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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/05/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1140/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1140/2025, promossa con ricorso depositato il 19/03/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Rosalba Folino;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Rosalba Folino;
pagina 1 di 4
2008, (anno 2008 atto n. 6 parte II serie A); con i seguenti figli minorenni: nato Persona_1
a Tradate il 23.02.2014.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 19/03/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Nella casa coniugale, di proprietà esclusiva del SI. vivrà esclusivamente Pt_2
quest'ultimo, mentre la SI.ra si trasferirà, unitamente al figlio, in altra abitazione Pt_1
presso la quale sposterà la propria residenza e quella del minore.
3) La SI.ra asporterà dalla casa coniugale oltre ai propri effetti personali e ai beni Pt_1
di sua proprietà, come la credenza presente nel locale sala, anche altri beni e arredi che verranno concordati con il SI. Pt_2
4) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre.
5) Il SI. potrà vedere e stare con il proprio figlio a fine settimana alternati dal venerdì Pt_2
sera sino al lunedì mattina quando riaccompagnerà a scuola. In queste settimane Per_1
starà con il papà anche il martedì sera sino a dopo cena per poi essere Per_1
riaccompagnato presso la residenza materna per il pernotto. Quando trascorrerà i Per_1
fine settimana con la mamma, vedrà e starà con il papà il martedì ed il giovedì sera sino a dopo cena per poi essere riaccompagnato presso la residenza materna per il pernotto.
6) Con riferimento alle vacanze estive, i genitori potranno trascorrere con il minore due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno. I genitori si impegnano a comunicare l'indirizzo della località di villeggiatura nella quale si recheranno con il figlio.
7) Con riferimento alle festività natalizie e pasquali i coniugi concorderanno di anno in anno, sulla base delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche di e degli impegni Per_1
lavorativi dei coniugi medesimi, i tempi di permanenza del figlio con i genitori.
8) I coniugi precisano che con riferimento al diritto di visita padre-figlio, alla gestione quotidiana del minore e ad ogni regolamentazione riguardante gli aspetti genitoriali, oltre a quanto indicato nel presente ricorso, si dovrà far affidamento al piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo che è da ritenersi parte integrante delle presenti condizioni.
pagina 2 di 4 9) Il SI. si impegna e si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio, attraverso il Pt_2
versamento, entro il giorno 15 di ogni mese, di un assegno mensile di Euro 400,00=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese, mediche, scolastiche e straordinarie sostenute per il figlio, in conformità a quanto previsto dalle Linee
Guida di codesto Tribunale e allegate al ricorso introduttivo. La SI.ra percepirà, Pt_1 altresì, al 100%, l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico.
10) I coniugi si scambiano reciproco assenso al rilascio di documenti di identità per il figlio minore e al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 02/05/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole, peraltro infradodicenne, non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di Pt_1
, nata a [...] il [...], e , nato a
[...] Parte_2
Varese (VA) il 27/05/1979, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data
07.06.2008, in Cairate (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Cairate (anno 2008 atto n. 6 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
pagina 3 di 4 3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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