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Sentenza 30 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/03/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3217/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 28 febbraio 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
in ca ll'avv. Luigi Tiano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giovanni in Fiore, alla via Panoramica;
E (c.f.: ), rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Sergio Lucisano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza, Piazza Europa n. 14; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: divorzio.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 28/2/2025.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 18/11/2024, ha premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio civile in data 2/4/2019 con Controparte_1
Il ricorrente ha riferito di avere constatato, a seguito di separazione consensuale omologata in data 8/11/2023, l'impossibilità definitiva di ricostituzione di una comunione materiale e spirituale e, pertanto, ha chiesto al tribunale di Cosenza di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, senza che venga riconosciuto alla propria moglie alcun assegno divorzile, atteso che il matrimonio contratto tra i due era da ritenersi fittizio, teso unicamente a far 2
ottenere alla sig.ra il permesso di soggiorno e la cittadinanza CP_1 italiana. Si è costituita in giudizio per aderire alla domanda di Controparte_1 scioglimento del matrimonio, ma chiedendo al tribunale di ottenere la corresponsione dell'assegno divorzile pari ad € 203,80, pari alla somma rivalutata di € 200,00 stabilita in sede di separazione consensuale, a titolo di mantenimento, da rivalutarsi annualmente, tenuto conto della ormai ridotta capacità reddituale e della autenticità del vincolo matrimoniale. Alla prima udienza del 28/2/2025, il giudice istruttore ha sentito le parti anche al fine di accertare se effettivamente il matrimonio contratto fosse fittizio per come riferito nel ricorso introduttivo. Tuttavia, a prescindere dal fatto che una simile circostanza non è stata mai dichiarata dai coniugi in sede di separazione, è stato lo stesso a dichiarare che l'unione matrimoniale, lungi Parte_1 dall'essere frutto di un accordo fittizio, è proseguita felicemente per lungo tempo, quanto meno fino al 2022, allorquando, a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina, la famiglia della (di nazionalità ucraina), col CP_1 consenso del , si è trasferita nella casa coniugale, rimanendovi per Parte_1 almeno sei mesi, durante i quali il rapporto fra i coniugi è effettivamente entrato in crisi. Nel corso dell'udienza il giudice ha tentato di favorire l'accordo delle parti sui punti controversi e, all'esito di ampia discussione, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo che prevede l'obbligo, a carico del , di Parte_1 corrispondere, in favore della entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 titolo di assegno divorzile, la lessiva di € 150,00 da rivalutarsi annualmente. Al termine dell'udienza il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. RILEVATO IN DIRITTO Risulta dagli atti che in data 2/4/2019 le parti hanno contratto matrimonio civile in San Giovanni in Fiore. Risulta altresì che tra i coniugi è intervenuta separazione personale omologata in data 8/11/2023. Al momento del deposito del ricorso risulta trascorso il termine previsto dall'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge n. 898/1970, per essere trascorsi più di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale (avvenuta in data 7/11/2023 per come si desume dalla sentenza di separazione in atti) e deve inoltre ritenersi che la separazione non si sia mai interrotta, non avendo il convenuto eccepito l'interruzione. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898/1970 e, considerati il tenore dell'atto introduttivo, la condotta delle parti ed il tempo trascorso dalla separazione, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta meno definitivamente, ai sensi dell'art. 2 della legge citata. L'accordo raggiunto dalle parti in ordine al pagamento dell'assegno divorzile può essere recepito. Nulla sulle spese in considerazione dell'intesa raggiunta dalle parti in corso di causa. 3
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 celebrato in San Giovanni in Fiore il 2 aprile Controparte_1
2019, annotato nel medesimo anno nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 4, parte I;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R. n. 396/2000;
- è obbligato a corrispondere a Parte_1 [...]
entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € 150,00 a CP_1 titolo di assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente rivalutabile secondo l'indice f.o.i. ISTAT.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma