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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 7817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7817 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Nella persona della dott.ssa IA IN in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del 29.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6100/2025, Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
tra
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. Alessio Pignataro e Roberta Pignataro. ricorrenti e
n persona del Presidente e legale rapp.te pro tempore Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Allocca e dall'avv. Debora Lombardo. resistente
OGGETTO: computo indennità perequativa e compensativa nel trattamento feriale e nel TFR.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.03.2025l l'epigrafato ricorrente ha rivendicato le differenze dovute annualmente a titolo di indennità perequativa e di indennità compensativa nei giorni di ferie e nel trattamento di fine rapporto;
di avere inutilmente reclamato le spettanze con lettera raccomandata, anche al fine di interrompere l'eventuale decorso della prescrizione della relativa azione. In diritto, ha richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia Europea, la quale, uniformandosi alla Direttiva 2003 /88/Ce Del Parlamento Europeo e Del Consiglio Europeo, del 4 novembre 2003, con successive Sentenze (ex multa v. n. 350/06, 155/10, 385/17 CGUE, ha statuito che il lavoratore ha diritto, durante il periodo delle ferie annuali, irrinunciabili trattandosi di un necessario periodo di
1 riposo ferie annuali, alla identica retribuzione che percepisce durante il periodo lavorativo, comprensiva di tutte le voci fisse e continuative in busta paga, utili anche ai fini del calcolo del T.F.R.
e ha concluso chiedendo di “condannare la Società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 7.950,71 per differenza a titolo di indennità non percepite, ed € 629,74 per incidenza indennità non percette su T.F.R. (vedasi allegato conteggio con relative note esplicative) o di quella somma, maggiore o minore, che Questo Giudice riterrà di determinare, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, dalle singole scadenze al saldo;
B. Condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari, con maggiorazione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematica con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione nonché la navigazione all'interno dell'atto ex. art. 4 comma 1 bis D.M. 55 del 2014.”.
L'ente resistente si è costituito tempestivamente in giudizio, deducendo con articolate considerazioni, in fatto ed in diritto, l'infondatezza della domanda attorea e ha concluso chiedendo di
“ 1) Rigettare il ricorso, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto, in ogni caso dichiarando non dovuti i ticket buoni pasto nelle giornate di ferie;
2)Dichiarare la prescrizione quinquennale di ogni diritto vantato dal lavoratore;
3) In via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, Voglia
l'On.le Giudice ridurre la somma maturata a favore dello stesso in € 6.081,51 a titolo di differenze retributive ed
€ 450,48 per incidenza su TFR, in ogni caso limitando la richiesta ai soli giorni di ferie effettivamente fruiti e non anche a quelli di permesso, come da conteggi di cui al punto IV, tabella 1, della presente memoria o comunque ridurre la somma maturata a favore del ricorrente a quella minor somma che il Tribunale vorrà determinare nell'auspicata ipotesi riconoscimento della totalità delle voci richieste (diritto all'indennità perequativa, compensativa, ticket), per i motivi innanzi esposti, in ogni caso limitando la richiesta ai soli giorni di ferie effettivamente fruiti;
4) In via di ulteriore subordine, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente circa i ticket buoni pasto, ridurre la somma maturata a favore dello stesso in € 1.279,50, come da conteggi di cui al punto IV, tabella 2, della presente memoria, senza considerare alcuna incidenza sul TFR come per legge;
5) Con vittoria di spese e competenze di giudizio “ .
La causa, all'odierna udienza è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa con separata sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Con riferimento al thema decidendum, si osserva che l'oggetto del giudizio verte sulla pretesa attorea di conseguire, a titolo di differenze retributive, l'importo a lui sottratto nella retribuzione percepita durante i giorni di ferie goduti, a titolo di indennità perequativa e indennità compensativa e ticket mensa.
La normativa delle ferie per gli autoferrotranvieri, categoria di cui ha fatto parte il ricorrente fino al suo pensionamento, è prevista dall'art. 5 del CCNL autoferrotranvieri del 1976, sostituito dall'art. 10 del CCNL del 12 marzo 1980, a sua volta integrato dall'art. 5 del CCNL del 2000, il quale stabilisce che “A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la
2 corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, nelle seguenti misure:
- 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli … (modificato dall'art. 5 del CCNL 27 novembre
2000, v. pag. 86). Ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi;
tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2 (uno virgola due…Non è ammessa la riduzione delle ferie in misura inferiore alla giornata. In caso di inizio o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, spetterà all'agente il godimento delle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestato;
la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il trattamento di cui al presente articolo relativo al primo scaglione di anzianità (25 giorni), assorbe, fino a concorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo. Restano in vigore i trattamenti per ferie di miglior favore agli agenti in servizio al 31 marzo 1980”.
Per la soluzione della controversia, occorre altresì richiamare la “nozione europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
88/2003” (cfr. sentenze della suprema Corte di Cassazione n. 13425 / 2019 e n. 22401 / 2020).
Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 Per_ novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , Per_1 Per_2
Per_ C- 214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...)
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C- Per_5
341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, Per_6
e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto
[...] Per_7
26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si
3 ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa
To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che Persona_8
l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto Persona_9
58).L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè e altri, punto 60). Maggiori e più incisive Persona_8 Persona_9 precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10,
WI e altri (punto 21) dove si afferma che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo Per_7 intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza WI e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza WI e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore” (v., sentenza WI e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31).
In ordine alla questione controversa, la Scrivente, nel prendere atto dell'orientamento dei
Giudici di legittimità favorevole alla tesi attorea, ritiene di conformarsi allo stesso, in applicazione del
4 principio di nomofilachia assegnato dall'ordinamento nazionale alle pronunce della Corte di
Cassazione.
Va quindi riportata la motivazione della sentenza della Cassazione del 27/09/2024 n.25850 che, nell'ordine, risulta essere tra le più recenti, intervenute in una controversia nei confronti dell
[...]
in relazione alle specifiche due indennità reclamate in giudizio: indennità Controparte_1 perequativa e indennità compensativa.
Il Giudice di legittimità nella predetta sentenza osserva quanto segue: “Rileva preliminarmente il Collegio che questa Sezione si è di nuovo espressa sulle questioni di diritto anche qui poste nelle recenti sent.
n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023 in relazione a fattispecie concrete analoghe a quella ora in esame.
3.1. Pertanto, anche ai sensi dell'art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., alle citate sentenze si farà riferimento in questa sede.
4. Occorre allora premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" Persona_10 contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-
520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del Persona_9 lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del Per_7
13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
4.1. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
4.2. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass,
30/11/2021 n. 37589).
5 4.3. Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l.
Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva
2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
4.4. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del
2012).
4.5. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von CO p. 26, CGUE 28/06/2012 causa CP_2
p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo CP_3 che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
5. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
6. Ritiene allora il Collegio che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
6 7. In particolare, circa l'indennità perequativa e l'indennità compensativa, l'argomento della ricorrente che fa leva sul dato che in tali indennità sarebbero confluite varie indennità precedenti corrisposte in occasione dello svolgimento delle mansioni con valore di rimborso spese è meramente assertivo, come il cenno ad un'indennità chilometrica”.
Avuto riguardo alle indennità “perequativa” e “compensativa”, è documentato che l'Accordo
Regionale del 2011 ha introdotto, all'art. 2, con decorrenza dal 01/01/2012, una nuova struttura della retribuzione mensile di cui all'art. 3 del CCNL autoferrotranvieri del 27.11.2000, ciò allo scopo di realizzare una “omogeneizzazione del costo del lavoro” nelle società a capitale pubblico esercenti il trasporto pubblico locale. Le predette indennità sono state istituite poi con Accordo in materia di contrattazione collettiva di secondo livello siglato, in data 16/12/2011, presso la Regione Campania doc 4 , tra l'associazione Datoriale ASSTRA, la società EAV e le Organizzazioni Sindacali Regionali e territoriali CGIL, CISL, UIL, UGL e CISAL, recepito dall'accordo aziendale siglato in data 25 luglio 2012 per il personale ferro e dall'Accordo Aziendale del 19/02/2013 per gli autisti.
L'indennità perequativa è stata attribuita sulla base della figura professionale (mansioni) e del parametro professionale (status professionale/anzianità) rivestiti dal lavoratore e calcolata prendendo quale riferimento, il valore più basso tra quelli riconosciuti dalle precedenti aziende, e, per l'effetto,
l'indennità compensativa è stata calcolata sulla base della differenza economica tra il valore dell'indennità perequativa e quanto già percepito sulla base della previgente contrattazione aziendale.
Contestualmente, lo stesso Accordo del 2011, all'art. 3, ha disposto, da un lato, la cessazione dell'efficacia degli accordi aziendali vigenti alla data del 31.12.2011 che contemplassero trattamenti di miglior favore per i dipendenti dell'EAV rispetto alle previsioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale e, dall'altro, ha previsto, con decorrenza dal 01/01/2012, la corresponsione ai lavoratori già in servizio, di un'indennità perequativa e compensativa avente, appunto, lo scopo di garantire il mantenimento per i lavoratori di “condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento”.
Lo stesso Accordo regionale del 2011 (cfr. Titolo IV, titolato “Articolo 3 dell'Accordo”) ha precisato che le indennità perequative e compensative, assorbendo le indennità corrisposte al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo, sulla base di previgenti accordi, “ne conservano gli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni rese dal personale cui venivano riconosciute le indennità assorbite”.
Pertanto, lo stesso Accordo regionale del 2011, cui l'Accordo aziendale del 2012 dichiara di dare attuazione, afferma esplicitamente che il riconoscimento delle due indennità è connesso alla natura dei compiti, delle prestazioni e delle funzioni svolte dal lavoratore e le stesse aziende di provenienza dei lavoratori (Metrocampania, Circumvesuviana e Sepsa), precisando che il riconoscimento dell'indennità perequativa e compensativa sostituisce le precedenti indennità
7 riconosciute dalla contrattazione aziendale, connesse “alla natura dei compiti, delle prestazioni e delle funzioni svolte dal lavoratore”.
Le voci retributive (confluite nelle indennità perequativa e compensativa) risultano indicate nella tabella contenuta nell'allegato 4 dell'Accordo Aziendale del 25 luglio 2012: “.... Indennità di cassa, Pernottamento10%CCNL, Maggiorazione diarie e pernottamenti, Diarie forfettizzate,
Integrazione diaria, Indennità km 2 ETR, Indennità KM3 ETR, Lavoro domenicale acc az., Indennità agente regolatore, Indennità di gestione, Indennità di disponibilità , Indennità unico, Indennità DCO,
Indennità ACE/PPLL, Indennità forfettaria04/12/03, Indennità squadretta controlleria, Indennità rischio GPG diurno, Indennità rischio GPG notturno, Indennità agente solo, Indennità tutor macchinista, Indennità tutor capotreno, Indennità ex acc. 29/03/2006, Indennità speciale strutturali,
Indennità speciale, Premio manutenzione…”.
In ragione della natura intrinsecamente retributiva di tutte le peculiarità connesse all'espletamento della prestazione lavorativa propria del profilo professionale di appartenenza, consegue che l'esclusione di dette indennità dalla retribuzione “normale” da assumere quale base di calcolo per la quantificazione delle retribuzione spettante per i giorni di ferie e per le festività soppresse
(ex artt. 10 del CCNL 12.03.1980, 29 CCNL 28.11.2015 e 3, punto 1 del CCNL 27.11.2000), disposta dagli artt. 2 e 3 dell'accordo regionale del 16 dicembre 2011 e dal successivo accordo aziendale del
25/07/2012, contrasta con la normativa eurounitaria, così come interpretata dalla Corte di Giustizia.
Infatti, tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema Corte, dunque, emerge che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Va poi precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo
8 costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, sono affette da conseguente nullità/illegittimità, in parte qua, le suddette previsioni dell'accordo regionale del 2011 e nel relativo accordo di recepimento del 25/07/2012, escludenti il computo delle indennità perequativa e compensativa nel compenso per i gg di ferie.
In ordine all'incidenza di tali indennità sulla retribuzione feriale, va osservato che dalle buste paga prodotte, si trae conferma che la decurtazione di tali importi nel periodo feriale realizza un effetto anche solo potenzialmente dissuasivo.
Sulla base di tale ricostruzione, la valutazione del giudice di merito di considerare tali indennità, parte integrante del trattamento retributivo spettante durante i giorni di ferie, sottoposta al vaglio di legittimità, risulta del tutto condivisa dalla Cassazione per cui non vi è ragione ostativa al loro riconoscimento quale differenza retributiva tra il trattamento retributivo percepito e quello spettante per ciascun giorno di ferie maturato e goduto.
Quanto al ticket mensa di cui agli Accordi aziendali del 25/07/2012 e del 15/03/2019 richiesto, il ricorrente di fronte alle eccezioni contabili sollevate da EAV ha rinunciato alla domanda.
In ordine al quantum, va rilevato che gli importi risultano calcolati con riferimento alle ferie effettivamente godute, computandosi in essi i giorni di permesso per i quali, come specificamente previsto dalle norme di riferimento del CCNL applicato (art. 29 dell'Accordo Nazionale del 28/11/2015
e art. 29 dell'Accordo del 26/04/2016) in relazione alla disciplina delle ex festività soppresse, è previsto che “in sostituzione di queste ultime sono riconosciuti 4 giorni di permessi o ferie retribuite e, nel caso in cui non se ne possa godere nell'anno, tali giorni dovranno essere retribuiti con la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie”. Ne consegue che, come ritenuto dalla Corte di Appello di Napoli nella sentenza n.
3341/2023, il ragionamento svolto in relazione alla retribuzione normale dovuta al lavoratore per i giorni di ferie, vale anche per i giorni di permesso.
Va altresì disattesa l'eccezione di prescrizione dal momento che la data di cessazione del rapporto del ricorrente è il 31.3.2021, da cui inizia a decorrere la prescrizione ex art.2948, n.4 cc., in base a quanto statuito dalla Cass. civile sez. lav., 06/09/2022, n.26246, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
9 In relazione ai giorni di ferie e permessi fruiti ammontanti a 241,5 giorni di ferie da parte del ricorrente, al ricorrente spetta la somma di € 6.344,21 a titolo di differenze retributive e sulla sorta sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex lege dovuti. Quanto all'incidenza di tali indennità su TFR, la domanda è generica e sfornita di qualsivoglia riferimento a circostanze di fatto e di diritto che valgano a giustificare l'an e il quantum debeatur, se non l'inadeguata deduzione che si tratta di “contribuzione fissa e continuativa”.
Le spese, considerando la riduzione della domanda, si compensano per un terzo e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del valore liquidato e del numero delle parti;
non si fa luogo all'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis del DM 55/2014 dal momento che le modalità di redazione del ricorso non avevano agevolato in modo apprezzabile la consultazione delle produzioni (cfr. Cass. civile sez. II, 23/12/2022,
n.37692).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna EAV al pagamento in favore del ricorrente dell'importo della complessiva somma di € 6.344,21 a titolo di differenze retributive, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
liquida le spese in € 3.099,25 comprensivi di spese generali, di cui compensa un terzo e condanna EAV al pagamento in favore del ricorrente dei restanti due terzi, oltre IVA e CPA con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Napoli, 29.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa IA IN
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Nella persona della dott.ssa IA IN in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del 29.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6100/2025, Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
tra
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. Alessio Pignataro e Roberta Pignataro. ricorrenti e
n persona del Presidente e legale rapp.te pro tempore Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Allocca e dall'avv. Debora Lombardo. resistente
OGGETTO: computo indennità perequativa e compensativa nel trattamento feriale e nel TFR.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.03.2025l l'epigrafato ricorrente ha rivendicato le differenze dovute annualmente a titolo di indennità perequativa e di indennità compensativa nei giorni di ferie e nel trattamento di fine rapporto;
di avere inutilmente reclamato le spettanze con lettera raccomandata, anche al fine di interrompere l'eventuale decorso della prescrizione della relativa azione. In diritto, ha richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia Europea, la quale, uniformandosi alla Direttiva 2003 /88/Ce Del Parlamento Europeo e Del Consiglio Europeo, del 4 novembre 2003, con successive Sentenze (ex multa v. n. 350/06, 155/10, 385/17 CGUE, ha statuito che il lavoratore ha diritto, durante il periodo delle ferie annuali, irrinunciabili trattandosi di un necessario periodo di
1 riposo ferie annuali, alla identica retribuzione che percepisce durante il periodo lavorativo, comprensiva di tutte le voci fisse e continuative in busta paga, utili anche ai fini del calcolo del T.F.R.
e ha concluso chiedendo di “condannare la Società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 7.950,71 per differenza a titolo di indennità non percepite, ed € 629,74 per incidenza indennità non percette su T.F.R. (vedasi allegato conteggio con relative note esplicative) o di quella somma, maggiore o minore, che Questo Giudice riterrà di determinare, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, dalle singole scadenze al saldo;
B. Condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari, con maggiorazione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematica con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione nonché la navigazione all'interno dell'atto ex. art. 4 comma 1 bis D.M. 55 del 2014.”.
L'ente resistente si è costituito tempestivamente in giudizio, deducendo con articolate considerazioni, in fatto ed in diritto, l'infondatezza della domanda attorea e ha concluso chiedendo di
“ 1) Rigettare il ricorso, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto, in ogni caso dichiarando non dovuti i ticket buoni pasto nelle giornate di ferie;
2)Dichiarare la prescrizione quinquennale di ogni diritto vantato dal lavoratore;
3) In via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, Voglia
l'On.le Giudice ridurre la somma maturata a favore dello stesso in € 6.081,51 a titolo di differenze retributive ed
€ 450,48 per incidenza su TFR, in ogni caso limitando la richiesta ai soli giorni di ferie effettivamente fruiti e non anche a quelli di permesso, come da conteggi di cui al punto IV, tabella 1, della presente memoria o comunque ridurre la somma maturata a favore del ricorrente a quella minor somma che il Tribunale vorrà determinare nell'auspicata ipotesi riconoscimento della totalità delle voci richieste (diritto all'indennità perequativa, compensativa, ticket), per i motivi innanzi esposti, in ogni caso limitando la richiesta ai soli giorni di ferie effettivamente fruiti;
4) In via di ulteriore subordine, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente circa i ticket buoni pasto, ridurre la somma maturata a favore dello stesso in € 1.279,50, come da conteggi di cui al punto IV, tabella 2, della presente memoria, senza considerare alcuna incidenza sul TFR come per legge;
5) Con vittoria di spese e competenze di giudizio “ .
La causa, all'odierna udienza è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa con separata sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Con riferimento al thema decidendum, si osserva che l'oggetto del giudizio verte sulla pretesa attorea di conseguire, a titolo di differenze retributive, l'importo a lui sottratto nella retribuzione percepita durante i giorni di ferie goduti, a titolo di indennità perequativa e indennità compensativa e ticket mensa.
La normativa delle ferie per gli autoferrotranvieri, categoria di cui ha fatto parte il ricorrente fino al suo pensionamento, è prevista dall'art. 5 del CCNL autoferrotranvieri del 1976, sostituito dall'art. 10 del CCNL del 12 marzo 1980, a sua volta integrato dall'art. 5 del CCNL del 2000, il quale stabilisce che “A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la
2 corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, nelle seguenti misure:
- 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli … (modificato dall'art. 5 del CCNL 27 novembre
2000, v. pag. 86). Ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi;
tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2 (uno virgola due…Non è ammessa la riduzione delle ferie in misura inferiore alla giornata. In caso di inizio o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, spetterà all'agente il godimento delle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestato;
la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il trattamento di cui al presente articolo relativo al primo scaglione di anzianità (25 giorni), assorbe, fino a concorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo. Restano in vigore i trattamenti per ferie di miglior favore agli agenti in servizio al 31 marzo 1980”.
Per la soluzione della controversia, occorre altresì richiamare la “nozione europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
88/2003” (cfr. sentenze della suprema Corte di Cassazione n. 13425 / 2019 e n. 22401 / 2020).
Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 Per_ novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , Per_1 Per_2
Per_ C- 214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...)
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C- Per_5
341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, Per_6
e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto
[...] Per_7
26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si
3 ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa
To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che Persona_8
l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto Persona_9
58).L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè e altri, punto 60). Maggiori e più incisive Persona_8 Persona_9 precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10,
WI e altri (punto 21) dove si afferma che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo Per_7 intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza WI e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza WI e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore” (v., sentenza WI e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31).
In ordine alla questione controversa, la Scrivente, nel prendere atto dell'orientamento dei
Giudici di legittimità favorevole alla tesi attorea, ritiene di conformarsi allo stesso, in applicazione del
4 principio di nomofilachia assegnato dall'ordinamento nazionale alle pronunce della Corte di
Cassazione.
Va quindi riportata la motivazione della sentenza della Cassazione del 27/09/2024 n.25850 che, nell'ordine, risulta essere tra le più recenti, intervenute in una controversia nei confronti dell
[...]
in relazione alle specifiche due indennità reclamate in giudizio: indennità Controparte_1 perequativa e indennità compensativa.
Il Giudice di legittimità nella predetta sentenza osserva quanto segue: “Rileva preliminarmente il Collegio che questa Sezione si è di nuovo espressa sulle questioni di diritto anche qui poste nelle recenti sent.
n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023 in relazione a fattispecie concrete analoghe a quella ora in esame.
3.1. Pertanto, anche ai sensi dell'art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., alle citate sentenze si farà riferimento in questa sede.
4. Occorre allora premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" Persona_10 contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-
520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del Persona_9 lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del Per_7
13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
4.1. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
4.2. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass,
30/11/2021 n. 37589).
5 4.3. Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l.
Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva
2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
4.4. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del
2012).
4.5. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von CO p. 26, CGUE 28/06/2012 causa CP_2
p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo CP_3 che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
5. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
6. Ritiene allora il Collegio che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
6 7. In particolare, circa l'indennità perequativa e l'indennità compensativa, l'argomento della ricorrente che fa leva sul dato che in tali indennità sarebbero confluite varie indennità precedenti corrisposte in occasione dello svolgimento delle mansioni con valore di rimborso spese è meramente assertivo, come il cenno ad un'indennità chilometrica”.
Avuto riguardo alle indennità “perequativa” e “compensativa”, è documentato che l'Accordo
Regionale del 2011 ha introdotto, all'art. 2, con decorrenza dal 01/01/2012, una nuova struttura della retribuzione mensile di cui all'art. 3 del CCNL autoferrotranvieri del 27.11.2000, ciò allo scopo di realizzare una “omogeneizzazione del costo del lavoro” nelle società a capitale pubblico esercenti il trasporto pubblico locale. Le predette indennità sono state istituite poi con Accordo in materia di contrattazione collettiva di secondo livello siglato, in data 16/12/2011, presso la Regione Campania doc 4 , tra l'associazione Datoriale ASSTRA, la società EAV e le Organizzazioni Sindacali Regionali e territoriali CGIL, CISL, UIL, UGL e CISAL, recepito dall'accordo aziendale siglato in data 25 luglio 2012 per il personale ferro e dall'Accordo Aziendale del 19/02/2013 per gli autisti.
L'indennità perequativa è stata attribuita sulla base della figura professionale (mansioni) e del parametro professionale (status professionale/anzianità) rivestiti dal lavoratore e calcolata prendendo quale riferimento, il valore più basso tra quelli riconosciuti dalle precedenti aziende, e, per l'effetto,
l'indennità compensativa è stata calcolata sulla base della differenza economica tra il valore dell'indennità perequativa e quanto già percepito sulla base della previgente contrattazione aziendale.
Contestualmente, lo stesso Accordo del 2011, all'art. 3, ha disposto, da un lato, la cessazione dell'efficacia degli accordi aziendali vigenti alla data del 31.12.2011 che contemplassero trattamenti di miglior favore per i dipendenti dell'EAV rispetto alle previsioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale e, dall'altro, ha previsto, con decorrenza dal 01/01/2012, la corresponsione ai lavoratori già in servizio, di un'indennità perequativa e compensativa avente, appunto, lo scopo di garantire il mantenimento per i lavoratori di “condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento”.
Lo stesso Accordo regionale del 2011 (cfr. Titolo IV, titolato “Articolo 3 dell'Accordo”) ha precisato che le indennità perequative e compensative, assorbendo le indennità corrisposte al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo, sulla base di previgenti accordi, “ne conservano gli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni rese dal personale cui venivano riconosciute le indennità assorbite”.
Pertanto, lo stesso Accordo regionale del 2011, cui l'Accordo aziendale del 2012 dichiara di dare attuazione, afferma esplicitamente che il riconoscimento delle due indennità è connesso alla natura dei compiti, delle prestazioni e delle funzioni svolte dal lavoratore e le stesse aziende di provenienza dei lavoratori (Metrocampania, Circumvesuviana e Sepsa), precisando che il riconoscimento dell'indennità perequativa e compensativa sostituisce le precedenti indennità
7 riconosciute dalla contrattazione aziendale, connesse “alla natura dei compiti, delle prestazioni e delle funzioni svolte dal lavoratore”.
Le voci retributive (confluite nelle indennità perequativa e compensativa) risultano indicate nella tabella contenuta nell'allegato 4 dell'Accordo Aziendale del 25 luglio 2012: “.... Indennità di cassa, Pernottamento10%CCNL, Maggiorazione diarie e pernottamenti, Diarie forfettizzate,
Integrazione diaria, Indennità km 2 ETR, Indennità KM3 ETR, Lavoro domenicale acc az., Indennità agente regolatore, Indennità di gestione, Indennità di disponibilità , Indennità unico, Indennità DCO,
Indennità ACE/PPLL, Indennità forfettaria04/12/03, Indennità squadretta controlleria, Indennità rischio GPG diurno, Indennità rischio GPG notturno, Indennità agente solo, Indennità tutor macchinista, Indennità tutor capotreno, Indennità ex acc. 29/03/2006, Indennità speciale strutturali,
Indennità speciale, Premio manutenzione…”.
In ragione della natura intrinsecamente retributiva di tutte le peculiarità connesse all'espletamento della prestazione lavorativa propria del profilo professionale di appartenenza, consegue che l'esclusione di dette indennità dalla retribuzione “normale” da assumere quale base di calcolo per la quantificazione delle retribuzione spettante per i giorni di ferie e per le festività soppresse
(ex artt. 10 del CCNL 12.03.1980, 29 CCNL 28.11.2015 e 3, punto 1 del CCNL 27.11.2000), disposta dagli artt. 2 e 3 dell'accordo regionale del 16 dicembre 2011 e dal successivo accordo aziendale del
25/07/2012, contrasta con la normativa eurounitaria, così come interpretata dalla Corte di Giustizia.
Infatti, tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema Corte, dunque, emerge che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Va poi precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo
8 costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, sono affette da conseguente nullità/illegittimità, in parte qua, le suddette previsioni dell'accordo regionale del 2011 e nel relativo accordo di recepimento del 25/07/2012, escludenti il computo delle indennità perequativa e compensativa nel compenso per i gg di ferie.
In ordine all'incidenza di tali indennità sulla retribuzione feriale, va osservato che dalle buste paga prodotte, si trae conferma che la decurtazione di tali importi nel periodo feriale realizza un effetto anche solo potenzialmente dissuasivo.
Sulla base di tale ricostruzione, la valutazione del giudice di merito di considerare tali indennità, parte integrante del trattamento retributivo spettante durante i giorni di ferie, sottoposta al vaglio di legittimità, risulta del tutto condivisa dalla Cassazione per cui non vi è ragione ostativa al loro riconoscimento quale differenza retributiva tra il trattamento retributivo percepito e quello spettante per ciascun giorno di ferie maturato e goduto.
Quanto al ticket mensa di cui agli Accordi aziendali del 25/07/2012 e del 15/03/2019 richiesto, il ricorrente di fronte alle eccezioni contabili sollevate da EAV ha rinunciato alla domanda.
In ordine al quantum, va rilevato che gli importi risultano calcolati con riferimento alle ferie effettivamente godute, computandosi in essi i giorni di permesso per i quali, come specificamente previsto dalle norme di riferimento del CCNL applicato (art. 29 dell'Accordo Nazionale del 28/11/2015
e art. 29 dell'Accordo del 26/04/2016) in relazione alla disciplina delle ex festività soppresse, è previsto che “in sostituzione di queste ultime sono riconosciuti 4 giorni di permessi o ferie retribuite e, nel caso in cui non se ne possa godere nell'anno, tali giorni dovranno essere retribuiti con la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie”. Ne consegue che, come ritenuto dalla Corte di Appello di Napoli nella sentenza n.
3341/2023, il ragionamento svolto in relazione alla retribuzione normale dovuta al lavoratore per i giorni di ferie, vale anche per i giorni di permesso.
Va altresì disattesa l'eccezione di prescrizione dal momento che la data di cessazione del rapporto del ricorrente è il 31.3.2021, da cui inizia a decorrere la prescrizione ex art.2948, n.4 cc., in base a quanto statuito dalla Cass. civile sez. lav., 06/09/2022, n.26246, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
9 In relazione ai giorni di ferie e permessi fruiti ammontanti a 241,5 giorni di ferie da parte del ricorrente, al ricorrente spetta la somma di € 6.344,21 a titolo di differenze retributive e sulla sorta sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex lege dovuti. Quanto all'incidenza di tali indennità su TFR, la domanda è generica e sfornita di qualsivoglia riferimento a circostanze di fatto e di diritto che valgano a giustificare l'an e il quantum debeatur, se non l'inadeguata deduzione che si tratta di “contribuzione fissa e continuativa”.
Le spese, considerando la riduzione della domanda, si compensano per un terzo e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del valore liquidato e del numero delle parti;
non si fa luogo all'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis del DM 55/2014 dal momento che le modalità di redazione del ricorso non avevano agevolato in modo apprezzabile la consultazione delle produzioni (cfr. Cass. civile sez. II, 23/12/2022,
n.37692).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna EAV al pagamento in favore del ricorrente dell'importo della complessiva somma di € 6.344,21 a titolo di differenze retributive, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
liquida le spese in € 3.099,25 comprensivi di spese generali, di cui compensa un terzo e condanna EAV al pagamento in favore del ricorrente dei restanti due terzi, oltre IVA e CPA con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Napoli, 29.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa IA IN
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