Art. 4.
Il pagamento degli interessi, relativi alle rate da quella di scadenza al 1 luglio 1943 e seguenti, sulle obbligazioni per la Strada ferrata maremmana in circolazione in Inghilterra e pagabili in lire sterline al cambio fisso, alle quali non e' stato unito il nuovo foglio cedole, viene eseguito dall'Hambros Bank, per conto del Tesoro italiano, in base alla presentazione dei titoli e domanda, in carta libera, da compilarsi dall'esibitore, salvo a tener conto, all'atto dell'affogliamento dei titoli, anzidetti, degli avvenuti pagamenti.
L'Hambros Bank, riscontrata la regolarita' della domanda in corrispondenza con le risultanze dei titoli, accertato altresi' che il pagamento richiesto si riferisca ad obbligazioni presso di essa registrate ed alle rate d'interessi sopraindicate, da' corso, se nulla vi osti, previa l'osservanza, delle ulteriori formalita' prescritte e previa ritenuta dell'imposta di ricchezza mobile nell'aliquota del 20 per cento sull'ammontare degli interessi fino al 15 settembre 1947, al pagamento richiesto, annotandolo mediante apposito bollo ad inchiostro indelebile a tergo dei titoli e sulle domande. L'esibitore rilascia quietanza del pagamento conseguito sulla domanda, che, munita poi del visto della Banca pagatrice, viene inviata alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilita' dei pagamenti.
Il pagamento degli interessi, relativi alle rate da quella di scadenza al 1 luglio 1943 e seguenti, sulle obbligazioni per la Strada ferrata maremmana in circolazione in Inghilterra e pagabili in lire sterline al cambio fisso, alle quali non e' stato unito il nuovo foglio cedole, viene eseguito dall'Hambros Bank, per conto del Tesoro italiano, in base alla presentazione dei titoli e domanda, in carta libera, da compilarsi dall'esibitore, salvo a tener conto, all'atto dell'affogliamento dei titoli, anzidetti, degli avvenuti pagamenti.
L'Hambros Bank, riscontrata la regolarita' della domanda in corrispondenza con le risultanze dei titoli, accertato altresi' che il pagamento richiesto si riferisca ad obbligazioni presso di essa registrate ed alle rate d'interessi sopraindicate, da' corso, se nulla vi osti, previa l'osservanza, delle ulteriori formalita' prescritte e previa ritenuta dell'imposta di ricchezza mobile nell'aliquota del 20 per cento sull'ammontare degli interessi fino al 15 settembre 1947, al pagamento richiesto, annotandolo mediante apposito bollo ad inchiostro indelebile a tergo dei titoli e sulle domande. L'esibitore rilascia quietanza del pagamento conseguito sulla domanda, che, munita poi del visto della Banca pagatrice, viene inviata alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilita' dei pagamenti.