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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/10/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Alberto Rizzo Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Carolina Clò Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5030 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avvocato CIGARINI MARIA GIULIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avvocato BARALDI MERI
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in verbale di udienza del
16/10/2025
pagina 1 di 8 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile a Cuba in data 05/08/2015 e dalla loro unione è nata la IA in data 24/02/2019; Per_1
2. Con ricorso del 16/10/2024, ha chiesto la Parte_1 separazione dal coniuge con affido condiviso della IA minore, oltre ad ulteriori questioni accessorie di natura patrimoniale;
3. Nel giudizio così radicato si è costituito tardivamente il convenuto, concordando con la richiesta di separazione ma chiedendo una differente regolamentazione delle sole questioni accessorie;
4. All'esito dell'udienza del 14/05/2025 sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis. 22, primo comma, c.p.c. con ordinanza del
16/05/2025;
5. A seguito della costituzione del convenuto in data 01/10/2025, le parti hanno successivamente raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte riportate a verbale di udienza del 16/10/2025:
“- I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo e del reciproco rispetto e con il dovere di darsi reciproca comunicazione di ogni eventuale variazione della propria residenza, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
-La IA , rimarrà affidata ad entrambi i genitori Persona_2 secondo le forme dell'affidamento condiviso con prevalente collocazione della minore presso la madre ove manterrà la residenza Parte_1 anagrafica.
Ciascun genitore, quando avrà la IA presso di sé, eserciterà separatamente ed autonomamente la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni e questioni di ordinaria amministrazione.
I genitori eserciteranno in modo congiunto la responsabilità genitoriale sulla IA minore per quanto riguarda le questioni di straordinaria amministrazione (con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse riguardo alla minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa).
pagina 2 di 8 In particolare, i NOi e , Parte_1 Controparte_1 condividendo in pari misura la responsabilità genitoriale, si obbligano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni riguardanti la residenza,
l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta di interventi e/o terapie mediche convenzionali e/o alternative eventualmente necessarie per la IA (con la precisazione che, in ogni caso, il genitore che avrà presso di sé la minore dovrà preventivamente informare l'altro su eventuali visite mediche ed esami ai quali il minore dovrà essere sottoposto e sulle relative anamnesi e diagnosi, fermo restando che, in caso di irreperibilità dell'altro, ciascun genitore potrà adottare le decisioni urgenti necessarie ed opportune).
Ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, 2° comma, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. La mancata comunicazione obbligherà al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per la difficoltà di reperire il soggetto.
Ciascun genitore sarà tenuto a curare il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, e entrambi e i rispettivi familiari dovranno astenersi nel modo più assoluto, in presenza del minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore anche in relazione alle cause della crisi familiare.
Calendario di frequentazione: In ossequio al principio di bigenitorialità e al fine di garantire un effettivo esercizio della responsabilità genitoriale e di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, questi ultimi concordano che il padre potrà sentire telefonicamente la IA minore tutti i giorni e potrà vederla e tenerla con sé con le seguenti modalità: il martedì – in periodo scolastico – dall'uscita di scuola (verso le 14:30 o 16:30) fino al mercoledì mattina allorquanto riporterà la bimba a scuola – se in periodo scolastico alle 8:15 o differente orario di inizio lezioni – diversamente riaccompagnandola presso la casa della madre. Successivamente, il venerdì pomeriggio – in periodo scolastico dalla uscita da scuola – sino al sabato pomeriggio, riaccompagnandola a casa della madre entro le ore 19:00.
pagina 3 di 8
Oltre alle giornate suddette, il NO avrà la possibilità, qualora il CP_1 proprio orario lavorativo lo consenta, di trascorrere ulteriori momenti con la IA, previo accordo con la madre e sempre nel rispetto degli impegni e interessi della minore.
I genitori concordano che nel giorno del riposo lavorativo il NO CP_1 tenga presso di sé la IA , anche con pernotto, riportandola a scuola il Per_1 mattino dopo – se in periodo scolastico – diversamente riaccompagnandola presso la casa della madre, alle ore 9:00 o differente se concordato.
Il padre, inoltre, almeno un giorno in ogni settimana, potrà tenere presso di sè la IA al pomeriggio, organizzandosi per la cena e riportandola poi dalla madre per le ore 20:00 o 20:30 o diverso orario se concordato con la madre.
I periodi di permanenza della IA presso il padre durante le festività natalizie e pasquali saranno regolati nel seguente modo: sette giorni durante le vacanze di
Natale, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale (dal 24 al
30/12) e il Capodanno (dal 31/12 al 6/1); tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Infine, 2 settimane - anche non consecutive - nel periodo estivo, da concordarsi entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
Il padre NO , dal mese di ottobre 2025 compreso, si obbliga a versare CP_1 alla NOa a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 della IA , in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, la somma Per_1 mensile di €. 300,00 (trecento/00), somma da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della NOa alle coordinate IBAN che verranno dalla predetta fornite;
detto contributo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, a decorrere dall'anno 2026, mese di ottobre.
I genitori concordano che l'assegno unico (il cui importo sarà, come per legge, determinato dall'Ente competente) verrà percepito integralmente e in via esclusiva, nella misura del 100% dalla NOa Parte_1
pagina 4 di 8 Con riferimento al contributo al mantenimento per i mesi pregressi, dal deposito della domanda di separazione personale dei coniugi alla predisposizione delle presenti note congiunte, tenuto conto di quanto stabilito dal Giudice nell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. per provvedimenti temporanei e urgenti del 16/05/2025, regolarmente notificata al padre, che così disponeva: “Con decorrenza dalla domanda e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento della IA la somma mensile di € 350,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.” i NOi e Parte_1
concordano che il padre, per quanto maturato nei mesi Controparte_1 pregressi – durante i quali egli aveva versato alla madre la minor somma di Euro
250,00 mensili – corrisponda a titolo di integrazione la minor somma di Euro
700,00 – in luogo di Euro 1.100,00 – da versarsi in rate mensili di Euro 50,00 ciascuna, sino ad esaurimento del dovuto. I versamenti del pregresso inizieranno dal mese di ottobre 2025.
Spese straordinarie: i genitori NOi e Parte_1 CP_1
contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle
[...] spese di carattere straordinario per la IA intendendosi per tali quelle Per_1 sanitarie, scolastiche e ludico/ ricreative sostenute per il figlio ed individuate sulla base del protocollo adottato dal tribunale di Modena, secondo le modalità e lo schema di seguito riportato: ▪ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
▪ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
pagina 5 di 8 accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
▪ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
▪ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
▪ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
▪ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Le spese di carattere straordinario saranno rendicontate dal genitore che le ha sostenute con cadenza mensile entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, dietro presentazione di idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto esborso ed il rimborso, a favore della parte anticipataria, della quota di spettanza pari al 50% dovrà avvenire entro il mese successivo all'esibizione a mezzo bonifico bancario - alle coordinate IBAN che le parti avranno cura di comunicarsi – indicandone la relativa causale.
La documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
pagina 6 di 8 Con riferimento alle rispettive abitazioni dei NOi Parte_1
e , si precisa che tanto la madre, in Carpi (MO), Via Controparte_1
Cosmè Tura n. 29, quanto il padre in Carpi (MO), Via Duomo n. 20, sono condotte in virtù di regolare contratto di locazione.
I NOi e dichiarano Parte_1 Controparte_1 reciprocamente di rinunciare alla richiesta vicendevole di somme a titolo di mantenimento personale, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della IA con ciascuno di essi, nonché a collaborare fattivamente tra di loro al fine di garantire alla IA un'adeguata crescita, educazione ed istruzione.
I NOi e fatto salvo Parte_1 Controparte_1
l'adempimento delle obbligazioni contemplate nel presente accordo, danno infine atto di avere già regolato e definito i loro rapporti economici e patrimoniali ed ogni rispettiva ragione di debito/credito e dunque di nulla avere a che pretendere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro.
I NOi e si obbligano ad Parte_1 Controparte_1 adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti dalla data di udienza prevista per il
16/10/2025.
Spese di lite interamente compensate tra le parti. “
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese di ambo le parti nel corso del presente giudizio.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
pagina 7 di 8 Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nata a [...] il [...]) e
[...] Controparte_1
(nato a [...] il [...]) che hanno contratto matrimonio in data
[...]
05/08/2015 a CUBA, e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Carpi al n. 32, parte II, serie C, anno 2024;
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARPI per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 23/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carolina Clò
IL PRESIDENTE dott. Alberto Rizzo
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