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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 689/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GI IA SI, Presidente GIANNI GIOVANNI, Relatore UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3345/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6163/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 07/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420190019949305000 REGISTRO E ALTR 2015
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con atto ritualmente notificato e depositato, impugnava la cartella di pagamento n. 02420190019949305, con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.761,56, di cui euro 1.000,00 per Cassa delle ammende dovuta alla Cassa depositi e prestiti, euro 538,30 per spese processuali ed euro 200,00 per la registrazione della sentenza di atti giudiziari, segnatamente della sentenza n. 688 emessa dalla Corte di appello di Lecce il 17/04/2015. Il ricorrente lamentava il difetto assoluto di motivazione, trattandosi di importi non giustificati, né risultando registrata la sentenza n. 688 emessa dalla Corte di appello di Lecce il 17/04/2015. Equitalia Giustizia s.p.a., costituendosi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione alle somme dovute alla Cassa depositi e prestiti, evidenziando che l'importo di euro 1000,00 era relativo alla condanna al versamento di un siffatto importo emessa dalla Corte di cassazione con sentenza del 26/04/2016 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza n. 688/2015 della Corte di appello di Lecce, mentre l'imposta di registro era dovuta in relazione alla registrazione della sentenza n. 688/2015 della Corte di appello di Lecce. Con sentenza n. 509/2022, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi ha dichiarato la propria incompetenza in favore della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma. A seguito di riassunzione del giudizio ad opera del ricorrente presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, quest'ultima, con sentenza n. 6163/9/2024, in data 03.04-07.05.2024, dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla contestazione relativa alle somme dovute a titolo di spese processuali, rigettava nel resto il ricorso e condannava il ricorrente alle spese di lite. Ricorrente_1Avverso detta sentenza, proponeva gravame con atto di appello telematicamente notificato in data 02.07.2024, indi depositato nelle stesse forme il 05.07.2024. L'appellante articolava due motivi 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del T.U. n. 131 del 1986, travisamento del numero di repertorio con quello di registrazione, 2) esorbitante liquidazione delle spese di giudizio in primo grado rispetto al valore della lite. Si costituiva Agenzia delle Entrate-Riscossione, resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello. All'udienza del 29.01.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)- Il primo motivo di appello è infondato. 1)-a Giova premettere che, ai sensi dell'art. 73-bis, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 la registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dal passaggio in giudicato;
ai sensi dell'art. 73-ter d.P.R. n. 115 del 2002 la trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione. L'art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986, vigente ratione temporis, prevede, poi, tra le fattispecie che legittimano la registrazione a debito, cioè senza contemporaneo pagamento 3
delle imposte dovute, le "sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato". La ratio dell'art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986 non si fonda su principi di carattere tributario ma su considerazioni etico-morali, avendo il legislatore ritenuto di non dover gravare il danneggiato da reato di ulteriori spese, per cui gli Uffici procedono alla registrazione a debito e, in applicazione dell'art. 60 del medesimo d.P.R., effettuano il recupero dell'imposta prenotata soltanto nei confronti delle parti obbligate al risarcimento, senza che operi il principio di solidarietà di cui al precedente art. 57 dello stesso d.P.R. La giurisprudenza di legittimità ha affermato a più riprese che la norma dell'art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986 si riferisce genericamente alle sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato, aggiungendo che tale relazione deve essere intesa in senso ampio, in modo tale da comprendere tutti quei fatti che possono "astrattamente" configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate solo a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale (così Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5952 del 14/03/2007; v. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24096 del 12/11/2014). In questo modo si evita, quindi, che il danneggiato venga chiamato a pagare, in virtù del vincolo di solidarietà, l'imposta di registro e, in applicazione dell'art. 60 d.P.R. n. 131 del 1986, tale imposta potrà poi essere recuperata, ma solo nei confronti dei convenuti che sono stati condannati al risarcimento del danno e non di quelli nei cui confronti la relativa domanda è stata respinta. 1)-b Ed è quanto accaduto nel caso in esame, in cui l'appellante è stato condannato, oltre che al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado e del 50% delle spese di lite del giudizio di secondo grado (da versarsi queste ultime, una volta liquidate con separato decreto, in favore dell'Erario, essendo la parte civile ammessa al gratuito patrocinio), al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, nei confronti della costituita parte civile, per fatti costituenti reato, con sentenza del Tribunale di Mesagne del 29/11/2012, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Lecce, con sentenza n. 688 del 17/04/2015, divenuta definitiva il 26/04/2016, avendo la Corte di cassazione dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'odierno appellante. Conseguentemente la sentenza divenuta irrevocabile è quella della Corte di appello di Lecce n. 688 del 17/04/2015 che è stata sottoposta a registrazione a debito, con imposta in misura fissa, trattandosi di condanna generica al risarcimento del danno, il cui importo è stato poi recuperata nei confronti della persona condannata, che si identifica con l'odierno appellante, con la cartella oggetto di impugnativa, come si evince dal documento allegato n. 4 prodotto da Agenzia delle Entrate-Riscossione ed estratto dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, in cui, tra l'altro, è espressamente affermato trattarsi di atto registrato a debito e che le somme dovute saranno riscosse dalla Cancelleria. La cartella di pagamento deve ritenersi, dunque, sufficientemente motivata e l'importo preteso congruo e aderente alle normative di settore: è ben descritto l'atto sottoposto a registrazione alla pagina 6 della cartella di pagamento, quale sentenza di merito conclusiva di un procedimento ben noto al contribuente, che, peraltro, vi aveva dato impulso con l'atto di appello e con il ricorso per cassazione. Si trattava dunque, nella specificita del caso, di una cartella sufficientemente motivata nel richiamo inequivoco alla sentenza soggetta a registrazione, specificando altresì che la giurisdizione tributaria era competente solo per la parte della cartella che aveva per oggetto l'imposta di registro. Tutto cio poneva il contribuente in condizione di individuare gli elementi essenziali della 4
pretesa tributaria dedotta nella cartella di pagamento e, conseguentemente, di apprestare - come e avvenuto - idonea opposizione ad essa.
2)- Il secondo motivo è infondato. La liquidazione degli onorari è conforme ai parametri previsti dal secondo scaglione del D.M. 147/2022, in relazione al valore della causa.
3)- In ragione delle ragioni reciprocamente esposte dalle parti, si ritiene equa la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio respinge l'appello e compensa le spese.
Così deciso il 29 gennaio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente
GI RG MA SI GI
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GI IA SI, Presidente GIANNI GIOVANNI, Relatore UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3345/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6163/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 07/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420190019949305000 REGISTRO E ALTR 2015
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con atto ritualmente notificato e depositato, impugnava la cartella di pagamento n. 02420190019949305, con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.761,56, di cui euro 1.000,00 per Cassa delle ammende dovuta alla Cassa depositi e prestiti, euro 538,30 per spese processuali ed euro 200,00 per la registrazione della sentenza di atti giudiziari, segnatamente della sentenza n. 688 emessa dalla Corte di appello di Lecce il 17/04/2015. Il ricorrente lamentava il difetto assoluto di motivazione, trattandosi di importi non giustificati, né risultando registrata la sentenza n. 688 emessa dalla Corte di appello di Lecce il 17/04/2015. Equitalia Giustizia s.p.a., costituendosi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione alle somme dovute alla Cassa depositi e prestiti, evidenziando che l'importo di euro 1000,00 era relativo alla condanna al versamento di un siffatto importo emessa dalla Corte di cassazione con sentenza del 26/04/2016 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza n. 688/2015 della Corte di appello di Lecce, mentre l'imposta di registro era dovuta in relazione alla registrazione della sentenza n. 688/2015 della Corte di appello di Lecce. Con sentenza n. 509/2022, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi ha dichiarato la propria incompetenza in favore della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma. A seguito di riassunzione del giudizio ad opera del ricorrente presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, quest'ultima, con sentenza n. 6163/9/2024, in data 03.04-07.05.2024, dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla contestazione relativa alle somme dovute a titolo di spese processuali, rigettava nel resto il ricorso e condannava il ricorrente alle spese di lite. Ricorrente_1Avverso detta sentenza, proponeva gravame con atto di appello telematicamente notificato in data 02.07.2024, indi depositato nelle stesse forme il 05.07.2024. L'appellante articolava due motivi 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del T.U. n. 131 del 1986, travisamento del numero di repertorio con quello di registrazione, 2) esorbitante liquidazione delle spese di giudizio in primo grado rispetto al valore della lite. Si costituiva Agenzia delle Entrate-Riscossione, resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello. All'udienza del 29.01.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)- Il primo motivo di appello è infondato. 1)-a Giova premettere che, ai sensi dell'art. 73-bis, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 la registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dal passaggio in giudicato;
ai sensi dell'art. 73-ter d.P.R. n. 115 del 2002 la trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione. L'art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986, vigente ratione temporis, prevede, poi, tra le fattispecie che legittimano la registrazione a debito, cioè senza contemporaneo pagamento 3
delle imposte dovute, le "sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato". La ratio dell'art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986 non si fonda su principi di carattere tributario ma su considerazioni etico-morali, avendo il legislatore ritenuto di non dover gravare il danneggiato da reato di ulteriori spese, per cui gli Uffici procedono alla registrazione a debito e, in applicazione dell'art. 60 del medesimo d.P.R., effettuano il recupero dell'imposta prenotata soltanto nei confronti delle parti obbligate al risarcimento, senza che operi il principio di solidarietà di cui al precedente art. 57 dello stesso d.P.R. La giurisprudenza di legittimità ha affermato a più riprese che la norma dell'art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986 si riferisce genericamente alle sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato, aggiungendo che tale relazione deve essere intesa in senso ampio, in modo tale da comprendere tutti quei fatti che possono "astrattamente" configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate solo a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale (così Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5952 del 14/03/2007; v. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24096 del 12/11/2014). In questo modo si evita, quindi, che il danneggiato venga chiamato a pagare, in virtù del vincolo di solidarietà, l'imposta di registro e, in applicazione dell'art. 60 d.P.R. n. 131 del 1986, tale imposta potrà poi essere recuperata, ma solo nei confronti dei convenuti che sono stati condannati al risarcimento del danno e non di quelli nei cui confronti la relativa domanda è stata respinta. 1)-b Ed è quanto accaduto nel caso in esame, in cui l'appellante è stato condannato, oltre che al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado e del 50% delle spese di lite del giudizio di secondo grado (da versarsi queste ultime, una volta liquidate con separato decreto, in favore dell'Erario, essendo la parte civile ammessa al gratuito patrocinio), al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, nei confronti della costituita parte civile, per fatti costituenti reato, con sentenza del Tribunale di Mesagne del 29/11/2012, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Lecce, con sentenza n. 688 del 17/04/2015, divenuta definitiva il 26/04/2016, avendo la Corte di cassazione dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'odierno appellante. Conseguentemente la sentenza divenuta irrevocabile è quella della Corte di appello di Lecce n. 688 del 17/04/2015 che è stata sottoposta a registrazione a debito, con imposta in misura fissa, trattandosi di condanna generica al risarcimento del danno, il cui importo è stato poi recuperata nei confronti della persona condannata, che si identifica con l'odierno appellante, con la cartella oggetto di impugnativa, come si evince dal documento allegato n. 4 prodotto da Agenzia delle Entrate-Riscossione ed estratto dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, in cui, tra l'altro, è espressamente affermato trattarsi di atto registrato a debito e che le somme dovute saranno riscosse dalla Cancelleria. La cartella di pagamento deve ritenersi, dunque, sufficientemente motivata e l'importo preteso congruo e aderente alle normative di settore: è ben descritto l'atto sottoposto a registrazione alla pagina 6 della cartella di pagamento, quale sentenza di merito conclusiva di un procedimento ben noto al contribuente, che, peraltro, vi aveva dato impulso con l'atto di appello e con il ricorso per cassazione. Si trattava dunque, nella specificita del caso, di una cartella sufficientemente motivata nel richiamo inequivoco alla sentenza soggetta a registrazione, specificando altresì che la giurisdizione tributaria era competente solo per la parte della cartella che aveva per oggetto l'imposta di registro. Tutto cio poneva il contribuente in condizione di individuare gli elementi essenziali della 4
pretesa tributaria dedotta nella cartella di pagamento e, conseguentemente, di apprestare - come e avvenuto - idonea opposizione ad essa.
2)- Il secondo motivo è infondato. La liquidazione degli onorari è conforme ai parametri previsti dal secondo scaglione del D.M. 147/2022, in relazione al valore della causa.
3)- In ragione delle ragioni reciprocamente esposte dalle parti, si ritiene equa la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio respinge l'appello e compensa le spese.
Così deciso il 29 gennaio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente
GI RG MA SI GI