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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1059/2020 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, in persona del rappresentante legale pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale sita in Vibo Valentia, Via E. P. Murmura E con l'avv. Grandizio Valeria e Triolo Ettore (PEC: avv. . gov. ) che Emai_1 Email_2 Pt_1 lo rappresenta e difende, giusta procura acclusa alla memoria di costituzione
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in Ionadi, alla via Nazionale n. 73, presso Controparte_1 lo studio dell'avv. Nicola Farfaglia (Pec: , giusta procura in Email_4 atti
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 09/06/2020, l'Istituto ricorrente in epigrafe indicato, agiva in questa sede, al fine di ottenere l'insussistenza del diritto al conseguimento dell'invalidità civile nella misura accertata, previa confutazione del grado d'invalidità dedotto – dal perito già investito in prime cure dell'accertamento sanitario – come sussistente a carico dell'assicurato: a tal fine, l'Ente pubblico – premesso l'esperimento dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., in termini fruttuosi per l'assistibile – sostiene l'erroneità delle conclusioni rassegnate dal perito nominato nella precedente fase processuale, conseguentemente instando per il rinnovo delle operazioni consulenziali e la reiezione dell'avversaria domanda iniziale. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) Accertare e dichiarare che il sig. non è soggetto invalido al 75%; b) condannare il sig. CP_1 al pagamento di spese e competenze del giudizio per entrambe le fasi di cui CP_1 all'art. 445 bis cpc.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio
(o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il C.T.U. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento del requisito sanitario legittimante il beneficio di cui all'art. 13 della L. 118/71, come risultante dall'espletata CTU.
4. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo al ricorrente una:
<< … invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75% (settantacinque per cento), con decorrenza dal mese di maggio 2021.>>.
5. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo, come da elaborato peritale da intendersi in questa sede integralmente trascritto.
6. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido al 75% con decorrenza dal mese di maggio
2021.
7. Alla luce di quanto sopra, dunque, la pretesa qui disputata va accolta a decorrere dalla data summenzionata.
8. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa, quanto a quella delle domande giudiziali.
9. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di Controparte_1
del requisito sanitario necessario per percepire l'assegno mensile di assistenza
[...] ex art. 13 L. n. 118/1971, con decorrenza da maggio 2021;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali;
- pone definitivamente a carico dell' , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 16.1.2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, in persona del rappresentante legale pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale sita in Vibo Valentia, Via E. P. Murmura E con l'avv. Grandizio Valeria e Triolo Ettore (PEC: avv. . gov. ) che Emai_1 Email_2 Pt_1 lo rappresenta e difende, giusta procura acclusa alla memoria di costituzione
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in Ionadi, alla via Nazionale n. 73, presso Controparte_1 lo studio dell'avv. Nicola Farfaglia (Pec: , giusta procura in Email_4 atti
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 09/06/2020, l'Istituto ricorrente in epigrafe indicato, agiva in questa sede, al fine di ottenere l'insussistenza del diritto al conseguimento dell'invalidità civile nella misura accertata, previa confutazione del grado d'invalidità dedotto – dal perito già investito in prime cure dell'accertamento sanitario – come sussistente a carico dell'assicurato: a tal fine, l'Ente pubblico – premesso l'esperimento dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., in termini fruttuosi per l'assistibile – sostiene l'erroneità delle conclusioni rassegnate dal perito nominato nella precedente fase processuale, conseguentemente instando per il rinnovo delle operazioni consulenziali e la reiezione dell'avversaria domanda iniziale. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) Accertare e dichiarare che il sig. non è soggetto invalido al 75%; b) condannare il sig. CP_1 al pagamento di spese e competenze del giudizio per entrambe le fasi di cui CP_1 all'art. 445 bis cpc.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio
(o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il C.T.U. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento del requisito sanitario legittimante il beneficio di cui all'art. 13 della L. 118/71, come risultante dall'espletata CTU.
4. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo al ricorrente una:
<< … invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75% (settantacinque per cento), con decorrenza dal mese di maggio 2021.>>.
5. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo, come da elaborato peritale da intendersi in questa sede integralmente trascritto.
6. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido al 75% con decorrenza dal mese di maggio
2021.
7. Alla luce di quanto sopra, dunque, la pretesa qui disputata va accolta a decorrere dalla data summenzionata.
8. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa, quanto a quella delle domande giudiziali.
9. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di Controparte_1
del requisito sanitario necessario per percepire l'assegno mensile di assistenza
[...] ex art. 13 L. n. 118/1971, con decorrenza da maggio 2021;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali;
- pone definitivamente a carico dell' , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 16.1.2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani