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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 991/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
P.IVA: , assistita e difesa dall'avv. Daniele Parte_1 P.IVA_1
Cassì appellante contro
(C.F. e P.IVA assistita e difesa dall'Avv. Marzia Controparte_1 P.IVA_2
Corsini e dall'Avv. Antonio Menchini appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia l'ill.ma Corte adita, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa: i.) preliminarmente nel merito, sospendere l'esecutività della sentenza appellata, anche con riferimento alla condanna alle spese di lite, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., ricorrendone i gravi e fondati motivi. Controparte, infatti, potrebbe azionare un credito in realtà inesistente, mercè la pacifica inammissibilità della domanda riconvenzionale (oggetto della condanna) formulata da controparte solo nelle memorie 183 secondo termine, inspiegabilmente accolta dal Giudice di prime cure, il quale, per l'effetto ha condannato l'odierna appellante al pagamento dell'importo di euro 65.531,59 oltre accessori. Trattasi, infatti, di una reconventio reconventionis formulata da controparte del tutto tardivamente, come illustrato in parte motiva;
ii.) preliminarmente, nel merito, in riforma della sentenza impugnata, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia giuridica il d.i. opposto;
iii.) nel merito, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che la società è debitrice della in ordine CP_1 Parte_1 all'importo di €. 16.903,45 dovuto in via di regresso per il pagamento del TFR dei dipendenti ai sensi degli artt. 2112 I e V co c.c. e 1299 c.c., per l'effetto, condannare in via riconvenzionale, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., parte opposto al pagamento del suddetto importo;
iv.) sempre nel merito, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che la società è debitrice della in ordine all'importo CP_1 Parte_1 di €. 225.313,35 dovuto a titolo di indennità per gli interventi di straordinaria manutenzione e, per l'effetto, condannare in via riconvenzionale, ai sensi dell'art. 36
c.p.c., parte appellata al pagamento del suddetto importo;
v.) ancora, nel merito, in riforma della sentenza impugnata, accertare la responsabilità contrattuale della per mancato adempimento di quanto convenuto all'articolo 6 del contratto di CP_1 affitto d'azienda e, per l'effetto, condannare la stessa, sempre in via riconvenzionale ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla corresponsione del complessivo importo di €. 740.000,00 a titolo di danno emergente e lucro cessante per il mancato godimento dell'intero complesso affittato, al maggior o minor importo che verrà accertato nel corso del presente giudizio di appello anche a mezzo della chiesta CTU tecnicocontabile;
vi.) sempre in subordine all'eccezione di cui al punto ii.), infine, accertare il pregiudizio non patrimoniale patito dalla società e, per l'effetto, condannare sempre in via CP_1 riconvenzionale ai sensi dell'art. 36 c.p.c., al pagamento del danno da quantificarsi in via equitativa. vii.) Con ammissione dei mezzi istruttori, come formulati in apposito § in narrativa cui si rinvia, con riferimento alla chiesta CTU ed all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente CP_2
giudizio, nonché del giudizio di I grado.
Per la parte appellata:
“Ogni contraria istanza ed eccezione reietta, con riserva di ogni ulteriore e diversa deduzione, produzione e conclusione, IN VIA PRELIMINARE Dichiararsi
pag. 2/10 l'inammissibilità dell'appello svolto dall'appellante con atto di citazione notificato in data 10/10/2022 avverso la sentenza del Tribunale di Massa n. 2717/2017 del 7.12.2017 ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c. NEL MERITO Respingersi le domande tutte svolte dall'appellante nei confronti di Parte_1 CP_1 con l'atto d'appello notificato in data 10/10/2022 avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Massa n. 2717/2017 del 7.12.2017, questa confermando integralmente. In ogni caso, condannarsi l'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 550/2022 del 25/07/2022 il Tribunale di Massa rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n.255/2018 (emesso per l'importo di € 140.532,95, oltre interessi, a favore di
, a titolo di canoni scaduti per affitto d'azienda), rigettando altresì CP_1 le domande riconvenzionali svolte dall'opponente (domande di Parte_1
condanna alla restituzione, in via di regresso, della quota parte di TFR corrisposto dall'opponente in favore di due lavoratori che avevano lavorato alle dipendenze dell'affittante d'azienda; al pagamento di una somma di denaro a titolo di indennità per migliorie ed addizioni apportate dalla medesima affittuaria in pendenza del contratto di affitto d'azienda; al risarcimento del danno a titolo di inadempimento contrattuale, per non avere l'affittante garantito il libero completo godimento dei beni oggetto del contratto, per la lamentata mancata liberazione di un capannone industriale e di una parte del piazzale d'azienda). Con la sentenza di primo grado veniva accolta anche la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta opposta nei confronti dell'opponente, per ottenere il pagamento delle somme corrisposte a lavoratori dell'azienda affittata all'esito di conciliazioni sindacali.
2- Con il ricorso in appello ha dedotto i seguenti motivi di Parte_1
impugnazione:
pag. 3/10 i. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provato il credito per canoni di affitto non corrisposti nella misura di € 140.532,95, omettendo di considerare le eccezioni svolte da che non ha Parte_1
mia riconosciuto il quantum dei canoni scaduti, e che ha opposto il proprio maggiore controcredito oggetto di domanda riconvenzionale;
ii. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto il credito – oggetto di domanda riconvenzionale – vantato da nei Parte_1 confronti di per il pagamento di € 16.903,45 (quale quota parte CP_1 del maggiore importo di € 51.025,00), a titolo di TFR dei lavoratori dipendenti
(€ 792,08) e (€ 16.111,37), ai sensi dell'art.2112 cc;
Per_1 Per_2
iii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta mancata prova delle migliorie apportate da nel periodo da febbraio 2014 sino al Parte_1
2016, per complessivi € 285.559,31 (per € 225.313,35 apportate da
[...]
e per la parte restante dalla precedente affittuaria Parte_1 [...]
), di cui € 65.150,00 per acquisto e installazione di gru a Parte_2
carro ponte;
erroneità della sentenza di primo grado, sul punto, anche in ordine alla ritenuta assenza del consenso scritto alle migliorie da parte , CP_1 previsto dall'art.10 del contratto di affitto, stante il comportamento concludente comunque tenuto da;
CP_1
iv. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta mancata prova in ordine al diritto al risarcimento del danno per l'occupazione di uno dei capannoni, e di parte del piazzale, da parte di , ovvero di terzi;
CP_1
erroneità della sentenza, sul punto per il mancato riconoscimento del danno subito da nella misura di: € 240.000,00 a titolo di danno Parte_1 emergente per mancato utilizzo del complesso aziendale;
€ 500.000,00 a titolo di lucro cessante per mancato guadagno;
v. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale svolta da , in quanto inammissibile reconventio CP_1
reconventionis formulata dal convenuto opposto.
pag. 4/10 3- L'appellata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'appello, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc, per mancata indicazione dei capi di sentenza che intende appellare e per mancata esposizione dei motivi d'appello. Ha contestato l'ammissibilità delle istanze istruttorie svolte dall'appellante. Ha poi contestato tutti i motivi d'appello svolti da osservando in Parte_1
particolare, con riguardo a ciascuno di essi, che:
i. in ordine al primo motivo d'appello, è onere del debitore provare il pagamento dei canoni pattuiti per l'affitto d'azienda;
ii. in ordine al secondo motivo d'appello, non vi è prova dei pagamenti che
[...]
deduce di aver effettuato in favore dei dipendenti e Parte_1 Per_1
a titolo di TFR, in relazione ai quali è stata svolta domanda Per_2 riconvenzionale in via di regresso per l'importo di € 16.903,45, non emergendo tale prova dal documento n.3 prodotto da nel primo grado di Parte_1
giudizio, come già ritenuto in sentenza;
iii. in ordine al terzo motivo d'appello, gli importi richiesti in via riconvenzionale a titolo di indennità per migliorie e addizioni concernevano quasi esclusivamente spese ordinarie, delle quali, inoltre, una parte relative a fatture intestate al diverso soggetto giuridico;
solo l'importo di € 65.150,00, Parte_2 relativo a fattura dell'importo di € 65.150,00 per acquisto di gru a carroponte, atteneva a spesa straordinaria;
come già ritenuto con la sentenza impugnata, tali spese non sono mai stata riconosciute da , e neppure è mai CP_1 intervenuto alcun consenso scritto di quest'ultima all'esecuzione di tali spese ai sensi dell'art. 10 comma 6 del contratto di affitto d'azienda 8/06/2011, ove era, in ogni caso, pattuito che, “… quanto alle eventuali migliorie e addizioni che venissero comunque eseguite senza il consenso scritto ancorché con la tolleranza dell'affittante, questa avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuni, rinunciandovi espressamente
l'affittuario sin d'ora”; iv. in ordine all'ulteriore motivo d'appello concernente il mancato accoglimento della domanda risarcitoria, non è stata offerta prova di un danno, né del nesso causale, in relazione alla lamentata parziale occupazione dell'azienda affittata con beni pag. 5/10 riconducibili ad;
in particolare i macchinari presenti nel CP_1
capannone de quo erano oggetto del contratto d'affitto d'azienda del 8/06/2011, allegato A contenente l'elenco dei beni componenti l'azienda concessa in affitto;
solo nel 2016 la , di propria iniziativa, sostituì i CP_3 Parte_1
macchinari esistenti, eseguendo lavori nel capannone non autorizzati da
; CP_1
v. in ordine all'ultimo motivo d'appello concernente la reconventio reconventionis di
, accolta con la sentenza di primo grado, la domanda è stata CP_1
legittimamente proposta in quanto conseguenza delle domande svolte dall'opponente, senza ampliamento del thema decidendum.
4- Sulle conclusioni precisate dalle parti come innanzi riportate, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc, nella misura di giorni trenta per comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
5- Questa Corte ritiene che la causa possa essere decisa senza necessità di disporre l'ordine di esibizione e la CTU richiesti dall'appellante. La Corte ritiene inoltre infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per insufficiente esposizione delle ragioni in fatto in diritto, in quanto genericamente formulata, ed in quanto l'appello contiene tutti gli elementi essenziali in fatto e in diritto.
6- Nel merito, non può trovare accoglimento il primo motivo d'appello relativo alla conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il mancato pagamento dei canoni pattuiti per l'affitto d'azienda – il cui importo è oggetto del decreto ingiuntivo – non è stato oggetto di specifica offerta di prova in senso contrario da parte dell'opponente, che non ha provato il pagamento di quanto dovuto. L'obbligo di pagamento discende dagli accordi contrattuali. L'onere di provare l'adempimento dell'obbligazione di pagamento dei canoni è a carico dell'odierno appellante, che non ha assolto a tale onere. In ordine all'esistenza del dedotto controcredito, relativo ad indennità per migliorie, l'esame del motivo d'appello deve essere di seguito trattato unitamente al terzo motivo d'appello.
pag. 6/10 7- Ritiene questa Corte che sia infondato anche il secondo motivo d'appello, relativo al richiesto pagamento, in via riconvenzionale, del complessivo importo di €. 16.903,45 a titolo di quota di TFR corrisposta dalla società ai lavoratori dipendenti Parte_1 ed ma dovuta da , ai sensi dell'art.2112 CP_4 Controparte_5 CP_1
cc, in ragione del relativo periodo di prestazioni lavorative, in quanto maturato in periodo anteriore all'affitto d'azienda. Come già correttamente ritenuto con la sentenza di primo grado, non vi è prova dei pagamenti in favore dei lavoratori da parte della società . Il documento n.5 (prodotto con l'atto di citazione in opposizione Parte_1
nel primo grado di giudizio) è costituito esclusivamente da documento fiscale emesso da nei confronti di e dai cedolini relativi alla quantificazione del Parte_1 CP_1
dovuto. Il documento n.3 (prodotto con l'atto di citazione in opposizione nel primo grado di giudizio) contiene svariati documenti, non immediatamente ricollegabili tra loro, dai quali non emerge in ogni caso la prova del pagamento di quanto oggetto di domanda nei confronti di nel presente giudizio. Le attestazioni di bonifici CP_1
eseguiti nei confronti dei lavoratori da parte di fanno riferimento anche a Parte_1
retribuzioni per periodi successivi a quelli nei quali sarebbe stato conteggiato il TFR, senza possibilità di distinguere l'entità degli importi corrisposti a questo esclusivo titolo, con conseguente assenza di prova circa il pagamento, da parte di , della Parte_1
quota di TFR indicata come a carico di In senso contrario sono in atti inoltre CP_1
gli elementi di prova relativi ai pagamenti eseguiti da parte di in favore dei CP_1 lavoratori all'esito di verbali di conciliazione in sede sindacale, come già ritenuto al riguardo con la sentenza di primo grado.
8- Infondato è il terzo motivo d'appello. L'importo di € 225.315,35 richiesto da
[...]
a titolo di indennità per migliorie appare imputabile a tale titolo solo per la Parte_1 somma di € 65.150,00 corrisposta per l'acquisto e l'installazione di una gru a carro ponte, come dedotto da parte appellata, la quale ha peraltro eccepito di non avere mai prestato alcun consento scritto ad alcuna miglioria, come pattuito ai sensi dell'art.10 comma 6 del contratto d'affitto d'azienda. Ritiene questa Corte che, stante la pattuizione di cui all'art.10 comma 6 del contratto d'affitto d'azienda, il diritto al pagamento di indennità per migliorie avrebbe potuto configurarsi solo in presenza di un consenso pag. 7/10 scritto da parte di , essendo pattiziamente esclusa la rilevanza CP_1 dell'eventuale tolleranza dell'affittante, ed essendo altresì stato pattuito tra le parti che avrebbe avuto facoltà di ritenere qualsiasi miglioria senza CP_1 corresponsione di indennizzo alcuno, cui l'affittuario dichiarava di rinunciare. Nessun diritto al pagamento di indennità per migliorie può pertanto ritenersi essere sorto in capo a con conseguente infondatezza del motivo d'appello. Parte_1
9- Non può trovare accoglimento il quarto motivo d'appello. Come correttamente ritenuto con la sentenza di primo grado, l'onere di provare il danno, e il relativo nesso di causalità con l'evento, è in capo a La mera allegazione dell'esistenza Parte_1
di una parziale occupazione, da parte di , del complesso immobiliare CP_1 compreso nell'affitto d'azienda – con conseguente riduzione del diritto oggetto del contratto d'affitto d'azienda – non è elemento sufficiente per ritenere configurabile il danno lamentato da mancando, in ogni caso, la prova del nesso Parte_1
causale tra il danno lamentato e tale occupazione. Gli importi indicati da Parte_1
[...
– in entità differente tra primo e secondo grado di giudizio – sono oggetto di mera astratta quantificazione nell'ambito di perizia di parte depositata nel primo grado di giudizio con la memoria ex art.183 co.6° n.2 cpc (come tale costituente mera deduzione difensiva), e svolta sulla base di prospettazioni ipotetiche, che escludono la possibilità di alcuna CTU sul punto, in quanto meramente esplorativa.
10- Venendo all'esame del quinto motivo d'appello questa Corte non può che richiamare la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione con la quale è stato affermato il principio secondo cui, “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò
pag. 8/10 rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni proposta dal creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo)” (Cass.Sez., 27 novembre 2023, n.32933; conformi, Cass.Sez.3, 22 settembre 2023, n.27183; Cass.Sez.1, 24 marzo 2022, n.9633).
La domanda riconvenzionale svolta da con la costituzione, quale CP_1
convenuto opposto nel primo grado di giudizio, si riferisce certamente alla vicenda sostanziale del contratto di affitto d'azienda dedotto in causa, come già ritenuto con la sentenza di primo grado. Il motivo d'appello è pertanto infondato.
11- Le spese seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa (domande appellante per complessivi € 982.216,80), e pertanto con riferimento allo scaglione da € 520.000,01 sino ad € 1.000.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia €
5.706,00, fase introduttiva del giudizio € 3.318,00, fase di trattazione € 7.644,00, fase decisionale € 9.847,00, e così complessivamente € 26.115,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
12- Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 (v. Cass.
SS.UU. 4315/2020 ove è stato affermato che “la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione
è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte
pag. 9/10 impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”), in quanto l'appello è stato rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 26.115,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co.1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 991/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
P.IVA: , assistita e difesa dall'avv. Daniele Parte_1 P.IVA_1
Cassì appellante contro
(C.F. e P.IVA assistita e difesa dall'Avv. Marzia Controparte_1 P.IVA_2
Corsini e dall'Avv. Antonio Menchini appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia l'ill.ma Corte adita, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa: i.) preliminarmente nel merito, sospendere l'esecutività della sentenza appellata, anche con riferimento alla condanna alle spese di lite, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., ricorrendone i gravi e fondati motivi. Controparte, infatti, potrebbe azionare un credito in realtà inesistente, mercè la pacifica inammissibilità della domanda riconvenzionale (oggetto della condanna) formulata da controparte solo nelle memorie 183 secondo termine, inspiegabilmente accolta dal Giudice di prime cure, il quale, per l'effetto ha condannato l'odierna appellante al pagamento dell'importo di euro 65.531,59 oltre accessori. Trattasi, infatti, di una reconventio reconventionis formulata da controparte del tutto tardivamente, come illustrato in parte motiva;
ii.) preliminarmente, nel merito, in riforma della sentenza impugnata, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia giuridica il d.i. opposto;
iii.) nel merito, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che la società è debitrice della in ordine CP_1 Parte_1 all'importo di €. 16.903,45 dovuto in via di regresso per il pagamento del TFR dei dipendenti ai sensi degli artt. 2112 I e V co c.c. e 1299 c.c., per l'effetto, condannare in via riconvenzionale, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., parte opposto al pagamento del suddetto importo;
iv.) sempre nel merito, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che la società è debitrice della in ordine all'importo CP_1 Parte_1 di €. 225.313,35 dovuto a titolo di indennità per gli interventi di straordinaria manutenzione e, per l'effetto, condannare in via riconvenzionale, ai sensi dell'art. 36
c.p.c., parte appellata al pagamento del suddetto importo;
v.) ancora, nel merito, in riforma della sentenza impugnata, accertare la responsabilità contrattuale della per mancato adempimento di quanto convenuto all'articolo 6 del contratto di CP_1 affitto d'azienda e, per l'effetto, condannare la stessa, sempre in via riconvenzionale ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla corresponsione del complessivo importo di €. 740.000,00 a titolo di danno emergente e lucro cessante per il mancato godimento dell'intero complesso affittato, al maggior o minor importo che verrà accertato nel corso del presente giudizio di appello anche a mezzo della chiesta CTU tecnicocontabile;
vi.) sempre in subordine all'eccezione di cui al punto ii.), infine, accertare il pregiudizio non patrimoniale patito dalla società e, per l'effetto, condannare sempre in via CP_1 riconvenzionale ai sensi dell'art. 36 c.p.c., al pagamento del danno da quantificarsi in via equitativa. vii.) Con ammissione dei mezzi istruttori, come formulati in apposito § in narrativa cui si rinvia, con riferimento alla chiesta CTU ed all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente CP_2
giudizio, nonché del giudizio di I grado.
Per la parte appellata:
“Ogni contraria istanza ed eccezione reietta, con riserva di ogni ulteriore e diversa deduzione, produzione e conclusione, IN VIA PRELIMINARE Dichiararsi
pag. 2/10 l'inammissibilità dell'appello svolto dall'appellante con atto di citazione notificato in data 10/10/2022 avverso la sentenza del Tribunale di Massa n. 2717/2017 del 7.12.2017 ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c. NEL MERITO Respingersi le domande tutte svolte dall'appellante nei confronti di Parte_1 CP_1 con l'atto d'appello notificato in data 10/10/2022 avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Massa n. 2717/2017 del 7.12.2017, questa confermando integralmente. In ogni caso, condannarsi l'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 550/2022 del 25/07/2022 il Tribunale di Massa rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n.255/2018 (emesso per l'importo di € 140.532,95, oltre interessi, a favore di
, a titolo di canoni scaduti per affitto d'azienda), rigettando altresì CP_1 le domande riconvenzionali svolte dall'opponente (domande di Parte_1
condanna alla restituzione, in via di regresso, della quota parte di TFR corrisposto dall'opponente in favore di due lavoratori che avevano lavorato alle dipendenze dell'affittante d'azienda; al pagamento di una somma di denaro a titolo di indennità per migliorie ed addizioni apportate dalla medesima affittuaria in pendenza del contratto di affitto d'azienda; al risarcimento del danno a titolo di inadempimento contrattuale, per non avere l'affittante garantito il libero completo godimento dei beni oggetto del contratto, per la lamentata mancata liberazione di un capannone industriale e di una parte del piazzale d'azienda). Con la sentenza di primo grado veniva accolta anche la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta opposta nei confronti dell'opponente, per ottenere il pagamento delle somme corrisposte a lavoratori dell'azienda affittata all'esito di conciliazioni sindacali.
2- Con il ricorso in appello ha dedotto i seguenti motivi di Parte_1
impugnazione:
pag. 3/10 i. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provato il credito per canoni di affitto non corrisposti nella misura di € 140.532,95, omettendo di considerare le eccezioni svolte da che non ha Parte_1
mia riconosciuto il quantum dei canoni scaduti, e che ha opposto il proprio maggiore controcredito oggetto di domanda riconvenzionale;
ii. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto il credito – oggetto di domanda riconvenzionale – vantato da nei Parte_1 confronti di per il pagamento di € 16.903,45 (quale quota parte CP_1 del maggiore importo di € 51.025,00), a titolo di TFR dei lavoratori dipendenti
(€ 792,08) e (€ 16.111,37), ai sensi dell'art.2112 cc;
Per_1 Per_2
iii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta mancata prova delle migliorie apportate da nel periodo da febbraio 2014 sino al Parte_1
2016, per complessivi € 285.559,31 (per € 225.313,35 apportate da
[...]
e per la parte restante dalla precedente affittuaria Parte_1 [...]
), di cui € 65.150,00 per acquisto e installazione di gru a Parte_2
carro ponte;
erroneità della sentenza di primo grado, sul punto, anche in ordine alla ritenuta assenza del consenso scritto alle migliorie da parte , CP_1 previsto dall'art.10 del contratto di affitto, stante il comportamento concludente comunque tenuto da;
CP_1
iv. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta mancata prova in ordine al diritto al risarcimento del danno per l'occupazione di uno dei capannoni, e di parte del piazzale, da parte di , ovvero di terzi;
CP_1
erroneità della sentenza, sul punto per il mancato riconoscimento del danno subito da nella misura di: € 240.000,00 a titolo di danno Parte_1 emergente per mancato utilizzo del complesso aziendale;
€ 500.000,00 a titolo di lucro cessante per mancato guadagno;
v. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale svolta da , in quanto inammissibile reconventio CP_1
reconventionis formulata dal convenuto opposto.
pag. 4/10 3- L'appellata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'appello, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc, per mancata indicazione dei capi di sentenza che intende appellare e per mancata esposizione dei motivi d'appello. Ha contestato l'ammissibilità delle istanze istruttorie svolte dall'appellante. Ha poi contestato tutti i motivi d'appello svolti da osservando in Parte_1
particolare, con riguardo a ciascuno di essi, che:
i. in ordine al primo motivo d'appello, è onere del debitore provare il pagamento dei canoni pattuiti per l'affitto d'azienda;
ii. in ordine al secondo motivo d'appello, non vi è prova dei pagamenti che
[...]
deduce di aver effettuato in favore dei dipendenti e Parte_1 Per_1
a titolo di TFR, in relazione ai quali è stata svolta domanda Per_2 riconvenzionale in via di regresso per l'importo di € 16.903,45, non emergendo tale prova dal documento n.3 prodotto da nel primo grado di Parte_1
giudizio, come già ritenuto in sentenza;
iii. in ordine al terzo motivo d'appello, gli importi richiesti in via riconvenzionale a titolo di indennità per migliorie e addizioni concernevano quasi esclusivamente spese ordinarie, delle quali, inoltre, una parte relative a fatture intestate al diverso soggetto giuridico;
solo l'importo di € 65.150,00, Parte_2 relativo a fattura dell'importo di € 65.150,00 per acquisto di gru a carroponte, atteneva a spesa straordinaria;
come già ritenuto con la sentenza impugnata, tali spese non sono mai stata riconosciute da , e neppure è mai CP_1 intervenuto alcun consenso scritto di quest'ultima all'esecuzione di tali spese ai sensi dell'art. 10 comma 6 del contratto di affitto d'azienda 8/06/2011, ove era, in ogni caso, pattuito che, “… quanto alle eventuali migliorie e addizioni che venissero comunque eseguite senza il consenso scritto ancorché con la tolleranza dell'affittante, questa avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuni, rinunciandovi espressamente
l'affittuario sin d'ora”; iv. in ordine all'ulteriore motivo d'appello concernente il mancato accoglimento della domanda risarcitoria, non è stata offerta prova di un danno, né del nesso causale, in relazione alla lamentata parziale occupazione dell'azienda affittata con beni pag. 5/10 riconducibili ad;
in particolare i macchinari presenti nel CP_1
capannone de quo erano oggetto del contratto d'affitto d'azienda del 8/06/2011, allegato A contenente l'elenco dei beni componenti l'azienda concessa in affitto;
solo nel 2016 la , di propria iniziativa, sostituì i CP_3 Parte_1
macchinari esistenti, eseguendo lavori nel capannone non autorizzati da
; CP_1
v. in ordine all'ultimo motivo d'appello concernente la reconventio reconventionis di
, accolta con la sentenza di primo grado, la domanda è stata CP_1
legittimamente proposta in quanto conseguenza delle domande svolte dall'opponente, senza ampliamento del thema decidendum.
4- Sulle conclusioni precisate dalle parti come innanzi riportate, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc, nella misura di giorni trenta per comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
5- Questa Corte ritiene che la causa possa essere decisa senza necessità di disporre l'ordine di esibizione e la CTU richiesti dall'appellante. La Corte ritiene inoltre infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per insufficiente esposizione delle ragioni in fatto in diritto, in quanto genericamente formulata, ed in quanto l'appello contiene tutti gli elementi essenziali in fatto e in diritto.
6- Nel merito, non può trovare accoglimento il primo motivo d'appello relativo alla conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il mancato pagamento dei canoni pattuiti per l'affitto d'azienda – il cui importo è oggetto del decreto ingiuntivo – non è stato oggetto di specifica offerta di prova in senso contrario da parte dell'opponente, che non ha provato il pagamento di quanto dovuto. L'obbligo di pagamento discende dagli accordi contrattuali. L'onere di provare l'adempimento dell'obbligazione di pagamento dei canoni è a carico dell'odierno appellante, che non ha assolto a tale onere. In ordine all'esistenza del dedotto controcredito, relativo ad indennità per migliorie, l'esame del motivo d'appello deve essere di seguito trattato unitamente al terzo motivo d'appello.
pag. 6/10 7- Ritiene questa Corte che sia infondato anche il secondo motivo d'appello, relativo al richiesto pagamento, in via riconvenzionale, del complessivo importo di €. 16.903,45 a titolo di quota di TFR corrisposta dalla società ai lavoratori dipendenti Parte_1 ed ma dovuta da , ai sensi dell'art.2112 CP_4 Controparte_5 CP_1
cc, in ragione del relativo periodo di prestazioni lavorative, in quanto maturato in periodo anteriore all'affitto d'azienda. Come già correttamente ritenuto con la sentenza di primo grado, non vi è prova dei pagamenti in favore dei lavoratori da parte della società . Il documento n.5 (prodotto con l'atto di citazione in opposizione Parte_1
nel primo grado di giudizio) è costituito esclusivamente da documento fiscale emesso da nei confronti di e dai cedolini relativi alla quantificazione del Parte_1 CP_1
dovuto. Il documento n.3 (prodotto con l'atto di citazione in opposizione nel primo grado di giudizio) contiene svariati documenti, non immediatamente ricollegabili tra loro, dai quali non emerge in ogni caso la prova del pagamento di quanto oggetto di domanda nei confronti di nel presente giudizio. Le attestazioni di bonifici CP_1
eseguiti nei confronti dei lavoratori da parte di fanno riferimento anche a Parte_1
retribuzioni per periodi successivi a quelli nei quali sarebbe stato conteggiato il TFR, senza possibilità di distinguere l'entità degli importi corrisposti a questo esclusivo titolo, con conseguente assenza di prova circa il pagamento, da parte di , della Parte_1
quota di TFR indicata come a carico di In senso contrario sono in atti inoltre CP_1
gli elementi di prova relativi ai pagamenti eseguiti da parte di in favore dei CP_1 lavoratori all'esito di verbali di conciliazione in sede sindacale, come già ritenuto al riguardo con la sentenza di primo grado.
8- Infondato è il terzo motivo d'appello. L'importo di € 225.315,35 richiesto da
[...]
a titolo di indennità per migliorie appare imputabile a tale titolo solo per la Parte_1 somma di € 65.150,00 corrisposta per l'acquisto e l'installazione di una gru a carro ponte, come dedotto da parte appellata, la quale ha peraltro eccepito di non avere mai prestato alcun consento scritto ad alcuna miglioria, come pattuito ai sensi dell'art.10 comma 6 del contratto d'affitto d'azienda. Ritiene questa Corte che, stante la pattuizione di cui all'art.10 comma 6 del contratto d'affitto d'azienda, il diritto al pagamento di indennità per migliorie avrebbe potuto configurarsi solo in presenza di un consenso pag. 7/10 scritto da parte di , essendo pattiziamente esclusa la rilevanza CP_1 dell'eventuale tolleranza dell'affittante, ed essendo altresì stato pattuito tra le parti che avrebbe avuto facoltà di ritenere qualsiasi miglioria senza CP_1 corresponsione di indennizzo alcuno, cui l'affittuario dichiarava di rinunciare. Nessun diritto al pagamento di indennità per migliorie può pertanto ritenersi essere sorto in capo a con conseguente infondatezza del motivo d'appello. Parte_1
9- Non può trovare accoglimento il quarto motivo d'appello. Come correttamente ritenuto con la sentenza di primo grado, l'onere di provare il danno, e il relativo nesso di causalità con l'evento, è in capo a La mera allegazione dell'esistenza Parte_1
di una parziale occupazione, da parte di , del complesso immobiliare CP_1 compreso nell'affitto d'azienda – con conseguente riduzione del diritto oggetto del contratto d'affitto d'azienda – non è elemento sufficiente per ritenere configurabile il danno lamentato da mancando, in ogni caso, la prova del nesso Parte_1
causale tra il danno lamentato e tale occupazione. Gli importi indicati da Parte_1
[...
– in entità differente tra primo e secondo grado di giudizio – sono oggetto di mera astratta quantificazione nell'ambito di perizia di parte depositata nel primo grado di giudizio con la memoria ex art.183 co.6° n.2 cpc (come tale costituente mera deduzione difensiva), e svolta sulla base di prospettazioni ipotetiche, che escludono la possibilità di alcuna CTU sul punto, in quanto meramente esplorativa.
10- Venendo all'esame del quinto motivo d'appello questa Corte non può che richiamare la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione con la quale è stato affermato il principio secondo cui, “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò
pag. 8/10 rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni proposta dal creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo)” (Cass.Sez., 27 novembre 2023, n.32933; conformi, Cass.Sez.3, 22 settembre 2023, n.27183; Cass.Sez.1, 24 marzo 2022, n.9633).
La domanda riconvenzionale svolta da con la costituzione, quale CP_1
convenuto opposto nel primo grado di giudizio, si riferisce certamente alla vicenda sostanziale del contratto di affitto d'azienda dedotto in causa, come già ritenuto con la sentenza di primo grado. Il motivo d'appello è pertanto infondato.
11- Le spese seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa (domande appellante per complessivi € 982.216,80), e pertanto con riferimento allo scaglione da € 520.000,01 sino ad € 1.000.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia €
5.706,00, fase introduttiva del giudizio € 3.318,00, fase di trattazione € 7.644,00, fase decisionale € 9.847,00, e così complessivamente € 26.115,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
12- Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 (v. Cass.
SS.UU. 4315/2020 ove è stato affermato che “la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione
è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte
pag. 9/10 impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”), in quanto l'appello è stato rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 26.115,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co.1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
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