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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/05/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5534/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
14.8.2024, assunto in decisione in data 19.5.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Luca Patano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Piazza Emilia n. 5;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
• dichiarare lo scioglimento matrimonio tra di loro contratto a Desio (MB) il 09.09.2017 iscritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Desio (MB) al n. 41, Parte I;
• ordinare al Comune di Desio (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) il SI. si impegna ad acquistare dalla SI.ra la quota di proprietà Parte_2 Parte_1 del 50% dell'abitazione coniugale (comprensiva di tutti gli arredi) sita in Desio, vin Verga n. 14 e del box autorimessa sito in Desio, via Grazia Deledda snc, così come entrambi sopra meglio identificati, in modo da diventare il proprietario esclusivo dei predetti immobili. Le parti si impegnano ad estinguere il mutuo acceso a suo tempo per l'acquisto di entrambi gli immobili entro e non oltre, ovvero contestualmente, la data di cessione della quota di comproprietà da parte della SI.ra a favore del SI. che è fissata nel Pt_1 Pt_2 termine del 31.12.2024. Le parti concordano che il prezzo di cessione della quota del 50% è. sin da ora, concordato nella complessiva somma di Euro 80.000,00 (ottantamila/00) che dovrà essere versata alla SI.ra
; Pt_1
2) a seguito della predetta cessione il SI. si impegna all'intestazione di tutte le utenze e a farsi carico Pt_2 di ogni costo, spesa, imposta, tassa e onere derivante dall'acquisita proprietà al 100% degli immobili, ivi espressamente comprese le spese notarili e tasse per il trasferimento;
3) le parti si impegnano, entro il 31.12.2024, a suddividere i conti correnti cointestati presso e CP_1 [...]
mediante accensione di n. 2 nuovi rapporti bancari intestati singolarmente e provvedere, Controparte_2 conseguentemente, alla definitiva chiusura dei rapporti bancari cointestati;
4) a far data dal 01.09.2024 ognuna delle parti si farà esclusivo carico di tutte le spese, tasse e oneri derivanti dalla proprietà dei beni mobili registrati intestati a ciascuno, ovvero, il SI. relativamente all'autovettura Pt_2
BMW serie 3 (Tg. EG 604 XY) ed al motociclo Yamaha R1 (Tg. BJ 41883) e la SI.ra relativamente Pt_1 all'autovettura Fiat 500 (Tg. FP 793 SX);
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non disporre di beni comuni da dividere.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
9.9.2017 a Desio;
- Dall'unione non sono nati figli.
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza non definitiva pubblicata in data 15.10.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (7.10.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 14.8.2024, così provvede:
[...] Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Desio in data 9.9.2017 (Atto n. 41, Parte I del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Desio), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
pagina 3 di 4 2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 22.5.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
14.8.2024, assunto in decisione in data 19.5.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Luca Patano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Piazza Emilia n. 5;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
• dichiarare lo scioglimento matrimonio tra di loro contratto a Desio (MB) il 09.09.2017 iscritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Desio (MB) al n. 41, Parte I;
• ordinare al Comune di Desio (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) il SI. si impegna ad acquistare dalla SI.ra la quota di proprietà Parte_2 Parte_1 del 50% dell'abitazione coniugale (comprensiva di tutti gli arredi) sita in Desio, vin Verga n. 14 e del box autorimessa sito in Desio, via Grazia Deledda snc, così come entrambi sopra meglio identificati, in modo da diventare il proprietario esclusivo dei predetti immobili. Le parti si impegnano ad estinguere il mutuo acceso a suo tempo per l'acquisto di entrambi gli immobili entro e non oltre, ovvero contestualmente, la data di cessione della quota di comproprietà da parte della SI.ra a favore del SI. che è fissata nel Pt_1 Pt_2 termine del 31.12.2024. Le parti concordano che il prezzo di cessione della quota del 50% è. sin da ora, concordato nella complessiva somma di Euro 80.000,00 (ottantamila/00) che dovrà essere versata alla SI.ra
; Pt_1
2) a seguito della predetta cessione il SI. si impegna all'intestazione di tutte le utenze e a farsi carico Pt_2 di ogni costo, spesa, imposta, tassa e onere derivante dall'acquisita proprietà al 100% degli immobili, ivi espressamente comprese le spese notarili e tasse per il trasferimento;
3) le parti si impegnano, entro il 31.12.2024, a suddividere i conti correnti cointestati presso e CP_1 [...]
mediante accensione di n. 2 nuovi rapporti bancari intestati singolarmente e provvedere, Controparte_2 conseguentemente, alla definitiva chiusura dei rapporti bancari cointestati;
4) a far data dal 01.09.2024 ognuna delle parti si farà esclusivo carico di tutte le spese, tasse e oneri derivanti dalla proprietà dei beni mobili registrati intestati a ciascuno, ovvero, il SI. relativamente all'autovettura Pt_2
BMW serie 3 (Tg. EG 604 XY) ed al motociclo Yamaha R1 (Tg. BJ 41883) e la SI.ra relativamente Pt_1 all'autovettura Fiat 500 (Tg. FP 793 SX);
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non disporre di beni comuni da dividere.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
9.9.2017 a Desio;
- Dall'unione non sono nati figli.
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza non definitiva pubblicata in data 15.10.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (7.10.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 14.8.2024, così provvede:
[...] Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Desio in data 9.9.2017 (Atto n. 41, Parte I del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Desio), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
pagina 3 di 4 2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 22.5.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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