Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/03/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 20/03/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3113/2022
tra
, cod. fisc. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PRACANICA ANTONINO, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
QUATTROCCHI PIERVINCENZO, giusta procura in atti
- Resistente -
I
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 5.12.2022, il Dr. premettendo di Parte_1
essere stato nominato, con deliberazione del Direttore Generale n. 4723 del 5 agosto
2004, Direttore Amministrativo dell' di , Controparte_2 CP_1
con decorrenza dall'11 agosto 2004 e di aver ricoperto tale incarico sino al 31 marzo
2009 nonché di avere percepito, a titolo di trattamento economico annuale ripartito in dodici mensilità, la somma di € 115.686,24, corrispondenti all'80% dell'importo del
compenso stabilito per il Direttore Generale dal DPCM 19.7.1995 n. 502 ed un
ulteriore quota, pari al 20% dell'importo totale lordo in dipendenza dei risultati
raggiunti rispetto agli obiettivi fissati dall'Assessorato Regionale per la Sanità per il
Direttore Generale conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, l' al fine di accertare il proprio diritto alla Controparte_3
corresponsione di un trattamento economico in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per la posizione apicale della dirigenza amministrativa delle aziende sanitarie, ai sensi dell'art. 2, comma 5, primo periodo del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 Maggio 2001 n. 319
e, conseguentemente, sentire condannare l'azienda convenuta alla corresponsione dell'importo di euro 37.237,90, quale differenza tra il trattamento economico dovuto e quello effettivamente percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo.
II Si costituiva l' , che contestava quanto dedotto dal ricorrente e chiedeva Controparte_3
il rigetto del ricorso, eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione dei crediti fatti valere dal Dr. con l'instaurazione del giudizio e l'insussistenza Parte_1
del diritto di credito alla corresponsione di un trattamento economico maggiore rispetto a quello percepito.
All'udienza odierna, la causa, previa discussione orale e previo deposito di note autorizzate, viene decisa mediante lettura della presente sentenza.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 n. 4) c.c. si prescrive in cinque anni “tutto ciò che
deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. La norma sancisce un termine prescrizionale abbreviato, ossia quinquennale, rispetto all'ordinario termine di prescrizione decennale e trova ragione nella periodicità delle prestazioni di dare, che potendo svilupparsi anche nell'arco di parecchi anni, consentono la liberazione del debitore per le prestazioni di volta in volta scadute, che non siano state richieste dal creditore entro il termine quinquennale, stabilito dalla citata disposizione. I diritti compresi nella norma devono avere i requisiti di periodicità delle prestazioni ed essere dipendenti da un medesimo titolo;
trattasi, in particolare, di obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità delle prestazioni, aventi un titolo unico e caratterizzate dal fatto che la prestazione matura ed è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo.
Il trattamento economico del direttore amministrativo presenta i caratteri di periodicità e di durata nonché di autonomia delle singole prestazioni derivanti da un'unica causa
III petendi di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4,
c.c., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale.
Nella vicenda in esame, ha richiesto il pagamento di un trattamento Parte_1
economico in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per la posizione apicale della dirigenza amministrativa delle aziende sanitarie per il periodo dall'11 agosto 2004 sino al 31 marzo 2009, in cui ha ricoperto l'incarico di Direttore Amministrativo dell' . A tal Parte_2
fine, va rilevato che parte ricorrente ha depositato in atti le note interruttive del termine di prescrizione del 25.2.2014 (all. 2), del 9.5.2017 (all. 3) e del 12.2.2018 (all.5).
Considerato, tuttavia, che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non opera la sospensione della prescrizione, istituto tipico del rapporto di lavoro subordinato, e che trattandosi di prestazioni periodiche per le quali il termine quinquennale di prescrizione,
previsto dall'art. 2948 n. 4) c.c., decorre dalla data di maturazione della singola prestazione economica, vanno dichiarati prescritti i crediti pecuniari fatti valere con l'instaurazione del giudizio relativamente al quinquennio anteriore al primo atto interruttivo del termine di prescrizione (e, pertanto, precedenti la data del 24.2.2009).
Per quanto riguarda il periodo successivo (e pertanto dal 24.2.2009 al 31 marzo 2009),
va osservato che l'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502/1992 ha attribuito distintamente al direttore sanitario la direzione dei servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-
sanitari e al direttore amministrativo la direzione dei servizi amministrativi dell'unità
sanitaria locale, stabilendo che il contenuto del contratto di lavoro, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, venga demandato ad un decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri. E' stato, quindi, emanato il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502,
IV che all'art. 2 (contratto dei direttori amministrativo e sanitario) ha previsto: “
1. Il
direttore generale, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, stipula con i direttori amministrativo e
sanitario della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera il contratto di lavoro
(autonomo, secondo quanto previsto dal comma 8 della citata disposizione, che statuisce
“Per quanto non previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, e dal presente decreto, si applicano gli articoli 2222 e
seguenti del codice civile") […] 2. Il rapporto di lavoro dei direttori amministrativo e
sanitario è costituito con contratto a termine della durata massima di cinque anni,
rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. [...] 5. Ai direttori
amministrativo e sanitario è attribuito il trattamento economico annuo
omnicomprensivo fissato dalla regione in misura pari al 70 per cento del trattamento
base attribuito al direttore generale. Il predetto trattamento può essere integrato di
un'ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione
ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e
misurata mediante appositi indicatori. Il trattamento economico, complessivo non può
risultare inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo dell'indennità integrativa
speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei dirigenti apicali
del Servizio sanitario nazionale”.
Veniva, poi, introdotto dal d.lgs. n. 229/1999, l'art. 3 bis, comma 8, al d.lgs. n.
502/1992, il quale, dopo aver previsto che il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato
V in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, ha aggiunto che il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo viene definito, in sede di revisione del D.P.C.M. n. 502/1995, “anche con riferimento ai
trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali
della dirigenza medica e amministrativa”.
Invero, l'art. 2 della I. n. 419/1998 (Delega al Governo per la razionalizzazione del
Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale) nel dettare i principi e criteri direttivi di delega ai fini dell'emanazione dei decreti legislativi delegati al
Governo (art. 1) aveva previsto, all'art. 2 comma 1, lett. u), che per la revisione del regolamento, recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, adottato con D.P.C.M. n. 592/1995, si sarebbe dovuta rapportare l'eventuale integrazione del trattamento economico annuo alla realizzazione degli obiettivi di salute determinati dalla programmazione sanitaria regionale “stabilendo che
il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo sia
definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva
nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed
amministrativa”. E' seguito, poi, il D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 che, modificando il decreto n. 502/1995, ha stabilito che, mentre il compenso del direttore generale viene definito, a prescindere da qualsiasi richiamo alla contrattazione collettiva, in base a specifici parametri, il compenso dei direttori sanitari e amministrativi deve essere inderogabilmente agganciato alla contrattazione collettiva, in funzione di minimo
VI garantito, prevedendo, all'art. 2, che, fermo restando il limite massimo del trattamento economico annuo del direttore sanitario e del direttore amministrativo costituito dall'80
per cento del trattamento base attribuito al direttore generale, quello minimo non poteva essere comunque inferiore al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa.
Più precisamente, mentre l'art. 3 bis del d.lgs. n. 229/1999 prevedeva solo che il trattamento economico del direttore sanitario e di quello amministrativo fosse definito
anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale
per le posizioni della dirigenza medica, il comma 5 dell'art. 2 D.P.C.M. n. 502/1995,
come modificato dal DPCM 31 maggio 2001, n. 319 ha sancito che: “Al direttore
sanitario e al direttore amministrativo è attribuito un trattamento economico definito in
misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale
rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa. La
Regione definisce il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore
amministrativo, tenendo conto sia del trattamento economico attribuito al direttore
generale e sia delle posizioni in strutture organizzative complesse, in un'ottica di
equilibrio aziendale [...]. I trattamenti economici annui sono onnicomprensivi e, salvo il
limite minimo di cui al primo periodo, non possono essere fissati in misura superiore
all'80 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale".
Sotto altro aspetto, l'art. 2 del D.P.C.M. n. 502/1995, dopo aver delineato il trattamento economico onnicomprensivo da riconoscere al direttore sanitario e al direttore amministrativo (fissato dalla Regione in misura pari all'80 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale) e disposto che tale trattamento può essere integrato
VII di un'ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e misurata mediante appositi indicatori, ha stabilito che il “trattamento economico,
complessivo” non può essere inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo,
dell'indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale;
la disposizione, nella sua sequenza letterale (prevedendo la maggiorazione del 20 per cento e di seguito facendo riferimento al trattamento economico, complessivo), è chiara nell'indicare che, ai fini del raffronto, per tale trattamento economico, complessivo (che non può essere inferiore a quello della dirigenza apicale) debba considerarsi quello comprensivo della indicata quota integrativa (in tal senso, Cass. n. 7303/20).
Dando applicazione ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini del
Cont raffronto del trattamento economico del direttore amministrativo dell' e quello previsto dalla contrattazione collettiva per le posizioni apicali della dirigenza amministrativa deve tenersi conto non soltanto del trattamento economico di base (pari ad € 115.686,34 annui), ma anche del trattamento integrativo pari al 20% del predetto importo (€ 23.137,27), come riconosciuto nel contratto di prestazione d'opera del ricorrente, in quanto facente parte del complessivo trattamento economico percepito quale direttore amministrativo e, pertanto, la base di calcolo ai fini dell'equiparazione ammonta ad € 138.823,61 (115.686,34 + 23.137,27).
Sulla base di queste considerazioni, emerge che l'importo conseguito dal ricorrente quale direttore amministrativo, comprensivo del trattamento economico integrativo,
risulta pari ad € 138.823,61 ed è, pertanto, superiore rispetto all'ammontare
VIII complessivo del trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva per le posizioni apicali della dirigenza amministrativa, come calcolate dallo stesso ricorrente in ricorso, pari ad € 124.289,91 a decorrere dall'anno 2008. Di conseguenza, per il periodo non coperto da prescrizione, non sussiste il diritto del ricorrente a percepire alcuna somma aggiuntiva a titolo di equiparazione del trattamento economico del
Direttore Amministrativo ai sensi dell'art. 2, comma 5, primo periodo del DPCM
19.7.1995 n. 502, come riformulato dal DPCM 31.5.2001 n. 319, avendo lo stesso percepito un trattamento economico superiore rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva per le posizioni apicali della dirigenza amministrativa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Avuto riguardo alla condizione soggettiva delle parti ed alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare,
integralmente, tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
3113/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
Rigetta il ricorso
Compensa, integralmente, tra le parti le spese del giudizio
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
IX