso in giro. Poi da quella volta che ci ha urlato, ci ha chiuso in una stanza e lasciato a digiuno, poi ci ha aperto e poi abbiamo mangiato. A digiuno siamo state per 10/15 minuti. Gardaland bel posto, ma mi divertivo più con la mamma, perché è meglio con la mamma”.
Poi ancora: “in questo periodo ero triste perché volevo stare con la mamma, non sono capace a stare lontano dalla mamma. Non mi sento di mangiare lì (casa del padre)”.
a sua volta, ha ripetuto lo stesso racconto alla CTU, iniziando l'esposizione con: “ti devo Pt_3
spiegare”.
Ha quindi spiegato: “una volta PÀ ci ha chiuso in una stanza, siamo rimaste a digiuno perché ci ha
Per_ dato la colpa perché siamo in questa situazione e prende in giro il nonno e «avete sentito il nonno sta male». Prende in giro la mamma perché siamo andati a Gardaland e la mamma non ci può portare. A Gardaland mi sono divertita ma mi divertivo di più con la mamma. Ha preso in giro la mamma e ci sono rimasta male. Eravamo in chiamata e la mamma ha chiesto se volevamo andare a
Gardaland ma con lei. Noi abbiamo detto sì e però PÀ ha detto “tanto la mamma non vi ci può portare”. «Non ci voglio stare con PÀ, voglio che diminuiscono i giorni». «Voglio stare sempre con la mamma, perché sto male e mi viene da vomitare e anche mal di pancia. Tutta la vita con la mamma.
PÀ ci ha messo sul divano sedute e ha urlato e ci ha sbattuto le mani e mia LA stava per piangere. Perché PÀ tornava tardi all'una di notte e noi andavamo a suonare nello studio e lui non ci faceva entrare, ci bloccava la porta, ma questo è successo tanto tempo fa. Non ci faceva entrare ma io aiutavo la mamma ad aprire la porta e dopo ci faceva entrare però abbiamo fatto con le forze e ci siamo riuscite noi. Non riuscivo a dormire perchè avevo qualcosa che mi pesava sopra al mio corpo.
Lui non ci faceva entrare di notte in bagno, non so il perché ma ho paura che ci sta nascondendo qualcosa»” (pag. 62 della perizia).
Anche rispetto al periodo estivo, le minori, pur essendo state in vacanza col padre, hanno riferito al perito che l'estate è stata bella con la mamma e brutta con il PÀ, secondo il presupposto inespresso per cui non è lecito trascorrere bei momenti anche col padre.
Sotto questo profilo, appare illuminante quanto riferito da alla CTU: “con PÀ sono andata Pt_3
all'Isola d'Elba dove il mare è bello;
sono andata al miniclub con animatrice e dove facevamo baby dance, piscina, canoa. Alla richiesta della scrivente se si trovava bene, risponde: «metà e Pt_3
metà»” (pag. 68 della perizia).
Le bambine, nel corso della perizia, hanno anche riferito episodi di presunti maltrattamenti che avrebbero riguardato la madre, mentre all'inizio della CTU si erano limitate a dire che PÀ si era comportato male, perché litigava con la mamma e non era educato.
Per le bambine, il PÀ è un PÀ “sbagliato” (pag. 68 della perizia).
L'interiorizzazione della “versione” materna, per la CTU, ha condotto a delle conseguenze ben precise: “sono stati seminati dubbi e incertezze nelle bambine, sia sul piano emotivo, sia su quello cognitivo, fino alla possibile creazione di quello che il Prof. definisce un «io contraffatto», è Per_6
possibile così immaginare che le emozioni delle bambine siano contaminate da quelle della genitrice che riesce a controllarle e a direzionarle, provocando una vera e propria distorsione cognitiva che interferisce nel modo in cui loro percepiscono un evento” (pag. 57 della perizia).
Secondo la CTU, “è apparso evidente, sin dall'inizio della consulenza, come se le bambine avessero una missione da compiere: quella di far comprendere all'interlocutore (la scrivente, l'educatore domiciliare, la maestra a cui fare confidenza, ad esempio) come il padre sia soggetto da evitare, da escludere: «si è comportato male», «ha fatto brutte cose», «forse mi viene un po' di mal di pancia se lo vedo», «non voglio stare con lui per via della casa»… E' possibile che e abbiamo CP_1 Pt_3
accettato questa missione motivate a descrivere i comportamenti del padre manifestando angosce e paure ma al tempo stesso alimentando fantasie di onnipotenza. È possibile ipotizzare che la madre abbia così mirato a far leva sui sentimenti delle figlie rafforzando il rapporto con loro e il conseguente processo di identificazione tra le figlie e il genitore favorito che, intanto vuole il riconoscimento per i torti subiti dall'ex partner. Di particolare rilevanza clinica appare l'emergere di narrazioni non corrispondenti alla realtà oggettiva da parte delle minori durante i colloqui con il consulente dell'ufficio ( in ultimo il racconto di pianti con le maestre per il non volere andare dal padre, versioni smentite dalle maestre che evidenziano nelle bambine la difficoltà (“patiscono”) nei passaggi da un genitore all'altro senza tuttavia riscontrare situazioni di pianto, o i riferiti su assenza di divertimenti quando col padre anche in situazioni ludiche, vd villaggi vacanze ecc). Questi racconti, caratterizzati da una marcata connotazione negativa rispetto alla figura paterna e alla prospettiva di permanenza presso di lui, suggeriscono un significativo condizionamento del vissuto delle bambine. Tale fenomeno, come evidenziato da , e (2009) nel loro fondamentale lavoro "In CP_6 Per_7 Per_8
the Name of the Child", rappresenta uno dei più significativi indicatori di rischio per lo sviluppo psicologico dei minori coinvolti in dinamiche di alienazione parentale. (2015), nel suo studio Per_9 "Poisoned Parent-Child Relationships", sottolinea come la presenza di false narrazioni indotte nei minori costituisca un elemento predittivo di grave compromissione dello sviluppo psico-emotivo, con possibili ripercussioni a lungo termine sulla capacità di costruire relazioni affettive sane e stabili.
e verbalizzano utilizzando le medesime espressioni, pare non sia possibile una CP_1 Pt_3
differenziazione tra le sorelle: troppi i giorni lontane dalla mamma (con cui dividono anche il lettone), tutto bello quanto accade con la mamma, tutto brutto quanto accade col PÀ (per la verità
attenua e dice, riguardo alla frequentazione, che se non si può fare diverso va bene così). Pt_3
dirà “allontanarmi dalla mamma mi fa stare male.” E “non voglio stare col PÀ per via della CP_1
casa” (pag. 73 e 74 della perizia).
L'interiorizzazione della “versione” materna e la circostanza che le bambine si siano schierate con la genitrice ha avuto l'effetto di accrescere la sofferenza dalle stesse provata per la disgregazione dell'unità familiare.
Le bambine sono preda di un potente conflitto di lealtà.
, pur manifestando la sua preferenza per la mamma, alla CTU ha dichiarato: “sto male con CP_1
PÀ…vorrei stare di più con la mamma se non si può va bene così” (pag. 64 della perizia), a dimostrazione del fatto che è legata ad entrambi i genitori e che di entrambi ha bisogno.
ha dichiarato: “io non voglio stare con PÀ, non è che non ci voglio stare è che con la mamma Pt_3
mi sembrano pochi (i giorni, n.d.r.) e con PÀ di più” (pag. 67 della perizia).
Per quanto riguarda il ricorrente, egli ha imputato alla moglie fragilità mentali.
Gli accertamenti compiuti dal Dipartimento di Salute Mentale hanno consentito di escludere che la presenti patologie psichiatriche maggiori, fermo restando che – come pure precisato dalla Pt_2
CTU – “le modalità relazionali e comportamentali della IG.ra evidenziano criticità nel suo Pt_2
funzionamento psichico, con particolare riguardo alle distorsioni cognitive e alle alterazioni dell'esame di realtà” (pag. 80 della perizia).
Le allegazioni del ricorrente non possono, pertanto, ritenersi integralmente smentite.
Inoltre, per la CTU “il IG. si è presentato come una figura genitoriale caratterizzata da un Pt_1
funzionamento mentale ed interpersonale sostanzialmente equilibrato. Nonostante si possano rilevare momenti di minor definizione dei confini identitari in situazioni di particolare intensità emotiva, emerge una personalità capace di mantenere una stabilità funzionale anche in condizioni di stress. La sua capacità di elaborazione delle esperienze, particolarmente evidente nella gestione della vicenda separativa, ha permesso lo sviluppo di competenze adattive significative. Il suo investimento professionale, lungi dall'essere un elemento di distrazione dal ruolo genitoriale, si è rivelato una risorsa che ha contribuito a strutturare un'identità solida e capace di modulare gli impegni in funzione delle necessità familiari” (pag. 75 e 76 della perizia).
La valutazione dell'idoneità genitoriale delle odierne parti risente di tutte le considerazioni che precedono.
“Il IG. mostra, per lo meno in apparenza, una predisposizione positiva nel gestire i conflitti Pt_1
in maniera collaborativa e costruttiva, qualità essenziali per il benessere delle minori;
la IG.ra nonostante i tentativi, sembra incontrare difficoltà nel mantenere un dialogo sereno e nel Pt_2
valorizzare l'importanza di una genitorialità condivisa” (pag. 76 della perizia).
Entrambi hanno vissuto e vivono tuttora in una dimensione conflittuale il loro ruolo di genitori, con il rischio che le minori possano risentire di dinamiche genitoriali caratterizzate da conflitti prolungati o messaggi emotivamente poco chiari, con potenziali implicazioni sul loro benessere psicologico ed emotivo. Entrambi, nel conflitto, hanno dimostrato di non saper cogliere pienamente i reali bisogni delle figlie.
IV.1 Il Collegio ritiene, alla stregua di quanto sopra, che non vi siano i presupposti applicativi del regime ordinario dell'affido condiviso, ma neppure dell'affido esclusivo o esclusivo rafforzato ad uno dei due genitori.
L'affido esclusivo o esclusivo rafforzato rischia, da un lato, di alimentare le tendenze escludenti che si insinuano nel conflitto, dall'altro, di veicolare un messaggio errato alle minori e cioè che vi sia un genitore
“difettoso” da allontanare.
Detto regime, infine, non appare applicabile, in quanto entrambi i genitori di fatto hanno sin qui dimostrato di non riuscire a mettere esattamente a fuoco i reali bisogni delle figlie.
Appare piuttosto necessario nell'interesse delle minori disporre l'affido delle stesse ai Servizi Sociali territorialmente competenti, confermando sotto questo profilo il provvedimento già adottato dal Giudice rel. ad esito dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c.
Si dispone, pertanto, l'affido delle minori e ai Servizi Sociali territorialmente CP_1 Parte_3
competenti per il periodo di 24 mesi.
La CTU ha suggerito l'affido ad un Comune possibilmente diverso da quello attuale, ritenuto potenzialmente influenzato, secondo la posizione di una delle parti.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che non competa all'Autorità Giudiziaria la scelta di un Servizio Sociale diverso da quello territorialmente competente.
Sarà l'Ente incaricato a valutare se sussistano ragioni di opportunità che consiglino di rimettere l'incarico ad altro Ente, anche tenuto conto del fatto che presupposto per il successo del progetto di interventi e percorsi che si andranno ad illustrare è proprio la fiducia che le parti devono nutrire nei confronti dei Servizi Sociali e la collaborazione che devono loro prestare.
Nel caso di specie, in effetti la circostanza che un genitore abbia ritenuto che un'educatrice potesse avere rapporti con l'altro genitore tali da comprometterne la terzietà potrebbe, di per sé sola ed a prescindere dalla sua veridicità, essere valutata come idonea a giustificare la trasmissione dell'incarico ad altro Comune.
Ciò posto, si conferisce all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse delle minori e tenuto conto delle indicazioni di entrambi i genitori, sia pure non vincolanti, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie, con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti. L'Ente affidatario, per l'effetto, eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati. I genitori conserveranno la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali. In particolare, le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente.
Si precisa che i Servizi Sociali dovranno tenere informate entrambe le parti in ordine alle decisioni che andranno ad assumere nell'interesse delle figlie minori e dovranno acquisirne il parere, anche se non vincolante.
Entrambe le parti avranno pari facoltà di essere inserite nelle chat dello sport e scolastiche.
Decorsi 24 mesi, in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio, l'affido ai Servizi Sociali sarà da intendersi automaticamente cessato, con conseguente sostituzione dello stesso con un affido condiviso ad entrambi i genitori.
Qualora, invece, il Servizio Sociale ravvisasse la necessità di ulteriori provvedimenti a tutela delle minori, con limitazione della responsabilità genitoriale, provvederà ad effettuare opportuna segnalazione al P.M. per le sue richieste, ex art. 4, comma 4, legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo cui: “A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga”.
IV.2 La previsione dell'affido ai Servizi Sociali deve accompagnarsi ad un progetto di interventi e percorsi in favore delle parti e delle minori, affinché – scaduti i 24 mesi – le parti siano in condizione di poter esercitare la responsabilità genitoriale, senza mediazioni e/o limitazioni.
Più precisamente, il Collegio ritiene di incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti, anche per il tramite della struttura consultoriale, di attivare un percorso di sostegno psicologico per le minori, con l'obiettivo di interrompere il processo di interiorizzazione delle posizioni materne, ripristinare il rapporto madre-figlie facendo venire meno le disfunzioni meglio rilevate in parte motiva, recuperare il rapporto col padre.
Il Collegio ritiene altresì di incaricare i Servizi Socio-Sanitari territorialmente competenti di proseguire il servizio di educativa domiciliare presso la madre, al fine di offrire alla genitrice il supporto necessario a relazionarsi in modo adeguato con le figlie in un momento particolarmente critico. L'obiettivo del servizio di educativa deve essere quello di depurare le modalità relazionali materne dai profili disfunzionali emersi.
Ancora il Collegio ritiene di incaricare i Servizi Socio-Sanitari territorialmente competenti di proseguire il percorso di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità, già previsto nei provvedimenti temporanei ed urgenti, in favore delle parti.
L'obiettivo di tali percorsi è quello di sostenere i genitori affinché: elaborino il trauma della definitiva disgregazione dell'unità coniugale;
recuperino la capacità di mettere a fuoco i reali bisogni delle figlie;
inizino a guardare criticamente al proprio ruolo ed acquisiscano consapevolezza dell'importanza del ruolo genitoriale dell'altro; cessino di alimentare la conflittualità; acquisiscano una sufficiente capacità di confronto e di dialogo. Per quanto riguarda la l'obiettivo dei Pt_2
percorsi dovrà anche essere quello di superare il meccanismo:
• di tendenziale mistificazione, rendendo la donna più aderente alla realtà oggettiva delle cose;
• di identificazione proiettiva che porta la madre a mettere inconsciamente dentro le figlie proprie paure e stati d'animo.
Come noto, non può esercitarsi sulle parti alcuna coercizione, affinché si sottopongano ai percorsi indicati.
Tuttavia, occorre avvertire le parti che qualora non intendano sottoporsi ai percorsi loro destinati, la loro scelta potrà essere oggetto di specifica valutazione in eventuali successivi giudizi, al fine dell'assunzione di provvedimenti maggiormente incisivi in punto affido, collocazione e visite o anche al fine dell'applicazione dell'art. 473bis.39 c.p.c.
L'affido ai Servizi Sociali comporta l'apertura presso l'Ufficio del Giudice Tutelare competente di apposito procedimento di vigilanza ex art. 337 c.c.
L'Ente affidatario dovrà, per l'effetto, riferire senza indugio all'Ufficio del Giudice Tutelare ogni evento di particolare rilevanza e sarà tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma dei percorsi ed interventi, come sopra indicati, nonché sull'evoluzione delle condizioni delle minori e dei di lei genitori.
IV.3 Veniamo alla collocazione delle minori.
Il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuta la CTU e, quindi, ritiene di disporre una collocazione paritetica delle minori, con residenza anagrafica presso la madre.
Le ragioni a fondamento di tale scelta sono chiare alla stregua degli esiti della CTU. Si tratta di mantenere quale stabile figura di riferimento la madre, ma nel contempo attenuare la pressione esercitata dalla donna sulle figlie mediante il meccanismo di mistificazione della realtà e di identificazione proiettiva. Si tratta di neutralizzare le finalità escludenti della madre, sì che le figlie comprendano che “è lecito” divertirsi e stare bene anche con il padre. In altri termini, si tratta di restituire alle figlie la possibilità:
- di continuare a coltivare il proprio rapporto col padre, oltre che con la madre;
- di non vivere in due realtà parallele e non comunicanti, ma di vivere sia con la madre che col padre in perfetta armonia, senza conflitti di lealtà.
Nel dettaglio, il padre vedrà e terrà con sé le minori, una settimana, il lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica, compresi i pernotti. Il mercoledì e giovedì, invece, le minori resteranno presso la madre.
La settimana successiva, la madre vedrà e terrà con sé le figlie il lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica compresi i pernotti. Il mercoledì e giovedì, invece, le minori resteranno presso il padre.
E così via.
Il collegio ritiene di adottare tale regime di collocazione, anche se in risposta alle osservazioni dei
CTP il perito incaricato ha dato atto che “qualora la notizia dell'archiviazione del procedimento penale …fosse confermata dai documenti a … disposizione, le valutazioni tecniche espresse necessiterebbero di essere riviste in modo significativo. In tal caso, le problematiche emerse nel funzionamento psichico della IG.ra le correlate preoccupazioni per il benessere delle minori, Pt_2
assumerebbero una connotazione ancora più seria, suggerendo la presenza di dinamiche disfunzionali più profonde e strutturate rispetto a quanto inizialmente ipotizzato”.
Ed invero il Collegio non ritiene che possa imputarsi alla parte, che non ha le necessarie competenze tecniche, la scelta di informare o non informare il Collegio dell'archiviazione, peraltro parziale, di un procedimento penale.
Dunque, la mancata informazione non può ricondursi ad un comportamento della parte, suscettibile in quanto tale di valutazione sotto il profilo dell'idoneità genitoriale.
Da ultimo, per quanto riguarda le principali festività, il giorno del compleanno delle bambine e le vacanze invernali ed estive, il Collegio, muovendo dal rilievo che proprio la gestione delle minori ha rappresentato e rappresenta il principale terreno di scontro dei genitori, ritiene opportuno incaricare i Servizi Sociali affidatari di calendarizzare, sentite le parti e tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle bambine, i periodi di rispettiva frequentazione, dando rigorosa applicazione al principio della bigenitorialità ed al principio della parità dei tempi di permanenza delle minori presso ciascuno dei genitori.
IV.4 Parte resistente ha invocato l'assegnazione della nuova casa sita in Albenga, Fraz. Leca, Regione
Bagnoli n. 16.
Sennonché è pacifico che in tale casa la famiglia e, quindi, anche le minori non abbiano mai vissuto.
La casa familiare era, infatti, quella sita in Albenga, Via Mazzini 59/4, oggi alienata a terzi.
Ne consegue che la domanda di assegnazione proposta dalla convenuta non può trovare accoglimento, in quanto l'istituto è previsto a tutela dell'habitat domestico delle minori, ma l'immobile sito in Albenga, Fraz.
Leca, Regione Bagnoli n. 16 non è mai stato habitat domestico di e e tanto basta. CP_1 Pt_3
V. La questione economica.
Il ricorrente ha depositato le dichiarazioni dei rediti degli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022.
Il suo reddito netto complessivo per l'anno 2020 risulta pari a 26.001,00 euro, per l'anno 2021 risulta pari a 25.072,00 euro e per l'anno 2022 risulta pari a 33.008,00 euro.
L'uomo, già proprietario della ex casa familiare, oggi alienata a terzi, ha la proprietà di un locale commerciale, locato negli anni 2020, 2021 e 2022 al canone annuo di 15.618,00 euro.
Sentito all'udienza del 27.2.2024, il ricorrente ha precisato che il canone mensile è attualmente pari a
1200,00 euro e che l'immobile è gravato da mutuo con rata pari a 610,00 euro al mese fino al 2037.
Il ricorrente ha anche precisato di essere titolare della nuda proprietà di un box di cui il padre è usufruttuario e di un appartamento di cui l'usufruttuaria è una terza non congiunta.
Dagli estratti conto in atti, emerge che nel 2023 gli accrediti sul solo conto corrente ad esso intestato Pt_6
per l'attività professionale svolta hanno superato i 75.000,00 euro.
Emerge altresì che l'uomo è titolare di una pensione di 58,60 euro mensili.
In occasione della prima udienza di comparizione, il ha dichiarato di godere di un reddito mensile Pt_1
netto pari a 3.000,00 euro circa, ma vi è motivo di ritenere che in realtà il suo reddito mensile netto sia anche superiore, in considerazione della esposizione debitoria lamentata, che è evidentemente indice della sua capacità economica, ed anche tenuto conto della sua capacità di risparmio. Sotto il primo profilo, si rileva che il ha lamentato di essere gravato da una rata di 800,00 euro Pt_1
mensili per l'auto BMW in uso dal 2023, di 400,00 euro mensili per un finanziamento contratto in costanza di matrimonio, di 5.000,00 euro all'anno per saldare il debito maturato con la (all. 4B). CP_7
In atti è stato depositato anche l'atto con cui l'Agenzia delle Entrate ha accolto la di lui istanza di rottamazione del debito maturato nei confronti dell'Erario (5.548,11 euro), con n° 72 rate da pagare a decorrere dal 28.11.2023 (all. 4A).
Da ultimo, il ricorrente ha rappresentato di essere gravato anche da oneri alloggiativi per 600,00 euro mensili, in quanto in attesa di trasferirsi nell'immobile sito in Albenga, Fraz. Leca, Regione Bagnoli n. 16 ha assunto in locazione altro immobile sito in Albenga, Via Torino 11E/2 (prod. n. 50).
L'uomo, dunque, risulta mensilmente gravato da oneri, a diverso titolo, pari a circa 2.0000,00 euro e poiché in costanza di matrimonio la famiglia ha potuto godere di un tenore di vita più che buono e il resistente ha investimenti e titoli anche di un certo valore, pare ragionevole doversi presumere che abbia anche entrate ulteriori rispetto a quelle dichiarate.
Sotto il profilo della capacità di risparmio, il ha provviste bancarie e anche investimenti Pt_1
diversificati: in fondi a febbraio 2024 per 31.298,62 euro, in obbligazioni a febbraio 2024 per 17915,52 euro, in fondi comuni, SICAV e investimenti alternativi a febbraio 2024 per 43.143,99 euro, in azioni per 12.471,73 auro, nel prodotto Carige Soluzione III pari a 98.500,00 euro.
L'attore è anche nudo proprietario di un box di cui usufruttuario è il padre e di un appartamento di cui è usufruttuaria una terza persona non congiunta.
Nel complesso, la posizione reddituale e patrimoniale del ricorrente appare solida.
Il ricorrente svolge l'attività di avvocato e si avvale anche di una dipendente, come emerge dagli estratti conto ove si possono constatare i pagamenti delle relative retribuzioni.
La documentazione economica depositata non risulta completa, non essendo stati depositati, ad esempio, gli estratti del conto acceso presso il Banco di Sondrio, ragione per cui deve darsi applicazione all'art. 473bis.18 c.p.c.
Quanto alla resistente, la stessa ha prodotto in atti le dichiarazioni dei redditi relative agli anni d'imposta
2020, 2021 e 2022.
Per l'anno 2020 il reddito annuo complessivo denunciato risulta pari a 798,00 euro, per l'anno 2021 risulta pari a 618,00 euro e per l'anno 2022 risulta pari a 2412,00 euro.
La convenuta svolge l'attività di estetista dal 2020/2021.
All'udienza del 27.2.2024 ha indicato il proprio reddito mensile netto in 400/500,00 euro al mese.
Ha però precisato che le proprie entrate hanno subito una contrazione “perché la Polizia Giudiziaria ha il mio telefono atteso il procedimento penale pendente”.
Con riguardo al periodo precedente, ha ammesso: “non ho mai lavorato a tempo pieno ma riuscivo anche a guadagnare 1.000,00 euro circa al mese come estetista”, dichiarazione che rende evidente l'inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi in atti.
Dagli estratti del conto corrente intestato alla convenuta emergono reiterati versamenti di denaro contante.
Sentita all'udienza di prima comparizione, la donna ha spiegato che si tratta dei proventi della propria attività di estetista.
Nel 2022, quando i redditi annui dichiarati sono stati complessivamente pari a 2412,00 euro, i versamenti di denaro contante nei soli mesi di febbraio, marzo, aprile, giugno, settembre e novembre (gli unici per i quali gli estratti sono stati depositati) sono stati pari a 2850,00 euro. Il che lascia ragionevolmente presumere che la abbia entrate superiori rispetto a quelle denunciate, tanto più che i versamenti in Pt_2
contanti presenti sul conto appaiono funzionali a creare un minimo di provvista per sostenere i pagamenti necessari e il conto appare scarsamente movimentato, almeno fino al 2023. Tutti profili che corroborano la tesi che la donna abbia potuto disporre per le proprie spese di risorse ulteriori, non denunciate e non versate in banca.
Oltre ai versamenti in contanti, sul conto sussistono accrediti di importo variabile della Società Forever
Living Products Italy Srl e l'accredito dell'assegno unico (100,00 euro).
Sul conto non vi è, invece, alcuna evidenza del canone di locazione dell'immobile ove la donna svolge la sua attività di estetista dalla stessa quantificato in 300,00 euro mensili.
Dal 2024 vi è evidenza dei pagamenti del mantenimento operati dal . Pt_1
La non ha proprietà immobiliari né è titolare di investimenti di alcun genere. Pt_2
Non è gravata da oneri alloggiativi, vivendo con i suoi genitori.
E' gravata per 80/90,00 euro dal finanziamento contratto per l'acquisto di un motorino.
Nel complesso, la resistente ha 46 anni e svolge un'attività per la quale vi è una crescente richiesta.
Anch'ella ha depositato, malgrado il disposto dell'art. 473bis.12 c.p.c. e lo specifico ordine del Giudice rel., documentazione economica incompleta, ragione per cui deve trovare applicazione l'art. 473bis.18 c.p.c.
Sussistono indici che inducono a ritenere che la situazione economica dalla stessa prospettata non sia perfettamente corrispondente a quella reale, dovendosi ritenere che la donna disponga di entrate ulteriori a quelle denunciate fiscalmente.
V.1 Per quanto riguarda il mantenimento delle figlie, il Collegio osserva innanzitutto che è stata disposta la collocazione paritetica delle minori presso ciascuno dei genitori, ragione per cui ogni genitore concorre al mantenimento ordinario delle bimbe in via diretta per il tempo in cui le ha con sé.
Poiché sussiste una disparità nelle rispettive posizioni economiche delle parti, il Collegio ritiene comunque che sia opportuno porre a carico del padre un contributo per il mantenimento delle figlie minori, ma in una misura che tenga conto appunto della loro collocazione paritetica, dell'età delle bambine e pure dell'imputazione delle spese straordinarie.
A tale proposito il Collegio, a fronte delle posizioni economiche delle parti, ritiene di porre il 100% delle spese straordinarie in capo al ricorrente, . Parte_1
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie
(in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno. Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Così individuate le spese straordinarie, è chiaro che l'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire solo i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto,
l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.).
Ed allora, muovendo da queste premesse, tenuto conto della collocazione paritetica delle minori, considerata l'età di e tenuto conto delle rispettive posizioni economiche delle parti CP_1 Pt_3
e dell'imputazione integrale delle spese straordinarie al padre, il Collegio ritiene congruo porre a carico di per il mantenimento delle figlie un contributo pari a 500,00 euro (250,00 Parte_1
euro per ciascuna figlia), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_2
La potrà inoltre percepire integralmente l'assegno unico per le figlie. Pt_2
E' appena il caso di osservare che nei provvedimenti temporanei ed urgenti, il contributo per le figlie a carico del padre era sì stato determinato in 600,00 euro complessivi (300,00 euro per ciascuna figlia), ma in una situazione in cui il padre poteva vedere le figlie soltanto in incontri protetti. Oggi il padre vede e tiene con sé le figlie per tempi assolutamente equivalenti rispetto a quelli goduti dalla madre.
Non solo.
Nei provvedimenti temporanei ed urgenti, le spese straordinarie - il cui ambito, per il Tribunale di Savona
è piuttosto ampio – erano poste al 90% a carico del padre e per il restante 10% a carico della madre, mentre in questa sede vengono poste integralmente a carico del padre.
V.2 Quanto al contributo richiesto dalla er il proprio mantenimento, il Collegio ritiene che lo stesso Pt_2
vada riconosciuto, ma anche in tal caso in una misura diversa rispetto a quella riconosciuta nell'ordinanza di cui all'art. 473bis.22 c.p.c.
La ha 46 anni e, dunque, è piuttosto giovane. Pt_2
Ha maturato esperienze lavorative diverse (assistente di volo, segretaria, ecc.) e risulta già inserita nel mondo del lavoro con un'attività, fra l'altro in proprio, – quella di estetista – che è piuttosto richiesta e senz'altro idonea a garantirle entrate da impiegare per il proprio mantenimento, oltre che per quello delle figlie.
Pertanto, tenuto conto del fatto che in sede di separazione il contributo eventualmente spettante alla moglie deve tenere conto del tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio, considerata la posizione economica della resistente e infine tenuto conto che la stessa ha omesso di depositare documentazione economica completa (in particolare, gli estratti conto risultano soltanto parziali), il Collegio ritiene di porre a carico di un contributo per il mantenimento Parte_1
della moglie pari a 150,00 euro, da corrispondere all'interessata entro il giorno 5 di ogni mese.
VI. Le spese di lite.
Non resta che provvedere sulle spese di lite.
Attesa la reciproca soccombenza delle parti, il Collegio ritiene di compensare le spese fra e Parte_1
Parte_2 Rispetto alla posizione processuale delle minori, il Collegio ritiene di porre a carico di e Parte_1
in solido fra loro, le spese di lite che liquida in favore dell'Avv. Anna Maria Panfili, nominata Parte_2
curatore speciale e dichiaratasi distrattaria, nella misura di 4.000,00 euro, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti.
Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, a carico solidale delle parti.
Respinge la domanda di parte ricorrente di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c., in Parte_2
difetto dei presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• respinge le eccezioni preliminari della convenuta;
• dichiara l'inammissibilità dei documenti depositati dalle parti successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto tardivi;
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
• visti gli artt. 333 c.c., 5bis legge 4 maggio 1983 n. 184, dispone l'affidamento delle minori e CP_1
ai Servizi Sociali territorialmente competenti per il periodo di 24 mesi, con Parte_3
collocazione paritetica presso ciascuno dei genitori;
• conferisce all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse delle minori e tenuto conto delle indicazioni dei genitori le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie, con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti. L'Ente affidatario, per l'effetto, eserciterà
i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati. I genitori conserveranno la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali. In particolare, le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente. Ii Servizi Sociali dovranno tenere informate entrambe le parti in ordine alle decisioni che andranno ad assumere nell'interesse delle figlie minori e dovranno acquisirne il parere, anche se non vincolante. Entrambe le parti avranno pari facoltà di essere inserite nelle chat dello sport e scolastiche;
• incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti, ove occorra con la collaborazione con i Servizi
Sanitari:
- di mantenere la collocazione paritetica delle minori;
- di attivare un percorso di sostegno psicologico per le minori, con gli obiettivi meglio esplicitati in parte motiva;
- di proseguire il servizio di educativa domiciliare presso la madre, con le finalità e gli obiettivi sopra indicati;
- di attivare/proseguire il percorso di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità destinato alle parti, con gli obiettivi specificati in parte motiva;
• dispone che decorso il periodo di affido:
- se si riterranno raggiunti gli obiettivi di cui alla parte motiva, in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio, l'affido ai Servizi Sociali sia da intendersi automaticamente cessato, con conseguente sostituzione dello stesso con un affido condiviso ad entrambi i genitori;
- qualora il Servizio Sociale ravvisi la necessità di ulteriori provvedimenti a tutela del minore, con limitazione della responsabilità genitoriale, provveda ad effettuare opportuna segnalazione al P.M. per le sue richieste, ex art. 4, comma 4, legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo cui: “A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga”;
• dispone che i Servizi Sociali riferiscano al G.T. in merito all'esecuzione del presente provvedimento, all'andamento del programma dei percorsi ed interventi, come sopra indicati, nonché all'evoluzione delle condizioni delle minori e dei di lei genitori, con relazione da depositare con cadenza semestrale, salvo comunicazioni urgenti;
• dispone la trasmissione della presente sentenza al G.T. per l'apertura del procedimento di vigilanza ex art. 337 cc.;
• stabilisce che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie, una settimana, il lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica, compresi i pernotti. Il mercoledì e giovedì, invece, le minori resteranno presso la madre. La settimana successiva, la madre potrà vedere e tenere con sé le figlie il lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica, compresi i pernotti. Il mercoledì e giovedì, invece, le minori resteranno presso E così via. Per quanto riguarda le principali festività, il giorno del compleanno delle bambine e le vacanze invernali ed estive, incarica i Servizi Sociali affidatari di calendarizzare, sentite le parti e tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle bambine, i periodi di rispettiva frequentazione, dando rigorosa applicazione al principio della bigenitorialità ed al principio della parità dei tempi di permanenza delle minori presso ciascuno dei genitori;
• respinge la domanda della convenuta di assegnazione dell'immobile sito in Albenga, Fraz. Leca,
Regione Bagnoli n. 16;
• pone a carico di per il mantenimento delle figlie un contributo pari a 500,00 euro Parte_1
(250,00 euro per ciascuna figlia), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_2
• dispone che l'assegno unico per le figlie venga integralmente percepito da Parte_2
• pone a carico di il 100% delle spese straordinarie da sostenere per le figlie, come Parte_1
sopra meglio precisate;
• pone a carico di un contributo per il mantenimento della moglie pari a 150,00 euro, Parte_1
annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere all'interessata entro il giorno 5 di ogni mese;
• compensa le spese fra e Parte_1 Parte_2
• condanna e in solido fra loro, al pagamento in favore dell'Avv. Anna Parte_1 Parte_2
Maria Panfili, nominata curatore speciale e dichiaratasi distrattaria, delle spese di lite che liquida in
4.000,00 euro, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti;
• pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, a carico solidale delle parti;
• respinge la domanda attorea di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
Si comunichi alle parti, al curatore speciale, ai Servizi Sociali territorialmente competenti e si trasmetta al G.T. per l'apertura del procedimento di vigilanza ex art. 337 cc.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio dell'19.3.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo