Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott. Francesco Bruno Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n.1241/2023 RG.,
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Parte_1
Maria Rosaria Ricciardi e Adriano Santoro, elettivamente domiciliata nello studio del primo in Eboli (SA), al Viale Amendola n. 68.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Lucia
Fiorillo, elettivamente domiciliata in alla via Nizza n. 146, presso la Funzioni CP_1
Affari Legali dell' CP_2
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
31.10.2023 dal Tribunale di Salerno nel procedimento n. 1724/2021 R
Le parti hanno concluso come da atti e verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha impugnato l'ordinanza, resa ai sensi dell'art. 702 bis, con la quale il Parte_1
Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento della domanda da lei proposta, ha dichiarato sussistente la responsabilità della , in relazione alle lesioni subite CP_3
dalla ricorrente, condannandola al pagamento, a titolo di danno non patrimoniale, della somma di €. 16.000,00, oltre interessi legali come indicato in motivazione, nonché alla refusione delle spese di lite chiedendone la riforma e deducendo, quale unico articolato motivo, la errata valutazione e/o lettura delle risultanze della C.T.U. e la conseguente violazione del disposto di cui gli artt. 115 e 116 c.p.c., e omessa pronuncia, ex art. 112
c.p.c., con riguardo all'errata valutazione del danno da invalidità permanente, per aver il Tribunale valutato il danno biologico in misura del 8%, e, quindi, nella diversa misura, pari al 12%, stabilita dalla C.T.U. nella relazione di consulenza medico legale, affermando di non poter valutare “lo stato depressivo” in quanto non supportato da idonea documentazione medica;
che, tuttavia, lo stato depressivo non è stato valutato dal C.T.U. che, in assenza di documentazione al riguardo, ha quantificato il danno in misura del 12%, sul presupposto che, ove documentato, la quantificazione percentuale era superiore;
che, quindi, del tutto priva di motivazione è la riduzione operata dal
Tribunale; che, parimenti, erronea è la mancata liquidazione del danno da invalidità totale e parziale, pur richiesta in gg. 5 di ITT al 100% per complessivi € 500,00, in gg.
30 di ITP al 50% per complessivi € 1.500,00 e in gg. 40 di ITP al 25% per complessivi
€ 1.000,00, con evidente violazione dell'art. 112 c.p.c.; ha, poi, lamentato anche la mancata liquidazione delle spese e competenze del procedimento per ATP ex art. 669 bis c.p.c. e delle spese relative al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., in violazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c..
Si è costituita la che ha contestato l'appello, spiegando appello incidentale, CP_3
chiedendo la riforma della sentenza, con il favore delle spese e deducendo a motivi:
1) La violazione e falsa applicazione degli artt.112 c.p.c., artt. 8 co.3 L.24/2017, art.2697 c.c., nonché 191 e ss.gg. c.p.c., in relazione al mancato rispetto del termine per il deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. a seguito dell'esperimento della procedura per A.T.P., prevista quale tentativo obbligatorio di conciliazione nell'ipotesi di responsabilità sanitaria, che l'art. 8 co. 3 L. n. 24/2017 prevede entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso ex art 696 bis c.p.c., con conseguente nullità della C.T.U. e carenza di prova in ordine all'an e al quantum, eccezione disattesa dal Tribunale richiamando un inconferente precedente giurisprudenziale;
che, invero, la , in data 21.03.2019, Parte_1
aveva depositato il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. ai sensi dell'art.8 L.24/17, conclusosi con il deposito della C.T.U. in Cancelleria in data 15.12.2020; che tuttavia, solo in data 02.03.2021, era depositato il ricorso ex art. 702 bis e ss.
c.p.c.,, in violazione dell'art. 8 co. 3 che prevede che, ove la conciliazione ( ovvero il procedimento di ATP) non riesca, o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, il Giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma viene adito con il ricorso di cui all'art. 702bis c.p.c.; che, quindi, nel caso di specie, risulta violato il termine di giorni novanta dal deposito del ricorso o delle relazione entro cui introdurre il giudizio di merito, con conseguente inutilizzabilità nel successivo giudizio degli accertamenti che dovessero essere espletati dopo la scadenza di tale termine e, quindi, anche della relazione che dovesse essere depositata dopo quel momento;
che, di contro, il Tribunale ha ritenuto di potersi avvalere della C.T.U. , e di non doverne disporre la rinnovazione della stessa.
2) La erroneità della C.T.U. carente di dati scientifici ,di apprezzamenti di carattere sanitario e di valutazioni medico-legali, fondata piuttosto su valutazioni di tipo giuridico, quale la presunzione di responsabilità dei sanitari del P.O. di ER
, ai quali l'indagine peritale deve essere indifferente, traendo conclusioni
[...]
di natura “probabilistica” e “giuridiche”, non motivando le ragioni per le quali sono state disattende le osservazioni critiche del CTP alla relazione peritale con riguardo ad un evento danno, insorto nel corso dell'iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibile, non è evitabile” e come tale, esclude la sussistenza della responsabilità civile.
3) Sulla mancato valutazione dell'osservanza dell'obbligo di consenso informato, essendosi dato atto in sentenza della preventiva informazione della paziente, fornita in modo completo ed esaustivo, della gravità della patologia da cui era affetta e dei rischi sia intra che post-operatori, nonchè delle eventuali conseguenze anche avverse;
che, quindi, il consenso informato espresso dalla paziente fu del tutto adeguato in quanto reso a seguito di spiegazioni complete fornite dai sanitari, sulle possibili controindicazioni e sulla gravità degli effetti.
All'udienza del 06 febbraio 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata riservata alla decisone del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è parzialmente fondato e va, quindi, accolto per quanto di ragione. E', infatti, fondato primo motivo di gravame, relativo all'erroneo riconoscimento del danno biologico nella diversa misura di quella indicata dal consulente.
Invero, il consulente ha quantificato il danno biologico subito dall'appellante nella misura del 8% e non del 12%, così come, invece, stabilito dal Tribunale.
Giova premettere che il giudice può anche discostarsi dalle risultanze della consulenza tecnica di ufficio motivando, però, le ragioni del dissenso.
Ciò posto, nel caso di specie, la minore quantificazione della percentuale di danno come riconosciuta dal consulente è stata determinata dalla assenza di documentazione inerente allo stato depressivo – ansioso.
Tuttavia, il consulente, nella quantificazione della percentuale di danno, ha considerato l'assenza di documentazione relativa allo stato depressivo – ansioso, determinando in dodici punti percentuali il danno biologico subito e non in misura maggiore, stante la mancata prova di tale ulteriore danno.
In conseguenza, del tutto privo di idonea motivazione al riguardo si appalesa il riconoscimento di una percentuale inferiore.
Pertanto, l'invalidità permanente deve essere determinata nella misura percentuale individuata dal C.T.U..
Il danno biologico subito dalla , che all'epoca aveva 58 anni, va, quindi, Parte_1
quantificato in 12 punti percentuali ed è, quindi, pari a €. 24.469,00.
Alcuna invalidità totale o temporanea, dipendente dall'evento dannoso può, invece, riconoscersi.
Invero, anche i giorni di degenza presso il nosocomio di Oliveto Citro non sono ricollegabili all'errore dei sanitari, bensì al solo intervento subito.
Né dagli atti emerge altro tipo di invalidità riconoscibile alla danneggiata, quale conseguenza diretta e immediata dell'evento lesivo. Per quanto suesposto, dunque, in parziale accoglimento dell'appello, il danno subito dalla va quantificato in dodici punti percentuale, pari a €. 24.469,00. Parte_1
I motivi di appello concernenti le spese restano assorbiti dall'accoglimento parziale e dalla loro diversa regolamentazione.
Invero, le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono, quindi, essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., a carico del soccombente a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue ( Cass. 21085/2023, 35510/2021, 84/2013,
3380/2015; Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 10.10.2024, n. 26478).
Ne consegue che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte.
L'appello incidentale non è fondato.
La prima censura attiene alla nullità della C.T.U. e alla sua inutilizzabilità, e, quindi, alla assenza di prova sull'an, poiché acquisita nel giudizio instaurato oltre i novanta giorni, in dispregio del co. 3 dell'art. 8 della L. n. 24/2017.
Sul punto, giova premettere che l'art. 8, comma 3, della Legge n. 24/2017, dispone che
“ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato presso il Giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'art. 702 bis del codice di procedura civile”.
Al riguardo l'appellante incidentale ne trae la conseguenza che, in virtù di tale disposizione, se l'azione risarcitoria viene proposta oltre la scadenza del termine di novanta giorni dal deposito della relazione peritale nel procedimento per A.T.P., la domanda diventa improcedibile con nullità della consulenza e sua inutilizzabilità.
Tale ricostruzione non è, però, condivisibile.
Invero, per come costante orientamento giurisprudenziale, la norma in esame prevede solo un'ipotesi di giurisdizione condizionata, nel senso che, per poter promuovere un'azione in materia di responsabilità medica, è necessario aver previamente promosso ricorso ex art. 696-bis c.p.c., ovvero, in alternativa, il procedimento di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010.
Inoltre, come ritenuto dalla preponderante giurisprudenza di merito, e come previsto dalle linee guida in materia adottate da alcuni Tribunali, il termine di novanta giorni per l'avvio del procedimento di cognizione ha natura meramente ordinatoria.
Invero, ciò che ne condiziona la procedibilità è solo ed esclusivamente l'avvio del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., per la cui durata il legislatore ha fissato un termine, di sei mesi, che costituisce l'unico espressamente definito come perentorio.
Al contrario, nessuna perentorietà è stata prevista in relazione al termine di novanta giorni per il deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., di tal che, in assenza di una qualificazione normativa espressa in tal senso, i suddetti novanta giorni non possono che essere intesi come ordinatori, come espressamente previsto dall'art.152, comma 2,
c.p.c., secondo cui termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori. Alla inosservanza del termine stesso non possono ricollegarsi conseguenze diverse dalla perdita della possibilità di ancorare gli effetti della domanda giudiziale al momento del deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c..
Una diversa interpretazione contrasta con lo spirito deflattivo del procedimento, costringendosi, di contro, la parte ad instaurare un giudizio, prima ancora di conoscere l'esito dell'A.T.P..
Pertanto, una volta promosso il ricorso ex art. 696-bis c.p.c., il mancato rispetto del termine di 90 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., calcolati dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio semestrale dal deposito del ricorso, non produce altra conseguenza se non la perdita della possibilità di ancorare gli effetti della domanda dichiarativa al precedente ricorso ex art. 696-bis c.p.c..
In conseguenza, anche qualora tale termine non venga rispettato, le attività peritali, così come la relazione tecnica finale, sono comunque utilizzabili nel successivo giudizio di merito, non producendosi alcuna nullità.
Difatti, la relazione tecnica depositata all'esito dell'A.T.P. viene acquisita nel giudizio di merito, anche d'ufficio, considerata la concatenazione tra le due procedure, senza alcun vaglio di ammissibilità.
Inoltre, giova rimarcare che, per costante orientamento della Suprema Corte, la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, espletato ante causam, è un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito ed è liberamente valutabile dal giudice, che può trarne elementi di prova, anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento preventivo (Cassazione civile, sez. III, 24/03/2023, n. 8496; Cass. n. 18567 del 2018). Ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (v. in tal senso Cass. n. 13229 del 2015).
In conseguenza, la relazione conclusiva dell'ATP, che sia stata ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, può essere valutata dal giudice come prova atipica, e quindi idonea a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, adeguatamente motivato (v. Cass. n. 25162 del 2020).
In conseguenza, nel corso del giudizio di cognizione, la prodotta relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo è venuta a far parte del materiale probatorio ed è stata, quindi, idonea a fondare il convincimento del giudice, nel contraddittorio tra le parti.
Tale motivo non può, dunque, essere accolto.
Con altro motivo l'appellante incidentale censura la decisone con riguardo alla errata ripartizione dell'onere della prova, per avere il Tribunale affermato la responsabilità dell' per le lesioni riportate dalla , in ragione della mancata CP_3 Parte_1
dimostrazione che la condotta dei sanitari sia determinata da impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile e sulla scorta della errata valutazione della C.T.U. in merito al nesso di causalità.
Sul punto, deve osservarsi che la responsabilità della struttura ospedaliera, per i danni ascrivibili al personale della struttura, si configura come ipotesi di responsabilità di natura contrattuale.
La struttura sanitaria “risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art.1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale” (cfr. Cass. n. 1620/2012).
Dal riconoscimento della natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria discende che, in ordine alla distribuzione dell'onere della prova, è a carico del danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie), nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico di questi ultimi o dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Dunque, in ragione della natura contrattuale del rapporto sottostante, opera una presunzione semplice di responsabilità a carico sia degli enti che dei medici alle loro dipendenze, ex art. 1218 c.c., e l'onere della prova che l'insuccesso non sia dipeso da mancanza di diligenza (e, soprattutto, di perizia professionale specifica) incombe a carico dei medici e degli enti di appartenenza (cfr. Cass. Sez. U, n. 577/2008; Cass. n.
20806/2009; Cass. n.17694/2010; Cass. n. 1524/2010; Cass. 21.7.2011 n.15993; Cass.
n.18392/2017, Cass. n. 26284/2017; Cass. 29315/2017; Cass. 2370/2018; Cass. n.
26700/2018 Cass. n.28991/2019).
Alla stregua di tali principi, di cui il Tribunale ha fatto corretta applicazione, sussiste
Contr la responsabilità dell essendo stato accertato che la paralisi delle corde vocali ha avuto origine proprio dall'intervento chirurgico.
Dalla documentazione in atti, e segnatamente dai numerosi referti e certificati medici prodotti, emerge che la in data 08.06.2010 presso l'Ospedale di Oliveto Citra Parte_1
è stata sottoposta ad intervento chirurgico di tiroidectomia totale per gozzo multi – nodulare adenomatoso tossico e che, per il persistere di una marcata disfonia post intervento chirurgico, e nonostante cicli di terapia logopedica, la ricorrente era costretta a sottoporsi, in data 25 ottobre 2011, ad una visita specialistica presso Unità Operativa
Complessa di Otorinolaringoiatria dell' Controparte_4 Controparte_5
che evidenziava esiti di tiroidectomia con paralisi dell'emi-laringe sinistra, e
[...]
dall'esame flbrolaringoscopico si rilevava corda vocale vera sinistra fissa in posizione paramediana, incompleto compenso da parte della corda vocale destra ed iniziale atteggiamento nodulare di quest'ultima in corrispondenza del III° medio-III° anteriore;
spazio respiratorio glottico ridotto di circa 50%, con voce velata a tratti rauca;
la respirazione è di tipo misto.
Inoltre, nonostante le successive cure e sedute riabilitative, foniatriche e logopediche, la paziente non ha riportato alcun miglioramento, per cui ancora in data 18 luglio 2018, presso l'AOU “Federico II° di Napoli, le era riscontrata la paralisi della corda vocale sinistra in posizione para-mediana, con compenso glottico incompleto con scaduta tonalità fonatoria.
Orbene, come dedotto da parte appellante incidentale, l'intervento di tiroidectomia può comportare proprio il rischio di lesione dei nervi laringei inferiori e dei muscoli da essi innervati, con grave conseguenza di tipo fonatorio, respiratorio e patologico.
Contr Tuttavia, nel caso di specie, alcuna prova liberatoria risulta fornita dall' riguardo alle circostanze che hanno comportato questa estrema evenienza, dovendosi, nella normalità dei casi, preservare i nervi laringei, con isolamento dei nervi ricorrenti, quali atti chirurgici imprescindibili al fine di ridurre al minimo il rischio.
Risulta, pertanto, provata la responsabilità del sanitario che ha eseguito l'intervento risultando il nesso di causalità tra l'intervento e i postumi, soprattutto in considerazione del breve lasso temporale intercorso tra l'intervento e la loro insorgenza, nonché della circostanza della loro totale assenza in precedenza. Con altro motivo l'appellante censura la mancata considerazione del consenso informato prestato dalla paziente.
Invero, per costante giurisprudenza, la mancata acquisizione del consenso informato è volto a tutelare l'autonomo diritto del paziente all'autodeterminazione, del tutto distinto dal diritto alla salute (Cassazione civile, sez. III, 29/03/2019, n. 8756).
Pertanto, anche dal rigetto della domanda risarcitoria può derivare la violazione del diritto alla autodeterminazione.
Ne consegue, quindi, la mancata rilevanza sul piano sostanziale del consenso, qualora l'evento sia dipeso da errore del sanitario.
Invero, l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico e si pone come strumentale rispetto a questa, sicché anche per essa la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale, e ciò anche quando l'operatore non sia un suo dipendente
(Cassazione civile, sez. III, 17/01/2019, n. 1043).
Difatti, il consenso informato del paziente si pone come condizione “essenziale per la liceità dell'atto operatorio” (Cass. Sez. 3, sent. 12 giugno 1982, n. 3604, Rv. 421568-
01).
Il consenso informato deve essere inteso quale espressione della consapevole adesione del paziente al trattamento sanitario proposto dal medico e si configura quale vero e proprio diritto della persona, trovando fondamento nei principi espressi nell'art. 2 della
Costituzione, che della persona tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13
e 32 Cost., i quali stabiliscono, rispettivamente, che “la libertà personale è inviolabile”, e che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come tale diritto rappresenti, allo stesso tempo, “una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi, che si sostanzia non solo nella facoltà di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla”, con la precisazione che “il dissenso alle cure mediche, per essere valido ed esonerare così il medico dal potere-dovere di intervenire, deve essere espresso, inequivoco ed attuale”(Cass. Sez.
3, sent. 15 settembre 2008, n. 23676, Rv. 604907-01).
Di conseguenza, l'informazione esatta sulle condizioni e sui rischi prevedibili di un intervento chirurgico o su un trattamento sanitario per accertamenti in prevenzione o in preparazione”, costituisce, di per sé, “un obbligo o dovere che attiene alla buona fede nella formazione del contratto”, ponendosi, anche in ragione del rilievo costituzionale che riveste il diritto del paziente a prestare un consenso consapevole al trattamento, come “elemento indispensabile per la validità del consenso” stesso, atteggiandosi, in particolare, come “elemento costitutivo della protezione” dovuta al paziente (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 22 maggio 2014, n. 19731, Rv.
632440-01).
Pertanto, sebbene "l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico” (Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16503, Rv. 644956-01), essa si pone, comunque, come accessoria rispetto alla prima (o meglio, strumentale ad essa), sicché anche per essa opera il principio secondo cui la struttura sanitaria
“risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale (Cass. Sez. 3, sent. 3 febbraio 2012, n. 1620, Rv. 621457-01), e ciò anche quando l'operatore non sia un suo dipendente” (Cass. Sez. 3, sent. 20 giugno
2012, n. 10616, Rv. 624915-01).
Al riguardo, infatti, deve evidenziarsi che differente è il caso in cui il paziente lamenti il mancato riconoscimento di un danno alla salute, riconducibile all'assenza di adeguata informazione all'intervento o trattamento, da quello in cui si dolga del danno conseguente ad errore del sanitario.
Nella ipotesi in esame, il danno lamentato dall'attrice attiene alla diversa e distinta ipotesi di danno da errore medico che sussiste anche nel caso di compiuta acquisizione del consenso informato.
Per quanto suesposto, dunque, l'appello incidentale non può essere accolto.
Contr La condanna dell' alle spese dei due gradi di giudizio e al doppio del contributo segue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della , avverso Parte_1 CP_3
l'ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c., resa in data 31.10.2023 dal Tribunale di Salerno nel procedimento n. 1724/2021 R.G., ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) In parziale riforma dell'impugnata decisione,
2) Condanna la al pagamento, in favore di , a titolo di CP_3 Parte_1
risarcimento danni non patrimoniali, della somma di complessivi €. 24.469,00, oltre interessi come indicati in sentenza. 3) Rigetta l'appello incidentale proposto dall;
CP_3
4) Condanna la alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese CP_3
dei due gradi di giudizio, liquidate, per il primo grado, in €. 3000,00 per onorario, oltre il costo della C.T.U., e, per il secondo grado, in €. 777,00 per spese e €.
3500,00 per compenso professione, nonché del procedimento di A.T.P., liquidate in complessivi €. 1170,00, il tutto oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, somme che, per il primo grado, distrae in favore dell'avv. Maria
Rosaria Ricciardi, e per il secondo grado, degli avv.ti Maria Rosaria Ricciardi e
Adriano Santoro distrattari.
5) Conferma nel resto.
Da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno 22 maggio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Giuliano