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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/12/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1312/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1312/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del curatore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, via Ten. Col. Arcodaci n. 44; rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Di Mario giusta procura in atti.
Attore contro
(C.F. ). Controparte_1 P.IVA_2
Convenuta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in Parte_2 giudizio la chiedendo pronunciarsi la revoca, ex art. 67, comma 2, L. Fall., del Controparte_1 pagamento della somma di €10.032,32 effettuato in favore della convenuta nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso preso terzi (n. 141/2020 R.G.E. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto),
e conseguentemente la condanna della convenuta alla restituzione del predetto importo in favore della curatela fallimentare.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che: a seguito di cessione di Controparte_1 parte del credito alla società MPS Leasing & Factoring S.p.a., rimaneva creditrice nei confronti della dell'importo di € 65.091,64; che con scrittura privata del 22.11.2019 le parti Parte_1 concordavano un piano di rientro rateale, nell'ambito del quale veniva delegata al pagamento la
Essequattro S.r.l. Unipersonale;
“a causa del perdurante inadempimento sia di “ ” che di Pt_1
pagina 1 di 7 N. R.G. 1312/2023
“Essequattro s.r.l.”, la società “ aveva ottenuto dal Tribunale di Milano il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 2523/2020 del 1°/2/2020 in forza del quale aveva intimato a “ ” precetto per il Pt_1 pagamento di complessivi euro 378.093,44 (…) Per il recupero del credito l'odierna convenuta aveva, quindi, promosso una procedura esecutiva mobiliare presso la debitrice “ ”, nonché altro Pt_1 giudizio esecutivo preso terzi (iscritto al n. 141/2020 r.g.e. del Tribunale in epigrafe), in esito al quale la creditrice si era vista assegnare dal Giudice dell'esecuzione (ordinanza del 13/7/2020, all. 6) la somma di euro 10.032,32”; con sentenza n. 39 depositata il 27.10.2020 veniva dichiarato il fallimento della Parte_1
Ciò premesso, la curatela attrice rilevava la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 67, comma 2, L. Fall., dei pagamenti effettuati – benché coattivamente – in favore della in quanto “il pagamento effettuato dal terzo Controparte_1 pignorato è stato eseguito entro i sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. Invero, esso è avvenuto posteriormente all'ordinanza di assegnazione delle somme del 13/7/2020, mentre il fallimento è stato dichiarato con sentenza del 22-27/10/2020”.
Evidenziava, altresì, la sussistenza della scientia decoctionis in capo all'accipiens, rinvenendosi la prova della conoscenza dello stato di insolvenza della società debitrice in numerose circostanze, tra cui:
1) l'omesso pagamento di numerose fatture, anche di piccolo importo, emesse dalla Controparte_1 nei confronti della debitrice, nel periodo 2018-2019; 2) la sottoscrizione della sopra citata
[...]
“scrittura privata (all. 4) che prevedeva un piano di rientro in 18 mesi, tuttavia nessuna rata veniva pagata” 3) l'ottenimento di un decreto ingiuntivo nei confronti della in forza Parte_1 del quale veniva promossa la procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. 141/2020 r.g.e del Tribunale in epigrafe, cui seguiva l'ordinanza di assegnazione delle somme oggetto di revocatoria;
4). “ed ancora, subito prima della data (22/10/2020) della dichiarazione di fallimento era stata richiesta dalla stessa “ al Tribunale di Civitavecchia la pronuncia di un decreto ingiuntivo a Controparte_2 carico di “ ” per l'importo di euro 115.631,33 oltre interessi moratori ed il decreto monitorio n. Pt_1
1139 era stato emesso l'11/11/2020 (all. 10)”; 5) la pendenza di plurime azioni esecutive nei confronti della debitrice oltre che il fatto che gli immobili della stessa fossero gravati da ipoteche.
Chiedeva, pertanto, previo accertamento dei presupposti di cui all'art. 67, comma 2, L. Fall., la declaratoria di inefficacia nei confronti della curatela del fallimento del Parte_1 pagamento eseguito in favore della e, per l'effetto, la condanna della convenuta Controparte_1 alla restituzione dell'importo complessivo di € 10.032,32 “oltre interessi e rivalutazione monetaria, da liquidarsi anche a norma dell'art. 1224, comma 2°, cod. civ.”, con vittoria di spese e compensi. pagina 2 di 7 N. R.G. 1312/2023
Costituendosi in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 08.02.2024, la Controparte_1 eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento della
[...] negoziazione assistita ex. art. 3 D.L. 12 settembre 2014 n. 132.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea, lamentando in particolare la carenza del presupposto soggettivo della conoscenza, in capo all'accipiens, dello stato di decozione del solvens.
Più nello specifico, la società convenuta deduceva che “i ritardi nei pagamenti delle fatture oggetto del piano di rientro non potevano ritenersi sintomatici dello stato di insolvenza di , posto che, come Pt_1 risulta dal mastrino che si allega sub doc. 2, sin dall'inizio del rapporto con (risalente al mese CP_1 di giugno 2014; ben oltre 6 anni prima del pagamento contestato) ha sistematicamente pagato le Pt_1 forniture dei servizi in ritardo e senza osservare le scadenze previste nelle relative fatture commerciali
e concordate tra le parti”, donde l'irrilevanza della stipulazione di un piano di rientro.
Deduceva, inoltre, che “l'esistenza di procedure esecutive mobiliari a carico del debitore non costituisce, di per sé, prova sufficiente della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del soggetto convenuto in un'azione revocatoria fallimentare, non essendo dette procedure soggette a forme di pubblicità, a differenza di quanto è previsto per quelle immobiliari”.
Infine, asseriva che al momento della proposizione dell'azione esecutiva la Parte_1 vantava un ingente credito nei confronti della e che quest'ultima “in violazione degli CP_3 obblighi di custodia sulla stessa gravanti a norma dell'art. 546 c.p.c. e in violazione dell'art. 388 c.p., ha disposto di somme pignorate;
atti di disposizione, peraltro, che non sono opponibili all'esponente, essendo stati compiuti, si ribadisce ancora una volta, dopo la notifica dell'atto di pignoramento”.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda proposta dalla curatela attrice, con vittoria di spese e compensi.
Nel corso del giudizio le parti depositavano le note di cui all'art. 171 ter c.p.c. e la causa veniva istruita attraverso produzione documentale.
Con note del 23.01.2025 il difensore di parte convenuta allegava copia della sentenza n. 38/2024 con la quale il Tribunale di Roma dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1 sicché veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, il quale veniva riassunto dalla curatela attrice con ricorso del 09.04.2025.
La curatela della benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Indi, all'udienza del 09.12.2025, le parti costituite precisavano le conclusioni e discutevano la causa come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed il procedimento viene definito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. pagina 3 di 7 N. R.G. 1312/2023
Ebbene, in via preliminare deve rilevarsi che, per costante giurisprudenza di legittimità, qualora il convenuto in revocatoria fallimentare sia dichiarato fallito (o sia dichiarata nei suoi confronti la liquidazione giudiziale) nelle more del giudizio, il tribunale che ha pronunciato il fallimento del debitore che ha compiuto l'atto pregiudizievole ai creditori resta competente a dichiararne l'inefficacia
(o meno), mentre le statuizioni di pagamento o di restituzione ad essa consequenziali competono al tribunale che ha dichiarato il fallimento del suddetto convenuto, secondo le modalità stabilite per l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi.
Ciò posto, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'azione proposta dalla curatela del fallimento deve ritenersi fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento Parte_1 in forza della seguente motivazione.
Quanto al presupposto oggettivo, il periodo sospetto rilevante ai sensi dell'art. 67, comma 2, L. Fall., è rappresentato dal semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento, collocandosi, dunque, tra il
27.04.2020 e il 27.10.2020.
Sussiste quindi il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria fallimentare, essendo documentalmente provato che il pagamento per cui è causa, non contestati nell'an e nel quantum dalla convenuta, è stati effettuato, a seguito di assegnazione delle somme nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al R.G.
n. 141/2020 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (cfr. all. 6), in data 21.07.2020 (cfr. all. 8 – ricevuta di pagamento del terzo pignorato).
A tal proposito, giova osservare che nell'ipotesi di soddisfacimento delle ragioni dei creditori mediante procedura esecutive individuali (come l'espropriazione presso terzi) è pacificamente ammissibile l'azione revocatoria, e gli atti soggetti a revocatoria L. Fall., ex art. 67, non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (nella specie, l'assegnazione di un credito vantato dal fallito presso terzi) bensì
i soli successivi (e distinti) atti di pagamento coattivo in tal modo ottenuti;
con la ulteriore conseguenza che, ai fini del computo del cd. “periodo sospetto”, occorre far riferimento alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente conseguito (cfr. Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7901)
– nel caso in esame il 21.07.2020.
Passando all'esame degli ulteriori presupposti dell'azione incardinata dalla curatela della
[...]
deve osservarsi, in punto di diritto, che nella revocatoria fallimentare di debiti Parte_1 liquidi ed esigibili revocatoria ex art. 67, comma 2, L. Fall. l'eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, con la conseguenza che sul curatore grava soltanto l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens. pagina 4 di 7 N. R.G. 1312/2023
In ordine al requisito soggettivo della scientia decoctionis, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “La procedura concorsuale, ove solleciti la declaratoria di inefficacia di un atto ai sensi dell'art.
67, comma 2, legge fall., deve fornire la prova della sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'accipiens, conoscenza che deve essere effettiva e non meramente potenziale. La prova può essere fornita in via diretta tramite la confessione del convenuto o tramite la prova che l'accipiens sia stato informato, dal solvens o aliunde, dello stato di insolvenza oppure in via presuntiva offrendo elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., conducano il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza, rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito
i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore.” (Cass. civ., Sez. I, Sent., 31.08.2021, n.
23650). Si è poi affermato che: “In tema di elemento soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall., la "scientia decoctionis" in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alle presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'"accipiens"
e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati.” (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 3081 del
08/02/2018; cfr. nel medesimo senso Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3854 del 08/02/2019).
Ciò posto in linea teorica quanto alle coordinate interpretative della giurisprudenza di legittimità, va osservato, in relazione alla fattispecie in esame, che il quadro che risulta dalla documentazione versata in atti è tale da far ritenere evidente che la convenuta fosse pienamente a conoscenza dello stato di crisi in cui versava la debitrice al momento dei pagamenti oggetto di revocatoria.
Risulta documentalmente provato che in data 22.11.2019, le parti hanno sottoscritto un piano di rientro volto a ristrutturare (nella forma della dilazione di pagamento con delegazione di pagamento), un ingente debito derivante da fatture non pagate (complessivamente € 1.826.894,58), di cui oltre la metà
(€ 365.091,64) facente capo alla Parte_1
Con detto piano, la in bonis, si è obbligata a rientrare dall'esposizione Parte_1 debitoria mediante pagamento di diciotto rate mensili, delegando il pagamento alla Essequattro S.r.l.; in tal modo, la società debitrice si impegnava a soddisfare l'intero credito – non oggetto di cessione - vantato dalla Controparte_1
pagina 5 di 7 N. R.G. 1312/2023
A fronte dell'inadempimento della debitrice, la ha depositato ricorso per decreto Controparte_1 ingiuntivo del 22.10.2020 – ove la creditrice dava atto dell'omesso pagamento di alcuna somma da parte della convenuta e della delegata - cui è seguita la notifica del precetto del 03.02.2020 e, in via ulteriore, la procedura esecutiva incardinata nei confronti della debitrice ed iscritta al R.G. 141/2020.
Dalla sequenza di eventi appena riportata, risulta ampiamente provata in capo alla Controparte_1 una conoscenza piena ed effettiva dello stato di decozione in cui versava la propria cliente, avendone percepito gli indici sintomatici, poi confluiti nelle plurime azioni giudiziarie avviate contro la società debitrice.
Ed invero, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti della conoscenza dello stato di decozione: i sistematici ritardi nei pagamenti, l'entità dell'indebitamento, l'inadempimento integrale al piano di rientro sottoscritto il 22.11.2019, l'avvenuta parziale cessione del credito (cfr. all. 3) il fatto che la convenuta abbia presentato ricorsi per decreto ingiuntivo e azionato procedure esecutive nei confronti della debitrice.
In via ulteriore, anche a non voler ritenere raggiunta la prova diretta della scientia decoctionis, il attore ha comunque offerto plurimi indizi da cui è agevole far presumere che l'odierna Parte_2 convenuta, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità professionali in quanto stabile partner commerciale della – avrebbe potuto e Parte_1 dovuto percepire i sintomi rivelatori della situazione di decozione della debitrice, essendo evidente l'incapacità della di rispettare le normali scadenze del debito verso la Parte_1 fornitrice, quali debiti di impresa che in una condizione di “salute” sarebbero stati fisiologicamente adempiuti in modo ordinario alle scadenze.
Costituiscono, difatti, per costante giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale sez. II - Milano,
14/02/2023) indici rivelatori della scientia decoctionis la circostanza che il pagamento oggetto di revocatoria sia stato eseguito solo a seguito dell'iniziativa giudiziaria della società convenuta, la circostanza che fallita ed accipiens convenuta in revocatoria abbiano concordato una rimodulazione dei pagamenti, essendo fatti indicativi quantomeno di una crisi finanziaria e carenza di liquidità ed assume, ai fini della prova della conoscenza di insolvenza, un rilievo probatorio diretto.
In merito al valore da attribuire ai piani di rientro concessi al debitore, deve osservarsi che la prevalente nonché condivisibile giurisprudenza di merito ne ha riconosciuto la particolare efficacia dimostrativa della consapevolezza dello stato di insolvenza laddove ad essi si accompagnino altri elementi utili – nel caso di specie da rinvenirsi nelle iniziative giudiziarie intraprese dalla convenuta oltre che dalle pagina 6 di 7 N. R.G. 1312/2023
condizioni imposte alla debitrice in ordine alle modalità di adempimento - a comprovare la consapevolezza di uno stato di illiquidità del debitore.
Più in particolare, secondo il citato indirizzo ermeneutico, “il perfezionamento, in successione, di molteplici piani di rientro dell'esposizione debitoria -adempiuti solo in parte -rappresenta un indice economico-finanziario incontrovertibile della conclamata incapacità del solvens di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (v. Tribunale di Bologna 21.05.2019).
Ritenuta, dunque, anche la sussistenza del requisito soggettivo della scientia decoctionis, l'azione revocatoria esperita dalla curatela fallimentare deve considerarsi meritevole di accoglimento, sicché, alla luce delle risultanze documentali sottoposte al vaglio del Tribunale, va dichiarata l'inefficacia, ai sensi degli articoli 67 e 69 bis L. Fall., nei confronti del fallimento attore del pagamento oggetto del giudizio ed effettuato nel semestre sospetto sopra individuato, per complessivi € 10.032,32.
In ragione dell'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale della la domanda Controparte_1 di restituzione del predetto importo, oltre accessori, va dichiarata improcedibile in forza del principio di diritto espresso dal già richiamato indirizzo ermeneutico della Suprema Corte.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto del carattere meramente documentale istruttoria - secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1312/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- dichiara inefficace ai sensi dell'art. 67 L. Fall. nei confronti del Parte_2 Parte_1 il pagamento di cui in parte motiva;
- dichiara improcedibili le ulteriori domande;
- condanna la Liquidazione Giudiziale alla refusione, in favore di parte Controparte_4 attrice, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.965,00, di cui € 265,00 per esborsi ed €
1.700,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 16.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1312/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del curatore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, via Ten. Col. Arcodaci n. 44; rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Di Mario giusta procura in atti.
Attore contro
(C.F. ). Controparte_1 P.IVA_2
Convenuta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in Parte_2 giudizio la chiedendo pronunciarsi la revoca, ex art. 67, comma 2, L. Fall., del Controparte_1 pagamento della somma di €10.032,32 effettuato in favore della convenuta nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso preso terzi (n. 141/2020 R.G.E. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto),
e conseguentemente la condanna della convenuta alla restituzione del predetto importo in favore della curatela fallimentare.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che: a seguito di cessione di Controparte_1 parte del credito alla società MPS Leasing & Factoring S.p.a., rimaneva creditrice nei confronti della dell'importo di € 65.091,64; che con scrittura privata del 22.11.2019 le parti Parte_1 concordavano un piano di rientro rateale, nell'ambito del quale veniva delegata al pagamento la
Essequattro S.r.l. Unipersonale;
“a causa del perdurante inadempimento sia di “ ” che di Pt_1
pagina 1 di 7 N. R.G. 1312/2023
“Essequattro s.r.l.”, la società “ aveva ottenuto dal Tribunale di Milano il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 2523/2020 del 1°/2/2020 in forza del quale aveva intimato a “ ” precetto per il Pt_1 pagamento di complessivi euro 378.093,44 (…) Per il recupero del credito l'odierna convenuta aveva, quindi, promosso una procedura esecutiva mobiliare presso la debitrice “ ”, nonché altro Pt_1 giudizio esecutivo preso terzi (iscritto al n. 141/2020 r.g.e. del Tribunale in epigrafe), in esito al quale la creditrice si era vista assegnare dal Giudice dell'esecuzione (ordinanza del 13/7/2020, all. 6) la somma di euro 10.032,32”; con sentenza n. 39 depositata il 27.10.2020 veniva dichiarato il fallimento della Parte_1
Ciò premesso, la curatela attrice rilevava la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 67, comma 2, L. Fall., dei pagamenti effettuati – benché coattivamente – in favore della in quanto “il pagamento effettuato dal terzo Controparte_1 pignorato è stato eseguito entro i sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. Invero, esso è avvenuto posteriormente all'ordinanza di assegnazione delle somme del 13/7/2020, mentre il fallimento è stato dichiarato con sentenza del 22-27/10/2020”.
Evidenziava, altresì, la sussistenza della scientia decoctionis in capo all'accipiens, rinvenendosi la prova della conoscenza dello stato di insolvenza della società debitrice in numerose circostanze, tra cui:
1) l'omesso pagamento di numerose fatture, anche di piccolo importo, emesse dalla Controparte_1 nei confronti della debitrice, nel periodo 2018-2019; 2) la sottoscrizione della sopra citata
[...]
“scrittura privata (all. 4) che prevedeva un piano di rientro in 18 mesi, tuttavia nessuna rata veniva pagata” 3) l'ottenimento di un decreto ingiuntivo nei confronti della in forza Parte_1 del quale veniva promossa la procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. 141/2020 r.g.e del Tribunale in epigrafe, cui seguiva l'ordinanza di assegnazione delle somme oggetto di revocatoria;
4). “ed ancora, subito prima della data (22/10/2020) della dichiarazione di fallimento era stata richiesta dalla stessa “ al Tribunale di Civitavecchia la pronuncia di un decreto ingiuntivo a Controparte_2 carico di “ ” per l'importo di euro 115.631,33 oltre interessi moratori ed il decreto monitorio n. Pt_1
1139 era stato emesso l'11/11/2020 (all. 10)”; 5) la pendenza di plurime azioni esecutive nei confronti della debitrice oltre che il fatto che gli immobili della stessa fossero gravati da ipoteche.
Chiedeva, pertanto, previo accertamento dei presupposti di cui all'art. 67, comma 2, L. Fall., la declaratoria di inefficacia nei confronti della curatela del fallimento del Parte_1 pagamento eseguito in favore della e, per l'effetto, la condanna della convenuta Controparte_1 alla restituzione dell'importo complessivo di € 10.032,32 “oltre interessi e rivalutazione monetaria, da liquidarsi anche a norma dell'art. 1224, comma 2°, cod. civ.”, con vittoria di spese e compensi. pagina 2 di 7 N. R.G. 1312/2023
Costituendosi in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 08.02.2024, la Controparte_1 eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento della
[...] negoziazione assistita ex. art. 3 D.L. 12 settembre 2014 n. 132.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea, lamentando in particolare la carenza del presupposto soggettivo della conoscenza, in capo all'accipiens, dello stato di decozione del solvens.
Più nello specifico, la società convenuta deduceva che “i ritardi nei pagamenti delle fatture oggetto del piano di rientro non potevano ritenersi sintomatici dello stato di insolvenza di , posto che, come Pt_1 risulta dal mastrino che si allega sub doc. 2, sin dall'inizio del rapporto con (risalente al mese CP_1 di giugno 2014; ben oltre 6 anni prima del pagamento contestato) ha sistematicamente pagato le Pt_1 forniture dei servizi in ritardo e senza osservare le scadenze previste nelle relative fatture commerciali
e concordate tra le parti”, donde l'irrilevanza della stipulazione di un piano di rientro.
Deduceva, inoltre, che “l'esistenza di procedure esecutive mobiliari a carico del debitore non costituisce, di per sé, prova sufficiente della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del soggetto convenuto in un'azione revocatoria fallimentare, non essendo dette procedure soggette a forme di pubblicità, a differenza di quanto è previsto per quelle immobiliari”.
Infine, asseriva che al momento della proposizione dell'azione esecutiva la Parte_1 vantava un ingente credito nei confronti della e che quest'ultima “in violazione degli CP_3 obblighi di custodia sulla stessa gravanti a norma dell'art. 546 c.p.c. e in violazione dell'art. 388 c.p., ha disposto di somme pignorate;
atti di disposizione, peraltro, che non sono opponibili all'esponente, essendo stati compiuti, si ribadisce ancora una volta, dopo la notifica dell'atto di pignoramento”.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda proposta dalla curatela attrice, con vittoria di spese e compensi.
Nel corso del giudizio le parti depositavano le note di cui all'art. 171 ter c.p.c. e la causa veniva istruita attraverso produzione documentale.
Con note del 23.01.2025 il difensore di parte convenuta allegava copia della sentenza n. 38/2024 con la quale il Tribunale di Roma dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1 sicché veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, il quale veniva riassunto dalla curatela attrice con ricorso del 09.04.2025.
La curatela della benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Indi, all'udienza del 09.12.2025, le parti costituite precisavano le conclusioni e discutevano la causa come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed il procedimento viene definito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. pagina 3 di 7 N. R.G. 1312/2023
Ebbene, in via preliminare deve rilevarsi che, per costante giurisprudenza di legittimità, qualora il convenuto in revocatoria fallimentare sia dichiarato fallito (o sia dichiarata nei suoi confronti la liquidazione giudiziale) nelle more del giudizio, il tribunale che ha pronunciato il fallimento del debitore che ha compiuto l'atto pregiudizievole ai creditori resta competente a dichiararne l'inefficacia
(o meno), mentre le statuizioni di pagamento o di restituzione ad essa consequenziali competono al tribunale che ha dichiarato il fallimento del suddetto convenuto, secondo le modalità stabilite per l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi.
Ciò posto, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'azione proposta dalla curatela del fallimento deve ritenersi fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento Parte_1 in forza della seguente motivazione.
Quanto al presupposto oggettivo, il periodo sospetto rilevante ai sensi dell'art. 67, comma 2, L. Fall., è rappresentato dal semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento, collocandosi, dunque, tra il
27.04.2020 e il 27.10.2020.
Sussiste quindi il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria fallimentare, essendo documentalmente provato che il pagamento per cui è causa, non contestati nell'an e nel quantum dalla convenuta, è stati effettuato, a seguito di assegnazione delle somme nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al R.G.
n. 141/2020 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (cfr. all. 6), in data 21.07.2020 (cfr. all. 8 – ricevuta di pagamento del terzo pignorato).
A tal proposito, giova osservare che nell'ipotesi di soddisfacimento delle ragioni dei creditori mediante procedura esecutive individuali (come l'espropriazione presso terzi) è pacificamente ammissibile l'azione revocatoria, e gli atti soggetti a revocatoria L. Fall., ex art. 67, non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (nella specie, l'assegnazione di un credito vantato dal fallito presso terzi) bensì
i soli successivi (e distinti) atti di pagamento coattivo in tal modo ottenuti;
con la ulteriore conseguenza che, ai fini del computo del cd. “periodo sospetto”, occorre far riferimento alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente conseguito (cfr. Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7901)
– nel caso in esame il 21.07.2020.
Passando all'esame degli ulteriori presupposti dell'azione incardinata dalla curatela della
[...]
deve osservarsi, in punto di diritto, che nella revocatoria fallimentare di debiti Parte_1 liquidi ed esigibili revocatoria ex art. 67, comma 2, L. Fall. l'eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, con la conseguenza che sul curatore grava soltanto l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens. pagina 4 di 7 N. R.G. 1312/2023
In ordine al requisito soggettivo della scientia decoctionis, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “La procedura concorsuale, ove solleciti la declaratoria di inefficacia di un atto ai sensi dell'art.
67, comma 2, legge fall., deve fornire la prova della sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'accipiens, conoscenza che deve essere effettiva e non meramente potenziale. La prova può essere fornita in via diretta tramite la confessione del convenuto o tramite la prova che l'accipiens sia stato informato, dal solvens o aliunde, dello stato di insolvenza oppure in via presuntiva offrendo elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., conducano il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza, rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito
i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore.” (Cass. civ., Sez. I, Sent., 31.08.2021, n.
23650). Si è poi affermato che: “In tema di elemento soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall., la "scientia decoctionis" in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alle presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'"accipiens"
e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati.” (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 3081 del
08/02/2018; cfr. nel medesimo senso Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3854 del 08/02/2019).
Ciò posto in linea teorica quanto alle coordinate interpretative della giurisprudenza di legittimità, va osservato, in relazione alla fattispecie in esame, che il quadro che risulta dalla documentazione versata in atti è tale da far ritenere evidente che la convenuta fosse pienamente a conoscenza dello stato di crisi in cui versava la debitrice al momento dei pagamenti oggetto di revocatoria.
Risulta documentalmente provato che in data 22.11.2019, le parti hanno sottoscritto un piano di rientro volto a ristrutturare (nella forma della dilazione di pagamento con delegazione di pagamento), un ingente debito derivante da fatture non pagate (complessivamente € 1.826.894,58), di cui oltre la metà
(€ 365.091,64) facente capo alla Parte_1
Con detto piano, la in bonis, si è obbligata a rientrare dall'esposizione Parte_1 debitoria mediante pagamento di diciotto rate mensili, delegando il pagamento alla Essequattro S.r.l.; in tal modo, la società debitrice si impegnava a soddisfare l'intero credito – non oggetto di cessione - vantato dalla Controparte_1
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A fronte dell'inadempimento della debitrice, la ha depositato ricorso per decreto Controparte_1 ingiuntivo del 22.10.2020 – ove la creditrice dava atto dell'omesso pagamento di alcuna somma da parte della convenuta e della delegata - cui è seguita la notifica del precetto del 03.02.2020 e, in via ulteriore, la procedura esecutiva incardinata nei confronti della debitrice ed iscritta al R.G. 141/2020.
Dalla sequenza di eventi appena riportata, risulta ampiamente provata in capo alla Controparte_1 una conoscenza piena ed effettiva dello stato di decozione in cui versava la propria cliente, avendone percepito gli indici sintomatici, poi confluiti nelle plurime azioni giudiziarie avviate contro la società debitrice.
Ed invero, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti della conoscenza dello stato di decozione: i sistematici ritardi nei pagamenti, l'entità dell'indebitamento, l'inadempimento integrale al piano di rientro sottoscritto il 22.11.2019, l'avvenuta parziale cessione del credito (cfr. all. 3) il fatto che la convenuta abbia presentato ricorsi per decreto ingiuntivo e azionato procedure esecutive nei confronti della debitrice.
In via ulteriore, anche a non voler ritenere raggiunta la prova diretta della scientia decoctionis, il attore ha comunque offerto plurimi indizi da cui è agevole far presumere che l'odierna Parte_2 convenuta, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità professionali in quanto stabile partner commerciale della – avrebbe potuto e Parte_1 dovuto percepire i sintomi rivelatori della situazione di decozione della debitrice, essendo evidente l'incapacità della di rispettare le normali scadenze del debito verso la Parte_1 fornitrice, quali debiti di impresa che in una condizione di “salute” sarebbero stati fisiologicamente adempiuti in modo ordinario alle scadenze.
Costituiscono, difatti, per costante giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale sez. II - Milano,
14/02/2023) indici rivelatori della scientia decoctionis la circostanza che il pagamento oggetto di revocatoria sia stato eseguito solo a seguito dell'iniziativa giudiziaria della società convenuta, la circostanza che fallita ed accipiens convenuta in revocatoria abbiano concordato una rimodulazione dei pagamenti, essendo fatti indicativi quantomeno di una crisi finanziaria e carenza di liquidità ed assume, ai fini della prova della conoscenza di insolvenza, un rilievo probatorio diretto.
In merito al valore da attribuire ai piani di rientro concessi al debitore, deve osservarsi che la prevalente nonché condivisibile giurisprudenza di merito ne ha riconosciuto la particolare efficacia dimostrativa della consapevolezza dello stato di insolvenza laddove ad essi si accompagnino altri elementi utili – nel caso di specie da rinvenirsi nelle iniziative giudiziarie intraprese dalla convenuta oltre che dalle pagina 6 di 7 N. R.G. 1312/2023
condizioni imposte alla debitrice in ordine alle modalità di adempimento - a comprovare la consapevolezza di uno stato di illiquidità del debitore.
Più in particolare, secondo il citato indirizzo ermeneutico, “il perfezionamento, in successione, di molteplici piani di rientro dell'esposizione debitoria -adempiuti solo in parte -rappresenta un indice economico-finanziario incontrovertibile della conclamata incapacità del solvens di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (v. Tribunale di Bologna 21.05.2019).
Ritenuta, dunque, anche la sussistenza del requisito soggettivo della scientia decoctionis, l'azione revocatoria esperita dalla curatela fallimentare deve considerarsi meritevole di accoglimento, sicché, alla luce delle risultanze documentali sottoposte al vaglio del Tribunale, va dichiarata l'inefficacia, ai sensi degli articoli 67 e 69 bis L. Fall., nei confronti del fallimento attore del pagamento oggetto del giudizio ed effettuato nel semestre sospetto sopra individuato, per complessivi € 10.032,32.
In ragione dell'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale della la domanda Controparte_1 di restituzione del predetto importo, oltre accessori, va dichiarata improcedibile in forza del principio di diritto espresso dal già richiamato indirizzo ermeneutico della Suprema Corte.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto del carattere meramente documentale istruttoria - secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1312/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- dichiara inefficace ai sensi dell'art. 67 L. Fall. nei confronti del Parte_2 Parte_1 il pagamento di cui in parte motiva;
- dichiara improcedibili le ulteriori domande;
- condanna la Liquidazione Giudiziale alla refusione, in favore di parte Controparte_4 attrice, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.965,00, di cui € 265,00 per esborsi ed €
1.700,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 16.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
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