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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/02/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Pasquale Cabato – giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al numero 7706 del ruolo generale dell'anno 2021
tra
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Nadia Di Salvo;
appellante
e
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Micol Menis e dall'Avv. Alessandro
Izzo
1
avverso
ordinanza del Tribunale di Cassino emessa il 14 novembre 2021 nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. 3406/18, comunicata in data 16 novembre 2021 e notificata il 10 dicembre 2021
Oggetto: indebito soggettivo
FATTO E DIRITTO
1. Veniva impugnata da l'ordinanza in epigrafe del Parte_1
Tribunale di Cassino.
2. Per l'udienza del 27 giugno 2024 la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti per il deposito di repliche.
3. Con istanza depositata in data 9 gennaio 2025, i procuratori delle parti, premettendo che avevano avviato trattative di bonario componimento, congiuntamente, chiedevano la rimessione della causa sul ruolo.
4. La Corte, in accoglimento della predetta istanza, rimetteva la causa sul ruolo con fissazione dell'udienza del 29 gennaio 2025, prevedendo lo svolgimento di essa in trattazione scritta.
5. In tale data nessuna delle parti depositava note;
quindi, la Corte rinviava ex art. 309 c.p.c. assegnando un nuovo e perentorio termine per il deposito di note scritte sino al 19/02/2025.
6. Alla suddetta udienza del 19 febbraio 2025 – ritualmente comunicata – nessuna parte depositava note scritte.
7. La causa veniva quindi trattenuta in decisione senza termini.
2 8. La mancata comparizione (qui deposito di note scritte) delle parti a seguito di rinvio disposto ex art. 309 c.p.c. e regolarmente comunicato comporta l'estinzione del giudizio trattandosi di causa introdotta in primo grado in data successiva al 25 giugno 2008, come previsto dal D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. n. 133/2008, da dichiararsi con sentenza ex art. 307 c.p.c..
9. Sul regime delle spese provvede l'art. 310, ultimo comma, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza del Tribunale di Cassino emessa il 14 novembre
2021 nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. 3406/18, così decide:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Roma, li 24 febbraio 2025
Il presidente estensore
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