Ordinanza presidenziale 12 dicembre 2025
Decreto cautelare 12 dicembre 2025
Sentenza breve 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza breve 19/01/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00095/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01818/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 Cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1818 del 2025, proposto da
Di ON RA, rappresentata e difesa dall’avv. Veronica Pepoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso la sede della medesima, in Bologna, via A. Testoni n. 6;
per l’annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento M.IP. AOODRER. Registro Ufficiale U. 0044829 del 6.11.2025 nonché di ogni altro provvedimento presupposto e consequenziale, con il quale l’Amministrazione resistente ha ritenuto decaduta dalla graduatoria del concorso ordinario di cui ai D.D.G. n. 499/2020 per il grado di istruzione/classe di concorso AM01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) la ricorrente inibendole l’accesso a qualsivoglia proposta di contratto a tempo indeterminato dalla procedura concorsuale ivi indicata;
nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, previo e per l’effetto dell’annullamento degli atti impugnati, ad essere inserita nella graduatoria del concorso ordinario di cui ai D.D.G. n. 499/2020 per il grado di istruzione/classe di concorso AM01 nella posizione di cui alla graduatoria approvata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa AN LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 Cod. proc. amm.;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La dottoressa RA Di ON in data 1°.09.2022 veniva assunta con contratto a tempo determinato con decorrenza giuridica dal 1°.09.2022 ed economica dalla data di effettiva presa in servizio per ricoprire una cattedra di insegnamento su posto sostegno (ADMM) presso l’I.C. “Alberto Marvelli” di Rimini.
Espletato positivamente l’anno di prova la professoressa Di ON otteneva la conferma in ruolo per la classe di concorso ADMM (docente sostegno nella scuola secondaria di primo grado) con decorrenza giuridica dal 1°.09.2022.
Con provvedimento M.IP. AOODRER. Registro Ufficiale U.0044829 del 6.11.2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito la professoressa Di ON veniva dichiarata decaduta, ai sensi dell’articolo 399, comma 3, D.Lgs. n. 297/1994, dalla graduatoria del concorso ordinario di cui ai D.D.G. n. 499/2020 per il grado di istruzione/classe di concorso AM01 per insegnamento comune, in cui essa era inserita tra gli idonei.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la professoressa Di ON ha impugnato il predetto provvedimento, chiedendone, nei limiti del proprio interesse, l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, assumendo di non essere assoggettata alla citata previsione in quanto l’articolo 399, comma 3, D.Lgs. n. 297/1994 opera solo per le immissioni in ruolo avvenute a partire dall’anno scolastico 2023/2024.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, opponendo che a nulla varrebbe la retrodatazione, operante ai soli fini giuridici, della immissione in ruolo della ricorrente a far data dal 1°.09.2022, perché ai fini della decadenza occorre guardare all’immissione in ruolo effettiva, che nel caso di specie è avvenuta per l’appunto a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024.
La ricorrente ha provveduto alla regolare notifica del ricorso per pubblici proclami ai docenti iscritti nella graduatoria pubblicata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Regionale per L’Emilia Romagna con decreto n. 458 del 20.07.2023, in conformità all’ordinanza presidenziale di autorizzazione n. 222/2025: nessuno dei controinteressati si è costituito in giudizio.
All’udienza camerale del 15 gennaio 2026 il Collegio, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al combinato disposto degli articoli 60 e 74 Codice di rito, come da avviso dato ai difensori delle parti presenti, ha introitato la causa per una decisione in forma semplificata.
Il ricorso è, infatti, manifestamente fondato.
L’articolo 399, comma 3, D.Lgs. n. 297/1994 stabilisce che «Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59». A sua volta l’articolo 13, comma 5, D.Lgs. n. 59/2017 stabilisce che «In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova […]».
Ora, è indubbio che il combinato disposto delle due norme determine in capo agli interessati un effetto sfavorevole, perché ne limita le facoltà di scelta, la possibilità cioè di optare per un’altra cattedra, un’altra sede di servizio. Esse, pertanto, devono essere interpretate restrittivamente: non ne è ammissibile una interpretazione estensiva.
Al contempo, la retrodatazione a fini giuridici al 1°.09.2022 dell’immissione in ruolo della ricorrente non può che valere a tutti gli effetti giuridici, ivi compreso quello per cui è causa. La retrodatazione determina, cioè, l’esclusione della ricorrente dal campo di applicazione delle surricordate disposizioni normative.
Del resto lo stesso Ministero dell’Istruzione e del Merito con circolare interna del 17.09.2025 è chiarito che la cancellazione dalle graduatorie è effettuata per i docenti che versino (testualmente) cumulativamente nelle seguenti condizioni:
« a. siano stati immessi in ruolo o abbiano avuto un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dall’anno scolastico 2023/2024;
b. nell’a.s. 2024/25 abbiano svolto il periodo di prova;
c. dall’a.s. 2025/26 siano stati confermati in ruolo».
È evidente che la ricorrente non versa in queste condizioni, avendo svolto il periodo di prova nell’anno scolastico 2022/2023, stipulando il relativo contratto a tempo determinato, e che dunque non doveva essere cancellata dalla graduatoria di cui si discute.
In conclusione, il ricorso è fondato e per questo viene accolto: l’atto impugnato è annullato in parte qua, con i conseguenti effetti conformativi a carico dell’Amministrazione resistente.
Come da regola generale, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore della ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – sede di Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto lo annulla nei limiti dell’interesse della ricorrente.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla professoressa RA Di ON le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge e al rimborso del contributo unificato effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GO Di ET, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
AN LI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LI | GO Di ET |
IL SEGRETARIO