TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 14/03/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2771/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2771/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. GANDINI Parte_1 C.F._1
PAOLA con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MUSSI CHIARA CP_1 C.F._2
con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Così come precisate all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 17.12.2024 e di seguito riportate per esteso.
Parte ricorrente:
“nel merito:
In via principale: dichiararsi la separazione personale dei coniugi signori e Parte_1 CP_1
, e disporre le seguenti condizioni:
[...]
pagina 1 di 13 - affidare i figli e congiuntamente alla signora ed al signor con Persona_1 Per_2 Pt_1 CP_1
collocamento presso la signora nella casa coniugale sita in Cardano al Campo, Via del Moncone Pt_1
n. 61 che verrà alla stessa assegnata con quanto l'arreda e correda,
- I figli trascorreranno col padre due fine settimana al mese secondo il criterio dell'alternanza, dal venerdì sera alle ore 19.00 alla domenica sera entro le ore 21.00 (il padre potrà andarli a prendere presso la residenza in Cardano al Campo e ivi riportarli nell'orario convenuto). Il padre signor CP_1
ogni settimana potrà vedere i figli due sere a settimana, senza pernotto, andandoli a prendere presso la madre alle ore 19 e riaccompagnandoli dalla stessa alle ore 22. I giorni e gli orari potranno essere variati in relazione alle esigenze scolastiche e sportive, nonché ricreative dei figli. Sono quindi fatti salvi eventuali diversi accordi tra i genitori presi volta per volta.
- Disporre che il signor - che ha nel frattempo cambiato lavoro e aumentato lo stipendio -, in CP_1
ragione della differenza di reddito e del fatto che non sta spendendo per una abitazione che dichiara di non trovare, versi in via perequativa alla signora euro 200,00 di mantenimento per sé e euro Pt_1
700,00 mensili per il mantenimento dei figli (euro 350,00 per figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi il giorno 5 di ogni mese alle coordinate bancarie della signora che Pt_1
la stessa avrà cura di comunicare al marito, oltre il 50% delle spese extra da corrispondersi secondo il protocollo della Corte d'Appello di Milano.
- Nella denegata ipotesi che il Giudice valuti di ridurre l'assegno di mantenimento per i figli in ragione del fatto che il signor deve anche pagare la rata del mutuo per la casa coniugale, disporre che la CP_1
rata di mutuo versata dal signor sia irripetibile nella misura equivalente alla riduzione CP_1
dell'assegno di mantenimento affinché il signor non cumuli il beneficio della riduzione CP_1
dell'assegno di mantenimento a quello dell'intero valore di quanto versato per il mutuo ottenendo un duplice vantaggio.
- L'assegno unico verrà interamente percepito dalla signora collocataria dei figli;
le detrazioni Pt_1
per le spese dei figli verranno utilizzate in relazione a quanto speso.
- In via istruttoria si domanda ammettersi prova per testi sulle circostanze dedotte nella memoria istruttoria depositata.
Con ristoro di spese e competenze di causa.”.
Parte resistente:
“Nel merito:
Dichiarata la separazione personale dei coniugi e disporre le seguenti CP_1 Parte_1
condizioni:
pagina 2 di 13 - AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO FIGLI MINORI E ASSEGNAZIONE DELLA CASA
FAMIGLIARE: affidare i figli minori della coppia, e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2 Per_1
presso il padre, a cui verrà assegnata la casa famigliare sita in Cardano al Campo, Via Del Moncone
61; in via subordinata, stabilire che i figli resteranno collocati presso la ex casa famigliare ed i genitori ivi risiederanno a settimane alterne con essi, con cambio la domenica sera dopo cena, indicativamente per le ore 20.30;
- TEMPI DI PERMANENZA CON LA MADRE: nell'ipotesi di statuizione di collocamento prevalente paterno, i figli trascorreranno con il padre e la madre fine settimana alterni dal venerdì dopo la scuola al lunedì al rientro a scuola;
la madre trascorrerà altresì con i figli due pomeriggi a settimana indicativamente individuati nel martedì e giovedì da dopo la scuola fino a dopo cena, quando li riporterà al padre. Tale statuizione a valere salvo diverso accordo tra le parti;
- MANTENIMENTO ORDINARIO E SPESE STRAORDINARIE: in considerazione della domanda di collocamento prevalente presso il padre e dando atto del valore economico legato all'assegnazione dell'immobile, il SI. non avanza richieste di contributo al mantenimento ordinario, chiedendo CP_1
che gli venga integralmente assegnato l'assegno unico per i due figli minori;
le spese straordinarie
(con riferimento al Protocollo in essere presso la Corte d'Appello di Milano che qui si intende integralmente richiamato e recepito) saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, con rimborso da effettuarsi entro giorni 5 dalla presentazione della spesa da parte del genitore che
l'ha sostenuta;
- VACANZE: durante il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane, consecutive o non consecutive, con accordo su tempi ed eventuali mete di villeggiatura entro il giorno
10 giugno di ciascun anno ed esplicita facoltà per il padre di poter trascorrere tale periodo in Albania con i figli, quale suo Paese d'origine;
-FESTIVITA' DA CALENDARIO: le festività seguiranno la regola dell'alternanza e così se Natale con la madre, S. Stefano con il padre ecc…. Ciò a valersi salvo diverso accordo tra i genitori;
- DOCUMENTI DEI FIGLI MINORI: in considerazione delle disposizioni rispetto al collocamento prevalente dei figli minori, stabilire che sarà il padre a custodire i documenti di identità dei figli minori, fatta salva la consegna temporanea alla madre in caso di comprovata necessità. In via istruttoria: si chiede essere ammessi alla prova per interrogatorio formale del ricorrente sui fatti dedotti in narrativa, che verranno meglio articolati per separati capitali nelle memorie autorizzate.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testi, capitolare le circostanze di fatto, produrre documenti e diversamente concludere. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
pagina 3 di 13
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti contraevano matrimonio in Cardano al Campo in data 09.11.2016 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 12, P.1, anno 2016) e stabilivano come dimora coniugale l'abitazione di cui sono comproprietari, sita in Cardano al Campo, via del Moncone n. 61.
Dall'unione nascevano i figli il 18.10.2012, e il 21.09.2016. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 13.06.2022 la SI.ra adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Pt_1
l'emissione della pronuncia di separazione, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale.
Domandava, inoltre, l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso di sé,
l'assegnazione della casa familiare, nonché l'obbligo in capo al SI. di corrisponderle l'importo CP_1 di € 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli.
In data 08.09.2022 si costituiva il SI. mediante comparsa di risposta con la quale aderiva alla CP_1
domanda di separazione e formulava autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
A seguito dell'audizione di (il quale dichiarava di volere che i genitori rimanessero insieme e Per_1
che si alternassero per prendersi cura dei due fratelli), con ordinanza del 20.09.2022, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, fissava l'udienza del 08.02.2023, nominando quale Giudice
Istruttore il Dottor e assumeva i seguenti provvedimenti provvisori: Per_3
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i figli vengono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3) la casa coniugale, con quanto l'arreda viene assegnata alla madre, la quale l'abiterà con i figli. il marito lascerà la casa entro 7 giorni da oggi;
4) il padre potrà tenere con sé i figli: due pomeriggi alla settimana, di preferenza il martedì e il giovedì, dalle 17,00 alle 21,00; a fine-settimana alterni, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola, alla domenica sera alle ore 21,00; sempre secondo il criterio dell'alternanza, durante le vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali tre giorni consecutivi;
tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi entro aprile;
5) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo di € 200,00 mensili per ciascun figlio, importo da versarsi entro il 10 di ogni mese, a decorrere dal presente mese,
pagina 4 di 13 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, preventivamente concordate e debitamente documentate, salvo urgenza;
6) l'assegno unico per i figli sarà percepito in misura integrale dalla madre;
7) il mutuo gravante sull'immobile famigliare sarà pagato al 50% come per legge e da contratto da ciascuna delle parti”.
Al fine di verificare lo stato emotivo dei minori e la gestione dei rapporti tra le parti, il Giudice istruttore con ordinanza del 02.05.2023 incaricava i SS del Comune di Cardano al Campo di riferire “1) quale sia lo stato emotivo dei minori;
2) quale il loro rapporto con i genitori;
3) se questi siano adeguatamente seguiti e se necessitino di interventi a supporto (in particolare
TOMAS);
4) quali eventuali modifiche debbano essere apportate per favorire la crescita equilibrata dei minori, tenuto conto anche della proposta paterna di mutamento della collocazione”.
Nelle conclusioni della relazione del 19.09.2023 i SS incaricati riportavano che, nonostante la fatica di ambedue i minori, e venivano adeguatamente supportati e seguiti dai genitori. Rilevavano, Per_1 Per_2 invece, l'opportunità dell'avvio di un percorso di coordinazione genitoriale per i genitori “dal momento che questa sottesa mancanza di comunicazione e conflittualità rischia di impattare sui minori e divenire un ostacolo ad un sano processo evolutivo” (pag. 5).
All'udienza del 04.10.2023 le parti chiedevano la sospensione del processo per l'avvio del percorso di coordinazione genitoriale.
A gennaio 2024 il fascicolo veniva riassegnato al nuovo Giudice Istruttore.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) Status
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione personale dei coniugi.
2) Affido, collocamento dei figli minori, assegnazione della casa coniugale e frequentazione padre/figli
In punto di affido, ambedue le parti chiedevano l'affido condiviso di e Tale domanda Per_1 Per_2
merita di essere accolta, in quanto conforme al superiore interesse dei minori.
pagina 5 di 13 Entrambe le parti domandavano, in via principale, il collocamento prevalente dei minori presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare, sita in Cardano al Campo, Via del Moncone n. 61, di proprietà di entrambi (v. doc. 3 allegato al ricorso).
In via subordinata, parte resistente chiedeva disporsi il collocamento paritetico dei minori con alternanza dei genitori nella casa familiare.
Con l'ordinanza presidenziale del 22.09.2022 la casa familiare veniva provvisoriamente assegnata alla ricorrente. Tenuto conto anche della prospettazione di soluzioni alternative da parte del resistente
(collocamento alternato e vendita dell'immobile), si incaricavano i SS di Cardano al Campo di riferire
“quali eventuali modifiche debbano essere apportati per favorire la crescita equilibrata dei minori, tenuto conto anche della proposta paterna di mutamento della collocazione”.
All'esito della valutazione, i SS non proponevano una modifica rispetto al collocamento dei minori, soprattutto alla luce della difficoltà manifestate dal resistente a presenziare agli incontri (di fatto, incontrava una sola volta gli operatori) in quanto “la sua attività lavorativa come autotrasportatore è molto intensa: è fuori tutto il giorno e, per tale motivo, la sua eventuale disponibilità agli incontri è solo di sera o di sabato e domenica” (v. pag. 4 della relazione recante data 19.09.2023).
Tutto ciò premesso, giova ricordare che, ai fini dell'assegnazione della casa familiare, la valutazione che il giudice del merito è chiamato a svolgere deve riguardare prioritariamente la realizzazione del best interest dei minori.
Valorizzando il significato che assume la casa coniugale da intendersi quale “ambiente domestico costituente un centro di affetti, interessi e consuetudini di vita che concorre allo sviluppo ed alla formazione della personalità della prole”1, appare preminente - financo rispetto al criterio della proprietà od altro titolo in forza del quale il coniuge non assegnatario detenga l'immobile – l'esigenza del minore alla conservazione del proprio habitat domestico.
Nel caso di specie, in ragione di tali considerazioni, si ritiene preminente tutelare il superiore interesse
Pers di e che non rende auspicabile un ulteriore sconvolgimento delle abitudini dei minori. In Per_1
particolare, considerate le difficoltà manifestate da a seguito della separazione dei genitori, che Per_1
rendevano necessaria una presa in carico psicologica del minore per aiutarlo nella gestione della rabbia, non si ritiene conforme all'interesse dei figli né la vendita della casa familiare né l'alternanza dei genitori nella stessa.
pagina 6 di 13 Determinante ai fini del collocamento dei minori, e di riflesso dell'assegnazione della casa familiare, è la diversa disponibilità delle parti, in termini quantitativi e qualitativi, allo svolgimento di attività di cura dei figli.
Come comprovato dalla relazione dei SS, infatti, la SI.ra è in grado di accudire i figli in prima Pt_1
persona, sostenendoli e supportandoli, senza dover ricorrere costantemente al supporto del suo nucleo d'origine. La stessa capacità non è, invece, riscontrabile nel resistente, il quale, peraltro, consapevole dell'incompatibilità dei suoi impegni lavorativi con l'attività di cura dei minori, chiedeva l'assegnazione della casa familiare al fine di poter ospitare i suoi genitori (attualmente residenti in
Albania) per ricevere ausilio quotidiano nell'accudimento di e L'attività lavorativa del Per_1 Per_2
padre, infatti, non gli consentirebbe di accudire i minori in autonomia. Alla prima udienza dinnanzi al
GI, il resistente, infatti, dichiarava: “facendo l'autista sono spesso via, a volte non torno”.
Tale soluzione non appare conforme all'interesse dei minori sia in ragione delle paventate difficoltà linguistiche che incontrerebbero minori e nonni paterni (i genitori del non sono fluenti in italiano CP_1
e i bambini non parlano l'albanese) sia in ragione dell'assenza di un preesistente forte legame trai minori e i nonni paterni, dovuta alla sporadicità della frequentazione tra gli stessi.
Inoltre, non vi sono ragioni per le quali ritenere preferibile che i minori siano accuditi dai nonni anziché dalla madre.
Di contro, la SI.ra appare in grado di gestire i minori autonomamente e può all'occorrenza Pt_1 usufruire del supporto dei suoi genitori, che, come si legge anche nella relazione dei SS “sono una presenza importante per i bambini e questi ultimi ne parlano con affetto e rispetto” (v. pag. 3 della relazione dei SS).
Anche nel corso dell'audizione, dichiarava che era sempre stata la mamma – o eventualmente i Per_1
nonni materni – ad aiutarlo nei compiti, non il padre, così come le insegnanti riferivano ai SS di essersi sempre interfacciati con la madre dei minori, mentre il padre collaborava solo se espressamente chiamato a farlo (relazione del 23.9.2023).
In altre parole, si prevede il prevalente collocamento presso la madre non per una supposta preferenza della madre rispetto al padre, bensì della madre rispetto ai nonni.
Tutto ciò considerato, il Collegio ritiene di confermare il collocamento prevalente presso la madre e l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare.
Non può, invece, disporsi che i minori rimangano nella casa familiare e siano i genitori ad alternarsi, come richiesto dal resistente, posto che il conflitto fra i coniugi è troppo acceso per consentire una tale soluzione. In particolare, la co.ge evidenziava la difficoltà e la resistenza del padre a relazionarsi pagina 7 di 13 serenamente con la madre, a causa di irrisolti legati alla separazione in relazione ai quali si coglieva un'evidente sofferenza.
Le parti, poi, non riescono ad accordarsi in autonomia e proficuamente nemmeno sulle ferie estive. Nel
2024 era il Giudice a dover autorizzare il padre a recarsi in Albania con i minori, mentre nel 2023 il padre portava in una località diversa da quella indicata alla madre. Per_1
In detto contesto, l'alternanza fra genitori nella stessa casa non è praticabile, in quanto introdurrebbe ulteriori ragioni di conflitto, come la gestione della casa, la spesa, etc.
Inoltre, non è chiaro come il padre gestirebbe i minori nelle settimane di propria competenza, non apparendo una soluzione praticabile far venire ogni settimana dall'Albania i propri genitori (il resistente deduceva di non avere reperito un'altra abitazione e solo nell'udienza di luglio 2024 affermava di condividere un appartamento a Ferno con un conoscente, sostenendo € 400 per canoni di locazione).
Quanto alla frequentazione con il genitore non collocatario, nel corso del processo è emersa la difficoltà del padre nel rispettare il palinsesto provvisoriamente adottato in sede presidenziale, il quale prevedeva che “il padre potrà tenere con sé i figli: due pomeriggi alla settimana, di preferenza il martedì e il giovedì, dalle 17,00 alle 21,00; a fine-settimana alterni, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola, alla domenica sera alle ore 21,00; sempre secondo il criterio dell'alternanza, durante le vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali tre giorni consecutivi;
tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi entro aprile”.
Infatti, sia in ragione degli impegni lavorativi paterni sia in ragione della precarietà abitativa del SI.
, che all'esito di due anni di processo non si è ancora positivamente attivato nella ricerca di una CP_1
soluzione abitativa, il tempo che questi trascorreva con i minori subiva una forte contrazione.
Quanto agli impegni lavorativi, infatti, come si è detto, il resistente “è fuori tutto il giorno e, per tale motivo, la sua eventuale disponibilità agli incontri è solo di sera o di sabato e domenica”; quanto alla situazione abitativa del SI. nella relazione conclusiva della COGE, dott.ssa si legge CP_1 Per_5 che il resistente “non godeva di una propria autonomia appoggiandosi a persone di sua conoscenza, non potendo di conseguenza garantire ai minori un tempo di permanenza qualitativamente valido.
Padre e figli infatti condividevano momenti all'aperto compatibilmente con la bella stagione e limitatamente a spazi temporali varabili” (v. pag. 2 della relazione depositata in data 06.12.2024 da parte resistente).
pagina 8 di 13 Pertanto, fino a quando il resistente non reperirà un'appropriata abitazione, si ritiene di ridurre il palinsesto della frequentazione padre/figli, onde renderlo compatibile con l'assetto attualmente in essere, come segue: compatibilmente con gli impegni dei minori ed impregiudicati migliori accordi tra le parti, il padre potrà tenere con sé i figli per due sere infrasettimanali (preferibilmente in occasione della cena), avendo cura di riportare i minori presso l'abitazione familiare non oltre le ore 22.00; inoltre, secondo la regola dell'alternanza, il padre potrà trascorrere con i minori le giornate del sabato e della domenica, riportando i minori presso l'abitazione familiare entro le ore 21.00.
A tali giornate, previo accordo tra le parti, si potrà aggiungere la giornata del venerdì, compatibilmente con gli impegni lavorativi paterni.
Si dispone sin d'ora che qualora il SI. dovesse reperire un'adeguata soluzione abitativa e fatti CP_1
salvi migliori accordi tra le parti, verrà ripristinato il palinsesto di frequentazione padre/figli adottato in sede presidenziale.
Quanto ai periodi di vacanza estivi, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane, consecutive o non consecutive, con accordo su tempi ed eventuali mete di villeggiatura entro il giorno
10 giugno di ciascun anno. Gli ulteriori periodi di festività scolastici seguiranno la regola dell'alternanza, salvo diverso accordo tra i genitori.
I figli minori, secondo il principio dell'alternanza, trascorreranno i primi 7 giorni delle vacanze natalizie (dal 23/12 al 30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore. I figli minori, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorreranno le vacanze pasquali metà con un genitore e metà con l'altro. Nel giorno di Pasqua, in particolare, staranno con il genitore che non li terrà con sé il giorno di Natale.
3) Mantenimento dei minori
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali, la SI.ra chiedeva, sin dalla proposizione del ricorso, Pt_1 un contributo al mantenimento dei figli in capo al SI. pari ad € 700,00 mensili, annualmente CP_1 rivalutabili secondo gli indici ISTAT, il 50% delle spese straordinarie e l'integrale percezione dell'Assegno Unico.
Il resistente, avanzando in via principale domanda di assegnazione della casa familiare e di collocamento prevalente dei figli presso di sé e in via subordinata domanda di collocamento paritetico alternato, non domandava che venisse posto a carico della moglie un assegno a titolo di mantenimento indiretto, ma chiedeva unicamente la suddivisione al 50% delle spese straordinarie e la integrale percezione dell'AU.
pagina 9 di 13 Ai fini della individuazione della misura dell'assegno periodico al cui versamento uno dei genitori – tendenzialmente quello non collocatario – è tenuto, il sistema normativo italiano non prevede un unico criterio predeterminato, bensì indica, all'art. 337 ter c.c., una serie di parametri quali “le attuali esigenze del figlio”, “il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”, “le risorse economiche di entrambi i genitori” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Nel caso di specie, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, dell'assegnazione della casa familiare alla madre, delle modalità di mantenimento diretto dei figli e della suddivisione delle attività di cura degli stessi, ritiene il Collegio che l'assegno a carico del padre debba essere confermato in €
200 a figlio.
Ai fini di detta quantificazione, si deve altresì tenere conto del fatto che l'AU viene percepito integralmente dalla madre, nonostante l'affido condiviso (l'AU spetta ai genitori affidatari non collocatari, salva diversa disposizione del Giudice) e che il padre non ne domandava il 50%, ma chiedeva di percepirlo integralmente solo in caso di collocamento presso di sé dei minori.
Pertanto, il resistente, lasciando che la madre percepisca anche la quota di propria competenza (pari ad
€ 230), già sta contribuendo al mantenimento indiretto dei minori.
Inoltre, come richiesto da entrambe le parti, le spese straordinarie devono essere ripartite al 50% fra i due genitori ed essere regolate come da Protocollo della Corte di Appello di Milano.
Quanto alla situazione reddituale delle parti, la ricorrente, assunta con contratto a tempo indeterminato, percepiva sino al 2021 uno stipendio netto di circa € 1.500,00, ricalcolato su dodici mensilità (v. 730 relativi al 2020, 2021 e 2022 al doc. 6 allegato al ricorso introduttivo).
Dalle buste paga relative al 2022 (anno per il quale la ricorrente ha provveduto a depositare tutte le buste paga, anche relative alla tredicesima e quattordicesima mensilità) si evince un aumento della retribuzione percepita, che, ricalcolata su dodici mensilità, tenendo quindi già conto della tredicesima e quattordicesima, è di circa € 1.700,00 mensili.
Tale trend positivo appare, peraltro, confermato anche dal deposito delle buste paga per i mesi da gennaio ad agosto del 2023 (v. cedolini paga 2022 e 2023 depositati in data 25.09.2023).
Inoltre, la ricorrente percepisce interamente l'AU che ammonta ad € 460,00 (Si veda quanto dichiarato all'udienza del 17.7.2024).
Da ultimo, la non sostiene canoni di locazione, in ragione dell'assegnazione della casa familiare, Pt_1 per la quale però paga mensilmente la quota di circa € 430,00, corrispondente alla metà dell'importo dovuto a titolo di mutuo.
pagina 10 di 13 Sostiene, in qualità di assegnataria della casa familiare, le spese ordinarie per l'immobile, che, come si evince dal preventivo spese allegato al ricorso introduttivo, ammontano a circa € 160,00 mensili.
Quanto alle spese per i minori, doveva sosteneva l'importo annuale di € 1.400,00 (v. doc. 11 a e doc.
11 b) per la mensa scolastica di e importo che, suddiviso per dodici mensilità, comportava Per_1 Per_2
un esborso mensile di complessivi € 116,00. però, non frequenta più le elementari e, quindi, Per_1
non vi sono più i buoni mensa.
Come dichiarato dalla ricorrente risulta, invece, estinto in data 30.05.2023 il contratto di finanziamento stipulato da entrambi i coniugi per l'acquisto dell'automobile CI AG (doc. 7 a allegati al ricorso introduttivo).
Il resistente, invece, dalla documentazione economica relativa agli anni 2019, 2020 e 2021 percepiva una retribuzione, ricalcolata su dodici mensilità, di circa € 1.750,00 (si vedano i docc. da 1 a 3 allegati alla comparsa di costituzione dell'08.09.2022).
Dalle buste paga relative al 2022 risulta uno stipendio mensile, ricalcolato su dodici mensilità, di €
2.300,00. Anche a fronte del mutamento di lavoro del resistente, che dal 13.03.2023 veniva assunto presso la RG Trasporti SRL, risulta pressocché inalterata la retribuzione mensile.
Quanto alle spese, allo stato attuale, il resistente non ha spese abitative, sostiene però mensilmente la quota di circa € 430,00, corrispondente alla metà dell'importo dovuto a titolo di mutuo.
All'udienza del 17.7.2024 affermava di sostenere un canone di € 400 per un immobile a Ferno, ma non dava prova di detta circostanza.
Così chiarite le condizioni economiche delle parti, tenuto conto dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore, si confermano le statuizioni già in atto.
4) Assegno di mantenimento
Quanto alla domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente nella memoria integrativa, è preliminarmente opportuno evidenziare che la separazione personale, a differenza del divorzio, non fa venire meno il vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156
c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge - in assenza della condizione ostativa dell'addebito - sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, “che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale
pagina 11 di 13 di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” 2.
Ciò posto, il fatto che la SI.ra goda di una propria autonomia economica e disponga di redditi Pt_1 propri non è sufficiente di per sé ad escludere il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, dal momento che l'art.156 c.c. non postula l'accertamento dello stato di bisogno, ma impone un giudizio di adeguatezza del reddito del coniuge, che necessariamente sottende un confronto tra le parti e che conduca ad una situazione patrimoniale di squilibrio.
L'assegno di mantenimento deve essere riconosciuto in favore del coniuge che, alla stregua di una valutazione comparativa, versi in una condizione economica deteriore rispetto all'altro e deve ritenersi dovuto ogni qualvolta questi non sia in grado di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro3.
Nel caso di specie, in applicazione dei detti principi, la domanda della ricorrente non può essere accolta.
Non è, infatti, ravvisabile una situazione economica di squilibrio tra le parti: dalla comparazione dei
730 in atti emerge una complessiva condizione reddituale pressocché assimilabile.
Inoltre, si deve tenere conto dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337sexies c.c.
Né si può ritenere fondante il diritto all'assegno di mantenimento l'incremento dei redditi derivanti dal mutamento dell'attività lavorativa del resistente, sia perché successiva al venir meno della convivenza, sia a fronte del miglioramento delle condizioni economiche anche della richiedente.
5) Spese
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, considerata la reciproca soccombenza (il resistente era soccombente sul collocamento, la madre sull'assegno di mantenimento) e la condotta processuale delle parti.
In particolare, il 23.7.2024 si svolgeva udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, al fine di regolamentare le ferie dei minori. La ricorrente non partecipava a detta udienza, 2 V. Cass., Sez. VI, Sentenza n. 4327 del 10/02/2022
pagina 12 di 13 all'esito della quale il resistente veniva autorizzato a portare i figli in Albania per il periodo 16 – 25 agosto 2024.
Il 12.8.2024 la ricorrente depositava istanza di revoca per la sospensione dell'autorizzazione al viaggio che doveva iniziare dopo soli quattro giorni, senza lasciare alla controparte i termini per difendersi compiutamente, considerato inoltre che vi era in mezzo la giornata di Ferragosto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico
Ministero:
1) dichiara la separazione personale tra i SIg.ri e , coniugatisi in Parte_1 Parte_2
Cardano al Campo in data 09.11.2016 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n.12, P.1, anno 2016);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cardano al Campo di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) affida nato il [...], e nato il [...], ad [...] i genitori, Persona_6 Per_7
con collocamento prevalente presso la madre;
4) regola le modalità di frequentazione padre/figli come in parte motiva;
5) assegna alla madre la casa familiare, sita in Cardano al Campo, Via del Moncone n. 61;
6) dispone che l'Assegno Unico per i figli sia percepito interamente dalla madre;
7) rigetta la domanda della ricorrente di riconoscimento di un assegno di mantenimento ex art. 156
c.c.;
8) dispone che, dal deposito del ricorso, il padre versi alla madre, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, € 200 per figlio, oltre rivalutazione annuale. Le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
9) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 13 marzo
2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. C. Cost. n. 308 del 30/07/2008 3 V. Cass., Sez VI, Sentenza n. 952 del 13/01/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2771/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. GANDINI Parte_1 C.F._1
PAOLA con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MUSSI CHIARA CP_1 C.F._2
con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Così come precisate all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 17.12.2024 e di seguito riportate per esteso.
Parte ricorrente:
“nel merito:
In via principale: dichiararsi la separazione personale dei coniugi signori e Parte_1 CP_1
, e disporre le seguenti condizioni:
[...]
pagina 1 di 13 - affidare i figli e congiuntamente alla signora ed al signor con Persona_1 Per_2 Pt_1 CP_1
collocamento presso la signora nella casa coniugale sita in Cardano al Campo, Via del Moncone Pt_1
n. 61 che verrà alla stessa assegnata con quanto l'arreda e correda,
- I figli trascorreranno col padre due fine settimana al mese secondo il criterio dell'alternanza, dal venerdì sera alle ore 19.00 alla domenica sera entro le ore 21.00 (il padre potrà andarli a prendere presso la residenza in Cardano al Campo e ivi riportarli nell'orario convenuto). Il padre signor CP_1
ogni settimana potrà vedere i figli due sere a settimana, senza pernotto, andandoli a prendere presso la madre alle ore 19 e riaccompagnandoli dalla stessa alle ore 22. I giorni e gli orari potranno essere variati in relazione alle esigenze scolastiche e sportive, nonché ricreative dei figli. Sono quindi fatti salvi eventuali diversi accordi tra i genitori presi volta per volta.
- Disporre che il signor - che ha nel frattempo cambiato lavoro e aumentato lo stipendio -, in CP_1
ragione della differenza di reddito e del fatto che non sta spendendo per una abitazione che dichiara di non trovare, versi in via perequativa alla signora euro 200,00 di mantenimento per sé e euro Pt_1
700,00 mensili per il mantenimento dei figli (euro 350,00 per figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi il giorno 5 di ogni mese alle coordinate bancarie della signora che Pt_1
la stessa avrà cura di comunicare al marito, oltre il 50% delle spese extra da corrispondersi secondo il protocollo della Corte d'Appello di Milano.
- Nella denegata ipotesi che il Giudice valuti di ridurre l'assegno di mantenimento per i figli in ragione del fatto che il signor deve anche pagare la rata del mutuo per la casa coniugale, disporre che la CP_1
rata di mutuo versata dal signor sia irripetibile nella misura equivalente alla riduzione CP_1
dell'assegno di mantenimento affinché il signor non cumuli il beneficio della riduzione CP_1
dell'assegno di mantenimento a quello dell'intero valore di quanto versato per il mutuo ottenendo un duplice vantaggio.
- L'assegno unico verrà interamente percepito dalla signora collocataria dei figli;
le detrazioni Pt_1
per le spese dei figli verranno utilizzate in relazione a quanto speso.
- In via istruttoria si domanda ammettersi prova per testi sulle circostanze dedotte nella memoria istruttoria depositata.
Con ristoro di spese e competenze di causa.”.
Parte resistente:
“Nel merito:
Dichiarata la separazione personale dei coniugi e disporre le seguenti CP_1 Parte_1
condizioni:
pagina 2 di 13 - AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO FIGLI MINORI E ASSEGNAZIONE DELLA CASA
FAMIGLIARE: affidare i figli minori della coppia, e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2 Per_1
presso il padre, a cui verrà assegnata la casa famigliare sita in Cardano al Campo, Via Del Moncone
61; in via subordinata, stabilire che i figli resteranno collocati presso la ex casa famigliare ed i genitori ivi risiederanno a settimane alterne con essi, con cambio la domenica sera dopo cena, indicativamente per le ore 20.30;
- TEMPI DI PERMANENZA CON LA MADRE: nell'ipotesi di statuizione di collocamento prevalente paterno, i figli trascorreranno con il padre e la madre fine settimana alterni dal venerdì dopo la scuola al lunedì al rientro a scuola;
la madre trascorrerà altresì con i figli due pomeriggi a settimana indicativamente individuati nel martedì e giovedì da dopo la scuola fino a dopo cena, quando li riporterà al padre. Tale statuizione a valere salvo diverso accordo tra le parti;
- MANTENIMENTO ORDINARIO E SPESE STRAORDINARIE: in considerazione della domanda di collocamento prevalente presso il padre e dando atto del valore economico legato all'assegnazione dell'immobile, il SI. non avanza richieste di contributo al mantenimento ordinario, chiedendo CP_1
che gli venga integralmente assegnato l'assegno unico per i due figli minori;
le spese straordinarie
(con riferimento al Protocollo in essere presso la Corte d'Appello di Milano che qui si intende integralmente richiamato e recepito) saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, con rimborso da effettuarsi entro giorni 5 dalla presentazione della spesa da parte del genitore che
l'ha sostenuta;
- VACANZE: durante il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane, consecutive o non consecutive, con accordo su tempi ed eventuali mete di villeggiatura entro il giorno
10 giugno di ciascun anno ed esplicita facoltà per il padre di poter trascorrere tale periodo in Albania con i figli, quale suo Paese d'origine;
-FESTIVITA' DA CALENDARIO: le festività seguiranno la regola dell'alternanza e così se Natale con la madre, S. Stefano con il padre ecc…. Ciò a valersi salvo diverso accordo tra i genitori;
- DOCUMENTI DEI FIGLI MINORI: in considerazione delle disposizioni rispetto al collocamento prevalente dei figli minori, stabilire che sarà il padre a custodire i documenti di identità dei figli minori, fatta salva la consegna temporanea alla madre in caso di comprovata necessità. In via istruttoria: si chiede essere ammessi alla prova per interrogatorio formale del ricorrente sui fatti dedotti in narrativa, che verranno meglio articolati per separati capitali nelle memorie autorizzate.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testi, capitolare le circostanze di fatto, produrre documenti e diversamente concludere. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
pagina 3 di 13
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti contraevano matrimonio in Cardano al Campo in data 09.11.2016 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 12, P.1, anno 2016) e stabilivano come dimora coniugale l'abitazione di cui sono comproprietari, sita in Cardano al Campo, via del Moncone n. 61.
Dall'unione nascevano i figli il 18.10.2012, e il 21.09.2016. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 13.06.2022 la SI.ra adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Pt_1
l'emissione della pronuncia di separazione, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale.
Domandava, inoltre, l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso di sé,
l'assegnazione della casa familiare, nonché l'obbligo in capo al SI. di corrisponderle l'importo CP_1 di € 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli.
In data 08.09.2022 si costituiva il SI. mediante comparsa di risposta con la quale aderiva alla CP_1
domanda di separazione e formulava autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
A seguito dell'audizione di (il quale dichiarava di volere che i genitori rimanessero insieme e Per_1
che si alternassero per prendersi cura dei due fratelli), con ordinanza del 20.09.2022, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, fissava l'udienza del 08.02.2023, nominando quale Giudice
Istruttore il Dottor e assumeva i seguenti provvedimenti provvisori: Per_3
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i figli vengono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3) la casa coniugale, con quanto l'arreda viene assegnata alla madre, la quale l'abiterà con i figli. il marito lascerà la casa entro 7 giorni da oggi;
4) il padre potrà tenere con sé i figli: due pomeriggi alla settimana, di preferenza il martedì e il giovedì, dalle 17,00 alle 21,00; a fine-settimana alterni, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola, alla domenica sera alle ore 21,00; sempre secondo il criterio dell'alternanza, durante le vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali tre giorni consecutivi;
tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi entro aprile;
5) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo di € 200,00 mensili per ciascun figlio, importo da versarsi entro il 10 di ogni mese, a decorrere dal presente mese,
pagina 4 di 13 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, preventivamente concordate e debitamente documentate, salvo urgenza;
6) l'assegno unico per i figli sarà percepito in misura integrale dalla madre;
7) il mutuo gravante sull'immobile famigliare sarà pagato al 50% come per legge e da contratto da ciascuna delle parti”.
Al fine di verificare lo stato emotivo dei minori e la gestione dei rapporti tra le parti, il Giudice istruttore con ordinanza del 02.05.2023 incaricava i SS del Comune di Cardano al Campo di riferire “1) quale sia lo stato emotivo dei minori;
2) quale il loro rapporto con i genitori;
3) se questi siano adeguatamente seguiti e se necessitino di interventi a supporto (in particolare
TOMAS);
4) quali eventuali modifiche debbano essere apportate per favorire la crescita equilibrata dei minori, tenuto conto anche della proposta paterna di mutamento della collocazione”.
Nelle conclusioni della relazione del 19.09.2023 i SS incaricati riportavano che, nonostante la fatica di ambedue i minori, e venivano adeguatamente supportati e seguiti dai genitori. Rilevavano, Per_1 Per_2 invece, l'opportunità dell'avvio di un percorso di coordinazione genitoriale per i genitori “dal momento che questa sottesa mancanza di comunicazione e conflittualità rischia di impattare sui minori e divenire un ostacolo ad un sano processo evolutivo” (pag. 5).
All'udienza del 04.10.2023 le parti chiedevano la sospensione del processo per l'avvio del percorso di coordinazione genitoriale.
A gennaio 2024 il fascicolo veniva riassegnato al nuovo Giudice Istruttore.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) Status
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione personale dei coniugi.
2) Affido, collocamento dei figli minori, assegnazione della casa coniugale e frequentazione padre/figli
In punto di affido, ambedue le parti chiedevano l'affido condiviso di e Tale domanda Per_1 Per_2
merita di essere accolta, in quanto conforme al superiore interesse dei minori.
pagina 5 di 13 Entrambe le parti domandavano, in via principale, il collocamento prevalente dei minori presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare, sita in Cardano al Campo, Via del Moncone n. 61, di proprietà di entrambi (v. doc. 3 allegato al ricorso).
In via subordinata, parte resistente chiedeva disporsi il collocamento paritetico dei minori con alternanza dei genitori nella casa familiare.
Con l'ordinanza presidenziale del 22.09.2022 la casa familiare veniva provvisoriamente assegnata alla ricorrente. Tenuto conto anche della prospettazione di soluzioni alternative da parte del resistente
(collocamento alternato e vendita dell'immobile), si incaricavano i SS di Cardano al Campo di riferire
“quali eventuali modifiche debbano essere apportati per favorire la crescita equilibrata dei minori, tenuto conto anche della proposta paterna di mutamento della collocazione”.
All'esito della valutazione, i SS non proponevano una modifica rispetto al collocamento dei minori, soprattutto alla luce della difficoltà manifestate dal resistente a presenziare agli incontri (di fatto, incontrava una sola volta gli operatori) in quanto “la sua attività lavorativa come autotrasportatore è molto intensa: è fuori tutto il giorno e, per tale motivo, la sua eventuale disponibilità agli incontri è solo di sera o di sabato e domenica” (v. pag. 4 della relazione recante data 19.09.2023).
Tutto ciò premesso, giova ricordare che, ai fini dell'assegnazione della casa familiare, la valutazione che il giudice del merito è chiamato a svolgere deve riguardare prioritariamente la realizzazione del best interest dei minori.
Valorizzando il significato che assume la casa coniugale da intendersi quale “ambiente domestico costituente un centro di affetti, interessi e consuetudini di vita che concorre allo sviluppo ed alla formazione della personalità della prole”1, appare preminente - financo rispetto al criterio della proprietà od altro titolo in forza del quale il coniuge non assegnatario detenga l'immobile – l'esigenza del minore alla conservazione del proprio habitat domestico.
Nel caso di specie, in ragione di tali considerazioni, si ritiene preminente tutelare il superiore interesse
Pers di e che non rende auspicabile un ulteriore sconvolgimento delle abitudini dei minori. In Per_1
particolare, considerate le difficoltà manifestate da a seguito della separazione dei genitori, che Per_1
rendevano necessaria una presa in carico psicologica del minore per aiutarlo nella gestione della rabbia, non si ritiene conforme all'interesse dei figli né la vendita della casa familiare né l'alternanza dei genitori nella stessa.
pagina 6 di 13 Determinante ai fini del collocamento dei minori, e di riflesso dell'assegnazione della casa familiare, è la diversa disponibilità delle parti, in termini quantitativi e qualitativi, allo svolgimento di attività di cura dei figli.
Come comprovato dalla relazione dei SS, infatti, la SI.ra è in grado di accudire i figli in prima Pt_1
persona, sostenendoli e supportandoli, senza dover ricorrere costantemente al supporto del suo nucleo d'origine. La stessa capacità non è, invece, riscontrabile nel resistente, il quale, peraltro, consapevole dell'incompatibilità dei suoi impegni lavorativi con l'attività di cura dei minori, chiedeva l'assegnazione della casa familiare al fine di poter ospitare i suoi genitori (attualmente residenti in
Albania) per ricevere ausilio quotidiano nell'accudimento di e L'attività lavorativa del Per_1 Per_2
padre, infatti, non gli consentirebbe di accudire i minori in autonomia. Alla prima udienza dinnanzi al
GI, il resistente, infatti, dichiarava: “facendo l'autista sono spesso via, a volte non torno”.
Tale soluzione non appare conforme all'interesse dei minori sia in ragione delle paventate difficoltà linguistiche che incontrerebbero minori e nonni paterni (i genitori del non sono fluenti in italiano CP_1
e i bambini non parlano l'albanese) sia in ragione dell'assenza di un preesistente forte legame trai minori e i nonni paterni, dovuta alla sporadicità della frequentazione tra gli stessi.
Inoltre, non vi sono ragioni per le quali ritenere preferibile che i minori siano accuditi dai nonni anziché dalla madre.
Di contro, la SI.ra appare in grado di gestire i minori autonomamente e può all'occorrenza Pt_1 usufruire del supporto dei suoi genitori, che, come si legge anche nella relazione dei SS “sono una presenza importante per i bambini e questi ultimi ne parlano con affetto e rispetto” (v. pag. 3 della relazione dei SS).
Anche nel corso dell'audizione, dichiarava che era sempre stata la mamma – o eventualmente i Per_1
nonni materni – ad aiutarlo nei compiti, non il padre, così come le insegnanti riferivano ai SS di essersi sempre interfacciati con la madre dei minori, mentre il padre collaborava solo se espressamente chiamato a farlo (relazione del 23.9.2023).
In altre parole, si prevede il prevalente collocamento presso la madre non per una supposta preferenza della madre rispetto al padre, bensì della madre rispetto ai nonni.
Tutto ciò considerato, il Collegio ritiene di confermare il collocamento prevalente presso la madre e l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare.
Non può, invece, disporsi che i minori rimangano nella casa familiare e siano i genitori ad alternarsi, come richiesto dal resistente, posto che il conflitto fra i coniugi è troppo acceso per consentire una tale soluzione. In particolare, la co.ge evidenziava la difficoltà e la resistenza del padre a relazionarsi pagina 7 di 13 serenamente con la madre, a causa di irrisolti legati alla separazione in relazione ai quali si coglieva un'evidente sofferenza.
Le parti, poi, non riescono ad accordarsi in autonomia e proficuamente nemmeno sulle ferie estive. Nel
2024 era il Giudice a dover autorizzare il padre a recarsi in Albania con i minori, mentre nel 2023 il padre portava in una località diversa da quella indicata alla madre. Per_1
In detto contesto, l'alternanza fra genitori nella stessa casa non è praticabile, in quanto introdurrebbe ulteriori ragioni di conflitto, come la gestione della casa, la spesa, etc.
Inoltre, non è chiaro come il padre gestirebbe i minori nelle settimane di propria competenza, non apparendo una soluzione praticabile far venire ogni settimana dall'Albania i propri genitori (il resistente deduceva di non avere reperito un'altra abitazione e solo nell'udienza di luglio 2024 affermava di condividere un appartamento a Ferno con un conoscente, sostenendo € 400 per canoni di locazione).
Quanto alla frequentazione con il genitore non collocatario, nel corso del processo è emersa la difficoltà del padre nel rispettare il palinsesto provvisoriamente adottato in sede presidenziale, il quale prevedeva che “il padre potrà tenere con sé i figli: due pomeriggi alla settimana, di preferenza il martedì e il giovedì, dalle 17,00 alle 21,00; a fine-settimana alterni, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola, alla domenica sera alle ore 21,00; sempre secondo il criterio dell'alternanza, durante le vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali tre giorni consecutivi;
tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi entro aprile”.
Infatti, sia in ragione degli impegni lavorativi paterni sia in ragione della precarietà abitativa del SI.
, che all'esito di due anni di processo non si è ancora positivamente attivato nella ricerca di una CP_1
soluzione abitativa, il tempo che questi trascorreva con i minori subiva una forte contrazione.
Quanto agli impegni lavorativi, infatti, come si è detto, il resistente “è fuori tutto il giorno e, per tale motivo, la sua eventuale disponibilità agli incontri è solo di sera o di sabato e domenica”; quanto alla situazione abitativa del SI. nella relazione conclusiva della COGE, dott.ssa si legge CP_1 Per_5 che il resistente “non godeva di una propria autonomia appoggiandosi a persone di sua conoscenza, non potendo di conseguenza garantire ai minori un tempo di permanenza qualitativamente valido.
Padre e figli infatti condividevano momenti all'aperto compatibilmente con la bella stagione e limitatamente a spazi temporali varabili” (v. pag. 2 della relazione depositata in data 06.12.2024 da parte resistente).
pagina 8 di 13 Pertanto, fino a quando il resistente non reperirà un'appropriata abitazione, si ritiene di ridurre il palinsesto della frequentazione padre/figli, onde renderlo compatibile con l'assetto attualmente in essere, come segue: compatibilmente con gli impegni dei minori ed impregiudicati migliori accordi tra le parti, il padre potrà tenere con sé i figli per due sere infrasettimanali (preferibilmente in occasione della cena), avendo cura di riportare i minori presso l'abitazione familiare non oltre le ore 22.00; inoltre, secondo la regola dell'alternanza, il padre potrà trascorrere con i minori le giornate del sabato e della domenica, riportando i minori presso l'abitazione familiare entro le ore 21.00.
A tali giornate, previo accordo tra le parti, si potrà aggiungere la giornata del venerdì, compatibilmente con gli impegni lavorativi paterni.
Si dispone sin d'ora che qualora il SI. dovesse reperire un'adeguata soluzione abitativa e fatti CP_1
salvi migliori accordi tra le parti, verrà ripristinato il palinsesto di frequentazione padre/figli adottato in sede presidenziale.
Quanto ai periodi di vacanza estivi, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane, consecutive o non consecutive, con accordo su tempi ed eventuali mete di villeggiatura entro il giorno
10 giugno di ciascun anno. Gli ulteriori periodi di festività scolastici seguiranno la regola dell'alternanza, salvo diverso accordo tra i genitori.
I figli minori, secondo il principio dell'alternanza, trascorreranno i primi 7 giorni delle vacanze natalizie (dal 23/12 al 30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore. I figli minori, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorreranno le vacanze pasquali metà con un genitore e metà con l'altro. Nel giorno di Pasqua, in particolare, staranno con il genitore che non li terrà con sé il giorno di Natale.
3) Mantenimento dei minori
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali, la SI.ra chiedeva, sin dalla proposizione del ricorso, Pt_1 un contributo al mantenimento dei figli in capo al SI. pari ad € 700,00 mensili, annualmente CP_1 rivalutabili secondo gli indici ISTAT, il 50% delle spese straordinarie e l'integrale percezione dell'Assegno Unico.
Il resistente, avanzando in via principale domanda di assegnazione della casa familiare e di collocamento prevalente dei figli presso di sé e in via subordinata domanda di collocamento paritetico alternato, non domandava che venisse posto a carico della moglie un assegno a titolo di mantenimento indiretto, ma chiedeva unicamente la suddivisione al 50% delle spese straordinarie e la integrale percezione dell'AU.
pagina 9 di 13 Ai fini della individuazione della misura dell'assegno periodico al cui versamento uno dei genitori – tendenzialmente quello non collocatario – è tenuto, il sistema normativo italiano non prevede un unico criterio predeterminato, bensì indica, all'art. 337 ter c.c., una serie di parametri quali “le attuali esigenze del figlio”, “il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”, “le risorse economiche di entrambi i genitori” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Nel caso di specie, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, dell'assegnazione della casa familiare alla madre, delle modalità di mantenimento diretto dei figli e della suddivisione delle attività di cura degli stessi, ritiene il Collegio che l'assegno a carico del padre debba essere confermato in €
200 a figlio.
Ai fini di detta quantificazione, si deve altresì tenere conto del fatto che l'AU viene percepito integralmente dalla madre, nonostante l'affido condiviso (l'AU spetta ai genitori affidatari non collocatari, salva diversa disposizione del Giudice) e che il padre non ne domandava il 50%, ma chiedeva di percepirlo integralmente solo in caso di collocamento presso di sé dei minori.
Pertanto, il resistente, lasciando che la madre percepisca anche la quota di propria competenza (pari ad
€ 230), già sta contribuendo al mantenimento indiretto dei minori.
Inoltre, come richiesto da entrambe le parti, le spese straordinarie devono essere ripartite al 50% fra i due genitori ed essere regolate come da Protocollo della Corte di Appello di Milano.
Quanto alla situazione reddituale delle parti, la ricorrente, assunta con contratto a tempo indeterminato, percepiva sino al 2021 uno stipendio netto di circa € 1.500,00, ricalcolato su dodici mensilità (v. 730 relativi al 2020, 2021 e 2022 al doc. 6 allegato al ricorso introduttivo).
Dalle buste paga relative al 2022 (anno per il quale la ricorrente ha provveduto a depositare tutte le buste paga, anche relative alla tredicesima e quattordicesima mensilità) si evince un aumento della retribuzione percepita, che, ricalcolata su dodici mensilità, tenendo quindi già conto della tredicesima e quattordicesima, è di circa € 1.700,00 mensili.
Tale trend positivo appare, peraltro, confermato anche dal deposito delle buste paga per i mesi da gennaio ad agosto del 2023 (v. cedolini paga 2022 e 2023 depositati in data 25.09.2023).
Inoltre, la ricorrente percepisce interamente l'AU che ammonta ad € 460,00 (Si veda quanto dichiarato all'udienza del 17.7.2024).
Da ultimo, la non sostiene canoni di locazione, in ragione dell'assegnazione della casa familiare, Pt_1 per la quale però paga mensilmente la quota di circa € 430,00, corrispondente alla metà dell'importo dovuto a titolo di mutuo.
pagina 10 di 13 Sostiene, in qualità di assegnataria della casa familiare, le spese ordinarie per l'immobile, che, come si evince dal preventivo spese allegato al ricorso introduttivo, ammontano a circa € 160,00 mensili.
Quanto alle spese per i minori, doveva sosteneva l'importo annuale di € 1.400,00 (v. doc. 11 a e doc.
11 b) per la mensa scolastica di e importo che, suddiviso per dodici mensilità, comportava Per_1 Per_2
un esborso mensile di complessivi € 116,00. però, non frequenta più le elementari e, quindi, Per_1
non vi sono più i buoni mensa.
Come dichiarato dalla ricorrente risulta, invece, estinto in data 30.05.2023 il contratto di finanziamento stipulato da entrambi i coniugi per l'acquisto dell'automobile CI AG (doc. 7 a allegati al ricorso introduttivo).
Il resistente, invece, dalla documentazione economica relativa agli anni 2019, 2020 e 2021 percepiva una retribuzione, ricalcolata su dodici mensilità, di circa € 1.750,00 (si vedano i docc. da 1 a 3 allegati alla comparsa di costituzione dell'08.09.2022).
Dalle buste paga relative al 2022 risulta uno stipendio mensile, ricalcolato su dodici mensilità, di €
2.300,00. Anche a fronte del mutamento di lavoro del resistente, che dal 13.03.2023 veniva assunto presso la RG Trasporti SRL, risulta pressocché inalterata la retribuzione mensile.
Quanto alle spese, allo stato attuale, il resistente non ha spese abitative, sostiene però mensilmente la quota di circa € 430,00, corrispondente alla metà dell'importo dovuto a titolo di mutuo.
All'udienza del 17.7.2024 affermava di sostenere un canone di € 400 per un immobile a Ferno, ma non dava prova di detta circostanza.
Così chiarite le condizioni economiche delle parti, tenuto conto dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore, si confermano le statuizioni già in atto.
4) Assegno di mantenimento
Quanto alla domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente nella memoria integrativa, è preliminarmente opportuno evidenziare che la separazione personale, a differenza del divorzio, non fa venire meno il vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156
c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge - in assenza della condizione ostativa dell'addebito - sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, “che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale
pagina 11 di 13 di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” 2.
Ciò posto, il fatto che la SI.ra goda di una propria autonomia economica e disponga di redditi Pt_1 propri non è sufficiente di per sé ad escludere il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, dal momento che l'art.156 c.c. non postula l'accertamento dello stato di bisogno, ma impone un giudizio di adeguatezza del reddito del coniuge, che necessariamente sottende un confronto tra le parti e che conduca ad una situazione patrimoniale di squilibrio.
L'assegno di mantenimento deve essere riconosciuto in favore del coniuge che, alla stregua di una valutazione comparativa, versi in una condizione economica deteriore rispetto all'altro e deve ritenersi dovuto ogni qualvolta questi non sia in grado di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro3.
Nel caso di specie, in applicazione dei detti principi, la domanda della ricorrente non può essere accolta.
Non è, infatti, ravvisabile una situazione economica di squilibrio tra le parti: dalla comparazione dei
730 in atti emerge una complessiva condizione reddituale pressocché assimilabile.
Inoltre, si deve tenere conto dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337sexies c.c.
Né si può ritenere fondante il diritto all'assegno di mantenimento l'incremento dei redditi derivanti dal mutamento dell'attività lavorativa del resistente, sia perché successiva al venir meno della convivenza, sia a fronte del miglioramento delle condizioni economiche anche della richiedente.
5) Spese
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, considerata la reciproca soccombenza (il resistente era soccombente sul collocamento, la madre sull'assegno di mantenimento) e la condotta processuale delle parti.
In particolare, il 23.7.2024 si svolgeva udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, al fine di regolamentare le ferie dei minori. La ricorrente non partecipava a detta udienza, 2 V. Cass., Sez. VI, Sentenza n. 4327 del 10/02/2022
pagina 12 di 13 all'esito della quale il resistente veniva autorizzato a portare i figli in Albania per il periodo 16 – 25 agosto 2024.
Il 12.8.2024 la ricorrente depositava istanza di revoca per la sospensione dell'autorizzazione al viaggio che doveva iniziare dopo soli quattro giorni, senza lasciare alla controparte i termini per difendersi compiutamente, considerato inoltre che vi era in mezzo la giornata di Ferragosto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico
Ministero:
1) dichiara la separazione personale tra i SIg.ri e , coniugatisi in Parte_1 Parte_2
Cardano al Campo in data 09.11.2016 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n.12, P.1, anno 2016);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cardano al Campo di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) affida nato il [...], e nato il [...], ad [...] i genitori, Persona_6 Per_7
con collocamento prevalente presso la madre;
4) regola le modalità di frequentazione padre/figli come in parte motiva;
5) assegna alla madre la casa familiare, sita in Cardano al Campo, Via del Moncone n. 61;
6) dispone che l'Assegno Unico per i figli sia percepito interamente dalla madre;
7) rigetta la domanda della ricorrente di riconoscimento di un assegno di mantenimento ex art. 156
c.c.;
8) dispone che, dal deposito del ricorso, il padre versi alla madre, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, € 200 per figlio, oltre rivalutazione annuale. Le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
9) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 13 marzo
2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. C. Cost. n. 308 del 30/07/2008 3 V. Cass., Sez VI, Sentenza n. 952 del 13/01/2023