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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 08/07/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 719/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 719/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FERRARI ANNALISA, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Ferrari Annalisa in VIA FERRARI BONINI N. 3, REGGIO
EMILIA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. VANDELLI MONICA, elettivamente domiciliato CP_1 presso lo studio dell'avv. Vandelli Monica in VIA GARIBALDI N. 2, MARANELLO;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, avendo raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo di:
pagina 1 di 5 1- dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2- ordinare al Comune di RA EN (MO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3- prendere atto che a definizione degli aspetti patrimoniali derivanti dalla separazione e dallo scioglimento della comunione, le parti concordano che la casa coniugale sita in Baiso (RE), Via Lusoli
n. 8/10, comprensiva di tutti gli arredi, rimane definitivamente assegnata in godimento esclusivo al sig.
, il quale continuerà ad abitarla insieme al figlio maggiorenne , mentre la figlia CP_1 Per_1 maggiorenne continuerà ad abitare l'appartamento al n.
8. Le spese ordinarie relative alla Per_2 manutenzione e le utenze (compresa la Tari) saranno interamente corrisposte dal signor mentre CP_1 resteranno di competenza di entrambi i coniugi le spese straordinarie in proporzione ciascuno alla relativa quota e ciò fino al definitivo trasferimento dell'immobile secondo quanto stabilito nelle condizioni che seguono.
A completa definizione dei rapporti patrimoniali, quale elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti tra i coniugi, questi convengono che l'immobile di Via Lusoli n. 8/10, in comproprietà tra gli stessi nella misura del 75% per la sig.ra e del 25% per il sig. , verrà trasferito, per la nuda proprietà, al 50% ciascuno ai figli Pt_1 CP_1 della coppia, e , che accettano, mentre la sig.ra si obbliga a trasferire Per_2 Per_1 Pt_1 contestualmente al sig. , che accetta, la propria quota del 75% dell'usufrutto vitalizio, CP_1 divenendone quest'ultimo pertanto titolare al 100%. Il sig. si impegna a provvedere alla voltura CP_1 delle utenze a suo nome.
I sigg.ri e , nelle rispettive quote del 75% e del 25% si obbligano a Parte_1 CP_1 trasferire ai figli, e , nella misura del 50% ciascuno, che accettano, la Controparte_2 Persona_3 nuda proprietà dell'immobile sito in Baiso (RE), Via Lusoli n. 8/10, composto da:
- fabbricato da terra a cielo ad uso civile abitazione, sviluppantesi su tre livelli, con pertinenziale autorimessa e circostante area cortiliva, il tutto in un unico corpo con particelle 97, 95, 98 e 353, salvo altri;
il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Baiso (RE) al Foglio 60, particella 242:
- subalterno 2, categoria A/2, classe U, consistenza vani 11,5, superficie catastale totale mq 289, rendita catastale Euro 712,71, Via Muraglione n. 4, P. S1 – T – 1;
- subalterno 1, categoria C/6, classe 2, consistenza mq 37, superficie catastale totale mq 39, rendita catastale Euro 108,92, Via Muraglione n. 4, P. S1.
pagina 2 di 5 La sig.ra si obbliga a trasferire la sua quota parte del 75% di usufrutto vitalizio sul Parte_1 compendio immobiliare sopra indicato al sig. , che accetta, divenendo così titolare CP_1 dell'usufrutto vitalizio dell'intero compendio immobiliare al 100% a fronte del pagamento da parte del marito della somma complessiva di € 60.000,00 (sessantamila/00) che verrà corrisposta a mezzo assegno circolare intestato alla sig.ra al momento del rogito notarile. Pt_1
Tale operazione, con la partecipazione dei figli della coppia, e , Controparte_2 Persona_3 dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dall'emananda sentenza di separazione, pur non essendo considerato termine essenziale e comunque entro e non oltre il 30.09.2025 mediante separato atto notarile che le parti si impegnano, fin da ora, ad effettuare impegnandosi a porre in essere ogni attività necessaria per addivenire alla stipulazione dello stesso.
Il compenso notarile nonché ogni imposta ovvero tassa saranno a carico dei sigg.ri , CP_1
e . Controparte_2 Persona_3
La disponibilità materiale dell'immobile appartiene già ai sigg.ri e ai figli, e CP_1 Per_2
. Per_1
La sig.ra inoltre sarà autorizzata a prelevare dalla casa familiare i propri effetti Parte_1 personali (come abiti, oggetti personali) nonché i seguenti beni ed in particolare: nel solaio ricordi della madre, foto IO e sorella, corredo (sia biancheria che roba varia per la cucina tra cui piccoli elettrodomestici e una valigetta con attrezzi tipo cacciaviti, ecc), vestiti, oro, giocattoli IO e sorella, albero di natale medio, presepe, metà degli addobbi natalizi, vestito da sposa e della madre;
nel Pt_1 salone, vestiti, utensili da cucina, scopa elettrica;
nell'appartamento, in particolare in camera, borsette, zaini (metà), vestiti, bigiotteria, oro, argento, tappeti bagno;
nel bagno grande, trucchi, spazzole, profumi, lacci capelli, bacinelle e secchi (metà), bustine bagno (metà); nel bagno piccolo, prodotti viso, vaso fiori blu;
nella camera “rosa”, la scatola dei collant;
nel corridoio piccolo, scarpe, mobiletto cucito;
in cucina, mattarello, tira pasta, mini pimer, borse spesa (metà), candele profumate;
in sala, le insalatiere della vetrina, i ricordi vari dei nonni sul caminetto;
nel corridoio grande, cartoleria (metà), ombrello;
nello sgabuzzino, le scarpe;
nella parte seminterrata, giocattoli, bici, tavolo legno marroncino con sedie;
il trolley rosso.
Le spese per il trasferimento di questi beni saranno interamente a carico della sig.ra ed il loro Pt_1 trasferimento dovrà comunque avvenire entro il termine del rogito notarile stabilito dalle parti.
4 – Le parti dichiarano che tutti gli accordi relativi alle disposizioni immobiliari, di cui al precedente punto 3, sono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione dei rapporti patrimoniali legati alla crisi coniugale.
pagina 3 di 5 I sigg.ri e chiedono sin da ora l'esenzione dall'imposta di bollo, registro, ipotecaria e Pt_1 CP_1 catastale ai sensi dell'art.19 della Legge n.74 del 1987.
I coniugi, con riferimento al conto corrente cointestato, si obbligano a prestare alla ogni CP_3 sottoscrizione ai fini della chiusura del conto corrente dividendo a metà gli eventuali oneri necessari per la chiusura definitiva che dovrà avvenire senza la previsione di alcun conguaglio reciproco.
5 - I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
6 - Ciascun coniuge rimane esclusivo proprietario di tutto quant'altro a sé intestato comprese le automobili.
7 – Le parti, fin da ora, rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza in caso di accoglimento della domanda.
8 – Le parti si impegnano, decorsi i termini di legge dalla sentenza di separazione, a promuovere ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio solo sul vincolo matrimoniale essendo tutte le altre questioni di carattere personale ed economico legate al matrimonio, già risolte in questa sede.
9 - Le spese di assistenza legale per la presente procedura di separazione saranno compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in RA EN (MO) in data Parte_1 CP_1
16/09/1989.
Dall'unione coniugale sono nati i due figli, entrambi maggiorenni, (nata il [...]) e Per_2
(nato il [...]), rispettivamente dell'età di 35 e di 33 anni. Per_1
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dalle conclusioni congiunte nelle quali entrambi i coniugi, chiedendo la separazione, riconoscono l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti della controversia, il Collegio prende atto delle condizioni concordate nelle conclusioni congiunte in epigrafe trascritte, riguardando diritti disponibili.
Le spese di lite vanno compensate, come richiesto dalle parti stesse.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Pronuncia la separazione personale fra i coniugi e , unitisi in CP_1 Parte_1 matrimonio in data 16/09/1989 in RA EN (MO), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di RA EN al N. 91, Parte 2, Serie A, anno 1989.
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RA EN di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Regola le condizioni della separazione in conformità alle conclusioni congiunte in epigrafe trascritte.
4) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
8 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 719/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FERRARI ANNALISA, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Ferrari Annalisa in VIA FERRARI BONINI N. 3, REGGIO
EMILIA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. VANDELLI MONICA, elettivamente domiciliato CP_1 presso lo studio dell'avv. Vandelli Monica in VIA GARIBALDI N. 2, MARANELLO;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, avendo raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo di:
pagina 1 di 5 1- dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2- ordinare al Comune di RA EN (MO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3- prendere atto che a definizione degli aspetti patrimoniali derivanti dalla separazione e dallo scioglimento della comunione, le parti concordano che la casa coniugale sita in Baiso (RE), Via Lusoli
n. 8/10, comprensiva di tutti gli arredi, rimane definitivamente assegnata in godimento esclusivo al sig.
, il quale continuerà ad abitarla insieme al figlio maggiorenne , mentre la figlia CP_1 Per_1 maggiorenne continuerà ad abitare l'appartamento al n.
8. Le spese ordinarie relative alla Per_2 manutenzione e le utenze (compresa la Tari) saranno interamente corrisposte dal signor mentre CP_1 resteranno di competenza di entrambi i coniugi le spese straordinarie in proporzione ciascuno alla relativa quota e ciò fino al definitivo trasferimento dell'immobile secondo quanto stabilito nelle condizioni che seguono.
A completa definizione dei rapporti patrimoniali, quale elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti tra i coniugi, questi convengono che l'immobile di Via Lusoli n. 8/10, in comproprietà tra gli stessi nella misura del 75% per la sig.ra e del 25% per il sig. , verrà trasferito, per la nuda proprietà, al 50% ciascuno ai figli Pt_1 CP_1 della coppia, e , che accettano, mentre la sig.ra si obbliga a trasferire Per_2 Per_1 Pt_1 contestualmente al sig. , che accetta, la propria quota del 75% dell'usufrutto vitalizio, CP_1 divenendone quest'ultimo pertanto titolare al 100%. Il sig. si impegna a provvedere alla voltura CP_1 delle utenze a suo nome.
I sigg.ri e , nelle rispettive quote del 75% e del 25% si obbligano a Parte_1 CP_1 trasferire ai figli, e , nella misura del 50% ciascuno, che accettano, la Controparte_2 Persona_3 nuda proprietà dell'immobile sito in Baiso (RE), Via Lusoli n. 8/10, composto da:
- fabbricato da terra a cielo ad uso civile abitazione, sviluppantesi su tre livelli, con pertinenziale autorimessa e circostante area cortiliva, il tutto in un unico corpo con particelle 97, 95, 98 e 353, salvo altri;
il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Baiso (RE) al Foglio 60, particella 242:
- subalterno 2, categoria A/2, classe U, consistenza vani 11,5, superficie catastale totale mq 289, rendita catastale Euro 712,71, Via Muraglione n. 4, P. S1 – T – 1;
- subalterno 1, categoria C/6, classe 2, consistenza mq 37, superficie catastale totale mq 39, rendita catastale Euro 108,92, Via Muraglione n. 4, P. S1.
pagina 2 di 5 La sig.ra si obbliga a trasferire la sua quota parte del 75% di usufrutto vitalizio sul Parte_1 compendio immobiliare sopra indicato al sig. , che accetta, divenendo così titolare CP_1 dell'usufrutto vitalizio dell'intero compendio immobiliare al 100% a fronte del pagamento da parte del marito della somma complessiva di € 60.000,00 (sessantamila/00) che verrà corrisposta a mezzo assegno circolare intestato alla sig.ra al momento del rogito notarile. Pt_1
Tale operazione, con la partecipazione dei figli della coppia, e , Controparte_2 Persona_3 dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dall'emananda sentenza di separazione, pur non essendo considerato termine essenziale e comunque entro e non oltre il 30.09.2025 mediante separato atto notarile che le parti si impegnano, fin da ora, ad effettuare impegnandosi a porre in essere ogni attività necessaria per addivenire alla stipulazione dello stesso.
Il compenso notarile nonché ogni imposta ovvero tassa saranno a carico dei sigg.ri , CP_1
e . Controparte_2 Persona_3
La disponibilità materiale dell'immobile appartiene già ai sigg.ri e ai figli, e CP_1 Per_2
. Per_1
La sig.ra inoltre sarà autorizzata a prelevare dalla casa familiare i propri effetti Parte_1 personali (come abiti, oggetti personali) nonché i seguenti beni ed in particolare: nel solaio ricordi della madre, foto IO e sorella, corredo (sia biancheria che roba varia per la cucina tra cui piccoli elettrodomestici e una valigetta con attrezzi tipo cacciaviti, ecc), vestiti, oro, giocattoli IO e sorella, albero di natale medio, presepe, metà degli addobbi natalizi, vestito da sposa e della madre;
nel Pt_1 salone, vestiti, utensili da cucina, scopa elettrica;
nell'appartamento, in particolare in camera, borsette, zaini (metà), vestiti, bigiotteria, oro, argento, tappeti bagno;
nel bagno grande, trucchi, spazzole, profumi, lacci capelli, bacinelle e secchi (metà), bustine bagno (metà); nel bagno piccolo, prodotti viso, vaso fiori blu;
nella camera “rosa”, la scatola dei collant;
nel corridoio piccolo, scarpe, mobiletto cucito;
in cucina, mattarello, tira pasta, mini pimer, borse spesa (metà), candele profumate;
in sala, le insalatiere della vetrina, i ricordi vari dei nonni sul caminetto;
nel corridoio grande, cartoleria (metà), ombrello;
nello sgabuzzino, le scarpe;
nella parte seminterrata, giocattoli, bici, tavolo legno marroncino con sedie;
il trolley rosso.
Le spese per il trasferimento di questi beni saranno interamente a carico della sig.ra ed il loro Pt_1 trasferimento dovrà comunque avvenire entro il termine del rogito notarile stabilito dalle parti.
4 – Le parti dichiarano che tutti gli accordi relativi alle disposizioni immobiliari, di cui al precedente punto 3, sono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione dei rapporti patrimoniali legati alla crisi coniugale.
pagina 3 di 5 I sigg.ri e chiedono sin da ora l'esenzione dall'imposta di bollo, registro, ipotecaria e Pt_1 CP_1 catastale ai sensi dell'art.19 della Legge n.74 del 1987.
I coniugi, con riferimento al conto corrente cointestato, si obbligano a prestare alla ogni CP_3 sottoscrizione ai fini della chiusura del conto corrente dividendo a metà gli eventuali oneri necessari per la chiusura definitiva che dovrà avvenire senza la previsione di alcun conguaglio reciproco.
5 - I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
6 - Ciascun coniuge rimane esclusivo proprietario di tutto quant'altro a sé intestato comprese le automobili.
7 – Le parti, fin da ora, rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza in caso di accoglimento della domanda.
8 – Le parti si impegnano, decorsi i termini di legge dalla sentenza di separazione, a promuovere ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio solo sul vincolo matrimoniale essendo tutte le altre questioni di carattere personale ed economico legate al matrimonio, già risolte in questa sede.
9 - Le spese di assistenza legale per la presente procedura di separazione saranno compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in RA EN (MO) in data Parte_1 CP_1
16/09/1989.
Dall'unione coniugale sono nati i due figli, entrambi maggiorenni, (nata il [...]) e Per_2
(nato il [...]), rispettivamente dell'età di 35 e di 33 anni. Per_1
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dalle conclusioni congiunte nelle quali entrambi i coniugi, chiedendo la separazione, riconoscono l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti della controversia, il Collegio prende atto delle condizioni concordate nelle conclusioni congiunte in epigrafe trascritte, riguardando diritti disponibili.
Le spese di lite vanno compensate, come richiesto dalle parti stesse.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Pronuncia la separazione personale fra i coniugi e , unitisi in CP_1 Parte_1 matrimonio in data 16/09/1989 in RA EN (MO), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di RA EN al N. 91, Parte 2, Serie A, anno 1989.
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RA EN di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Regola le condizioni della separazione in conformità alle conclusioni congiunte in epigrafe trascritte.
4) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
8 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
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