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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 05/11/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 94/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
$$UFFICIO_GIUDIZIARIO$$
$$SEZIONE$$
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. MI RU Presidente rel.
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile portante il n. R.G. 94/2025 vertente tra
, nato a [...] in data [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall' BUSCAINO DONATELLA,
ricorrente contro
, nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
RAINERI VALERIA MARIA,
ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 8/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/1/2025 conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi a questo Tribunale esponendo che con sentenza n. 131/2022 pubblicata Controparte_1 in data 31/1/2022 il Tribunale di Trapani aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data 10/8/1993, trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di Valderice, n. 39, parte II, serie A, anno 1993, disponendo a carico del Pt_1
l'obbligo di corrispondere, quale contributo per il mantenimento del figlio la somma Per_1 mensile di euro 300,00 da versare direttamente al figlio entro il giorno 5 di ogni mese, e di corrispondere la somma di euro 300,00 mensili a titolo di assegno divorzile per la moglie e assegnando la casa coniugale alla . CP_1
Rappresentava che il figlio aveva raggiunto l'indipendenza economica avendo Per_1 sottoscritto un contratto part time a tempo indeterminato.
Chiedeva, pertanto, la modifica delle condizioni economiche di separazione nei seguenti termini:
“revocare l'assegno di mantenimento per il figlio dell'importo di euro 300,00 Per_1 mensili posto a carico del sig. , atteso che il figlio è divenuto Parte_1 economicamente indipendente;
revocare l'assegnazione della casa coniugale alla moglie , atteso che il Controparte_1 figlio è divenuto economicamente indipendente e non sussistono più i presupposti di fatto e di diritto ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.;
revocare l'assegno divorzile dell'importo di euro 300,00 mensili posto a carico del sig.
nei confronti dell'ex moglie, disposto con la sentenza n. 131/2022 pubblicata in data Pt_1
31/01/2022”.
In data 11/4/2025 con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio CP_1 che contestava quanto dedotto nell'atto introduttivo e chiedeva, pertanto, di:
[...]
“In via principale e nel merito
- rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto con conseguente integrale conferma delle statuizioni di cui alla sentenza n. 131/2022 emessa in data 31.01.2022 nell'ambito del giudizio n. 2738/2019 RG.
In subordine:
- nella denegata ipotesi che non trovi accoglimento quanto richiesto in via principale, la resistente chiede che l'Ill.mo Tribunale Voglia rideterminare gli importi dell'assegno divorzile in favore della sig.ra e dell'assegno di mantenimento in favore di Controparte_1 Per_2
, secondo quanto ritenuto di spettanza, ponendo il correlato onere a carico del sig.
[...]
. Parte_1 Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Con ordinanza del 5/6/2025 venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori:
“- revoca l'assegno di mantenimento erogato da in favore Parte_1 del figlio . Persona_2
- revoca l'assegno divorzile erogato da in favore di Parte_1
”. Controparte_1
All'udienza del 8/10/2025 la causa veniva posta in decisione a seguito di discussione orale.
*****
Con riferimento ai figli maggiorenni, ai sensi dell'art. 337-septies cod. proc. civ., può essere disposto il pagamento di un assegno periodico in favore dei medesimi qualora questi non siano indipendenti economicamente “valutate le circostanze”.
Alla luce di tale dettato, l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero, pur se posto nelle condizioni concrete per addivenirvi, non ne abbia poi tratto profitto per sua colpa (cfr. sent. Cassazione civile, n. 24498 del 17/11/2006; n. 19589 del 26/9/2011, n.
17738 del 07/9/2015).
Nell'ambito di questo orientamento è stato precisato che la valutazione dei presupposti per la ricorrenza dell'obbligo di mantenimento va effettuata “con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in guisa da escludere che la tutela della prole sul piano giuridico possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura” (cit.
Cassazione civ. n. 12477/2004, nello stesso senso Cassazione, n. 18076 del 20 agosto 2014,
Cass. ord. n. 5088/2018).
In particolar modo, il figlio maggiorenne che ha terminato gli studi e ha fatto “ingresso nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude alla successiva spendita della capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore” (Cassazione civile, sez. VI-1, ordinanza 22 luglio 2019,
n. 19696). L'autosufficienza economica del figlio maggiorenne deve, dunque, essere valutata anche in termini di stabilità e adeguatezza del reddito, rapportato al tenore di vita avuto fino a quel momento.
In merito alla definizione di “adeguatezza” della retribuzione si può circoscriverla alla misura del compenso tale da “assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa” (Cass. sent. n.40282/2021).
Anche la durata del contratto part time ha una valenza fondamentale per la valutazione del caso concreto.
Nel caso di specie il figlio ad oggi è stato assunto come operatore aeroportuale con Per_1 contratto part time a tempo indeterminato a decorrere dal 1° novembre del 2022.
Tale circostanza permette di affermare ad oggi che ha raggiunto una stabilità Per_1 economica, avendo intrapreso l'attività lavorativa già da tre anni, con un contratto, che seppur part time, è a tempo indeterminato e gli permette di conseguire un reddito che, seppur limitato in relazione anche alle spese a cui fa fronte, è comunque sufficiente a garantire le sue esigenze di vita. Sul punto, anche la Cassazione afferma che una stabilità lavorativa del figlio per almeno due anni consentirebbe al genitore di interrompere legittimamente il versamento del mantenimento (Cass. ord. n. 19696 del 2019).
Di conseguenza, avendo il figlio maggiorenne intrapreso ormai una attività lavorativa che da tre anni gli consente di percepire un reddito stabile ed avuto riguardo al fatto che ha Per_1 ormai completato i suoi studi e ha compiuto i ventisei anni, non sussistono i presupposti per stabilire la continuazione del diritto al mantenimento da parte dei genitori. Considerato anche che sono la capacità lavorativa e gli sforzi già profusi da che potrebbero anche portare Per_1 ad un miglioramento delle sue condizioni economiche, ottenendo l'ampliamento dell'orario lavorativo o un impiego maggiormente retribuito e che a tal fine non può essere raggiunto invece attraverso l'obbligo di mantenimento previsto in capo ai genitori, i cui limiti e presupposti sono chiaramente delineati.
*****
Passando adesso alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, occorre premettere che “la casa familiare deve essere assegnata tenendo conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico.”
Dunque, la casa familiare può essere assegnata soltanto per conservare l'habitat domestico del figlio minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente (Cass. Civ., Sez. I,
Ord. 9 maggio 2025, n. 12249).
Nel caso di specie il figlio è divenuto economicamente indipendente e si è trasferito Per_1 in un'altra città. Ad oggi quindi non sussistono più i presupposti di fatto e di diritto ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. per assegnare la casa familiare alla . CP_1
*****
Per quanto attiene, infine, alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore di CP_1 occorre precisare che “in tema di revisione dell'assegno di divorzio, allorché a
[...] fondamento dell'istanza dell'ex coniuge obbligato, rivolta ad ottenere la totale soppressione del diritto al contributo economico, sia dedotto il miglioramento delle condizioni economiche dell'ex coniuge beneficiario, il giudice, ai fini dell'accoglimento della domanda, non può limitarsi a considerare isolatamente detto miglioramento, attribuendo ad esso una valenza automaticamente estintiva della solidarietà post-coniugale, ma… deve verificare se l'ex coniuge, titolare del diritto all'assegno, abbia acquistato, per effetto di quel miglioramento, la disponibilità di mezzi adeguati, ossia idonei a renderlo autonomamente capace, senza necessità di integrazioni ad opera dell'obbligato, di raggiungere un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio” (Cassazione civ. sentenza n. 18367 del 2006).
La revisione dell'assegno divorzile, dunque, richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali (Cassazione, sez. civ. I, ordinanza n. 3761/2024).
Nel caso di specie, giova rilevare che la situazione economico-reddituale della è CP_1 mutata rispetto alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio in quanto ha stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con aumento da 600,00 euro a 932,00 al mese. Tale miglioramento in termini economici deriva non solo dall'aumento relativo allo stipendio, ma anche dalla stabilità finanziaria che il nuovo contratto le consente di avere. Altro elemento valutabile è costituito, inoltre, dalla convivenza more uxorio instaurata dalla resistente (v. verbale di udienza del 14.5.2025, dichiarazioni della resistente: “ho un compagno ma noi due viviamo separatamente. Io vivo sempre nella casa familiare, che è stata assegnata
a me con provvedimento che dovrebbe essere del 2016.”), in quanto nel caso di un legame “che si traduce in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, viene meno l'obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi all'assegno”
(Cass. civ. ord. n. 34728/2023).
Orbene, in materia di revoca dell'assegno divorzile disposto a seguito dell'istaurazione da parte dell'ex coniuge beneficiario di una convivenza more uxorio, la Corte di Cassazione
(ordinanza 4 maggio 2022 n. 14151) ha stabilito che per quest'ultima debba intendersi un
“legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale”, a prescindere dalla prova della coabitazione.
Di conseguenza, l'instaurazione di tale nuovo legame, seppur non connotato da coabitazione, si sostituisce al precedente “sotto il profilo della tutela assistenziale” (cfr. Cass., S.U.,
32198/22).
Nel caso di specie, il ricorrente (coniuge gravato dall'obbligo di corrispondere l'assegno) ha provato l'esistenza di tale legame tramite l'allegazione di ritrazioni fotografiche, legame peraltro confermato dalla resistente in giudizio.
Dalla prova di tale legame discende evidentemente la naturale conseguenza dell'aiuto economico ricevuto, in aggiunta alle proprie sostanze, dalla ad opera del suo CP_1 compagno. Si noti, peraltro, che da una fotografia allegata si evidenzia che la ha pure CP_1 indossato la maglia con il logo della pizzeria, il che risulta un indizio preciso di una collaborazione lavorativa della rispetto all'attività commerciale del suo compagno. CP_1
Per quanto attiene, invece alla situazione economico reddituale del va osservato che Pt_1
l'aumento percepito in busta paga è abbastanza esiguo, sicuramente non idoneo ad affermare un miglioramento significativo delle sue condizioni economiche e, sulla base del giudizio di bilanciamento tra la posizione dei due coniugi, sicuramente inferiore rispetto al miglioramento economico avuto dalla . CP_1 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita, adotta le seguenti modifiche alle condizioni di divorzio:
- revoca l'assegno di mantenimento erogato da in favore Parte_1 del figlio Persona_2
- revoca l'assegno divorzile erogato da in favore di Parte_1
. Controparte_1
- Revoca l'assegnazione della casa familiare;
- condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.906 per compensi, oltre rimborso delle spese generali in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, e contributo unificato.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 4/11/2025.
Il Presidente est.
MI RU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
$$UFFICIO_GIUDIZIARIO$$
$$SEZIONE$$
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. MI RU Presidente rel.
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile portante il n. R.G. 94/2025 vertente tra
, nato a [...] in data [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall' BUSCAINO DONATELLA,
ricorrente contro
, nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
RAINERI VALERIA MARIA,
ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 8/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/1/2025 conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi a questo Tribunale esponendo che con sentenza n. 131/2022 pubblicata Controparte_1 in data 31/1/2022 il Tribunale di Trapani aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data 10/8/1993, trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di Valderice, n. 39, parte II, serie A, anno 1993, disponendo a carico del Pt_1
l'obbligo di corrispondere, quale contributo per il mantenimento del figlio la somma Per_1 mensile di euro 300,00 da versare direttamente al figlio entro il giorno 5 di ogni mese, e di corrispondere la somma di euro 300,00 mensili a titolo di assegno divorzile per la moglie e assegnando la casa coniugale alla . CP_1
Rappresentava che il figlio aveva raggiunto l'indipendenza economica avendo Per_1 sottoscritto un contratto part time a tempo indeterminato.
Chiedeva, pertanto, la modifica delle condizioni economiche di separazione nei seguenti termini:
“revocare l'assegno di mantenimento per il figlio dell'importo di euro 300,00 Per_1 mensili posto a carico del sig. , atteso che il figlio è divenuto Parte_1 economicamente indipendente;
revocare l'assegnazione della casa coniugale alla moglie , atteso che il Controparte_1 figlio è divenuto economicamente indipendente e non sussistono più i presupposti di fatto e di diritto ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.;
revocare l'assegno divorzile dell'importo di euro 300,00 mensili posto a carico del sig.
nei confronti dell'ex moglie, disposto con la sentenza n. 131/2022 pubblicata in data Pt_1
31/01/2022”.
In data 11/4/2025 con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio CP_1 che contestava quanto dedotto nell'atto introduttivo e chiedeva, pertanto, di:
[...]
“In via principale e nel merito
- rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto con conseguente integrale conferma delle statuizioni di cui alla sentenza n. 131/2022 emessa in data 31.01.2022 nell'ambito del giudizio n. 2738/2019 RG.
In subordine:
- nella denegata ipotesi che non trovi accoglimento quanto richiesto in via principale, la resistente chiede che l'Ill.mo Tribunale Voglia rideterminare gli importi dell'assegno divorzile in favore della sig.ra e dell'assegno di mantenimento in favore di Controparte_1 Per_2
, secondo quanto ritenuto di spettanza, ponendo il correlato onere a carico del sig.
[...]
. Parte_1 Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Con ordinanza del 5/6/2025 venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori:
“- revoca l'assegno di mantenimento erogato da in favore Parte_1 del figlio . Persona_2
- revoca l'assegno divorzile erogato da in favore di Parte_1
”. Controparte_1
All'udienza del 8/10/2025 la causa veniva posta in decisione a seguito di discussione orale.
*****
Con riferimento ai figli maggiorenni, ai sensi dell'art. 337-septies cod. proc. civ., può essere disposto il pagamento di un assegno periodico in favore dei medesimi qualora questi non siano indipendenti economicamente “valutate le circostanze”.
Alla luce di tale dettato, l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero, pur se posto nelle condizioni concrete per addivenirvi, non ne abbia poi tratto profitto per sua colpa (cfr. sent. Cassazione civile, n. 24498 del 17/11/2006; n. 19589 del 26/9/2011, n.
17738 del 07/9/2015).
Nell'ambito di questo orientamento è stato precisato che la valutazione dei presupposti per la ricorrenza dell'obbligo di mantenimento va effettuata “con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in guisa da escludere che la tutela della prole sul piano giuridico possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura” (cit.
Cassazione civ. n. 12477/2004, nello stesso senso Cassazione, n. 18076 del 20 agosto 2014,
Cass. ord. n. 5088/2018).
In particolar modo, il figlio maggiorenne che ha terminato gli studi e ha fatto “ingresso nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude alla successiva spendita della capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore” (Cassazione civile, sez. VI-1, ordinanza 22 luglio 2019,
n. 19696). L'autosufficienza economica del figlio maggiorenne deve, dunque, essere valutata anche in termini di stabilità e adeguatezza del reddito, rapportato al tenore di vita avuto fino a quel momento.
In merito alla definizione di “adeguatezza” della retribuzione si può circoscriverla alla misura del compenso tale da “assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa” (Cass. sent. n.40282/2021).
Anche la durata del contratto part time ha una valenza fondamentale per la valutazione del caso concreto.
Nel caso di specie il figlio ad oggi è stato assunto come operatore aeroportuale con Per_1 contratto part time a tempo indeterminato a decorrere dal 1° novembre del 2022.
Tale circostanza permette di affermare ad oggi che ha raggiunto una stabilità Per_1 economica, avendo intrapreso l'attività lavorativa già da tre anni, con un contratto, che seppur part time, è a tempo indeterminato e gli permette di conseguire un reddito che, seppur limitato in relazione anche alle spese a cui fa fronte, è comunque sufficiente a garantire le sue esigenze di vita. Sul punto, anche la Cassazione afferma che una stabilità lavorativa del figlio per almeno due anni consentirebbe al genitore di interrompere legittimamente il versamento del mantenimento (Cass. ord. n. 19696 del 2019).
Di conseguenza, avendo il figlio maggiorenne intrapreso ormai una attività lavorativa che da tre anni gli consente di percepire un reddito stabile ed avuto riguardo al fatto che ha Per_1 ormai completato i suoi studi e ha compiuto i ventisei anni, non sussistono i presupposti per stabilire la continuazione del diritto al mantenimento da parte dei genitori. Considerato anche che sono la capacità lavorativa e gli sforzi già profusi da che potrebbero anche portare Per_1 ad un miglioramento delle sue condizioni economiche, ottenendo l'ampliamento dell'orario lavorativo o un impiego maggiormente retribuito e che a tal fine non può essere raggiunto invece attraverso l'obbligo di mantenimento previsto in capo ai genitori, i cui limiti e presupposti sono chiaramente delineati.
*****
Passando adesso alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, occorre premettere che “la casa familiare deve essere assegnata tenendo conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico.”
Dunque, la casa familiare può essere assegnata soltanto per conservare l'habitat domestico del figlio minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente (Cass. Civ., Sez. I,
Ord. 9 maggio 2025, n. 12249).
Nel caso di specie il figlio è divenuto economicamente indipendente e si è trasferito Per_1 in un'altra città. Ad oggi quindi non sussistono più i presupposti di fatto e di diritto ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. per assegnare la casa familiare alla . CP_1
*****
Per quanto attiene, infine, alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore di CP_1 occorre precisare che “in tema di revisione dell'assegno di divorzio, allorché a
[...] fondamento dell'istanza dell'ex coniuge obbligato, rivolta ad ottenere la totale soppressione del diritto al contributo economico, sia dedotto il miglioramento delle condizioni economiche dell'ex coniuge beneficiario, il giudice, ai fini dell'accoglimento della domanda, non può limitarsi a considerare isolatamente detto miglioramento, attribuendo ad esso una valenza automaticamente estintiva della solidarietà post-coniugale, ma… deve verificare se l'ex coniuge, titolare del diritto all'assegno, abbia acquistato, per effetto di quel miglioramento, la disponibilità di mezzi adeguati, ossia idonei a renderlo autonomamente capace, senza necessità di integrazioni ad opera dell'obbligato, di raggiungere un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio” (Cassazione civ. sentenza n. 18367 del 2006).
La revisione dell'assegno divorzile, dunque, richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali (Cassazione, sez. civ. I, ordinanza n. 3761/2024).
Nel caso di specie, giova rilevare che la situazione economico-reddituale della è CP_1 mutata rispetto alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio in quanto ha stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con aumento da 600,00 euro a 932,00 al mese. Tale miglioramento in termini economici deriva non solo dall'aumento relativo allo stipendio, ma anche dalla stabilità finanziaria che il nuovo contratto le consente di avere. Altro elemento valutabile è costituito, inoltre, dalla convivenza more uxorio instaurata dalla resistente (v. verbale di udienza del 14.5.2025, dichiarazioni della resistente: “ho un compagno ma noi due viviamo separatamente. Io vivo sempre nella casa familiare, che è stata assegnata
a me con provvedimento che dovrebbe essere del 2016.”), in quanto nel caso di un legame “che si traduce in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, viene meno l'obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi all'assegno”
(Cass. civ. ord. n. 34728/2023).
Orbene, in materia di revoca dell'assegno divorzile disposto a seguito dell'istaurazione da parte dell'ex coniuge beneficiario di una convivenza more uxorio, la Corte di Cassazione
(ordinanza 4 maggio 2022 n. 14151) ha stabilito che per quest'ultima debba intendersi un
“legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale”, a prescindere dalla prova della coabitazione.
Di conseguenza, l'instaurazione di tale nuovo legame, seppur non connotato da coabitazione, si sostituisce al precedente “sotto il profilo della tutela assistenziale” (cfr. Cass., S.U.,
32198/22).
Nel caso di specie, il ricorrente (coniuge gravato dall'obbligo di corrispondere l'assegno) ha provato l'esistenza di tale legame tramite l'allegazione di ritrazioni fotografiche, legame peraltro confermato dalla resistente in giudizio.
Dalla prova di tale legame discende evidentemente la naturale conseguenza dell'aiuto economico ricevuto, in aggiunta alle proprie sostanze, dalla ad opera del suo CP_1 compagno. Si noti, peraltro, che da una fotografia allegata si evidenzia che la ha pure CP_1 indossato la maglia con il logo della pizzeria, il che risulta un indizio preciso di una collaborazione lavorativa della rispetto all'attività commerciale del suo compagno. CP_1
Per quanto attiene, invece alla situazione economico reddituale del va osservato che Pt_1
l'aumento percepito in busta paga è abbastanza esiguo, sicuramente non idoneo ad affermare un miglioramento significativo delle sue condizioni economiche e, sulla base del giudizio di bilanciamento tra la posizione dei due coniugi, sicuramente inferiore rispetto al miglioramento economico avuto dalla . CP_1 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita, adotta le seguenti modifiche alle condizioni di divorzio:
- revoca l'assegno di mantenimento erogato da in favore Parte_1 del figlio Persona_2
- revoca l'assegno divorzile erogato da in favore di Parte_1
. Controparte_1
- Revoca l'assegnazione della casa familiare;
- condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.906 per compensi, oltre rimborso delle spese generali in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, e contributo unificato.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 4/11/2025.
Il Presidente est.
MI RU