Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/04/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
2170/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2170/2024 del Ruolo Generale Degli Affari Di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08.08.1960, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera n. prot.1776/2024 del C.O.A. di Torre Annunziata
E
, (C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
23.11.1957, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera n. prot.1777/2024 del C.O.A. di Torre Annunziata;
entrambi residenti in [...], ex n.15, scala A, ed entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mario Cuccurullo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Torre Annunziata alla Via G. Alfani 8, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: con note congiunte di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28.01.2025, il procuratore dei ricorrenti si è riportato al ricorso introduttivo del giudizio chiedendone l'integrale accoglimento alle condizioni nello stesso indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.10.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in Torre Annunziata (NA) il 04.06.1981; che dall'unione coniugale sono nati due figli, ad oggi maggiorenni, sposati ed economicamente autosufficienti;
che il rapporto coniugale si è progressivamente deteriorato al punto tale da rendere intollerabile la vita matrimoniale e la convivenza.
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28.01.2025, le parti concordemente hanno chiesto omologarsi la loro separazione riportandosi alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Con ordinanza resa in data 18.02.2025, all'esito di note scritte in sostituzione di detta udienza, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il parere di sua competenza.
Il Pubblico Ministero concludeva in data 24.03.2025, esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
2. La domanda è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili.
Si precisa che il riferimento all'assegnazione della casa coniugale fatto nei patti, deve intendersi nel senso che la resterà nel godimento della casa familiare, Pt_1 non essendovi i presupposti per un'assegnazione in senso tecnico della casa coniugale in mancanza di convivenza con figli minori o maggiorenni non economicamente autonomi.
Da quanto allegato dalle parti al ricorso, è emerso che ha percepito Parte_1 redditi da lavoro dipendente pari ad euro 5.424,99 per l'anno 2021; euro 10.618,00 per l'anno 2022 ed euro 10.519,00 per l'anno 2023, mentre ha CP_1 percepito reddito pari a euro 903,24 per l'anno 2022 ed euro 9.032,00 per l'anno 2023.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
A. Omologa la separazione dei coniugi nata a [...]/NA il Parte_1
08/08/1960 e , nato a [...]/NA il 23/11/1957, ai CP_1 seguenti patti e condizioni:
1. i coniugi vivranno separati e potranno liberamente stabilire la loro residenza o domicilio ove ritengono opportuno, dandosene, comunque, reciproca e tempestiva comunicazione;
2. la casa coniugale, sita in Torre Annunziata (Na), alla via Carminiello n.71, ex n.15, scala A, resterà assegnata e nella disponibilità della Sig.ra Parte_1 mentre il Sig. trasferirà la propria residenza altrove;
CP_1
3. la Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del sig. Parte_1 CP_1
verserà entro il giorno 5 di ogni mese la somma di €.100,00. Tale
[...] importo sarà automaticamente rivalutato, di anno in anno, come per legge, in base agli indici ISTAT;
4. gli stessi dichiarano, non esistendo beni da dividere ed avendo risolto ogni rapporto di natura economica e patrimoniale, di essere soddisfatti reciprocamente e di non aver nulla a pretendere a nessun titolo.
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Piano di Sorrento (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n.150 parte II Serie A dei registri di matrimonio del Comune di Torre Annunziata dell'anno 1981);
C. Nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 07.04.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato