Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Maria Casaregola Presidente
2) dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2361/2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
, in persona del l.r.p.t., rapp.tata e difesa, giusta Parte_1 P.IVA_1
procura in calce all'appello, dall'avv. Diego Manzo ( ), con il C.F._1
quale elett.te domicilia in Napoli, Piazzetta Ascensione, 10, II Cortile.
APPELLANTE
E
( , rapp.to e difeso dall'Avv. Antonino CP_1 C.F._2
Terminiello ( ), come da procura in calce all'atto di C.F._3
costituzione in appello, con il quale elett.te domicilia in Piano di Sorrento (Na), alla Piazza Cota n. 8.
APPELLATO
Conclusioni
Per l'appellante: 1) Per i motivi dedotti in narrativa, accogliere l'Appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 802 del
13.04.2021, revocare il decreto ingiuntivo n. 1385/18, emesso dal Tribunale di Torre
inammissibile, infondata in fatto e diritto;
2) Conseguentemente, condannare il sig. alla restituzione CP_1
dell'importo di € 8.289,40, oltre interessi e rivalutazione monetaria, corrisposto dalla soc. in data 10.05.2019, in esecuzione del provvedimento del G.I. Parte_1
del 18.04.2019;
3) Ancora per quanto esposto, dichiarare l'annullamento ex artt. 1427, 1428, 1429
e 1433 c.c., dei contratti distinti con codice identificativo IB-
, IB- ; IB- CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5
pertanto l'inesigibilità dell'importo ingiunto e nel CodiceFiscale_6
contempo il diritto della società ad ottenere la ripetizione delle Parte_1
somme di € 1.485,68, corrisposta per la scommessa avente codice identificativo IB-
, € 1.370,88 per quella recante codice identificativo IB- CodiceFiscale_4
DF07E204160337D4ED0D, € 1.655,46 per quella con codice IB-
DFO7E20416035200F307, per un totale di € 4.512,02, importo al quale va detratta la complessiva somma giocata (€ 896,00 X 3);
4) Condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze CP_1
processuali del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario, tenuto anche conto che l'Avv. Antonino Terminiello, che assiste il sig.
ha già ricevuto l'importo liquidato con la sentenza appellata a titolo CP_1
di compensi, spese ed accessori.
Per l'appellato: 1) preliminarmente, dichiararsi improcedibile ed inammissibile il gravame proposto per violazione dell'art. 342 c.p.c. anche ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa;
2) nel merito, rigettarsi in ogni caso l'appello e le domande tutte formulate in via riconvenzionale dalla parte appellante, siccome inammissibili ed infondate in fatto
e diritto;
3) per l'effetto, condannarsi la parte appellante alla refusione delle spese di lite e dei compensi di difesa per il secondo grado di giudizio – con conseguente conferma della pronuncia sulle spese processuali resa in primo grado - oltre c.p.a, i.v.a. e rimborso spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. In accoglimento del ricorso proposto da il Tribunale di Torre CP_1
Annunziata, con decreto ingiuntivo n. 1385/2018, ingiunse a di Parte_1
pagare la somma di € 6.983,75, oltre interessi e spese, in favore del ricorrente, a titolo di vincita relativa a n. 3 contratti di scommessa su eventi sportivi, stipulati in data 22-4-2018 presso l'agenzia di Via Angelo De Meis n. 226, Napoli. Pt_1
1.1. L'ingiunta si oppose, eccependo l'annullabilità dei contratti in questione ai sensi degli artt. 1427, 1428, 1429 e 1433 c.c. e per la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte dello scommettitore, e chiese la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, previo annullamento dei contratti posti a base della pretesa monitoria, chiese, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto alla restituzione degli importi a lui già versati, in parziale adempimento dei contratti, per complessivi € 4.512,02.
A tal fine l'opponente dedusse che aveva effettuato le seguenti tre CP_1
giocate:
1) codice identificativo , delle ore 12:15:07 per una CodiceFiscale_7
puntata di € 896,00, costituita da un sistema con sedici combinazioni di giocata, su ognuna delle quali veniva puntata la somma di € 56,00. Quattro delle sedici combinazioni sono risultate vincenti per un totale di vincita di € 3.691,91;
2) codice identificativo , delle ore 12:17:09, per una CodiceFiscale_8
puntata di € 896,00, costituita da un sistema con quattro combinazioni di giocata, su ognuna delle quali veniva puntata la somma di € 224,00. Due delle quattro combinazioni sono risultate vincenti per un totale di vincita di € 4.486,33;
3) codice identificativo , delle ore 12:25:18, per una CodiceFiscale_9
puntata di € 896,00, costituita da un sistema con quattro combinazioni di giocata, su ognuna delle quali veniva puntata la somma di € 224,00. Due delle quattro combinazioni sono risultate vincenti per un totale di vincita di € 1.802,71. Precisò che in tutte le giocate era incluso l'evento di pallacanestro greco femminile, serie A1, MP IR – AEO Proteas Voulas – “TESTA A TESTA
HANDICAP”, la cui quotazione era stata frutto di un evidente ed imprevedibile errore. Ciò in quanto “vi è stata una non conforme indicazione del valore del cd.
“Handicap” con spread “13,5” e “11,5”, in termini di punti da sottrarre al punteggio finale conseguito dalla squadra a cui lo svantaggio (i.e. “Handicap”) era stato attribuito, che nel caso di specie corrispondeva alla squadra MP IR, largamente favorita.”
Aggiunse che l'evidenza dell'errore emergeva dalla circostanza che il valore dell'“Handicap”, per il medesimo evento sportivo, era offerto dai principali bookmakers di riferimento in misura diversa da quello indicato da Pt_1
ovvero pari a “36,5” e/o “34,5”.
Dedusse che aveva approfittato di tale errore, scommettendo CP_1
sull'esito favorevole con uno spread “Handicap” del tutto errato e facilmente riconoscibile (considerando che MP IR era squadra ampiamente favorita e che la stessa società TR BH, fornitore ufficiale del palinsesto quote utilizzate da in data 30.04.2018, aveva ammesso Pt_1
l'errore palese con comunicazione email del 30.04.2018).
La consapevolezza del secondo emergeva dalla circostanza che CP_1 Pt_1
egli aveva effettuato tutte le giocate tra le ore 12:14 e le ore 12:25, per il medesimo rilevante importo di € 896,00, e che tutte includevano la medesima scommessa
“Testa A Testa Handicap”, con spread di “13,5” e/o di “11,5” in caso di vittoria dell'MP IR, nella partita da disputarsi contro la squadra CP_2
nel Campionato di Pallacanestro greco, A1 – Femminile, laddove il reale
[...]
spread era di “36,5” e/o di “34,5”; nonché dalla circostanza che aveva Pt_1
pubblicato le dette quote errate solo per una brevissima finestra temporale di 30 minuti, ovvero dalle ore 12:00 alle ore 12:30 del 22.04.2018; ed infine dalla circostanza che aveva effettuato elevate puntate nell'arco di pochi minuti, CP_1
per complessivi € 2.688,00, giocando l'evento in modalità combinata, cioè cumulando l'evento oggetto di errore in modo da moltiplicare il coefficiente complessivo di moltiplicazione della posta.
Concluse affermando che, benché le scommesse fossero combinate, sicché l'errore in uno degli eventi avrebbe dovuto ripercuotersi sull'intera scommessa, rendendola integralmente inesigibile;
tuttavia, essa aveva negato il rimborso solo per la la scommessa effettuata sull'evento collegato all'errore, pagando invece la vincita conseguita sugli altri eventi. Pertanto, in via riconvenzionale, chiese, previo annullamento dell'intera scommessa, la restituzione delle somme corrisposte in relazione alle vincite non contenti l'evento con handicap erroneo.
1.2. Costituitosi, chiese il rigetto dell'opposizione e della proposta CP_1
domanda riconvenzionale.
1.3. Il Tribunale, concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, acquisita la documentazione istruttoria, rigettò l'opposizione e confermò il DI opposto.
Il Tribunale, ricondotta la vicenda nella fattispecie dell'errore vizio, ritenne illegittimo l'annullamento, da parte di , delle scommesse effettuate da Parte_1
in quanto mancava la prova della riconoscibilità dell'errore sia dal CP_1
punto di vista oggettivo che soggettivo da parte di CP_1
In sintesi il Tribunale ritenne che non avrebbe potuto rendersi conto CP_1
dell'errore raffrontando l'offerta di con quella degli altri bookmakers, in Pt_1
quanto dalla scheda confronto quote, prodotta dalla stessa nella quale Pt_1
erano riportate le quotazioni di otto bookmaker relative all'evento in questione, era emerso che la metà dei bookmakers considerati aveva comunicato le medesime quotazioni di né avrebbe potuto avvedersi dell'errore, Pt_1 CP_1
in ragione del breve lasso temporale dell'offerta, in quanto la società fornitrice del palinsesto quote TR BH aveva espressamente riconosciuto di aver attribuito quel dato erroneo dalle 11.34 fino alle 13.00 del 22.4.2018, dunque per una arco temporale più ampio di quello indicato da e che, in ogni caso, Pt_1
non era emerso che avesse pubblicato anteriormente o successivamente Pt_1 a tale finestra temporale le quotazioni dell'evento in questione che reputava esatte. Infine, secondo il Tribunale, la fluttuazione dell'handicap era del tutto plausibile, in quanto l'oscillazione del valore degli handicap attribuiti da Pt_1
al momento delle puntate compiute dal e successivamente ad esse erano CP_1
in linea con quelle registrate da altri operatori.
Inoltre, secondo il Tribunale, ulteriore circostanza, che induceva ad escludere che il avesse riconosciuto l'errore nell'attribuzione dell'handicap, tentando di CP_1
avvantaggiarsene, era il fatto che egli il 22-4-2018 aveva effettuato un'ulteriore scommessa, alle ore 12:14:32, rivelatasi perdente. Ciò dimostrava, ad avviso del
Tribunale, che egli, se avesse avuto contezza dell'erronea indicazione dell'handicap, “non avrebbe investito una somma considerevole (€ 896,00) su una scommessa in cui non era previsto l'evento vincente da cui avrebbe potuto trarre ulteriore profitto.”
§.
2. La sentenza n. 802/2021 del 13.04.2021, emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata, è stata impugnata da . Parte_1
2.1. Con un unico articolato motivo di gravame, lamenta l'erronea e/o Parte_1
insufficiente motivazione della sentenza di primo grado in ordine a punti decisivi della controversia – travisamento dei fatti – violazione degli artt. 1427 e ss. c.c. – violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. -
2.1.1. Sostiene che il Tribunale aveva errato nel valutare l'arco temporale dell'offerta, in quanto il fatto che TR BH avesse dichiarato di avere fornito il dato erroneo dalle 11.34 fino alle 13.00 del 22.04.2018 non implicava che essa avesse parallelamente offerto l'evento per il medesimo arco di tempo.
2.1.2. Sostiene altresì che la circostanza che altri bookmakers avessero quotato in uguale maniera l'evento non incideva sulla riconoscibilità dell'errore, in quanto aveva effettuato le scommesse unicamente presso il punto e, CP_1 Pt_1
quindi, non poteva conoscere in quel momento le quotazioni degli altri operatori.
Inoltre, l'appellante ritiene che il Tribunale, facendo riferimento al “pubblico degli scommettitori”, aveva omesso di considerare il profilo specifico del CP_1 Infine il Tribunale aveva anche omesso di valutare che la soc. TR
BH non aveva rapporti di esclusiva con pertanto lo stesso palinsesto Pt_1
errato poteva essere fornito ad altri operatori, senza che la questione avesse rilievo, in quanto la valutazione doveva essere effettuata unicamente in relazione al comportamento di “nel preciso momento in cui ha piazzato le CP_1
scommesse,” da cui si evinceva che gli aveva chiaramente capito che vi fosse un errore e, perciò, aveva puntato in pochi minuti somme non di poco conto e non consone al profilo di uno scommettitore occasionale.
2.1.3. Anche la fluttuazione della quota, indicata dal Tribunale per escludere la consapevolezza del secondo l'appellante, non è indicativa della mancanza CP_1
di consapevolezza dell'errore da parte del poiché nel caso in esame le CP_1
fluttuazioni, pur rispondendo a logica matematica, muovevano da un errato dato di partenza (Handicap erroneo).
2.1.4. Infine, la circostanza che avesse effettuato in pari data, nello stesso CP_1
punto gioco, alle ore 12:14:32, una scommessa della stessa tipologia, ma perdente, non esclude, ad avviso di che egli avesse riconosciuto l'errore al fine di Pt_1
avvantaggiarsene. Anzi, secondo l'appellante, egli aveva effettuato puntate fuori dal comune, cercando di ottenere il massimo risultato possibile dall'errore che aveva ravvisato.
Pertanto, afferma che, da quanto emerso dal giudizio di primo grado, può Pt_1
affermarsi che “è un giocatore non occasionale capace di riconoscere CP_1
l'errore relativo all'evento di pallacanestro greco femminile, serie A1, MP
IR – AEO Proteas Voulas – “TESTA A TESTA HANDICAP”, che compare in tutte le giocate in modalità combinata, ovvero cumulando l'evento oggetto di errore in modo da moltiplicare il coefficiente complessivo di moltiplicazione della posta, e ripetuta, ovvero giocando più volte lo stesso evento in molteplici puntate differenti.
Modalità quest'ultima che tra l'altro ha consentito all'appellato di eludere il limite massimo di vincita per puntata che appare negli stessi scontrini di ricevuta delle giocate. Elementi tutti che rendono evidente non solo la riconoscibilità astratta dell'errore, ma addirittura l'approfittamento dello stesso da parte dello scommettitore.”
2.2. Costituitosi ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. CP_1
342 c.p.c. e nel merito e ha chiesto il rigetto per infondatezza.
§.
3. La Corte, all'udienza del 16.10.2024, ha assunto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
3.1. L'appello è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'atto di appello proposto consente, infatti, di individuare con sufficiente chiarezza le specifiche critiche mosse al provvedimento impugnato;
risultano, quindi, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un.
n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018, Cass. n.27391/2018, Cass. Sez. Un. n.
12587/2018), ciò che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere quale sia il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E' sufficiente quindi che «il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione
(senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata» (cfr. Cass. n. 7675/2019). Non è necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr Cass. n. 24262/2020).
3.2. Nel merito le doglianze dell'appellante non hanno fondamento.
Invero l'appellante ha dato alle circostanze, che il primo giudice aveva indicato come sintomatiche della mancanza di consapevolezza da parte di della CP_1
presenza di un errore nell'indicazione dell'handicap, una lettura diametralmente opposta, senza tuttavia dimostrare la legittimità della interpretazione alterativa offerta.
Invero la circostanza della limitatezza dell'arco temporale in cui era stato presente l'handicap erroneo appare irrilevante, atteso che, al momento dell'effettuazione dell'acquisto, non poteva sapere se e quando il dato CP_1
dell'handicap sarebbe stato modificato o ritirato da parte di Pt_1
L'avvenuta modifica dell'offerta, dopo trenta minuti dalla sua collocazione, da parte di è, infatti, successiva alle scommesse effettuate da sicché Pt_1 CP_1
egli non poteva valutare ex ante tale circostanza come sintomatica della presenza di un errore nell'indicazione dell'offerta.
In ogni caso, come ha rilevato il primo giudice, non ha dimostrato di avere Pt_1
modificato l'offerta dopo le 12.30.
3.3. Contraddittoria rispetto alle allegazioni contenute nell'atto di opposizione all'ingiunzione è la censura relativa alla irrilevanza che altri bookmakers avessero proposto la medesima offerta di Pt_1
L'appellante, infatti, opponendosi all'ingiunzione di pagamento, aveva sostenuto che una delle circostanze da cui emergeva la riconoscibilità dell'errore da parte di era proprio la differente offerta proposta dell'handicap da parte degli altri CP_1
bookmakers. Nell'appello, invece, avendo il primo giudice rilevato che Pt_1
dalla documentazione prodotta dalla stessa emergeva, al contrario, che la Pt_1
metà dei bookmakers aveva praticato la medesima offerta proposta da Pt_1
ha mutando rotta, sostenendo, senza peraltro argomentare le ragioni, l'irrilevanza ai fini della riconoscibilità dell'errore, che altri bookmekers avessero proposta la medesima offerta di Pt_1
3.4. nell'affermare che il primo giudice avrebbe dovuto prescindere dal Pt_1
confronto con gli altri bookmaker, ai quali la soc. TR BH poteva avere offerto il medesimo palinsesto, non avendo rapporti di esclusiva con non chiarisce le ragioni per le quali tale elemento, da lei stessa Pt_1
valorizzato in sede di opposizione all'ingiunzione, ritiene poi -in sede di appello- irrilevante.
3.5. Insufficiente è, a riguardo, il richiamo al comportamento di nel preciso CP_1
momento in cui ha piazzato le scommesse, da cui, secondo l'appellante, si evincerebbe che gli aveva chiaramente capito l'errore, poiché tale circostanza può denotare anche semplicemente che avesse poco tempo per poter CP_1
effettuare le proprie giocate. Difatti egli non ha effettuato giocate singole, ma ha utilizzato dei sistemi che sono, notoriamente, già predisposti dal concessionario, pronti per essere acquistati.
Né la circostanza che fosse un giocatore non occasionale è idonea a CP_1
dimostrare che egli avesse riconosciuto che nell'offerta vi era un errore, poiché il gioco o scommessa è un tipico contratto aleatorio ex art. 1469 del c.c. nel quale l'obbligo di eseguire la prestazione pattuita è ricollegata al verificarsi di un evento incerto e, nel caso di specie, ben poteva il concessionario avere valutato l'handicap nella misura indicata.
3.6. Non è infine condivisibile l'interpretazione data dall'appellante all'ultima giocata effettuata da rivelatasi perdente. CP_1
La ricostruzione offerta da appare illogica e contraddittoria. Pt_1
Essa afferma che la giocata perdente dimostrerebbe che voleva trarre il CP_1
maggiore profitto possibile dall'erronea indicazione dell'handicap, senza tuttavia spiegare per quale ragione dovrebbe inferirsi dall'avere effettuato una CP_1
giocata dall'esito incerto e rivelatasi poi perdente, la sua consapevolezza della presenza di un errore nell'indicazione dell'Handicap relativamente all'evento
“pallacanestro greco femminile, serie A1, MP IR – AEO Proteas Voulas
– “TESTA A TESTA HANDICAP”. Al contrario, se fosse stato davvero consapevole che l'evento in questione CP_1
conteneva un errore nell'indicazione dell'handicap, avrebbe anche per questa ulteriore giocata incluso contente l'Handicap erroneo, per potere trarre maggiore profitto. Come ha giustamente evidenziato l'appellato, egli avrebbe dovuto concentrare le proprie puntate esclusivamente sull'evento di pallacanestro greco femminile, serie A1, MP IR – AEO Proteas Voulas – “TESTA A TESTA
HANDICAP”, nel quale era presente l'errore e non effettuare altre giocate perdenti, sia isolate (come l'ultima) sia cumulative (come le prime tre).
§.
4. In definitiva l'appello va rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri del dm 147/22, nei valori medi dello scaglione di riferimento, ad eccezione della fase istruttoria/trattazione che va liquidata nei minimi, essendo state svolte solo parte delle attività indicate, seguono la soccombenza, sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002,
i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 802/2021 del Parte_1
13.04.2021, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 CP_1
lite, che liquida in complessivi € 4.889,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore antistatario.
3. Dà atto che sussistono, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 26.03.2025
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Maria Casaregola