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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/07/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1870/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1870 /2022 R.G., promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04.09.1952, residente in [...], c.da Contadello n. 15, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Corrado Amato, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
(codice fiscale ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
06.08.1972;
INTERDICENDA CONTUMACE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
All'udienza del 24.06.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate come in atti, senza i termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 12.04.2022 chiedeva al Tribunale la pronuncia di Parte_1 interdizione della figlia deducendo che, a causa di una grave malattia Controparte_1
(oligofrenia), quest'ultima si trovava sin dalla nascita in uno stato di totale incapacità di intendere e di volere, necessitando di assistenza continuativa, tanto da essere stata riconosciuta
1 invalida al 100%, così come dimostrato dai verbali della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile prodotti in atti.
Il Presidente del Tribunale nominava il giudice istruttore e fissava l'udienza per la comparizione, dinanzi a quest'ultimo, dell'interdicenda e dei parenti di cui all'art. 712 c.p.c..
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, il 16.05.2024 giudice onorario procedeva all'esame dell'interdicenda presso la struttura “Sant'Angela Merici” di Siracusa.
Rimessi gli atti al togato, all'udienza del 24.06.2025 la causa veniva posta in decisione dinanzi al Collegio, senza i termini di legge.
Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , la quale non si Controparte_1
è costituita in giudizio.
Ciò detto, la domanda di interdizione è meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 414 c.c..
Depone in tal senso, innanzitutto, la documentazione medica presente in atti dalla quale è emerso che l'interdicenda è affetta da “oligofrenia” (cfr. verbale di accertamento dell'invalidità civile).
Nello stesso senso milita il certificato medico a firma della dott.ssa , nel quale si legge Per_1 che riporta un “ritardo mentale grave” (v. allegato all'atto introduttivo). Controparte_1
La circostanza che l'interdicenda non sia in grado di gestirsi autonomamente è stata confermata dal suo esame, avvenuto il 16.05.2024, nel corso del quale è emersa una concreta, attuale e permanente impossibilità a provvedere da sola alla cura dei propri bisogni e interessi.
La , seduta in sedia a rotelle, è apparsa disorientata nel tempo e nello spazio, con lo CP_1 sguardo assente e non ha saputo rispondere a nessuna delle domande a lei rivolte, non comprendendone il significato.
Orbene, alla luce degli elementi istruttori raccolti nel corso del giudizio, non v'è dubbio che la capacità di intendere e di volere dell'interdicenda è irrimediabilmente compromessa a causa delle gravi condizioni di salute in cui versa, che la rendono incapace di provvedere ai propri interessi, sicché si rende necessario assicurale adeguata protezione.
Per quanto sopra, non residuando capacità alcuna, va pronunciata l'interdizione di CP_1
.
[...]
In relazione alla natura e all'esito della controversia le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1870/2022 R.G.: pronuncia l'interdizione di , codice fiscale , nata a Controparte_1 C.F._2
2 Carlentini il 06.08.1972; dispone che il Cancelliere, ai sensi dell'art. 423 c.c., annoti nell'apposito registro la presente sentenza e la comunichi nei termini di legge al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita;
dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 3.7.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1870 /2022 R.G., promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04.09.1952, residente in [...], c.da Contadello n. 15, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Corrado Amato, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
(codice fiscale ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
06.08.1972;
INTERDICENDA CONTUMACE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
All'udienza del 24.06.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate come in atti, senza i termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 12.04.2022 chiedeva al Tribunale la pronuncia di Parte_1 interdizione della figlia deducendo che, a causa di una grave malattia Controparte_1
(oligofrenia), quest'ultima si trovava sin dalla nascita in uno stato di totale incapacità di intendere e di volere, necessitando di assistenza continuativa, tanto da essere stata riconosciuta
1 invalida al 100%, così come dimostrato dai verbali della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile prodotti in atti.
Il Presidente del Tribunale nominava il giudice istruttore e fissava l'udienza per la comparizione, dinanzi a quest'ultimo, dell'interdicenda e dei parenti di cui all'art. 712 c.p.c..
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, il 16.05.2024 giudice onorario procedeva all'esame dell'interdicenda presso la struttura “Sant'Angela Merici” di Siracusa.
Rimessi gli atti al togato, all'udienza del 24.06.2025 la causa veniva posta in decisione dinanzi al Collegio, senza i termini di legge.
Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , la quale non si Controparte_1
è costituita in giudizio.
Ciò detto, la domanda di interdizione è meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 414 c.c..
Depone in tal senso, innanzitutto, la documentazione medica presente in atti dalla quale è emerso che l'interdicenda è affetta da “oligofrenia” (cfr. verbale di accertamento dell'invalidità civile).
Nello stesso senso milita il certificato medico a firma della dott.ssa , nel quale si legge Per_1 che riporta un “ritardo mentale grave” (v. allegato all'atto introduttivo). Controparte_1
La circostanza che l'interdicenda non sia in grado di gestirsi autonomamente è stata confermata dal suo esame, avvenuto il 16.05.2024, nel corso del quale è emersa una concreta, attuale e permanente impossibilità a provvedere da sola alla cura dei propri bisogni e interessi.
La , seduta in sedia a rotelle, è apparsa disorientata nel tempo e nello spazio, con lo CP_1 sguardo assente e non ha saputo rispondere a nessuna delle domande a lei rivolte, non comprendendone il significato.
Orbene, alla luce degli elementi istruttori raccolti nel corso del giudizio, non v'è dubbio che la capacità di intendere e di volere dell'interdicenda è irrimediabilmente compromessa a causa delle gravi condizioni di salute in cui versa, che la rendono incapace di provvedere ai propri interessi, sicché si rende necessario assicurale adeguata protezione.
Per quanto sopra, non residuando capacità alcuna, va pronunciata l'interdizione di CP_1
.
[...]
In relazione alla natura e all'esito della controversia le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1870/2022 R.G.: pronuncia l'interdizione di , codice fiscale , nata a Controparte_1 C.F._2
2 Carlentini il 06.08.1972; dispone che il Cancelliere, ai sensi dell'art. 423 c.c., annoti nell'apposito registro la presente sentenza e la comunichi nei termini di legge al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita;
dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 3.7.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
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