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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 29/05/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2054/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2054/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUCIA BAFFETTI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MARIA ADELAIDE NIEDDU
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 innanzi al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, ha convenuto in giudizio l' al fine sentir di accertare il proprio il diritto ad Parte_1 CP_1 ottenere la liquidazione della pensione supplementare di vecchiaia sulla base dei contributi figurativi maturati e presenti nel fondo FPLD, oltre agli arretrati.
L' , regolarmente costituitosi, ha riconosciuto la pretesa azionata dal ricorrente, facendo venir CP_1 meno la materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa, mancando sul punto l'accordo delle parti, procede il giudicante in virtù del principio della “soccombenza virtuale” e, ritenuto che l'intervenuto accoglimento attesti la fondatezza della pretesa del ricorrente, dispone che le stesse siano poste a carico di , ancorché nella misura della metà, tenuto conto dell'intervento tempestivo dell'ente e della CP_1 particolarità della questione dedotta in giudizio.
Si decide quindi come da dispositivo anche in ordine alle spese che vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022, per fasi di studio, introduttiva, decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 1 di 2 dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite e condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente la restante metà, che si liquida in € 25,00 per spese ed € 1.500,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per spese generali, da distrarsi in favore dell'avv. Lucia Bassetti dichiaratasi antistataria.
Sassari, 29/05/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2054/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUCIA BAFFETTI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MARIA ADELAIDE NIEDDU
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 innanzi al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, ha convenuto in giudizio l' al fine sentir di accertare il proprio il diritto ad Parte_1 CP_1 ottenere la liquidazione della pensione supplementare di vecchiaia sulla base dei contributi figurativi maturati e presenti nel fondo FPLD, oltre agli arretrati.
L' , regolarmente costituitosi, ha riconosciuto la pretesa azionata dal ricorrente, facendo venir CP_1 meno la materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa, mancando sul punto l'accordo delle parti, procede il giudicante in virtù del principio della “soccombenza virtuale” e, ritenuto che l'intervenuto accoglimento attesti la fondatezza della pretesa del ricorrente, dispone che le stesse siano poste a carico di , ancorché nella misura della metà, tenuto conto dell'intervento tempestivo dell'ente e della CP_1 particolarità della questione dedotta in giudizio.
Si decide quindi come da dispositivo anche in ordine alle spese che vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022, per fasi di studio, introduttiva, decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 1 di 2 dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite e condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente la restante metà, che si liquida in € 25,00 per spese ed € 1.500,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per spese generali, da distrarsi in favore dell'avv. Lucia Bassetti dichiaratasi antistataria.
Sassari, 29/05/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 2 di 2