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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/06/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6493/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima - Famiglia CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott.ssa Marco Valecchi Giudice dott.ssa RI Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6493/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. FELLI Parte_1 C.F._1
MARIO; RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: divorzio CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 4 giugno 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12.12.23 ha chiesto che al Tribunale la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Paliano
(FR), in data 4.4.2003 con ha dedotto di vivere Controparte_1 ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione consensuale omologata il 5.1.2009, che dalla loro unione non erano nati figli e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Disposta la rinnovazione della notifica, all'udienza del 4 giugno 2025 compariva il resistente senza difensore e, rilevata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia. Non essendovi provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare, precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda, da riqualificarsi in quella di scioglimento del matrimonio a fronte del matrimonio civile contratto dalle parti per come emerge dall'estratto di matrimonio, deve essere accolta. Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa del 5.1.2009; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
pagina 1 di 2 Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
In considerazione della natura della controversia e della sostanziale non opposizione della parte resistente, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in Paliano (FR), in data 4.4.2003;
[...] ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Paliano di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto 3, parte I,) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data
04/06/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa RI Picalarga dott. Riccardo Massera
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima - Famiglia CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott.ssa Marco Valecchi Giudice dott.ssa RI Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6493/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. FELLI Parte_1 C.F._1
MARIO; RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: divorzio CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 4 giugno 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12.12.23 ha chiesto che al Tribunale la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Paliano
(FR), in data 4.4.2003 con ha dedotto di vivere Controparte_1 ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione consensuale omologata il 5.1.2009, che dalla loro unione non erano nati figli e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Disposta la rinnovazione della notifica, all'udienza del 4 giugno 2025 compariva il resistente senza difensore e, rilevata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia. Non essendovi provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare, precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda, da riqualificarsi in quella di scioglimento del matrimonio a fronte del matrimonio civile contratto dalle parti per come emerge dall'estratto di matrimonio, deve essere accolta. Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa del 5.1.2009; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
pagina 1 di 2 Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
In considerazione della natura della controversia e della sostanziale non opposizione della parte resistente, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in Paliano (FR), in data 4.4.2003;
[...] ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Paliano di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto 3, parte I,) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data
04/06/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa RI Picalarga dott. Riccardo Massera
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