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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2024, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 480 /2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 480/2020 R.G. promossa
DA nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, res. a Vimodrome, via Padana Superiore n. 30/D, C.F._1
e nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, res. in San Gregorio di Catania, via Macello n. 3 C.F._2
S.A. I. 5, rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Mario Trifilò e Maria Rita Ielasi
ATTORE
CONTRO nato ad [...], l'[...], Cod. Fisc. Controparte_1
e , nata ad [...], il C.F._3 Controparte_2
29.07.1964, Cod. Fisc. , residenti in [...]
Tintoretto n. 17,
CONVENUTO
Oggetto: servitù
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 702 bis, ritualmente notificato in uno a provvedimento di fissazione udienza, i germani e Parte_1 convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Patti Parte_2
per ivi sentire accogliere Controparte_1 CP_2 Controparte_2
1 le conclusioni di seguito trascritte: “Accertare e dichiarare che i sigg.ri
e hanno modificato la Controparte_1 Controparte_2 finestra con grata presente sul muro di confine tra i fabbricati Parte_1
– , come da atti notarili del 1957 e del 2005, Parte_3 trasformandola in violazione dei suddetti titoli contrattuali;
2) Individuare
e/o stabilire i lavori ed i costi occorrenti per il ripristino della finestra e delle grate nel rispetto di quanto previsto nei predetti atti notarili ed il conseguente costo;
3) Per l'effetto, condannare i sigg.ri Controparte_1
e a ripristinare la finestra con grate, con le CP_2 Controparte_2 seguenti misure: cm 77,00 di larghezza e cm. 114 di altezza, munita di grata di ferro con maglie di 20 cm di lato, a loro esclusive spese ed oneri.
Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio e delle procedure di mediazione stante la mancata adesione dei resistenti.
Nessuno si costituiva per parte resistente nonostante le notifiche di rito.
Disposto il mutamento del rito, ammessa ed espletata la chiesta CTU, precisate le conclusioni, la causa era assegnata a sentenza in data
9.10.2024, con termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale.
Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata la contumacia dei resistenti che non sono comparsi né si sono costituiti nonostante le rituali notifiche.
Nel merito, va esaminata la domanda attorea, da qualificare come actio negatoria servitutis, alla luce delle risultanze processuali, avuto riguardo alla documentazione prodotta e alla CTU con la quale è stato disposto di “ a) accertare lo stato attuale dei luoghi e ricostruire, anche avvalendosi degli atti di compravendita e donazione dei fabbricati per cui è causa e ritualmente prodotti in giudizio il precedente stato dei luoghi;
b) accertare se l'attuale finestra corrisponda alla previsione della finestra prevista nell'atto di compravendita del 13.12.2005 in Notaio
, rep. n. 24501, racc. n. 8825 e dell'atto di donazione Persona_1 del 22.07.1957, in Notaio , rep. 969, racc. 557; c) Persona_2
2 accertare se l'attuale finestra violi la normativa in tema di luci e vedute, nonché di sicurezza e privacy dei ricorrenti;
d), in caso di esito Parte_1 positivo del superiore riscontro, indicare i lavori ed i costi occorrenti per il ripristino della finestra e delle grate nel rispetto di quanto previsto nei predetti atti notarili”.
Ebbene, dalla CTU a firma dell'ing. , è risultato che sui Persona_3 luoghi di causa è presente “una “finestra” che si apre nel muro perimetrale tra i fabbricati delle controparti e che, dal vano di proprietà dei resistenti, consente l'ispezione e la prospezione nel limitrofo terrazzino dei ricorrenti;
che - tale finestra, in atto, è da qualificare come “veduta” nell'accezione indicata nell'art. 900 c.c., in quanto permette l'esercizio di veduta diretta laterale ed obliqua dal vano dei resistenti verso il terrazzino d ei ricorrenti (ma anche viceversa, con possibilità di guardare dal terrazzino dei ricorrenti verso l'interno del vano dei sig.ri Pt_4
); che tale finestra, in atto, non corrisponde a quella descritta e
[...] riportata nei rogiti indicati in atti in quanto manca di una grata in ferro con maglia di cm 20*20 ed è dotata di persiana che, nella attuale collocazione, non poteva esistere ab origine in quanto la presenza dell'inferriata ne avrebbe preclusa l'apertura verso l'interno; che nelle attuali condizioni la “finestra” non garantisce (reciprocamente) né la sicurezza né la privacy.
Appare evidente, quindi, che l'attuale finestra è stata trasformata in veduta.
Per la configurabilità di una veduta non è necessario che l'opera, da cui questa è esercitata, sia destinata esclusivamente o prioritariamente all'affaccio sul fondo del vicino, se, per ubicazione, consistenza e caratteristiche, il giudice del merito accerti l'oggettiva idoneità della stessa all' “inspicere” ed al “prospicere in alienum”.
L'elemento che caratterizza la veduta rispetto alla luce è la possibilità di avere, attraverso di essa, una visuale agevole, cioè senza l'utilizzo di mezzi artificiali, sul fondo del vicino, mentre la possibilità di affacciarsi
3 che è prevista dall'art. 900 c.p.c. in aggiunta a quella di quest'ultimo requisito, non esclude la configurabilità della veduta, quando attraverso l'apertura sia comunque possibile la completa visuale sul fondo del vicino mediante la semplice "inspectio" (Cass. Civ., n. 22887/2013 e n.
13217/2013).
La creazione della veduta ha determinato una servitù a carico dell'immobile dei ricorrenti i quali ne chiedono l'eliminazione mediante il ripristino dello stato dei luoghi conformemente a quanto previsto negli atti di proveniente.
Il CTU, conformemente al mandato ricevuto, ha indicato “i lavori per ripristinare l'originaria condizione della “finestra” secondo le indicazioni riportate nei rogiti, e ciò mediante la rimozione della persiana, la collocazione di una grata in ferro con maglie cm 20*20, il rifacimento dell'intonaco in corrispondenza della cornice rimossa, la ricollocazione di infisso…” e ha altresì “determinato il relativo costo in € 413,59.”
Le superiori conclusioni, analitiche, motivate e documentate, si recepiscono ai fini della decisione.
I resistenti, quindi, vanno condannati al ripristino dello status quo ante, mediante la realizzazione delle opere così come indicate dal CTU.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta (fase studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa civile N. 480/2020 R.G promossa da e Parte_1 contro e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
1.dichiara la contumacia dei resistenti;
4 2. dichiara l'illegittimità della veduta realizzata dai convenuti;
3. condanna i convenuti in solido al ripristino della finestra con grate, secondo quanto indicato dal CTU ing. , sostenendone i relativi Per_3 costi;
4.condanna i resistenti, in solido, al pagamento, a favore di parte attrice, di € 300,60 per spese (ivi comprese quelle di mediazione) d € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
5. pone le spese di CTU liquidate in corso di causa definitivamente a carico dei resistenti soccombenti.
Patti, 19.12.2024 IL GIUDICE
(dott.ssa Rosalia Russo Femminella)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 480/2020 R.G. promossa
DA nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, res. a Vimodrome, via Padana Superiore n. 30/D, C.F._1
e nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, res. in San Gregorio di Catania, via Macello n. 3 C.F._2
S.A. I. 5, rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Mario Trifilò e Maria Rita Ielasi
ATTORE
CONTRO nato ad [...], l'[...], Cod. Fisc. Controparte_1
e , nata ad [...], il C.F._3 Controparte_2
29.07.1964, Cod. Fisc. , residenti in [...]
Tintoretto n. 17,
CONVENUTO
Oggetto: servitù
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 702 bis, ritualmente notificato in uno a provvedimento di fissazione udienza, i germani e Parte_1 convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Patti Parte_2
per ivi sentire accogliere Controparte_1 CP_2 Controparte_2
1 le conclusioni di seguito trascritte: “Accertare e dichiarare che i sigg.ri
e hanno modificato la Controparte_1 Controparte_2 finestra con grata presente sul muro di confine tra i fabbricati Parte_1
– , come da atti notarili del 1957 e del 2005, Parte_3 trasformandola in violazione dei suddetti titoli contrattuali;
2) Individuare
e/o stabilire i lavori ed i costi occorrenti per il ripristino della finestra e delle grate nel rispetto di quanto previsto nei predetti atti notarili ed il conseguente costo;
3) Per l'effetto, condannare i sigg.ri Controparte_1
e a ripristinare la finestra con grate, con le CP_2 Controparte_2 seguenti misure: cm 77,00 di larghezza e cm. 114 di altezza, munita di grata di ferro con maglie di 20 cm di lato, a loro esclusive spese ed oneri.
Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio e delle procedure di mediazione stante la mancata adesione dei resistenti.
Nessuno si costituiva per parte resistente nonostante le notifiche di rito.
Disposto il mutamento del rito, ammessa ed espletata la chiesta CTU, precisate le conclusioni, la causa era assegnata a sentenza in data
9.10.2024, con termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale.
Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata la contumacia dei resistenti che non sono comparsi né si sono costituiti nonostante le rituali notifiche.
Nel merito, va esaminata la domanda attorea, da qualificare come actio negatoria servitutis, alla luce delle risultanze processuali, avuto riguardo alla documentazione prodotta e alla CTU con la quale è stato disposto di “ a) accertare lo stato attuale dei luoghi e ricostruire, anche avvalendosi degli atti di compravendita e donazione dei fabbricati per cui è causa e ritualmente prodotti in giudizio il precedente stato dei luoghi;
b) accertare se l'attuale finestra corrisponda alla previsione della finestra prevista nell'atto di compravendita del 13.12.2005 in Notaio
, rep. n. 24501, racc. n. 8825 e dell'atto di donazione Persona_1 del 22.07.1957, in Notaio , rep. 969, racc. 557; c) Persona_2
2 accertare se l'attuale finestra violi la normativa in tema di luci e vedute, nonché di sicurezza e privacy dei ricorrenti;
d), in caso di esito Parte_1 positivo del superiore riscontro, indicare i lavori ed i costi occorrenti per il ripristino della finestra e delle grate nel rispetto di quanto previsto nei predetti atti notarili”.
Ebbene, dalla CTU a firma dell'ing. , è risultato che sui Persona_3 luoghi di causa è presente “una “finestra” che si apre nel muro perimetrale tra i fabbricati delle controparti e che, dal vano di proprietà dei resistenti, consente l'ispezione e la prospezione nel limitrofo terrazzino dei ricorrenti;
che - tale finestra, in atto, è da qualificare come “veduta” nell'accezione indicata nell'art. 900 c.c., in quanto permette l'esercizio di veduta diretta laterale ed obliqua dal vano dei resistenti verso il terrazzino d ei ricorrenti (ma anche viceversa, con possibilità di guardare dal terrazzino dei ricorrenti verso l'interno del vano dei sig.ri Pt_4
); che tale finestra, in atto, non corrisponde a quella descritta e
[...] riportata nei rogiti indicati in atti in quanto manca di una grata in ferro con maglia di cm 20*20 ed è dotata di persiana che, nella attuale collocazione, non poteva esistere ab origine in quanto la presenza dell'inferriata ne avrebbe preclusa l'apertura verso l'interno; che nelle attuali condizioni la “finestra” non garantisce (reciprocamente) né la sicurezza né la privacy.
Appare evidente, quindi, che l'attuale finestra è stata trasformata in veduta.
Per la configurabilità di una veduta non è necessario che l'opera, da cui questa è esercitata, sia destinata esclusivamente o prioritariamente all'affaccio sul fondo del vicino, se, per ubicazione, consistenza e caratteristiche, il giudice del merito accerti l'oggettiva idoneità della stessa all' “inspicere” ed al “prospicere in alienum”.
L'elemento che caratterizza la veduta rispetto alla luce è la possibilità di avere, attraverso di essa, una visuale agevole, cioè senza l'utilizzo di mezzi artificiali, sul fondo del vicino, mentre la possibilità di affacciarsi
3 che è prevista dall'art. 900 c.p.c. in aggiunta a quella di quest'ultimo requisito, non esclude la configurabilità della veduta, quando attraverso l'apertura sia comunque possibile la completa visuale sul fondo del vicino mediante la semplice "inspectio" (Cass. Civ., n. 22887/2013 e n.
13217/2013).
La creazione della veduta ha determinato una servitù a carico dell'immobile dei ricorrenti i quali ne chiedono l'eliminazione mediante il ripristino dello stato dei luoghi conformemente a quanto previsto negli atti di proveniente.
Il CTU, conformemente al mandato ricevuto, ha indicato “i lavori per ripristinare l'originaria condizione della “finestra” secondo le indicazioni riportate nei rogiti, e ciò mediante la rimozione della persiana, la collocazione di una grata in ferro con maglie cm 20*20, il rifacimento dell'intonaco in corrispondenza della cornice rimossa, la ricollocazione di infisso…” e ha altresì “determinato il relativo costo in € 413,59.”
Le superiori conclusioni, analitiche, motivate e documentate, si recepiscono ai fini della decisione.
I resistenti, quindi, vanno condannati al ripristino dello status quo ante, mediante la realizzazione delle opere così come indicate dal CTU.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta (fase studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa civile N. 480/2020 R.G promossa da e Parte_1 contro e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
1.dichiara la contumacia dei resistenti;
4 2. dichiara l'illegittimità della veduta realizzata dai convenuti;
3. condanna i convenuti in solido al ripristino della finestra con grate, secondo quanto indicato dal CTU ing. , sostenendone i relativi Per_3 costi;
4.condanna i resistenti, in solido, al pagamento, a favore di parte attrice, di € 300,60 per spese (ivi comprese quelle di mediazione) d € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
5. pone le spese di CTU liquidate in corso di causa definitivamente a carico dei resistenti soccombenti.
Patti, 19.12.2024 IL GIUDICE
(dott.ssa Rosalia Russo Femminella)
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