Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 689
CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto assoluto di motivazione della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto la cartella sufficientemente motivata, in quanto indicava chiaramente l'atto sottoposto a registrazione (sentenza) e specificava la competenza giurisdizionale tributaria limitatamente all'imposta di registro. Il contribuente era in grado di individuare gli elementi essenziali della pretesa.

  • Rigettato
    Contestazione delle somme dovute alla Cassa depositi e prestiti

    La Corte ha confermato la legittimità della pretesa relativa alle somme dovute alla Cassa depositi e prestiti, in quanto relative alla condanna al versamento emessa dalla Corte di cassazione a seguito dell'inammissibilità del ricorso proposto dall'appellante avverso una sentenza della Corte di appello di Lecce. La registrazione della sentenza è avvenuta a debito e l'imposta è stata recuperata nei confronti della persona condannata, identificata con l'appellante.

  • Rigettato
    Liquidazione spese di giudizio

    La Corte ha ritenuto la liquidazione degli onorari conforme ai parametri previsti dal secondo scaglione del D.M. 147/2022, in relazione al valore della causa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 689
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 689
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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