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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/04/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 873/2024 R.G., promossa da:
C.F./P.I.: , corrente in San Benedetto del Tronto Parte_1 P.IVA_1
(AP), Via Augusto Murri, 32, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
nato a [...] alla Vibrata (TE) il 30.09.1947 C.F.
[...]
nonché nato a [...] C.F._1 CP_2
(AP) il 06.04.1975, C.F.: , residente in [...]alla Vibrata C.F._2
(TE), Viale dei Fiori, 34 e , nata a [...] Parte_2
(AP) il 01.03.1978 C.F.: , residente in [...]alla Vibrata C.F._3
(TE), Via Roma, 81, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Simone Gasparroni del Foro di
Fermo, C.F.: – il quale dichiara di voler ricevere le C.F._4
comunicazioni ex art. 176 co. 2 C.p.c al numero fax 0734/684952, indirizzo pec: e dall'Avv. Felice Cicconi C.F. Email_1
( ) Pec: C.F._5 Email_2
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C.
Contro
con sede in Modena alla via San Carlo n. 8/20, codice fiscale n. Controparte_3
, partita IVA n. – in persona del Procuratore speciale dott. P.IVA_2 P.IVA_3
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_4
, domiciliato per la carica a Modena, alla via San Carlo n. 8/20, C.F._6
in forza di Procura Speciale del Notaio del 17/01/2024 – Rep. Persona_1
50608/15187, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolgiulio Mastrangelo codice fiscale
, pec e Licia C.F._7 Email_3
Mastrangelo c.f. , pec C.F._8 Email_4
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C.
per la riforma della sentenza n. 98/2019 resa dal Tribunale di Teramo e pubblicata in data 08 febbraio 2019.
All'udienza tenutasi in data 14 gennaio 2025 svolta mediante trattazione scritta come disposto con provvedimento del Presidente di Sezione del 1° ottobre 2024, le parti hanno rassegnato le conclusioni mediante deposito di note scritte e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di replica con ordinanza del 14 gennaio 2025.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n. 98/2019 pubblicata in data 08 febbraio 2019, il Tribunale di Teramo accoglieva la domanda proposta dalla e Parte_1 CP_2 [...]
, con la quale proponevano opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli Pt_2
dalla con il quale veniva loro intimato il Controparte_5 pagamento, in favore di quest'ultima, della somma di euro 149.895,95 oltre interessi e spese a titolo di rate scadute del contratto di mutuo stipulato tra le parti.
pag. 2/18 A sostegno dell'opposizione, parte attrice deduceva di aver stipulato con l'istituto di credito convenuto un contratto di finanziamento fondiario in data 16.12.2005 a rogito del NO (rep. n. 216660 e racc. n. 41732) per la somma di euro Persona_2
180.000,00 il quale prevedeva un piano di ammortamento di 15 anni ed il rimborso mediante n. 180 rate mensili posticipate a decorrere dal 31.01.2006 comprensivo di altre spese, commissioni ed oneri.
A garanzia del suddetto affidamento veniva iscritta ipoteca volontaria di primo grado sui beni immobili di proprietà di e per un montante di CP_2 Parte_2
euro 360.000,00 costituendosi fideiussori della debitrice principale sino alla concorrenza dell'importo di euro 180.000,00.
Il suddetto contratto veniva successivamente prorogato in data 19.04.2011, sempre a rogito del NO (rep. N. 238911 e racc. n. 56867) prevedendo la Persona_2
durata del piano di ammortamento in 240 mensilità alle medesime condizioni di cui al mutuo originario.
Il debito residuo veniva quantificato in euro 149.809,25 di cui euro 133.308,61 per sorte capitale, euro 16.499,31 per rate scadute ed impagate ed euro 1,33 per spese di invio comunicazione periodica.
Nello specifico, parte attrice deduceva il superamento del TEG effettivamente determinato alla stipula del mutuo originario e alla successiva proroga e dunque la nullità della clausola relativa al tasso di interesse del contratto in violazione dell'art. 1815 comma 2 c.c. con effetto ex tunc.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito di dichiararsi l'inesistenza del diritto della CP_3
a procedere all'esecuzione e la condanna dell'istituto alla restituzione delle somme versate a titolo di interessi, nonché, previa dichiarazione di inesistenza del proprio inadempimento, dichiararsi l'attuale vigenza del contratto di mutuo e disporsi il ripristino del pagamento delle rate come ricalcolate sulla base della restituzione del solo capitale residuo oltre al risarcimento del danno per abuso di posizione dominante con particolare riferimento alle garanzie richieste in sede di concessione/proroga del mutuo e la riduzione dell'ipoteca prestata stante l'avvenuta restituzione di un quinto del capitale.
pag. 3/18 Si costituiva in giudizio la eccependo in via Controparte_5
preliminare la prescrizione del diritto degli attori ai ristorni sottesi alla domanda riconvenzionale proposta e contestando nel merito le avverse pretese con richiesta del rigetto dell'opposizione e vittoria delle spese di lite.
2) La sentenza impugnata: Il Tribunale di Teramo in primo grado con sentenza n.
98/2019 pubblicata in data 08 febbraio 2019 accoglieva parzialmente le domande formulate dall'opponente, accertando la nullità delle clausole di determinazione degli interessi contenute nel contratto di mutuo stipulato e per l'effetto dichiarando la non debenza di interessi da parte della mutuataria.
Per tali ragioni e sulla base del ricalcolo effettuato dal Ctu dichiarava come somma residua dovuta dalla stessa l'importo di euro 72.188,97 con conseguente riduzione dell'ipoteca e dell'intimazione nei termini suddetti.
In particolare, il primo giudice, disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall' convenuto e inquadrato il contratto intercorrente tra le parti nella fattispecie CP_6 del c.d. “mutuo alla francese”, aderiva alla tesi formatasi in giurisprudenza secondo la quale la nullità della clausola degli interessi moratori per il superamento del tasso soglia travolge anche la clausola relativa alla determinazione degli interessi corrispettivi determinando la gratuità del mutuo.
Sulla base delle risultanze dell'espletata Ctu accertava, infatti, sia nel mutuo originario che nella successiva rinegoziazione, il superamento del tasso soglia del periodo di interesse sia con riferimento al T.E.G. applicato sia con riferimento al tasso applicato con la maggiorazione degli interessi di mora.
In definitiva, accertato il superamento del tasso soglia, in applicazione dell'art. 1815 comma 2, dichiarava la nullità della clausola di determinazione degli interessi con conseguente gratuità del mutuo dichiarato usurario ab origine.
Conseguentemente, riconduceva i rapporti dare/avere tra le parti accertando che la mutuataria e i garanti erano tenuti al pagamento della minore somma ricalcolata dalla
Ctu in euro 72.188,97 per la quale confermava l'intimazione proposta, disponendo altresì la riduzione dell'ipoteca volontaria in base alla suddetta somma.
pag. 4/18 Da ultimo, il primo giudice, rigettava la domanda risarcitoria proposta dagli attori ritenendo dagli stessi non assolto il relativo onere probatorio e condannava la convenuta alle spese di lite e della ctu svolta nel corso del giudizio. CP_3
3) Appello. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la
[...]
per la riforma integrale e il rigetto dell'opposizione Controparte_7
proposta, contestando la sentenza emessa in primo grado per aver aderito alla tesi secondo cui la nullità della clausola degli interessi moratori per il superamento del tasso soglia travolge anche la clausola che fissa gli interessi corrispettivi determinando la gratuità del mutuo.
3.1.) Si costituivano in giudizio la e Parte_1 CP_2 [...]
, chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo appello incidentale Pt_2
sulla base del fatto che, stante l'accertata nullità delle clausole relative agli interessi dovuti, non sussisteva la morosità dei mutuatari che al contrario, sostenevano dovessero essere ritenuti creditori della banca per la somma di euro 27.255,82 e che, pertanto, non potevano ritenersi decaduti dal beneficio del termine con conseguente inesistenza del diritto all'esecuzione del creditore.
Chiedevano, per tali ragioni, la restituzione della suddetta somma e l'accoglimento delle domande non accolte in primo grado.
La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza n. 105/2022, pubblicata il 20 gennaio
2022, accoglieva l'appello principale proposto dall'istituto di credito e rigettava l'appello incidentale sollevato dagli appellati rigettando l'opposizione a precetto dalla stessa proposta con condanna degli stessi in solido tra loro al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Il giudice di secondo grado, in primo luogo rilevava che il primo giudice aveva dichiarato la gratuità del contratto di mutuo sulla base della nullità della clausola relativa agli interessi per il superamento del tasso soglia dell'interessi di mora, estendendo così erroneamente anche agli interessi corrispettivi l'invalidità riscontrata per l'usurarietà degli interessi moratori.
Sulla base di tale presupposto, richiamava la sentenza della Suprema Corte a Sez. Unite
n.19597 del 18.09.2020, con la quale veniva risolto il contrasto formatosi in materia chiarendo la sostanziale differenza tra interessi corrispettivi e moratori e affermando,
pag. 5/18 stante la diversa natura e funzione degli stessi, la non possibilità di cumulo al fine di verificare l'usurarietà del tasso di interesse applicato.
La Corte di Appello, aderendo alla suddetta impostazione nomofilattica, secondo cui l'usurarietà dei tassi previsti per gli interessi moratori non comporta la nullità anche degli interessi corrispettivi accertava la debenza degli stessi da parte degli appellati in applicazione dell'art. 1224 c.c.
Disattendeva, inoltre, le risultanze peritali non condividendo l'avvenuto superamento del tasso soglia usura per gli interessi moratori, accertando l'inferiorità del tasso di interessi di mora fissato nel contratto rispetto al relativo tasso soglia e dunque l'insussistenza dell'usurarietà delle pattuizioni contrattuali.
Accertata, quindi, l'insussistenza di usurarietà del mutuo azionato dall'appellante, accoglieva l'appello principale e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava l'opposizione e le connesse domande ivi formulate, rigettava l'appello incidentale proposto con condanna degli appellati in solido tra loro al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e dell'espletata Ctu in favore dell'appellante.
4) Ricorso in Cassazione. Avverso la decisione di appello proponevano ricorso in cassazione e sulla base di due Parte_1 CP_2 Parte_2
motivi.
La resisteva con controricorso. CP_3
La Suprema Corte di Cassazione decideva con ordinanza n. 2344/2024 depositata in data 3 luglio 2024 accoglieva il secondo motivo di ricorso, assorbito l'altro, cassando la sentenza impugnata e rinviando a questa Corte, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, per quanto interessa in questa sede con riguardo al motivo accolto, la
Suprema Corte rilevava come il giudice di secondo grado avesse erroneamente omesso di esaminare le risultanze della C.t.u. integrando il vizio del mancato esame di un fatto decisivo correttamente identificato dai ricorrenti nell'usurarietà del T.E.G relativo anche o di per sé stessi ai soli interessi corrispettivi per la corretta determinazione del superamento del tasso soglia.
Secondo il giudice di legittimità, la sentenza impugnata aveva fondato la propria decisione circa l'assenza di usurarietà degli interessi applicati senza tuttavia affrontare pag. 6/18 la questione centrale relativa alla ususrarietà degli interessi corrispettivi, omettendo di valutare il fatto storico consistente nell'accertamento emerso in merito dalle risultanze peritali.
Nello specifico, ribadiva il principio di diritto già precedentemente affermato secondo cui: “Il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di Cassazione, ai sensi dell'art 360, comma uno, n.
5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Tale vizio ricorre anche nel caso in cui nel corso del giudizio di merito sono state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza senza valutare le eventuali censure di parte e senza giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un'acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato da entrambe le soluzioni senza dare un'adeguata giustificazione del suo convincimento mediante
l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificatamente seguiti”.
Riteneva il giudice di legittimità che l'esame del fatto storico consistente nell'usurarietà del TEG relativo agli interessi corrispettivi da parte del giudice di merito avrebbe comportato una decisione diversa da quella adottata, in quanto l'usurarietà degli interessi corrispettivi previsti dal contratto di mutuo determina la nullità della relativa previsione contrattuale ai sensi dell'art. 1815 secondo comma con conseguente non debenza degli interessi.
Per tali ragioni, la Suprema Corte riteneva che il giudice di secondo grado non avesse esaminato correttamente l'accertamento contenuto nelle risultanze peritali e rinviava, conseguentemente, alla Corte di Appello di L'Aquila in diversa composizione, incaricandola di procedere a un nuovo esame dell'appello, attenendosi ai principi sopra richiamati.
5) Appello in riassunzione. Con atto di appello e citazione di rinvio ex art. 392 c.p.c., la e riassumevano il giudizio Controparte_8 CP_2 Parte_2
chiedendo, nel merito, che venisse accertata e dichiarata l'usurarietà del T.E.G. relativo agli interessi corrispettivi perché superiore al tasso vigente al momento della pattuizione del contratto di mutuo di credito fondiario del 16 dicembre 2005 e del successivo atto di pag. 7/18 rinegoziazione del 19 aprile 2011, e per l'effetto, in applicazione dell'art. 1815 c.c., rideterminare il residuo debito dovuto dagli appellanti all'istituto di credito in euro
72.419,10 come accertato dalla C.t.u.
In aggiunta, chiedeva l'accoglimento delle ulteriori domande formulate nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata nel giudizio di secondo grado con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo grado, del secondo grado, del giudizio di rinvio e di quello di legittimità da distrarsi in favore dei procuratori dichiarati antistatari.
Si costituiva con comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio riassunto la
[...]
chiedendo, in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità o comunque CP_3
rigettare le domande avversarie riproposte formulate nel giudizio di secondo grado in quanto coperte dal giudicato;
in via principale, previa rinnovazione della C.t.u., rigettare l'interposta opposizione al precetto e le domande di parte opponente con condanna degli appellanti in riassunzione al pagamento in via solidale delle somme portate dal precetto intimato in forza del mutuo intercorrente tra le parti e, in via subordinata, condannarli al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi maturati e maturandi sino al soddisfo, con vittoria delle spese e competenze dei precedenti gradi di giudizio e compensazione di quelle di legittimità.
6) Motivi della decisione: L'atto di appello in riassunzione su rinvio ex art. 392 c.p.c. è fondato per i motivi di seguito indicati.
Questa Corte osserva come debba essere applicato il principio di diritto richiamato dalla
Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2344/2024 con la quale veniva accolto il secondo motivo di impugnazione proposto con ricorso dagli odierni appellanti avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n.105/2022.
In particolare, per quanto interessa in questa sede con riguardo al motivo accolto, la
Suprema Corte rilevava che il giudice di secondo grado non avesse correttamente esaminato il fatto storico, decisivo per la soluzione della controversia, relativo alla usurarietà degli interessi corrispettivi pattuiti nel contratto di mutuo posto a fondamento del precetto intimato.
6.1. Alla luce dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso, questa Corte, attenendosi al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, è tenuta a valutare se pag. 8/18 sussista il superamento del tasso soglia relativamente agli interessi corrispettivi pattuiti, risultando tale accertamento, come osservato dalla Suprema Corte, decisivo per la soluzione della controversia, in quanto l'eventuale pattuizione di interessi corrispettivi oltre-soglia comporta conseguente gratuità del mutuo fondante l'intimazione opposta in applicazione di quanto disposto dall'art. 1815 secondo comma.
Occorre infatti premettere che gli interessi corrispettivi, disciplinati dall'art. 1284 c.c. attengono alle liquidità ed esigibilità del denaro e costituiscono il corrispettivo del godimento del capitale oggetto di obbligazione sostanziandosi nel costo del denaro mutuato.
In tema di mutuo l'art. 1815 c.c. al secondo comma prevede espressamente che: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Secondo la suddetta disposizione normativa la clausola relativa agli interessi corrispettivi previsti in un contratto di mutuo, se determina la loro pattuizione in misura usuraria, poiché il tasso di interessi pattuito è previsto in misura superiore al tasso soglia-usura del periodo di riferimento determinato dalla Banca d'Italia e pubblicato con
Decreto Ministeriale in Gazzetta Ufficiale, comporta la nullità della relativa clausola con conseguente non debenza degli interessi e gratuità del mutuo.
6.1.1. Dall'esame degli atti di causa, ed in particolare dalle risultanze della consulenza tecnica espletata in primo grado e della successiva integrazione (doc.5 fascicolo ex art
369 comma 2 n. 4 dell'appellante in riassunzione) emerge che il consulente ha accertato, per entrambi i contratti stipulati la determinazione oltre soglia sia del tasso di interessi corrispettivi sia del tasso previsto per gli interessi moratori per entrambi i contratti stipulati.
Si legge espressamente nella suddetta perizia: “Il T.E.G. applicato, è pari a 6,14% (sei virgola quattordici per cento), mentre con la maggiorazione per gli interessi di mora diventa 9,14% (nove virgola quattordici per cento), entrambi al di sopra del tasso soglia vigente. In sede di rinegoziazione (19/04/2011), il T.E.G. applicato è pari a
4,78% (quattro virgola settantotto per cento) che diventa 7,78% (sette virgola settantotto per cento) considerando la maggiorazione per interessi moratori;
in entrambi i casi si riscontra il superamento del tasso soglia di riferimento”.
pag. 9/18 Da una corretta analisi delle risultanze peritali emerge che il tasso di interessi corrispettivi previsto nel contratto originario e nella rinegoziazione fosse pattuito in misura superiore al tasso soglia-usura.
Deve precisarsi, che relativamente al contratto di mutuo originario stipulato in data 16 dicembre 2005, il consulente, stante la natura mista del mutuo consistente nella precisione di iniziale tasso fisso per i primi sei mesi e la successiva applicazione di un tasso variabile a partire dal settimo mese, aveva inizialmente ritenuto che per i primi sei mesi il tasso pattuito non superasse il tasso soglia previsto, e ciò in quanto aveva posto quale parametro di riferimento il tasso soglia previsto per i mutui a tasso fisso, escludendo dunque limitatamente a tale ipotesi l'usurarietà pattizia ab origine.
Tuttavia, a seguito delle osservazioni proposte dalla allora attrice, il consulente ha correttamente rivisto la propria valutazione in merito attenendosi alle indicazioni pervenute dalla Banca di Italia la quale con nota del 2002 aveva precisato che i mutui a tasso misto dovessero essere intesi come a tasso variabile.
Sulla base di tali indicazioni ha applicato come tasso soglia-usura di riferimento il tasso previsto per i mutui a tasso variabile accertando il superamento dello stesso con conseguente usura pattizia originaria relativa agli interessi corrispettivi anche per il contratto originario.
In risposta alla seguente osservazione: “Punto A) TEG del Mutuo e individuazione del
Tasso Soglia “…nel mutuo in esame, la verifica della presenza eventuale di
[...]
deve fare riferimento esclusivamente al Tasso Soglia dei mutui a tasso Pt_3
variabile e questo confermerebbe la presenza di nel mutuo esaminato Parte_3 dal CTU, sia in origine che a seguito della rinegoziazione del 2011.” ha affermato il consulente: “L'eccezione è meritevole di accoglimento sulla base delle Istruzioni
Bankitalia, versione 2002 in cui l'Organo di Vigilanza, appunto in materia di mutui a tasso misto, ha dato una più che precisa indicazione che recita “i mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile ancorato all'andamento di un parametro predefinito (c.d. mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile.”. Pertanto, sia il mutuo originario che rinegoziato presenta usura pattizia.”.
pag. 10/18 Conseguentemente alla accertata usurarietà del mutuo il consulente, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1815 comma 2, ha poi rideterminato i rapporti dare e avere tra le parti, accertando che gli attori fossero debitori dell'istituto di credito per l'importo depurato dagli interessi previsti corrispondente alla minore somma di euro 72.419,10.
Questa Corte ritiene di condividere le risultanze della espletata Ctu innanzi riportate condividendo le modalità di calcolo utilizzate in quanto rispondenti alla normativa vigente e ai dettami della Suprema Corte nonché aderenti alle indicazioni fornite dalla
Banca d'Italia.
Le contestazioni sollevate dall'appellata relativamente all'operato delle operazioni peritali, infatti, risultano infondate e devono essere disattese.
Invero, risulta infondato l'asserito accertamento da parte del Ctu della assenza di usura originaria in quanto i calcoli riportati dall'appellata in riassunzione al punto F.2) della propria comparsa di costituzione e risposta attengono alle conclusioni preliminari operate dal consulente precedentemente all'accoglimento dell'eccezione di parte attrice suesposta.
Parimenti infondata risulta l'assenza di usura pattizia anche nell'ipotesi di riferimento del tasso variabile sostenuta dall'appellata nel successivo punto F.3).
A sostegno di tale tesi l'istituto di credito, infatti, deduce che anche in applicazione del tasso variabile quale tasso di rifermento nel primo contratto sottoscritto il Teg previsto dal settimo mese in poi non sarebbe pari al 6,14% bensì al 5,724% e dunque sottosoglia.
Tale metodologia di calcolo non si ritiene condivisibile risultando, invece, corretto il metodo di calcolo seguito dal consulente tecnico sia in merito all'inclusione delle spese confidi nel calcolo del Teg in quanto espressamente previste dalle indicazioni della
Banca di Italia che devono ritenersi del tutto applicabili al caso di specie, sia relativamente all'individuazione del tasso soglia di riferimento il quale deve essere individuato nel tasso relativo al periodo in cui è avvenuta la stipula della relativa clausola, individuabile per l'atto di rinegoziazione avvenuto nel 2011, e non certo nello momento in cui è intervenuta la stipula del contratto originario stante l'intervenuta rinnovazione della determinazione dello stesso posta in essere dalle parti.
6.1.2. Accertata pertanto l'usura originaria relativa agli interessi corrispettivi pattuiti sia in riferimento al contratto di mutuo originario sia in riferimento alla rinegoziazione pag. 11/18 dello stesso successivamente intervenuta, in applicazione dell'art. 1815 comma 2 e dei principi di diritto suesposti, deve essere dichiarata la nullità delle clausole che prevedono la corresponsione degli interessi con conseguente gratuità del mutuo oggetto della intimazione opposta e rideterminazione del debito degli appellanti in riassunzione per la somma depurata dagli interessi di euro 72.419,10 come da accertamento peritale.
Risulta infatti evidente, in virtù degli accertamenti sin qui esposti che la gratuità del mutuo e la non debenza degli interessi non sia derivata dalla nullità della clausola relativa agli interessi moratori che secondo il primo giudice avrebbe travolto anche la clausola relativa agli interessi corrispettivi, bensì è dovuta alla accertata pattuizione oltre soglia degli interessi corrispettivi, dovendo sul punto precisarsi che, come agevolmente emerge dagli atti di causa che il superamento dei relativi tassi soglia non è stato considerato dalla ctu effettuando l'illegittima sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi e moratori ma deriva dalla separata valutazione degli stessi in conformità alle prescrizioni della Suprema Corte relativamente alla non cumulabilità degli interessi.
Sicché le doglianze proposte dall'Istituto appellante nel giudizio di impugnazione oggetto di rinnovo devono essere disattese in quanto infondate con conseguente accoglimento del primo motivo di appello proposto in riassunzione.
6.2. L'appellante in riassunzione ha chiesto, inoltre, l'accoglimento delle domande già proposte con l'appello incidentale e segnatamente:
- dichiararsi l'inesistenza del diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione e, per l'effetto, condannare la medesima Banca procedente a restituire ex art. 2033 e/o 2041 C.c. l'ammontare complessivo della somma sino ad oggi versata dalla a titolo di interessi alla BL PA (oggi , pari ad euro Parte_1 CP_3
35.571,17 – somma rivalutata - ovvero della somma di euro 25.256,66, ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso di giudizio mediante la documentazione contabile che questa difesa produrrà nei termini di rito;
- dichiararsi inesistente l'inadempimento della circa il contratto di Parte_1
finanziamento del 16.12.2005 ai rogiti del Notaio Dott. rep. n. Persona_2
216.660 e racc. n. 41.732, e successiva proroga stipulata in data 19.04.2011, con atto ai rogiti del Notaio dott. rep. n. 238.911 e racc. n. 56.867, in virtù del Persona_2 principio di cui all'art. 1460 C.c., per grave inadempimento della medesima BL PA
pag. 12/18 per le ragioni di cui al punto 1, e per l'effetto, dichiararsi l'inesistenza del diritto del creditore procedente;
- dichiararsi la validità e l'attuale vigenza del contratto di finanziamento ai rogiti del
Notaio Dott. rep. n. 216.660 e racc. n. 41.732, per originari euro Persona_2
180.000,00, e per l'effetto, disporsi il ripristino del pagamento delle rate come ricalcolate sulla base della restituzione del solo capitale residuo ricollocando in coda alla scadenza prevista con contratto di proroga del 19.04.2011, le mensilità sino ad oggi trascorse in quanto il mancato pagamento è stato causa dell'illegittima richiesta dell'Istituto di credito del pagamento di rate comprensive della quota interessi non dovuta (art. 1825, II co., C.c.);
- condannarsi la al risarcimento danni per abuso di posizione dominante in ordine CP_3
al cumulo di garanzia richieste in occasione della conclusione del mutuo e della proroga
(domanda oggetto del secondo motivo di appello incidentale)”.
6.2.1. Sul punto deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Banca appellata in riassunzione con la quale ha sostenuto l'intervenuto giudicato delle domande proposte dalla appellante in riassunzione volte ad accertare l'insussistenza dell'inadempimento del mutuo da parte della , mentre deve Parte_1
accogliersi la suddetta eccezione di intervenuto giudicato in ordine alla richiesta del risarcimento del danno.
In ordine ai principi applicabili in materia, giova evidenziare che relativamente alla cassazione parziale l'art. 336 c.p.c., enunciando il principio dell'effetto estensivo interno delle sentenze della Suprema Corte, dispone che la riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.
Per domande dipendenti devono intendersi quelle che fondano il proprio presupposto in altre domande oggetto del giudizio o che siano ad esse collegate.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha affermato che: “La formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione può verificarsi solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomi perché fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicché l'acquiescenza alle parti della sentenza non
pag. 13/18 impugnata non si verifica quando queste si pongano in nesso conseguenziale con altra e trovino in essa il suo presupposto” (Cass. civ. n. 18713/2016).
Ebbene, nel caso di specie deve ritenersi che il capo della sentenza oggetto del giudizio di cassazione sia il presupposto fondante delle ulteriori domande riproposte in via incidentale e relative alla richiesta di accertamento del diritto della banca di procedere con il precetto, all'esistenza del credito e quindi alla non intervenuta risoluzione del mutuo, con diritto alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla banca, in quanto la non debenza degli interessi corrispettivi e il conseguente ricalcolo dei rapporti dare avere con il quale si accerta la reale consistenza del debito oggetto del giudizio, costituiscono l'antecedente logico ed indispensabile all'accertamento relativo alla morosità del debitore e dunque del diritto del creditore all'esecuzione.
Parimenti l'accertamento della pattuizione di interessi usurari deve ritenersi collegata e prodromica alle ulteriori domande proposte in via incidentale volte all'accertamento dell'insussistenza dell'inadempimento, sicché devono considerarsi collegate alla sentenza cassata e pertanto ammissibili.
Diversamente deve invece ritenersi intervenuto giudicato sulla pronuncia di rigetto dell'appello incidentale relativamente alla domanda di risarcimento del danno da parte della banca per abuso della posizione dominante della stessa, con riferimento alla pretesa della banca in sede di stipula di mutuo e di proroga dello stesso di garanzie ulteriori (due effetti cambiari) rispetto all'ipoteca già sussistente.
Tale ultima domanda risarcitoria, infatti, appare del tutto autonoma ed indipendente dalla pronuncia sugli interessi usurari, quindi coperta da giudicato non essendo stata oggetto, il suo rigetto, di alcuna impugnazione in fase di legittimità.
6.2.2. Tanto chiarito, la Corte ritiene di passare all'analisi della fondatezza dell'appello incidentale proposto dall'odierna appellante in riassunzione, nei limiti sopra chiariti non coperto da giudicato, il quale deve ritenersi ammissibile non potendo ravvisarsi nell'offerta di pagamento del debito formulata all'istituto di credito dalla società appellante all'esito del giudizio di primo grado l'acquiescenza tacita da parte di quest'ultima alla sentenza emessa dal Tribunale di Teramo.
L'acquiescenza tacita deve, infatti, ritenersi esclusa laddove la parte offra la prestazione statuita nel provvedimento giudiziario al fine di evitare l'esecuzione forzata.
pag. 14/18 6.2.3. Il motivo di gravame proposto in via incidentale dalla è Parte_1
infondato e deve essere rigettato.
Con tale doglianza l'appellante in via incidentale, riproponendo le domande non accolte in primo grado, ha sostenuto che stante l'usurarietà del mutuo intercorrente tra le parti e la conseguente non debenza degli interessi in favore della le somme alla stessa CP_3
versate sino a quel momento a titolo di interessi, quantificate dal Ctu in euro 43.949,31 sarebbero state illegittimamente corrisposte alla tanto che in base al ricalcolo CP_3
effettuato dal ctu dei rapporti dare avere tra le parti, la appellante dovrebbe ritenersi creditrice dell'istituto di credito.
Sulla base di tali ragioni, l'appellante in via incidentale, oltre a richiedere la restituzione della suddetta somma contestava l'esistenza del diritto dell'istituto di credito a procedere ad esecuzione forzata sostenendo, che in virtù della suddetta rideterminazione dei rapporti, al momento del precetto non sussisteva la propria morosità e dunque la propria decadenza dal beneficio del termine.
Deve a riguardo rilevarsi, che l'istituto di credito ha proposto l'esecuzione oggetto dell'opposizione oggetto di causa avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 9 del contratto.
Tale pattuizione prevedeva il diritto della Banca alla risoluzione anticipata con conseguente rimborso immediato della somma prestata un comportamento oggettivo determinato consistente nel mancato pagamento da parte del mutuatario alle scadenze previste di anche una sola rata del mutuo in conformità con quanto previsto dall'art. 40 comma 2 del T.U.B.
Espressamente l'art. 9 delle condizioni contrattuali dispone: “La Banca ha il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora: - fermo restando (…) quanto previsto dall'art. 40, secondo comma, T.U. si verifichi il mancato pagamento di una sola rata del finanziamento stesso la presente clausola risolutiva opererà anche se detta rata/dette rate siano in parte pagata/e ed anche se la/e stessa/e sia/siano composta/e di soli interessi (…)”.
La suddetta disposizione pattizia, qualificabile come clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., attribuisce alla parte il diritto potestativo di risolvere il contratto al pag. 15/18 verificarsi dell'evento espressamente previsto dalle parti, il quale deve essere precisamente determinato.
Nel caso di specie, tale evento è circoscritto al comportamento consistente nel mancato pagamento delle rate previste alla scadenza non estendendo il proprio ambito alla generica morosità del mutuatario ma prevedendo il diritto alla risoluzione del contratto nella ipotesi precisamente determinata.
La successiva accertata non debenza degli interessi, e la conseguente rideterminazione dei rapporti dare/avere tra le parti dalla quale emergerebbe la sussistenza di un credito nei confronti della Banca da parte della mutuataria non attiene al diritto potestativo alla risoluzione previsto bensì all'oggetto della prestazione effettivamente eseguita, non esulando la parte dall'adempimento delle proprie obbligazioni così come contrattualmente previste e nello specifico dal comportamento oggettivo determinato nella clausola risolutiva espressa legittimante la risoluzione consistente nel pagamento delle rate.
Al verificarsi di tale evento, in base alle prescrizioni contrattuali sorge il diritto dell'istituto di credito ad avvalersi della clausola risolutiva espressamente pattuita con conseguente diritto della stessa all'esecuzione forzata proposta.
Il motivo pertanto deve essere rigettato.
6.3 In conclusione, sulla base di tutto quanto sopra argomentato ed esposto, questa
Corte, in applicazione del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio n. 711/2024, conferma la sentenza di primo grado impugnata, ritenendo accertata la pattuizione di interessi usurari con conseguente nullità della relativa clausola e non debenza da parte dell'appellante in riassunzione di interessi ai sensi dell'art. 1815 c.c.
Per l'effetto dichiara che il residuo debito dovuto dagli appellanti in riassunzione nei confronti della per il contratto di mutuo fondiario oggetto di causa è Controparte_3 determinato nell'importo di euro 72.419,10.
Rigetta per tali ragioni l'appello originariamente proposto dall'Istituto di credito nonché
l'appello incidentale proposto dagli odierni appellanti in riassunzione per la parte non coperta da giudicato, some sopra meglio specificato, con conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Teramo.
pag. 16/18 Le spese seguono la soccombenza sicché relativamente al giudizio di legittimità devono essere poste a carico della parte resistente, mentre devono essere compensate tra le parti per gli altri gradi di giudizio in virtù della soccombenza reciproca, ferma rimanendo la liquidazione delle spese di primo grado come disposte nella sentenza in questa sede confermata.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n. 18523/2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante principale e l'appellante in via CP_3
incidentale saranno entrambi altresì tenuti al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, appellante- resistente in riassunzione, contro la sentenza n. 945/2019 emessa dal Tribunale di Teramo pubblicata in data 20 gennaio 2019, nei confronti di in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e , appellati - CP_9 CP_10
appellanti in via incidentale, ricorrenti in riassunzione da rinvio della Cassazione con ordinanza n. 16610/2022 depositata in data 3 luglio 2024, così provvede:
• Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale proposti confermando la sentenza di primo grado appellata;
• Condanna la a rimborsare nei confronti dei ricorrenti in Controparte_3
riassunzione le spese di lite liquidate € 7.655,00 oltre IVA e CAP per la fase di legittimità, da distrarsi in favore dei procuratori della parte dichiaratisi antistatari e disponendo la compensazione delle spese della fase di appello e della fase di riassunzione;
• Dichiara che entrambe le parti sono tenute al versamento di somma pari a quanto già dovuto a titolo di contributo unificato.
pag. 17/18 Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 23 aprile 2025 su relazione della Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
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