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Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 06/03/2024, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA Sezione Ordinaria R.g. n. 532 / 2023
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, dott. Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 532 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
CAVALLARO VIRGINIA
-parte attrice-
e
(C.F. , in giudizio con l'avv. CONTINI Controparte_1 P.IVA_1
MARCO
-parte convenuta-
(PI ), in giudizio con l'avv. ANNA MARIA Controparte_2 P.IVA_2
MARROSU
-parte convenuta-
OGGETTO: risarcimento danni per lesione personale
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da memorie conclusionali in atti.
1
ha convenuto in giudizio il e Parte_1 Controparte_2 [...]
per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro Controparte_3
occorsole in data 26.5.2021, intorno alle ore 18.50, in Piazzale Francesco De Rosa in mentre camminava a piedi in direzione via Savona. CP_2
In particolare, l'attrice ha allegato e dedotto:
- che nelle predette circostanze di tempo e di luogo, a causa del dissesto della strada ivi esistente, non appena iniziato l'attraversamento pedonale, era caduta rovinosamente a terra;
- che, a causa della predetta caduta, l'attrice medesima aveva riportato sia danni non patrimoniali (in particolare, postumi biologici con un'invalidità permanente), che patrimoniali (riconducibili alle spese mediche sostenute);
- che, in punto di fatto, l'asfalto immediatamente adiacente al marciapiede, da cui era iniziato l'attraversamento, era stato interamente rimosso per una larghezza sulla carreggiata di circa un metro;
- che la superficie stradale, priva di idoneo pavimento, presentava rigature con gradini di spessore e altezze irregolari, ed era ricoperta dalle polveri del cemento e da sabbia derivate dalle opere sino a quel momento eseguite, ma non terminate, e dal continuo passaggio di autoveicoli che contribuivano allo sgretolamento del tratto di strada;
- che tale situazione aveva reso estremamente scivoloso il percorso;
- che, a causa delle irregolarità della lavorazione, nel luogo del sinistro si era formata una piccola buca ricoperta di terra che aveva reso ancora più insicuro l'inevitabile attraversamento;
- che i lavori, ancora in corso, e il conseguente dissesto stradale non erano segnalati, né la zona era transennata;
- che in data 7.6.2021 il sito era stato messo in sicurezza e ripristinato con le necessarie opere di fresatura e bitumazione per la ricostituzione del manto stradale;
- che in data 1.7.2021 aveva denunciato l'accaduto al con Controparte_2
contestuale richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti;
- che l'Amministrazione Comunale, in risposta, comunicava che per la trattazione del sinistro era stata incaricata la compagnia assicuratrice che a sua volta aveva Org_1
incaricato la per la gestione della pratica;
Parte_2
- che la richiesta di risarcimento danni era rimasta insoddisfatta;
- che in data 8.06.2022, a seguito di accesso agli atti inerenti ai lavori in questione,
2 aveva appreso che l'Amministrazione Comunale aveva autorizzato Controparte_3
alla manomissione del piano stradale relativo al tratto di strada in cui l'evento si
[...]
era verificato;
- che anche la successiva richiesta di risarcimento danno inoltrata ad era CP_3
rimasta priva di riscontro;
- che dei danni sopra indicati dovevano essere chiamati a rispondere gli odierni convenuti ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Sulla scorta di ciò, formulava le seguenti conclusioni:
“a)- Accertare e dichiarare il , in persona del legale rapp.te p.t., e la Controparte_2
società (già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_3
rapp.te p.t., responsabili del danno subito dalla Sig.ra a seguito Parte_1 dei fatti rappresentati e, per l'effetto, condannare questi ultimi, anche in solido tra di loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che si indicano, salvo veriore accertamento giudiziale, nella misura di €.178.639,00 oltre danno patrimoniale specifico, interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo. Con ogni conseguente statuizione.
b)- vittoria di spese diritti e onorari”.
Si sono costituiti in giudizio sia il , sia Controparte_2 Controparte_3
contestando in fatto e in diritto la domanda attorea tanto sotto il profilo dell'an
[...]
TU (in quanto il fatto sarebbe stato da ascrivere unicamente alla condotta della danneggiata) che del quantum TU (in quanto non sarebbe stato provato il danno) concludendo, quindi, per il rigetto della stessa.
All'esito dell'udienza cartolare del 13.9.2023 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione anche in assenza di assunzione dei mezzi istruttori indicati dalla parte attrice, ha rimesso la causa in decisione per il 4.3.2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Le parti hanno tempestivamente depositato i rispettivi scritti difensivi, conclusionali e di replica nel rispetto del termine assegnato.
*****
La domanda proposta dall'attrice risulta infondata e va pertanto rigettata.
Queste le ragioni della decisione.
Vanno in primo luogo integralmente confermate le motivazioni con cui il giudice istruttore, con ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare del 13.9.2023, ha rigettato le istanze istruttorie formulate da parte attrice e, ritenuta la causa matura per la
3 decisione sulla base della documentazione versata in atti, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Ciò posto, si rileva come nessuno dei capitoli di prova formulati da parte attrice ed attinenti alla dinamica del sinistro ed alle condizioni del manto stradale (v. atto di citazione) sia in grado di apportare elementi di segno diverso rispetto a quelli che già emergono dalla documentazione versata in atti.
In particolare, i capitoli 1 e 7 sono del tutto irrilevanti, in quanto attinenti alla fase successiva al sinistro;
i capitoli da 2 a 4 non fanno che confermare la documentazione fotografica prodotta;
i capitoli 5 e 6 sono superflui e irrilevanti ai fini del decidere;
il capitolo 8, infine, è inammissibile in quanto richiede al teste valutazioni.
Ciò premesso, in linea astratta, in ipotesi di danni cagionati da anomalie presenti su una strada aperta al pubblico transito, l'azione risarcitoria proposta dal soggetto che assuma di aver subito il danno può trovare il proprio fondamento giuridico tanto nella clausola generale di cui all'articolo 2043 c.c. (in particolare ove ricorra la cd. insidia o trabocchetto, quale figura sintomatica della sussistenza della colpa della P.A. o, nel caso di specie, dell'ente proprietario), quanto nella fattispecie di responsabilità aggravata prevista dall'articolo 2051 c.c. (“danno cagionato da cose in custodia”).
Quanto al titolo di responsabilità dedotto da parte attrice, va richiamata la più recente giurisprudenza di legittimità (v. ex multis Cass. Civ., Sez. 3, 3.4.2009, n. 8157; Cass.
Civ., Sez. 3, 18.6.2019, Ordinanza n. 16295; Cass. Civ., Sez. 3, 11.3.2021, Ordinanza
n. 6826), la quale, superando precedenti posizioni di segno opposto, ritiene che la natura demaniale del bene non osti in via assoluta all'invocabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A., dovendosi piuttosto distinguere fra situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura della cosa (in relazione alle quali, di massima,
l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode) e situazioni in cui il pericolo sia causato da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa (ipotesi assimilabile a quella in cui il pericolo sia cagionato dagli utenti della strada ed in cui occorre in concreto valutare se il soggetto a ciò tenuto si sia trovato o meno nell'oggettiva impossibilità di esercitare il potere di controllo sul bene).
La detta norma, tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare la sussistenza del nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
4 Una volta che il danneggiato abbia dato evidenza dei predetti fatti costitutivi, è poi fatto carico del custode di offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di eccezionalità. Fattore esimente questo che può anche essere integrato dal fatto colposo del danneggiato, quando esso abbia un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso.
Ciò premesso, si rileva come nel caso di specie le risultanze acquisite inducano ad escludere che il sinistro che ha coinvolto l'attrice sia stato determinato da un'anomalia del fondo stradale.
In primo luogo, anche volendo superare la circostanza della mancata produzione, dalla parte attrice, di documentazione attestante con la massima necessaria precisione il luogo in cui si sinistro si sia verificato (es. verbale dei rilievi della Polizia Locale, laddove chiamata ed intervenuta) e dunque permettente di localizzare geograficamente il punto in cui la rovinò in terra, va osservato come le lievissime Parte_1
deformazioni del manto bituminoso che si evidenziano nelle fotografie prodotte dall'attrice (v. docc. 1b, 1c, 1e, 1d, 1f, 1g, 1h del relativo fascicolo di parte) sono tali rendere del tutto dubbia l'affermazione di parte attrice, secondo cui sarebbero state tali condizioni dell'asfalto a causare la perdita di equilibrio della stessa e conseguentemente il fatto dannoso.
Peraltro, tenendo conto dell'entità delle deformazioni in questione e delle concrete condizioni di spazio e di tempo in cui si è verificato il fatto, deve comunque escludersi che si fosse in presenza di un'anomalia idonea a porsi quale fattore causativo del sinistro.
Si tratta, infatti, di imperfezioni del manto stradale di modestissima portata (nell'ordine di 1-2 cm al massimo) e che ben difficilmente possono avere un'efficienza causale rispetto alla perdita di equilibrio della odierna attrice e alla conseguente rovinosa caduta in terra.
E ciò anche considerando: che al momento dell'incidente, Parte_1
aveva 52 anni circa e che, dunque, era pienamente in grado di verificare quale fosse lo stato dell'asfalto su cui camminava e quindi di rilevare con congruo anticipo la presenza di eventuali sconnessioni del manto stradale e, nel caso, di evitarle;
che il fatto avvenne nel fine pomeriggio di fine maggio e dunque, con ogni probabilità, quando il manto stradale si presentava asciutto (del resto, sul punto parte attrice non ha
5 offerto deduzioni di segno diverso); che il sinistro avvenne alle ore 18.50 del
26.5.2021, dunque in condizioni di visibilità che (in mancanza di risultanze di segno contrario) devono ritenersi ottimali e tali per cui ogni pedone avrebbe potuto e dovuto avvedersi delle condizioni del manto stradale e regolare conseguentemente la propria andatura e/o optare per altra direzione.
A fronte della totale carenza di elementi idonei a far emergere un nesso di causalità fra le condizioni della strada e la caduta del pedone, è del tutto verosimile, piuttosto, che l'unico fattore eziologico realmente determinante sia stato quello costituito dalla disattenzione della stessa attrice.
Del resto, che la condotta della odierna parte attrice sia stata avventata, oltre che irrispettosa del codice della strada, emerge pacificamente dall'esame della medesima documentazione prodotta attrice.
Invero, il tratto di strada – congiungente Piazzale De Rosa e via Savona – che la tentò di attraversare non solo era privo di strisce longitudinali deputate Parte_1 all'attraversamento pedonale (strisce pedonali presenti poco più avanti), ma era anche in piena intersezione tra due strade.
In altre altrettanto chiare parole, la , nell'attraversare la strada nel punto Parte_1
dalla medesima indicata, ebbe a violare (oltre che i canoni della prudenza, anche) il chiaro disposto dell'art. 190 del Codice della Strada, che, come è noto, disciplinando il comportamento dei pedoni, ai medesimi, tra l'altro, prescrive che: “
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni;
è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2”.
Non può revocarsi in dubbio, per quanto sopra, che la condotta tenuta dal pedone, odierna parte attrice, non fu affatto consona al concreto stato dei luoghi e, in quanto accompagnata da imprudenza e disattenzione, fu la causa unica della di lei caduta e dei conseguenti danni patiti.
In definitiva, la domanda attorea va rigettata, non potendosi ravvisare un nesso eziologico fra la conformazione del bene di proprietà dell'ente convenuto e il fatto
6 dannoso verificatosi.
Alla luce del convincimento ora espresso, del tutto ultronee appaiono considerazioni, in fatto e in diritto, relative alla condotta di corresponsabilità dalla parte attrice addebitata, di essa difettando il presupposto logico e giuridico.
In punto di regolamento delle spese di lite, ritiene questo Giudice che, per motivi di equità e alla luce delle diverse forze (anche economiche) in gioco, debba pervenirsi alla integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Tempio Pausania, il 6.3.2024
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
7
TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA Sezione Ordinaria R.g. n. 532 / 2023
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, dott. Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 532 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
CAVALLARO VIRGINIA
-parte attrice-
e
(C.F. , in giudizio con l'avv. CONTINI Controparte_1 P.IVA_1
MARCO
-parte convenuta-
(PI ), in giudizio con l'avv. ANNA MARIA Controparte_2 P.IVA_2
MARROSU
-parte convenuta-
OGGETTO: risarcimento danni per lesione personale
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da memorie conclusionali in atti.
1
ha convenuto in giudizio il e Parte_1 Controparte_2 [...]
per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro Controparte_3
occorsole in data 26.5.2021, intorno alle ore 18.50, in Piazzale Francesco De Rosa in mentre camminava a piedi in direzione via Savona. CP_2
In particolare, l'attrice ha allegato e dedotto:
- che nelle predette circostanze di tempo e di luogo, a causa del dissesto della strada ivi esistente, non appena iniziato l'attraversamento pedonale, era caduta rovinosamente a terra;
- che, a causa della predetta caduta, l'attrice medesima aveva riportato sia danni non patrimoniali (in particolare, postumi biologici con un'invalidità permanente), che patrimoniali (riconducibili alle spese mediche sostenute);
- che, in punto di fatto, l'asfalto immediatamente adiacente al marciapiede, da cui era iniziato l'attraversamento, era stato interamente rimosso per una larghezza sulla carreggiata di circa un metro;
- che la superficie stradale, priva di idoneo pavimento, presentava rigature con gradini di spessore e altezze irregolari, ed era ricoperta dalle polveri del cemento e da sabbia derivate dalle opere sino a quel momento eseguite, ma non terminate, e dal continuo passaggio di autoveicoli che contribuivano allo sgretolamento del tratto di strada;
- che tale situazione aveva reso estremamente scivoloso il percorso;
- che, a causa delle irregolarità della lavorazione, nel luogo del sinistro si era formata una piccola buca ricoperta di terra che aveva reso ancora più insicuro l'inevitabile attraversamento;
- che i lavori, ancora in corso, e il conseguente dissesto stradale non erano segnalati, né la zona era transennata;
- che in data 7.6.2021 il sito era stato messo in sicurezza e ripristinato con le necessarie opere di fresatura e bitumazione per la ricostituzione del manto stradale;
- che in data 1.7.2021 aveva denunciato l'accaduto al con Controparte_2
contestuale richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti;
- che l'Amministrazione Comunale, in risposta, comunicava che per la trattazione del sinistro era stata incaricata la compagnia assicuratrice che a sua volta aveva Org_1
incaricato la per la gestione della pratica;
Parte_2
- che la richiesta di risarcimento danni era rimasta insoddisfatta;
- che in data 8.06.2022, a seguito di accesso agli atti inerenti ai lavori in questione,
2 aveva appreso che l'Amministrazione Comunale aveva autorizzato Controparte_3
alla manomissione del piano stradale relativo al tratto di strada in cui l'evento si
[...]
era verificato;
- che anche la successiva richiesta di risarcimento danno inoltrata ad era CP_3
rimasta priva di riscontro;
- che dei danni sopra indicati dovevano essere chiamati a rispondere gli odierni convenuti ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Sulla scorta di ciò, formulava le seguenti conclusioni:
“a)- Accertare e dichiarare il , in persona del legale rapp.te p.t., e la Controparte_2
società (già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_3
rapp.te p.t., responsabili del danno subito dalla Sig.ra a seguito Parte_1 dei fatti rappresentati e, per l'effetto, condannare questi ultimi, anche in solido tra di loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che si indicano, salvo veriore accertamento giudiziale, nella misura di €.178.639,00 oltre danno patrimoniale specifico, interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo. Con ogni conseguente statuizione.
b)- vittoria di spese diritti e onorari”.
Si sono costituiti in giudizio sia il , sia Controparte_2 Controparte_3
contestando in fatto e in diritto la domanda attorea tanto sotto il profilo dell'an
[...]
TU (in quanto il fatto sarebbe stato da ascrivere unicamente alla condotta della danneggiata) che del quantum TU (in quanto non sarebbe stato provato il danno) concludendo, quindi, per il rigetto della stessa.
All'esito dell'udienza cartolare del 13.9.2023 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione anche in assenza di assunzione dei mezzi istruttori indicati dalla parte attrice, ha rimesso la causa in decisione per il 4.3.2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Le parti hanno tempestivamente depositato i rispettivi scritti difensivi, conclusionali e di replica nel rispetto del termine assegnato.
*****
La domanda proposta dall'attrice risulta infondata e va pertanto rigettata.
Queste le ragioni della decisione.
Vanno in primo luogo integralmente confermate le motivazioni con cui il giudice istruttore, con ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare del 13.9.2023, ha rigettato le istanze istruttorie formulate da parte attrice e, ritenuta la causa matura per la
3 decisione sulla base della documentazione versata in atti, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Ciò posto, si rileva come nessuno dei capitoli di prova formulati da parte attrice ed attinenti alla dinamica del sinistro ed alle condizioni del manto stradale (v. atto di citazione) sia in grado di apportare elementi di segno diverso rispetto a quelli che già emergono dalla documentazione versata in atti.
In particolare, i capitoli 1 e 7 sono del tutto irrilevanti, in quanto attinenti alla fase successiva al sinistro;
i capitoli da 2 a 4 non fanno che confermare la documentazione fotografica prodotta;
i capitoli 5 e 6 sono superflui e irrilevanti ai fini del decidere;
il capitolo 8, infine, è inammissibile in quanto richiede al teste valutazioni.
Ciò premesso, in linea astratta, in ipotesi di danni cagionati da anomalie presenti su una strada aperta al pubblico transito, l'azione risarcitoria proposta dal soggetto che assuma di aver subito il danno può trovare il proprio fondamento giuridico tanto nella clausola generale di cui all'articolo 2043 c.c. (in particolare ove ricorra la cd. insidia o trabocchetto, quale figura sintomatica della sussistenza della colpa della P.A. o, nel caso di specie, dell'ente proprietario), quanto nella fattispecie di responsabilità aggravata prevista dall'articolo 2051 c.c. (“danno cagionato da cose in custodia”).
Quanto al titolo di responsabilità dedotto da parte attrice, va richiamata la più recente giurisprudenza di legittimità (v. ex multis Cass. Civ., Sez. 3, 3.4.2009, n. 8157; Cass.
Civ., Sez. 3, 18.6.2019, Ordinanza n. 16295; Cass. Civ., Sez. 3, 11.3.2021, Ordinanza
n. 6826), la quale, superando precedenti posizioni di segno opposto, ritiene che la natura demaniale del bene non osti in via assoluta all'invocabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A., dovendosi piuttosto distinguere fra situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura della cosa (in relazione alle quali, di massima,
l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode) e situazioni in cui il pericolo sia causato da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa (ipotesi assimilabile a quella in cui il pericolo sia cagionato dagli utenti della strada ed in cui occorre in concreto valutare se il soggetto a ciò tenuto si sia trovato o meno nell'oggettiva impossibilità di esercitare il potere di controllo sul bene).
La detta norma, tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare la sussistenza del nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
4 Una volta che il danneggiato abbia dato evidenza dei predetti fatti costitutivi, è poi fatto carico del custode di offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di eccezionalità. Fattore esimente questo che può anche essere integrato dal fatto colposo del danneggiato, quando esso abbia un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso.
Ciò premesso, si rileva come nel caso di specie le risultanze acquisite inducano ad escludere che il sinistro che ha coinvolto l'attrice sia stato determinato da un'anomalia del fondo stradale.
In primo luogo, anche volendo superare la circostanza della mancata produzione, dalla parte attrice, di documentazione attestante con la massima necessaria precisione il luogo in cui si sinistro si sia verificato (es. verbale dei rilievi della Polizia Locale, laddove chiamata ed intervenuta) e dunque permettente di localizzare geograficamente il punto in cui la rovinò in terra, va osservato come le lievissime Parte_1
deformazioni del manto bituminoso che si evidenziano nelle fotografie prodotte dall'attrice (v. docc. 1b, 1c, 1e, 1d, 1f, 1g, 1h del relativo fascicolo di parte) sono tali rendere del tutto dubbia l'affermazione di parte attrice, secondo cui sarebbero state tali condizioni dell'asfalto a causare la perdita di equilibrio della stessa e conseguentemente il fatto dannoso.
Peraltro, tenendo conto dell'entità delle deformazioni in questione e delle concrete condizioni di spazio e di tempo in cui si è verificato il fatto, deve comunque escludersi che si fosse in presenza di un'anomalia idonea a porsi quale fattore causativo del sinistro.
Si tratta, infatti, di imperfezioni del manto stradale di modestissima portata (nell'ordine di 1-2 cm al massimo) e che ben difficilmente possono avere un'efficienza causale rispetto alla perdita di equilibrio della odierna attrice e alla conseguente rovinosa caduta in terra.
E ciò anche considerando: che al momento dell'incidente, Parte_1
aveva 52 anni circa e che, dunque, era pienamente in grado di verificare quale fosse lo stato dell'asfalto su cui camminava e quindi di rilevare con congruo anticipo la presenza di eventuali sconnessioni del manto stradale e, nel caso, di evitarle;
che il fatto avvenne nel fine pomeriggio di fine maggio e dunque, con ogni probabilità, quando il manto stradale si presentava asciutto (del resto, sul punto parte attrice non ha
5 offerto deduzioni di segno diverso); che il sinistro avvenne alle ore 18.50 del
26.5.2021, dunque in condizioni di visibilità che (in mancanza di risultanze di segno contrario) devono ritenersi ottimali e tali per cui ogni pedone avrebbe potuto e dovuto avvedersi delle condizioni del manto stradale e regolare conseguentemente la propria andatura e/o optare per altra direzione.
A fronte della totale carenza di elementi idonei a far emergere un nesso di causalità fra le condizioni della strada e la caduta del pedone, è del tutto verosimile, piuttosto, che l'unico fattore eziologico realmente determinante sia stato quello costituito dalla disattenzione della stessa attrice.
Del resto, che la condotta della odierna parte attrice sia stata avventata, oltre che irrispettosa del codice della strada, emerge pacificamente dall'esame della medesima documentazione prodotta attrice.
Invero, il tratto di strada – congiungente Piazzale De Rosa e via Savona – che la tentò di attraversare non solo era privo di strisce longitudinali deputate Parte_1 all'attraversamento pedonale (strisce pedonali presenti poco più avanti), ma era anche in piena intersezione tra due strade.
In altre altrettanto chiare parole, la , nell'attraversare la strada nel punto Parte_1
dalla medesima indicata, ebbe a violare (oltre che i canoni della prudenza, anche) il chiaro disposto dell'art. 190 del Codice della Strada, che, come è noto, disciplinando il comportamento dei pedoni, ai medesimi, tra l'altro, prescrive che: “
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni;
è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2”.
Non può revocarsi in dubbio, per quanto sopra, che la condotta tenuta dal pedone, odierna parte attrice, non fu affatto consona al concreto stato dei luoghi e, in quanto accompagnata da imprudenza e disattenzione, fu la causa unica della di lei caduta e dei conseguenti danni patiti.
In definitiva, la domanda attorea va rigettata, non potendosi ravvisare un nesso eziologico fra la conformazione del bene di proprietà dell'ente convenuto e il fatto
6 dannoso verificatosi.
Alla luce del convincimento ora espresso, del tutto ultronee appaiono considerazioni, in fatto e in diritto, relative alla condotta di corresponsabilità dalla parte attrice addebitata, di essa difettando il presupposto logico e giuridico.
In punto di regolamento delle spese di lite, ritiene questo Giudice che, per motivi di equità e alla luce delle diverse forze (anche economiche) in gioco, debba pervenirsi alla integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Tempio Pausania, il 6.3.2024
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
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