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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/03/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1166/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello di Ancona, nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Guido Federico Presidente dr. Maria Ida Ercoli Consigliere dr. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 1166 del Ruolo generale dell'anno 2022 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Igor Giostra per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore quale impresa designata del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada per la regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Borgiani per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
pagina 1 di 6 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 647 pubblicata in data 25.11.2022 dal
Tribunale di Fermo
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'On.le Corte di Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: in totale riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Fermo, n. 647 del 25/11/-26/11/2022, accertare la esclusiva responsabilità del veicolo non identificato e allontanatosi senza prestare soccorso, Golf Wolkswagen di colore grigio, nella causazione del sinistro occorso ai danni di Parte_1
in data 3/7/2019 in Fermo e, per l'effetto, condannare il convenuto,
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., in ragione Controparte_2 dell'art. 283 TU Ass. Private, a corrispondere in favore dell'attore, Parte_1
, il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, sia biologici,
[...] del 13%, come quantificati in sede di CTU, sia morali, nonché da perdita di chances, quantificabili economicamente in € 56.565,08, come da specifica suestesa, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, di cui per spese mediche pari ad € 299,08, e danni materiali al veicolo per € 2.000,00, forfettariamente quantificato, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da decurtarsi la franchigia di legge. Il tutto oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in via principale: rigettare i motivi d'appello ex adverso proposti in quanto infondati in fatto ed in diritto e, comunque, non provati e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 647/2022 emessa dal Tribunale di Fermo e pubblicata il 25.11.2022 a definizione del procedimento n. 1443/2020 R.G. In tutti i casi con vittoria di spese, diritti e onorari.”
FATTI DI CAUSA
si è rivolto al Tribunale di Fermo al fine di ottenere il Parte_1 risarcimento dei danni biologici, morali nonché da perdita di chances patiti in conseguenza del sinistro occorsogli a Fermo in data 03.07.2019; ritenendo che lo scontro debba ascriversi alla responsabilità del conducente di un veicolo Golf pagina 2 di 6 Wolkswagen non identificato ed allontanatosi senza prestare soccorso, ha convenuto in giudizio l' quale impresa designata ai sensi dell'art. CP_1
286 D.lgs. 209/2005 alla gestione del Fondo di garanzia vittime della strada per la Regione Marche.
Costituendosi in giudizio, la compagnia convenuta ha contestato la domanda ex adverso proposta per carenza dei presupposti di cui all'art. 283 D.lgs. 209/2005 o comunque per infondatezza nel merito, contestando in via subordinata l'entità dei danni lamentati.
All'esito dell'istruttoria, articolatasi in una CTU sulla persona dell'attore, nel suo interrogatorio formale e nell'escussione di un teste, il Tribunale di Fermo ha rigettato la domanda attorea: il primo giudice ha infatti ritenuto che l'attore non abbia assolto all'onere probatorio vigente in subiecta materia con particolare riferimento alla dinamica del sinistro.
Avverso detta sentenza ha proposto appello lamentando che Parte_1 il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente le risultanze istruttorie, dalle quali sarebbero invece emersi elementi sufficienti ad ascrivere la responsabilità per il sinistro alla condotta tenuta dal conducente di un veicolo non identificato.
L'appellata ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello CP_1 ex adverso interposto in quanto infondato in fatto e diritto, con la conseguente conferma della sentenza gravata.
In data 24.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con cinque distinti motivi (che risulta opportuno trattare congiuntamente)
l' censura la sentenza impugnata per aver erroneamente Parte_1 apprezzato gli esiti dell'interrogatorio formale, per aver utilizzato a fini probatori la trascrizione di una telefonata pervenuta al servizio 118, per pagina 3 di 6 aver ritenuto inattendibile il teste e per non aver tenuto conto delle Tes_1 conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., il quale ha ritenuto compatibili con il sinistro le lesioni riscontrate sulla persona dell'appellante e ne ha valutato l'incidenza sulla sua validità psico-fisica.
L'appello dev'essere rigettato sotto tutti i profili evidenziati.
L'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada previsto dal D.
Lgs. n.209/2005 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli non identificati non incide infatti sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno: chi promuove richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia riferibile ad un mezzo non identificato, è quindi tenuto a fornire idoneo riscontro circa le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente dell'altro veicolo, dimostrando altresì che quest'ultimo è rimasto sconosciuto (leggasi ad esempio Cass.
n.10484/2001; Cass. n.12304/2005; Cass. n.1125/2016).
Gli elementi probatori acquisiti non risultano idonei a comprovare che vi sia stato un urto tra il motociclo condotto dall' ed un autoveicolo Parte_1
Wolkswagen Golf.
La domanda svolta dall' non può ritenersi supportata dalle Parte_1 dichiarazioni rese dallo stesso appellante in sede d'interrogatorio formale, che ai sensi dell'art. 2733 comma II c.c. hanno valore di prova solo contro il confitente;
è in ogni caso opportuno evidenziare la contraddittorietà tra quanto dichiarato in risposta al capitolo uno (con la conseguente ammissione di avere perso il controllo del motociclo, cadendo a terra) e quanto dichiarato in risposta al capitolo due (in cui viene riproposta la tesi dell'urto con un veicolo non identificato, cfr. verbale dell'udienza tenutasi in data 07.05.2021).
Nel referto redatto in data 03.07.2019 dai sanitari del Pronto Soccorso (doc.
2 della citazione primo grado) si legge del resto che l' “Giunge Parte_1 in PS per caduta accidentale dallo scooter, non ricorda l'accaduto. Alitosi
pagina 4 di 6 ”: tale certificato, avente valore di atto pubblico ed ulteriormente Pt_2 confermato dalla testimonianza resa dalla d.ssa comprova che Tes_2 immediatamente dopo il sinistro l'odierno appellante non ha riferito di alcun veicolo coinvolto nel sinistro, limitandosi a riportare una caduta accidentale.
Tale dinamica risulta coerente con il contenuto della telefonata intercorsa tra il servizio pubblico 118 e l'ignota persona che ha chiesto il soccorso, riferendo di un giovane caduto dallo scooter “da solo”.
L'unico elemento a sostegno della versione dell'attore è la testimonianza resa da (suo conoscente), il quale ha riferito di aver Testimone_3 assistito all'urto tra una Golf in fase di sorpasso ed il motociclo che stava procedendo nella medesima direzione.
Le laconiche dichiarazioni rese dal teste, il quale si è limitato a rispondere
“è vero” ad ogni domanda proposta dal giudice, non risultano tuttavia sufficienti a superare tutti gli altri elementi emersi dall'istruttoria: desta altresì perplessità il comportamento tenuto dall' il quale non ha Tes_1 ritenuto di dover chiamare i soccorsi né le Forze dell'Ordine, anche al fine di consentire l'identificazione del conducente asseritamente responsabile del sinistro.
Maggiori elementi non possono trarsi dalle conclusioni del C.T.U., il quale si
è limitato ad attestare l'astratta compatibilità tra le lesioni riscontrate ed il sinistro oggetto di causa.
Si può dunque affermare che il sinistro si è verificato, ma non vi è prova che sia stato provocato da un'autovettura che abbia urtato il motociclo condotto dall' e che si sia poi allontanata senza prestargli Parte_1 soccorso e senza consentire l'identificazione del suo conducente;
tenuto conto delle circostanze del sinistro (avvenuto alle ore 1.30 della notte) e delle condizioni in cui si trovava l'odierno appellante (cui è stato riscontrato un tasso alcolemico pari ad 0,72 g/L), alla luce di un criterio di ragionevole probabilità logica deve piuttosto presumersi che la caduta dallo scooter sia stata provocata da una scarsa attenzione del suo conducente.
Dev'essere quindi confermata la sentenza di primo grado, che ha rigettato pagina 5 di 6 qualsiasi richiesta risarcitoria nei confronti della quale impresa CP_1 designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, restando ovviamente assorbita qualsiasi considerazione in merito al quantum.
2. L'integrale soccombenza dell'appellante ne impone la condanna a rifondere anche le spese del presente grado di giudizio, secondo gli importi liquidati in giudizio in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando,
RESPINGE l'appello promosso da e per l'effetto Parte_1
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Fermo n. 647 depositata in data 25.11.2022.
CONDANNA l'appellante alla refusione delle spese anticipate dall'appellata nel presente grado di giudizio, liquidate in complessivi €. 4.997,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello di Ancona, nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Guido Federico Presidente dr. Maria Ida Ercoli Consigliere dr. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 1166 del Ruolo generale dell'anno 2022 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Igor Giostra per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore quale impresa designata del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada per la regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Borgiani per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
pagina 1 di 6 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 647 pubblicata in data 25.11.2022 dal
Tribunale di Fermo
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'On.le Corte di Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: in totale riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Fermo, n. 647 del 25/11/-26/11/2022, accertare la esclusiva responsabilità del veicolo non identificato e allontanatosi senza prestare soccorso, Golf Wolkswagen di colore grigio, nella causazione del sinistro occorso ai danni di Parte_1
in data 3/7/2019 in Fermo e, per l'effetto, condannare il convenuto,
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., in ragione Controparte_2 dell'art. 283 TU Ass. Private, a corrispondere in favore dell'attore, Parte_1
, il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, sia biologici,
[...] del 13%, come quantificati in sede di CTU, sia morali, nonché da perdita di chances, quantificabili economicamente in € 56.565,08, come da specifica suestesa, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, di cui per spese mediche pari ad € 299,08, e danni materiali al veicolo per € 2.000,00, forfettariamente quantificato, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da decurtarsi la franchigia di legge. Il tutto oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in via principale: rigettare i motivi d'appello ex adverso proposti in quanto infondati in fatto ed in diritto e, comunque, non provati e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 647/2022 emessa dal Tribunale di Fermo e pubblicata il 25.11.2022 a definizione del procedimento n. 1443/2020 R.G. In tutti i casi con vittoria di spese, diritti e onorari.”
FATTI DI CAUSA
si è rivolto al Tribunale di Fermo al fine di ottenere il Parte_1 risarcimento dei danni biologici, morali nonché da perdita di chances patiti in conseguenza del sinistro occorsogli a Fermo in data 03.07.2019; ritenendo che lo scontro debba ascriversi alla responsabilità del conducente di un veicolo Golf pagina 2 di 6 Wolkswagen non identificato ed allontanatosi senza prestare soccorso, ha convenuto in giudizio l' quale impresa designata ai sensi dell'art. CP_1
286 D.lgs. 209/2005 alla gestione del Fondo di garanzia vittime della strada per la Regione Marche.
Costituendosi in giudizio, la compagnia convenuta ha contestato la domanda ex adverso proposta per carenza dei presupposti di cui all'art. 283 D.lgs. 209/2005 o comunque per infondatezza nel merito, contestando in via subordinata l'entità dei danni lamentati.
All'esito dell'istruttoria, articolatasi in una CTU sulla persona dell'attore, nel suo interrogatorio formale e nell'escussione di un teste, il Tribunale di Fermo ha rigettato la domanda attorea: il primo giudice ha infatti ritenuto che l'attore non abbia assolto all'onere probatorio vigente in subiecta materia con particolare riferimento alla dinamica del sinistro.
Avverso detta sentenza ha proposto appello lamentando che Parte_1 il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente le risultanze istruttorie, dalle quali sarebbero invece emersi elementi sufficienti ad ascrivere la responsabilità per il sinistro alla condotta tenuta dal conducente di un veicolo non identificato.
L'appellata ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello CP_1 ex adverso interposto in quanto infondato in fatto e diritto, con la conseguente conferma della sentenza gravata.
In data 24.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con cinque distinti motivi (che risulta opportuno trattare congiuntamente)
l' censura la sentenza impugnata per aver erroneamente Parte_1 apprezzato gli esiti dell'interrogatorio formale, per aver utilizzato a fini probatori la trascrizione di una telefonata pervenuta al servizio 118, per pagina 3 di 6 aver ritenuto inattendibile il teste e per non aver tenuto conto delle Tes_1 conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., il quale ha ritenuto compatibili con il sinistro le lesioni riscontrate sulla persona dell'appellante e ne ha valutato l'incidenza sulla sua validità psico-fisica.
L'appello dev'essere rigettato sotto tutti i profili evidenziati.
L'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada previsto dal D.
Lgs. n.209/2005 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli non identificati non incide infatti sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno: chi promuove richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia riferibile ad un mezzo non identificato, è quindi tenuto a fornire idoneo riscontro circa le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente dell'altro veicolo, dimostrando altresì che quest'ultimo è rimasto sconosciuto (leggasi ad esempio Cass.
n.10484/2001; Cass. n.12304/2005; Cass. n.1125/2016).
Gli elementi probatori acquisiti non risultano idonei a comprovare che vi sia stato un urto tra il motociclo condotto dall' ed un autoveicolo Parte_1
Wolkswagen Golf.
La domanda svolta dall' non può ritenersi supportata dalle Parte_1 dichiarazioni rese dallo stesso appellante in sede d'interrogatorio formale, che ai sensi dell'art. 2733 comma II c.c. hanno valore di prova solo contro il confitente;
è in ogni caso opportuno evidenziare la contraddittorietà tra quanto dichiarato in risposta al capitolo uno (con la conseguente ammissione di avere perso il controllo del motociclo, cadendo a terra) e quanto dichiarato in risposta al capitolo due (in cui viene riproposta la tesi dell'urto con un veicolo non identificato, cfr. verbale dell'udienza tenutasi in data 07.05.2021).
Nel referto redatto in data 03.07.2019 dai sanitari del Pronto Soccorso (doc.
2 della citazione primo grado) si legge del resto che l' “Giunge Parte_1 in PS per caduta accidentale dallo scooter, non ricorda l'accaduto. Alitosi
pagina 4 di 6 ”: tale certificato, avente valore di atto pubblico ed ulteriormente Pt_2 confermato dalla testimonianza resa dalla d.ssa comprova che Tes_2 immediatamente dopo il sinistro l'odierno appellante non ha riferito di alcun veicolo coinvolto nel sinistro, limitandosi a riportare una caduta accidentale.
Tale dinamica risulta coerente con il contenuto della telefonata intercorsa tra il servizio pubblico 118 e l'ignota persona che ha chiesto il soccorso, riferendo di un giovane caduto dallo scooter “da solo”.
L'unico elemento a sostegno della versione dell'attore è la testimonianza resa da (suo conoscente), il quale ha riferito di aver Testimone_3 assistito all'urto tra una Golf in fase di sorpasso ed il motociclo che stava procedendo nella medesima direzione.
Le laconiche dichiarazioni rese dal teste, il quale si è limitato a rispondere
“è vero” ad ogni domanda proposta dal giudice, non risultano tuttavia sufficienti a superare tutti gli altri elementi emersi dall'istruttoria: desta altresì perplessità il comportamento tenuto dall' il quale non ha Tes_1 ritenuto di dover chiamare i soccorsi né le Forze dell'Ordine, anche al fine di consentire l'identificazione del conducente asseritamente responsabile del sinistro.
Maggiori elementi non possono trarsi dalle conclusioni del C.T.U., il quale si
è limitato ad attestare l'astratta compatibilità tra le lesioni riscontrate ed il sinistro oggetto di causa.
Si può dunque affermare che il sinistro si è verificato, ma non vi è prova che sia stato provocato da un'autovettura che abbia urtato il motociclo condotto dall' e che si sia poi allontanata senza prestargli Parte_1 soccorso e senza consentire l'identificazione del suo conducente;
tenuto conto delle circostanze del sinistro (avvenuto alle ore 1.30 della notte) e delle condizioni in cui si trovava l'odierno appellante (cui è stato riscontrato un tasso alcolemico pari ad 0,72 g/L), alla luce di un criterio di ragionevole probabilità logica deve piuttosto presumersi che la caduta dallo scooter sia stata provocata da una scarsa attenzione del suo conducente.
Dev'essere quindi confermata la sentenza di primo grado, che ha rigettato pagina 5 di 6 qualsiasi richiesta risarcitoria nei confronti della quale impresa CP_1 designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, restando ovviamente assorbita qualsiasi considerazione in merito al quantum.
2. L'integrale soccombenza dell'appellante ne impone la condanna a rifondere anche le spese del presente grado di giudizio, secondo gli importi liquidati in giudizio in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando,
RESPINGE l'appello promosso da e per l'effetto Parte_1
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Fermo n. 647 depositata in data 25.11.2022.
CONDANNA l'appellante alla refusione delle spese anticipate dall'appellata nel presente grado di giudizio, liquidate in complessivi €. 4.997,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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