Art. 16. (Altre modificazioni alla legge n. 285 del 2000). 1. Alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'espressione: "Ministero dell'ambiente", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio";
b) l'espressione: "Ministero dei lavori pubblici", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
c) l'espressione: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero dell'economia e delle finanze";
d) l'espressione: "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro dell'economia e delle finanze";
e) l'espressione: "Ministro dei lavori pubblici", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".
Nota all'art. 16:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 , si vedano le note all'art. 1.
a) l'espressione: "Ministero dell'ambiente", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio";
b) l'espressione: "Ministero dei lavori pubblici", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
c) l'espressione: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero dell'economia e delle finanze";
d) l'espressione: "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro dell'economia e delle finanze";
e) l'espressione: "Ministro dei lavori pubblici", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".
Nota all'art. 16:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 , si vedano le note all'art. 1.