Ordinanza collegiale 13 febbraio 2026
Sentenza breve 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 08/05/2026, n. 8513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8513 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08513/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13861/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13861 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Cipolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di lavoro in favore del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. Giovanni NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Parte ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato
Risulta agli atti che, in seguito alla presentazione del ricorso, la competente sede diplomatica ha provveduto a fissare un appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
All’udienza camerale del 28 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il Collegio ravvisa le condizioni per dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Ed invero, l’avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto fa venire meno l’interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia che condanni l’amministrazione a procedere, alla stregua dell’articolo 35, co. 1, lett. c) c.p.a.
Quanto alle spese di lite, si ritengono sussistenti giusti motivi per disporne la compensazione, tenuto conto dell’enorme numero di richieste di visto di ingresso nel territorio dello Stato che notoriamente grava sulla Sede diplomatica e della complessità dell’iter prescritto dalla legge per la conclusione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione;
- dispone l’integrale compensazione delle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco AR, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
Giovanni NI, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni NI | Francesco AR |
IL SEGRETARIO