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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/04/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) Dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 891/2019 R.G. vertente
TRA
con sede in Gioia Tauro alla Via Piccola Velocità n° 41 Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta nomina in atti, dall'Avv. Manuela Strangi, presso il cui studio sito in
Gioia Tauro via Urbino 2 è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del sindaco pro-tempore, Cod. Fisc. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzina Mandaglio presso il cui studio in Taurianova (RC) c.da
Porcaro n° 22 è elettivamente domiciliato
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n° 862/2019 del 25/09/2019 avente ad oggetto la responsabilità ex 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti. 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 09/03/2015, notificato il 02/04/15, l'odierna appellante conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Palmi il , in persona del Sindaco Controparte_1
pro tempore, deducendo che: “Il sig. è proprietario di alcuni locali posti in fregio alla CP_2
Via Piccola Velocita n. 41 nel Comune di Gioia Tauro. In tali locali è operosa un'attività
artigianale per la produzione di filtri oleari in tessuto polipropilene e/o cocco. Tali filtri
sono destinati all'industria olearia dove sono utilizzati durante la fase di premitura diretta
delle olive e nel loro utilizzo vengono a diretto contatto con l'olio di oliva in produzione.
In data 15/09/2008 alle ore 15.00 circa a seguito di forti piogge il sig. constatava CP_2
l'allagamento di un magazzino posto al piano seminterrato del sopraindicato immobile
adibito a deposito dei diaframmi e delle stuoie e dei filtri prodotti dalla . Parte_1
L'allagamento era stato provocato da acque nere e liquame fuoriuscite da una griglia di
raccolta di acque piovane posta all'ingresso del magazzino.
Detta griglia è collegata ad un pozzetto fognario posto sul marciapiede antistante lo stesso
magazzino, pozzetto che a seguito degli interventi della Polizia Municipale di Gioia Tauro
e dei Vigili del Fuoco di Palmi è risultato completamente otturato da detriti di ogni genere
(mattoni e persino un tronco d'albero).
Alla presenza dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale del si Controparte_1
è proceduto alla scopertura del pozzetto ed alla rimozione dei detriti a seguito della quale
si è verificato l'arresto della fuoriuscita del liquame e delle acque nere dalla griglia e la
momentanea regolarizzazione del deflusso delle stesse.
Il giorno successivo, in data 16/09/2008, la Polizia Municipale di Gioia Tauro, nuovamente
intervenuta, ha constatato la presenza dei detriti rimossi ma non ha effettuato nessun
ulteriore intervento.
In data 22/09/2008 sempre a seguito di forti piogge si è verificato un ulteriore allagamento
2 dello stesso magazzino dove si stava già provvedendo a riporre nuovo materiale.
Il sig. nella qualità di legale rappresentate della ditta ha incaricato Persona_1 Parte_1
un perito di parte che è intervenuto nell'immediatezza dei fatti, al fine di valutare e
quantificare i danni subiti”.
Di conseguenza si chiedeva al Tribunale adito, di: “accertare e dichiarare la responsabilità
del in persona Sindaco pro tempore per danni verificatisi, e in Controparte_1
premessa meglio specificati, a causa della negligenza dell'Ente per non aver proceduto ad
alcun intervento manutentivo sui pozzetti di proprietà comunale;
Condannare il
[...]
in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni, subiti e CP_3
subendi, poiché derivanti dalla mancata manutenzione del pozzetto di proprietà comunale e
dall'ostruzione del collettore fognario nella misura di €. 50.620,00, o a quella quantificata
dal Giudice secondo giustizia;
Condannare il in persona del Sindaco pro tempore alle spese, diritti Controparte_1
ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del
procuratore antistatario”.
La causa veniva iscritta al ruolo generale n. 476/15.
All'udienza del 15 luglio 2015 si costituiva in giudizio il , il quale Controparte_1
contestava l'avversa domanda chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare l'estraneità
di qualsivoglia responsabilità del rispetto al presunto sinistro lamentato in CP_1
domanda e conseguentemente rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto”.
All'udienza del 15/03/2016 il Giudice ammetteva le richieste istruttorie, per come formulate dalle parti.
All'udienza del 24/01/17, dato atto dell'assenza dei testi citati (vigili del fuoco intervenuti sul luogo del sinistro), considerato che gli stessi avrebbero dovuto confermare la relazione già versata in atti, si rinunciava all'escussione degli stessi.
3 Alla successiva udienza del 28/03/2017 veniva escusso l'ing. il quale confermava Per_2
la perizia stragiudiziale del 30/09/2008 già versata in atti.
All'udienza del 15/11/17 venivano escussi i testi di parte convenuta, Ing. e Sig. Tes_1
. Testimone_2
Nella stessa udienza il Giudice riteneva necessario disporre CTU per come richiesto da parte attrice, rinviando all'udienza del 28/03/18 per conferimento incarico.
Previo scambio di osservazioni, richieste di chiarimenti e risposte tra Ctp e Ctu, quest'ultimo depositava il proprio elaborato in data 19/03/2019.
All'esito dell'istruttoria il GI, ritenendo che la causa potesse essere speditamente decisa ex art 281 sexies cpc, fissava per la discussione orale della causa l'udienza del 25/09/2019.
In tale data le parti discutevano il processo ed il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronunciava sentenza dando lettura della motivazione e del dispositivo.
Con la sentenza 862/19 il Tribunale di Palmi così provvedeva: “rigetta la domanda attorea,
condanna la in p. l.r.p.t. a pagare al le spese di lite che Parte_1 Controparte_1
liquida in €. 3.972,00 per compensi oltre spese generali IVA e CPA, pone a carico della
le spese di CTU come liquidate in separato decreto”. Parte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sulla base di due motivi: il Parte_1
primo relativo alla prova dell'an e del quantum debeatur; il secondo relativo alla validità
della prova fornita dalla perizia stragiudiziale giurata.
Si costituiva in giudizio il , chiedendo di rigettare l'appello proposto Controparte_1
dalla in quanto destituito da ogni fondamento giuridico e fattuale, Parte_1
conseguentemente confermare la sentenza appellata, con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 30 aprile 2020 questa Corte disponeva la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 862/2019, oggetto di impugnazione.
Con ordinanza del 13/09/2024, a scioglimento della riserva dell'udienza del 09/09/2024,
4 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va parzialmente accolto per le argomentazioni che seguono.
Il giudice di prime cure ha deliberato optando per il rigetto della domanda proposta dall'odierno appellante, ritenendo che lo stesso non abbia adempiuto all'onere di dimostrare l'an e il quantum debeatur, non riconoscendo alcuna valenza probatoria ai documenti allegati dalla società attrice.
Tale scelta appare parzialmente meritevole di censura.
Invero, anche questa Corte, ritiene le seguenti allegazioni inidonee a costituire prova del danno e del suo ammontare: la perizia, poiché costituisce una mera allegazione difensiva;
le foto,
allegate alla suddetta perizia, poiché dalle stesse non è possibile accertare la quantità esatta di materiale danneggiato;
la deposizione resa dal ctp, poiché lo stesso si è limitato a confermare la propria relazione;
la fattura, poiché si riferisce a prestazioni eseguite oltre due anni dopo l'allagamento, pertanto la riconducibilità ai fatti di causa non appare verosimile;
l'assegno,
poiché non risulta in alcun modo riconducibile ai fatti di causa, invero oltre ad essere privo di data certa, si rileva che è stata depositata copia solo della parte frontale dello stesso, dalla quale non è possibile dedurre neppure l'effettivo incasso.
Se la decisione del Giudice di prime cure risulta condivisibile, limitatamente alle superiori osservazioni, è ritenuta al contrario meritevole di censura la sentenza impugnata, con riferimento al punto I.2, pag. 6, nel quale si legge: “alcun valore può infatti riconoscersi alle
seguenti risultanze processuali: A) Annotazione di servizio del 15/09/2008, redatta dalla
Polizia Municipale di Gioia Tauro, e Relazione d'intervento del 15 settembre 2008, redatta dal
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sede di Palmi, perché parlano, per giunta in maniera
5 generica e superficiale, esclusivamente della presenza di materiale danneggiato all'interno dei
locali ispezionati”.
Sebbene, l'annotazione di servizio redatta dalla Polizia Municipale di Gioia Tauro, risulti effettivamente generica, con riferimento alla quantità di materiale presente all'interno del fabbricato e danneggiato dall'allagamento: “all'interno del magazzino in questione vi erano
poste numerose balle di diaframmi filtranti per oleifici e materiali in tessuto di cocco per stuoie
e sintetici, e buona parte di detto materiale risultava impregnato dalla fuoriuscita dei liquami”;
tuttavia, con riferimento alla relazione d'intervento dei vigili del fuoco, il Tribunale ha omesso di valutare una circostanza fondamentale, riportata a pag. 2/3 della suddetta relazione, ove i
VV.F. attestano quanto segue: “con ausilio della motopompa dopo circa tre ore si riusciva ad
ultimare l'opera di prosciugamento al termine di tale opera rimanevano danneggiati in modo
irreparabile circa 10.000 diaframmi per oleifici e 10 rotoloni di stuoie in fibra di cocco per
sansificio (…) la causa del sinistro è da attribuirsi al cattivo funzionamento del pozzetto posto
sul marciapiede che essendo otturato da immondizie varie non aveva fatto defluire le acque
piovane e le acque fognanti che si erano riversati nel locale semiinterrato”.
Con riferimento al valore probatorio delle superiori dichiarazioni vanno effettuate le opportune distinzioni.
Invero, la scaturigine del danno, non costituisce un fatto oggettivo immediatamente apprezzabile come evento fenomenico comune, pertanto, sotto tale aspetto, il suddetto strumento probatorio è liberamente apprezzabile dal giudice, in correlazione con le ulteriori emergenze probatorie di causa che, come si vedrà, nel caso di specie sono concordanti nell'individuare la causa del sinistro nell'omessa manutenzione del sistema fognario, attese le risultanze della ctu esperita in primo grado.
Diversa valutazione va fatta invece con riferimento ai fatti caduti sotto l'immediata osservazione degli operanti e alle attività da questi compiute.
6 Invero, in relazione alle suddette circostanze, i verbali redatti dai pubblici ufficiali (nella specie dai vigili del fuoco) sono dotati di fede privilegiata, ex art. 2700 c.c..
Pertanto, essendo la semplice enumerazione e classificazione dei materiali danneggiati dall'alluvione, un fatto oggettivo, immediatamente apprezzabile, per l'accertamento del quale non risultano necessarie valutazioni personali o indagini ulteriori, si rileva che, con riferimento alla quantità ed alla qualità dei beni danneggiati, la relazione d'intervento dei vigili del fuoco,
prodotta dalla , deve essere considerata assistita da fede privilegiata ex art. 2700 Parte_1
c.c., va dunque considerato assolto dall'odierna appellante, l'onere della prova con riferimento all' an del danno patito.
Va altresì rilevato che, con riferimento al quantum, nessuna prova è presente in atti, atteso che la perizia di parte costituisce una mera allegazione difensiva di carattere tecnico e che la ctu,
esperita in primo grado, si limita a constatare la causa degli allagamenti, ma non a quantificare i danni dagli stessi causati, costituendo tuttavia valida prova con riferimento al nesso causale.
Invero, i quesiti sottoposti in primo grado al ctu si limitano alle seguenti richieste: descrizione dello stato dei luoghi, con specifico riferimento al sistema fognario;
identificazione delle cause degli allagamenti.
L'ing. , al termine della relazione di ctu, dopo aver ampiamente descritto i luoghi, Per_3
giunge, confermando di fatto le ipotesi avanzate dai VV.F., alle seguenti conclusioni: “dallo
studio della documentazione agli atti, dalle deduzioni e dai riscontri conseguiti ai sopralluoghi,
le ostruzioni presenti hanno creato gli allagamenti denunciati da parte attrice”.
Deve ritenersi, pertanto, accertato il danno subito dall'odierna appellante nonché il nesso causale tra lo stesso e l'omessa manutenzione del sistema fognario da parte del CP_1
tuttavia, al fine di quantificare il suddetto danno, si ritiene necessario conferire un nuovo mandato al consulente tecnico di ufficio già nominato in primo grado.
Di conseguenza la causa andrà rimessa sul ruolo, al fine di acquisire, come da separata
7 ordinanza, una relazione tecnica volta a determinare l'esatto ammontare dei danni subiti dalla
Parte_1
Le spese di entrambi i gradi di giudizio saranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, n. 862/2019, pubblicata il Parte_1
25/09/2019, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello;
2) dichiara l'esclusiva responsabilità del per i danni da allagamento Controparte_1
derivati alla dall'omessa manutenzione del sistema fognario, ed il diritto della stessa Parte_1
al risarcimento dei danni patiti;
3) dispone la rimessione della causa sul ruolo per la produzione documentale di cui in motivazione, come da separata ordinanza.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 16/04/2025.
Il Giudice Ausiliario relatore La Presidente
(Dott. Salvatore Catalano) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) Dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 891/2019 R.G. vertente
TRA
con sede in Gioia Tauro alla Via Piccola Velocità n° 41 Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta nomina in atti, dall'Avv. Manuela Strangi, presso il cui studio sito in
Gioia Tauro via Urbino 2 è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del sindaco pro-tempore, Cod. Fisc. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzina Mandaglio presso il cui studio in Taurianova (RC) c.da
Porcaro n° 22 è elettivamente domiciliato
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n° 862/2019 del 25/09/2019 avente ad oggetto la responsabilità ex 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti. 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 09/03/2015, notificato il 02/04/15, l'odierna appellante conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Palmi il , in persona del Sindaco Controparte_1
pro tempore, deducendo che: “Il sig. è proprietario di alcuni locali posti in fregio alla CP_2
Via Piccola Velocita n. 41 nel Comune di Gioia Tauro. In tali locali è operosa un'attività
artigianale per la produzione di filtri oleari in tessuto polipropilene e/o cocco. Tali filtri
sono destinati all'industria olearia dove sono utilizzati durante la fase di premitura diretta
delle olive e nel loro utilizzo vengono a diretto contatto con l'olio di oliva in produzione.
In data 15/09/2008 alle ore 15.00 circa a seguito di forti piogge il sig. constatava CP_2
l'allagamento di un magazzino posto al piano seminterrato del sopraindicato immobile
adibito a deposito dei diaframmi e delle stuoie e dei filtri prodotti dalla . Parte_1
L'allagamento era stato provocato da acque nere e liquame fuoriuscite da una griglia di
raccolta di acque piovane posta all'ingresso del magazzino.
Detta griglia è collegata ad un pozzetto fognario posto sul marciapiede antistante lo stesso
magazzino, pozzetto che a seguito degli interventi della Polizia Municipale di Gioia Tauro
e dei Vigili del Fuoco di Palmi è risultato completamente otturato da detriti di ogni genere
(mattoni e persino un tronco d'albero).
Alla presenza dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale del si Controparte_1
è proceduto alla scopertura del pozzetto ed alla rimozione dei detriti a seguito della quale
si è verificato l'arresto della fuoriuscita del liquame e delle acque nere dalla griglia e la
momentanea regolarizzazione del deflusso delle stesse.
Il giorno successivo, in data 16/09/2008, la Polizia Municipale di Gioia Tauro, nuovamente
intervenuta, ha constatato la presenza dei detriti rimossi ma non ha effettuato nessun
ulteriore intervento.
In data 22/09/2008 sempre a seguito di forti piogge si è verificato un ulteriore allagamento
2 dello stesso magazzino dove si stava già provvedendo a riporre nuovo materiale.
Il sig. nella qualità di legale rappresentate della ditta ha incaricato Persona_1 Parte_1
un perito di parte che è intervenuto nell'immediatezza dei fatti, al fine di valutare e
quantificare i danni subiti”.
Di conseguenza si chiedeva al Tribunale adito, di: “accertare e dichiarare la responsabilità
del in persona Sindaco pro tempore per danni verificatisi, e in Controparte_1
premessa meglio specificati, a causa della negligenza dell'Ente per non aver proceduto ad
alcun intervento manutentivo sui pozzetti di proprietà comunale;
Condannare il
[...]
in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni, subiti e CP_3
subendi, poiché derivanti dalla mancata manutenzione del pozzetto di proprietà comunale e
dall'ostruzione del collettore fognario nella misura di €. 50.620,00, o a quella quantificata
dal Giudice secondo giustizia;
Condannare il in persona del Sindaco pro tempore alle spese, diritti Controparte_1
ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del
procuratore antistatario”.
La causa veniva iscritta al ruolo generale n. 476/15.
All'udienza del 15 luglio 2015 si costituiva in giudizio il , il quale Controparte_1
contestava l'avversa domanda chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare l'estraneità
di qualsivoglia responsabilità del rispetto al presunto sinistro lamentato in CP_1
domanda e conseguentemente rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto”.
All'udienza del 15/03/2016 il Giudice ammetteva le richieste istruttorie, per come formulate dalle parti.
All'udienza del 24/01/17, dato atto dell'assenza dei testi citati (vigili del fuoco intervenuti sul luogo del sinistro), considerato che gli stessi avrebbero dovuto confermare la relazione già versata in atti, si rinunciava all'escussione degli stessi.
3 Alla successiva udienza del 28/03/2017 veniva escusso l'ing. il quale confermava Per_2
la perizia stragiudiziale del 30/09/2008 già versata in atti.
All'udienza del 15/11/17 venivano escussi i testi di parte convenuta, Ing. e Sig. Tes_1
. Testimone_2
Nella stessa udienza il Giudice riteneva necessario disporre CTU per come richiesto da parte attrice, rinviando all'udienza del 28/03/18 per conferimento incarico.
Previo scambio di osservazioni, richieste di chiarimenti e risposte tra Ctp e Ctu, quest'ultimo depositava il proprio elaborato in data 19/03/2019.
All'esito dell'istruttoria il GI, ritenendo che la causa potesse essere speditamente decisa ex art 281 sexies cpc, fissava per la discussione orale della causa l'udienza del 25/09/2019.
In tale data le parti discutevano il processo ed il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronunciava sentenza dando lettura della motivazione e del dispositivo.
Con la sentenza 862/19 il Tribunale di Palmi così provvedeva: “rigetta la domanda attorea,
condanna la in p. l.r.p.t. a pagare al le spese di lite che Parte_1 Controparte_1
liquida in €. 3.972,00 per compensi oltre spese generali IVA e CPA, pone a carico della
le spese di CTU come liquidate in separato decreto”. Parte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sulla base di due motivi: il Parte_1
primo relativo alla prova dell'an e del quantum debeatur; il secondo relativo alla validità
della prova fornita dalla perizia stragiudiziale giurata.
Si costituiva in giudizio il , chiedendo di rigettare l'appello proposto Controparte_1
dalla in quanto destituito da ogni fondamento giuridico e fattuale, Parte_1
conseguentemente confermare la sentenza appellata, con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 30 aprile 2020 questa Corte disponeva la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 862/2019, oggetto di impugnazione.
Con ordinanza del 13/09/2024, a scioglimento della riserva dell'udienza del 09/09/2024,
4 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va parzialmente accolto per le argomentazioni che seguono.
Il giudice di prime cure ha deliberato optando per il rigetto della domanda proposta dall'odierno appellante, ritenendo che lo stesso non abbia adempiuto all'onere di dimostrare l'an e il quantum debeatur, non riconoscendo alcuna valenza probatoria ai documenti allegati dalla società attrice.
Tale scelta appare parzialmente meritevole di censura.
Invero, anche questa Corte, ritiene le seguenti allegazioni inidonee a costituire prova del danno e del suo ammontare: la perizia, poiché costituisce una mera allegazione difensiva;
le foto,
allegate alla suddetta perizia, poiché dalle stesse non è possibile accertare la quantità esatta di materiale danneggiato;
la deposizione resa dal ctp, poiché lo stesso si è limitato a confermare la propria relazione;
la fattura, poiché si riferisce a prestazioni eseguite oltre due anni dopo l'allagamento, pertanto la riconducibilità ai fatti di causa non appare verosimile;
l'assegno,
poiché non risulta in alcun modo riconducibile ai fatti di causa, invero oltre ad essere privo di data certa, si rileva che è stata depositata copia solo della parte frontale dello stesso, dalla quale non è possibile dedurre neppure l'effettivo incasso.
Se la decisione del Giudice di prime cure risulta condivisibile, limitatamente alle superiori osservazioni, è ritenuta al contrario meritevole di censura la sentenza impugnata, con riferimento al punto I.2, pag. 6, nel quale si legge: “alcun valore può infatti riconoscersi alle
seguenti risultanze processuali: A) Annotazione di servizio del 15/09/2008, redatta dalla
Polizia Municipale di Gioia Tauro, e Relazione d'intervento del 15 settembre 2008, redatta dal
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sede di Palmi, perché parlano, per giunta in maniera
5 generica e superficiale, esclusivamente della presenza di materiale danneggiato all'interno dei
locali ispezionati”.
Sebbene, l'annotazione di servizio redatta dalla Polizia Municipale di Gioia Tauro, risulti effettivamente generica, con riferimento alla quantità di materiale presente all'interno del fabbricato e danneggiato dall'allagamento: “all'interno del magazzino in questione vi erano
poste numerose balle di diaframmi filtranti per oleifici e materiali in tessuto di cocco per stuoie
e sintetici, e buona parte di detto materiale risultava impregnato dalla fuoriuscita dei liquami”;
tuttavia, con riferimento alla relazione d'intervento dei vigili del fuoco, il Tribunale ha omesso di valutare una circostanza fondamentale, riportata a pag. 2/3 della suddetta relazione, ove i
VV.F. attestano quanto segue: “con ausilio della motopompa dopo circa tre ore si riusciva ad
ultimare l'opera di prosciugamento al termine di tale opera rimanevano danneggiati in modo
irreparabile circa 10.000 diaframmi per oleifici e 10 rotoloni di stuoie in fibra di cocco per
sansificio (…) la causa del sinistro è da attribuirsi al cattivo funzionamento del pozzetto posto
sul marciapiede che essendo otturato da immondizie varie non aveva fatto defluire le acque
piovane e le acque fognanti che si erano riversati nel locale semiinterrato”.
Con riferimento al valore probatorio delle superiori dichiarazioni vanno effettuate le opportune distinzioni.
Invero, la scaturigine del danno, non costituisce un fatto oggettivo immediatamente apprezzabile come evento fenomenico comune, pertanto, sotto tale aspetto, il suddetto strumento probatorio è liberamente apprezzabile dal giudice, in correlazione con le ulteriori emergenze probatorie di causa che, come si vedrà, nel caso di specie sono concordanti nell'individuare la causa del sinistro nell'omessa manutenzione del sistema fognario, attese le risultanze della ctu esperita in primo grado.
Diversa valutazione va fatta invece con riferimento ai fatti caduti sotto l'immediata osservazione degli operanti e alle attività da questi compiute.
6 Invero, in relazione alle suddette circostanze, i verbali redatti dai pubblici ufficiali (nella specie dai vigili del fuoco) sono dotati di fede privilegiata, ex art. 2700 c.c..
Pertanto, essendo la semplice enumerazione e classificazione dei materiali danneggiati dall'alluvione, un fatto oggettivo, immediatamente apprezzabile, per l'accertamento del quale non risultano necessarie valutazioni personali o indagini ulteriori, si rileva che, con riferimento alla quantità ed alla qualità dei beni danneggiati, la relazione d'intervento dei vigili del fuoco,
prodotta dalla , deve essere considerata assistita da fede privilegiata ex art. 2700 Parte_1
c.c., va dunque considerato assolto dall'odierna appellante, l'onere della prova con riferimento all' an del danno patito.
Va altresì rilevato che, con riferimento al quantum, nessuna prova è presente in atti, atteso che la perizia di parte costituisce una mera allegazione difensiva di carattere tecnico e che la ctu,
esperita in primo grado, si limita a constatare la causa degli allagamenti, ma non a quantificare i danni dagli stessi causati, costituendo tuttavia valida prova con riferimento al nesso causale.
Invero, i quesiti sottoposti in primo grado al ctu si limitano alle seguenti richieste: descrizione dello stato dei luoghi, con specifico riferimento al sistema fognario;
identificazione delle cause degli allagamenti.
L'ing. , al termine della relazione di ctu, dopo aver ampiamente descritto i luoghi, Per_3
giunge, confermando di fatto le ipotesi avanzate dai VV.F., alle seguenti conclusioni: “dallo
studio della documentazione agli atti, dalle deduzioni e dai riscontri conseguiti ai sopralluoghi,
le ostruzioni presenti hanno creato gli allagamenti denunciati da parte attrice”.
Deve ritenersi, pertanto, accertato il danno subito dall'odierna appellante nonché il nesso causale tra lo stesso e l'omessa manutenzione del sistema fognario da parte del CP_1
tuttavia, al fine di quantificare il suddetto danno, si ritiene necessario conferire un nuovo mandato al consulente tecnico di ufficio già nominato in primo grado.
Di conseguenza la causa andrà rimessa sul ruolo, al fine di acquisire, come da separata
7 ordinanza, una relazione tecnica volta a determinare l'esatto ammontare dei danni subiti dalla
Parte_1
Le spese di entrambi i gradi di giudizio saranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, n. 862/2019, pubblicata il Parte_1
25/09/2019, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello;
2) dichiara l'esclusiva responsabilità del per i danni da allagamento Controparte_1
derivati alla dall'omessa manutenzione del sistema fognario, ed il diritto della stessa Parte_1
al risarcimento dei danni patiti;
3) dispone la rimessione della causa sul ruolo per la produzione documentale di cui in motivazione, come da separata ordinanza.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 16/04/2025.
Il Giudice Ausiliario relatore La Presidente
(Dott. Salvatore Catalano) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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