Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4261 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 35393 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente per oggetto: accertamento dell'acquisto della qualità di erede, vertente
TRA
codice fiscale: , costituita in Parte_1 C.F._1
proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
-RICORRENTE-
E
codice fiscale: Controparte_1 C.F._2
-RESISTENTE CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare che la signora
[...]
ha accettato ex art. 485 c.c. l'eredità del di lei padre, signor CP_1 [...]
e, conseguentemente, risulta essere proprietaria per la quota di Persona_1 piena proprietà dei seguenti beni immobili, il box auto sito in EV LE
(MI), via Curiel n. 5, NCEU Milano 2, fg. 2, n. 198, sub. 14, C/6, e l'unità immobiliare sita in EV LE (MI), via Fizzonasco n. 17, NCEU
Milano 2, fg. 2, n. 597, sub. 3, A3.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
1
Con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. depositato in data 11/10/2023 la ricorrente in epigrafe, avendo necessità di avviare un'espropriazione forzata immobiliare ai danni di per recuperare un proprio credito Controparte_1
professionale di complessivi Euro 4.328,75, ha chiesto accertarsi che la stessa è
erede pura e semplice del padre , deceduto a EV LE Persona_1
il 31/01/2018 giusta il certificato di morte in atti, in modo da assicurare la c.d. continuità delle trascrizioni e poter così pignorare l'intero diritto di proprietà sugli immobili indicati nelle conclusioni pure in epigrafe trascritte
(immobili di cui la resistente, prima del decesso del padre, era già proprietaria per la quota di un quarto).
Radicatosi il contraddittorio, la resistente è rimasta contumace.
Indi, deferito il giuramento decisorio sulle circostanze di cui alla memoria depositata il 09/04/2024, che non si è presentata a rendere Controparte_1
nonostante la rituale notifica dell'ordinanza di ammissione del giuramento,
la causa è stata posta in decisione a seguito di discussione orale all'udienza del 21/05/2025.
Tanto premesso, nel merito si osserva che con la predetta memoria è stato deferito il giuramento sulle seguenti circostanze:
“1)giuro e giurando affermo di essere, a far tempo dal 31/01/2018, nell'integrale possesso dei seguenti beni immobili e del loro contenuto:
-box auto sito in EV LE (MI), Via Curiel n. 5, NCEU Milano 2, fg. 2,
n. 198, sub 14, C6;
-unità immobiliare sita in EV LE (MI), Via Fizzonasco n. 17, NCEU
Milano 2, fg. 2, n. 597, sub 3, A3;
2 2)giuro e giurando affermo di essere l'unica chiamata all'eredità di mio padre nato a [...] il [...] di cui fa parte il Persona_1
compendio immobiliare di cui al punto 1);
3)giuro e giurando nego di aver effettuato l'inventario dei beni ereditari nei tre mesi successivi alla morte di mio padre, , avvenuta il Persona_1
31/01/2018 e dall'acquisizione del possesso del compendio immobiliare di cui al punto 1).”.
Tali circostanze sono da ritenersi come ammesse ai sensi dell'art. 239 c.p.c.,
stante la mancata presentazione di a prestare il giuramento Controparte_1
deferitole.
Da esse si ricava quindi che la stessa era nel possesso dei beni del padre al momento della morte di questo.
Pertanto, in applicazione dell'art. 485, comma secondo, cod. civ., la resistente deve essere dichiarata erede pura e semplice del padre, essendo ampiamente decorso il termine di mesi tre di cui alla citata disposizione.
La presente sentenza dovrà essere trascritta nei registri immobiliari a norma dell'art. 2648 cod. civ., su istanza della ricorrente o di chiunque altro vi abbia interesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nel minimo, avuto riguardo alla estrema semplicità delle questioni trattate e tenuto conto del valore del credito per cui si procede (Euro 4.328,75), trattandosi di procedimento funzionale ad una espropriazione forzata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)accerta e dichiara che nata a [...] il [...], Controparte_1
3 codice fiscale: , è erede pura e semplice del padre C.F._2
nato a [...] il [...] e deceduto a EV Persona_1
LE il 31/01/2018, codice fiscale: C.F._3
2)ordina la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2648 del codice civile;
3)condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in Euro 570,50 per esborsi a titolo di contributo unificato e notifiche ed Euro 1.278,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A.
Milano, 21 maggio 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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