Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 18/04/2023, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/04/2023
N. 00198/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00032/2021 REG.RIC.
N. 00036/2021 REG.RIC.
N. 00042/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 32 del 2021, proposto da ASM Terni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Carissimi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Terni, non costituita in giudizio;
nei confronti
Comune di Terni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Gennari, Francesco Silvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Acciai Speciali Terni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Simone Budelli, Luca Raffaello Perfetti, Alessandro Salustri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Simone Budelli in Perugia, via Gerardo Dottori 85;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
sul ricorso numero di registro generale 36 del 2021, proposto da Acciai Speciali Terni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Simone Budelli, Luca Raffaello Perfetti, Alessandro Salustri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Simone Budelli in Perugia, via Gerardo Dottori 85;
contro
Provincia di Terni, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
Comune di Terni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Gennari, Francesco Silvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ASM Terni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Carissimi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 42 del 2021, proposto dal Comune di Terni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Gennari, Francesco Silvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Terni, non costituita in giudizio;
nei confronti
ASM Terni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Carissimi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Acciai Speciali Terni s.p.a., Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 32 del 2021:
- del provvedimento della Provincia di Terni, prot. 13268/2020 del 18 novembre 2020 - notificato in pari data - avente ad oggetto: “Prot. N. 0013268/2020 - S.I.N. Terni – Papigno – Discariche Loc. Valle nel Comune di Terni (TR) - Verbale C.d.S. Min. Ambiente del 14.1.2020 – Nota Ministero del 29.1.2020, richiesta adempimenti art. 244 co. 2, D.Lgs.152/2006, acquisita con PEC 1440 del 30.1.2020 - Art. 244 del D.Lgs.152/2006 – Esito indagini individuazione responsabile - Provvedimento - Diffida ”;
- della “ attività di studio e di approfondimento e di sintesi della documentazione agli atti dell'Ente, inerente la fattispecie, che ha consentito di esprimere in via deduttiva le proprie considerazioni per l'individuazione del responsabile della contaminazione, con la finalità di accertare il nesso di causalità tra il comportamento dei soggetti interessati e la contaminazione, sulla base di elementi indiziari precisi e pertinenti la fattispecie ”, della Provincia di Terni, svoltasi senza alcuna garanzia partecipativa per l'odierna ricorrente che ne ha avuto conoscenza solo a seguito dell'accesso agli atti nonché del relativo documento istruttorio di indagini elaborato dal Servizio Ambiente della Provincia di Terni avente ad oggetto: “S .I.N. Terni – Papigno – Discariche Loc. Valle nel Comune di Terni (TR) - Verbale C.d.S. Min. Ambiente del 14.1.2020 – Nota Ministero del 29.1.2020, richiesta adempimenti art. 244 co. 2, D.lgs.152/2006, acquisita con PEC 1440 del 30.1.2020 - Attività istruttoria ”, trasmesso al MATTM con pec 13051 del 12.11.2020 (e conosciuto dalla ricorrente solo in data 14.01.2021 a seguito di accesso agli atti);
- nella misura in cui siano lesivi della posizione giuridica della ricorrente, tutti gli atti di indagine e gli esiti della Conferenza di Servizi SIN-Terni-Papigno del 14.01.2020 e precedenti (svoltesi senza alcuna garanzia partecipativa per l'odierna ricorrente che ne ha avuto conoscenza solo a seguito dell'accesso agli atti), ivi compreso il parere tecnico relativo al documento “ Discarica in loc. Valle, Comune di Terni, Studio idrogeologico dell'area della discarica di località Valle. Aggiornamento a settembre 2019” Parere condiviso tra ISPRA e ARPAU, gennaio 2020 GEO-PSC 2020/001, in esito alla quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha chiesto all'Amministrazione Provinciale di Terni “di adottare i provvedimenti di competenza volti all'individuazione del soggetto responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 244 del Dlgs 152/2006 ” (conosciute dalla ricorrente solo a seguito di accesso agli atti);
-della nota del Ministero dell'Ambiente prot. 5449 del 29.1.2020 (ricevuta dalla Provincia con prot. 1440 del 30.01.2020), avente ad oggetto: SIN “ Terni-Papigno”. Adempimenti ex art.244 del Dlgs 152/06 nell'area di Discarica di Località Valle, con cui il MATTM ha chiesto all'Amministrazione Provinciale di Terni di “adottare i provvedimenti di competenza volti all'individuazione del soggetto responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/2006 ” e della nota di sollecito dello stesso Ministero, prot. 91434 del 09.11.2020 (ricevuta dalla Provincia con prot. 12870 del 09.11.2020) avente il medesimo oggetto, con cui il MATTM ha sollecitato l'Amministrazione comunale agli adempimenti richiesti entro il termine di 60 giorni (conosciute dalla ricorrente solo a seguito di accesso agli atti);
- di ogni altro atto o fatto presupposto, connesso e conseguente rispetto agli atti oggetto dell'odierno gravame, che risulti pregiudizievole per la ricorrente.
Quanto al ricorso n. 36 del 2021:
– del provvedimento adottato dalla Provincia di Terni, Servizio Ambiente, prot. n. 0013268/2020 del 18.11.2020, avente ad oggetto “ S.I.N. Terni – Papigno – Discariche Loc. Valle nel Comune di Terni (TR) - Verbale C.d.S. Min. Ambiente del 14.1.2020 – Nota Ministero del 29.1.2020, richiesta adempimenti art. 244 co. 2, D.Lgs.152/2006, acquisita con PEC 1440 del 30.1.2020 - Art. 244 del D.Lgs.152/2006 – Esito indagini individuazione responsabile - Provvedimento - Diffida ”;
- di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi inclusi, in particolare e per quanto possa occorrere, quelli citati nelle premesse del predetto provvedimento, e segnatamente:
a) il “documento istruttorio di indagini” del Servizio Ambiente della Provincia di Terni, avente ad oggetto “ Attività istruttoria – Indagini per individuazione responsabile della contaminazione acque sotterranee ”, trasmesso al MATTM con PEC n. 13051 del 12.11.2020;
b) la nota interpretativa della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente, avente ad oggetto “ Obblighi del proprietario non responsabile della contaminazione e onere probatorio. Inquinamento diffuso ”, priva di data e di numero di protocollo;
nonché per la condanna della Provincia di Terni al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi .
Quanto al ricorso n. 42 del 2021:
nota della Provincia di Terni, Area tecnico giuridica Servizio Ambiente, acquisita al prot. generale di ricezione Comune di Terni n. 144454/19.11.2020, avente ad oggetto: “- S.I.N. Terni – Papigno – Discariche Loc. Valle nel Comune di Terni (TR) - Verbale C.d.S. Min. Ambiente del 14.1.2020 – Nota Ministero del 29.1.2020, richiesta adempimenti art. 244 co. 2, D.Lgs.152/2006, acquisita con PEC 1440 del 30.1.2020 - Art. 244 del D.Lgs.152/2006 – Esito indagini individuazione responsabile - Provvedimento – Diffida” .
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Terni, di Acciai Speciali Terni s.p.a., del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di ASM Terni s.p.a.;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso n.r.g. 32/2021 ASM Terni s.p.a. ha agito per l’annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento della Provincia di Terni, prot. 13268/2020 del 18 novembre 2020, avente ad oggetto: “ Prot. n. 0013268/2020- S.I.N. Terni-Papigno-discariche loc. Valle nel Comune di Terni (TR) - Verbale C.D.S. Min. Ambiente del 14.1.2020 - nota Ministero del 28.1.2020, richiesta adempimenti art. 244 co. 2, d.lgs. 152/2006, acquisita con pec 1440 del 30.1.2020 - art. 244 del d.lgs. 152/2006 - Esito indagini individuazione responsabile - Provvedimento diffida ”, nonché degli atti connessi, articolando censure per violazione di legge, violazione delle garanzie partecipative e difetto di motivazione. Il gravato provvedimento provinciale individua quali responsabili a vario titolo della contaminazione ai sensi dell’art. 244 d.lgs. n. 152 del 2006 – e destinatari della diffida ad attivarsi entro trenta giorni dal ricevimento della stessa provvedendo ad attuare gli interventi necessari ai sensi del Titolo V, parte IV, d.lgs. n. 152 del 2006 – unitamente alla ricorrente ASM Terni s.p.a., la Acciai speciali Terni s.p.a. ed il Comune di Terni.
2. Analoga impugnativa è stata proposta con ricorso n.r.g. 36/2021, privo di istanza cautelare, da Acciai speciali Terni s.p.a.
3. In entrambi i giudizi si è costituito il Comune di Terni, evidenziando di aver proposto autonomo ricorso (n.r.g. 42/2021) avverso la medesima ordinanza provinciale.
4. In nessuno dei summenzionati giudizi si è costituita la Provincia di Terni.
5. Alla camera di consiglio del 9 febbraio 2021 la ricorrente ASM Terni s.p.a. ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare sul ricorso n.r.g. 32/2021, stante il sopravvenuto annullamento in autotutela del provvedimento gravato.
6. Emerge dai fascicoli di causa che la Provincia di Terni, con provvedimento Prot.n.0001516/2021 - “ S.I.N. Papigno – Discariche Loc. Valle nel Comune di Terni (TR) – Provvedimento Diffida Pec 13268 del 18.11.2020. Provvedimento di annullamento in autotutela artt. 21 octies, co. 2 – 21 nonies L. 241/1990 ”, del 3 febbraio 2021, notificato a mezzo pec a tutti i ricorrenti, ha disposto l’annullamento d’ufficio del provvedimento gravato.
7. In vista della trattazione in pubblica udienza ASM Terni s.p.a., Acciai speciali Terni s.p.a. ed il Comune di Terni, con rispettive memorie depositate in data 2 e 3 febbraio 2023, hanno evidenziato come l’intervenuto annullamento in autotutela in oggetto costituisce legittima ragione per l’emanazione di una declaratoria di cessazione della materia del contendere; nessuna delle parti costituite ha espressamente insistito per le spese.
8. All’udienza pubblica del 7 marzo 2023, uditi per le parti i difensori come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. In limine litis deve essere disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
10. Alla luce di quanto esposto, stante la tempestiva rimozione del provvedimento gravato da parte dell’Amministrazione provinciale in sede di autotutela, non resta al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, anche in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione provinciale e la costituzione solo formale del Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Carrarelli | Raffaele Potenza |
IL SEGRETARIO