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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile, Procedure Concorsuali ed Esecuzioni forzate
N. 47-2/2019 R.F.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice Est. dott. Maria Magri' - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 47-1 /2019 R.F. di opposizione al rendiconto ex art. 116 4° c. L. Fall. depositato dal Curatore del in data Parte_1 Parte_2
26.12.2023 promosso da
(C.F.: ), con sede legale in Cassano Parte_3 P.IVA_1
d'Adda (MI), via Magellano n. 23, in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore signora Parte_4
rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Amodeo e Leonardo Mambretti del Foro di
Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Milano, piazzale
Giulio Cesare n. 14 OPPONENTE nei confronti di
(c.f. ), residente in [...]di Lombardia Controparte_1 C.F._1
(BG), via Zara n. 9, personalmente e in qualità di Curatore pro-tempore del Fallimento
Lanterna Magica s.r.l. - n. 47/2019 R.F. rappresentato e difeso dall'avv. Mirko Grassi del Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arcene (BG), via Dante Alighieri n. 1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PROSPETTIVE – “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previa ogni Parte_3 opportuna declaratoria, così giudicare:
I – Nel merito 1. negare l'approvazione del rendiconto presentato dal curatore dott. Parte_2
2. condannare il curatore del fallimento, dott. (ed eventualmente anche il Parte_2 CP_2
e , al risarcimento dei danni cagionati alla procedura e quindi al
[...] Controparte_3 pagamento in suo favore dell'importo di € 468.834,63 o di quello – maggiore o minore – eventualmente ritenuto di giustizia 3. disporre la nomina di un nuovo curatore in sostituzione del dott. che – in difetto di ogni Parte_2 conflitto di interessi – possa esercitare nei confronti dei membri assenzienti del comitato dei creditori e di (ed eventualmente anche dello stesso curatore uscente, Controparte_2 Controparte_3 dott. le azioni di responsabilità volte ad ottenere il risarcimento dei danni cagionati alla Parte_2 procedura in misura non inferiore a € 468.834,63 o a quella – maggiore o minore – eventualmente ritenuta di giustizia II – In via istruttoria
4. ove ritenuto necessario, disporre CTU volta ad accertare e stabilire il valore economico e di mercato nel periodo di conclusione dell'accordo transattivo tra il ed il Parte_5 signor (novembre 2021) dei seguenti immobili di proprietà del signor Controparte_4 [...]
siti in via Madreperla 7, 24047 Treviglio (BG), oggetto della perizia di stima depositata CP_4 da quale doc. 9: Parte_3
Catasto Fabbricati – foglio 28 – particella 4039 – subalterno 704 – categoria A/2
Catasto Fabbricati – foglio 28 – particella 4039 – subalterno 705 – categoria C/6
5. rigettare in quanto inammissibili o irrilevanti tutte le istanze istruttorie che dovessero essere formulate dal dott. Persona_1
[...
– In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari da quantificarsi secondo i criteri previsti dal d.m. 10.3.2014 n. 55 e successivi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.”
CURATORE DOTT. – “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così Parte_2 giudicare: In via preliminare e/o pregiudiziale:
Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o l'inaccoglibilità delle istanze e delle domande avversarie tutte per come formulate e per l'effetto dichiarare approvato il rendiconto di gestione depositato dal curatore, con ogni effetto conseguente.
In via principale e di merito: Rigettare integralmente le istanze e le domande avversarie tutte perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare approvato il rendiconto di gestione depositato dal curatore, con ogni effetto conseguente.
In ogni caso: Con integrale rifusione integrale delle spese e delle competenze di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 29.02.2024 ha svolto una serie di Parte_3
contestazioni al rendiconto depositato dal dott. Curatore del Parte_2 [...]
in data 26.12.2023. All'udienza fissata per l'approvazione Parte_1
del rendiconto, in data 05.03.2024, ha reiterato Parte_3
l'opposizione.
Conseguentemente il Tribunale, con decreto emesso in data 11.03.2024, ha fissato l'udienza collegiale per la discussione in merito all'opposizione depositata da ai sensi dell'art. 116 n. 4) L. Fall. per il giorno Parte_3
11.04.2024, differendola successivamente dapprima al 08.05.2024 e successivamente al
15.05.2024.
A seguito dei rilievi mossi dall'opponente all'udienza in merito alla mancata apertura di separato procedimento per la trattazione del presente giudizio, il Tribunale ha infine, con ordinanza emessa in data 26.06.2024, disposto a cura della Cancelleria Procedure
Concorsuali l'iscrizione di procedimento autonomo per la trattazione dell'opposizione al rendiconto depositata da esplicitamente prevedendo Parte_3
che in detto subprocedimento fossero inseriti il rendiconto depositato dal Curatore nel fascicolo della procedura fallimentare, comprensivo di tutti gli allegati;
il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 116 L. Fall. del 05.03.2024 con il relativo verbale;
la nota di deposito delle contestazioni al rendiconto, munita di tutti gli allegati, depositata dal Curatore del fallimento in data 29.02.2024; gli atti depositati da dal Parte_3
Curatore del fallimento a seguito dell'opposizione al rendiconto e all'udienza del
05.03.2024, comprensivi di tutti gli allegati;
tutti i provvedimenti del Tribunale successivi all'udienza del 05.03.2024. Ha quindi assegna al creditore opponente
[...]
nuovo termine sino al 22.07.2024 per il deposito di memoria di replica Parte_3 alla memoria difensiva depositata dal Curatore, all'esito della formazione del predetto fascicolo e della compiuta integrazione del contraddittorio, e al curatore successivo termine sino al 14.08.2024 per il deposito di eventuale replica, stabilendo la trattazione scritta della causa e assegnando alle parti il termine del 10.09.2024 (anche per la decorrenza del termine previsto dall'art. 127 ter comma terzo c.p.c.) per il deposito di brevissime note contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti hanno depositato nel termine assegnato le rispettive memorie.
Con ordinanza emessa in data 27.09.2024 alla scadenza del termine sopra indicato il
Tribunale, rilevato che nella memoria depositata in data 10.09.2024 il creditore opponente ha dato espressamente atto, a pag. 1, che “a tutt'oggi non è in grado di accedere e consultare il fascicolo del “procedimento autonomo” come pure disposto dal Collegio ai fini della “compiuta integrazione del contraddittorio” e ritenuta tale circostanza rilevante, pur in assenza di espresse richieste del creditore sul punto, ritenendosi la compiuta integrazione del contraddittorio elemento imprescindibile per l'esercizio corretto della funzione giurisdizionale, ha disposto a cura della Cancelleria la predisposizione di copia cartacea integrale del fascicolo del subprocedimento di opposizione al rendiconto, contenente tutti gli atti indicati nel decreto del Tribunale del 26.06.2024 e i relativi allegati, nonché tutti quelli depositati successivamente all'interno del medesimo fascicolo, assegnando nuovo termine al creditore per il deposito di memoria difensiva sino al
20.10.2024 e successivo termine per replica al curatore sino al 30.10.2024. Ha quindi disposto la trattazione scritta dell'opposizione per l'udienza del 05.11.2024, ore 09.00, concedendo alle parti termine sino al 04.11.2024 per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e riservando la decisione successivamente alla celebrazione dell'udienza cartolare come sopra indicata.
Il Tribunale ha pertanto assunto la presente decisione nella camera di consiglio del
04.12.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE PROSPETTIVE ha incardinato la presente opposizione Parte_3
all'approvazione del rendiconto depositato dal Curatore del Fallimento dott. in Parte_2
data 26.12.2023, con dichiarazione fatta all'udienza ex art. 116 L. Fall. in data 05.03.2023
e con successivo atto di opposizione con contestuale richiesta di iscrizione a ruolo depositato in data15.03.2024.
L'opponente ha premesso che “il giudizio che s'instaura, ai sensi dell'art. 116 l. fall., in caso di mancata approvazione del rendiconto della gestione del curatore può avere ad oggetto non solo gli errori materiali, le omissioni ed i criteri di conteggio, ma anche il controllo della gestione del curatore stesso e
l'accertamento delle sue personali responsabilità per il compimento di atti che abbiano arrecato pregiudizio alla massa o ai diritti dei singoli creditori (Cass. 19.1.2000 n. 547, nonché Cass. 14.10.1997 n. 10028, in www.dejure.it)”.
Preliminarmente il Tribunale rileva che parte opponente, pur avendo svolto domande anche nei confronti dei membri del comitato dei creditori (nello specifico, del CP_2
e di , non ha provveduto all'integrazione del contraddittorio
[...] Controparte_3
nei loro confronti. Non vertendosi, peraltro, in ipotesi di litisconsorzio necessario, il
Tribunale ritiene di non dovere procedere ad alcuna iniziativa in tal senso, rimanendo pertanto il contraddittorio costituito unicamente nei confronti del Curatore del . Parte_1
Nel merito, la società opponente ha contestato, nello specifico, l'accordo transattivo concluso dal Curatore con l'amministratore della società fallita dott. Controparte_5
ritenendo detto accordo assolutamente svantaggioso per i creditori della
[...]
procedura in quanto fortemente al ribasso, e accusando pertanto il curatore e il comitato dei creditori di mala gestio in danno al fallimento essendo rimasti insoddisfatti il 99% dei crediti privilegiati fiscali, il 100% dei crediti privilegiati non fiscali e il 100% dei crediti chirografari.
a pure contestato il rendiconto nella parte in cui alla Parte_3
voce “
8. Altri crediti” non ha contemplato i crediti risarcitori vantati dal fallimento nei confronti dello stesso curatore e di alcuni membri, e nella parte di cui alle voci “10. Azioni di responsabilità” e “11. Azioni risarcitorie generiche”, non ha previsto le possibili azioni risarcitorie esercitabili verso il curatore stesso e i membri del comitato dei creditori. Secondo la creditrice opponente, le responsabilità di eccederebbero largamente CP_4
gli importi accettati dal Curatore in via transattiva, pari ad euro 130.905,00. In particolare, il si sarebbe reso responsabile dell'alterazione dei dati nel bilancio al 31.12.2015, CP_4
avendo indicato canone di locazione abusivamente ridotto ad € 260.000 (invece dei previsti euro 400.000), dell'occupazione abusiva dei locali di Parte_3
sino al 30.7.2018 (essendo la data di recesso dal contratto risalente al 30.6.2017) nonché di omessa istanza di dichiarazione di fallimento 'in proprio' ovvero di omessa ricapitalizzazione, in tal modo arrecando alla medesima società opponente un danno ben maggiore di quanto costituente il ristoro della transazione accettata dal Curatore, quantificabile nella misura di euro 836.690,27 (somma di due provvedimenti di sequestro conservativo ottenuti da o nella minor somma pari Parte_3
agli importi ammessi al passivo, non inferiore quindi a complessivi € 647.336,06
a denunciato inoltre che la responsabilità penale del Parte_3
sarebbe venuta meno esclusivamente a causa dell'accordo transattivo stipulato CP_4
dal Curatore.
L'opponente ha rilevato, inoltre, che il patrimonio del era sufficiente a coprire il CP_4
suo debito, essendo costituito dall'immobile di , il cui valore di mercato sarebbe CP_2
di € 546.840,00 (come stimato nella perizia di parte depositata in atti dall'opponente a firma dell'Arch. , doc. 9 del fascicolo di Persona_2 Parte_3
, nonché dalla quota di partecipazione del medesimo al capitale sociale della stessa
[...]
ari ad € 52.899,63. Parte_3
Secondo l'opponente, pertanto, il curatore dovrebbe essere chiamato a rispondere, per importo non inferiore a € 468.834,63, pari alla differenza tra l'attivo potenzialmente recuperabile dalla vendita dei beni dell'amministratore (euro 546.840,00 pari al CP_4
valore immobile ed euro 52.899,63 pari al valore della quota di partecipazione in e l'importo accettato dal curatore in via transattiva pari Parte_3
ad euro 130.905,00.
a poi dedotto che la responsabilità del curatore non Parte_3
sarebbe esclusa dalle autorizzazioni indicate nel rendiconto. Quanto all'autorizzazione rilasciata dal comitato dei creditori ex art. 35 L. Fall., la stessa avrebbe infatti carattere obbligatorio ma non vincolante per il curatore, che vi si potrebbe pertanto tranquillamente discostare laddove vi fossero valutazioni di natura differente. Parimenti, l'autorizzazione rilasciata dal G.D. svolgerebbe una mera funzione di controllo di legittimità e di vigilanza sull'operato del curatore, nulla togliendo pertanto allo stesso in termini di responsabilità per la scelta di merito gestoria. Nel caso di specie, poi, le responsabilità di curatore e comitato dei creditori sarebbero tanto più gravi ed evidenti in quanto
[...]
aveva preventivamente rilevato la dannosità delle condizioni di Parte_3
transazione, comunicando espressamente il proprio dissenso al curatore e ciò nonostante fosse stata, a suo dire, inopinatamente esclusa dal comitato dei creditori, sebbene portatrice di un credito corrispondente al 70% circa del passivo fallimentare: la scelta operata dal curatore e dal comitato dei creditori è stata, pertanto, pienamente consapevole.
La scelta di non includere fra i membri del comitato Parte_3
dei creditori avrebbe inciso anche sulla responsabilità dei membri del comitato dei creditori nominati, che non avrebbero operato “con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico” ex art. 2407 1°-3° c. c.c., atteso che il loro (minimo) credito (euro 1.660,00 per il ed euro 901,31 per risultava sostanzialmente CP_2 CP_2 Controparte_3
insensibile agli esiti della transazione stipulata dal curatore.
Il curatore ha replicato alle censure di con memoria Parte_3
depositata in data 05.04.2024.
In detta memoria il curatore ha preliminarmente tracciato un quadro d'insieme dei rapporti esistenti tra le parti della presente procedura fallimentare, per evidenziarne l'elevata conflittualità e giustificare, in tal modo, la scelta di non includere
[...]
ra i membri del comitato dei creditori. In particolare, è stato evidenziato Parte_3
come i soci di maggioranza di anno detenuto quote Parte_3
di minoranza di sino al 2016, e come i soci di maggioranza di Parte_1
tra cui lo stesso siano titolari di quote di minoranza (pari al Parte_1 CP_4
15%) di Ciò ha determinato un evidente conflitto di Parte_3
interessi tra la creditrice oggi opponente e i soci di maggioranza della fallita, che ha creato un clima chiaramente avvelenato che, lungi dall'essere frutto delle mere fantasie del curatore – come sostenuto nei propri scritti dall'odierna opponente – trova invero chiaro riscontro documentale nell'intimazione fatta da alla stessa CP_6
a cessare tentativi di influenza sul voto del comitato Parte_3
dei creditori relativo alla transazione. Il curatore ha altresì evidenziato che pretenderebbe dal l'esercizio di azioni per Parte_3 Parte_3 Parte_1
il perseguimento dei propri interessi specifici e non già di quelli della massa creditoria globalmente intesa.
Ciò premesso, il dott. a eccepito in primo luogo l'inammissibilità dell'opposizione, Pt_2
rilevando che, pur avendo il giudizio ex art. 116 L. fall. ad oggetto la verifica dell'operato del curatore, anche sotto profilo gestorio e non già solo contabile, lo stesso non può estendersi ad azioni di cognizione piena che, anche solo per il rito e per gli incombenti istruttori, dovrebbero essere svolte in altra sede e, comunque, davanti al giudice naturale precostituito per legge.
Nel merito e con riferimento alle specifiche contestazioni mosse da
[...]
il curatore ha in primo luogo replicato alle censure relative alla mancata Parte_3
esplicitazione nel rendiconto delle potenziali azioni di responsabilità da esercitare nei confronti del curatore e del comitato dei creditori rilevando che, essendo il rendiconto di gestione atto di rendicontazione e non atto programmatico, lo stesso non sarebbe censurabile per la mancata previsioni di attività non ancora svolte e, in ogni caso, le previsioni richieste da arebbero comunque inesigibili Parte_3
perchè pretenderebbero che il curatore si autocensuri.
Nel merito, e con specifico riferimento alla principale censura mossa dall'opponente relativamente all'accettazione della transazione con l'amministratore della fallita dott.
il curatore ha in primo luogo rilevato come i danni lamentati Controparte_5
da er mancata corresponsione del canone di locazione Parte_6
e dell'indennità di occupazione sarebbero in realtà estranei al perimetro dei danni risarcibili in sede fallimentare, non costituendo danni ai creditori sociali, ma piuttosto danni risarcibili ex art. 2476 7° c. c.c. Per tali danni, pertanto, Parte_3
non avrebbe dovuto confidare nelle iniziative della Curatela ma avrebbe piuttosto dovuto attivarsi direttamente. La circostanza troverebbe riscontro proprio nel giudizio cautelare introdotto dal curatore che ha espressamente accertato che l'indennità di occupazione non rileva ai fini del danno e non costituisce voce autonoma di danno.
Non sarebbe invece ravvisabile, secondo il curatore, in capo a sé, alcuna negligenza perseguibile e idonea a far sorgere una qualsivoglia responsabilità risarcitoria. Il curatore rappresenta infatti di avere promosso giudizio cautelare in vista della proposizione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori con petitum pari ad euro
1.417.601,56, e che all'esito di detto giudizio il Tribunale ha disposto sequestro conservativo fino alla concorrenza della minor somma di euro 750.000,00, successivamente ulteriormente ridotta, a seguito del reclamo interposto dall'amministratore, all'importo di euro 240.000,00. Il curatore ha comunque introdotto il giudizio di merito con petitum pari ad euro 1.417.601,56. Alla luce della rideterminazione del danno risarcibile effettuata in sede cautelare (pari ad euro 240.0.000,00), la transazione stipulata ha consentito alla procedura di incamerare il 65% della somma ritenuta risarcibile dallo stesso Tribunale di Brescia. Il curatore ha poi rilevato che la prosecuzione del giudizio di merito avrebbe comportato certamente maggiori oneri per la massa, rinvenibili quanto meno nella necessità di corrispondere all'Agenzia delle Entrate l'imposta di registro sull'importo oggetto di condanna, pari al 3%, da anticipare all'Erario e potenzialmente nemmeno ripetibile. Inoltre, si sarebbe creato il rischio del concorso con i creditori personali dell'amministratore (tra cui la stessa che Parte_3
vanta ipoteca giudiziale sugli immobili del . Infine, la diligenza del curatore CP_4
risulterebbe altresì dall'avere lo stesso interposto opposizione all'archiviazione del procedimento penale promosso nei confronti dell'amministratore.
Infine, il curatore ha contestato che il patrimonio dell'amministratore fosse capiente, come invece sostenuto da Sotto tale profilo, il curatore ha Parte_3
rilevato che la quota di partecipazione del in CP_4 Parte_3
trattandosi di reddito postergato, era da ritenere inesigibile;
che il valore dell'immobile indicato nella perizia di parte dell'opponente (pari ad euro 546.840,00) era da ritenersi errato in quanto risalente a stima effettuata tre anni prima e non aggiornata e in contrasto con il dati ricavabili dalle banca dati CE che lo indicavano in una somma compresa fra i 200.000,00 ed i 300.000,00 euro. Sul bene risultavano inoltre iscritte ipoteche giudiziali per euro 29.000,00 che ne deprimevano ulteriormente il valore. Infine, i conti correnti del avevano tutti saldi negativi e il mutuo di famiglia risultava garantito da CP_4 CP_4
pegno di titolo per euro 200.000,00. L'incapienza patrimoniale del è stata poi CP_4
ritenuta sussistente anche dal Tribunale di Brescia in sede cautelare il quale ha testualmente ravvisato una “situazione di incapienza accompagnata dal rischio di compimento di atti dispositivi”.
Occorre preliminarmente disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'azione promossa da che il Curatore ha avanzato nei propri scritti Parte_3
difensivi. Il Curatore, in particolare, ha eccepito che l'oggetto dell'opposizione al rendiconto non potrebbe estendersi sino all'accertamento e alla quantificazione della responsabilità del curatore, che richiedono invece un'istruttoria più ampia ed articolata suscettibile di essere svolta solo in un separato giudizio di cognizione. Per tali ragioni, il
Curatore ha eccepito in particolare l'inammissibilità delle domande proposte dal creditore opponente nella parte in cui contestano il rendiconto alla voce “
8. Altri crediti” per non aver contemplato i crediti risarcitori vantati dal fallimento nei confronti dello stesso curatore e di alcuni membri, e alle voci “10. Azioni di responsabilità” e “11. Azioni risarcitorie generiche”, per non avere previsto le possibili azioni risarcitorie esercitabili verso il curatore stesso e i membri del comitato dei creditori.
Sotto tale profilo, le censure del Curatore non appaiono fondate. Non può infatti dubitarsi che l'oggetto del giudizio di rendiconto è costituito specificamente dalla verifica dell'operato del curatore, al fine di rilevare eventuali errori materiali di conteggio od omissioni nel rendiconto medesimo, ma anche di sindacare la gestione del curatore per accertare le sue responsabilità personali per atti che abbiano arrecato pregiudizio ai singoli creditori. Il giudizio di rendiconto ha pertanto ad oggetto anche la valutazione della correttezza dell'operato del curatore con riferimento al rispetto delle norme di legge e dei canoni di diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica. In tal senso, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che "l'azione di responsabilità - che investe il merito della gestione e della condotta del curatore sotto il profilo del rispetto della legge e della diligenza nell'assolvimento dei doveri - è di norma proposta in sede di giudizio di rendiconto, ex art. 116 L. Fall., non necessariamente limitato alla verifica di eventuali errori materiali, omissioni o improprietà dei criteri di conteggio adottati (Cass., sez. 1, 10 settembre 2007, n. 18.940; Cass., sez. 1, 5 ottobre 2000, n. 13.274). Ma per
l'appunto si tratta di sede naturale;
e non esclusiva, in forza di connessione assoluta, ex lege [...]". E' stato però specificato che la contestazione dell'operato del curatore richiede la deduzione e la prova dell'esistenza di un pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito e agli interessi dei creditori, difettando altrimenti un interesse idoneo a giustificare l'impugnazione del conto stesso, e che le contestazioni al rendiconto devono essere specifiche, non potendo consister in una mera enunciazione astratta delle attività cui il curatore si sarebbe dovuto attenere, ma piuttosto indicare puntualmente le vicende e i comportamenti in relazione ai quali viene imputata al curatore la c.d. mala gestio. La diligenza del curatore, poi, deve comunque essere valutata non solo in riferimento ad ogni singolo atto compiuto, bensì al complesso dell'attività posta in essere, dal momento in cui ha iniziato a ricoprire il suo ufficio. Riconoscere un rispetto complessivo della diligenza richiesta esclude la responsabilità professionale del curatore, salvo che singoli errori od omissioni, che non trovano giustificazione plausibile, abbiano comportato danni specifici.
Le considerazioni che precedono consentono pertanto di rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'azione svolta in questa sede dalla società opponente anche ai sensi dell'art. 38 L. Fall. Al contempo, le istanze volte alla contestazione dei capo 8, 10 e 11 del rendiconto, seppure non correttamente formulate, devono essere interpretate – in quanto chiaramente ispirate a tale ratio – quali censure all'inerzia del curatore e degli altri organi della procedura come specificata nelle ulteriori contestazioni mosse, dalla quale sarebbe derivata la loro responsabilità. Chiaramente peraltro il Curatore non poteva inserire nel rendiconto entrate o uscite per attività non svolte.
Nel merito, l'unica contestazione specifica mossa da Parte_3
all'operato del curatore, dalla quale discenderebbe la sua responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 38 L. Fall., è costituita dall'avere lo stesso accettato di transigere l'azione di responsabilità nei confronti del dott. per un importo pari ad Controparte_5
euro 130.905,00 a fronte di un credito vantato dalla opponente pari almeno all'importo ammesso al passivo. Secondo l curatore non avrebbe Parte_3
adeguatamente valutato il patrimonio del dott. ben più Controparte_5
capiente di quanto ritenuto, ed avrebbe, in concorso con il comitato dei creditori, transatto la azione di responsabilità al ribasso non tutelando gli interessi della massa e specificamente i propri, e inglobando nella transazione anche la rinuncia al procedimento penale di opposizione all'archiviazione.
Ritiene il Tribunale che la contestazione mossa da Parte_3
all'operato del curatore sia infondata. Occorre premettere che il curatore risponde dei danni arrecati alla massa o specificamente ad alcuni dei creditori laddove la sua condotta sia qualificabile come colposa, e cioè espressione di negligenza, imprudenza o imperizia, o dolosa. Escluso nella fattispecie il dolo del curatore, non invocato nemmeno dalla società opponente, occorre accertare se lo stesso abbia nella fattispecie agito con la diligenza richiesta per la natura dell'incarico conferito. Sotto tale profilo, peraltro, occorre rilevare che il sindacato del tribunale non può estendersi alla valutazione dell'opportunità delle scelte gestorie, che sono rimesse all'esclusiva valutazione degli organi della procedura, ma semplicemente al rilievo di eventuali profili di colpevolezza nell'operato del curatore: in altri termini, il tribunale deve vagliare l'operato del curatore per rilevare se le scelte dallo stesso effettuate siano frutto di condotta negligente, se cioè siano state assunte senza una corretta valutazione dei fatti e dei documenti disponibili.
Ritiene il Tribunale sotto tale profilo che nessun rimprovero possa rivolgersi al curatore il quale:
1) Ha promosso, nella prospettiva del successivo esercizio dell'azione di responsabilità, un preventivo giudizio cautelare al fine di preservare la garanzia patrimoniale dell'amministratore, ottenendo un provvedimento di sequestro conservativo fino all'ammontare di euro 750.000,00 (pari alla metà dell'importo azionato), successivamente ridotto in sede di reclamo ad euro 240.000,00 all'esito delle difese – ritenute evidentemente meritevoli di accoglimento dal Tribunale – svolte dal dott.
[...]
Nel giudizio cautelare, il curatore ha contestato all'amministratore Controparte_5
diversi profili di responsabilità quali emergenti già dalle relazioni depositate in atti, e specificamente l'indebita rinegoziazione del contratto di locazione in corso con condizioni anomale (con un ingiustificato passaggio Parte_3
da euro 260.000,00 ad euro 400.000,00 annui pur in presenza di uno stato di difficoltà economica già in essere); la mancata restituzione dell'immobile alla scadenza del contratto;
la mancata riscossione di crediti sociali;
la distrazione delle rimanenze e della cassa sociale.
Tutti profili, questi, specifici e comportanti una contestazione ampia delle condotte dell'amministratore.
2) Ha quindi esercitato l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore
Dott. ai sensi dell'art. 146 L. Fall. per un importo iniziale ben Controparte_5
superiore all'oggetto della transazione (e pari all'importo originariamente azionato in sede cautelare di euro 1.417.601,56), inclusivo di tutte i potenziali danni derivati dalle condotte contestate all'amministratore (chiaramente descritte nelle istanze depositate in atti). Il ritardo nell'avvio dell'azione è dipeso non già da inerzia del curatore (che ha tempestivamente depositato istanze in tal senso al precedente G.D.) ma dalle perplessità
e dai chiarimenti chiesti al medesimo in più occasioni dallo stesso giudicante. Come già evidenziato dal G.D. nell'ordinanza del 05.03.2021 di rigetto del reclamo ex art. 36 L. Fall. interposto da il Curatore ha depositato istanza di Parte_3
autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità in data 28.05.2020 (un anno dopo l'apertura del fallimento, tempo assolutamente giustificabile sia per la valutazione delle condotte potenzialmente censurabili sia per l'accertamento dell'eventuale capienza patrimoniale dell'amministratore), e l'autorizzazione è stata differita per le richieste di chiarimento formulate in più occasioni dal Giudice Delegato (tramite richieste di conferimento), che il Curatore non poteva certamente ignorare (non potendo il Curatore promuovere l'azione prima e a prescindere dall'autorizzazione del G.D.), e che in ogni caso il Curatore ha ripetutamente fornito (come da relazioni depositate rispettivamente in data 09.07.2020 e in data 31.10.2020, nelle quali il dott. reiterava l'istanza di Pt_2
autorizzazione). Infine, è stato da ultimo autorizzato (in data 28.01.2021), su istanza dello stesso Curatore e previo consulto con lo scrivente G.D., il deposito di ricorso per sequestro conservativo (di cui si è detto al punto che precede), ritenuto lo strumento più idoneo (e meno dispendioso per la procedura) per riscontrare effettivamente la presenza effettiva di beni aggredibili e il riconoscimento, seppure in via cautelare, della fondatezza dei profili di responsabilità nella condotta dei signori , e Controparte_5 CP_7
rilevati dal Curatore. Controparte_8 3) Ha preso parte come persona offesa dal reato al procedimento penale apertosi nei confronti del dott. presso la Procura della Repubblica (il Controparte_5
procedimento per il reato di cui all'art. 216, 219 e 223 L. Fall, rubricato con R.G.N.R.
9856/2019 della Procura della Repubblica di Bergamo), e conclusosi con l'archiviazione, chiesta dallo stesso P.M., depositando nell'interesse della massa dei creditori anche atto di opposizione all'archiviazione nel quale ha reiterato tutte le censure già in precedenza mosse all'operato dell'amministratore. Si rileva sotto tale profilo che agli atti del procedimento penale sono state prodotte tutte le relazioni del curatore nelle quali i possibili profili di penale responsabilità erano tutti chiaramente indicati, consentendo all'Autorità Giudiziaria competente l'esercizio dell'azione penale laddove ne avesse ravvisato i presupposti. E pare opportuno rilevare, altresì, che legittimamente il curatore poteva confidare nell'esito del procedimento penale per costituirsi quale parte civile nel successivo processo (per i danni conseguenti alle condotte ritenute penalmente rilevanti).
Tale circostanza è ulteriormente sufficiente a giustificare il ritardo nella promozione dell'azione di responsabilità, nell'ambito della quale, in ogni caso, e benchè il procedimento penale risultasse già archiviato (sebbene il curatore avesse interposto opposizione), sono state reiterate le richieste risarcitorie anche in ordine alle presunte condotte distrattive dell'amministratore.
4) Ha stipulato la transazione prendendo a parametro per la stima del valore dell'immobile del i dati ricavabili dalla banca dati CE (dati di riferimento CP_4
universale, che quantificavano il valore dell'immobile tra i 214.000,00 e i 296.300,00 euro, doc. 15 allegato alla memoria difensiva del curatore) e la quantificazione del danno operata dal Tribunale del Riesame di Brescia in euro 240.000,00: così facendo, la transazione stipulata si è assestata ad un importo pari al 65% del valore del danno accertato (e del patrimonio stimabile del dott. : tale valore, oltre a costituire Controparte_5
statisticamente un importo transattivo nettamente superiore alla media delle transazioni operata in sede concorsuale, è da ritenersi oltre modo favorevole alla luce della già evidenziata forte riduzione della quantificazione del danno potenziale configurata in sede cautelare dal collegio (suscettibile pertanto di essere ulteriormente ridotta in sede di giudizio di merito) nonché dell'archiviazione del procedimento penale intentato contro il dott. le cui condotte lesive nei confronti della massa dei Controparte_5
creditori appaiono pertanto tutt'altro che evidenti. Sotto tale profilo, non pare meritevole di accoglimento la censura mossa da in merito alla Parte_3
stima del valore dell'immobile: la perizia prodotta in atti dalla opponente a firma dell'Arch.
(doc. 9 di , infatti, appare sfornita dei Persona_2 Parte_3
presupposti minimi di attendibilità tali da giustificare l'introduzione in questa sede di una
C.T.U. estimativa, trattandosi – come ben evidenziato dalla difesa del Curatore – di perizia redatta a distanza di tre anni dai fatti (con un valore pertanto parametrato ad epoca differente rispetto a quella in cui si verificò la transazione) ed esclusivamente sulla carta, senza cioè il necessario accesso ai luoghi. In ogni caso, la stima dell'immobile operata dalla
Curatela è stata ritenuta assolutamente attendibile e congrua anche dal Tribunale di Brescia in sede cautelare.
5) Ha correttamente valutato, in sede di stipula della transazione, i costi che sarebbero conseguiti dall'esercizio dell'azione di responsabilità evidenziando che già solo quelli fiscali sarebbero stati fortemente erosivi dell'eventuale accoglimento della domanda, e rappresentando i rischi processuali conseguenti sia dall'accertamento nel merito della responsabilità sia dal concorso di eventuali altri creditori personali del (tra i quali CP_4
la stessa PROSPETTIVE VIRTUALI . Pt_3
In sostanza, non si ravvisa nel comportamento tenuto dal curatore alcuna negligenza o superficialità o sottovalutazione dei doveri verso i creditori sociali tale da giustificare l'esercizio nei suoi confronti dell'azione ex art. 38 L. Fall. previa revoca del medesimo e sua sostituzione con altro curatore.
Del resto, anche il danno esposto da ppare del tutto Parte_3
arbitrario, fondandosi da un lato su perizia di parte come detto inattendibile circa il valore dell'immobile sequestrato, come tale insuscettibile di formare piena prova, ed in ogni caso smentita dalle considerazioni svolte dallo stesso Tribunale di Brescia che ha ritenuto espressamente incapiente il patrimonio del rispetto al danno lamentato. E se si CP_4
riconduce il valore dell'immobile all'importo indicato dal curatore, i costi derivanti dall'esercizio dell'azione di responsabilità senza transazione avrebbero in gran parte assorbito il plusvalore eventualmente conseguibile rispetto alla transazione, senza considerare, come detto, il rischio processuale insito in ogni azione e l'eventualità della partecipazione al giudizio di eventuali creditori personali del In ogni caso, il CP_4
giudizio circa la capienza del patrimonio del Dott. va Controparte_5
riportato allo stato delle conoscenze in fatto e in diritto esistenti al momento della transazione: in quella sede, come ben si evince dalla memoria difensiva del curatore, la valutazione di incapienza appare essere stata fatta con assoluta diligenza, e condivisa in sede cautelare dal Tribunale di Brescia che disponeva dei medesimi atti e documenti di cui era in possesso il curatore. Di nuovo, pertanto, la valutazione operata dal curatore non appare essere frutto di negligenza ed è pertanto non censurabile.
Il Dott. disponeva, oltre che dell'immobile sopra indicato, Controparte_5
anche di una partecipazione sociale all'interno della stessa società
[...]
oggi opponente, quantificata dalla stessa in euro 52.899,63 (doc. 36-39 Parte_3
allegati alla contestazioni dell'opponente): tale credito risultava però ovviamente postergato ai sensi dell'art. 2497 c.c. Inoltre, come condivisibilmente evidenziato dalla difesa del curatore, detto credito, oltre ad essere postergato (e, pertanto, esigibile solo in epoca successiva al momento della stipula della transazione), ed essendo vantato nei confronti di sarebbe assai verosimilmente stato fatto Parte_3
oggetto di compensazione con gli importi vantati a credito dalla stessa odierna opponente.
Risulta poi in atti che i saldi dei conti correnti del Dott. Controparte_5
fossero negativi (doc. 22 del Curatore), e che i titoli in possesso della famiglia CP_4
(non solo dell'amministratore, per un importo pari ad euro 200.702,56, doc. 21 allegato alla memoria del curatore) fossero stati costituiti in pegno a garanzia del finanziamento, di importo ben superiore, erogato da Banca di Credito Cooperativo Cassa Rurale di CP_2
(doc. 20 del Curatore).
In conclusione, il patrimonio del dott. al momento della Controparte_5
transazione si riduceva all'immobile sito in , via Madreperla n. 7, del valore CP_2
indicato nella visura CE prodotta in atti dal curatore tra i 214.000,00 e i 296.300,00 euro (doc. 15 del curatore) e in euro 546.840,00 nella perizia dell'arch. Persona_2
(doc. 9 dell'opponente), riferita peraltro come detto a valori successivi all'epoca della transazione e senza tenere conto delle riduzioni cauzionali da applicare in sede di gara competitiva e dei potenziali ribassi da applicarsi all'esito di gare eventualmente deserte
(circostanza invece emergente nella forbice tra i valori minimi e massimi espressi nella banca dati CE).
Le quote di partecipazione in PROSPETTIVE VIRTUALI S.p.a. erano inesigibili al momento della transazione (trattandosi di crediti postergati), i conti correnti avevano un saldo negativo e i titoli in possesso della famiglia (non del solo amministratore, quindi) erano stati costituiti in pegno a garanzia di un finanziamento di importo nettamente superiore.
Le considerazioni che precedono inducono pertanto a ritenere che il patrimonio effettivamente liquidabile in capo al Dott. fosse davvero Controparte_5
limitato, già al netto dei costi per le procedure di liquidazione del medesimo, e che pertanto la transazione stipulata sia stata per un importo adeguatamente giustificato. lamenta, poi, che il curatore non avrebbe esercitato, Parte_3
contrariamente a quanto disposto dal G.D., le azioni nei confronti dei familiari e soci del dott. In tal senso, però, occorre rilevare che l'azione tipica è Controparte_5
quella di responsabilità nei confronti dell'amministratore della società ai sensi dell'art. 146
L. Fall., che è stata correttamente esercitata.
Quanto all'azione di responsabilità nei confronti dei soci, il curatore ha ampiamente ed adeguatamente motivato, in sede di rendiconto, le ragioni per le quali ha inteso non radicarla. Si legge, infatti, nel rendiconto impugnato, che “non è stata esercitata l'azione di responsabilità nei confronti dei soci in quanto, nonostante inizialmente fossero stati segnalati elementi potenzialmente rilevanti in tal senso, vista l'evoluzione del procedimento penale che ha riguardato
l'amministratore nonché le conclusioni a cui è pervenuto il Pubblico Ministero e il Giudice per le Indagini
Preliminari, previo parere del legale Avv. Mirko Grassi e autorizzazione degli Organi della Procedura, lo scrivente è stato autorizzato all'abbandono della posizione”.
Il Curatore, in altre parole, non ha agito con negligenza trascurando l'esercizio dell'azione, ma ha coerentemente scelto di non attivarla atteso l'esito negativo del procedimento penale a carico dell'amministratore dott. al quale le condotte Controparte_5
dei soci apparivano contigue e prossime, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2476 7° c.
c.c. In ogni caso, e conclusivamente, la limitata capienza patrimoniale dell'amministratore è dato di per sé sufficiente a giustificare il mancato esercizio delle azioni di responsabilità (e, quindi, idoneo a giustificare anche la mancata contestazione in ordine alla perdita del patrimonio sociale) atteso che in ogni caso, anche laddove nell'ipotesi fondate, il ricavato delle medesime non avrebbe in ogni modo potuto soddisfare i creditori o indurre alla stipulazione di accordi transattivi a condizioni sensibilmente migliorative.
Per tutte le ragioni che precedono, pertanto, l'opposizione al rendiconto depositata da deve essere respinta. Ne consegue che il rendiconto Parte_3
depositato dal curatore deve essere approvato e ne va disposta l'immediata esecutività.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di
Parte_3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione al rendiconto depositato in data
26.12.2023 dal curatore del Fallimento dott. Parte_1 Parte_2
promosso da Parte_3
1. rigetta l'opposizione;
2. approva il rendiconto:
3. condanna rifondere al curatore del Parte_3 [...]
le spese del presente procedimento che si liquidano in complessivi Parte_7
euro 4.200,00, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio ed euro 1.700,00 per la fase introduttiva, oltre il 15% per spese generali, IVA e accessori come per legge.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, li 04/12/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.Luca Fuzio Dott.Vincenzo Domenico Scibetta
Seconda Sezione Civile, Procedure Concorsuali ed Esecuzioni forzate
N. 47-2/2019 R.F.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice Est. dott. Maria Magri' - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 47-1 /2019 R.F. di opposizione al rendiconto ex art. 116 4° c. L. Fall. depositato dal Curatore del in data Parte_1 Parte_2
26.12.2023 promosso da
(C.F.: ), con sede legale in Cassano Parte_3 P.IVA_1
d'Adda (MI), via Magellano n. 23, in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore signora Parte_4
rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Amodeo e Leonardo Mambretti del Foro di
Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Milano, piazzale
Giulio Cesare n. 14 OPPONENTE nei confronti di
(c.f. ), residente in [...]di Lombardia Controparte_1 C.F._1
(BG), via Zara n. 9, personalmente e in qualità di Curatore pro-tempore del Fallimento
Lanterna Magica s.r.l. - n. 47/2019 R.F. rappresentato e difeso dall'avv. Mirko Grassi del Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arcene (BG), via Dante Alighieri n. 1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PROSPETTIVE – “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previa ogni Parte_3 opportuna declaratoria, così giudicare:
I – Nel merito 1. negare l'approvazione del rendiconto presentato dal curatore dott. Parte_2
2. condannare il curatore del fallimento, dott. (ed eventualmente anche il Parte_2 CP_2
e , al risarcimento dei danni cagionati alla procedura e quindi al
[...] Controparte_3 pagamento in suo favore dell'importo di € 468.834,63 o di quello – maggiore o minore – eventualmente ritenuto di giustizia 3. disporre la nomina di un nuovo curatore in sostituzione del dott. che – in difetto di ogni Parte_2 conflitto di interessi – possa esercitare nei confronti dei membri assenzienti del comitato dei creditori e di (ed eventualmente anche dello stesso curatore uscente, Controparte_2 Controparte_3 dott. le azioni di responsabilità volte ad ottenere il risarcimento dei danni cagionati alla Parte_2 procedura in misura non inferiore a € 468.834,63 o a quella – maggiore o minore – eventualmente ritenuta di giustizia II – In via istruttoria
4. ove ritenuto necessario, disporre CTU volta ad accertare e stabilire il valore economico e di mercato nel periodo di conclusione dell'accordo transattivo tra il ed il Parte_5 signor (novembre 2021) dei seguenti immobili di proprietà del signor Controparte_4 [...]
siti in via Madreperla 7, 24047 Treviglio (BG), oggetto della perizia di stima depositata CP_4 da quale doc. 9: Parte_3
Catasto Fabbricati – foglio 28 – particella 4039 – subalterno 704 – categoria A/2
Catasto Fabbricati – foglio 28 – particella 4039 – subalterno 705 – categoria C/6
5. rigettare in quanto inammissibili o irrilevanti tutte le istanze istruttorie che dovessero essere formulate dal dott. Persona_1
[...
– In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari da quantificarsi secondo i criteri previsti dal d.m. 10.3.2014 n. 55 e successivi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.”
CURATORE DOTT. – “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così Parte_2 giudicare: In via preliminare e/o pregiudiziale:
Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o l'inaccoglibilità delle istanze e delle domande avversarie tutte per come formulate e per l'effetto dichiarare approvato il rendiconto di gestione depositato dal curatore, con ogni effetto conseguente.
In via principale e di merito: Rigettare integralmente le istanze e le domande avversarie tutte perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare approvato il rendiconto di gestione depositato dal curatore, con ogni effetto conseguente.
In ogni caso: Con integrale rifusione integrale delle spese e delle competenze di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 29.02.2024 ha svolto una serie di Parte_3
contestazioni al rendiconto depositato dal dott. Curatore del Parte_2 [...]
in data 26.12.2023. All'udienza fissata per l'approvazione Parte_1
del rendiconto, in data 05.03.2024, ha reiterato Parte_3
l'opposizione.
Conseguentemente il Tribunale, con decreto emesso in data 11.03.2024, ha fissato l'udienza collegiale per la discussione in merito all'opposizione depositata da ai sensi dell'art. 116 n. 4) L. Fall. per il giorno Parte_3
11.04.2024, differendola successivamente dapprima al 08.05.2024 e successivamente al
15.05.2024.
A seguito dei rilievi mossi dall'opponente all'udienza in merito alla mancata apertura di separato procedimento per la trattazione del presente giudizio, il Tribunale ha infine, con ordinanza emessa in data 26.06.2024, disposto a cura della Cancelleria Procedure
Concorsuali l'iscrizione di procedimento autonomo per la trattazione dell'opposizione al rendiconto depositata da esplicitamente prevedendo Parte_3
che in detto subprocedimento fossero inseriti il rendiconto depositato dal Curatore nel fascicolo della procedura fallimentare, comprensivo di tutti gli allegati;
il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 116 L. Fall. del 05.03.2024 con il relativo verbale;
la nota di deposito delle contestazioni al rendiconto, munita di tutti gli allegati, depositata dal Curatore del fallimento in data 29.02.2024; gli atti depositati da dal Parte_3
Curatore del fallimento a seguito dell'opposizione al rendiconto e all'udienza del
05.03.2024, comprensivi di tutti gli allegati;
tutti i provvedimenti del Tribunale successivi all'udienza del 05.03.2024. Ha quindi assegna al creditore opponente
[...]
nuovo termine sino al 22.07.2024 per il deposito di memoria di replica Parte_3 alla memoria difensiva depositata dal Curatore, all'esito della formazione del predetto fascicolo e della compiuta integrazione del contraddittorio, e al curatore successivo termine sino al 14.08.2024 per il deposito di eventuale replica, stabilendo la trattazione scritta della causa e assegnando alle parti il termine del 10.09.2024 (anche per la decorrenza del termine previsto dall'art. 127 ter comma terzo c.p.c.) per il deposito di brevissime note contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti hanno depositato nel termine assegnato le rispettive memorie.
Con ordinanza emessa in data 27.09.2024 alla scadenza del termine sopra indicato il
Tribunale, rilevato che nella memoria depositata in data 10.09.2024 il creditore opponente ha dato espressamente atto, a pag. 1, che “a tutt'oggi non è in grado di accedere e consultare il fascicolo del “procedimento autonomo” come pure disposto dal Collegio ai fini della “compiuta integrazione del contraddittorio” e ritenuta tale circostanza rilevante, pur in assenza di espresse richieste del creditore sul punto, ritenendosi la compiuta integrazione del contraddittorio elemento imprescindibile per l'esercizio corretto della funzione giurisdizionale, ha disposto a cura della Cancelleria la predisposizione di copia cartacea integrale del fascicolo del subprocedimento di opposizione al rendiconto, contenente tutti gli atti indicati nel decreto del Tribunale del 26.06.2024 e i relativi allegati, nonché tutti quelli depositati successivamente all'interno del medesimo fascicolo, assegnando nuovo termine al creditore per il deposito di memoria difensiva sino al
20.10.2024 e successivo termine per replica al curatore sino al 30.10.2024. Ha quindi disposto la trattazione scritta dell'opposizione per l'udienza del 05.11.2024, ore 09.00, concedendo alle parti termine sino al 04.11.2024 per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e riservando la decisione successivamente alla celebrazione dell'udienza cartolare come sopra indicata.
Il Tribunale ha pertanto assunto la presente decisione nella camera di consiglio del
04.12.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE PROSPETTIVE ha incardinato la presente opposizione Parte_3
all'approvazione del rendiconto depositato dal Curatore del Fallimento dott. in Parte_2
data 26.12.2023, con dichiarazione fatta all'udienza ex art. 116 L. Fall. in data 05.03.2023
e con successivo atto di opposizione con contestuale richiesta di iscrizione a ruolo depositato in data15.03.2024.
L'opponente ha premesso che “il giudizio che s'instaura, ai sensi dell'art. 116 l. fall., in caso di mancata approvazione del rendiconto della gestione del curatore può avere ad oggetto non solo gli errori materiali, le omissioni ed i criteri di conteggio, ma anche il controllo della gestione del curatore stesso e
l'accertamento delle sue personali responsabilità per il compimento di atti che abbiano arrecato pregiudizio alla massa o ai diritti dei singoli creditori (Cass. 19.1.2000 n. 547, nonché Cass. 14.10.1997 n. 10028, in www.dejure.it)”.
Preliminarmente il Tribunale rileva che parte opponente, pur avendo svolto domande anche nei confronti dei membri del comitato dei creditori (nello specifico, del CP_2
e di , non ha provveduto all'integrazione del contraddittorio
[...] Controparte_3
nei loro confronti. Non vertendosi, peraltro, in ipotesi di litisconsorzio necessario, il
Tribunale ritiene di non dovere procedere ad alcuna iniziativa in tal senso, rimanendo pertanto il contraddittorio costituito unicamente nei confronti del Curatore del . Parte_1
Nel merito, la società opponente ha contestato, nello specifico, l'accordo transattivo concluso dal Curatore con l'amministratore della società fallita dott. Controparte_5
ritenendo detto accordo assolutamente svantaggioso per i creditori della
[...]
procedura in quanto fortemente al ribasso, e accusando pertanto il curatore e il comitato dei creditori di mala gestio in danno al fallimento essendo rimasti insoddisfatti il 99% dei crediti privilegiati fiscali, il 100% dei crediti privilegiati non fiscali e il 100% dei crediti chirografari.
a pure contestato il rendiconto nella parte in cui alla Parte_3
voce “
8. Altri crediti” non ha contemplato i crediti risarcitori vantati dal fallimento nei confronti dello stesso curatore e di alcuni membri, e nella parte di cui alle voci “10. Azioni di responsabilità” e “11. Azioni risarcitorie generiche”, non ha previsto le possibili azioni risarcitorie esercitabili verso il curatore stesso e i membri del comitato dei creditori. Secondo la creditrice opponente, le responsabilità di eccederebbero largamente CP_4
gli importi accettati dal Curatore in via transattiva, pari ad euro 130.905,00. In particolare, il si sarebbe reso responsabile dell'alterazione dei dati nel bilancio al 31.12.2015, CP_4
avendo indicato canone di locazione abusivamente ridotto ad € 260.000 (invece dei previsti euro 400.000), dell'occupazione abusiva dei locali di Parte_3
sino al 30.7.2018 (essendo la data di recesso dal contratto risalente al 30.6.2017) nonché di omessa istanza di dichiarazione di fallimento 'in proprio' ovvero di omessa ricapitalizzazione, in tal modo arrecando alla medesima società opponente un danno ben maggiore di quanto costituente il ristoro della transazione accettata dal Curatore, quantificabile nella misura di euro 836.690,27 (somma di due provvedimenti di sequestro conservativo ottenuti da o nella minor somma pari Parte_3
agli importi ammessi al passivo, non inferiore quindi a complessivi € 647.336,06
a denunciato inoltre che la responsabilità penale del Parte_3
sarebbe venuta meno esclusivamente a causa dell'accordo transattivo stipulato CP_4
dal Curatore.
L'opponente ha rilevato, inoltre, che il patrimonio del era sufficiente a coprire il CP_4
suo debito, essendo costituito dall'immobile di , il cui valore di mercato sarebbe CP_2
di € 546.840,00 (come stimato nella perizia di parte depositata in atti dall'opponente a firma dell'Arch. , doc. 9 del fascicolo di Persona_2 Parte_3
, nonché dalla quota di partecipazione del medesimo al capitale sociale della stessa
[...]
ari ad € 52.899,63. Parte_3
Secondo l'opponente, pertanto, il curatore dovrebbe essere chiamato a rispondere, per importo non inferiore a € 468.834,63, pari alla differenza tra l'attivo potenzialmente recuperabile dalla vendita dei beni dell'amministratore (euro 546.840,00 pari al CP_4
valore immobile ed euro 52.899,63 pari al valore della quota di partecipazione in e l'importo accettato dal curatore in via transattiva pari Parte_3
ad euro 130.905,00.
a poi dedotto che la responsabilità del curatore non Parte_3
sarebbe esclusa dalle autorizzazioni indicate nel rendiconto. Quanto all'autorizzazione rilasciata dal comitato dei creditori ex art. 35 L. Fall., la stessa avrebbe infatti carattere obbligatorio ma non vincolante per il curatore, che vi si potrebbe pertanto tranquillamente discostare laddove vi fossero valutazioni di natura differente. Parimenti, l'autorizzazione rilasciata dal G.D. svolgerebbe una mera funzione di controllo di legittimità e di vigilanza sull'operato del curatore, nulla togliendo pertanto allo stesso in termini di responsabilità per la scelta di merito gestoria. Nel caso di specie, poi, le responsabilità di curatore e comitato dei creditori sarebbero tanto più gravi ed evidenti in quanto
[...]
aveva preventivamente rilevato la dannosità delle condizioni di Parte_3
transazione, comunicando espressamente il proprio dissenso al curatore e ciò nonostante fosse stata, a suo dire, inopinatamente esclusa dal comitato dei creditori, sebbene portatrice di un credito corrispondente al 70% circa del passivo fallimentare: la scelta operata dal curatore e dal comitato dei creditori è stata, pertanto, pienamente consapevole.
La scelta di non includere fra i membri del comitato Parte_3
dei creditori avrebbe inciso anche sulla responsabilità dei membri del comitato dei creditori nominati, che non avrebbero operato “con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico” ex art. 2407 1°-3° c. c.c., atteso che il loro (minimo) credito (euro 1.660,00 per il ed euro 901,31 per risultava sostanzialmente CP_2 CP_2 Controparte_3
insensibile agli esiti della transazione stipulata dal curatore.
Il curatore ha replicato alle censure di con memoria Parte_3
depositata in data 05.04.2024.
In detta memoria il curatore ha preliminarmente tracciato un quadro d'insieme dei rapporti esistenti tra le parti della presente procedura fallimentare, per evidenziarne l'elevata conflittualità e giustificare, in tal modo, la scelta di non includere
[...]
ra i membri del comitato dei creditori. In particolare, è stato evidenziato Parte_3
come i soci di maggioranza di anno detenuto quote Parte_3
di minoranza di sino al 2016, e come i soci di maggioranza di Parte_1
tra cui lo stesso siano titolari di quote di minoranza (pari al Parte_1 CP_4
15%) di Ciò ha determinato un evidente conflitto di Parte_3
interessi tra la creditrice oggi opponente e i soci di maggioranza della fallita, che ha creato un clima chiaramente avvelenato che, lungi dall'essere frutto delle mere fantasie del curatore – come sostenuto nei propri scritti dall'odierna opponente – trova invero chiaro riscontro documentale nell'intimazione fatta da alla stessa CP_6
a cessare tentativi di influenza sul voto del comitato Parte_3
dei creditori relativo alla transazione. Il curatore ha altresì evidenziato che pretenderebbe dal l'esercizio di azioni per Parte_3 Parte_3 Parte_1
il perseguimento dei propri interessi specifici e non già di quelli della massa creditoria globalmente intesa.
Ciò premesso, il dott. a eccepito in primo luogo l'inammissibilità dell'opposizione, Pt_2
rilevando che, pur avendo il giudizio ex art. 116 L. fall. ad oggetto la verifica dell'operato del curatore, anche sotto profilo gestorio e non già solo contabile, lo stesso non può estendersi ad azioni di cognizione piena che, anche solo per il rito e per gli incombenti istruttori, dovrebbero essere svolte in altra sede e, comunque, davanti al giudice naturale precostituito per legge.
Nel merito e con riferimento alle specifiche contestazioni mosse da
[...]
il curatore ha in primo luogo replicato alle censure relative alla mancata Parte_3
esplicitazione nel rendiconto delle potenziali azioni di responsabilità da esercitare nei confronti del curatore e del comitato dei creditori rilevando che, essendo il rendiconto di gestione atto di rendicontazione e non atto programmatico, lo stesso non sarebbe censurabile per la mancata previsioni di attività non ancora svolte e, in ogni caso, le previsioni richieste da arebbero comunque inesigibili Parte_3
perchè pretenderebbero che il curatore si autocensuri.
Nel merito, e con specifico riferimento alla principale censura mossa dall'opponente relativamente all'accettazione della transazione con l'amministratore della fallita dott.
il curatore ha in primo luogo rilevato come i danni lamentati Controparte_5
da er mancata corresponsione del canone di locazione Parte_6
e dell'indennità di occupazione sarebbero in realtà estranei al perimetro dei danni risarcibili in sede fallimentare, non costituendo danni ai creditori sociali, ma piuttosto danni risarcibili ex art. 2476 7° c. c.c. Per tali danni, pertanto, Parte_3
non avrebbe dovuto confidare nelle iniziative della Curatela ma avrebbe piuttosto dovuto attivarsi direttamente. La circostanza troverebbe riscontro proprio nel giudizio cautelare introdotto dal curatore che ha espressamente accertato che l'indennità di occupazione non rileva ai fini del danno e non costituisce voce autonoma di danno.
Non sarebbe invece ravvisabile, secondo il curatore, in capo a sé, alcuna negligenza perseguibile e idonea a far sorgere una qualsivoglia responsabilità risarcitoria. Il curatore rappresenta infatti di avere promosso giudizio cautelare in vista della proposizione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori con petitum pari ad euro
1.417.601,56, e che all'esito di detto giudizio il Tribunale ha disposto sequestro conservativo fino alla concorrenza della minor somma di euro 750.000,00, successivamente ulteriormente ridotta, a seguito del reclamo interposto dall'amministratore, all'importo di euro 240.000,00. Il curatore ha comunque introdotto il giudizio di merito con petitum pari ad euro 1.417.601,56. Alla luce della rideterminazione del danno risarcibile effettuata in sede cautelare (pari ad euro 240.0.000,00), la transazione stipulata ha consentito alla procedura di incamerare il 65% della somma ritenuta risarcibile dallo stesso Tribunale di Brescia. Il curatore ha poi rilevato che la prosecuzione del giudizio di merito avrebbe comportato certamente maggiori oneri per la massa, rinvenibili quanto meno nella necessità di corrispondere all'Agenzia delle Entrate l'imposta di registro sull'importo oggetto di condanna, pari al 3%, da anticipare all'Erario e potenzialmente nemmeno ripetibile. Inoltre, si sarebbe creato il rischio del concorso con i creditori personali dell'amministratore (tra cui la stessa che Parte_3
vanta ipoteca giudiziale sugli immobili del . Infine, la diligenza del curatore CP_4
risulterebbe altresì dall'avere lo stesso interposto opposizione all'archiviazione del procedimento penale promosso nei confronti dell'amministratore.
Infine, il curatore ha contestato che il patrimonio dell'amministratore fosse capiente, come invece sostenuto da Sotto tale profilo, il curatore ha Parte_3
rilevato che la quota di partecipazione del in CP_4 Parte_3
trattandosi di reddito postergato, era da ritenere inesigibile;
che il valore dell'immobile indicato nella perizia di parte dell'opponente (pari ad euro 546.840,00) era da ritenersi errato in quanto risalente a stima effettuata tre anni prima e non aggiornata e in contrasto con il dati ricavabili dalle banca dati CE che lo indicavano in una somma compresa fra i 200.000,00 ed i 300.000,00 euro. Sul bene risultavano inoltre iscritte ipoteche giudiziali per euro 29.000,00 che ne deprimevano ulteriormente il valore. Infine, i conti correnti del avevano tutti saldi negativi e il mutuo di famiglia risultava garantito da CP_4 CP_4
pegno di titolo per euro 200.000,00. L'incapienza patrimoniale del è stata poi CP_4
ritenuta sussistente anche dal Tribunale di Brescia in sede cautelare il quale ha testualmente ravvisato una “situazione di incapienza accompagnata dal rischio di compimento di atti dispositivi”.
Occorre preliminarmente disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'azione promossa da che il Curatore ha avanzato nei propri scritti Parte_3
difensivi. Il Curatore, in particolare, ha eccepito che l'oggetto dell'opposizione al rendiconto non potrebbe estendersi sino all'accertamento e alla quantificazione della responsabilità del curatore, che richiedono invece un'istruttoria più ampia ed articolata suscettibile di essere svolta solo in un separato giudizio di cognizione. Per tali ragioni, il
Curatore ha eccepito in particolare l'inammissibilità delle domande proposte dal creditore opponente nella parte in cui contestano il rendiconto alla voce “
8. Altri crediti” per non aver contemplato i crediti risarcitori vantati dal fallimento nei confronti dello stesso curatore e di alcuni membri, e alle voci “10. Azioni di responsabilità” e “11. Azioni risarcitorie generiche”, per non avere previsto le possibili azioni risarcitorie esercitabili verso il curatore stesso e i membri del comitato dei creditori.
Sotto tale profilo, le censure del Curatore non appaiono fondate. Non può infatti dubitarsi che l'oggetto del giudizio di rendiconto è costituito specificamente dalla verifica dell'operato del curatore, al fine di rilevare eventuali errori materiali di conteggio od omissioni nel rendiconto medesimo, ma anche di sindacare la gestione del curatore per accertare le sue responsabilità personali per atti che abbiano arrecato pregiudizio ai singoli creditori. Il giudizio di rendiconto ha pertanto ad oggetto anche la valutazione della correttezza dell'operato del curatore con riferimento al rispetto delle norme di legge e dei canoni di diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica. In tal senso, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che "l'azione di responsabilità - che investe il merito della gestione e della condotta del curatore sotto il profilo del rispetto della legge e della diligenza nell'assolvimento dei doveri - è di norma proposta in sede di giudizio di rendiconto, ex art. 116 L. Fall., non necessariamente limitato alla verifica di eventuali errori materiali, omissioni o improprietà dei criteri di conteggio adottati (Cass., sez. 1, 10 settembre 2007, n. 18.940; Cass., sez. 1, 5 ottobre 2000, n. 13.274). Ma per
l'appunto si tratta di sede naturale;
e non esclusiva, in forza di connessione assoluta, ex lege [...]". E' stato però specificato che la contestazione dell'operato del curatore richiede la deduzione e la prova dell'esistenza di un pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito e agli interessi dei creditori, difettando altrimenti un interesse idoneo a giustificare l'impugnazione del conto stesso, e che le contestazioni al rendiconto devono essere specifiche, non potendo consister in una mera enunciazione astratta delle attività cui il curatore si sarebbe dovuto attenere, ma piuttosto indicare puntualmente le vicende e i comportamenti in relazione ai quali viene imputata al curatore la c.d. mala gestio. La diligenza del curatore, poi, deve comunque essere valutata non solo in riferimento ad ogni singolo atto compiuto, bensì al complesso dell'attività posta in essere, dal momento in cui ha iniziato a ricoprire il suo ufficio. Riconoscere un rispetto complessivo della diligenza richiesta esclude la responsabilità professionale del curatore, salvo che singoli errori od omissioni, che non trovano giustificazione plausibile, abbiano comportato danni specifici.
Le considerazioni che precedono consentono pertanto di rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'azione svolta in questa sede dalla società opponente anche ai sensi dell'art. 38 L. Fall. Al contempo, le istanze volte alla contestazione dei capo 8, 10 e 11 del rendiconto, seppure non correttamente formulate, devono essere interpretate – in quanto chiaramente ispirate a tale ratio – quali censure all'inerzia del curatore e degli altri organi della procedura come specificata nelle ulteriori contestazioni mosse, dalla quale sarebbe derivata la loro responsabilità. Chiaramente peraltro il Curatore non poteva inserire nel rendiconto entrate o uscite per attività non svolte.
Nel merito, l'unica contestazione specifica mossa da Parte_3
all'operato del curatore, dalla quale discenderebbe la sua responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 38 L. Fall., è costituita dall'avere lo stesso accettato di transigere l'azione di responsabilità nei confronti del dott. per un importo pari ad Controparte_5
euro 130.905,00 a fronte di un credito vantato dalla opponente pari almeno all'importo ammesso al passivo. Secondo l curatore non avrebbe Parte_3
adeguatamente valutato il patrimonio del dott. ben più Controparte_5
capiente di quanto ritenuto, ed avrebbe, in concorso con il comitato dei creditori, transatto la azione di responsabilità al ribasso non tutelando gli interessi della massa e specificamente i propri, e inglobando nella transazione anche la rinuncia al procedimento penale di opposizione all'archiviazione.
Ritiene il Tribunale che la contestazione mossa da Parte_3
all'operato del curatore sia infondata. Occorre premettere che il curatore risponde dei danni arrecati alla massa o specificamente ad alcuni dei creditori laddove la sua condotta sia qualificabile come colposa, e cioè espressione di negligenza, imprudenza o imperizia, o dolosa. Escluso nella fattispecie il dolo del curatore, non invocato nemmeno dalla società opponente, occorre accertare se lo stesso abbia nella fattispecie agito con la diligenza richiesta per la natura dell'incarico conferito. Sotto tale profilo, peraltro, occorre rilevare che il sindacato del tribunale non può estendersi alla valutazione dell'opportunità delle scelte gestorie, che sono rimesse all'esclusiva valutazione degli organi della procedura, ma semplicemente al rilievo di eventuali profili di colpevolezza nell'operato del curatore: in altri termini, il tribunale deve vagliare l'operato del curatore per rilevare se le scelte dallo stesso effettuate siano frutto di condotta negligente, se cioè siano state assunte senza una corretta valutazione dei fatti e dei documenti disponibili.
Ritiene il Tribunale sotto tale profilo che nessun rimprovero possa rivolgersi al curatore il quale:
1) Ha promosso, nella prospettiva del successivo esercizio dell'azione di responsabilità, un preventivo giudizio cautelare al fine di preservare la garanzia patrimoniale dell'amministratore, ottenendo un provvedimento di sequestro conservativo fino all'ammontare di euro 750.000,00 (pari alla metà dell'importo azionato), successivamente ridotto in sede di reclamo ad euro 240.000,00 all'esito delle difese – ritenute evidentemente meritevoli di accoglimento dal Tribunale – svolte dal dott.
[...]
Nel giudizio cautelare, il curatore ha contestato all'amministratore Controparte_5
diversi profili di responsabilità quali emergenti già dalle relazioni depositate in atti, e specificamente l'indebita rinegoziazione del contratto di locazione in corso con condizioni anomale (con un ingiustificato passaggio Parte_3
da euro 260.000,00 ad euro 400.000,00 annui pur in presenza di uno stato di difficoltà economica già in essere); la mancata restituzione dell'immobile alla scadenza del contratto;
la mancata riscossione di crediti sociali;
la distrazione delle rimanenze e della cassa sociale.
Tutti profili, questi, specifici e comportanti una contestazione ampia delle condotte dell'amministratore.
2) Ha quindi esercitato l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore
Dott. ai sensi dell'art. 146 L. Fall. per un importo iniziale ben Controparte_5
superiore all'oggetto della transazione (e pari all'importo originariamente azionato in sede cautelare di euro 1.417.601,56), inclusivo di tutte i potenziali danni derivati dalle condotte contestate all'amministratore (chiaramente descritte nelle istanze depositate in atti). Il ritardo nell'avvio dell'azione è dipeso non già da inerzia del curatore (che ha tempestivamente depositato istanze in tal senso al precedente G.D.) ma dalle perplessità
e dai chiarimenti chiesti al medesimo in più occasioni dallo stesso giudicante. Come già evidenziato dal G.D. nell'ordinanza del 05.03.2021 di rigetto del reclamo ex art. 36 L. Fall. interposto da il Curatore ha depositato istanza di Parte_3
autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità in data 28.05.2020 (un anno dopo l'apertura del fallimento, tempo assolutamente giustificabile sia per la valutazione delle condotte potenzialmente censurabili sia per l'accertamento dell'eventuale capienza patrimoniale dell'amministratore), e l'autorizzazione è stata differita per le richieste di chiarimento formulate in più occasioni dal Giudice Delegato (tramite richieste di conferimento), che il Curatore non poteva certamente ignorare (non potendo il Curatore promuovere l'azione prima e a prescindere dall'autorizzazione del G.D.), e che in ogni caso il Curatore ha ripetutamente fornito (come da relazioni depositate rispettivamente in data 09.07.2020 e in data 31.10.2020, nelle quali il dott. reiterava l'istanza di Pt_2
autorizzazione). Infine, è stato da ultimo autorizzato (in data 28.01.2021), su istanza dello stesso Curatore e previo consulto con lo scrivente G.D., il deposito di ricorso per sequestro conservativo (di cui si è detto al punto che precede), ritenuto lo strumento più idoneo (e meno dispendioso per la procedura) per riscontrare effettivamente la presenza effettiva di beni aggredibili e il riconoscimento, seppure in via cautelare, della fondatezza dei profili di responsabilità nella condotta dei signori , e Controparte_5 CP_7
rilevati dal Curatore. Controparte_8 3) Ha preso parte come persona offesa dal reato al procedimento penale apertosi nei confronti del dott. presso la Procura della Repubblica (il Controparte_5
procedimento per il reato di cui all'art. 216, 219 e 223 L. Fall, rubricato con R.G.N.R.
9856/2019 della Procura della Repubblica di Bergamo), e conclusosi con l'archiviazione, chiesta dallo stesso P.M., depositando nell'interesse della massa dei creditori anche atto di opposizione all'archiviazione nel quale ha reiterato tutte le censure già in precedenza mosse all'operato dell'amministratore. Si rileva sotto tale profilo che agli atti del procedimento penale sono state prodotte tutte le relazioni del curatore nelle quali i possibili profili di penale responsabilità erano tutti chiaramente indicati, consentendo all'Autorità Giudiziaria competente l'esercizio dell'azione penale laddove ne avesse ravvisato i presupposti. E pare opportuno rilevare, altresì, che legittimamente il curatore poteva confidare nell'esito del procedimento penale per costituirsi quale parte civile nel successivo processo (per i danni conseguenti alle condotte ritenute penalmente rilevanti).
Tale circostanza è ulteriormente sufficiente a giustificare il ritardo nella promozione dell'azione di responsabilità, nell'ambito della quale, in ogni caso, e benchè il procedimento penale risultasse già archiviato (sebbene il curatore avesse interposto opposizione), sono state reiterate le richieste risarcitorie anche in ordine alle presunte condotte distrattive dell'amministratore.
4) Ha stipulato la transazione prendendo a parametro per la stima del valore dell'immobile del i dati ricavabili dalla banca dati CE (dati di riferimento CP_4
universale, che quantificavano il valore dell'immobile tra i 214.000,00 e i 296.300,00 euro, doc. 15 allegato alla memoria difensiva del curatore) e la quantificazione del danno operata dal Tribunale del Riesame di Brescia in euro 240.000,00: così facendo, la transazione stipulata si è assestata ad un importo pari al 65% del valore del danno accertato (e del patrimonio stimabile del dott. : tale valore, oltre a costituire Controparte_5
statisticamente un importo transattivo nettamente superiore alla media delle transazioni operata in sede concorsuale, è da ritenersi oltre modo favorevole alla luce della già evidenziata forte riduzione della quantificazione del danno potenziale configurata in sede cautelare dal collegio (suscettibile pertanto di essere ulteriormente ridotta in sede di giudizio di merito) nonché dell'archiviazione del procedimento penale intentato contro il dott. le cui condotte lesive nei confronti della massa dei Controparte_5
creditori appaiono pertanto tutt'altro che evidenti. Sotto tale profilo, non pare meritevole di accoglimento la censura mossa da in merito alla Parte_3
stima del valore dell'immobile: la perizia prodotta in atti dalla opponente a firma dell'Arch.
(doc. 9 di , infatti, appare sfornita dei Persona_2 Parte_3
presupposti minimi di attendibilità tali da giustificare l'introduzione in questa sede di una
C.T.U. estimativa, trattandosi – come ben evidenziato dalla difesa del Curatore – di perizia redatta a distanza di tre anni dai fatti (con un valore pertanto parametrato ad epoca differente rispetto a quella in cui si verificò la transazione) ed esclusivamente sulla carta, senza cioè il necessario accesso ai luoghi. In ogni caso, la stima dell'immobile operata dalla
Curatela è stata ritenuta assolutamente attendibile e congrua anche dal Tribunale di Brescia in sede cautelare.
5) Ha correttamente valutato, in sede di stipula della transazione, i costi che sarebbero conseguiti dall'esercizio dell'azione di responsabilità evidenziando che già solo quelli fiscali sarebbero stati fortemente erosivi dell'eventuale accoglimento della domanda, e rappresentando i rischi processuali conseguenti sia dall'accertamento nel merito della responsabilità sia dal concorso di eventuali altri creditori personali del (tra i quali CP_4
la stessa PROSPETTIVE VIRTUALI . Pt_3
In sostanza, non si ravvisa nel comportamento tenuto dal curatore alcuna negligenza o superficialità o sottovalutazione dei doveri verso i creditori sociali tale da giustificare l'esercizio nei suoi confronti dell'azione ex art. 38 L. Fall. previa revoca del medesimo e sua sostituzione con altro curatore.
Del resto, anche il danno esposto da ppare del tutto Parte_3
arbitrario, fondandosi da un lato su perizia di parte come detto inattendibile circa il valore dell'immobile sequestrato, come tale insuscettibile di formare piena prova, ed in ogni caso smentita dalle considerazioni svolte dallo stesso Tribunale di Brescia che ha ritenuto espressamente incapiente il patrimonio del rispetto al danno lamentato. E se si CP_4
riconduce il valore dell'immobile all'importo indicato dal curatore, i costi derivanti dall'esercizio dell'azione di responsabilità senza transazione avrebbero in gran parte assorbito il plusvalore eventualmente conseguibile rispetto alla transazione, senza considerare, come detto, il rischio processuale insito in ogni azione e l'eventualità della partecipazione al giudizio di eventuali creditori personali del In ogni caso, il CP_4
giudizio circa la capienza del patrimonio del Dott. va Controparte_5
riportato allo stato delle conoscenze in fatto e in diritto esistenti al momento della transazione: in quella sede, come ben si evince dalla memoria difensiva del curatore, la valutazione di incapienza appare essere stata fatta con assoluta diligenza, e condivisa in sede cautelare dal Tribunale di Brescia che disponeva dei medesimi atti e documenti di cui era in possesso il curatore. Di nuovo, pertanto, la valutazione operata dal curatore non appare essere frutto di negligenza ed è pertanto non censurabile.
Il Dott. disponeva, oltre che dell'immobile sopra indicato, Controparte_5
anche di una partecipazione sociale all'interno della stessa società
[...]
oggi opponente, quantificata dalla stessa in euro 52.899,63 (doc. 36-39 Parte_3
allegati alla contestazioni dell'opponente): tale credito risultava però ovviamente postergato ai sensi dell'art. 2497 c.c. Inoltre, come condivisibilmente evidenziato dalla difesa del curatore, detto credito, oltre ad essere postergato (e, pertanto, esigibile solo in epoca successiva al momento della stipula della transazione), ed essendo vantato nei confronti di sarebbe assai verosimilmente stato fatto Parte_3
oggetto di compensazione con gli importi vantati a credito dalla stessa odierna opponente.
Risulta poi in atti che i saldi dei conti correnti del Dott. Controparte_5
fossero negativi (doc. 22 del Curatore), e che i titoli in possesso della famiglia CP_4
(non solo dell'amministratore, per un importo pari ad euro 200.702,56, doc. 21 allegato alla memoria del curatore) fossero stati costituiti in pegno a garanzia del finanziamento, di importo ben superiore, erogato da Banca di Credito Cooperativo Cassa Rurale di CP_2
(doc. 20 del Curatore).
In conclusione, il patrimonio del dott. al momento della Controparte_5
transazione si riduceva all'immobile sito in , via Madreperla n. 7, del valore CP_2
indicato nella visura CE prodotta in atti dal curatore tra i 214.000,00 e i 296.300,00 euro (doc. 15 del curatore) e in euro 546.840,00 nella perizia dell'arch. Persona_2
(doc. 9 dell'opponente), riferita peraltro come detto a valori successivi all'epoca della transazione e senza tenere conto delle riduzioni cauzionali da applicare in sede di gara competitiva e dei potenziali ribassi da applicarsi all'esito di gare eventualmente deserte
(circostanza invece emergente nella forbice tra i valori minimi e massimi espressi nella banca dati CE).
Le quote di partecipazione in PROSPETTIVE VIRTUALI S.p.a. erano inesigibili al momento della transazione (trattandosi di crediti postergati), i conti correnti avevano un saldo negativo e i titoli in possesso della famiglia (non del solo amministratore, quindi) erano stati costituiti in pegno a garanzia di un finanziamento di importo nettamente superiore.
Le considerazioni che precedono inducono pertanto a ritenere che il patrimonio effettivamente liquidabile in capo al Dott. fosse davvero Controparte_5
limitato, già al netto dei costi per le procedure di liquidazione del medesimo, e che pertanto la transazione stipulata sia stata per un importo adeguatamente giustificato. lamenta, poi, che il curatore non avrebbe esercitato, Parte_3
contrariamente a quanto disposto dal G.D., le azioni nei confronti dei familiari e soci del dott. In tal senso, però, occorre rilevare che l'azione tipica è Controparte_5
quella di responsabilità nei confronti dell'amministratore della società ai sensi dell'art. 146
L. Fall., che è stata correttamente esercitata.
Quanto all'azione di responsabilità nei confronti dei soci, il curatore ha ampiamente ed adeguatamente motivato, in sede di rendiconto, le ragioni per le quali ha inteso non radicarla. Si legge, infatti, nel rendiconto impugnato, che “non è stata esercitata l'azione di responsabilità nei confronti dei soci in quanto, nonostante inizialmente fossero stati segnalati elementi potenzialmente rilevanti in tal senso, vista l'evoluzione del procedimento penale che ha riguardato
l'amministratore nonché le conclusioni a cui è pervenuto il Pubblico Ministero e il Giudice per le Indagini
Preliminari, previo parere del legale Avv. Mirko Grassi e autorizzazione degli Organi della Procedura, lo scrivente è stato autorizzato all'abbandono della posizione”.
Il Curatore, in altre parole, non ha agito con negligenza trascurando l'esercizio dell'azione, ma ha coerentemente scelto di non attivarla atteso l'esito negativo del procedimento penale a carico dell'amministratore dott. al quale le condotte Controparte_5
dei soci apparivano contigue e prossime, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2476 7° c.
c.c. In ogni caso, e conclusivamente, la limitata capienza patrimoniale dell'amministratore è dato di per sé sufficiente a giustificare il mancato esercizio delle azioni di responsabilità (e, quindi, idoneo a giustificare anche la mancata contestazione in ordine alla perdita del patrimonio sociale) atteso che in ogni caso, anche laddove nell'ipotesi fondate, il ricavato delle medesime non avrebbe in ogni modo potuto soddisfare i creditori o indurre alla stipulazione di accordi transattivi a condizioni sensibilmente migliorative.
Per tutte le ragioni che precedono, pertanto, l'opposizione al rendiconto depositata da deve essere respinta. Ne consegue che il rendiconto Parte_3
depositato dal curatore deve essere approvato e ne va disposta l'immediata esecutività.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di
Parte_3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione al rendiconto depositato in data
26.12.2023 dal curatore del Fallimento dott. Parte_1 Parte_2
promosso da Parte_3
1. rigetta l'opposizione;
2. approva il rendiconto:
3. condanna rifondere al curatore del Parte_3 [...]
le spese del presente procedimento che si liquidano in complessivi Parte_7
euro 4.200,00, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio ed euro 1.700,00 per la fase introduttiva, oltre il 15% per spese generali, IVA e accessori come per legge.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, li 04/12/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.Luca Fuzio Dott.Vincenzo Domenico Scibetta