Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/1968, n. 332
CASS
Sentenza 1 febbraio 1968

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Il deposito per il caso di soccombenza di cui all'art.364 cod.proc. civ., se effettuato in misura insufficiente, puo essere integrato dopo la notificazione del ricorso, ma prima della scadenza del termine per ricorrere, trascrivendo gli estremi della nuova quietanza in un atto suppletivo, che deve essere notificato alla controparte prima della scadenza del suddetto termine, e depositato nella cancelleria nei venti giorni dall'ultima notificazione alle controparti del ricorso, anche se il deposito di questo sia gia intervenuto anteriormente. ( V. 2190-63, 628-60).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/1968, n. 332
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 332
    Data del deposito : 1 febbraio 1968

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