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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/05/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PARMA PRIMA SEZIONE CIVILE I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel.
dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2872/2024 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Parte_1
Palumbo del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Costantino Diana e Fabio Rossi del Foro di Reggio Emilia, elettivamente domiciliato presso lo studio, in Parma, del secondo difensore
RESISTENTE
con
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 20 maggio 2025 parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi e parte resistente nulla ha osservato in contrario.
* * *
Con ricorso presentato il 4 ottobre 2024 ha chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza Parte_1
di separazione da con il quale ha celebrato matrimonio in Foggia, il 29 luglio Controparte_1
2017, formulando ulteriori domande con particolare riguardo all'affidamento delle due figlie minorenni, alla loro collocazione, al loro mantenimento, al godimento della casa familiare e alle visite paterne.
Nel medesimo atto introduttivo la ricorrente ha chiesto inoltre l'emissione di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c. Premettendo che questo Tribunale aveva già omologato la separazione consensuale dal marito in data 21
maggio 2021, ha allegato che, in seguito, vi era stata riconciliazione con il coniuge (tanto da essere stata Per_ concepita la secondogenita ) e che, tuttavia, dal dicembre 2023 in poi, aveva avuto luogo una nuova e definitiva crisi matrimoniale culminata con la cessazione del legame di coabitazione.
Celebrato incidentalmente, nel contraddittorio delle parti, il procedimento urgente di cui all'art. 473 bis.15 c.p.c., si è costituito ritualmente in giudizio depositando comparsa il 16 Controparte_1
aprile 2025.
Senza opporsi alla domanda di separazione proposta da controparte e fornendo, tuttavia, una diversa ricostruzione delle cause della crisi matrimoniale, ha proposto, a propria volta, domande in merito all'affidamento, alle frequentazioni genitoriali e al mantenimento delle figlie minorenni, nonché al godimento della casa familiare.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione tenuta il 20 maggio 2025 entrambe le parti hanno escluso volontà o possibilità conciliative.
Alla medesima udienza parte ricorrente ha quindi chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi e parte resistente nulla ha osservato in contrario.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha ad un tempo trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di separazione.
* * *
Preso atto dell'incontroversa riconciliazione successiva alla separazione omologata il 21 maggio 2021, la domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce della cessazione del legame di coabitazione, delle reciproche allegazioni e delle stesse dichiarazioni rilasciate personalmente dagli interessati all'udienza del 20 maggio 2025, non vi è dubbio alcuno in ordine all'attuale irreversibilità della crisi del rapporto coniugale e, così, all'intollerabilità della prosecuzione (o, meglio, del ripristino)
della convivenza matrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore prosecuzione istruttoria.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente: preso atto dell'incontroversa riconciliazione delle parti successiva alla separazione omologata il 21 maggio 2021, dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Controparte_1
, uniti in matrimonio in Foggia, il 29 luglio 2017, trascritto nel Registro Atti di Parte_1
Matrimonio del Comune di Foggia al Numero 198, Parte II, Serie A, Anno 2017.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza. Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 23 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
Il Collegio, composto dai Magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel.
dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2872/2024 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Parte_1
Palumbo del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Costantino Diana e Fabio Rossi del Foro di Reggio Emilia, elettivamente domiciliato presso lo studio, in Parma, del secondo difensore
RESISTENTE
con
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 20 maggio 2025 parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi e parte resistente nulla ha osservato in contrario.
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Con ricorso presentato il 4 ottobre 2024 ha chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza Parte_1
di separazione da con il quale ha celebrato matrimonio in Foggia, il 29 luglio Controparte_1
2017, formulando ulteriori domande con particolare riguardo all'affidamento delle due figlie minorenni, alla loro collocazione, al loro mantenimento, al godimento della casa familiare e alle visite paterne.
Nel medesimo atto introduttivo la ricorrente ha chiesto inoltre l'emissione di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c. Premettendo che questo Tribunale aveva già omologato la separazione consensuale dal marito in data 21
maggio 2021, ha allegato che, in seguito, vi era stata riconciliazione con il coniuge (tanto da essere stata Per_ concepita la secondogenita ) e che, tuttavia, dal dicembre 2023 in poi, aveva avuto luogo una nuova e definitiva crisi matrimoniale culminata con la cessazione del legame di coabitazione.
Celebrato incidentalmente, nel contraddittorio delle parti, il procedimento urgente di cui all'art. 473 bis.15 c.p.c., si è costituito ritualmente in giudizio depositando comparsa il 16 Controparte_1
aprile 2025.
Senza opporsi alla domanda di separazione proposta da controparte e fornendo, tuttavia, una diversa ricostruzione delle cause della crisi matrimoniale, ha proposto, a propria volta, domande in merito all'affidamento, alle frequentazioni genitoriali e al mantenimento delle figlie minorenni, nonché al godimento della casa familiare.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione tenuta il 20 maggio 2025 entrambe le parti hanno escluso volontà o possibilità conciliative.
Alla medesima udienza parte ricorrente ha quindi chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi e parte resistente nulla ha osservato in contrario.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha ad un tempo trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di separazione.
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Preso atto dell'incontroversa riconciliazione successiva alla separazione omologata il 21 maggio 2021, la domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce della cessazione del legame di coabitazione, delle reciproche allegazioni e delle stesse dichiarazioni rilasciate personalmente dagli interessati all'udienza del 20 maggio 2025, non vi è dubbio alcuno in ordine all'attuale irreversibilità della crisi del rapporto coniugale e, così, all'intollerabilità della prosecuzione (o, meglio, del ripristino)
della convivenza matrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore prosecuzione istruttoria.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente: preso atto dell'incontroversa riconciliazione delle parti successiva alla separazione omologata il 21 maggio 2021, dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Controparte_1
, uniti in matrimonio in Foggia, il 29 luglio 2017, trascritto nel Registro Atti di Parte_1
Matrimonio del Comune di Foggia al Numero 198, Parte II, Serie A, Anno 2017.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza. Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 23 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto