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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/07/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2109/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2109/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Paola Sforza ed elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in presso il suo studio in Milano, via Fran Sasso n. 6, giusta delega in atti;
attore opponente contro Co
2.0 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
Francesco Corica e dall'avv. Davide Boschi ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio in
Novara, via G. Ravizza n. 3 , giusta delega in atti;
convenuta opposta
Opposizione a decreto ingiuntivo: contratto di noleggio.
Conclusioni di parte opponente: Voglia il giudice adito - respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi indicati negli atti di causa e a seguito dell'assunzione delle prove orali per testi, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 603/2022 perché infondato, ingiusto ed illegittimo e, conseguentemente, assolvere il signor in proprio e in qualità di titolare della omonima CP_1 impresa individuale agricola, dalle domande proposte dalla società AB 2.0 snc - Controparte_3
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da liquidare in favore del sottoscritto procuratore antistatario. - Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale formulata nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 22 settembre 2022, ci si rimette al giudice assegnatario, dott. Gabriele Molinaro, della causa NRG 106/2023, sezione Lavoro del Tribunale di Novara.
Conclusioni di parte opposta: Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Novara: In via principale Rigettare tutte le altre domande avanzate da parte attrice opponente, ivi compresa quella svolta in sede riconvenzionale, in quanto infondate sia in fatto pagina 1 di 11 che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.603/2022 emesso dal Tribunale Civile di Novara in data 06/07/2022 e notificato il 15/07/2022. In ogni caso Con il favore anche delle spese del presente giudizio di opposizione, onorari compresi, oltre alla liquidazione delle spese forfettarie nella misura del 15% come previsto dall'art.2 del D.M. 10/03/2014 n.55. Istanze Istruttorie Si insta per l'acquisizione del fascicolo monitorio relativo al procedimento per ingiunzione n. R.G. Trib. Novara
n.922/2022 – decreto ingiuntivo n.603/2022. Novara, lì 28 Gennaio 2025.-
Fatto e motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, CP_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 603/2022, emesso dal Tribunale di Novara in data
06.07.2022 con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore della società Controparte_4 la somma di euro 11.353,87 oltre accessori.
[...]
Il provvedimento monitorio era stato richiesto ed ottenuto dall'odierna opposta per il mancato pagamento di due fatture emesse nei confronti dell'attore sulla base di un asserito contratto di noleggio di mezzi.
L'opponente contestava la debenza delle somme ingiunte e di qualsivoglia debito verso la AB 2.0 snc ed in particolare (a) la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo giacchè le fatture prodotte e contestate integralmente non erano idonee né alla emissione di un decreto ingiuntivo né tanto meno alla concessione della esecutorietà del medesimo attesa l'assenza di ogni elemento di prova sull'esistenza di un contratto e sugli elementi essenziali del rapporto, sulla determinazione del preteso canone per il quale non vi era prova dell'esistenza di un accordo né di elementi oggettivamente idonei a CP_ giustificare una pattuizione economica per tipo di macchinari, uso e durata;
(b) che il signor avesse
“noleggiato” i macchinari genericamente indicati per il periodo 2020/2021, evidenziando che lo stesso, Co al contrario, aveva lavorato come bracciante avventizio per 2.0 snc, nel periodo tra il 16 marzo 2021 Co e il 9 giugno 2021, sui terreni gestiti dalla società 2.0, utilizzando i macchinari forniti dalla datrice di lavoro (trattore per semina riso con seminatrice combinata, Laser e altro), sotto le direttive di quest'ultima. CP_ Il , atteso l'effettivo rapporto intercorso e precisamente, a suo dire, bracciante avventizio per la coltivazione e cura dei terreni gestiti dalla società nelle località di Casaleggio, Castellazzo Novarese,
Borgolavezzaro, Monticello, chiedeva, in via riconvenzionale, condannarsi la società Per_1 [...]
al pagamento in favore del signor dell'importo di € 3453,80, o di Controparte_4 CP_1 quello maggiore o inferiore quantificato nel corso della causa davanti al Giudice del Lavoro, per pagina 2 di 11 retribuzione non corrisposta, oltre al TFR, oltre agli interessi legali e rivalutazione all'effettivo soddisfo,
e a tutte le voci retributive e contributive non pagate.
Pertanto, in rito chiedeva dichiararsi che la controversia, a seguito della domanda riconvenzionale
,rientrava tra quelle indicate nell'art. 409 cod. proc. civ. e per l'effetto, rimettere la vertenza al giudice del Tribunale di Novara, sezione Lavoro, con fissazione di udienza di discussione
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando in fatto e in diritto la svolta opposizione
La AB 2.0 SNC osservava che il noleggio dei macchinari in favore del signor ben lungi dal CP_1 non essere provato, era in realtà pacificamente avvenuto;
invero, anche il macchinario laser “ORE” era stato fatto oggetto di noleggio mentre, al contrario, nessun rapporto di lavoro subordinato era mai intervenuto tra la convenuta e il signor il quale, infatti, mai aveva vantato alcuna pretesa in CP_1 tal senso, se non a mezzo del proprio legale in data 21/03/2022, ovvero solo dopo aver ricevuto la pec Co di diffida e messa in mora da parte della 2.0 S.n.c.. Di conseguenza, tutte le contestazioni operate da controparte nel paragrafo “A” della propria comparsa, del tutto pretestuose, dovevano essere oggetto di integrale reiezione.
Più precisamente l'opposta rilevava oltre che la contraddittorietà anche l'infondatezza dell'avversa prospettazione. Contraddittoria in quanto dapprima (nell'incipit di tale motivo controparte) correttamente, si definiva ... un imprenditore agricolo, che operava individualmente, senza l'apporto di collaboratori o dipendenti, dedito alla coltivazione di cereali e in particolare di riso e subito dopo asseriva di avere effettuato una collaborazione, in favore della società convenuta opposta ... in qualità di bracciante avventizio per la coltivazione e cura dei terreni gestiti dalla società nelle località indicate.
Totalmente infondata in quanto che tra le parti in causa era intercorso, unicamente, un semplice rapporto di collaborazione commerciale tra aziende agricole, come peraltro comprovato dalla reciproca emissione di fatture. A contraddire l'infondata asserzione di controparte era addirittura un proprio documento, e precisamente la fattura n.2/2021 emessa dalla stessa in favore della Parte_1
AB 2.0 S.n.c. in data 28/04/2021 per la cifra di Euro 3.000,00, regolarmente corrisposti dalla società convenuta opposta senza che mai venisse richiesto un eventuale ed ipotetico saldo rispetto a detta cifra se non, del tutto pretestuosamente, con la comunicazione 21/03/2022 del legale di parte attrice opponente. Nella descrizione della suddetta fattura veniva genericamente indicata una prestazione di servizio per Vs. azienda con mezzi di mia proprietà.
Pertanto la convenuta contestava fermamente sia la ricostruzione ex adverso operata che la domanda riconvenzionale.
pagina 3 di 11 Con provvedimento del 28/01/2023 , atteso che la competenza a decidere sulla domanda riconvenzionale apparteneva alla competenza del giudice del lavoro nonchè l'acclarata l'impossibilità di procedere a trattazione congiunta delle cause connesse davanti a questo giudice, veniva disposta la separazione della causa principale – opposizione a decreto ingiuntivo- dalla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto opposto e rimessa la causa relativa alla domanda riconvenzionale al Presidente del Tribunale per le determinazioni di Sua competenza.
Assunte le prove orali, precisate le conclusioni e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. la causa giunge ora a decisione.
Orbene così sommariamente ripercorsi i termini della questione deve premettersi che il decreto ingiuntivo può essere concesso solo su domanda di chi dimostri con prova scritta di essere creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili.
La nozione di prova scritta di cui all'art. 633, primo comma, n. 1), c.p.c. è quella che può trarsi, in ordine ai fatti costitutivi di un diritto di credito, da qualsiasi documento meritevole di fede quanto ad autenticità da cui risulti l'esistenza del diritto fatto valere in via monitoria, anche se proveniente da terzi o privo di efficacia probatoria assoluta, (in questo senso Cass. civ., sez. I, 24 luglio 2000, n. 9685, Cass. civ., sez. II, 23 luglio 1994, n. 6879, Cass. civ., sez. II, 12 luglio 2000, n. 9232, Cass. civ., sez. I, 14 marzo 1995, n. 2924 e Cass. civ., sez. II, 23 luglio 1994, n. 6879).
Trattasi dunque di nozione molto ampia, la quale indubbiamente comprende anche, a prescindere da ogni altra considerazione, i documenti allegati al ricorso.
In definitiva, l'elencazione dei documenti costituenti prova scritta ai fini della concessione del decreto ingiuntivo contenuta negli artt. 634 e 635 c.p.c. è solo esemplificativa e non limitativa, nel senso che indica per alcuni tipi di rapporti il documento che in ogni caso deve ritenersi “prova scritta idonea”, ma non esclude che possa suffragare il concetto di prova scritta anche qualsiasi altro documento il quale, appunto, sia ritenuto dal giudice meritevole di fede quanto ad autenticità ed efficacia probatoria.
La pretesa creditoria, invero, è stata documentata, nella fase dell'emissione del provvedimento inaudita altera parte, dalla produzione delle fatture inevase.
In ogni caso deve rilevarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, non ha ad oggetto la verifica della sussistenza dei presupposti di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza/inesistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso in monitorio (Cass. n. 5844 del 16.03.2006).
pagina 4 di 11 Come evidenziato sul Supremo Consesso “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso.
In tale giudizio ordinario, incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa” (Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807). Nello stesso senso, tra le altre, Cass. civ., Sez. II, 22/03/2001, n. 4121, Cass. civ.,
Sez. II, 08/09/1998, n. 8853, Cass. civ., Sez. II, 04/12/1997, n. 12311 e Cass. civ., Sez. lav.,
26/04/1993, n. 4857.
Va, inoltre, osservato che, se, per un verso, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (cfr., ex multis, Cass. Civ., sentenza del 22.4.2003 n. 6421) per altro verso, tale principio non può prescindere dal riparto degli oneri probatori in materia di adempimento di una obbligazione.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di riparto dell'onere probatorio nelle ipotesi di inadempimento dell'obbligazione, grava sul creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento della prestazione la prova del titolo (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo il medesimo limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
è il debitore convenuto, viceversa, gravato dell'onere di provare il fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (cfr. Cass.
Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Detto ciò deve rilevarsi che il presente giudizio si è incardinato a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo n. 603/22 emesso a carico dell'attore, su istanza della società convenuta sulla base di due fatture emesse per compensi (non corrisposti) esposti per il noleggio di mezzi agricoli. L' attore contesta la pretesa creditoria eccependo di non aver concluso alcun contratto di noleggio e pertanto l'asserita fonte contrattuale evidenziando che lo stesso, al contrario, aveva lavorato come bracciante avventizio per AB 2.0 snc, nel periodo tra il 16 marzo 2021 e il 9 giugno 2021, sui terreni gestiti dalla società AB 2.0.
Ora le prove orali non hanno fornito un idoneo supporto probatorio alla tesi prospettata dalla convenuta opposta.
pagina 5 di 11 “la quale conduceva, insieme a suo figlio, la che Controparte_5 Controparte_6 demandava tutti i lavori ad un conto terzista che era la odierna convenuta”, dichiarava che “non era vero che , nel corso del mese di Aprile 2021 il signor , in qualità di titolare dell'omonima CP_1 azienda agricola, aveva provveduto a laserare, arare e seminare, con mezzi di sua proprietà, i terreni limitrofi alla sita in Casaleggio (NO), di proprietà della signora e nei Parte_2 Controparte_5 confronti della quale il signor aveva assunto l'impegno di svolgere attività di Controparte_3 contoterzista”. La stessa rilevava che “i terreni non erano suoi , erano di Esercizio Bonifiche Agricole e affittati da poi come AB 2.0 era incaricato di tuti i lavori che andavano dalla CP_6 CP_3
CP_ costruzione degli argini fino alla pulizia di fine anno e il sig. aveva passato il laser con il laser di ma che lei ricordasse non aveva arato e in contratto era previsto che i lavori delicati come le CP_3 semine e il diserbo venissero fatti da personalmente. Il aveva seminato perché loro CP_3 CP_3
CP_ seminavano tutto ad acqua e poi se loro veniamo a maggio il non c'era già più. Aveva verificato CP_ che la semina era stata fatta dal personalmente. Non ricordava se il avesse arato a meno CP_7
, ricordava che era arrivato per il laser però lei le arature non le seguiva un granchè”. dichiarava che “poteva rispondere per quanto riguardava i terreni che Testimone_1 confinavano con l'azienda che lui gestiva come lavoratore che era la a Castellazzo Parte_3
Novarese; siccome avevano i terreni confinanti aveva visto che vi era il trattore con la livella, strumento per spianare i terreni, sul trattore vi era . Non sapeva i rapporti lavorativi che avevano le parti e CP_1
CP_ quindi non poteva confermare quella parte di capitolo;
poteva affermare che il trattore usato dal nell'occasione di cui sopra era del sig. e che in quella occasione l'aveva visto con la livella. CP_3
Non ricordava il giorno che l'aveva visto con la , poteva essere che fosse sabato e domenica Pt_4 perchè quei periodi erano concitati”. Il teste asseriva, inoltre, “di aver avuto, una volta, anche un CP_ colloquio verbale con il sig. perchè gli aveva prestato uno strumento da lavoro, cioè il trasmettitore del segnale laser, poi altri giorni aveva visto il trattore che lavorava in campi distinti ma CP_ non aveva avuto un contatto diretto con il signor e il trattore l'aveva visto a distanza e pertanto non sapeva chi lo guidasse. Non ricordava il giorno esatto che lo vide lavorare e gli prestò lo strumento, era sicuro marzo o aprile”.
IL teste, sentito in prova contraria indiretta, in ordine alla circostanza che “per il periodo dal 16 marzo CP_ al 24 marzo 2021, il signor era stato pagato per € 2727,27 (oltre IVA) con l'emissione della fattura n. 2 del 28.4.21, riferiva di non aver proprio idea perchè non aveva motivo di essere a conoscenza dei loro rapporti economici”.
pagina 6 di 11 IL teste dichiarava di “aver avuto rapporti di lavoro con e di Testimone_2 CP_1 aver tutt'ora rapporti di lavoro con AB 2.0 snc in quanto commerciante di macchine agricole;
quindi quando aveva l'azienda gli aveva venduto dei trattori e della attrezzatura;
parimenti aveva CP_1 fornito attrezzature alla società convenuta”.
Lo stesso affermava di “non essere al corrente della circostanza che sul finire del mese di Aprile 2021 la società provvedeva a noleggiare, consegnandoli al signor Controparte_8 Pt_5
, il trattore modello Claas unitamente al laser a lama “NOVAK” per un totale di n.105 ore” così
[...] come di “non sapere se , intorno alla metà del mese di Maggio 2021, la società AB 2.0 S.n.c. di CP_3
e C. provvedeva a noleggiare, consegnandoli al signor , il trattore modello John
[...] Parte_5
ER per semina riso con annessa seminatrice combinata “AGRISEM” per un totale di n.500 ore”.
Il non ricordava , inoltre, se “i mezzi agricoli noleggiati tra la fine di Aprile 2021 e la metà di Tes_2
Maggio 2021 dal signor erano stati nella disponibilità di quest'ultimo, tra la fine di Aprile ed CP_1 il mese di Maggio 2021, per eseguire opere di laseramento e semina dei terreni di sua proprietà siti in
Momo presso la Cascina Savonera di Sopra e di non sapere che il trattore modello John ER, noleggiato unitamente alla seminatrice “AGRISEM” alla metà del mese di Maggio 2021 era stato riconsegnato da parte del signor al signor , alla fine del mese di Maggio CP_1 Controparte_3
2021, presso i locali della siti in Granozzo con Monticello”. Controparte_9
Co A sua volta dichiarava “di non sapere se la avesse noleggiato i mezzi Parte_6 all'attore” . Lo stesso riferiva “di aver visto il trattore che lavorava dietro il distributore dell CP_10 proprio vicino al capannone ma di non aver visto da chi era usato il trattore”. Il teste precisava
[...] di” aver visto lavorare il trattore presso la Il periodo era la fine di aprile;
lui stava Parte_7
CP_ andando a Borgomanero con suo genero tant'è che suo genero chiamò il sig. e gli chiese che cosa stesse facendo perché c'era un polverone e lui gli disse che stava laserando perché il suo amico CP_3 gli aveva prestato il trattore”. Il precisava, infine, “di aver visto il trattore lavorare su quel Pt_6 terreno solo in quella occasione”. affermava di “non sapere a che titolo fosse stato dato il trattore;
lui aveva Controparte_11 visto il trattore Class con la lama, ovviamente non a distanza ravvicinata, dalla strada provinciale che CP_ porta a Momo in località Cascina Savonera. Il sig. era un suo ex collega quando lavoravano in circa 20 anni fa, e il sig. lo conosceva da una ventina di anni perché lui CP_12 Controparte_3 lavorava in coldiretti e il sig. faceva parte del consiglio provinciale;
aveva conoscenza CP_3 personale di entrambe perché non li vedeva solo in . Il teste precisava di “non aver visto chi CP_12 guidava il trattore, non era lontanissimo ma non era possibile distinguere chi fosse alla guida. L'aveva pagina 7 di 11 visto un giorno che andava con il padre della sua compagna, dall'avv. Lisa Calderara a Parte_6
Borgomanero e poi altre volte aveva visto i mezzi passando con il camion sempre dalla strada per
Momo. Passava di là perché aveva le api a Veruno. Non ricordava se nell'occasione di cui sopra, CP_ quando vide il trattore lavorare mentre andava a Borgomanero, se chiamò il oppure il sig.
” ……. precisando di “non aver visto il numero di targa del trattore e non ricordava di averlo CP_3 visto più volte e ( più precisamente) di aver visto in una occasione il trattore con la lama e nell'altra un altro trattore con la seminatrice. I mezzi verosimilmente erano quelli riprodotti nella foto che gli venivano mostrate, il trattore in un'occasione era un Class e nell'altra un John Deer”. Il teste affermava CP_ di “non sapere a che titolo li avesse consegnati al;
lui li aveva visti in quel periodo in Cascina
Savonera il laser per laserare e la seminatrice per seminare anche se non sapeva …. quali fossero gli accordi tra le parti. I mezzi li aveva visti almeno tre volte;
passava settimanalmente e quindi in un mese saranno quattro;
sicuramente in tre occasioni aveva avuto modo di vedere i mezzi”. Costui riferiva di non essere a conoscenza quando il trattore modello John ER e la seminatrice “AGRISEM” fossero stati riconsegnati;
poteva dire che erano a fare sui terreni siti in Momo presso la Cascina Savonera di
Sopra la semina del riso “in asciutta” ma non sapeva a che titolo”. Il medesimo ribadiva “di non sapere a che titolo fossero stati dati ne quando fossero stati restituiti”. CP_ Il teste dichiarava “di sapere che (il ) aveva lavorato a Castellazzo Testimone_3 perché l'azienda dove lavorava era confinate con l'azienda che coltivava il precisando però di CP_7 non essere a conoscenza dei rapporti tra le parti”. Costui affermava “di non sapere quali mansioni gli fossero state affidate e non era a conoscenza dei lavori che doveva svolgere. Inoltre, non era a CP_ conoscenza se il avesse svolto attività lavorativa straordinaria;
sapeva che lo avevo visto con il laser ma non sapeva se era sabato domenica o un altro giorno. Lo stesso pensava di aver visto il sig. CP_
lavorare quei terreni in cinque o sei occasioni quando era cioè in Cascina a Castellazzo. Non poteva , inoltre, sapere se l'attore avesse lavorato nelle giornate indicate al cap. 4)”. Il dietro Tes_3 sollecitazione affermava “poi di non sapere se il mezzo era del perché non era andato a vedere CP_3 sul libretto di chi fosse ma pensava fossero del ”. CP_3
A sua volta , “ex dipendente della società convenuta, anche se non ricordava per Persona_2 quanto tempo essendo passati tre anni, con mansioni di trattorista in primavera, confermava che nel CP_ periodo tra il 16 marzo 2021 e il 9 giugno 2021, il signor aveva lavorato come bracciante avventizio sotto le direttive e la sorveglianza della AB 2.0 snc (titolare signor ), nei terreni CP_3 gestiti dalla società, siti in Casaleggio, Castellazzo N., Borgolavezzaro, Monticello, , tutti in Per_1 provincia di Novara;
quello che vedeva era il sig. lavorare insieme a lui . Le mansioni del signor CP_1
pagina 8 di 11 CP_
erano: di trattorista specializzato, con compiti di livellamento con lama laser su risaia, aratura, semina di riso in asciutta con seminatrice, oltre ai lavori accessori”.
Il teste, subito dopo aver confermato la circostanza in precedenza riportata e solo dietro sollecitazione, CP_ affermava “di non ricordare il periodo in cui il sig. aveva lavorato e come indicato al cap. 1); lui ( il
) aveva lavorato per il sig. nel periodo di marzo e aprile;
il giorno preciso non lo Per_2 CP_3 ricordava. Le date non le ricordava, sapeva che lavorava di sabato e di domenica con l'attrezzatura del sig. . Poteva confermare la circostanza di cui sopra perché anche lui lavorava di sabato e di CP_3 dominica. Lui erpicava con il trattore e il sig. con il laser. Sapeva che avevano lavorato a Pt_8
Casaleggio a Castellazzo Novarese e poi lui era stato destinato ad alte parti”.
Il teste dopo aver confermato le ore perché erano le stesse ore che facevamo insieme, dietro sollecitazione, dichiarava :“ Adesso non le ho più in mano”.
Il sentito in prova contraria indiretta affermava “di poter confermare che aveva lavorato con i Per_2 macchinari del ma le ore non le sapeva;
ricordava i mesi in cui aveva lavorato con il sig. , CP_3 Pt_9 anche perchè poi non erano sempre insieme perché lui ero destinato ad altre parti ma non ricordava i giorni precisi. Dietro espressa domanda se ricordava di aver lavorato a Castellazzo Novarese nel periodo di marzo, il medesimo affermava di ricordare solo quello che avevo fatto lui : all'inizio con l'aratura e poi con altri lavori”. Inoltre, costui dapprima confermava e subito dopo dichiarava non CP_ sapere se le mansioni del signor erano: di trattorista specializzato, con compiti di livellamento con lama laser su risaia, aratura, semina di riso in asciutta con seminatrice, oltre ai lavori accessori” .Il CP_
confermava che “tra il 16 marzo 2021 e il 9 giugno 2021, il signor aveva svolto attività Per_2 lavorativa straordinaria, anche nei giorni di sabato e di domenica, sotto le direttive e la sorveglianza della AB 2.0 SNC di con i macchinari messi a disposizione dallo stesso datore di CP_3 CP_3 lavoro: Laser, trattore per semina riso con seminatrice combinata e altro ad eccezione del mese di maggio perché lui non c'era già più”. CP_
dichiarava “di non sapere se (il ) avesse noleggiato i mezzi , non ne aveva CP_13 idea;
conosceva il sig. da una vita e poteva dire i mezzi che aveva lui . I mezzi raffigurati nelle CP_3 foto che gli venivano mostrate erano del sig. o comunque erano in uso al sig. . Non CP_3 CP_3 aveva idea se il trattore modello John ER per semina riso con annessa seminatrice combinata
“AGRISEM” fossero stati noleggiati;
poteva dire che i mezzi di cui alle foto erano del sig. o CP_3 erano in uso a quest'ultimo. Tra la fine di Aprile 2021 e la metà di Maggio 2021, era andato dall'avv.
Elisa Calderara a Borgomanero ed aveva visto il trattore classico con la livella rossa ( di cui alle foto) in CP_ prossimità del distributore prima di Momo ma non aveva visto il sig. ; durante la strada suo padre pagina 9 di 11 e il suo attuale cognato gli dissero se avevano visto il trattore Class e gli avevano detto che era quello CP_ del , però non poteva dire di aver visto nella circostanza in sig. . Non ricordava il giorno CP_3 preciso di quanto aveva sopra riferito, avrebbe dovuto andare a vedere la data dell'appuntamento dall'avvocato , era tra il 20 e il 30 aprile. Il trattore con la livella rossa erano in prossimità della Cascina CP_ Savonera, ma non sapeva se i terreni erano del sig. ”. Il teste precisava “di non sapere se era
Cascina Savonera Sopra oppure e di non essere a conoscenza dei rapporti tra Controparte_14 le parti”. CP_ riferiva “di essere a conoscenza che il aveva preso i trattori ma non Controparte_15 sapeva le ore che aveva fatto;
per prendere intendeva portato a casa. Non sapeva il contratto che vi era alla base se noleggio, comodato e compravendita Poteva confermare che i mezzi di cui al cap.1) erano CP_ stati consegnati al sig. perché era in ed aveva visto. Non sapeva collocare Controparte_9 temporalmente la consegna dei mezzi, non ricordava neppure l'anno. Lui non era lì sempre quella volta CP_ ero lì ed aveva visto. Non sapeva per quanto tempo avrebbe tenuto il mezzo il sig. , che avesse preso il trattore per andare a fare il… ricordava.. lo sapeva ma delle ore non poteva dire niente. Aveva visto che aveva preso il trattore perché quel giorno lì era lì. Non ricordava la data. Lui si vedeva con il CP_ sig. una volta la settimana;
non sapeva dire l'anno in cui il sig. aveva preso i mezzi, non CP_3 ricordava le date;
……Non sapeva le date e non aveva visto se li aveva riconsegnati perché lui non era lì tutti i giorni”.
Quindi le prove orali non hanno dato contezza del rapporto contrattuale prospettato da parte convenuta. Nessuno dei testi, le cui dichiarazioni si palesano generiche, lacunose e a tratti contraddittorie, ha saputo riferire degli accordi intercorsi tra le parti ne la durata del rapporto contrattuale .
Ora seppur la ricostruzione del rapporto come operata dall'opponente si palesa in sé contraddittoria alla luce del contenuto dell'atto introduttivo, laddove dopo essersi qualificato quale “imprenditore agricolo che operava individualmente” assume di aver effettuato una collaborazione, in favore della società convenuta opposta ... in qualità di bracciante avventizio, nonché del documento fiscale emesso in data 28.04.2021 e indirizzato all'odierna convenuta in cui viene indicato quale oggetto “prestazione di servizio per Vs azienda con mezzi di mia proprietà” , e seppur all'esito del giudizio è emerso che sicuramente tra le parti è intercorso un rapporto di collaborazione ( tra imprenditori), deve in ogni caso evidenziarsi che non è stata raggiunta la prova della sussistenza di un contratto così come prospettato e della durata del rapporto intercorso né sussistono elementi precisi e concordanti per ritenere integrata la prova sul punto. Invero , da un lato, in relazione a parte dei terreni le dichiarazioni pagina 10 di 11 rese dal teste ( in disparte la affermata qualificazione del contratto- bracciante avventizio- di cui Per_2 non si terrà conto in quanto valutativa) e dalla teste paiono sconfessare la tesi difensiva di CP_5 parte convenuta, e dall'altro, in relazione ai terreni di proprietà dell'attore, per la lavorazione dei quali quest'ultimo avrebbe utilizzato un mezzo della società convenuta, come dichiarato dal teste Pt_6
CP_
(cfr: “Il …… stava laserando perché il suo amico gli aveva prestato il trattore”, come
[...] CP_3
CP_ riferitogli dal medesimo) non sono emersi elementi sufficienti per ricondurre tale utilizzo nell'alveo del prospettato contratto. In ogni caso attesa la genericità delle dichiarazioni non è dato neppure evincere il numero dei mezzi utilizzati, il tempo di utilizzo e/o l'estensione dei terreni oggetto di lavorazione.
Quindi tirando le fila l'opposizione andrà accolta e il decreto ingiuntivo n. 603/2022 revocato.
Nulla deve essere disposto in ordine ala chiesta acquisizione in quanto il fascicolo relativo alla fase monitoria risulta già essere consultabile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività svolta sulla base dei parametri medi di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 603/2022 emesso dal Tribunale di
Novara;
Condanna la in persona del legale rappresentante, al pagamento Controparte_4 delle spese di lite che si liquidano in euro 5.077,00 oltre euro 206,53 per anticipazioni, oltre rimb.
Forfet. Cpa e iva di legge, se dovuta.
Così deciso in Novara, 11 luglio 2025
Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini)
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2109/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Paola Sforza ed elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in presso il suo studio in Milano, via Fran Sasso n. 6, giusta delega in atti;
attore opponente contro Co
2.0 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
Francesco Corica e dall'avv. Davide Boschi ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio in
Novara, via G. Ravizza n. 3 , giusta delega in atti;
convenuta opposta
Opposizione a decreto ingiuntivo: contratto di noleggio.
Conclusioni di parte opponente: Voglia il giudice adito - respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi indicati negli atti di causa e a seguito dell'assunzione delle prove orali per testi, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 603/2022 perché infondato, ingiusto ed illegittimo e, conseguentemente, assolvere il signor in proprio e in qualità di titolare della omonima CP_1 impresa individuale agricola, dalle domande proposte dalla società AB 2.0 snc - Controparte_3
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da liquidare in favore del sottoscritto procuratore antistatario. - Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale formulata nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 22 settembre 2022, ci si rimette al giudice assegnatario, dott. Gabriele Molinaro, della causa NRG 106/2023, sezione Lavoro del Tribunale di Novara.
Conclusioni di parte opposta: Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Novara: In via principale Rigettare tutte le altre domande avanzate da parte attrice opponente, ivi compresa quella svolta in sede riconvenzionale, in quanto infondate sia in fatto pagina 1 di 11 che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.603/2022 emesso dal Tribunale Civile di Novara in data 06/07/2022 e notificato il 15/07/2022. In ogni caso Con il favore anche delle spese del presente giudizio di opposizione, onorari compresi, oltre alla liquidazione delle spese forfettarie nella misura del 15% come previsto dall'art.2 del D.M. 10/03/2014 n.55. Istanze Istruttorie Si insta per l'acquisizione del fascicolo monitorio relativo al procedimento per ingiunzione n. R.G. Trib. Novara
n.922/2022 – decreto ingiuntivo n.603/2022. Novara, lì 28 Gennaio 2025.-
Fatto e motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, CP_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 603/2022, emesso dal Tribunale di Novara in data
06.07.2022 con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore della società Controparte_4 la somma di euro 11.353,87 oltre accessori.
[...]
Il provvedimento monitorio era stato richiesto ed ottenuto dall'odierna opposta per il mancato pagamento di due fatture emesse nei confronti dell'attore sulla base di un asserito contratto di noleggio di mezzi.
L'opponente contestava la debenza delle somme ingiunte e di qualsivoglia debito verso la AB 2.0 snc ed in particolare (a) la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo giacchè le fatture prodotte e contestate integralmente non erano idonee né alla emissione di un decreto ingiuntivo né tanto meno alla concessione della esecutorietà del medesimo attesa l'assenza di ogni elemento di prova sull'esistenza di un contratto e sugli elementi essenziali del rapporto, sulla determinazione del preteso canone per il quale non vi era prova dell'esistenza di un accordo né di elementi oggettivamente idonei a CP_ giustificare una pattuizione economica per tipo di macchinari, uso e durata;
(b) che il signor avesse
“noleggiato” i macchinari genericamente indicati per il periodo 2020/2021, evidenziando che lo stesso, Co al contrario, aveva lavorato come bracciante avventizio per 2.0 snc, nel periodo tra il 16 marzo 2021 Co e il 9 giugno 2021, sui terreni gestiti dalla società 2.0, utilizzando i macchinari forniti dalla datrice di lavoro (trattore per semina riso con seminatrice combinata, Laser e altro), sotto le direttive di quest'ultima. CP_ Il , atteso l'effettivo rapporto intercorso e precisamente, a suo dire, bracciante avventizio per la coltivazione e cura dei terreni gestiti dalla società nelle località di Casaleggio, Castellazzo Novarese,
Borgolavezzaro, Monticello, chiedeva, in via riconvenzionale, condannarsi la società Per_1 [...]
al pagamento in favore del signor dell'importo di € 3453,80, o di Controparte_4 CP_1 quello maggiore o inferiore quantificato nel corso della causa davanti al Giudice del Lavoro, per pagina 2 di 11 retribuzione non corrisposta, oltre al TFR, oltre agli interessi legali e rivalutazione all'effettivo soddisfo,
e a tutte le voci retributive e contributive non pagate.
Pertanto, in rito chiedeva dichiararsi che la controversia, a seguito della domanda riconvenzionale
,rientrava tra quelle indicate nell'art. 409 cod. proc. civ. e per l'effetto, rimettere la vertenza al giudice del Tribunale di Novara, sezione Lavoro, con fissazione di udienza di discussione
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando in fatto e in diritto la svolta opposizione
La AB 2.0 SNC osservava che il noleggio dei macchinari in favore del signor ben lungi dal CP_1 non essere provato, era in realtà pacificamente avvenuto;
invero, anche il macchinario laser “ORE” era stato fatto oggetto di noleggio mentre, al contrario, nessun rapporto di lavoro subordinato era mai intervenuto tra la convenuta e il signor il quale, infatti, mai aveva vantato alcuna pretesa in CP_1 tal senso, se non a mezzo del proprio legale in data 21/03/2022, ovvero solo dopo aver ricevuto la pec Co di diffida e messa in mora da parte della 2.0 S.n.c.. Di conseguenza, tutte le contestazioni operate da controparte nel paragrafo “A” della propria comparsa, del tutto pretestuose, dovevano essere oggetto di integrale reiezione.
Più precisamente l'opposta rilevava oltre che la contraddittorietà anche l'infondatezza dell'avversa prospettazione. Contraddittoria in quanto dapprima (nell'incipit di tale motivo controparte) correttamente, si definiva ... un imprenditore agricolo, che operava individualmente, senza l'apporto di collaboratori o dipendenti, dedito alla coltivazione di cereali e in particolare di riso e subito dopo asseriva di avere effettuato una collaborazione, in favore della società convenuta opposta ... in qualità di bracciante avventizio per la coltivazione e cura dei terreni gestiti dalla società nelle località indicate.
Totalmente infondata in quanto che tra le parti in causa era intercorso, unicamente, un semplice rapporto di collaborazione commerciale tra aziende agricole, come peraltro comprovato dalla reciproca emissione di fatture. A contraddire l'infondata asserzione di controparte era addirittura un proprio documento, e precisamente la fattura n.2/2021 emessa dalla stessa in favore della Parte_1
AB 2.0 S.n.c. in data 28/04/2021 per la cifra di Euro 3.000,00, regolarmente corrisposti dalla società convenuta opposta senza che mai venisse richiesto un eventuale ed ipotetico saldo rispetto a detta cifra se non, del tutto pretestuosamente, con la comunicazione 21/03/2022 del legale di parte attrice opponente. Nella descrizione della suddetta fattura veniva genericamente indicata una prestazione di servizio per Vs. azienda con mezzi di mia proprietà.
Pertanto la convenuta contestava fermamente sia la ricostruzione ex adverso operata che la domanda riconvenzionale.
pagina 3 di 11 Con provvedimento del 28/01/2023 , atteso che la competenza a decidere sulla domanda riconvenzionale apparteneva alla competenza del giudice del lavoro nonchè l'acclarata l'impossibilità di procedere a trattazione congiunta delle cause connesse davanti a questo giudice, veniva disposta la separazione della causa principale – opposizione a decreto ingiuntivo- dalla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto opposto e rimessa la causa relativa alla domanda riconvenzionale al Presidente del Tribunale per le determinazioni di Sua competenza.
Assunte le prove orali, precisate le conclusioni e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. la causa giunge ora a decisione.
Orbene così sommariamente ripercorsi i termini della questione deve premettersi che il decreto ingiuntivo può essere concesso solo su domanda di chi dimostri con prova scritta di essere creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili.
La nozione di prova scritta di cui all'art. 633, primo comma, n. 1), c.p.c. è quella che può trarsi, in ordine ai fatti costitutivi di un diritto di credito, da qualsiasi documento meritevole di fede quanto ad autenticità da cui risulti l'esistenza del diritto fatto valere in via monitoria, anche se proveniente da terzi o privo di efficacia probatoria assoluta, (in questo senso Cass. civ., sez. I, 24 luglio 2000, n. 9685, Cass. civ., sez. II, 23 luglio 1994, n. 6879, Cass. civ., sez. II, 12 luglio 2000, n. 9232, Cass. civ., sez. I, 14 marzo 1995, n. 2924 e Cass. civ., sez. II, 23 luglio 1994, n. 6879).
Trattasi dunque di nozione molto ampia, la quale indubbiamente comprende anche, a prescindere da ogni altra considerazione, i documenti allegati al ricorso.
In definitiva, l'elencazione dei documenti costituenti prova scritta ai fini della concessione del decreto ingiuntivo contenuta negli artt. 634 e 635 c.p.c. è solo esemplificativa e non limitativa, nel senso che indica per alcuni tipi di rapporti il documento che in ogni caso deve ritenersi “prova scritta idonea”, ma non esclude che possa suffragare il concetto di prova scritta anche qualsiasi altro documento il quale, appunto, sia ritenuto dal giudice meritevole di fede quanto ad autenticità ed efficacia probatoria.
La pretesa creditoria, invero, è stata documentata, nella fase dell'emissione del provvedimento inaudita altera parte, dalla produzione delle fatture inevase.
In ogni caso deve rilevarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, non ha ad oggetto la verifica della sussistenza dei presupposti di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza/inesistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso in monitorio (Cass. n. 5844 del 16.03.2006).
pagina 4 di 11 Come evidenziato sul Supremo Consesso “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso.
In tale giudizio ordinario, incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa” (Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807). Nello stesso senso, tra le altre, Cass. civ., Sez. II, 22/03/2001, n. 4121, Cass. civ.,
Sez. II, 08/09/1998, n. 8853, Cass. civ., Sez. II, 04/12/1997, n. 12311 e Cass. civ., Sez. lav.,
26/04/1993, n. 4857.
Va, inoltre, osservato che, se, per un verso, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (cfr., ex multis, Cass. Civ., sentenza del 22.4.2003 n. 6421) per altro verso, tale principio non può prescindere dal riparto degli oneri probatori in materia di adempimento di una obbligazione.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di riparto dell'onere probatorio nelle ipotesi di inadempimento dell'obbligazione, grava sul creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento della prestazione la prova del titolo (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo il medesimo limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
è il debitore convenuto, viceversa, gravato dell'onere di provare il fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (cfr. Cass.
Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Detto ciò deve rilevarsi che il presente giudizio si è incardinato a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo n. 603/22 emesso a carico dell'attore, su istanza della società convenuta sulla base di due fatture emesse per compensi (non corrisposti) esposti per il noleggio di mezzi agricoli. L' attore contesta la pretesa creditoria eccependo di non aver concluso alcun contratto di noleggio e pertanto l'asserita fonte contrattuale evidenziando che lo stesso, al contrario, aveva lavorato come bracciante avventizio per AB 2.0 snc, nel periodo tra il 16 marzo 2021 e il 9 giugno 2021, sui terreni gestiti dalla società AB 2.0.
Ora le prove orali non hanno fornito un idoneo supporto probatorio alla tesi prospettata dalla convenuta opposta.
pagina 5 di 11 “la quale conduceva, insieme a suo figlio, la che Controparte_5 Controparte_6 demandava tutti i lavori ad un conto terzista che era la odierna convenuta”, dichiarava che “non era vero che , nel corso del mese di Aprile 2021 il signor , in qualità di titolare dell'omonima CP_1 azienda agricola, aveva provveduto a laserare, arare e seminare, con mezzi di sua proprietà, i terreni limitrofi alla sita in Casaleggio (NO), di proprietà della signora e nei Parte_2 Controparte_5 confronti della quale il signor aveva assunto l'impegno di svolgere attività di Controparte_3 contoterzista”. La stessa rilevava che “i terreni non erano suoi , erano di Esercizio Bonifiche Agricole e affittati da poi come AB 2.0 era incaricato di tuti i lavori che andavano dalla CP_6 CP_3
CP_ costruzione degli argini fino alla pulizia di fine anno e il sig. aveva passato il laser con il laser di ma che lei ricordasse non aveva arato e in contratto era previsto che i lavori delicati come le CP_3 semine e il diserbo venissero fatti da personalmente. Il aveva seminato perché loro CP_3 CP_3
CP_ seminavano tutto ad acqua e poi se loro veniamo a maggio il non c'era già più. Aveva verificato CP_ che la semina era stata fatta dal personalmente. Non ricordava se il avesse arato a meno CP_7
, ricordava che era arrivato per il laser però lei le arature non le seguiva un granchè”. dichiarava che “poteva rispondere per quanto riguardava i terreni che Testimone_1 confinavano con l'azienda che lui gestiva come lavoratore che era la a Castellazzo Parte_3
Novarese; siccome avevano i terreni confinanti aveva visto che vi era il trattore con la livella, strumento per spianare i terreni, sul trattore vi era . Non sapeva i rapporti lavorativi che avevano le parti e CP_1
CP_ quindi non poteva confermare quella parte di capitolo;
poteva affermare che il trattore usato dal nell'occasione di cui sopra era del sig. e che in quella occasione l'aveva visto con la livella. CP_3
Non ricordava il giorno che l'aveva visto con la , poteva essere che fosse sabato e domenica Pt_4 perchè quei periodi erano concitati”. Il teste asseriva, inoltre, “di aver avuto, una volta, anche un CP_ colloquio verbale con il sig. perchè gli aveva prestato uno strumento da lavoro, cioè il trasmettitore del segnale laser, poi altri giorni aveva visto il trattore che lavorava in campi distinti ma CP_ non aveva avuto un contatto diretto con il signor e il trattore l'aveva visto a distanza e pertanto non sapeva chi lo guidasse. Non ricordava il giorno esatto che lo vide lavorare e gli prestò lo strumento, era sicuro marzo o aprile”.
IL teste, sentito in prova contraria indiretta, in ordine alla circostanza che “per il periodo dal 16 marzo CP_ al 24 marzo 2021, il signor era stato pagato per € 2727,27 (oltre IVA) con l'emissione della fattura n. 2 del 28.4.21, riferiva di non aver proprio idea perchè non aveva motivo di essere a conoscenza dei loro rapporti economici”.
pagina 6 di 11 IL teste dichiarava di “aver avuto rapporti di lavoro con e di Testimone_2 CP_1 aver tutt'ora rapporti di lavoro con AB 2.0 snc in quanto commerciante di macchine agricole;
quindi quando aveva l'azienda gli aveva venduto dei trattori e della attrezzatura;
parimenti aveva CP_1 fornito attrezzature alla società convenuta”.
Lo stesso affermava di “non essere al corrente della circostanza che sul finire del mese di Aprile 2021 la società provvedeva a noleggiare, consegnandoli al signor Controparte_8 Pt_5
, il trattore modello Claas unitamente al laser a lama “NOVAK” per un totale di n.105 ore” così
[...] come di “non sapere se , intorno alla metà del mese di Maggio 2021, la società AB 2.0 S.n.c. di CP_3
e C. provvedeva a noleggiare, consegnandoli al signor , il trattore modello John
[...] Parte_5
ER per semina riso con annessa seminatrice combinata “AGRISEM” per un totale di n.500 ore”.
Il non ricordava , inoltre, se “i mezzi agricoli noleggiati tra la fine di Aprile 2021 e la metà di Tes_2
Maggio 2021 dal signor erano stati nella disponibilità di quest'ultimo, tra la fine di Aprile ed CP_1 il mese di Maggio 2021, per eseguire opere di laseramento e semina dei terreni di sua proprietà siti in
Momo presso la Cascina Savonera di Sopra e di non sapere che il trattore modello John ER, noleggiato unitamente alla seminatrice “AGRISEM” alla metà del mese di Maggio 2021 era stato riconsegnato da parte del signor al signor , alla fine del mese di Maggio CP_1 Controparte_3
2021, presso i locali della siti in Granozzo con Monticello”. Controparte_9
Co A sua volta dichiarava “di non sapere se la avesse noleggiato i mezzi Parte_6 all'attore” . Lo stesso riferiva “di aver visto il trattore che lavorava dietro il distributore dell CP_10 proprio vicino al capannone ma di non aver visto da chi era usato il trattore”. Il teste precisava
[...] di” aver visto lavorare il trattore presso la Il periodo era la fine di aprile;
lui stava Parte_7
CP_ andando a Borgomanero con suo genero tant'è che suo genero chiamò il sig. e gli chiese che cosa stesse facendo perché c'era un polverone e lui gli disse che stava laserando perché il suo amico CP_3 gli aveva prestato il trattore”. Il precisava, infine, “di aver visto il trattore lavorare su quel Pt_6 terreno solo in quella occasione”. affermava di “non sapere a che titolo fosse stato dato il trattore;
lui aveva Controparte_11 visto il trattore Class con la lama, ovviamente non a distanza ravvicinata, dalla strada provinciale che CP_ porta a Momo in località Cascina Savonera. Il sig. era un suo ex collega quando lavoravano in circa 20 anni fa, e il sig. lo conosceva da una ventina di anni perché lui CP_12 Controparte_3 lavorava in coldiretti e il sig. faceva parte del consiglio provinciale;
aveva conoscenza CP_3 personale di entrambe perché non li vedeva solo in . Il teste precisava di “non aver visto chi CP_12 guidava il trattore, non era lontanissimo ma non era possibile distinguere chi fosse alla guida. L'aveva pagina 7 di 11 visto un giorno che andava con il padre della sua compagna, dall'avv. Lisa Calderara a Parte_6
Borgomanero e poi altre volte aveva visto i mezzi passando con il camion sempre dalla strada per
Momo. Passava di là perché aveva le api a Veruno. Non ricordava se nell'occasione di cui sopra, CP_ quando vide il trattore lavorare mentre andava a Borgomanero, se chiamò il oppure il sig.
” ……. precisando di “non aver visto il numero di targa del trattore e non ricordava di averlo CP_3 visto più volte e ( più precisamente) di aver visto in una occasione il trattore con la lama e nell'altra un altro trattore con la seminatrice. I mezzi verosimilmente erano quelli riprodotti nella foto che gli venivano mostrate, il trattore in un'occasione era un Class e nell'altra un John Deer”. Il teste affermava CP_ di “non sapere a che titolo li avesse consegnati al;
lui li aveva visti in quel periodo in Cascina
Savonera il laser per laserare e la seminatrice per seminare anche se non sapeva …. quali fossero gli accordi tra le parti. I mezzi li aveva visti almeno tre volte;
passava settimanalmente e quindi in un mese saranno quattro;
sicuramente in tre occasioni aveva avuto modo di vedere i mezzi”. Costui riferiva di non essere a conoscenza quando il trattore modello John ER e la seminatrice “AGRISEM” fossero stati riconsegnati;
poteva dire che erano a fare sui terreni siti in Momo presso la Cascina Savonera di
Sopra la semina del riso “in asciutta” ma non sapeva a che titolo”. Il medesimo ribadiva “di non sapere a che titolo fossero stati dati ne quando fossero stati restituiti”. CP_ Il teste dichiarava “di sapere che (il ) aveva lavorato a Castellazzo Testimone_3 perché l'azienda dove lavorava era confinate con l'azienda che coltivava il precisando però di CP_7 non essere a conoscenza dei rapporti tra le parti”. Costui affermava “di non sapere quali mansioni gli fossero state affidate e non era a conoscenza dei lavori che doveva svolgere. Inoltre, non era a CP_ conoscenza se il avesse svolto attività lavorativa straordinaria;
sapeva che lo avevo visto con il laser ma non sapeva se era sabato domenica o un altro giorno. Lo stesso pensava di aver visto il sig. CP_
lavorare quei terreni in cinque o sei occasioni quando era cioè in Cascina a Castellazzo. Non poteva , inoltre, sapere se l'attore avesse lavorato nelle giornate indicate al cap. 4)”. Il dietro Tes_3 sollecitazione affermava “poi di non sapere se il mezzo era del perché non era andato a vedere CP_3 sul libretto di chi fosse ma pensava fossero del ”. CP_3
A sua volta , “ex dipendente della società convenuta, anche se non ricordava per Persona_2 quanto tempo essendo passati tre anni, con mansioni di trattorista in primavera, confermava che nel CP_ periodo tra il 16 marzo 2021 e il 9 giugno 2021, il signor aveva lavorato come bracciante avventizio sotto le direttive e la sorveglianza della AB 2.0 snc (titolare signor ), nei terreni CP_3 gestiti dalla società, siti in Casaleggio, Castellazzo N., Borgolavezzaro, Monticello, , tutti in Per_1 provincia di Novara;
quello che vedeva era il sig. lavorare insieme a lui . Le mansioni del signor CP_1
pagina 8 di 11 CP_
erano: di trattorista specializzato, con compiti di livellamento con lama laser su risaia, aratura, semina di riso in asciutta con seminatrice, oltre ai lavori accessori”.
Il teste, subito dopo aver confermato la circostanza in precedenza riportata e solo dietro sollecitazione, CP_ affermava “di non ricordare il periodo in cui il sig. aveva lavorato e come indicato al cap. 1); lui ( il
) aveva lavorato per il sig. nel periodo di marzo e aprile;
il giorno preciso non lo Per_2 CP_3 ricordava. Le date non le ricordava, sapeva che lavorava di sabato e di domenica con l'attrezzatura del sig. . Poteva confermare la circostanza di cui sopra perché anche lui lavorava di sabato e di CP_3 dominica. Lui erpicava con il trattore e il sig. con il laser. Sapeva che avevano lavorato a Pt_8
Casaleggio a Castellazzo Novarese e poi lui era stato destinato ad alte parti”.
Il teste dopo aver confermato le ore perché erano le stesse ore che facevamo insieme, dietro sollecitazione, dichiarava :“ Adesso non le ho più in mano”.
Il sentito in prova contraria indiretta affermava “di poter confermare che aveva lavorato con i Per_2 macchinari del ma le ore non le sapeva;
ricordava i mesi in cui aveva lavorato con il sig. , CP_3 Pt_9 anche perchè poi non erano sempre insieme perché lui ero destinato ad altre parti ma non ricordava i giorni precisi. Dietro espressa domanda se ricordava di aver lavorato a Castellazzo Novarese nel periodo di marzo, il medesimo affermava di ricordare solo quello che avevo fatto lui : all'inizio con l'aratura e poi con altri lavori”. Inoltre, costui dapprima confermava e subito dopo dichiarava non CP_ sapere se le mansioni del signor erano: di trattorista specializzato, con compiti di livellamento con lama laser su risaia, aratura, semina di riso in asciutta con seminatrice, oltre ai lavori accessori” .Il CP_
confermava che “tra il 16 marzo 2021 e il 9 giugno 2021, il signor aveva svolto attività Per_2 lavorativa straordinaria, anche nei giorni di sabato e di domenica, sotto le direttive e la sorveglianza della AB 2.0 SNC di con i macchinari messi a disposizione dallo stesso datore di CP_3 CP_3 lavoro: Laser, trattore per semina riso con seminatrice combinata e altro ad eccezione del mese di maggio perché lui non c'era già più”. CP_
dichiarava “di non sapere se (il ) avesse noleggiato i mezzi , non ne aveva CP_13 idea;
conosceva il sig. da una vita e poteva dire i mezzi che aveva lui . I mezzi raffigurati nelle CP_3 foto che gli venivano mostrate erano del sig. o comunque erano in uso al sig. . Non CP_3 CP_3 aveva idea se il trattore modello John ER per semina riso con annessa seminatrice combinata
“AGRISEM” fossero stati noleggiati;
poteva dire che i mezzi di cui alle foto erano del sig. o CP_3 erano in uso a quest'ultimo. Tra la fine di Aprile 2021 e la metà di Maggio 2021, era andato dall'avv.
Elisa Calderara a Borgomanero ed aveva visto il trattore classico con la livella rossa ( di cui alle foto) in CP_ prossimità del distributore prima di Momo ma non aveva visto il sig. ; durante la strada suo padre pagina 9 di 11 e il suo attuale cognato gli dissero se avevano visto il trattore Class e gli avevano detto che era quello CP_ del , però non poteva dire di aver visto nella circostanza in sig. . Non ricordava il giorno CP_3 preciso di quanto aveva sopra riferito, avrebbe dovuto andare a vedere la data dell'appuntamento dall'avvocato , era tra il 20 e il 30 aprile. Il trattore con la livella rossa erano in prossimità della Cascina CP_ Savonera, ma non sapeva se i terreni erano del sig. ”. Il teste precisava “di non sapere se era
Cascina Savonera Sopra oppure e di non essere a conoscenza dei rapporti tra Controparte_14 le parti”. CP_ riferiva “di essere a conoscenza che il aveva preso i trattori ma non Controparte_15 sapeva le ore che aveva fatto;
per prendere intendeva portato a casa. Non sapeva il contratto che vi era alla base se noleggio, comodato e compravendita Poteva confermare che i mezzi di cui al cap.1) erano CP_ stati consegnati al sig. perché era in ed aveva visto. Non sapeva collocare Controparte_9 temporalmente la consegna dei mezzi, non ricordava neppure l'anno. Lui non era lì sempre quella volta CP_ ero lì ed aveva visto. Non sapeva per quanto tempo avrebbe tenuto il mezzo il sig. , che avesse preso il trattore per andare a fare il… ricordava.. lo sapeva ma delle ore non poteva dire niente. Aveva visto che aveva preso il trattore perché quel giorno lì era lì. Non ricordava la data. Lui si vedeva con il CP_ sig. una volta la settimana;
non sapeva dire l'anno in cui il sig. aveva preso i mezzi, non CP_3 ricordava le date;
……Non sapeva le date e non aveva visto se li aveva riconsegnati perché lui non era lì tutti i giorni”.
Quindi le prove orali non hanno dato contezza del rapporto contrattuale prospettato da parte convenuta. Nessuno dei testi, le cui dichiarazioni si palesano generiche, lacunose e a tratti contraddittorie, ha saputo riferire degli accordi intercorsi tra le parti ne la durata del rapporto contrattuale .
Ora seppur la ricostruzione del rapporto come operata dall'opponente si palesa in sé contraddittoria alla luce del contenuto dell'atto introduttivo, laddove dopo essersi qualificato quale “imprenditore agricolo che operava individualmente” assume di aver effettuato una collaborazione, in favore della società convenuta opposta ... in qualità di bracciante avventizio, nonché del documento fiscale emesso in data 28.04.2021 e indirizzato all'odierna convenuta in cui viene indicato quale oggetto “prestazione di servizio per Vs azienda con mezzi di mia proprietà” , e seppur all'esito del giudizio è emerso che sicuramente tra le parti è intercorso un rapporto di collaborazione ( tra imprenditori), deve in ogni caso evidenziarsi che non è stata raggiunta la prova della sussistenza di un contratto così come prospettato e della durata del rapporto intercorso né sussistono elementi precisi e concordanti per ritenere integrata la prova sul punto. Invero , da un lato, in relazione a parte dei terreni le dichiarazioni pagina 10 di 11 rese dal teste ( in disparte la affermata qualificazione del contratto- bracciante avventizio- di cui Per_2 non si terrà conto in quanto valutativa) e dalla teste paiono sconfessare la tesi difensiva di CP_5 parte convenuta, e dall'altro, in relazione ai terreni di proprietà dell'attore, per la lavorazione dei quali quest'ultimo avrebbe utilizzato un mezzo della società convenuta, come dichiarato dal teste Pt_6
CP_
(cfr: “Il …… stava laserando perché il suo amico gli aveva prestato il trattore”, come
[...] CP_3
CP_ riferitogli dal medesimo) non sono emersi elementi sufficienti per ricondurre tale utilizzo nell'alveo del prospettato contratto. In ogni caso attesa la genericità delle dichiarazioni non è dato neppure evincere il numero dei mezzi utilizzati, il tempo di utilizzo e/o l'estensione dei terreni oggetto di lavorazione.
Quindi tirando le fila l'opposizione andrà accolta e il decreto ingiuntivo n. 603/2022 revocato.
Nulla deve essere disposto in ordine ala chiesta acquisizione in quanto il fascicolo relativo alla fase monitoria risulta già essere consultabile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività svolta sulla base dei parametri medi di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 603/2022 emesso dal Tribunale di
Novara;
Condanna la in persona del legale rappresentante, al pagamento Controparte_4 delle spese di lite che si liquidano in euro 5.077,00 oltre euro 206,53 per anticipazioni, oltre rimb.
Forfet. Cpa e iva di legge, se dovuta.
Così deciso in Novara, 11 luglio 2025
Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini)
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