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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 49874 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(già C.F. ) Parte_2 Parte_2 Parte_1 C.F._2
in proprio e, unitamente alla coniuge per i figli Parte_3 Parte_4
(C.F. ) e (C.F. , C.F._3 Parte_5 C.F._4
C.F. ) Parte_6 C.F._5
(già ) C.F. ) in proprio Parte_7 CP_1 Parte_1 C.F._6
e, unitamente alla coniuge per il figlio (C.F. Controparte_2 Controparte_3
) C.F._7
), Parte_8 CodiceFiscale_8
(C.F. ), Parte_9 C.F._9
C.F. Parte_10 C.F._10
tutti elettivamente domiciliati in VICOLO DELL'ORO 24, ROMA, presso lo studio degli Avv.ti COEN ROBERTO e FEDERICA COEN che li rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente in virtù di delega in atti
PARTE ATTRICE
E
in persona del difeso dall'Avvocatura Controparte_4 CP_5
Generale dello Stato PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cittadinanza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
I ricorrenti premettevano di essere discendenti di o Persona_1 Per_2
coniugata nata a [...] – all'epoca colonia italiana) il 13.08.1934 e Parte_1
deceduta in Israele il 13.08.1922, la quale, essendo priva di una qualsiasi cittadinanza straniera, era titolare della cittadinanza italo-libica prevista dai RR.DD.LL. 31.10.1919
n. 2401 e 3.12.1934 n. 2012. Invero, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione Libica, proclamata il 7/10/1951, la cittadinanza libica spettava e spetta a coloro che risultavano presenti nel Paese a quella data da almeno dieci anni, purché non di religione ebraica.
Per tale ragione ai residenti di religione ebraica venne riconosciuta la cittadinanza italiana. Con l'entrata in vigore della Costituzione italiana, la originaria cittadinanza italiana-libica veniva convertita in cittadinanza italiana “optimo iure” alla stregua dello status riconosciuto a tutti i cittadini nativi dell'ex colonia, così come affermato con la
Determinazione n. K.
5.4. adottata dall'allora il 4/03/1987. Controparte_4
Trasferitasi in Israele, alla IG.ra veniva riconosciuta la cittadinanza Per_1
israeliana.
In seguito, contraeva matrimonio con e dalla loro Per_1 Persona_3
unione nascevano: in data 04.10.1962, la IG.ra che, in Parte_1
seguito al matrimonio cambiò il cognome in , diventando definitivamente Per_4
; in data 13.04.1969, il IG. il quale Persona_5 Persona_6
cambiò successivamente il suo nome in in data 27.03.1972, Persona_7 il IG. che cambiò anch'egli il proprio nome in Persona_8 Persona_9
[...]
Dall'unione tra il IG. e la IG.ra nascevano Persona_7 Parte_3
in Israele, in data 2.2.2002, il IG. in Canada, in data 4.1.2006, la IG.ra Parte_5
e, in Israele, in data 10.10.2009, il IG. Parte_6 Parte_4
Dall'unione tra il IG. e la IG.ra nascevano in Persona_9 Controparte_2
2 Israele, in data 24.01.2001 il IG. in data 23.09.2003 il IG. Parte_8 [...]
in data 23.03.2006 il IG. e in data 17.01.2013 il IG. Parte_9 Parte_10
Controparte_3
La IG.ra , coniugata era in possesso della cittadinanza Parte_11 Parte_1
italo-libica in forza del D.L. n. 931 del 1.6.1919. Tuttavia, con le leggi razziali del periodo fascista, la cittadinanza italiana veniva riconosciuta solo ai libici musulmani.
Con il Trattato di Pace tra Italia ed adottato a Parigi il 10 febbraio 1947, l'Italia CP_6
rinunciava ad ogni diritto sui territori in Africa, stabilendo che i cittadini italiani, domiciliati in territorio ceduto dall'Italia ad un altro Stato, acquisivano pieni diritti civili dello Stato stesso, salvo l'obbligo di consentire ai medesimi la facoltà di optare per la conservazione della cittadinanza italiana. La giurisprudenza ha precisato che in assenza di uno specifico accordo tra lo Stato Italiano e quello Libico, deve ritenersi che i cittadini italo libici non abbiano perduto automaticamente il loro status civitatis, salvo che abbiano acquisito la cittadinanza libica ai sensi dell'art. 19 del Trattato. Tale orientamento è stato recepito nella circolare K.
5.4. del 4.3.1987, che ha stabilito che la cittadinanza si potesse riconoscere a chi era già titolare dello status di italo-libici e non avesse acquistato la cittadinanza libica o altra cittadinanza.
Gli attori deducevano inoltre che secondo l'art. 11 della nuova legge sulla cittadinanza del 5/02/1992 n. 91, entrata in vigore il 15/08/1992, che ha in parte abrogato ed in parte modificato la vecchia legge 555/1912, la perdita di cittadinanza italiana è collegata esclusivamente ad una rinunzia espressa che, nella fattispecie, non c'è mai stata.
Peraltro, l'art.13, consente al cittadino italiano, che ha perso la cittadinanza ai sensi degli artt. 8 o 12 della vecchia legge 555/1912, di riacquistarla ex nunc.
Alla luce di tali osservazioni, deve ritenersi che madre e nonna dei Persona_10
ricorrenti, è stato sempre cittadina italiana a tutti gli effetti, per cui ha trasmesso iure sanguinis la propria cittadinanza ai figli odierni ricorrenti IG.ra Parte_1
coniugata IG. (già e IG.
[...] Per_4 Parte_2 Parte_2 Parte_1
(già ) i quali hanno trasmesso la propria cittadinanza Parte_7 CP_1 Parte_1
ai propri figli odierni ricorrenti IG. IG.ra IG. Parte_5 Parte_6 [...]
IG. IG. IG. e IG. Parte_4 Parte_8 Parte_9 Parte_10
e che, pertanto, devono essere dichiarati cittadini italiani sin dalla Persona_11
nascita.
Ciò dedotto, formulavano le seguenti conclusioni:
3 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni eventuale contraria istanza disattesa, ritenuto, incidenter tantum, che la IG.ra nata in [...] il [...] e deceduta Persona_10
in Israele il 13.08.2022, è sempre stata cittadina italiana dalla nascita e lo è stata fino al decesso per non aver mai perduto tale status, voglia dichiarare che la IG.ra coniugata nata in [...] in data [...], Parte_1 Per_4
il IG. (già nato in [...] il [...], il Parte_2 Parte_2 Parte_1
IG. nato in [...] il [...], il IG. nato Parte_4 Parte_5
in la IG.ra nata in [...] il [...], il IG. (già Parte_6 Parte_7
) nato in [...] il [...], il IG. CP_1 Parte_1 Controparte_3
nato in [...] il [...], il IG. nato in [...] il [...], il Parte_8
IG. nato in [...] il [...], il IG. nato in [...]_10
Israele il 23.03.2006, sono cittadini italiani dalla nascita per non aver mai perduto tale status. Con ordine al e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_4
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”
Non si costituiva in giudizio il , nonostante la regolarità della Controparte_4
notifica per cui se ne dichiara la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente e decisa a seguito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter cpc.
La domanda degli attori è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Risultano provati, dalla documentazione in atti, la nascita di coniugata Per_1
nata a [...] – all'epoca colonia italiana) nel 13.08.1934 e il Parte_1
rapporto di discendenza diretta con la IG.ra coniugata Parte_1
, il IG. (già il IG. Per_4 Parte_2 Parte_2 Parte_1 Parte_7
(già ) e il rapporto diretto di questi ultimi con il IG. CP_1 Parte_1 [...]
il IG. la IG.ra il IG. Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
il IG. il IG. , il IG. CP_3 Parte_8 Parte_9 [...]
Pt_10
Con riferimento a deve ritenersi che la medesima abbia acquisito la Per_1
cittadinanza italiana pleno iure. Invero tutti i soggetti nati a PO durante il periodo del colonialismo italiano godevano della cittadinanza italo-libica ai sensi del D.L.
1.6.1919 n. 931 secondo cui “in POtania sono considerati cittadini italiani a norma
4 delle disposizioni contenute nel presente decreto i nati nella POtania alla data del presente decreto, dovunque residenti, che non godono già dell'effettiva qualità di cittadini italiani metropolitani, ovvero di cittadini o sudditi stranieri, conformemente alle leggi italiane”.
Con R.D.L n. 70 del 1939 relativo alla aggregazione di 4 provincie libiche al territorio del regno d'Italia veniva riconosciuta la cittadinanza italiana speciale solo ai libici musulmani e non ai libici di origine ebraica. Tale discriminazione è stata risolta alla fine del conflitto bellico grazie al D.L. vo n. 25 del 1944 esteso alla Libia con proclama n.
123 delle Forze Britanniche di occupazione. Successivamente, in assenza di un accordo tra lo Stato italiano e quello libico, in base all'art. 23 del trattato di pace siglato a Parigi il 10.02.1947, reso esecutivo in Italia dal Dlgs.vo n. 1430 del 28.11.1947, i cittadini appartenenti ai territori libici non hanno perduto automaticamente la loro cittadinanza a seguito della rinuncia dell'Italia alla sovranità sulle ex colonie della POtania e della
Cirenaica.
Con l'entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948 la c.d. “Piccola cittadinanza” spettante a tutti i cittadini italo-libici sia di origine musulmana che ebraica è stata poi convertita definitivamente in cittadinanza italiana. In seguito all'indipendenza del
Regno Unito di Libia e della successiva legge libica del 25.04.1954, la cittadinanza libica è stata concessa a tutti coloro che fossero nati in Libia e che avevano avuto ivi la residenza alla data del 7.10.1951, con esclusione dei cittadini di origine ebraica.
Dunque, i cittadini italiani, che hanno conseguito la cittadinanza “pleno iure” in applicazione del dettato costituzionale, non avendo acquisito la cittadinanza libica, sono rimasti, di diritto, cittadini italiani ove non vi avessero espressamente rinunciato.
Invero l'acquisto della cittadinanza israeliana ai sensi della legge israeliana n. 5712 del
“cd di ritorno”, non costituisce una ipotesi di acquisizione spontanea della cittadinanza straniera, per cui non è idonea a determinare la perdita della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 8 n. 1 e 12 l. 555/12.
Non risulta agli atti neppure la rinuncia espressa alla cittadinanza italiana che, ai sensi dello stesso art. 8 n. 2, costituisce una ulteriore ipotesi di perdita della stessa.
L'onere della prova della rinuncia espressa da parte degli avi era a carico dell'amministrazione convenuta, che non si è costituita in giudizio e non può essere negata neppure nell'ipotesi di decesso degli stessi (cfr. Cass. civ. Sez Un. Sentenza n.
4466 del 25/02/2009, Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 3175 dell'11/2/2010).
5 Nel caso di specie non vi è agli atti alcun documento da cui risulti che l'ava dei ricorrenti abbia rinunciato alla cittadinanza italiana. Conseguentemente essi, come la medesima, devono ritenersi cittadini italiani dalla nascita.
Tenuto conto della mancata costituzione e opposizione del e della necessità CP_4
di una pronuncia giudiziale le spese di lite restano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a
R.G. n. 49874/2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_4
- accerta che ia) GI o coniugata era cittadina italiana e, per Per_1 Per_2 Parte_1
l'effetto, dichiara che (già Parte_1 Parte_2 Parte_2
(già ) Parte_1 Parte_7 CP_1 Parte_1 Parte_4 [...]
Parte_5 Parte_6 Controparte_3 Parte_8 [...]
sono cittadini italiani dalla nascita. Parte_9 Parte_10
- Ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, Controparte_4
di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Spese compensate
Così deciso in Roma il 17.2.25.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Maria Carmela Magarò)
6
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 49874 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(già C.F. ) Parte_2 Parte_2 Parte_1 C.F._2
in proprio e, unitamente alla coniuge per i figli Parte_3 Parte_4
(C.F. ) e (C.F. , C.F._3 Parte_5 C.F._4
C.F. ) Parte_6 C.F._5
(già ) C.F. ) in proprio Parte_7 CP_1 Parte_1 C.F._6
e, unitamente alla coniuge per il figlio (C.F. Controparte_2 Controparte_3
) C.F._7
), Parte_8 CodiceFiscale_8
(C.F. ), Parte_9 C.F._9
C.F. Parte_10 C.F._10
tutti elettivamente domiciliati in VICOLO DELL'ORO 24, ROMA, presso lo studio degli Avv.ti COEN ROBERTO e FEDERICA COEN che li rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente in virtù di delega in atti
PARTE ATTRICE
E
in persona del difeso dall'Avvocatura Controparte_4 CP_5
Generale dello Stato PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cittadinanza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
I ricorrenti premettevano di essere discendenti di o Persona_1 Per_2
coniugata nata a [...] – all'epoca colonia italiana) il 13.08.1934 e Parte_1
deceduta in Israele il 13.08.1922, la quale, essendo priva di una qualsiasi cittadinanza straniera, era titolare della cittadinanza italo-libica prevista dai RR.DD.LL. 31.10.1919
n. 2401 e 3.12.1934 n. 2012. Invero, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione Libica, proclamata il 7/10/1951, la cittadinanza libica spettava e spetta a coloro che risultavano presenti nel Paese a quella data da almeno dieci anni, purché non di religione ebraica.
Per tale ragione ai residenti di religione ebraica venne riconosciuta la cittadinanza italiana. Con l'entrata in vigore della Costituzione italiana, la originaria cittadinanza italiana-libica veniva convertita in cittadinanza italiana “optimo iure” alla stregua dello status riconosciuto a tutti i cittadini nativi dell'ex colonia, così come affermato con la
Determinazione n. K.
5.4. adottata dall'allora il 4/03/1987. Controparte_4
Trasferitasi in Israele, alla IG.ra veniva riconosciuta la cittadinanza Per_1
israeliana.
In seguito, contraeva matrimonio con e dalla loro Per_1 Persona_3
unione nascevano: in data 04.10.1962, la IG.ra che, in Parte_1
seguito al matrimonio cambiò il cognome in , diventando definitivamente Per_4
; in data 13.04.1969, il IG. il quale Persona_5 Persona_6
cambiò successivamente il suo nome in in data 27.03.1972, Persona_7 il IG. che cambiò anch'egli il proprio nome in Persona_8 Persona_9
[...]
Dall'unione tra il IG. e la IG.ra nascevano Persona_7 Parte_3
in Israele, in data 2.2.2002, il IG. in Canada, in data 4.1.2006, la IG.ra Parte_5
e, in Israele, in data 10.10.2009, il IG. Parte_6 Parte_4
Dall'unione tra il IG. e la IG.ra nascevano in Persona_9 Controparte_2
2 Israele, in data 24.01.2001 il IG. in data 23.09.2003 il IG. Parte_8 [...]
in data 23.03.2006 il IG. e in data 17.01.2013 il IG. Parte_9 Parte_10
Controparte_3
La IG.ra , coniugata era in possesso della cittadinanza Parte_11 Parte_1
italo-libica in forza del D.L. n. 931 del 1.6.1919. Tuttavia, con le leggi razziali del periodo fascista, la cittadinanza italiana veniva riconosciuta solo ai libici musulmani.
Con il Trattato di Pace tra Italia ed adottato a Parigi il 10 febbraio 1947, l'Italia CP_6
rinunciava ad ogni diritto sui territori in Africa, stabilendo che i cittadini italiani, domiciliati in territorio ceduto dall'Italia ad un altro Stato, acquisivano pieni diritti civili dello Stato stesso, salvo l'obbligo di consentire ai medesimi la facoltà di optare per la conservazione della cittadinanza italiana. La giurisprudenza ha precisato che in assenza di uno specifico accordo tra lo Stato Italiano e quello Libico, deve ritenersi che i cittadini italo libici non abbiano perduto automaticamente il loro status civitatis, salvo che abbiano acquisito la cittadinanza libica ai sensi dell'art. 19 del Trattato. Tale orientamento è stato recepito nella circolare K.
5.4. del 4.3.1987, che ha stabilito che la cittadinanza si potesse riconoscere a chi era già titolare dello status di italo-libici e non avesse acquistato la cittadinanza libica o altra cittadinanza.
Gli attori deducevano inoltre che secondo l'art. 11 della nuova legge sulla cittadinanza del 5/02/1992 n. 91, entrata in vigore il 15/08/1992, che ha in parte abrogato ed in parte modificato la vecchia legge 555/1912, la perdita di cittadinanza italiana è collegata esclusivamente ad una rinunzia espressa che, nella fattispecie, non c'è mai stata.
Peraltro, l'art.13, consente al cittadino italiano, che ha perso la cittadinanza ai sensi degli artt. 8 o 12 della vecchia legge 555/1912, di riacquistarla ex nunc.
Alla luce di tali osservazioni, deve ritenersi che madre e nonna dei Persona_10
ricorrenti, è stato sempre cittadina italiana a tutti gli effetti, per cui ha trasmesso iure sanguinis la propria cittadinanza ai figli odierni ricorrenti IG.ra Parte_1
coniugata IG. (già e IG.
[...] Per_4 Parte_2 Parte_2 Parte_1
(già ) i quali hanno trasmesso la propria cittadinanza Parte_7 CP_1 Parte_1
ai propri figli odierni ricorrenti IG. IG.ra IG. Parte_5 Parte_6 [...]
IG. IG. IG. e IG. Parte_4 Parte_8 Parte_9 Parte_10
e che, pertanto, devono essere dichiarati cittadini italiani sin dalla Persona_11
nascita.
Ciò dedotto, formulavano le seguenti conclusioni:
3 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni eventuale contraria istanza disattesa, ritenuto, incidenter tantum, che la IG.ra nata in [...] il [...] e deceduta Persona_10
in Israele il 13.08.2022, è sempre stata cittadina italiana dalla nascita e lo è stata fino al decesso per non aver mai perduto tale status, voglia dichiarare che la IG.ra coniugata nata in [...] in data [...], Parte_1 Per_4
il IG. (già nato in [...] il [...], il Parte_2 Parte_2 Parte_1
IG. nato in [...] il [...], il IG. nato Parte_4 Parte_5
in la IG.ra nata in [...] il [...], il IG. (già Parte_6 Parte_7
) nato in [...] il [...], il IG. CP_1 Parte_1 Controparte_3
nato in [...] il [...], il IG. nato in [...] il [...], il Parte_8
IG. nato in [...] il [...], il IG. nato in [...]_10
Israele il 23.03.2006, sono cittadini italiani dalla nascita per non aver mai perduto tale status. Con ordine al e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_4
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”
Non si costituiva in giudizio il , nonostante la regolarità della Controparte_4
notifica per cui se ne dichiara la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente e decisa a seguito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter cpc.
La domanda degli attori è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Risultano provati, dalla documentazione in atti, la nascita di coniugata Per_1
nata a [...] – all'epoca colonia italiana) nel 13.08.1934 e il Parte_1
rapporto di discendenza diretta con la IG.ra coniugata Parte_1
, il IG. (già il IG. Per_4 Parte_2 Parte_2 Parte_1 Parte_7
(già ) e il rapporto diretto di questi ultimi con il IG. CP_1 Parte_1 [...]
il IG. la IG.ra il IG. Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
il IG. il IG. , il IG. CP_3 Parte_8 Parte_9 [...]
Pt_10
Con riferimento a deve ritenersi che la medesima abbia acquisito la Per_1
cittadinanza italiana pleno iure. Invero tutti i soggetti nati a PO durante il periodo del colonialismo italiano godevano della cittadinanza italo-libica ai sensi del D.L.
1.6.1919 n. 931 secondo cui “in POtania sono considerati cittadini italiani a norma
4 delle disposizioni contenute nel presente decreto i nati nella POtania alla data del presente decreto, dovunque residenti, che non godono già dell'effettiva qualità di cittadini italiani metropolitani, ovvero di cittadini o sudditi stranieri, conformemente alle leggi italiane”.
Con R.D.L n. 70 del 1939 relativo alla aggregazione di 4 provincie libiche al territorio del regno d'Italia veniva riconosciuta la cittadinanza italiana speciale solo ai libici musulmani e non ai libici di origine ebraica. Tale discriminazione è stata risolta alla fine del conflitto bellico grazie al D.L. vo n. 25 del 1944 esteso alla Libia con proclama n.
123 delle Forze Britanniche di occupazione. Successivamente, in assenza di un accordo tra lo Stato italiano e quello libico, in base all'art. 23 del trattato di pace siglato a Parigi il 10.02.1947, reso esecutivo in Italia dal Dlgs.vo n. 1430 del 28.11.1947, i cittadini appartenenti ai territori libici non hanno perduto automaticamente la loro cittadinanza a seguito della rinuncia dell'Italia alla sovranità sulle ex colonie della POtania e della
Cirenaica.
Con l'entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948 la c.d. “Piccola cittadinanza” spettante a tutti i cittadini italo-libici sia di origine musulmana che ebraica è stata poi convertita definitivamente in cittadinanza italiana. In seguito all'indipendenza del
Regno Unito di Libia e della successiva legge libica del 25.04.1954, la cittadinanza libica è stata concessa a tutti coloro che fossero nati in Libia e che avevano avuto ivi la residenza alla data del 7.10.1951, con esclusione dei cittadini di origine ebraica.
Dunque, i cittadini italiani, che hanno conseguito la cittadinanza “pleno iure” in applicazione del dettato costituzionale, non avendo acquisito la cittadinanza libica, sono rimasti, di diritto, cittadini italiani ove non vi avessero espressamente rinunciato.
Invero l'acquisto della cittadinanza israeliana ai sensi della legge israeliana n. 5712 del
“cd di ritorno”, non costituisce una ipotesi di acquisizione spontanea della cittadinanza straniera, per cui non è idonea a determinare la perdita della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 8 n. 1 e 12 l. 555/12.
Non risulta agli atti neppure la rinuncia espressa alla cittadinanza italiana che, ai sensi dello stesso art. 8 n. 2, costituisce una ulteriore ipotesi di perdita della stessa.
L'onere della prova della rinuncia espressa da parte degli avi era a carico dell'amministrazione convenuta, che non si è costituita in giudizio e non può essere negata neppure nell'ipotesi di decesso degli stessi (cfr. Cass. civ. Sez Un. Sentenza n.
4466 del 25/02/2009, Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 3175 dell'11/2/2010).
5 Nel caso di specie non vi è agli atti alcun documento da cui risulti che l'ava dei ricorrenti abbia rinunciato alla cittadinanza italiana. Conseguentemente essi, come la medesima, devono ritenersi cittadini italiani dalla nascita.
Tenuto conto della mancata costituzione e opposizione del e della necessità CP_4
di una pronuncia giudiziale le spese di lite restano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a
R.G. n. 49874/2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_4
- accerta che ia) GI o coniugata era cittadina italiana e, per Per_1 Per_2 Parte_1
l'effetto, dichiara che (già Parte_1 Parte_2 Parte_2
(già ) Parte_1 Parte_7 CP_1 Parte_1 Parte_4 [...]
Parte_5 Parte_6 Controparte_3 Parte_8 [...]
sono cittadini italiani dalla nascita. Parte_9 Parte_10
- Ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, Controparte_4
di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Spese compensate
Così deciso in Roma il 17.2.25.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Maria Carmela Magarò)
6